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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2811/2021 R.G. vertente
TRA
in persona del direttore Parte_1 generale p.t. dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grillea, Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n. 18
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tomasso, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il predetto avvocato in Cassino alla Via Virgilio n. 81/A
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro,
n. 442/2022 pubblicata il 11/05/2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva “Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, inquadrato Controparte_1
1 nella categoria Bs, del CCNL comparto sanità, profilo di autista di ambulanza ha espletato dal 01 febbraio 2016 all'attualità, le superiori mansioni rispetto alla categoria Bs di inquadramento ed ascrivibili alla categoria C, profilo professionale di operatore tecnico specializzato esperto, CCNL comparto sanità; in subordine, dalla diversa data e decorrenza ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla Pt_1
corresponsione/pagamento a favore di ciascun ricorrente anche ex art 36 Cost. delle differenze retributive tabellari tra il livello iniziale di inquadramento (categoria Bs) con quello superiore inziale della Categoria C) spettantegli in base al C.C.N.L. del comparto Sanità dal 01 febbraio 2016 all'attualità, oltre gli interessi legali da ciascun rateo sino all'effettivo saldo;
in subordine, della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda deduceva che: - lavorava alle dipendenze di presso Pt_1
la Centrale Operativa 118 di Frosinone con inquadramento nella categoria Bs del CCNL Comparto
Sanità, profilo di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza;
- con deliberazione n. 284 del
29.5.2007 aveva indetto una selezione interna per il passaggio dalla categoria Bs alla Pt_1
categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto autista di ambulanza, per un numero di
350 posti, stabilendo quale requisito di ammissione il possesso di cinque anni di esperienza professionale nel profilo di autista di ambulanza e la patente di categoria B;
- egli stesso aveva partecipato alla procedura, ma non si era collocato nei primi 350 posti, mantenendo così
l'inquadramento nella categoria Bs. Tanto premesso, aggiungeva che: - le mansioni proprie del personale inquadrato nella categoria C erano state analiticamente indicate nella deliberazione n. 375 del 30.10.2008 di approvazione dei verbali della predetta selezione interna;
- dalle “descrizioni di attività” per le categorie Bs e C elaborate dall'azienda, diffuse da nel dicembre 2017 e conformi Pt_1
alle indicazioni aziendali impartite con la delibera n. 375/2008, risultava che tutti i compiti elencati dal n. 1 al n 12 di cui alle prime due “Macro aree” (“gestione del mezzo di soccorso” e “supporto alla prestazione di soccorso”) erano identici per entrambe le categorie, mentre per la sola categoria C era prevista, in aggiunta, la “Macro funzione n. 3”, corrispondente alle attività di “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, comprensiva di quattro funzioni/compiti (indicati ai punti 13, 14, 15 e 16 del documento de quo) e che valevano a distinguere i due inquadramenti. Deduceva, quindi, che egli stesso, sin dal 2009 aveva svolto in via prevalente “tutte le mansioni e compiti richiamati nella deliberazione n. 375/2008 nonché nel Job Description sopra riportato della Categoria C”; - era stato collocato in turni di servizio con il personale inquadrato nella superiore categoria C, autista di ambulanza, viaggiando sui medesimi mezzi di soccorso e svolgendo identici compiti e funzioni;
- nei tempi di attesa aveva monitorato l'operatività del mezzo di soccorso interfacciandosi se del caso con
2 il servizio autoparco per la verifica della funzionalità dello stesso e per l'assistenza programmata
(revisione, tagliando, manutenzione del mezzo), nonché curato l'addestramento dei neo assunti nell'uso dei presidi di competenza (così svolgendo le attività proprie della categoria C secondo la Job
Description). Dopo aver precisato che oggetto del giudizio non erano “l'ammissione, la partecipazione, l'esito o la collocazione non utile nella graduatoria della selezione de qua, né tantomeno … il riconoscimento dell'inquadramento giuridico nella categ C (non consentito nel pubblico impiego seppure 'privatizzato)”, il ricorrente limitava la domanda avente ad oggetto le differenze retributive spettanti in virtù dell'espletamento di mansioni superiori al periodo da febbraio
2016 “alla attualità” (ovvero alla data del deposito del ricorso di primo grado) in ragione della prescrizione maturata.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto in Pt_1
quanto infondato in fatto ed in diritto. Premetteva che non corrispondeva al vero quanto riportato nel ricorso avversario, ovvero che il ricorrente aveva già ottenuto un accertamento giudiziale del medesimo diritto al trattamento economico superiore per anni precedenti con sentenza n. 949 del 25 novembre 2015 del Tribunale di Frosinone, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4048 del 9 novembre 2018, in quanto dette decisioni non era state rese in favore del Cellupica, come evincibile dalla lettura delle stesse. Deduceva, quindi, che il ricorrente era stato correttamente inquadrato nella categoria Bs, in quanto svolgeva le mansioni alla stessa correlate;
contestava specificamente lo svolgimento dei compiti propri della categoria C, negando che il ricorrente monitorasse l'operatività del mezzo di soccorso interfacciandosi con il servizio autoparco per la verifica della funzionalità dello stesso e per l'eventuale l'assistenza programmata (revisione, tagliando, manutenzione del mezzo) e curasse l'addestramento dei neo assunti;
evidenziava che il dipendente non aveva dedotto di collaborare alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza, alla valutazione della scena dell'intervento, all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso, alla collaborazione con il soccorso come indicato, alla verifica della qualità del servizio, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione, alla definizione dei bisogni di formazione degli operatori del medesimo ruolo, come indicato dalla delibera richiamata;
sosteneva che non corrispondeva al vero che parte ricorrente era stato sempre collocato in turni di servizio con il personale inquadrato nella categoria C, autista di ambulanza e, in ogni caso, negava che avesse espletato tutti i medesimi compiti, funzioni e mansioni dell'autista categoria C). Evidenziava, inoltre, alla luce del CCNL di riferimento, le differenze tra la categoria di inquadramento del ricorrente e quella rivendicata, rilevando come il
Cellupica non si fosse in alcun modo confrontato con le previsioni del CCNL e non avesse allegato di aver svolto le attività corrispondenti alla categoria invocata avuto riguardo al livello di conoscenze,
3 di capacità tecniche, di responsabilità, di autonomia e di iniziativa proprie della categoria stessa.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Veniva espletata attività istruttoria, con l'escussione dei testi.
All'udienza dell'11 maggio 2022 il Tribunale pronunciava la sentenza n. 442/2022 e così decideva: «Accerta che ha svolto mansioni superiori ascrivibili al livello C del Controparte_1
CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 1.2.2016 sino al deposito del ricorso (gennaio 2021) e per
l'effetto condanna a corrispondergli le differenze economiche tra il livello di Pt_1
inquadramento (categoria Bs) e il livello superiore (categoria C) per il periodo indicato, oltre interessi come per legge;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Pt_1
complessivamente in euro1500,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione».
Avverso tale decisione proponeva appello ARES 118 sulla base dei due motivi di seguito esaminati, denominati “erronea qualificazione del profilo professionale rivendicato dal ricorrente”
e “erronea valutazione delle fonti di prova”; chiedeva, quindi, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva confutando le avverse censure alla sentenza impugnata, di cui Controparte_1
chiedeva la conferma, con vittoria di spese, da distrarsi.
All'udienza del 21.1.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, onde sgombrare il capo da ogni possibile equivoco, deve rilevarsi che erroneamente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. si dà atto che - con sentenza n. 949 del Controparte_1
25 novembre 2015 del Tribunale di Frosinone, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 4048 del 9 novembre 2018 - ha già ottenuto un accertamento giudiziale del diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori con riferimento ad anni precedenti a quelli oggetto del presente giudizio.
Invero, l'esame delle predette pronunce rende evidente che le stesse non riguardano in alcun modo il , ma altri lavoratori , , CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , , , , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, ). Si tratta, evidentemente, di un mero refuso, del resto mai più reiterato Persona_10 CP_2
negli atti successivi.
3. L'appello è fondato.
4 3.1. L'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria, denominata ARES 118 - istituita dalla
Regione Lazio con legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 per gestire il servizio sanitario di emergenza territoriale (il c.d. “118”) ed avente natura di “ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico” - ha impugnato la sentenza di primo grado per due motivi, di seguito sintetizzati.
1) L'appellante ha innanzi tutto impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha evidenziato “come la sostanziale differenziazione tra le due figure professionali riposi nell'autonomia e responsabilità con cui si svolgono le mansioni nella ctg. C, nella esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo e nell'eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Secondo
l'Azienda, si tratta di una valutazione riduttiva, che non tiene conto delle declaratorie contrattuali e della job description, evidenziandosi che le due categorie ed i relativi profili professionali si differenziano:
• con riferimento alle conoscenze teoriche richieste (“di base” per la categoria B e
“specialistiche di base” per la categoria C);
• in ragione dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità, che nella categoria B sono più limitati, evidenziandosi che la minore autonomia della categoria B delimita anche il terreno della responsabilità del corretto svolgimento dell'attività demandata;
• con riferimento alla qualificazione ed abilità professionale, che è inferiore nella categoria B, implicante conoscenze teoriche di base, utili per lo svolgimento di attività più elementari e connotante dalla spendita di minore padronanza esecutiva.
