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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2763/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2763/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Giacomo di Costanzo, elettivamente domiciliato in Napoli al centro
Direzionale isola C/2;
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, domiciliata come in atti;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3843/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 19.03.2019 e pubblicata in data 10.12.2019.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di Parte_2
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la Parte_3
quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime
[...]
della Strada, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 3843/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 19.03.2019 e pubblicata in data 10.12.2019, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite dall'appellante, a seguito del sinistro verificatosi in Cercola alla Via Argine, incrocio
Via Don Minzoni, in data 29.08.2014, alle ore 11:00 circa. All'uopo parte attrice deduceva che nel “mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito da un motociclo il cui conducente, subito dopo l'investimento si allontanava senza fermarsi” e precisava, inoltre, che il motociclo “investiva il minore mentre era fermo, unitamente alla madre , in attesa di poter attraversare la Parte_2
strada sulle strisce pedonali”. Ciò posto chiedeva la declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e, per l'effetto, la condanna della convenuta società al risarcimento dei danni per le lesioni subite dall'allora minore oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, eccependo preliminarmente la nullità della domanda per violazione dei requisiti di legge, nonché, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli art. 145 e 148 D. Lgs. n.
209/2005, la contestava nel merito sia nell'an che nel quantum.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed acquisita la c.t.u. medico- legale, all'udienza del 25.02.2019, divenuto maggiorenne si costituiva in proprio aderendo alle domande proposte da , nella Parte_1 Parte_2
qualità.
Alla medesima udienza la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza nr. 3843/2019, depositata in data 19 marzo 2019 e pubblicata in data
10 dicembre 2019, l'adito Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice perché infondata e non provata, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella spiegata qualità. Controparte_1
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo, in particolare, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
ha chiesto, pertanto, in riforma totale della pronuncia impugnata, l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si è costituita l'appellata quale impresa di gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, nel ritenere inattendibile il testimone escusso e non provato il fatto storico, è incorso in incongruenze logico- giuridiche, nonché ha errato nel ritenere non provato che “il veicolo sia rimasto incolpevolmente sconosciuto”.
Orbene, le suddette doglianze non possono trovare accoglimento non riscontrandosi nella sentenza impugnata i denunciati vizi. Ed invero, il Giudice di prime cure ha correttamente valuto le prove acquisite nel corso del giudizio
Sul punto si osserva che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, compete al
Magistrato giudicante, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, che non paiono ricorrere nel caso in esame).
È principio, peraltro, pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti
a sostegno della decisione” (cfr. Cass.Civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. Civ., sez. lav., n. 2565/1979). L'operato del primo Giudice che ha motivato il rigetto della domanda attorea adducendo l'inattendibilità della teste escussa Testimone_1
e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni che non hanno confermato quanto prospettato da parte attrice, risulta condivisibile da questo Tribunale.
Ed invero, in merito alla ricostruzione del sinistro de quo, la teste escussa, nel riferirsi all'allora minorenne odierno appellante, a sua madre e alla Parte_1
posizione della stessa teste rispetto ai due precedenti soggetti, ha dichiarato: “ADR.:
Eravamo fermi in attesa di poter attraversare la strada e poi prima di me iniziarono
l'attraversamento della strada la signora ed il ragazzo … ADR: preciso che il ragazzo e la madre avevano appena iniziato il passaggio pedonale”.
Orbene, tale dichiarazione contrasta con quanto dedotto da parte attrice nell'atto di citazione. Ed invero, al punto a) della premessa dell'atto di citazione, parte attrice deduceva che
“il minore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali Parte_1
veniva investito da un motociclo” precisando, subito dopo, che “il motociclo con direzione Sant'Anastasia, investiva il minore mentre era fermo, unitamente alla madre , in attesa di poter attraversare la strada sulle strisce Parte_2
pedonali”.
È evidente, pertanto, al di là dell'evidente discrasia contenuta nello stesso atto di citazione, come sia differente quanto prospettato dall'attore e quanto ricostruito dalla teste in sede di assunzione della prova testimoniale.