L appellante ha altresì rilevato che la “job description” dell'“operatore tecnico Pt_1 specializzato esperto” della categoria C prevede – oltre allo svolgimento delle attività di “gestione del mezzo di soccorso” e “supporto alla prestazione di soccorso” - il “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, senza che sia previsto che queste ultime attività siano meramente complementari ed accessorie rispetto alle prime, essendo invece tipiche e caratterizzanti del superiore inquadramento. Infatti, i dipendenti inquadrati nella categoria BS e quelli inquadrati nella categoria
C svolgono mansioni promiscue, in parte coincidenti (quanto alla “gestione del mezzo di soccorso” e al “supporto alla prestazione di soccorso”, che nelle “job description” sono individuate in modo identico); in aggiunta, il solo personale della categoria C svolge ulteriori attività denominate di
“supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Inoltre, l' ha evidenziato che l'art. 22 del CCNI 1998-2001 dispone che per il Pt_1 passaggio da una categoria all'altra è necessario partecipare a una procedura concorsuale e la circostanza che i dipendenti inquadrati nella categoria B dal 1998 sono ammessi a partecipare alle
5 selezioni interne per il passaggio alla categoria C è indicativa del fatto che l'acquisizione delle relative competenze non è automatica, ma oggetto di verifica specifica.
2) Secondo l'appellante la sentenza merita altresì censura laddove il Tribunale ha errato nel valutare le risultanze probatorie, posto che dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emerso che ha svolto compiti perfettamente rientranti nel profilo Bs, non essendo stato Controparte_1 dimostrato l'espletamento delle mansioni proprie della categoria C, anche alla luce della “job description” aziendale;
al contempo, l'odierno appellato non ha provato di possedere le conoscenze, le capacità tecniche, l'autonomia e la responsabilità, i requisiti culturali e professionali propri della categoria C e il giudice di primo grado non ha valutato tali carenze probatorie.
3.2. I due motivi di appello, come innanzi sintetizzati, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
La domanda proposta da , ed accolta dal Tribunale, ha ad oggetto Controparte_1
l'accertamento dell'effettivo esercizio di mansioni di livello più elevato rispetto a quello attribuito dall' In particolare, il lavoratore - inquadrato nella categoria professionale “Bs”, profilo Pt_1
professionale di “operatore tecnico specializzato”, con mansioni di “autista di autoambulanza” - chiede accertarsi lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria “C”, profilo di “operatore tecnico specializzato esperto”, con diritto a percepire le correlate differenze retributive, da quantificare in separato giudizio.
Avuto riguardo alle doglianze della parte appellante e alla necessità di verificare la correttezza della decisione impugnata, giova osservare che, in ambito di mansioni superiori, il giudice è chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica: deve accertare le attività in concreto svolte dal lavoratore, deve verificare, alla luce della contrattazione collettiva ratione temporis vigente, le caratteristiche dell'inquadramento posseduto e quelle del livello rivendicato e, quindi, raffrontare le une e le altre con le attività di fatto espletate. E ciò al fine di verificare a quale inquadramento vadano ricondotte le mansioni svolte, fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3.3. Orbene, l'odierno appellato è formalmente inquadrato nella categoria Bs.
Secondo la contrattazione collettiva del comparto sanità applicabile alla vicenda in esame
(conoscibile, trattandosi di impiego pubblico contrattualizzato, anche ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6394 del 05/03/2019), appartengono alla categoria B del CCNL Comparto Sanità “[…] i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
6 qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato
5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
La stessa lettura della declaratoria rende evidente che i lavoratori inquadrati nel livello Bs rientrano nella categoria B, come poi confermato dall'art. 28 del medesimo CCNL, che così stabilisce:
“
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”… c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C ”.
Tra i profili professionali della categoria B rientra il profilo professionale dell'“operatore tecnico”, che è colui che “svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse”.
Tra i profili professionali del livello economico super (Bs) rientra - oltre alla puericultrice ed all'operatore socio-sanitario - anche l'“operatore tecnico specializzato”, che viene così descritto nel contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL comparto sanità 2001: “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato,
l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autombulanza”.
Vi è da aggiungere, per completezza, che l'art. 23 comma 7, CCNL sanità 2002-2005 nelle
“disposizioni particolari” ha previsto: “Nella declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni dell'autista di autoambulanza, prima della fine del periodo sono aggiunte le parole “tenuto conto - per quest'ultimo
- di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del
22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003).”
Secondo l'accordo del 22 maggio 2003, recepito dalla contrattazione collettiva, i dipendenti delle organizzazioni di cui del D.P.R. 27 marzo 1992, art. 5, commi 2 e 3 (organizzazioni tra cui rientra l' che svolgono la loro attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del sistema Pt_1
118 (tra cui gli autisti delle autoambulanze), devono essere in possesso della qualifica di
7 “soccorritore”.
Pertanto, è pacifico che al profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” Bs che svolge le mansioni di “autista di autoambulanza” è stata attribuita la professionalità del cd. soccorritore, quale indicata nell'accordo Stato-Regioni suindicato (che comporta, tra l'altro,
l'espletamento di compiti di collaborazione con il personale infermieristico). Ne segue che nella categoria Bs rientra pacificamente la figura professionale del c.d. autista soccorritore.
3.4. rivendica l'inquadramento nella categoria C. Controparte_1
Appartengono a tale categoria, secondo la declaratoria della contrattazione di settore (allegato
1 del CCNL comparto sanità 19.4.2004), “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono, altresì, a questa categoria lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Dalla lettura delle due “articolazioni” della declaratoria della categoria C emerge la necessità del possesso di “conoscenze teoriche specialistiche di base”, cui sono equiparate le “conoscenze teoriche e pratiche” quando unite alla “esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo”; in ogni caso sono richieste: “capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni”, nonché “autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo”. Solo eventuale è il “coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
La categoria C comprende diversi profili, distinti tra “personale sanitario”, “personale tecnico” e “personale amministrativo”. Tra i profili del “personale tecnico” della “categoria C”, oltre all'assistente tecnico e al programmatore, rientra l'“operatore tecnico specializzato esperto”.
Le parti sociali hanno così descritto il profilo professionale dell'“operatore tecnico specializzato esperto”: “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività particolarmente
8 qualificate che presuppongono specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di
Bs”.
3.5. Il confronto tra le declaratorie della categoria B e di quella C rende evidente la sussistenza di plurimi profili differenziali:
- le conoscenze teoriche richieste nella categoria B sono “di base” e limitate “allo svolgimento dei compiti assegnati”, la categoria C richiede conoscenze teoriche “specialistiche” di base, ovvero
“conoscenze teoriche e pratiche” accompagnate dalla esperienza non solo professionale, ma
“specialistica” maturata nel sottostante profilo: si tratta di conoscenze teoriche, dunque, in ogni caso più qualificate e ampie di quelle del livello B;
- mentre la categoria B richiede “capacità manuali e tecniche specifiche” in relazione alla qualifica o specializzazione professionale, la categoria C necessita di “capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni”, queste ultime da intendersi in un'accezione più pregnante rispetto ai “compiti” o alle “attività” dell'inferiore inquadramento;
- la categoria C prevede autonomia decisionale, responsabilità e poteri di intervento senz'altro più significativi di quelli propri della categoria B, in cui rientra anche il livello Bs, tanto da poter abbracciare, nel caso di (eventuale) coordinamento e controllo di altri operatori, la responsabilità dei risultati conseguiti anche dagli stessi. Appare significativo in proposito evidenziare che quando il lavoratore inquadrato nel livello Bs coordina altri lavoratori non esercita alcun controllo sugli stessi e risponderà solo del loro operato e, dunque, della mera esecuzione della prestazione, non già dei loro risultati (a differenza del dipendente della categoria C).
Rileva il Collegio che tale ricostruzione coincide con quella effettuata, di recente, dalla Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 8857 del 2023) in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame: nell'ambito di un procedimento promosso dalla dipendente di un'azienda ospedaliera che, inquadrata nella categoria B, livello Bs, del CCNL Sanità come puericultrice, deduceva di avere svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C, i giudici di legittimità hanno confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui la categoria C si differenzia da quella B(s) in ragione di un coacervo di requisiti - conoscenze teoriche e pratiche, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità, etc. -, i quali non possono essere surrogati o assorbiti dalla mera esperienza sul campo, per quanto pluriennale. E le caratteristiche proprie della categoria, in termini di conoscenze, autonomia, e responsabilità, devono necessariamente essere proprie anche dei diversi profili professionali.
Tanto premesso, con particolare riguardo al profilo di “operatore tecnico specializzato esperto” di cui alla categoria C, deve rilevarsi che lo stesso, rispetto all'“operatore tecnico specializzato” dell'area B, deve svolgere “attività particolarmente qualificate che presuppongono
9 specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di Bs”. Pertanto, le attività particolarmente qualificate proprie della categoria C non coincidono con quelle della categoria Bs, né con la pregressa esperienza professionale maturata in tale ultima categoria;
piuttosto, esse presuppongono tale esperienza, che ne rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente. Tali attività particolarmente qualificate sono, infatti, espressione anche delle conoscenze teoriche specialistiche e delle capacità tecniche elevate che sono proprie della categoria C e che si accompagnano ai livelli di autonomia e di responsabilità propri della medesima categoria. In altri termini, la particolare qualificazione delle attività proprie dell'“operatore tecnico specializzato esperto” si riempiono di contenuto in considerazione delle caratteristiche richieste dalla declaratoria contrattuale per l'inquadramento nella categoria C, come innanzi precisate.
In concreto, nell'ambito dell appellante, vi sono attività particolarmente qualificate Pt_1
che presuppongono la specifica esperienza professionale nel profilo Bs e che svolgono solo gli autisti di autoambulanza inquadrati nella categoria C.
In proposito occorre rimarcare che, secondo le stesse indicazioni di cui al ricorso ex art. 414
c.p.c., l'elemento differenziale tra la categoria B e quella C risulta dal confronto di due documenti elaborati dall'ARES 118 e denominati “job description”: uno è riferito all'“operatore tecnico specializzato” – autista di autoambulanza (categoria Bs) e l'altro all'“operatore tecnico specializzato esperto” – autista di autoambulanza (categoria C).
Ciascuno di tali documenti è composto da due facciate ed è bene evidenziare che sulla prima facciata di ciascun documento, in corrispondenza della casella “razionale del ruolo - scopo della figura”, è riportata la declaratoria contrattuale di riferimento: in particolare, la declaratoria dell'“operatore tecnico specializzato” di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 (rimasta inalterata nella contrattazione successiva) per la categoria Bs e la declaratoria dell'“operatore tecnico specializzato esperto” di cui all'allegato 1 del CCNL 2002/2005 per la categoria C. Pertanto, al di là delle attività in concreto richieste agli operatori di ciascuna categoria, restano ferme le differenze stabilite dai contratti collettivi in termini di conoscenza, capacità, ecc.
Alla pagina 2 dei predetti documenti c'è la descrizione delle attività proprie delle due figure professionali: sono identiche quelle rientranti nella “gestione del mezzo di soccorso” (punti da 1 a 8) così come quelle riferite al “supporto alla prestazione di soccorso” (punti da 9 a 12), che esauriscono le attività relative all'autista di ambulanze rientrante nella qualifica Bs. Solo per la categoria C sono indicate attività ulteriori (descritte ai punti 13-16 del documento), che integrano il “supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Dette attività (come detto inserite solo nella “job description” della categoria C) sono: “13. Monitora l'operatività dei mezzi e compila la scheda riepilogo mensile del fascicolo del veicolo;
14. Si interfaccia con il servizio autoparco per l'assistenza programmata
10 dei mezzi (revisione, tagliando, manutenzione); 15. Funge da facilitatore per l'inserimento dei nuovi assunti e per l'addestramento all'uso dei presidi di competenza introdotti in azienda;
16. Collabora alla definizione dei bisogni di formazione degli operatori del medesimo ruolo”).
La lettura delle mansioni testé indicate rivela come, del tutto coerentemente con le caratteristiche dell'area C, il dipendente autista di autombulanza inquadrato in tale categoria svolge mansioni che, con riferimento al monitoraggio, non sono limitate al solo veicolo in dotazione, ma ai
“mezzi” in generale, riguardando l'operatività degli stessi sotto un profilo di funzionalità e continuità del servizio: tali mansioni comportano anche la cura dell'assistenza programmata, che implica il collegamento con il servizio autoparco;
inoltre, in ragione della particolare qualificazione, il dipendente autista di autombulanza della categoria C si occupa della formazione del personale neo- assunto e collabora alla definizione delle esigenze formative degli operatori che svolgono il medesimo ruolo.
In proposito è bene evidenziare che è proprio ad aver attribuito precipuo Controparte_1 rilievo ai richiamati documenti. Infatti, nell'originario ricorso l'odierno appellato ha rivendicato il diritto alle differenze retributive correlate allo svolgimento delle mansioni superiori sulla scorta di un unico presupposto: lo svolgimento di tutte le mansioni della “job description” relativa alla categoria
C, comprese quelle relative al “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, che - secondo le stesse allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - sono caratteristiche dei dipendenti di Pt_1 inquadrati nell'area C e dagli stessi sono effettivamente svolte.
3.6. Così ricostruito il quadro di riferimento, osserva il Collegio che, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto ed ai motivi di gravame, la verifica della fondatezza della domanda deve essere innanzi tutto effettuata considerando le caratteristiche proprie dell'area C. E invero, non pare revocabile in dubbio che l'attività svolta da in tanto Controparte_1 potrebbe essere ricondotta all'inquadramento più elevato in quanto fosse effettivamente connotata dai profili differenziali dell'area C, come innanzi descritti.
Ebbene, deve innanzi tutto rilevarsi che il lavoratore nel ricorso ex art. 414 c.c. non si è confrontato con le previsioni della contrattazione collettiva, non ha allegato di essere in possesso delle conoscenze teoriche proprio della categoria C, né di possedere “capacità tecniche elevate”, né, tantomeno, di aver agito con l'autonomia, l'assunzione di responsabilità ed i poteri di intervento propri della categoria C.
Non ha spiegato in che modo le attività svolte sarebbero state particolarmente qualificate sì da rientrare nella categoria C, essendosi limitato ad allegare di aver posto in essere tutte le mansioni indicate nella “job description” della categoria C, tra cui quelle relative al “supporto gestionale, organizzativo e formativo” (che – poi si vedrà – non ha dimostrato di aver svolto).
11 Ciò posto, deve aggiungersi che all'esito dell'istruttoria espletata non risulta quale sia il livello e l'ampiezza delle conoscenze teoriche dell'odierno appellato (sicché non può certo darsi per scontato che gli stessi - peraltro in assenza di allegazioni sul punto - abbiano le caratteristiche richieste dalla declaratoria della categoria C).
Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, le deposizioni dei testi ( , Testimone_1
e ) non hanno dimostrato che, nello svolgimento delle mansioni assegnate, Tes_2 Testimone_3
fosse in possesso di “capacità tecniche elevate” e agisse con l'autonomia e Controparte_1
l'assunzione di responsabilità proprie della categoria C;
e ciò a prescindere dal fatto che, pacificamente, l'appellato non ha mai svolto compiti di coordinamento e controllo (come detto solo eventuali).
Nessuna prova vi è, poi, circa la particolare qualificazione delle attività svolte dal lavoratore sì da poterle ricondurre a quelle proprie del superiore inquadramento, non già come “operatore tecnico specializzato”, ma come “operatore tecnico specializzato esperto”.
E invero, i testi hanno riferito che il nel periodo oggetto del giudizio guidava il CP_1
mezzo in dotazione, lo portava a destinazione e lo metteva in sicurezza. Inoltre, ad inizio turno verificava la funzionalità del mezzo di soccorso, compilava e firmava la relativa scheda del veicolo, controllando “luci, ruote, frecce, gomme, estintore”; in caso di guasti faceva richiesta di riparazione o intervento, segnalando se il malfunzionamento era grave e il mezzo andava sostituito, ovvero se poteva essere usato. I testi hanno riferito che l'appellato effettuava tali controlli in autonomia, assumendo la responsabilità di quanto indicato nella scheda del veicolo e segnalato in ordine ai guasti.
Inoltre, in caso di soccorso, collaborava con l'equipe, seguendo le indicazioni Controparte_1 dell'infermiere.
Ritiene il Collegio che le predette mansioni rientrino appieno nelle attività, competenze e responsabilità proprie del livello Bs.
E invero, le attività di verifica della funzionalità del mezzo assegnato e di segnalazione di eventuali guasti relativi allo stesso rientrano senz'altro nelle mansioni del dipendente del livello Bs, dovendosi evidenziare che gli operatori tecnici specializzati, secondo la declaratoria di appartenenza, devono essere in grado di eseguire “interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere”. Non deve, inoltre, sfuggire che il teste addetto all'Ufficio Logistica Tes_1
Autoparco, ha riferito che, ove non vi era urgenza, l'appellato segnalava le anomalie via fax;
in caso di urgenza, lo contattava telefonicamente e “decidevamo il da farsi” (cfr. verbale di udienza del
6.4.2022). L'espressione usata dal teste rende evidente che l'odierno appellato, effettuata la verifica, non assumeva in autonomia decisioni che non rientrassero nell'ambito di “prescrizioni di massa” e, dunque, di prassi predefinite.