A ciò si aggiunga che sia nella messa in mora del 04.10.2014 che nella denuncia- querela del 02.10.2014, , nella qualità di esercente la potestà Parte_2
genitoriale sul minore , deduceva e dichiarava che l'investimento avveniva Parte_1
mentre il minore era fermo in attesa di poter attraversare.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni non può considerassi provato con tranquillizzante certezza il fatto storico.
Relativamente, poi, alla mancata indicazione del nominativo della testimone nella denuncia-querela, dalla quale il Giudice di prime cure ha tratto un ulteriore indizio per la valutazione di inattendibilità della stessa teste escussa, si osserva quanto segue.
Sebbene, per giurisprudenza costante, la vittima di un sinistro causato da veicolo non identificato non abbia alcun obbligo di presentare denuncia/querela, non assurgendo la stessa a condizione di procedibilità della domanda, ciò non toglie che, ove la stessa venga sporta, il giudice ne possa comunque tener conto al fine di valutare il merito della successiva richiesta risarcitoria.
Ebbene, nel caso di specie, nella summenzionata denuncia-querela, peraltro presentata dopo oltre un mese dal sinistro, non si rinviene alcun riferimento alla teste poi escussa nell'ambito del giudizio di primo grado.
Orbene, la proposizione della denuncia-querela priva dell'indicazione del nominativo della testimone del sinistro denunziato, nel caso di specie, si inserisce in un complessivo quadro istruttorio dal quale non è possibile desumere con tranquillizzante certezza la verificazione del fatto storico dedotto in giudizio dall'allora parte attrice e rispetto al quale la suindicata incompletezza della denuncia dell'incidente di causa alle competenti Autorità si traduce in un ulteriore elemento idoneo ad indurre a dubitare della fondatezza della prospettazione attorea.
Va, invero, considerato che la testimone ha riferito di aver Testimone_1
lasciato le proprie generalità ed il proprio numero di telefonino prima di allontanarsi dal luogo del sinistro (si veda il verbale dell'udienza del 23.10.2017, tenutasi davanti al giudice di prime cure).
Tale circostanza appare collidere con l'omessa indicazione del nominativo della testimone nella denuncia-querela di cui sopra.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ha correttamente ritenuto non provato che il veicolo sia stato incolpevolmente rimasto sconosciuto.
Orbene, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è altresì necessario provare anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (ex multis, Cassazione civile sez. III, 29/05/2014, n.12060). Il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non vale, infatti, a rimpiazzare, bensì a corredare la pluralità di strumenti di tutela esperibili dai danneggiati per il ristoro dei pregiudizi subiti in seguito ad un sinistro stradale, non essendo plausibile un'incondizionata surrogazione del Fondo di
Garanzia nella posizione del presunto responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale aggravio alla Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero esser facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo della ordinaria accortezza e diligenza.
Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda nei confronti del Fondo, solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. Dunque, il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisce nei confronti del Fondo può assumere rilevanza ove si riscontrino incompletezze od omissioni in ordine alla dimostrazione della effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso, ovvero della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo investitore.
L'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro è conforme alla ratio della normativa in esame, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art
2697 c.c., ma altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivanti da altri accadimenti, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Da quanto detto deriva che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del
Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dagli organi competenti (come nel presente caso).
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la prova rigorosa di cui sopra si è detto, non è stata raggiunta.
Invero, il primo giudice, ha rigettato la domanda ritenendo, in base al suo prudente apprezzamento (art 116 c.,p.c.), non raggiunta la prova in ordine alla diligenza del danneggiato nella identificazione dell'auto investitrice.
In particolare, il primo Giudice ha correttamente evidenziato, non solo che le condizioni di salute del danneggiato, odierno appellante (per il quale, peraltro, non veniva richiesto alcun mezzo di soccorso), non apparivano di tale gravità da impedire nell'immediatezza l'identificazione del motociclo investitore, ma che la madre e la teste che si trovavano nell'immediatezza del punto dell'asserito sinistro (l'una a fianco del danneggiato, l'altra poco dietro) ben avrebbero potuto rilevare il numero di targa del detto motociclo, non rilevando la circostanza dedotta dalla testimone di essere stata impossibilitata a prendere il numero di targa del motociclo perché lo stesso si allontanava repentinamente e per la sua principale “preoccupazione” di soccorrere il ragazzo.