12 Peraltro, tra le attività descritte nella “job description” della categoria “Bs”, nell'ambito della
“gestione del mezzo di soccorso”, rientra la verifica e il controllo, ad ogni inizio turno, della efficienza e della operatività del mezzo di soccorso, la compilazione della scheda operativa del fascicolo del veicolo assegnato, la segnalazione di eventuali guasti o disservizi e addirittura il controllo della funzionalità di mezzi sostitutivi presenti nella postazione territoriale.
Sotto altro profilo, è emerso che, durante il “soccorso”, l'appellato ha svolto un'attività di mero ausilio all'infermiere, seguendo le indicazioni dello stesso, in assenza di margini di autonomia e di responsabilità. Come detto, tale attività rientra appieno nella declaratoria del livello profilo professionale “operatore tecnico specializzato” Bs, con precipuo riferimento alle funzioni dell'autista di autoambulanza, come precisate a seguito dell'accordo del 22 maggio 2003 innanzi richiamato e, dunque, comprensive della qualifica di “soccorritore”. Inoltre, anche la “job description” relativa alla categoria “Bs” prevede che, nell'ambito del “supporto alla prestazione di soccorso”, l'autista coadiuvi l'infermiere in tutte le attività di soccorso.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria, non è emerso lo svolgimento da parte dell'odierno appellato delle funzioni di “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, che la richiamata “job description”, ai punti 13-16, indica come caratteristiche del profilo professionale dell'operatore tecnico specializzato esperto – autista di categoria C.
Non risulta, infatti, che l'appellato abbia monitorato l'operatività di mezzi diversi dal suo, né che abbia mai compilato la scheda riepilogo mensile del fascicolo del veicolo (punto n. 13 della richiamata “job description”). I testi hanno infatti riferito che il ricorrente si limitava ad eseguire a inizio turno la verifica dell'efficienza dell'operatività del mezzo di soccorso a lui affidato e a compilare la scheda operativa del fascicolo del solo veicolo assegnato.
L'istruttoria neanche ha evidenziato che l'appellato si interfacciava con il Servizio autoparco per l'assistenza programmata dei mezzi (revisione, tagliando manutenzione, etc.: punto n. 14 della richiamata “job description”). Al più, come riferito dal teste contattava Tes_1 Controparte_1
l'autoparco in caso di problematiche legate al funzionamento del proprio mezzo in occasione del turno di lavoro: si tratta, con ogni evidenza, di un'attività diversa da quella inerente agli interventi di assistenza programmata specificamente indicati per l'autista di categoria C.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che l'appellato svolgeva attività di facilitatore per l'inserimento di nuovi autisti di autoambulanza e per l'addestramento all'uso dei presidi (punto n. 15 della richiamata “job description”). Quanto alla collaborazione alla definizione dei bisogni di formazione degli operatori del medesimo ruolo (punto n. 16 della richiamata “job description”), va osservato che lo svolgimento di tale peculiare attività da parte di neanche è stata Controparte_1
allegata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e sul punto i testi nulla hanno riferito.
13 In definitiva, l'istruttoria espletata non ha evidenziato lo svolgimento di mansioni con le connotazioni di particolare qualificazione, maggior autonomia e responsabilità e con compiti di coordinamento e controllo, propri dell'appartenente alla categoria C.
Piuttosto, come detto, è emerso lo svolgimento da parte di di mansioni di Controparte_1
autista di ambulanza, perfettamente riconducibili alla categoria Bs del CCNL Comparto Sanità; anche lo svolgimento di attività di supporto dell'infermiere nelle operazioni di soccorso è del tutto aderente alla declaratoria contrattuale della categoria posseduta e alla descrizione delle attività indicate nella
Job description per detta categoria (punto 10).
Ciò posto, in ordine alla circostanza riferita dai testi secondo cui “non ci sono autisti che hanno un ruolo di coordinamento o organizzazione”, giova evidenziare che, ai fini dell'appartenenza alla categoria C, l'attività di coordinamento è solo eventuale;
invece, quanto al ruolo organizzativo, detta affermazione risulta del tutto generica e priva di riferimenti concreti rispetto alle attività che integrano il “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, al contrario puntualmente declinate nella precisata “job description” ai punti 13-16. E in proposito non deve sfuggire che è lo stesso ad aver riferito, sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., che gli autisti inquadrati nell'area Controparte_1
C svolgono le funzioni di “supporto organizzativo” come descritte nella “job description”, ripetutamente richiamata dal lavoratore a fondamento della sua pretesa.
In ogni caso, è incontrovertibile che nessuna prova vi è in atti dello svolgimento da parte dell'appellato delle attività in esame.
E invero, l'attenta lettura dei verbali delle deposizioni testimoniali rivela che, a differenza di quanto si legge nella sentenza impugnata, nessuno dei testi escussi ha riferito che gli autisti di ambulanza di svolgono tutti “le attività indicate nell'elenco di cui al punto 3 del ricorso Pt_1
(relative alla conduzione del mezzo, al supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria
e al supporto gestionale organizzativo e formativo)”. Rileva in proposito il Collegio che una tale affermazione non è stata fatta espressamente da alcuna delle persone audìte innanzi al Tribunale, né può essere ricavata, in via di sintesi, dalle dichiarazioni raccolte. Infatti, nessuno dei testi ha riferito in ordine alle attività riconducibili al “supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nessun rilievo assume, poi, la circostanza – riferita dal teste – secondo cui Testimone_1
l'appellato era inserito nelle turnazioni per la guida delle autoambulanze come gli autisti inquadrati nella categoria C: non deve, infatti, sfuggire come, “di base”, e con riferimento alla guida delle ambulanze, i dipendenti delle due categorie svolgono le medesime mansioni sotto il profilo operativo.
Ciò detto, sarebbe stato onere dell'appellato dapprima allegare e poi provare il possesso dei requisiti specifici richiesti per appartenere alla categoria C, nonché lo svolgimento in concreto di tutte le attività proprie della categoria medesima, con le connotazioni di particolare qualificazione innanzi
14 descritte.
Senonché, tale dimostrazione non è stata fornita.
Sul punto è bene aggiungere che il teste in ordine alla autonomia e responsabilità Tes_1
degli autisti, ha espresso valutazioni personali, non circostanziate sotto il profilo fattuale e non demandabili ai testi: in ogni caso, si è limitato a riferire che tutti gli autisti “hanno le stesse responsabilità in relazione al mezzo loro assegnato” (e dunque unicamente al mezzo in dotazione: il che è pacifico, per quanto detto), senza riferire in ordine a tutti gli ulteriori, qualificanti aspetti innanzi specificati, su cui nulla ha dichiarato in senso favorevole all'appellato.
3.7. Da ultimo, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione,
Sez. L, nell'ordinanza n. 8857 del 2023: la sussistenza dei requisiti caratteristici della categoria C non possono essere surrogati o assorbiti dalla mera esperienza sul campo, per quanto poliennale. E invero, la circostanza che le stesse declaratorie contrattuali prevedano per l'accesso alla categoria C la maturazione di cinque anni di esperienza professionale non può essere intesa quale unico presupposto per l'accesso alla categoria stessa, in quanto tale tesi viene a prospettare un quadro che contrasta con la stessa ratio non solo delle declaratorie contrattuali innanzi riportate, ma anche del meccanismo di passaggio di categoria. Non è possibile, infatti, sostenere una forma di accesso automatico alla categoria superiore per effetto del mero trascorrere del tempo, laddove è evidente dalle stesse declaratorie contrattuali che l'accesso alla superiore categoria C postula una specifica selezione, come evidenziato dall'art. 16 della CCNL 7 aprile 1999, il quale stabilisce che “i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.”. Enunciato, quest'ultimo, che appare radicalmente incompatibile con qualunque scenario di passaggio ad una categoria superiore collegata unicamente al passaggio del tempo temporis e che vale ad evidenziare, ancora una volta, che il passaggio dalla Categoria B alla Categoria C postula l'acquisizione di una serie di profili di professionalità ulteriori e distinti rispetto alla pregressa esperienza professionale.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate ex art. 92, comma 2,
c.p.c., sussistendo, nella specie, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018): esse sono ravvisabili, con riferimento allo specifico contenzioso, nella situazione di oggettiva incertezza emersa nella giurisprudenza di merito (dimostrata anche dal richiamo da parte dell'appellato a un precedente di questa Corte favorevole all'assunto del lavoratore), ancora non orientata - al momento della proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c. ed alla costituzione nel presente grado - dalla giurisprudenza di legittimità.
15
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte da Controparte_1 nell'originario ricorso;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
16
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 21.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2811/2021 R.G. vertente
TRA
in persona del direttore Parte_1 generale p.t. dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grillea, Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n. 18
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tomasso, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il predetto avvocato in Cassino alla Via Virgilio n. 81/A
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro,
n. 442/2022 pubblicata il 11/05/2022
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva “Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, inquadrato Controparte_1
1 nella categoria Bs, del CCNL comparto sanità, profilo di autista di ambulanza ha espletato dal 01 febbraio 2016 all'attualità, le superiori mansioni rispetto alla categoria Bs di inquadramento ed ascrivibili alla categoria C, profilo professionale di operatore tecnico specializzato esperto, CCNL comparto sanità; in subordine, dalla diversa data e decorrenza ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla Pt_1
corresponsione/pagamento a favore di ciascun ricorrente anche ex art 36 Cost. delle differenze retributive tabellari tra il livello iniziale di inquadramento (categoria Bs) con quello superiore inziale della Categoria C) spettantegli in base al C.C.N.L. del comparto Sanità dal 01 febbraio 2016 all'attualità, oltre gli interessi legali da ciascun rateo sino all'effettivo saldo;
in subordine, della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda deduceva che: - lavorava alle dipendenze di presso Pt_1
la Centrale Operativa 118 di Frosinone con inquadramento nella categoria Bs del CCNL Comparto
Sanità, profilo di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza;
- con deliberazione n. 284 del
29.5.2007 aveva indetto una selezione interna per il passaggio dalla categoria Bs alla Pt_1
categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto autista di ambulanza, per un numero di
350 posti, stabilendo quale requisito di ammissione il possesso di cinque anni di esperienza professionale nel profilo di autista di ambulanza e la patente di categoria B;
- egli stesso aveva partecipato alla procedura, ma non si era collocato nei primi 350 posti, mantenendo così
l'inquadramento nella categoria Bs. Tanto premesso, aggiungeva che: - le mansioni proprie del personale inquadrato nella categoria C erano state analiticamente indicate nella deliberazione n. 375 del 30.10.2008 di approvazione dei verbali della predetta selezione interna;
- dalle “descrizioni di attività” per le categorie Bs e C elaborate dall'azienda, diffuse da nel dicembre 2017 e conformi Pt_1
alle indicazioni aziendali impartite con la delibera n. 375/2008, risultava che tutti i compiti elencati dal n. 1 al n 12 di cui alle prime due “Macro aree” (“gestione del mezzo di soccorso” e “supporto alla prestazione di soccorso”) erano identici per entrambe le categorie, mentre per la sola categoria C era prevista, in aggiunta, la “Macro funzione n. 3”, corrispondente alle attività di “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, comprensiva di quattro funzioni/compiti (indicati ai punti 13, 14, 15 e 16 del documento de quo) e che valevano a distinguere i due inquadramenti. Deduceva, quindi, che egli stesso, sin dal 2009 aveva svolto in via prevalente “tutte le mansioni e compiti richiamati nella deliberazione n. 375/2008 nonché nel Job Description sopra riportato della Categoria C”; - era stato collocato in turni di servizio con il personale inquadrato nella superiore categoria C, autista di ambulanza, viaggiando sui medesimi mezzi di soccorso e svolgendo identici compiti e funzioni;
- nei tempi di attesa aveva monitorato l'operatività del mezzo di soccorso interfacciandosi se del caso con
2 il servizio autoparco per la verifica della funzionalità dello stesso e per l'assistenza programmata
(revisione, tagliando, manutenzione del mezzo), nonché curato l'addestramento dei neo assunti nell'uso dei presidi di competenza (così svolgendo le attività proprie della categoria C secondo la Job
Description). Dopo aver precisato che oggetto del giudizio non erano “l'ammissione, la partecipazione, l'esito o la collocazione non utile nella graduatoria della selezione de qua, né tantomeno … il riconoscimento dell'inquadramento giuridico nella categ C (non consentito nel pubblico impiego seppure 'privatizzato)”, il ricorrente limitava la domanda avente ad oggetto le differenze retributive spettanti in virtù dell'espletamento di mansioni superiori al periodo da febbraio
2016 “alla attualità” (ovvero alla data del deposito del ricorso di primo grado) in ragione della prescrizione maturata.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto in Pt_1
quanto infondato in fatto ed in diritto. Premetteva che non corrispondeva al vero quanto riportato nel ricorso avversario, ovvero che il ricorrente aveva già ottenuto un accertamento giudiziale del medesimo diritto al trattamento economico superiore per anni precedenti con sentenza n. 949 del 25 novembre 2015 del Tribunale di Frosinone, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4048 del 9 novembre 2018, in quanto dette decisioni non era state rese in favore del Cellupica, come evincibile dalla lettura delle stesse. Deduceva, quindi, che il ricorrente era stato correttamente inquadrato nella categoria Bs, in quanto svolgeva le mansioni alla stessa correlate;
contestava specificamente lo svolgimento dei compiti propri della categoria C, negando che il ricorrente monitorasse l'operatività del mezzo di soccorso interfacciandosi con il servizio autoparco per la verifica della funzionalità dello stesso e per l'eventuale l'assistenza programmata (revisione, tagliando, manutenzione del mezzo) e curasse l'addestramento dei neo assunti;
evidenziava che il dipendente non aveva dedotto di collaborare alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi di appartenenza, alla valutazione della scena dell'intervento, all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso, alla collaborazione con il soccorso come indicato, alla verifica della qualità del servizio, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione, alla definizione dei bisogni di formazione degli operatori del medesimo ruolo, come indicato dalla delibera richiamata;
sosteneva che non corrispondeva al vero che parte ricorrente era stato sempre collocato in turni di servizio con il personale inquadrato nella categoria C, autista di ambulanza e, in ogni caso, negava che avesse espletato tutti i medesimi compiti, funzioni e mansioni dell'autista categoria C). Evidenziava, inoltre, alla luce del CCNL di riferimento, le differenze tra la categoria di inquadramento del ricorrente e quella rivendicata, rilevando come il
Cellupica non si fosse in alcun modo confrontato con le previsioni del CCNL e non avesse allegato di aver svolto le attività corrispondenti alla categoria invocata avuto riguardo al livello di conoscenze,
3 di capacità tecniche, di responsabilità, di autonomia e di iniziativa proprie della categoria stessa.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Veniva espletata attività istruttoria, con l'escussione dei testi.
All'udienza dell'11 maggio 2022 il Tribunale pronunciava la sentenza n. 442/2022 e così decideva: «Accerta che ha svolto mansioni superiori ascrivibili al livello C del Controparte_1
CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 1.2.2016 sino al deposito del ricorso (gennaio 2021) e per
l'effetto condanna a corrispondergli le differenze economiche tra il livello di Pt_1
inquadramento (categoria Bs) e il livello superiore (categoria C) per il periodo indicato, oltre interessi come per legge;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Pt_1
complessivamente in euro1500,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione».
Avverso tale decisione proponeva appello ARES 118 sulla base dei due motivi di seguito esaminati, denominati “erronea qualificazione del profilo professionale rivendicato dal ricorrente”
e “erronea valutazione delle fonti di prova”; chiedeva, quindi, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva confutando le avverse censure alla sentenza impugnata, di cui Controparte_1
chiedeva la conferma, con vittoria di spese, da distrarsi.
All'udienza del 21.1.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, onde sgombrare il capo da ogni possibile equivoco, deve rilevarsi che erroneamente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. si dà atto che - con sentenza n. 949 del Controparte_1
25 novembre 2015 del Tribunale di Frosinone, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 4048 del 9 novembre 2018 - ha già ottenuto un accertamento giudiziale del diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori con riferimento ad anni precedenti a quelli oggetto del presente giudizio.
Invero, l'esame delle predette pronunce rende evidente che le stesse non riguardano in alcun modo il , ma altri lavoratori , , CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , , , , ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, ). Si tratta, evidentemente, di un mero refuso, del resto mai più reiterato Persona_10 CP_2
negli atti successivi.
3. L'appello è fondato.
4 3.1. L'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria, denominata ARES 118 - istituita dalla
Regione Lazio con legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 per gestire il servizio sanitario di emergenza territoriale (il c.d. “118”) ed avente natura di “ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico” - ha impugnato la sentenza di primo grado per due motivi, di seguito sintetizzati.
1) L'appellante ha innanzi tutto impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha evidenziato “come la sostanziale differenziazione tra le due figure professionali riposi nell'autonomia e responsabilità con cui si svolgono le mansioni nella ctg. C, nella esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo e nell'eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Secondo
l'Azienda, si tratta di una valutazione riduttiva, che non tiene conto delle declaratorie contrattuali e della job description, evidenziandosi che le due categorie ed i relativi profili professionali si differenziano:
• con riferimento alle conoscenze teoriche richieste (“di base” per la categoria B e
“specialistiche di base” per la categoria C);
• in ragione dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità, che nella categoria B sono più limitati, evidenziandosi che la minore autonomia della categoria B delimita anche il terreno della responsabilità del corretto svolgimento dell'attività demandata;
• con riferimento alla qualificazione ed abilità professionale, che è inferiore nella categoria B, implicante conoscenze teoriche di base, utili per lo svolgimento di attività più elementari e connotante dalla spendita di minore padronanza esecutiva.
L appellante ha altresì rilevato che la “job description” dell'“operatore tecnico Pt_1 specializzato esperto” della categoria C prevede – oltre allo svolgimento delle attività di “gestione del mezzo di soccorso” e “supporto alla prestazione di soccorso” - il “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, senza che sia previsto che queste ultime attività siano meramente complementari ed accessorie rispetto alle prime, essendo invece tipiche e caratterizzanti del superiore inquadramento. Infatti, i dipendenti inquadrati nella categoria BS e quelli inquadrati nella categoria
C svolgono mansioni promiscue, in parte coincidenti (quanto alla “gestione del mezzo di soccorso” e al “supporto alla prestazione di soccorso”, che nelle “job description” sono individuate in modo identico); in aggiunta, il solo personale della categoria C svolge ulteriori attività denominate di
“supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Inoltre, l' ha evidenziato che l'art. 22 del CCNI 1998-2001 dispone che per il Pt_1 passaggio da una categoria all'altra è necessario partecipare a una procedura concorsuale e la circostanza che i dipendenti inquadrati nella categoria B dal 1998 sono ammessi a partecipare alle
5 selezioni interne per il passaggio alla categoria C è indicativa del fatto che l'acquisizione delle relative competenze non è automatica, ma oggetto di verifica specifica.
2) Secondo l'appellante la sentenza merita altresì censura laddove il Tribunale ha errato nel valutare le risultanze probatorie, posto che dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emerso che ha svolto compiti perfettamente rientranti nel profilo Bs, non essendo stato Controparte_1 dimostrato l'espletamento delle mansioni proprie della categoria C, anche alla luce della “job description” aziendale;
al contempo, l'odierno appellato non ha provato di possedere le conoscenze, le capacità tecniche, l'autonomia e la responsabilità, i requisiti culturali e professionali propri della categoria C e il giudice di primo grado non ha valutato tali carenze probatorie.
3.2. I due motivi di appello, come innanzi sintetizzati, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
La domanda proposta da , ed accolta dal Tribunale, ha ad oggetto Controparte_1
l'accertamento dell'effettivo esercizio di mansioni di livello più elevato rispetto a quello attribuito dall' In particolare, il lavoratore - inquadrato nella categoria professionale “Bs”, profilo Pt_1
professionale di “operatore tecnico specializzato”, con mansioni di “autista di autoambulanza” - chiede accertarsi lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria “C”, profilo di “operatore tecnico specializzato esperto”, con diritto a percepire le correlate differenze retributive, da quantificare in separato giudizio.
Avuto riguardo alle doglianze della parte appellante e alla necessità di verificare la correttezza della decisione impugnata, giova osservare che, in ambito di mansioni superiori, il giudice è chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica: deve accertare le attività in concreto svolte dal lavoratore, deve verificare, alla luce della contrattazione collettiva ratione temporis vigente, le caratteristiche dell'inquadramento posseduto e quelle del livello rivendicato e, quindi, raffrontare le une e le altre con le attività di fatto espletate. E ciò al fine di verificare a quale inquadramento vadano ricondotte le mansioni svolte, fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3.3. Orbene, l'odierno appellato è formalmente inquadrato nella categoria Bs.
Secondo la contrattazione collettiva del comparto sanità applicabile alla vicenda in esame
(conoscibile, trattandosi di impiego pubblico contrattualizzato, anche ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6394 del 05/03/2019), appartengono alla categoria B del CCNL Comparto Sanità “[…] i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
6 qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato
5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
La stessa lettura della declaratoria rende evidente che i lavoratori inquadrati nel livello Bs rientrano nella categoria B, come poi confermato dall'art. 28 del medesimo CCNL, che così stabilisce:
“
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”… c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C ”.
Tra i profili professionali della categoria B rientra il profilo professionale dell'“operatore tecnico”, che è colui che “svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse”.
Tra i profili professionali del livello economico super (Bs) rientra - oltre alla puericultrice ed all'operatore socio-sanitario - anche l'“operatore tecnico specializzato”, che viene così descritto nel contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL comparto sanità 2001: “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato,
l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autombulanza”.
Vi è da aggiungere, per completezza, che l'art. 23 comma 7, CCNL sanità 2002-2005 nelle
“disposizioni particolari” ha previsto: “Nella declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni dell'autista di autoambulanza, prima della fine del periodo sono aggiunte le parole “tenuto conto - per quest'ultimo
- di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del
22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003).”
Secondo l'accordo del 22 maggio 2003, recepito dalla contrattazione collettiva, i dipendenti delle organizzazioni di cui del D.P.R. 27 marzo 1992, art. 5, commi 2 e 3 (organizzazioni tra cui rientra l' che svolgono la loro attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del sistema Pt_1
118 (tra cui gli autisti delle autoambulanze), devono essere in possesso della qualifica di
7 “soccorritore”.
Pertanto, è pacifico che al profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” Bs che svolge le mansioni di “autista di autoambulanza” è stata attribuita la professionalità del cd. soccorritore, quale indicata nell'accordo Stato-Regioni suindicato (che comporta, tra l'altro,
l'espletamento di compiti di collaborazione con il personale infermieristico). Ne segue che nella categoria Bs rientra pacificamente la figura professionale del c.d. autista soccorritore.
3.4. rivendica l'inquadramento nella categoria C. Controparte_1
Appartengono a tale categoria, secondo la declaratoria della contrattazione di settore (allegato
1 del CCNL comparto sanità 19.4.2004), “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono, altresì, a questa categoria lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Dalla lettura delle due “articolazioni” della declaratoria della categoria C emerge la necessità del possesso di “conoscenze teoriche specialistiche di base”, cui sono equiparate le “conoscenze teoriche e pratiche” quando unite alla “esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo”; in ogni caso sono richieste: “capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni”, nonché “autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo”. Solo eventuale è il “coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
La categoria C comprende diversi profili, distinti tra “personale sanitario”, “personale tecnico” e “personale amministrativo”. Tra i profili del “personale tecnico” della “categoria C”, oltre all'assistente tecnico e al programmatore, rientra l'“operatore tecnico specializzato esperto”.
Le parti sociali hanno così descritto il profilo professionale dell'“operatore tecnico specializzato esperto”: “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività particolarmente
8 qualificate che presuppongono specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di
Bs”.
3.5. Il confronto tra le declaratorie della categoria B e di quella C rende evidente la sussistenza di plurimi profili differenziali:
- le conoscenze teoriche richieste nella categoria B sono “di base” e limitate “allo svolgimento dei compiti assegnati”, la categoria C richiede conoscenze teoriche “specialistiche” di base, ovvero
“conoscenze teoriche e pratiche” accompagnate dalla esperienza non solo professionale, ma
“specialistica” maturata nel sottostante profilo: si tratta di conoscenze teoriche, dunque, in ogni caso più qualificate e ampie di quelle del livello B;
- mentre la categoria B richiede “capacità manuali e tecniche specifiche” in relazione alla qualifica o specializzazione professionale, la categoria C necessita di “capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni”, queste ultime da intendersi in un'accezione più pregnante rispetto ai “compiti” o alle “attività” dell'inferiore inquadramento;
- la categoria C prevede autonomia decisionale, responsabilità e poteri di intervento senz'altro più significativi di quelli propri della categoria B, in cui rientra anche il livello Bs, tanto da poter abbracciare, nel caso di (eventuale) coordinamento e controllo di altri operatori, la responsabilità dei risultati conseguiti anche dagli stessi. Appare significativo in proposito evidenziare che quando il lavoratore inquadrato nel livello Bs coordina altri lavoratori non esercita alcun controllo sugli stessi e risponderà solo del loro operato e, dunque, della mera esecuzione della prestazione, non già dei loro risultati (a differenza del dipendente della categoria C).
Rileva il Collegio che tale ricostruzione coincide con quella effettuata, di recente, dalla Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 8857 del 2023) in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame: nell'ambito di un procedimento promosso dalla dipendente di un'azienda ospedaliera che, inquadrata nella categoria B, livello Bs, del CCNL Sanità come puericultrice, deduceva di avere svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C, i giudici di legittimità hanno confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui la categoria C si differenzia da quella B(s) in ragione di un coacervo di requisiti - conoscenze teoriche e pratiche, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità, etc. -, i quali non possono essere surrogati o assorbiti dalla mera esperienza sul campo, per quanto pluriennale. E le caratteristiche proprie della categoria, in termini di conoscenze, autonomia, e responsabilità, devono necessariamente essere proprie anche dei diversi profili professionali.
Tanto premesso, con particolare riguardo al profilo di “operatore tecnico specializzato esperto” di cui alla categoria C, deve rilevarsi che lo stesso, rispetto all'“operatore tecnico specializzato” dell'area B, deve svolgere “attività particolarmente qualificate che presuppongono
9 specifica esperienza professionale maturata nel sottostante profilo di Bs”. Pertanto, le attività particolarmente qualificate proprie della categoria C non coincidono con quelle della categoria Bs, né con la pregressa esperienza professionale maturata in tale ultima categoria;
piuttosto, esse presuppongono tale esperienza, che ne rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente. Tali attività particolarmente qualificate sono, infatti, espressione anche delle conoscenze teoriche specialistiche e delle capacità tecniche elevate che sono proprie della categoria C e che si accompagnano ai livelli di autonomia e di responsabilità propri della medesima categoria. In altri termini, la particolare qualificazione delle attività proprie dell'“operatore tecnico specializzato esperto” si riempiono di contenuto in considerazione delle caratteristiche richieste dalla declaratoria contrattuale per l'inquadramento nella categoria C, come innanzi precisate.
In concreto, nell'ambito dell appellante, vi sono attività particolarmente qualificate Pt_1
che presuppongono la specifica esperienza professionale nel profilo Bs e che svolgono solo gli autisti di autoambulanza inquadrati nella categoria C.
In proposito occorre rimarcare che, secondo le stesse indicazioni di cui al ricorso ex art. 414
c.p.c., l'elemento differenziale tra la categoria B e quella C risulta dal confronto di due documenti elaborati dall'ARES 118 e denominati “job description”: uno è riferito all'“operatore tecnico specializzato” – autista di autoambulanza (categoria Bs) e l'altro all'“operatore tecnico specializzato esperto” – autista di autoambulanza (categoria C).
Ciascuno di tali documenti è composto da due facciate ed è bene evidenziare che sulla prima facciata di ciascun documento, in corrispondenza della casella “razionale del ruolo - scopo della figura”, è riportata la declaratoria contrattuale di riferimento: in particolare, la declaratoria dell'“operatore tecnico specializzato” di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 (rimasta inalterata nella contrattazione successiva) per la categoria Bs e la declaratoria dell'“operatore tecnico specializzato esperto” di cui all'allegato 1 del CCNL 2002/2005 per la categoria C. Pertanto, al di là delle attività in concreto richieste agli operatori di ciascuna categoria, restano ferme le differenze stabilite dai contratti collettivi in termini di conoscenza, capacità, ecc.
Alla pagina 2 dei predetti documenti c'è la descrizione delle attività proprie delle due figure professionali: sono identiche quelle rientranti nella “gestione del mezzo di soccorso” (punti da 1 a 8) così come quelle riferite al “supporto alla prestazione di soccorso” (punti da 9 a 12), che esauriscono le attività relative all'autista di ambulanze rientrante nella qualifica Bs. Solo per la categoria C sono indicate attività ulteriori (descritte ai punti 13-16 del documento), che integrano il “supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Dette attività (come detto inserite solo nella “job description” della categoria C) sono: “13. Monitora l'operatività dei mezzi e compila la scheda riepilogo mensile del fascicolo del veicolo;
14. Si interfaccia con il servizio autoparco per l'assistenza programmata
10 dei mezzi (revisione, tagliando, manutenzione); 15. Funge da facilitatore per l'inserimento dei nuovi assunti e per l'addestramento all'uso dei presidi di competenza introdotti in azienda;
16. Collabora alla definizione dei bisogni di formazione degli operatori del medesimo ruolo”).
La lettura delle mansioni testé indicate rivela come, del tutto coerentemente con le caratteristiche dell'area C, il dipendente autista di autombulanza inquadrato in tale categoria svolge mansioni che, con riferimento al monitoraggio, non sono limitate al solo veicolo in dotazione, ma ai
“mezzi” in generale, riguardando l'operatività degli stessi sotto un profilo di funzionalità e continuità del servizio: tali mansioni comportano anche la cura dell'assistenza programmata, che implica il collegamento con il servizio autoparco;
inoltre, in ragione della particolare qualificazione, il dipendente autista di autombulanza della categoria C si occupa della formazione del personale neo- assunto e collabora alla definizione delle esigenze formative degli operatori che svolgono il medesimo ruolo.
In proposito è bene evidenziare che è proprio ad aver attribuito precipuo Controparte_1 rilievo ai richiamati documenti. Infatti, nell'originario ricorso l'odierno appellato ha rivendicato il diritto alle differenze retributive correlate allo svolgimento delle mansioni superiori sulla scorta di un unico presupposto: lo svolgimento di tutte le mansioni della “job description” relativa alla categoria
C, comprese quelle relative al “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, che - secondo le stesse allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - sono caratteristiche dei dipendenti di Pt_1 inquadrati nell'area C e dagli stessi sono effettivamente svolte.
3.6. Così ricostruito il quadro di riferimento, osserva il Collegio che, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto ed ai motivi di gravame, la verifica della fondatezza della domanda deve essere innanzi tutto effettuata considerando le caratteristiche proprie dell'area C. E invero, non pare revocabile in dubbio che l'attività svolta da in tanto Controparte_1 potrebbe essere ricondotta all'inquadramento più elevato in quanto fosse effettivamente connotata dai profili differenziali dell'area C, come innanzi descritti.
Ebbene, deve innanzi tutto rilevarsi che il lavoratore nel ricorso ex art. 414 c.c. non si è confrontato con le previsioni della contrattazione collettiva, non ha allegato di essere in possesso delle conoscenze teoriche proprio della categoria C, né di possedere “capacità tecniche elevate”, né, tantomeno, di aver agito con l'autonomia, l'assunzione di responsabilità ed i poteri di intervento propri della categoria C.
Non ha spiegato in che modo le attività svolte sarebbero state particolarmente qualificate sì da rientrare nella categoria C, essendosi limitato ad allegare di aver posto in essere tutte le mansioni indicate nella “job description” della categoria C, tra cui quelle relative al “supporto gestionale, organizzativo e formativo” (che – poi si vedrà – non ha dimostrato di aver svolto).
11 Ciò posto, deve aggiungersi che all'esito dell'istruttoria espletata non risulta quale sia il livello e l'ampiezza delle conoscenze teoriche dell'odierno appellato (sicché non può certo darsi per scontato che gli stessi - peraltro in assenza di allegazioni sul punto - abbiano le caratteristiche richieste dalla declaratoria della categoria C).
Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, le deposizioni dei testi ( , Testimone_1
e ) non hanno dimostrato che, nello svolgimento delle mansioni assegnate, Tes_2 Testimone_3
fosse in possesso di “capacità tecniche elevate” e agisse con l'autonomia e Controparte_1
l'assunzione di responsabilità proprie della categoria C;
e ciò a prescindere dal fatto che, pacificamente, l'appellato non ha mai svolto compiti di coordinamento e controllo (come detto solo eventuali).
Nessuna prova vi è, poi, circa la particolare qualificazione delle attività svolte dal lavoratore sì da poterle ricondurre a quelle proprie del superiore inquadramento, non già come “operatore tecnico specializzato”, ma come “operatore tecnico specializzato esperto”.
E invero, i testi hanno riferito che il nel periodo oggetto del giudizio guidava il CP_1
mezzo in dotazione, lo portava a destinazione e lo metteva in sicurezza. Inoltre, ad inizio turno verificava la funzionalità del mezzo di soccorso, compilava e firmava la relativa scheda del veicolo, controllando “luci, ruote, frecce, gomme, estintore”; in caso di guasti faceva richiesta di riparazione o intervento, segnalando se il malfunzionamento era grave e il mezzo andava sostituito, ovvero se poteva essere usato. I testi hanno riferito che l'appellato effettuava tali controlli in autonomia, assumendo la responsabilità di quanto indicato nella scheda del veicolo e segnalato in ordine ai guasti.
Inoltre, in caso di soccorso, collaborava con l'equipe, seguendo le indicazioni Controparte_1 dell'infermiere.
Ritiene il Collegio che le predette mansioni rientrino appieno nelle attività, competenze e responsabilità proprie del livello Bs.
E invero, le attività di verifica della funzionalità del mezzo assegnato e di segnalazione di eventuali guasti relativi allo stesso rientrano senz'altro nelle mansioni del dipendente del livello Bs, dovendosi evidenziare che gli operatori tecnici specializzati, secondo la declaratoria di appartenenza, devono essere in grado di eseguire “interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere”. Non deve, inoltre, sfuggire che il teste addetto all'Ufficio Logistica Tes_1
Autoparco, ha riferito che, ove non vi era urgenza, l'appellato segnalava le anomalie via fax;
in caso di urgenza, lo contattava telefonicamente e “decidevamo il da farsi” (cfr. verbale di udienza del
6.4.2022). L'espressione usata dal teste rende evidente che l'odierno appellato, effettuata la verifica, non assumeva in autonomia decisioni che non rientrassero nell'ambito di “prescrizioni di massa” e, dunque, di prassi predefinite.