Ed invero, nel caso di specie, la presenza di un'altra persona in compagnia del danneggiato, che lo soccorreva, ben avrebbe potuto indurre la teste a rilevare immediatamente il numero di targa.
Peraltro, la testimone verosimilmente ha visto arrivare il motociclo presunto investitore atteso che ha dichiarato che lei stessa era in procinto di attraversare la strada.
Inoltre, ulteriore contraddizione è rinvenibile dal confronto di quanto dedotto nell'atto di citazione e quanto riportato nel verbale di pronto soccorso circa il luogo del sinistro.
Ed invero, nell'atto di citazione è stato dedotto che il luogo dove sarebbe avvenuto il presunto sinistro ricade nel territorio del comune di Cercola, di contro nel suddetto verbale di pronto soccorso si legge che luogo del sinistro è Napoli.
Né soluzioni opposte possono essere suffragate dalla dichiarazione del CTU di compatibilità delle lesioni lamentate da con la dinamica del Parte_1
sinistro in considerazione della dirimente ed assorbente mancata prova del fatto storico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'attore, in primo grado, non abbia adeguatamente ottemperato all'onere della prova a suo carico, né riguardo all'an e né riguardo alla realizzazione di una condotta diligente volta all'identificazione del veicolo investitore. La decisone del giudice di prime cure non appare, pertanto, passibile di alcuna censura, risultando pienamente conforme al lacunoso e debole quadro probatorio offerto dall'attore in primo grado.
Il presente gravame deve, dunque, ritenersi infondato e va rigettato con conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado (che hanno seguito la soccombenza), poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n.
15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.
La contumacia dell'appellata quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese relative al giudizio di appello.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3843/2019 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di quale impresa designata per Controparte_1
la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t.;
2) Rigetta l'appello;
3) Nulla per le spese relative al giudizio di appello in considerazione della contumacia dell'appellata quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
4) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2763/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv. Giacomo di Costanzo, elettivamente domiciliato in Napoli al centro
Direzionale isola C/2;
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, domiciliata come in atti;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3843/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 19.03.2019 e pubblicata in data 10.12.2019.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di Parte_2
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la Parte_3
quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime
[...]
della Strada, al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 3843/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 19.03.2019 e pubblicata in data 10.12.2019, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite dall'appellante, a seguito del sinistro verificatosi in Cercola alla Via Argine, incrocio
Via Don Minzoni, in data 29.08.2014, alle ore 11:00 circa. All'uopo parte attrice deduceva che nel “mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito da un motociclo il cui conducente, subito dopo l'investimento si allontanava senza fermarsi” e precisava, inoltre, che il motociclo “investiva il minore mentre era fermo, unitamente alla madre , in attesa di poter attraversare la Parte_2
strada sulle strisce pedonali”. Ciò posto chiedeva la declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e, per l'effetto, la condanna della convenuta società al risarcimento dei danni per le lesioni subite dall'allora minore oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, eccependo preliminarmente la nullità della domanda per violazione dei requisiti di legge, nonché, l'improcedibilità della domanda ai sensi degli art. 145 e 148 D. Lgs. n.
209/2005, la contestava nel merito sia nell'an che nel quantum.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed acquisita la c.t.u. medico- legale, all'udienza del 25.02.2019, divenuto maggiorenne si costituiva in proprio aderendo alle domande proposte da , nella Parte_1 Parte_2
qualità.
Alla medesima udienza la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza nr. 3843/2019, depositata in data 19 marzo 2019 e pubblicata in data
10 dicembre 2019, l'adito Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice perché infondata e non provata, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta nella spiegata qualità. Controparte_1
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo, in particolare, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
ha chiesto, pertanto, in riforma totale della pronuncia impugnata, l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si è costituita l'appellata quale impresa di gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, nel ritenere inattendibile il testimone escusso e non provato il fatto storico, è incorso in incongruenze logico- giuridiche, nonché ha errato nel ritenere non provato che “il veicolo sia rimasto incolpevolmente sconosciuto”.