12 Peraltro, tra le attività descritte nella “job description” della categoria “Bs”, nell'ambito della
“gestione del mezzo di soccorso”, rientra la verifica e il controllo, ad ogni inizio turno, della efficienza e della operatività del mezzo di soccorso, la compilazione della scheda operativa del fascicolo del veicolo assegnato, la segnalazione di eventuali guasti o disservizi e addirittura il controllo della funzionalità di mezzi sostitutivi presenti nella postazione territoriale.
Sotto altro profilo, è emerso che, durante il “soccorso”, l'appellato ha svolto un'attività di mero ausilio all'infermiere, seguendo le indicazioni dello stesso, in assenza di margini di autonomia e di responsabilità. Come detto, tale attività rientra appieno nella declaratoria del livello profilo professionale “operatore tecnico specializzato” Bs, con precipuo riferimento alle funzioni dell'autista di autoambulanza, come precisate a seguito dell'accordo del 22 maggio 2003 innanzi richiamato e, dunque, comprensive della qualifica di “soccorritore”. Inoltre, anche la “job description” relativa alla categoria “Bs” prevede che, nell'ambito del “supporto alla prestazione di soccorso”, l'autista coadiuvi l'infermiere in tutte le attività di soccorso.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria, non è emerso lo svolgimento da parte dell'odierno appellato delle funzioni di “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, che la richiamata “job description”, ai punti 13-16, indica come caratteristiche del profilo professionale dell'operatore tecnico specializzato esperto – autista di categoria C.
Non risulta, infatti, che l'appellato abbia monitorato l'operatività di mezzi diversi dal suo, né che abbia mai compilato la scheda riepilogo mensile del fascicolo del veicolo (punto n. 13 della richiamata “job description”). I testi hanno infatti riferito che il ricorrente si limitava ad eseguire a inizio turno la verifica dell'efficienza dell'operatività del mezzo di soccorso a lui affidato e a compilare la scheda operativa del fascicolo del solo veicolo assegnato.
L'istruttoria neanche ha evidenziato che l'appellato si interfacciava con il Servizio autoparco per l'assistenza programmata dei mezzi (revisione, tagliando manutenzione, etc.: punto n. 14 della richiamata “job description”). Al più, come riferito dal teste contattava Tes_1 Controparte_1
l'autoparco in caso di problematiche legate al funzionamento del proprio mezzo in occasione del turno di lavoro: si tratta, con ogni evidenza, di un'attività diversa da quella inerente agli interventi di assistenza programmata specificamente indicati per l'autista di categoria C.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che l'appellato svolgeva attività di facilitatore per l'inserimento di nuovi autisti di autoambulanza e per l'addestramento all'uso dei presidi (punto n. 15 della richiamata “job description”). Quanto alla collaborazione alla definizione dei bisogni di formazione degli operatori del medesimo ruolo (punto n. 16 della richiamata “job description”), va osservato che lo svolgimento di tale peculiare attività da parte di neanche è stata Controparte_1
allegata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e sul punto i testi nulla hanno riferito.
13 In definitiva, l'istruttoria espletata non ha evidenziato lo svolgimento di mansioni con le connotazioni di particolare qualificazione, maggior autonomia e responsabilità e con compiti di coordinamento e controllo, propri dell'appartenente alla categoria C.
Piuttosto, come detto, è emerso lo svolgimento da parte di di mansioni di Controparte_1
autista di ambulanza, perfettamente riconducibili alla categoria Bs del CCNL Comparto Sanità; anche lo svolgimento di attività di supporto dell'infermiere nelle operazioni di soccorso è del tutto aderente alla declaratoria contrattuale della categoria posseduta e alla descrizione delle attività indicate nella
Job description per detta categoria (punto 10).
Ciò posto, in ordine alla circostanza riferita dai testi secondo cui “non ci sono autisti che hanno un ruolo di coordinamento o organizzazione”, giova evidenziare che, ai fini dell'appartenenza alla categoria C, l'attività di coordinamento è solo eventuale;
invece, quanto al ruolo organizzativo, detta affermazione risulta del tutto generica e priva di riferimenti concreti rispetto alle attività che integrano il “supporto gestionale, organizzativo e formativo”, al contrario puntualmente declinate nella precisata “job description” ai punti 13-16. E in proposito non deve sfuggire che è lo stesso ad aver riferito, sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., che gli autisti inquadrati nell'area Controparte_1
C svolgono le funzioni di “supporto organizzativo” come descritte nella “job description”, ripetutamente richiamata dal lavoratore a fondamento della sua pretesa.
In ogni caso, è incontrovertibile che nessuna prova vi è in atti dello svolgimento da parte dell'appellato delle attività in esame.
E invero, l'attenta lettura dei verbali delle deposizioni testimoniali rivela che, a differenza di quanto si legge nella sentenza impugnata, nessuno dei testi escussi ha riferito che gli autisti di ambulanza di svolgono tutti “le attività indicate nell'elenco di cui al punto 3 del ricorso Pt_1
(relative alla conduzione del mezzo, al supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria
e al supporto gestionale organizzativo e formativo)”. Rileva in proposito il Collegio che una tale affermazione non è stata fatta espressamente da alcuna delle persone audìte innanzi al Tribunale, né può essere ricavata, in via di sintesi, dalle dichiarazioni raccolte. Infatti, nessuno dei testi ha riferito in ordine alle attività riconducibili al “supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nessun rilievo assume, poi, la circostanza – riferita dal teste – secondo cui Testimone_1
l'appellato era inserito nelle turnazioni per la guida delle autoambulanze come gli autisti inquadrati nella categoria C: non deve, infatti, sfuggire come, “di base”, e con riferimento alla guida delle ambulanze, i dipendenti delle due categorie svolgono le medesime mansioni sotto il profilo operativo.
Ciò detto, sarebbe stato onere dell'appellato dapprima allegare e poi provare il possesso dei requisiti specifici richiesti per appartenere alla categoria C, nonché lo svolgimento in concreto di tutte le attività proprie della categoria medesima, con le connotazioni di particolare qualificazione innanzi
14 descritte.
Senonché, tale dimostrazione non è stata fornita.
Sul punto è bene aggiungere che il teste in ordine alla autonomia e responsabilità Tes_1
degli autisti, ha espresso valutazioni personali, non circostanziate sotto il profilo fattuale e non demandabili ai testi: in ogni caso, si è limitato a riferire che tutti gli autisti “hanno le stesse responsabilità in relazione al mezzo loro assegnato” (e dunque unicamente al mezzo in dotazione: il che è pacifico, per quanto detto), senza riferire in ordine a tutti gli ulteriori, qualificanti aspetti innanzi specificati, su cui nulla ha dichiarato in senso favorevole all'appellato.
3.7. Da ultimo, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione,
Sez. L, nell'ordinanza n. 8857 del 2023: la sussistenza dei requisiti caratteristici della categoria C non possono essere surrogati o assorbiti dalla mera esperienza sul campo, per quanto poliennale. E invero, la circostanza che le stesse declaratorie contrattuali prevedano per l'accesso alla categoria C la maturazione di cinque anni di esperienza professionale non può essere intesa quale unico presupposto per l'accesso alla categoria stessa, in quanto tale tesi viene a prospettare un quadro che contrasta con la stessa ratio non solo delle declaratorie contrattuali innanzi riportate, ma anche del meccanismo di passaggio di categoria. Non è possibile, infatti, sostenere una forma di accesso automatico alla categoria superiore per effetto del mero trascorrere del tempo, laddove è evidente dalle stesse declaratorie contrattuali che l'accesso alla superiore categoria C postula una specifica selezione, come evidenziato dall'art. 16 della CCNL 7 aprile 1999, il quale stabilisce che “i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.”. Enunciato, quest'ultimo, che appare radicalmente incompatibile con qualunque scenario di passaggio ad una categoria superiore collegata unicamente al passaggio del tempo temporis e che vale ad evidenziare, ancora una volta, che il passaggio dalla Categoria B alla Categoria C postula l'acquisizione di una serie di profili di professionalità ulteriori e distinti rispetto alla pregressa esperienza professionale.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate ex art. 92, comma 2,
c.p.c., sussistendo, nella specie, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018): esse sono ravvisabili, con riferimento allo specifico contenzioso, nella situazione di oggettiva incertezza emersa nella giurisprudenza di merito (dimostrata anche dal richiamo da parte dell'appellato a un precedente di questa Corte favorevole all'assunto del lavoratore), ancora non orientata - al momento della proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c. ed alla costituzione nel presente grado - dalla giurisprudenza di legittimità.
15
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte da Controparte_1 nell'originario ricorso;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
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