Orbene, le suddette doglianze non possono trovare accoglimento non riscontrandosi nella sentenza impugnata i denunciati vizi. Ed invero, il Giudice di prime cure ha correttamente valuto le prove acquisite nel corso del giudizio
Sul punto si osserva che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, compete al
Magistrato giudicante, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, che non paiono ricorrere nel caso in esame).
È principio, peraltro, pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti
a sostegno della decisione” (cfr. Cass.Civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. Civ., sez. lav., n. 2565/1979). L'operato del primo Giudice che ha motivato il rigetto della domanda attorea adducendo l'inattendibilità della teste escussa Testimone_1
e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni che non hanno confermato quanto prospettato da parte attrice, risulta condivisibile da questo Tribunale.
Ed invero, in merito alla ricostruzione del sinistro de quo, la teste escussa, nel riferirsi all'allora minorenne odierno appellante, a sua madre e alla Parte_1
posizione della stessa teste rispetto ai due precedenti soggetti, ha dichiarato: “ADR.:
Eravamo fermi in attesa di poter attraversare la strada e poi prima di me iniziarono
l'attraversamento della strada la signora ed il ragazzo … ADR: preciso che il ragazzo e la madre avevano appena iniziato il passaggio pedonale”.
Orbene, tale dichiarazione contrasta con quanto dedotto da parte attrice nell'atto di citazione. Ed invero, al punto a) della premessa dell'atto di citazione, parte attrice deduceva che
“il minore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali Parte_1
veniva investito da un motociclo” precisando, subito dopo, che “il motociclo con direzione Sant'Anastasia, investiva il minore mentre era fermo, unitamente alla madre , in attesa di poter attraversare la strada sulle strisce Parte_2
pedonali”.
È evidente, pertanto, al di là dell'evidente discrasia contenuta nello stesso atto di citazione, come sia differente quanto prospettato dall'attore e quanto ricostruito dalla teste in sede di assunzione della prova testimoniale.
A ciò si aggiunga che sia nella messa in mora del 04.10.2014 che nella denuncia- querela del 02.10.2014, , nella qualità di esercente la potestà Parte_2
genitoriale sul minore , deduceva e dichiarava che l'investimento avveniva Parte_1
mentre il minore era fermo in attesa di poter attraversare.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni non può considerassi provato con tranquillizzante certezza il fatto storico.
Relativamente, poi, alla mancata indicazione del nominativo della testimone nella denuncia-querela, dalla quale il Giudice di prime cure ha tratto un ulteriore indizio per la valutazione di inattendibilità della stessa teste escussa, si osserva quanto segue.
Sebbene, per giurisprudenza costante, la vittima di un sinistro causato da veicolo non identificato non abbia alcun obbligo di presentare denuncia/querela, non assurgendo la stessa a condizione di procedibilità della domanda, ciò non toglie che, ove la stessa venga sporta, il giudice ne possa comunque tener conto al fine di valutare il merito della successiva richiesta risarcitoria.
Ebbene, nel caso di specie, nella summenzionata denuncia-querela, peraltro presentata dopo oltre un mese dal sinistro, non si rinviene alcun riferimento alla teste poi escussa nell'ambito del giudizio di primo grado.
Orbene, la proposizione della denuncia-querela priva dell'indicazione del nominativo della testimone del sinistro denunziato, nel caso di specie, si inserisce in un complessivo quadro istruttorio dal quale non è possibile desumere con tranquillizzante certezza la verificazione del fatto storico dedotto in giudizio dall'allora parte attrice e rispetto al quale la suindicata incompletezza della denuncia dell'incidente di causa alle competenti Autorità si traduce in un ulteriore elemento idoneo ad indurre a dubitare della fondatezza della prospettazione attorea.
Va, invero, considerato che la testimone ha riferito di aver Testimone_1
lasciato le proprie generalità ed il proprio numero di telefonino prima di allontanarsi dal luogo del sinistro (si veda il verbale dell'udienza del 23.10.2017, tenutasi davanti al giudice di prime cure).
Tale circostanza appare collidere con l'omessa indicazione del nominativo della testimone nella denuncia-querela di cui sopra.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ha correttamente ritenuto non provato che il veicolo sia stato incolpevolmente rimasto sconosciuto.
Orbene, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è altresì necessario provare anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (ex multis, Cassazione civile sez. III, 29/05/2014, n.12060). Il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non vale, infatti, a rimpiazzare, bensì a corredare la pluralità di strumenti di tutela esperibili dai danneggiati per il ristoro dei pregiudizi subiti in seguito ad un sinistro stradale, non essendo plausibile un'incondizionata surrogazione del Fondo di
Garanzia nella posizione del presunto responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale aggravio alla Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero esser facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo della ordinaria accortezza e diligenza.
Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda nei confronti del Fondo, solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. Dunque, il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisce nei confronti del Fondo può assumere rilevanza ove si riscontrino incompletezze od omissioni in ordine alla dimostrazione della effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso, ovvero della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo investitore.
L'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro è conforme alla ratio della normativa in esame, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art
2697 c.c., ma altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivanti da altri accadimenti, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Da quanto detto deriva che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del
Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dagli organi competenti (come nel presente caso).
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la prova rigorosa di cui sopra si è detto, non è stata raggiunta.
Invero, il primo giudice, ha rigettato la domanda ritenendo, in base al suo prudente apprezzamento (art 116 c.,p.c.), non raggiunta la prova in ordine alla diligenza del danneggiato nella identificazione dell'auto investitrice.
In particolare, il primo Giudice ha correttamente evidenziato, non solo che le condizioni di salute del danneggiato, odierno appellante (per il quale, peraltro, non veniva richiesto alcun mezzo di soccorso), non apparivano di tale gravità da impedire nell'immediatezza l'identificazione del motociclo investitore, ma che la madre e la teste che si trovavano nell'immediatezza del punto dell'asserito sinistro (l'una a fianco del danneggiato, l'altra poco dietro) ben avrebbero potuto rilevare il numero di targa del detto motociclo, non rilevando la circostanza dedotta dalla testimone di essere stata impossibilitata a prendere il numero di targa del motociclo perché lo stesso si allontanava repentinamente e per la sua principale “preoccupazione” di soccorrere il ragazzo.
Ed invero, nel caso di specie, la presenza di un'altra persona in compagnia del danneggiato, che lo soccorreva, ben avrebbe potuto indurre la teste a rilevare immediatamente il numero di targa.
Peraltro, la testimone verosimilmente ha visto arrivare il motociclo presunto investitore atteso che ha dichiarato che lei stessa era in procinto di attraversare la strada.
Inoltre, ulteriore contraddizione è rinvenibile dal confronto di quanto dedotto nell'atto di citazione e quanto riportato nel verbale di pronto soccorso circa il luogo del sinistro.
Ed invero, nell'atto di citazione è stato dedotto che il luogo dove sarebbe avvenuto il presunto sinistro ricade nel territorio del comune di Cercola, di contro nel suddetto verbale di pronto soccorso si legge che luogo del sinistro è Napoli.
Né soluzioni opposte possono essere suffragate dalla dichiarazione del CTU di compatibilità delle lesioni lamentate da con la dinamica del Parte_1
sinistro in considerazione della dirimente ed assorbente mancata prova del fatto storico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'attore, in primo grado, non abbia adeguatamente ottemperato all'onere della prova a suo carico, né riguardo all'an e né riguardo alla realizzazione di una condotta diligente volta all'identificazione del veicolo investitore. La decisone del giudice di prime cure non appare, pertanto, passibile di alcuna censura, risultando pienamente conforme al lacunoso e debole quadro probatorio offerto dall'attore in primo grado.
Il presente gravame deve, dunque, ritenersi infondato e va rigettato con conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado (che hanno seguito la soccombenza), poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n.
15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.
La contumacia dell'appellata quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese relative al giudizio di appello.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3843/2019 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di quale impresa designata per Controparte_1
la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t.;
2) Rigetta l'appello;
3) Nulla per le spese relative al giudizio di appello in considerazione della contumacia dell'appellata quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
4) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi