CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 816/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucrezia Parte_1 C.F._1
Francesca Pulcini, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Massimo Cesaroni e Benedetta Pistolozzi, come da procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2 C.F._3
Massimo Cesaroni e Benedetta Pistolozzi, come da procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._4
Massimo Cesaroni e Benedetta Pistolozzi, come da procura in atti
APPELLATE avverso la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e depositata il 23.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge: - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito: in riforma della Sentenza n. 829/2022 del 23/03/2022 del Tribunale di Firenze (Dott.ssa Giovanna
Colzi), pubblicata il 23/03/2022, resa nella causa iscritta al n. 1426/2019 R.G., notificata il 23/03/2022, accogliere le domande e le conclusioni già avanzate dall'avv. Pt_1
con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito che si riportano
[...] integralmente: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere le istanze e domande tutte spiegate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5598/2018, 15543/2018 RG emesso in data 21 novembre 2018 dal
Tribunale di Firenze;
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce il fascicolo monitorio e sin da ora si chiedono i termini per le memorie istruttorie;
IN OGNI CASO: condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella somma ritenuta di giustizia;
- respingere ogni e qualsiasi domanda eventualmente proposta in via incidentale dalla parte appellata nel presente giudizio con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Per la parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, respingere
l'appello dell'avv. e la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc.; per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e competenze di causa, e con condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni Parte_1 ex art. 96 c.p.c. nella somma ritenuta di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte impugnava la sentenza n. 829/2022, emessa e depositata il 23.03.2022, Parte_1 con cui il Tribunale di Firenze, accogliendo l'opposizione proposta da Parte_2 revocava il decreto ingiuntivo n. 5598/2018 con cui era stato ingiunto al di CP_2 pagare all'avv. a titolo di compenso, la somma di € 20.220,96 per l'attività Pt_1 difensiva svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 5918/2011 R.G., definito in grado di appello con la sentenza n. 2442/2018.
Il Tribunale – all'esito del giudizio, riassunto dalle eredi del deceduto in corso di CP_2 causa e istruito mediante prove documentali e testimoniali – dopo aver premesso che pagina 2 di 18 l'opponente aveva contestato il diritto al compenso vantato dall'avv. eccependo Pt_1
l'esistenza di un accordo con cui datore di lavoro e coimputato del CP_4 CP_2 si era assunto il pagamento delle spese di difesa, osservava che l'istruttoria espletata aveva dimostrato in modo inequivocabile l'esistenza di un tale accordo, in forza del quale doveva ritenersi che il rapporto di mandato professionale era intercorso tra l'avvocato ed il con la conseguenza che gravava esclusivamente su quest'ultimo Pt_1 CP_4
l'obbligo di pagamento del compenso spettante al difensore.
Contro tale decisione, interponeva gravame dinanzi a questa Corte di Appello l'avv. deducendo l'erroneità della sentenza appellata laddove in essa si era Parte_1 ritenuto che tra e fosse intercorso un accordo Parte_2 Parte_1 CP_4 in forza del quale il si era assunto le spese di difesa del (motivo 1) e, in CP_4 CP_2 ogni caso, per aver erroneamente affermato che a fronte di un accordo di tal fatta l'unico soggetto obbligato al pagamento del compenso fosse il considerato che si era al CP_4 più in presenza di una convenzione di accollo, di per sé inidonea a liberare il in CP_2 quanto egli non aveva né prestato adesione ad essa né manifestato la volontà di Pt_1 liberare il (motivo 2). CP_2
Per tali ragioni, l'appellante formulava richiesta di integrale riforma della decisione gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 si costituivano in giudizio, contestando in fatto e in diritto i motivi di appello e
[...] chiedendone il rigetto, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Denegata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata e acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 19.12.2023 (a seguito di udienza cartolare del 14.12.2023); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 30 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 15 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (30+20) ex art. 190
c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione pagina 3 di 18 Giova premettere che è pacifico in causa che l'avv. ha assistito e difeso Pt_1 [...] nell'ambito del giudizio penale di primo grado (r.g. n. 5918/2011), definito con Pt_2 sentenza del Tribunale di Firenze in data 4.6.2014, nel quale il era imputato CP_2 assieme a e ad altri, dei reati di contraffazione di marchi e di associazione CP_4 per delinquere;
per contro, è contestata l'attività effettivamente espletata dall'avv. nel successivo giudizio di appello, conclusosi il 14.5.2018. Pt_1
Del pari pacifici sono la rinuncia al mandato formalizzata dall'avv. con Pt_1 raccomandata del 27.4.2018 e il mancato pagamento del compenso per l'attività difensiva prestata.
Pertanto, la controversia si incentra, per un verso, sull'esistenza dell'obbligo di pagamento a carico del - e, per lui, delle sue eredi- e, per altro verso, sulla CP_2 determinazione del compenso dovuto, stante la contestazione del credito anche in punto di quantum.
3. Sul primo motivo: l'esistenza dell'accordo relativo all'assunzione da parte del dell'obbligo di pagamento delle spese di difesa del CP_4 CP_2
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il raggiungimento di un accordo tra il il e il avente ad oggetto CP_4 CP_2 Pt_1
l'assunzione da parte del delle spese di difesa del non potrebbe ritenersi CP_4 CP_2 provato né sulla base delle dichiarazioni rese dal testimone escusso né sulla base delle ulteriori circostanze indiziarie valorizzate nell'iter decisionale, frutto - a suo dire - di un evidente travisamento dei fatti di causa.
In particolare, la deposizione del teste sarebbe stata ritenuta idonea a tal fine Tes_1 nonostante l'inattendibilità del teste, in ragione del suo interesse in causa, e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni.
Giova premettere che dal verbale dell'udienza del 12.05.2021 emerge che il testimone
, escusso sul capitolo 1 della seconda memoria istruttoria di parte Testimone_2 opponente, dopo aver affermato di aver difeso nel processo penale di Parte_2 appello, ha confermato la circostanza ivi dedotta, ovvero “che il signor CP_4 imputato nel processo R.G. n. 2011/005918 dinnanzi al Tribunale di Firenze, concordò con il proprio cognato avv. che le spese della difesa assunta dal legale in Parte_1 favore anche di sarebbero state pagate all'avv. direttamente dal Parte_2 Pt_1
, dichiarando quanto segue: “Sul cap. 1 è vero ADR me lo disse il CP_4 CP_4 stesso, perché originariamente io facevo parte del collegio di difesa nel quale vi era pagina 4 di 18 anche il come indagato insieme a , più altri. Sempre in fase CP_4 Parte_2 preliminare, in una riunione del collegio difensivo e delle parti, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Pacchi di Firenze, il sig. dichiarò che preferiva avvalersi per sé e per il CP_4 sig. dell'opera di suo cognato, l'avv. e che si sarebbe assunto lui le spese CP_2 Pt_1 di quella difesa per sé e per il sig . Gli altri indagati rimasero invece Parte_2 nell'originario collegio di difesa. ADR l'Avv. a questa riunione non era presente Pt_1 perché fino ad allora nel mandato vi eravamo soltanto noi, Avv. , Avv. Pacchi e altro Tes_1
Avvocato facente parte dello studio Pacchi. ADR il periodo di questo incontro non lo ricordo esattamente, penso fosse il 2012 o 2013, posso dire di sicuro che all'udienza preliminare vi era già l'Avv. e il GIP era il dott. ed eravamo sempre nella Pt_1 Per_1 vecchia sede del Tribunale di Firenze, PM dott. Barlucchi. Io ho seguito la fase di discussione della fase di appello, perché i motivi li aveva predisposti l'Avv. . Pt_1
L'appellante deduce che si debba dubitare dell'effettiva esistenza della riunione, per come riferita dal teste, posto che risulterebbe per tabulas che l'udienza preliminare si era svolta nel marzo 2011 allorquando nel collegio dei difensori degli indagati non vi era l'avv. Pacchi, mentre l'avv. aveva assunto la difesa del soltanto nel marzo Tes_1 CP_2
2018. Inoltre, a suo dire, anche ad ammettere che una tale riunione si fosse effettivamente tenuta, il teste non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il proposito di assumere le spese di difesa di manifestato in quell'occasione CP_2 dal si fosse poi realmente concretizzato in un accordo. CP_4
Le doglianze non colgono nel segno.
Il Collegio osserva che dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata dallo stesso appellante (cfr. doc. 2 all. comparsa di costituzione) emerge che il difensore di
[...] era effettivamente l'avv. Gaetano Pacchi e che il era assistito dall'avv. CP_4 CP_2
. Di conseguenza, la circostanza che nel marzo 2011, allorché si svolse Testimone_2
l'udienza preliminare, nel collegio dei difensori non figurassero né il Pacchi né il non Tes_1
è in contrasto con quanto riferito dal teste il quale ha dichiarato di aver fatto
“originariamente” parte del collegio difensivo insieme all'avv. Pacchi.
Quanto alla collocazione temporale della riunione nell'anno 2012 o 2013, si tratta di un'imprecisione del tutto compatibile con il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti, che non priva di attendibilità la testimonianza nel suo complesso.
Peraltro, la circostanza che il ebbe a riferire in quell'occasione dell'esistenza di CP_4 un accordo di tal fatta è indirettamente confermata dalla e-mail datata 29/04/2018 pagina 5 di 18 indirizzata all'avv. dall'avv. nella quale si legge: “se ci mandi il tuo pro forma Pt_1 Tes_1 di notula ci attiveremo per ottenere il saldo delle tue spettanze, che mi pare di ricordare se le fosse assunte il compianto almeno fino a quando è stato in vita. Così CP_4 ebbe a riferirmi a suo tempo” (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte appellante).
Quanto al preteso interesse in causa di cui – a detta dell'appellante - sarebbe portatore il teste per aver assunto la difesa di nel giudizio penale di appello, mette Tes_1 Parte_2 conto anzitutto evidenziare che l'eccezione è palesemente tardiva dal momento che risulta sollevata solo nel presente grado di giudizio, mentre – come noto - l'incapacità a testimoniare deve essere dedotta in sede di assunzione della prova (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013) ed essere reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023).
Ad ogni modo, si tratta di eccezione comunque infondata dal momento che non si rinviene in capo al teste alcun interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio per essere egli subentrato nella difesa del dopo la rinuncia al mandato da CP_2 parte dell'avv. Invero, l'eventuale riconoscimento dell'obbligo del di Pt_1 CP_2 corrispondere il compenso al non interferisce in alcun modo con il separato diritto Pt_1 al compenso spettante al . Tes_1
Parimenti destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze formulate dall'appellante in merito alle circostanze valorizzate dal Tribunale quali elementi idonei a comprovare l'esistenza dell'accordo.
Si censura anzitutto l'iter decisionale laddove si è affermato “La sussistenza dell'accordo in questione è altresì confermata dai rapporti intercorrenti fra le parti, laddove CP_4 con la società BSB snc della quale era socio, era il datore di lavoro del CP_2 dipendente, e la natura del reato contestato risultava attinente proprio all'ambito lavorativo del primo (reato di contraffazione di marchi e brevetti in associazione per delinquere fra gli imputati)” (p. 5 della sentenza impugnata).
L'appellante sostiene che tale iter argomentativo sarebbe frutto di un travisamento dei fatti in quanto dalla documentazione versata in causa emergerebbe che il era CP_2 socio della BSB s.n.c. e non un mero dipendente del e che al pari di questi era CP_4 imputato quale capo, organizzatore e promotore.
La censura è infondata.
pagina 6 di 18 Ben vero è che il era stato socio della BSB dal 30.01.2008 al 17.01.2011 (cfr. CP_2 doc. 2 allegato all'atto di citazione) e che, al pari del egli era imputato quale CP_4 capo, organizzatore e promotore di una associazione volta a commettere una serie di reati di contraffazione di marchi (cfr. decreto di rinvio a giudizio sub doc. 11E del fascicolo di parte appellante). Tuttavia, la circostanza che il per un breve periodo CP_2 di tempo, per lo più successivo ai fatti oggetto di imputazione (contestati con permanenza fino al 22/11/2008 – cfr. doc. 11E del fascicolo di parte appellante), fosse stato socio della BSB di per sé non inficia il ragionamento di verosimiglianza compiuto dal primo giudice, fondato sulla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti.
Né può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – l'esistenza dell'accordo non potrebbe ritenersi confermata dalla circostanza che la difesa del e del fosse comune, attesa la diversità CP_2 CP_4 dei fatti contestati ai due imputati.
Invero, dal decreto di rinvio a giudizio (cfr. doc. 11E del fascicolo dell'appellante) emerge l'identità dei reati contestati al e al nonché la sostanziale omogeneità dei CP_2 CP_4 fatti oggetto di imputazione, essendo contestata ad entrambi la condotta di organizzazione della produzione di beni contraffatti in qualità di soci della e di Pt_3 gestione “del magazzino occulto presso locali in uso a e a . Pt_4 Per_2
Parimenti, il fatto che l'avv. avesse richiesto il pagamento dei compensi al Pt_1 CP_2 già nel 2016 – e quindi ben prima della conclusione del giudizio, diversamente da quanto affermato in sentenza – è circostanza di per sé neutra che non vale a sovvertire il decisum in ordine all'esistenza dell'impegno assunto dal CP_4
Lo stesso dicasi riguardo al mancato invio di atti processuali direttamente al CP_2 evidenziato dal primo giudice, in quanto anche trascurando tale dato non ne rimane vulnerata, alla stregua delle complessive risultanze, la ratio decidendi in punto di assunzione da parte del dell'obbligo di sostenere le spese di difesa del CP_4 CP_2
4. Sul secondo motivo: la qualificazione dell'accordo relativo all'assunzione da parte del dell'obbligo di pagamento delle spese di difesa del CP_4
CP_2
Tanto premesso, al fine di stabilire se esista o meno il credito vantato dall'avv. nei Pt_1 confronti del occorre verificare quale sia la natura giuridica dell'accordo di cui si CP_2
è finora discorso.
pagina 7 di 18 L'appellante deduce che, anche a voler ritenere esistente un tale accordo, la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto da esso si sarebbe inferita la liberazione del dall'obbligo di pagamento del compenso, sul presupposto errato che il CP_2 rapporto di mandato sarebbe intercorso esclusivamente fra l'avv. ed il Pt_1 CP_4 laddove invece l'accordo in questione integrerebbe una convenzione di accollo di per sé inidonea a liberare il dall'obbligazione di pagamento del compenso, posto che egli CP_2 non aveva aderito a tale convenzione né aveva manifestato la volontà di liberare il
CP_2
La censura è fondata.
Il Giudice di prime cure, premessa la distinzione tra procura ad litem e contratto di patrocinio, ha osservato che “non sempre chi conferisce e sottoscrive procura alle liti o nomina a difensore nel processo penale, risulta essere il soggetto obbligato al pagamento del compenso” (p. 7 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tale premessa, ha quindi affermato: “Nel caso di specie può dirsi dunque provato che il contratto di mandato con il conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo non sia intercorso fra il difensore e
l'opponente quanto invece fra difensore e che rimane quindi unico obbligato al CP_4 pagamento del compenso per la difesa” (p. 7 della sentenza impugnata).
Tale iter motivazionale va incontro alle critiche mosse dall'appellante.
Dalle complessive risultanze di causa – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non si evince affatto che il rapporto di mandato professionale sarebbe intercorso soltanto tra l'avv. ed il Pt_1 CP_4
Emerge piuttosto che conferì all'avv. l'incarico di difenderlo e di Parte_2 Pt_1 assisterlo nel giudizio penale nel quale egli era imputato insieme al CP_4
Invero, nel ricorso monitorio proposto dal quest'ultimo ebbe ad allegare di aver Pt_1 ricevuto il mandato da parte di precisando che quest'ultimo si era rivolto al Parte_2 suo studio “all'indomani della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.” per essere difeso nell'ambito del procedimento penale RGNR 7145/2008 (cfr. doc. 11A del fascicolo dell'appellante).
Tale circostanza non è stata contestata dalla difesa del CP_2
Nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 3, si legge che al momento del rinvio a giudizio – e quindi dopo che il aveva già conferito mandato al affinché ne CP_2 Pt_1
pagina 8 di 18 assumesse la difesa – fu concordato tra il il e il che “le relative CP_4 Pt_1 CP_2 spese sarebbero state interamente sostenute dal . CP_4
Né a diverse conclusioni può pervenirsi per il fatto che in quell'occasione - stando alla tesi delle opponenti/odierne appellate - sarebbe stato anche detto che la difesa del CP_2 sarebbe stata assunta dal non potendo avere tale affermazione altro valore che di Pt_1 mera conferma dell'investitura già precedentemente conferita al direttamente dal Pt_1
CP_2
Orbene, se incombe sul professionista che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del compenso l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico in accordo con la regola generale di riparto dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. (cfr., ex multis,
Cass. ordinanza n. 21522 del 20/08/2019), nel caso di specie, il conferimento del mandato difensivo da parte del deve ritenersi fatto pacifico in causa, in forza CP_2 della previsione dell'art. 115 c.p.c.
Soltanto nella comparsa di costituzione in appello la difesa del ha dedotto per la CP_2 prima volta che il contratto di patrocinio sarebbe intercorso tra e CP_4 Pt_1 sostenendo che tale circostanza sarebbe dimostrata dalla testimonianza resa dall'avv.
. Tes_1
In disparte la tardività di tale contestazione, le dichiarazioni del teste non provano affatto l'estraneità del al rapporto di mandato professionale con l'avv. né che sia CP_2 Pt_1 stato a conferire l'incarico al legale di difendere anche il CP_4 CP_2
In proposito, è appena il caso di evidenziare che il capitolo di prova ammesso e confermato dal testimone risulta così formulato: “Dcv che il signor CP_4 imputato nel processo R.G. n. 2011/005918 dinnanzi al Tribunale di Firenze, concordò con il proprio cognato avv. che le spese della difesa assunta dal legale in Parte_1 favore anche di sarebbero state pagate all'avv. direttamente dal Parte_2 Pt_1
(v. nostro doc. 8)” (cfr. memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.). CP_4
Risulta quindi evidente come la circostanza capitolata e confermata dal teste vertesse unicamente sull'assunzione delle spese necessarie alla difesa del da parte del CP_2
e non anche sul conferimento del mandato professionale. CP_4
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle successive dichiarazioni rese dal
, essendosi il teste limitato a riferire di aver partecipato ad una riunione in occasione Tes_1 della quale il dichiarò che si sarebbe assunto le spese di difesa del CP_4 CP_2
pagina 9 di 18 Appare dunque chiaro, in netto dissenso con quanto ritenuto dal primo giudice, che l'accordo in questione non riguardasse il conferimento dell'incarico difensivo all'avv.
bensì l'assunzione da parte del delle spese legali del In altri Pt_1 CP_4 CP_2 termini, si assunse il debito del avente ad oggetto il pagamento del CP_4 CP_2 compenso dovuto all'avv. e un accordo così congegnato costituisce una Pt_1 convenzione di accollo che, di per sé, non comporta il venir meno dell'obbligazione gravante sul di remunerare il difensore per l'attività svolta in suo favore. CP_2
Come noto, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1273 c.c., il debitore originario è liberato dall'obbligazione soltanto se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione e il creditore aderisca alla convenzione oppure nell'ipotesi in cui il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore, ma nessuna di tali condizioni risulta ricorrere nel caso di specie.
Invero, da un lato, non è stato né allegato né tantomeno provato da parte della difesa del che la stipulazione dell'accollo fosse stata espressamente condizionata alla CP_2 sua liberazione;
dall'altro, neppure vi è prova in atti che l'avv. avesse manifestato Pt_1 la volontà di liberare il dall'obbligazione di pagare il compenso per l'attività CP_2 espletata in suo favore.
Ne deriva che sul punto l'appello è fondato, sussistendo l'obbligo di pagamento a carico del CP_2
5. La determinazione del credito spettante all'avv. Pt_1
Con la notula corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine di Firenze, depositata in atti,
l'avv. ha chiesto, per le prestazioni difensive svolte, il pagamento della somma di Pt_1
€ 20.220,96, oltre interessi e spese, di cui € € 9.100,00 per compensi, € 1.365,00 per spese forfettarie 15%, € 418,60 per CNAP 4%, € 2.394,39 per IVA 22%, € 192,00 per spese opinamento parcella e € 6.751,00 per spese di trasferta.
Parte appellata ha contestato il quantum della pretesa, sulla base degli stessi rilievi svolti in primo grado.
Prima di esaminare le varie contestazioni formulate, giova richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività
(come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella pagina 10 di 18 violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste”
(cfr., in motivazione, Cass. ordinanza n. 712 del 15/01/2018).
Ciò premesso, la difesa del ha in primo luogo contestato la debenza della somma CP_2 di € 6.751,00 richiesta dall'avv. per “spese di trasferta”, in quanto non Pt_1 documentate.
Il rilievo è parzialmente fondato.
L'art. 15 del D.M. n. 55/2014 prevede che “Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale”.
Quest'ultima disposizione recita: “All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
La Suprema Corte, anche di recente, ha precisato che “l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva” (cfr., in motivazione, Cass. ordinanza n. 21890 del 2022 che richiama Cass. n. 22951/2016 e Cass. n. 17898/2003).
pagina 11 di 18 Nel caso di specie, è pacifico che all'epoca dei fatti l'avv. fosse iscritto al foro di Pt_1
Brescia e che l'attività processuale si svolse dinanzi al Tribunale di Firenze, prima, e dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, poi.
Dai verbali prodotti in atti (cfr. all. 1 alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta/appellante) si evince che l'avv. partecipò personalmente alle udienze Pt_1 celebrate innanzi al Tribunale di Firenze il 25/09/2013, il 14/10/2013, il 02/12/2013, il
24/02/2014, il 14/04/2014, il 16/04/2014, il 23/05/2014, nonché alle udienze del
10/01/2017 e del 20/03/2017 dinanzi alla Corte di appello.
Ciò detto, va in primo luogo evidenziato che non è stata formulata da parte del Pt_1 una specifica richiesta relativa all'indennità di trasferta e anche nella notula si fa riferimento soltanto alle “spese di trasferta”. Dunque, in difetto di domanda nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alle spese di trasferta, si chiede il rimborso dei pedaggi e del carburante. Con riferimento ai pedaggi, non è stata prodotta alcuna documentazione attestante il loro pagamento;
viceversa, con riguardo al carburante, il rimborso può avvenire indipendentemente dalla dimostrazione dell'utilizzo del proprio veicolo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21890 del 2022).
Il diritto al rimborso di tali spese, calcolate sulla scorta del parametro di cui all'art. 27 del
DM 55/2014 (e cioè in misura pari ad un'indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante), avuto riguardo al numero delle trasferte risultanti dai verbali (9 per l'andata andata e 9 per il ritorno), al costo del carburante nei vari anni, alla distanza chilometrica è da stimarsi in misura pari a € 1.220,82.
Quanto ai rilievi formulati con riferimento al compenso, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle appellate, risulta sufficientemente documentata l'attività svolta dall'avv. nelle varie fasi del procedimento penale a Pt_1 carico del CP_2
In particolare, per quanto concerne il giudizio di primo grado, dalla esemplificazione delle attività in cui si sostanzia la fase di studio compiuta in seno all'art. 12 del DM 55/2014, comma 3 lett. a) – ovvero “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva” – si desume che all'avv. sia sicuramente dovuto il relativo Pt_1
pagina 12 di 18 compenso, avendo egli dovuto esaminare e studiare gli atti di causa per assumere la difesa del CP_2
Quanto alla fase istruttoria o dibattimentale, secondo il disposto del medesimo art. 12, comma 3 lett. c), essa ricomprende esemplificativamente “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”. Nella specie, risulta documentata la partecipazione dell'avv. a 7 udienze in cui sono stati escussi numerosi testimoni e Pt_1 sono stati esaminati alcuni degli imputati (cfr. all. 1 della memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. comma 6 depositata in primo grado).
Quanto alla fase decisoria, posto che essa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. d), deve intendersi esemplificativamente ricomprendere “le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che l'avv. Pt_1 ha partecipato alla discussione in udienza pubblica, formulando le conclusioni nell'interesse dell'assistito.
Passando al giudizio di secondo grado, va anzitutto smentita l'affermazione delle appellate secondo cui l'avv. non avrebbe avanzato alcuna domanda di compenso Pt_1 per il procedimento di appello. Invero, è sufficiente ripercorre il ricorso monitorio depositato dal suddetto legale per avvedersi che a pagina 2 dello stesso, tra quelle indicate come fondanti il diritto al compenso richiesto, era descritta anche la suddetta attività: “Avverso la sentenza di condanna, altro Collega predisponeva atto di appello, ma successivamente il sig. lo nominava nuovamente difensore di fiducia e in tale CP_2 veste partecipavo a tutte le udienze”.
Ciò premesso, se deve convenirsi con le appellate che nessun compenso può essere riconosciuto per la redazione dell'atto di appello in quanto, per stessa ammissione dell'appellante (cfr. pag. 2 dell'atto di appello), l'impugnazione è stata redatta da altro avvocato, essendo all'epoca il sospeso dall'esercizio della professione e quindi Pt_1 sfornito dello ius postulandi (cfr. Cass. Sez. Un. ordinanza n. 11213/2008), nondimeno, deve essere riconosciuto il compenso per l'attività difensiva espletata dall'avv. Pt_1 nella successiva fase dibattimentale, avendo egli documentato di aver partecipato a due pagina 13 di 18 udienze innanzi alla Corte di Appello (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
n. 2).
In ordine alla quantificazione del dovuto, si osserva che la determinazione del compenso
è attività che compete al giudice, per cui a nulla rileva che nella notula depositata nel procedimento monitorio non fosse esplicitata anche la voce relativa alla partecipazione alle udienze di appello, se, come nella specie, vi è domanda di liquidazione e vi è prova dell'effettivo espletamento dell'attività difensiva.
Ciò premesso, giova evidenziare che “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine (cfr. ex multis Cass. n. 10428/2005), dal quale può discostarsene, indicando sia pure sommariamente, come peraltro avvenuto nel caso in esame, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta” (cfr., in parte motiva,
Cass. ordinanza n. 712 del 15/01/2018 già richiamata).
Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine di Firenze ha ritenuto congruo il compenso di €
9.100,00 a fronte di attività che, in parte, non corrispondono a quelle di fatto espletate dall'avv. (partecipazione a 10 udienze e redazione dell'atto di appello), e, in parte, Pt_1 risultano essere state sovrastimate, rispetto ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, pur tenendo conto dell'aumento massimo dell'80%, applicabile nel caso di specie, in forza della previsione dell'art. 12, primo comma, del citato decreto (nella formulazione previgente, ratione temporis), attesa la complessità del procedimento, con undici imputati, e la gravità ed il numero delle imputazioni mosse al CP_2
Cò premesso, tenuto conto delle fasi liquidabili nei due gradi di giudizio e delle attività espletate, alla luce di quanto in precedenza osservato, nonché dei parametri indicati dal citato D.M., il compenso spettante all'avv. va così determinato: quanto al Pt_1 procedimento di primo grado, in € 5.184,00 (di cui € 810,00 per la fase di studio pari a €
450 aumentati dell'80%; € 1.944,00 per la fase istruttoria/dibattimentale pari a € 1.080, aumentati dell'80% e € 2.430,00 per la fase decisoria, pari a € 1.350,00 aumentati dell'80%) oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al procedimento di appello: in € 2.430,00 (pari a € 1.350, aumentati dell'80%) per la fase dibattimentale, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Non si ritiene di accordare l'aumento del 20% per la difesa di più parti in quanto la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quanto maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del pagina 14 di 18 compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria.
Tale ratio evidentemente non si attaglia al caso in esame, posto che il su cui CP_2 grava l'obbligo di pagare il compenso al proprio difensore, non ha ricevuto alcun vantaggio dal duplice impegno dell'avv. Pt_1
Né d'altra parte ha ragion d'essere la contestazione di parte appellata relativa alla mancata applicazione della decurtazione del 30% prevista dall'art. 12 del DM 55/2014 per l'ipotesi di difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. Invero, il diritto al compenso dell'avv. si fonda sul mandato professionale ricevuto dal Pt_1
e non soggiace alle riduzioni previste nella diversa ipotesi di liquidazione da parte CP_2 del giudice all'esito del processo allorché lo stesso difensore abbia difeso più parti.
In conclusione, il debito del nei confronti dell'avv. ammonta CP_2 Pt_1 complessivamente a € 12.522,55 (di cui € 11.109,73, per compensi, comprese spese forfettarie, Iva e Cap, € 1.220,82 per spese di trasferta e € 192,00 per la tassa di parere), oltre interessi al tasso di legge dalla domanda.
Ai sensi dell'art. 754 c.c., le appellate, in qualità di eredi di debbono essere Parte_2 condannate a pagare al il suddetto importo in proporzione della rispettiva quota Pt_1 ereditaria.
6. Le domande ex art. 96 c.p.c.
Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal in quanto l'appellante non ha allegato né tantomeno provato i pregiudizi Pt_1 asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale delle appellate.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno
(Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il pagina 15 di 18 danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.” (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (in senso conforme, più di recente, Cass. ordinanza n. 19948 del
12/07/2023). Nel caso di specie, il comportamento processuale tenuto dalla parte appellata risulta dettato da non condivisibili valutazioni sul piano giuridico ma non piò ritenersi connotato da mala fede o colpa grave.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellate, il suo accoglimento è precluso in radice dalla fondatezza dell'appello.
7. Le spese di lite
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
pagina 16 di 18 abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, l'esito complessivo del giudizio attesta che il pur vedendo accolta Pt_1 la propria domanda, ha azionato in via monitoria una pretesa fondata anche su attività il cui compimento non ha ricevuto necessaria conferma nel successivo giudizio a contraddittorio pieno. Ciò, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32061/2022), induce questa Corte a ritenere che ricorrano giustificate ragioni per una compensazione parziale, che si ritiene congruo determinare nella misura di 1/3, con condanna delle controparti, in solido tra loro, a rifondere all'attore/appellante i rimanenti 2/3, per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU
– DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.200.01 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi €
5.809,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843 per la fase di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisoria) ed in €
382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
829/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e depositata il 23.03.2022, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accertato il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività difensiva Parte_1 espletata in favore di Bianchi, condanna , e Pt_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
, ciascuna in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a pagare all'avv.
[...] la somma complessiva di € 12.522,55, oltre interessi al tasso di legge Parte_1 dalla domanda;
pagina 17 di 18 2) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna , e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rifondere all'avvocato i restanti 2/3 delle misure intere liquidate, in base al Parte_1 calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, e, quanto al presente grado di appello, in € 5.809,00 per compensi e in € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.7.2025, su relazione della dott.ssa
Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 816/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucrezia Parte_1 C.F._1
Francesca Pulcini, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Massimo Cesaroni e Benedetta Pistolozzi, come da procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2 C.F._3
Massimo Cesaroni e Benedetta Pistolozzi, come da procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._4
Massimo Cesaroni e Benedetta Pistolozzi, come da procura in atti
APPELLATE avverso la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e depositata il 23.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge: - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito: in riforma della Sentenza n. 829/2022 del 23/03/2022 del Tribunale di Firenze (Dott.ssa Giovanna
Colzi), pubblicata il 23/03/2022, resa nella causa iscritta al n. 1426/2019 R.G., notificata il 23/03/2022, accogliere le domande e le conclusioni già avanzate dall'avv. Pt_1
con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito che si riportano
[...] integralmente: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere le istanze e domande tutte spiegate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5598/2018, 15543/2018 RG emesso in data 21 novembre 2018 dal
Tribunale di Firenze;
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce il fascicolo monitorio e sin da ora si chiedono i termini per le memorie istruttorie;
IN OGNI CASO: condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella somma ritenuta di giustizia;
- respingere ogni e qualsiasi domanda eventualmente proposta in via incidentale dalla parte appellata nel presente giudizio con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Per la parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, respingere
l'appello dell'avv. e la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc.; per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e competenze di causa, e con condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni Parte_1 ex art. 96 c.p.c. nella somma ritenuta di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte impugnava la sentenza n. 829/2022, emessa e depositata il 23.03.2022, Parte_1 con cui il Tribunale di Firenze, accogliendo l'opposizione proposta da Parte_2 revocava il decreto ingiuntivo n. 5598/2018 con cui era stato ingiunto al di CP_2 pagare all'avv. a titolo di compenso, la somma di € 20.220,96 per l'attività Pt_1 difensiva svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 5918/2011 R.G., definito in grado di appello con la sentenza n. 2442/2018.
Il Tribunale – all'esito del giudizio, riassunto dalle eredi del deceduto in corso di CP_2 causa e istruito mediante prove documentali e testimoniali – dopo aver premesso che pagina 2 di 18 l'opponente aveva contestato il diritto al compenso vantato dall'avv. eccependo Pt_1
l'esistenza di un accordo con cui datore di lavoro e coimputato del CP_4 CP_2 si era assunto il pagamento delle spese di difesa, osservava che l'istruttoria espletata aveva dimostrato in modo inequivocabile l'esistenza di un tale accordo, in forza del quale doveva ritenersi che il rapporto di mandato professionale era intercorso tra l'avvocato ed il con la conseguenza che gravava esclusivamente su quest'ultimo Pt_1 CP_4
l'obbligo di pagamento del compenso spettante al difensore.
Contro tale decisione, interponeva gravame dinanzi a questa Corte di Appello l'avv. deducendo l'erroneità della sentenza appellata laddove in essa si era Parte_1 ritenuto che tra e fosse intercorso un accordo Parte_2 Parte_1 CP_4 in forza del quale il si era assunto le spese di difesa del (motivo 1) e, in CP_4 CP_2 ogni caso, per aver erroneamente affermato che a fronte di un accordo di tal fatta l'unico soggetto obbligato al pagamento del compenso fosse il considerato che si era al CP_4 più in presenza di una convenzione di accollo, di per sé inidonea a liberare il in CP_2 quanto egli non aveva né prestato adesione ad essa né manifestato la volontà di Pt_1 liberare il (motivo 2). CP_2
Per tali ragioni, l'appellante formulava richiesta di integrale riforma della decisione gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 si costituivano in giudizio, contestando in fatto e in diritto i motivi di appello e
[...] chiedendone il rigetto, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Denegata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata e acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 19.12.2023 (a seguito di udienza cartolare del 14.12.2023); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 30 aprile 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 15 aprile 2025) e concessione di termini ridotti (30+20) ex art. 190
c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione pagina 3 di 18 Giova premettere che è pacifico in causa che l'avv. ha assistito e difeso Pt_1 [...] nell'ambito del giudizio penale di primo grado (r.g. n. 5918/2011), definito con Pt_2 sentenza del Tribunale di Firenze in data 4.6.2014, nel quale il era imputato CP_2 assieme a e ad altri, dei reati di contraffazione di marchi e di associazione CP_4 per delinquere;
per contro, è contestata l'attività effettivamente espletata dall'avv. nel successivo giudizio di appello, conclusosi il 14.5.2018. Pt_1
Del pari pacifici sono la rinuncia al mandato formalizzata dall'avv. con Pt_1 raccomandata del 27.4.2018 e il mancato pagamento del compenso per l'attività difensiva prestata.
Pertanto, la controversia si incentra, per un verso, sull'esistenza dell'obbligo di pagamento a carico del - e, per lui, delle sue eredi- e, per altro verso, sulla CP_2 determinazione del compenso dovuto, stante la contestazione del credito anche in punto di quantum.
3. Sul primo motivo: l'esistenza dell'accordo relativo all'assunzione da parte del dell'obbligo di pagamento delle spese di difesa del CP_4 CP_2
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il raggiungimento di un accordo tra il il e il avente ad oggetto CP_4 CP_2 Pt_1
l'assunzione da parte del delle spese di difesa del non potrebbe ritenersi CP_4 CP_2 provato né sulla base delle dichiarazioni rese dal testimone escusso né sulla base delle ulteriori circostanze indiziarie valorizzate nell'iter decisionale, frutto - a suo dire - di un evidente travisamento dei fatti di causa.
In particolare, la deposizione del teste sarebbe stata ritenuta idonea a tal fine Tes_1 nonostante l'inattendibilità del teste, in ragione del suo interesse in causa, e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni.
Giova premettere che dal verbale dell'udienza del 12.05.2021 emerge che il testimone
, escusso sul capitolo 1 della seconda memoria istruttoria di parte Testimone_2 opponente, dopo aver affermato di aver difeso nel processo penale di Parte_2 appello, ha confermato la circostanza ivi dedotta, ovvero “che il signor CP_4 imputato nel processo R.G. n. 2011/005918 dinnanzi al Tribunale di Firenze, concordò con il proprio cognato avv. che le spese della difesa assunta dal legale in Parte_1 favore anche di sarebbero state pagate all'avv. direttamente dal Parte_2 Pt_1
, dichiarando quanto segue: “Sul cap. 1 è vero ADR me lo disse il CP_4 CP_4 stesso, perché originariamente io facevo parte del collegio di difesa nel quale vi era pagina 4 di 18 anche il come indagato insieme a , più altri. Sempre in fase CP_4 Parte_2 preliminare, in una riunione del collegio difensivo e delle parti, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Pacchi di Firenze, il sig. dichiarò che preferiva avvalersi per sé e per il CP_4 sig. dell'opera di suo cognato, l'avv. e che si sarebbe assunto lui le spese CP_2 Pt_1 di quella difesa per sé e per il sig . Gli altri indagati rimasero invece Parte_2 nell'originario collegio di difesa. ADR l'Avv. a questa riunione non era presente Pt_1 perché fino ad allora nel mandato vi eravamo soltanto noi, Avv. , Avv. Pacchi e altro Tes_1
Avvocato facente parte dello studio Pacchi. ADR il periodo di questo incontro non lo ricordo esattamente, penso fosse il 2012 o 2013, posso dire di sicuro che all'udienza preliminare vi era già l'Avv. e il GIP era il dott. ed eravamo sempre nella Pt_1 Per_1 vecchia sede del Tribunale di Firenze, PM dott. Barlucchi. Io ho seguito la fase di discussione della fase di appello, perché i motivi li aveva predisposti l'Avv. . Pt_1
L'appellante deduce che si debba dubitare dell'effettiva esistenza della riunione, per come riferita dal teste, posto che risulterebbe per tabulas che l'udienza preliminare si era svolta nel marzo 2011 allorquando nel collegio dei difensori degli indagati non vi era l'avv. Pacchi, mentre l'avv. aveva assunto la difesa del soltanto nel marzo Tes_1 CP_2
2018. Inoltre, a suo dire, anche ad ammettere che una tale riunione si fosse effettivamente tenuta, il teste non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il proposito di assumere le spese di difesa di manifestato in quell'occasione CP_2 dal si fosse poi realmente concretizzato in un accordo. CP_4
Le doglianze non colgono nel segno.
Il Collegio osserva che dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata dallo stesso appellante (cfr. doc. 2 all. comparsa di costituzione) emerge che il difensore di
[...] era effettivamente l'avv. Gaetano Pacchi e che il era assistito dall'avv. CP_4 CP_2
. Di conseguenza, la circostanza che nel marzo 2011, allorché si svolse Testimone_2
l'udienza preliminare, nel collegio dei difensori non figurassero né il Pacchi né il non Tes_1
è in contrasto con quanto riferito dal teste il quale ha dichiarato di aver fatto
“originariamente” parte del collegio difensivo insieme all'avv. Pacchi.
Quanto alla collocazione temporale della riunione nell'anno 2012 o 2013, si tratta di un'imprecisione del tutto compatibile con il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti, che non priva di attendibilità la testimonianza nel suo complesso.
Peraltro, la circostanza che il ebbe a riferire in quell'occasione dell'esistenza di CP_4 un accordo di tal fatta è indirettamente confermata dalla e-mail datata 29/04/2018 pagina 5 di 18 indirizzata all'avv. dall'avv. nella quale si legge: “se ci mandi il tuo pro forma Pt_1 Tes_1 di notula ci attiveremo per ottenere il saldo delle tue spettanze, che mi pare di ricordare se le fosse assunte il compianto almeno fino a quando è stato in vita. Così CP_4 ebbe a riferirmi a suo tempo” (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte appellante).
Quanto al preteso interesse in causa di cui – a detta dell'appellante - sarebbe portatore il teste per aver assunto la difesa di nel giudizio penale di appello, mette Tes_1 Parte_2 conto anzitutto evidenziare che l'eccezione è palesemente tardiva dal momento che risulta sollevata solo nel presente grado di giudizio, mentre – come noto - l'incapacità a testimoniare deve essere dedotta in sede di assunzione della prova (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013) ed essere reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023).
Ad ogni modo, si tratta di eccezione comunque infondata dal momento che non si rinviene in capo al teste alcun interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio per essere egli subentrato nella difesa del dopo la rinuncia al mandato da CP_2 parte dell'avv. Invero, l'eventuale riconoscimento dell'obbligo del di Pt_1 CP_2 corrispondere il compenso al non interferisce in alcun modo con il separato diritto Pt_1 al compenso spettante al . Tes_1
Parimenti destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze formulate dall'appellante in merito alle circostanze valorizzate dal Tribunale quali elementi idonei a comprovare l'esistenza dell'accordo.
Si censura anzitutto l'iter decisionale laddove si è affermato “La sussistenza dell'accordo in questione è altresì confermata dai rapporti intercorrenti fra le parti, laddove CP_4 con la società BSB snc della quale era socio, era il datore di lavoro del CP_2 dipendente, e la natura del reato contestato risultava attinente proprio all'ambito lavorativo del primo (reato di contraffazione di marchi e brevetti in associazione per delinquere fra gli imputati)” (p. 5 della sentenza impugnata).
L'appellante sostiene che tale iter argomentativo sarebbe frutto di un travisamento dei fatti in quanto dalla documentazione versata in causa emergerebbe che il era CP_2 socio della BSB s.n.c. e non un mero dipendente del e che al pari di questi era CP_4 imputato quale capo, organizzatore e promotore.
La censura è infondata.
pagina 6 di 18 Ben vero è che il era stato socio della BSB dal 30.01.2008 al 17.01.2011 (cfr. CP_2 doc. 2 allegato all'atto di citazione) e che, al pari del egli era imputato quale CP_4 capo, organizzatore e promotore di una associazione volta a commettere una serie di reati di contraffazione di marchi (cfr. decreto di rinvio a giudizio sub doc. 11E del fascicolo di parte appellante). Tuttavia, la circostanza che il per un breve periodo CP_2 di tempo, per lo più successivo ai fatti oggetto di imputazione (contestati con permanenza fino al 22/11/2008 – cfr. doc. 11E del fascicolo di parte appellante), fosse stato socio della BSB di per sé non inficia il ragionamento di verosimiglianza compiuto dal primo giudice, fondato sulla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti.
Né può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – l'esistenza dell'accordo non potrebbe ritenersi confermata dalla circostanza che la difesa del e del fosse comune, attesa la diversità CP_2 CP_4 dei fatti contestati ai due imputati.
Invero, dal decreto di rinvio a giudizio (cfr. doc. 11E del fascicolo dell'appellante) emerge l'identità dei reati contestati al e al nonché la sostanziale omogeneità dei CP_2 CP_4 fatti oggetto di imputazione, essendo contestata ad entrambi la condotta di organizzazione della produzione di beni contraffatti in qualità di soci della e di Pt_3 gestione “del magazzino occulto presso locali in uso a e a . Pt_4 Per_2
Parimenti, il fatto che l'avv. avesse richiesto il pagamento dei compensi al Pt_1 CP_2 già nel 2016 – e quindi ben prima della conclusione del giudizio, diversamente da quanto affermato in sentenza – è circostanza di per sé neutra che non vale a sovvertire il decisum in ordine all'esistenza dell'impegno assunto dal CP_4
Lo stesso dicasi riguardo al mancato invio di atti processuali direttamente al CP_2 evidenziato dal primo giudice, in quanto anche trascurando tale dato non ne rimane vulnerata, alla stregua delle complessive risultanze, la ratio decidendi in punto di assunzione da parte del dell'obbligo di sostenere le spese di difesa del CP_4 CP_2
4. Sul secondo motivo: la qualificazione dell'accordo relativo all'assunzione da parte del dell'obbligo di pagamento delle spese di difesa del CP_4
CP_2
Tanto premesso, al fine di stabilire se esista o meno il credito vantato dall'avv. nei Pt_1 confronti del occorre verificare quale sia la natura giuridica dell'accordo di cui si CP_2
è finora discorso.
pagina 7 di 18 L'appellante deduce che, anche a voler ritenere esistente un tale accordo, la sentenza impugnata sarebbe comunque erronea in quanto da esso si sarebbe inferita la liberazione del dall'obbligo di pagamento del compenso, sul presupposto errato che il CP_2 rapporto di mandato sarebbe intercorso esclusivamente fra l'avv. ed il Pt_1 CP_4 laddove invece l'accordo in questione integrerebbe una convenzione di accollo di per sé inidonea a liberare il dall'obbligazione di pagamento del compenso, posto che egli CP_2 non aveva aderito a tale convenzione né aveva manifestato la volontà di liberare il
CP_2
La censura è fondata.
Il Giudice di prime cure, premessa la distinzione tra procura ad litem e contratto di patrocinio, ha osservato che “non sempre chi conferisce e sottoscrive procura alle liti o nomina a difensore nel processo penale, risulta essere il soggetto obbligato al pagamento del compenso” (p. 7 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tale premessa, ha quindi affermato: “Nel caso di specie può dirsi dunque provato che il contratto di mandato con il conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo non sia intercorso fra il difensore e
l'opponente quanto invece fra difensore e che rimane quindi unico obbligato al CP_4 pagamento del compenso per la difesa” (p. 7 della sentenza impugnata).
Tale iter motivazionale va incontro alle critiche mosse dall'appellante.
Dalle complessive risultanze di causa – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non si evince affatto che il rapporto di mandato professionale sarebbe intercorso soltanto tra l'avv. ed il Pt_1 CP_4
Emerge piuttosto che conferì all'avv. l'incarico di difenderlo e di Parte_2 Pt_1 assisterlo nel giudizio penale nel quale egli era imputato insieme al CP_4
Invero, nel ricorso monitorio proposto dal quest'ultimo ebbe ad allegare di aver Pt_1 ricevuto il mandato da parte di precisando che quest'ultimo si era rivolto al Parte_2 suo studio “all'indomani della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.” per essere difeso nell'ambito del procedimento penale RGNR 7145/2008 (cfr. doc. 11A del fascicolo dell'appellante).
Tale circostanza non è stata contestata dalla difesa del CP_2
Nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 3, si legge che al momento del rinvio a giudizio – e quindi dopo che il aveva già conferito mandato al affinché ne CP_2 Pt_1
pagina 8 di 18 assumesse la difesa – fu concordato tra il il e il che “le relative CP_4 Pt_1 CP_2 spese sarebbero state interamente sostenute dal . CP_4
Né a diverse conclusioni può pervenirsi per il fatto che in quell'occasione - stando alla tesi delle opponenti/odierne appellate - sarebbe stato anche detto che la difesa del CP_2 sarebbe stata assunta dal non potendo avere tale affermazione altro valore che di Pt_1 mera conferma dell'investitura già precedentemente conferita al direttamente dal Pt_1
CP_2
Orbene, se incombe sul professionista che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del compenso l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico in accordo con la regola generale di riparto dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. (cfr., ex multis,
Cass. ordinanza n. 21522 del 20/08/2019), nel caso di specie, il conferimento del mandato difensivo da parte del deve ritenersi fatto pacifico in causa, in forza CP_2 della previsione dell'art. 115 c.p.c.
Soltanto nella comparsa di costituzione in appello la difesa del ha dedotto per la CP_2 prima volta che il contratto di patrocinio sarebbe intercorso tra e CP_4 Pt_1 sostenendo che tale circostanza sarebbe dimostrata dalla testimonianza resa dall'avv.
. Tes_1
In disparte la tardività di tale contestazione, le dichiarazioni del teste non provano affatto l'estraneità del al rapporto di mandato professionale con l'avv. né che sia CP_2 Pt_1 stato a conferire l'incarico al legale di difendere anche il CP_4 CP_2
In proposito, è appena il caso di evidenziare che il capitolo di prova ammesso e confermato dal testimone risulta così formulato: “Dcv che il signor CP_4 imputato nel processo R.G. n. 2011/005918 dinnanzi al Tribunale di Firenze, concordò con il proprio cognato avv. che le spese della difesa assunta dal legale in Parte_1 favore anche di sarebbero state pagate all'avv. direttamente dal Parte_2 Pt_1
(v. nostro doc. 8)” (cfr. memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.). CP_4
Risulta quindi evidente come la circostanza capitolata e confermata dal teste vertesse unicamente sull'assunzione delle spese necessarie alla difesa del da parte del CP_2
e non anche sul conferimento del mandato professionale. CP_4
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle successive dichiarazioni rese dal
, essendosi il teste limitato a riferire di aver partecipato ad una riunione in occasione Tes_1 della quale il dichiarò che si sarebbe assunto le spese di difesa del CP_4 CP_2
pagina 9 di 18 Appare dunque chiaro, in netto dissenso con quanto ritenuto dal primo giudice, che l'accordo in questione non riguardasse il conferimento dell'incarico difensivo all'avv.
bensì l'assunzione da parte del delle spese legali del In altri Pt_1 CP_4 CP_2 termini, si assunse il debito del avente ad oggetto il pagamento del CP_4 CP_2 compenso dovuto all'avv. e un accordo così congegnato costituisce una Pt_1 convenzione di accollo che, di per sé, non comporta il venir meno dell'obbligazione gravante sul di remunerare il difensore per l'attività svolta in suo favore. CP_2
Come noto, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1273 c.c., il debitore originario è liberato dall'obbligazione soltanto se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione e il creditore aderisca alla convenzione oppure nell'ipotesi in cui il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore, ma nessuna di tali condizioni risulta ricorrere nel caso di specie.
Invero, da un lato, non è stato né allegato né tantomeno provato da parte della difesa del che la stipulazione dell'accollo fosse stata espressamente condizionata alla CP_2 sua liberazione;
dall'altro, neppure vi è prova in atti che l'avv. avesse manifestato Pt_1 la volontà di liberare il dall'obbligazione di pagare il compenso per l'attività CP_2 espletata in suo favore.
Ne deriva che sul punto l'appello è fondato, sussistendo l'obbligo di pagamento a carico del CP_2
5. La determinazione del credito spettante all'avv. Pt_1
Con la notula corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine di Firenze, depositata in atti,
l'avv. ha chiesto, per le prestazioni difensive svolte, il pagamento della somma di Pt_1
€ 20.220,96, oltre interessi e spese, di cui € € 9.100,00 per compensi, € 1.365,00 per spese forfettarie 15%, € 418,60 per CNAP 4%, € 2.394,39 per IVA 22%, € 192,00 per spese opinamento parcella e € 6.751,00 per spese di trasferta.
Parte appellata ha contestato il quantum della pretesa, sulla base degli stessi rilievi svolti in primo grado.
Prima di esaminare le varie contestazioni formulate, giova richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività
(come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella pagina 10 di 18 violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste”
(cfr., in motivazione, Cass. ordinanza n. 712 del 15/01/2018).
Ciò premesso, la difesa del ha in primo luogo contestato la debenza della somma CP_2 di € 6.751,00 richiesta dall'avv. per “spese di trasferta”, in quanto non Pt_1 documentate.
Il rilievo è parzialmente fondato.
L'art. 15 del D.M. n. 55/2014 prevede che “Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale”.
Quest'ultima disposizione recita: “All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
La Suprema Corte, anche di recente, ha precisato che “l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva” (cfr., in motivazione, Cass. ordinanza n. 21890 del 2022 che richiama Cass. n. 22951/2016 e Cass. n. 17898/2003).
pagina 11 di 18 Nel caso di specie, è pacifico che all'epoca dei fatti l'avv. fosse iscritto al foro di Pt_1
Brescia e che l'attività processuale si svolse dinanzi al Tribunale di Firenze, prima, e dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, poi.
Dai verbali prodotti in atti (cfr. all. 1 alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta/appellante) si evince che l'avv. partecipò personalmente alle udienze Pt_1 celebrate innanzi al Tribunale di Firenze il 25/09/2013, il 14/10/2013, il 02/12/2013, il
24/02/2014, il 14/04/2014, il 16/04/2014, il 23/05/2014, nonché alle udienze del
10/01/2017 e del 20/03/2017 dinanzi alla Corte di appello.
Ciò detto, va in primo luogo evidenziato che non è stata formulata da parte del Pt_1 una specifica richiesta relativa all'indennità di trasferta e anche nella notula si fa riferimento soltanto alle “spese di trasferta”. Dunque, in difetto di domanda nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alle spese di trasferta, si chiede il rimborso dei pedaggi e del carburante. Con riferimento ai pedaggi, non è stata prodotta alcuna documentazione attestante il loro pagamento;
viceversa, con riguardo al carburante, il rimborso può avvenire indipendentemente dalla dimostrazione dell'utilizzo del proprio veicolo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21890 del 2022).
Il diritto al rimborso di tali spese, calcolate sulla scorta del parametro di cui all'art. 27 del
DM 55/2014 (e cioè in misura pari ad un'indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante), avuto riguardo al numero delle trasferte risultanti dai verbali (9 per l'andata andata e 9 per il ritorno), al costo del carburante nei vari anni, alla distanza chilometrica è da stimarsi in misura pari a € 1.220,82.
Quanto ai rilievi formulati con riferimento al compenso, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle appellate, risulta sufficientemente documentata l'attività svolta dall'avv. nelle varie fasi del procedimento penale a Pt_1 carico del CP_2
In particolare, per quanto concerne il giudizio di primo grado, dalla esemplificazione delle attività in cui si sostanzia la fase di studio compiuta in seno all'art. 12 del DM 55/2014, comma 3 lett. a) – ovvero “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva” – si desume che all'avv. sia sicuramente dovuto il relativo Pt_1
pagina 12 di 18 compenso, avendo egli dovuto esaminare e studiare gli atti di causa per assumere la difesa del CP_2
Quanto alla fase istruttoria o dibattimentale, secondo il disposto del medesimo art. 12, comma 3 lett. c), essa ricomprende esemplificativamente “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”. Nella specie, risulta documentata la partecipazione dell'avv. a 7 udienze in cui sono stati escussi numerosi testimoni e Pt_1 sono stati esaminati alcuni degli imputati (cfr. all. 1 della memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. comma 6 depositata in primo grado).
Quanto alla fase decisoria, posto che essa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. d), deve intendersi esemplificativamente ricomprendere “le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che l'avv. Pt_1 ha partecipato alla discussione in udienza pubblica, formulando le conclusioni nell'interesse dell'assistito.
Passando al giudizio di secondo grado, va anzitutto smentita l'affermazione delle appellate secondo cui l'avv. non avrebbe avanzato alcuna domanda di compenso Pt_1 per il procedimento di appello. Invero, è sufficiente ripercorre il ricorso monitorio depositato dal suddetto legale per avvedersi che a pagina 2 dello stesso, tra quelle indicate come fondanti il diritto al compenso richiesto, era descritta anche la suddetta attività: “Avverso la sentenza di condanna, altro Collega predisponeva atto di appello, ma successivamente il sig. lo nominava nuovamente difensore di fiducia e in tale CP_2 veste partecipavo a tutte le udienze”.
Ciò premesso, se deve convenirsi con le appellate che nessun compenso può essere riconosciuto per la redazione dell'atto di appello in quanto, per stessa ammissione dell'appellante (cfr. pag. 2 dell'atto di appello), l'impugnazione è stata redatta da altro avvocato, essendo all'epoca il sospeso dall'esercizio della professione e quindi Pt_1 sfornito dello ius postulandi (cfr. Cass. Sez. Un. ordinanza n. 11213/2008), nondimeno, deve essere riconosciuto il compenso per l'attività difensiva espletata dall'avv. Pt_1 nella successiva fase dibattimentale, avendo egli documentato di aver partecipato a due pagina 13 di 18 udienze innanzi alla Corte di Appello (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
n. 2).
In ordine alla quantificazione del dovuto, si osserva che la determinazione del compenso
è attività che compete al giudice, per cui a nulla rileva che nella notula depositata nel procedimento monitorio non fosse esplicitata anche la voce relativa alla partecipazione alle udienze di appello, se, come nella specie, vi è domanda di liquidazione e vi è prova dell'effettivo espletamento dell'attività difensiva.
Ciò premesso, giova evidenziare che “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine (cfr. ex multis Cass. n. 10428/2005), dal quale può discostarsene, indicando sia pure sommariamente, come peraltro avvenuto nel caso in esame, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta” (cfr., in parte motiva,
Cass. ordinanza n. 712 del 15/01/2018 già richiamata).
Nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine di Firenze ha ritenuto congruo il compenso di €
9.100,00 a fronte di attività che, in parte, non corrispondono a quelle di fatto espletate dall'avv. (partecipazione a 10 udienze e redazione dell'atto di appello), e, in parte, Pt_1 risultano essere state sovrastimate, rispetto ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, pur tenendo conto dell'aumento massimo dell'80%, applicabile nel caso di specie, in forza della previsione dell'art. 12, primo comma, del citato decreto (nella formulazione previgente, ratione temporis), attesa la complessità del procedimento, con undici imputati, e la gravità ed il numero delle imputazioni mosse al CP_2
Cò premesso, tenuto conto delle fasi liquidabili nei due gradi di giudizio e delle attività espletate, alla luce di quanto in precedenza osservato, nonché dei parametri indicati dal citato D.M., il compenso spettante all'avv. va così determinato: quanto al Pt_1 procedimento di primo grado, in € 5.184,00 (di cui € 810,00 per la fase di studio pari a €
450 aumentati dell'80%; € 1.944,00 per la fase istruttoria/dibattimentale pari a € 1.080, aumentati dell'80% e € 2.430,00 per la fase decisoria, pari a € 1.350,00 aumentati dell'80%) oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al procedimento di appello: in € 2.430,00 (pari a € 1.350, aumentati dell'80%) per la fase dibattimentale, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Non si ritiene di accordare l'aumento del 20% per la difesa di più parti in quanto la ratio della disposizione risiede nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quanto maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del pagina 14 di 18 compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria.
Tale ratio evidentemente non si attaglia al caso in esame, posto che il su cui CP_2 grava l'obbligo di pagare il compenso al proprio difensore, non ha ricevuto alcun vantaggio dal duplice impegno dell'avv. Pt_1
Né d'altra parte ha ragion d'essere la contestazione di parte appellata relativa alla mancata applicazione della decurtazione del 30% prevista dall'art. 12 del DM 55/2014 per l'ipotesi di difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. Invero, il diritto al compenso dell'avv. si fonda sul mandato professionale ricevuto dal Pt_1
e non soggiace alle riduzioni previste nella diversa ipotesi di liquidazione da parte CP_2 del giudice all'esito del processo allorché lo stesso difensore abbia difeso più parti.
In conclusione, il debito del nei confronti dell'avv. ammonta CP_2 Pt_1 complessivamente a € 12.522,55 (di cui € 11.109,73, per compensi, comprese spese forfettarie, Iva e Cap, € 1.220,82 per spese di trasferta e € 192,00 per la tassa di parere), oltre interessi al tasso di legge dalla domanda.
Ai sensi dell'art. 754 c.c., le appellate, in qualità di eredi di debbono essere Parte_2 condannate a pagare al il suddetto importo in proporzione della rispettiva quota Pt_1 ereditaria.
6. Le domande ex art. 96 c.p.c.
Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal in quanto l'appellante non ha allegato né tantomeno provato i pregiudizi Pt_1 asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale delle appellate.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno
(Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il pagina 15 di 18 danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.” (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (in senso conforme, più di recente, Cass. ordinanza n. 19948 del
12/07/2023). Nel caso di specie, il comportamento processuale tenuto dalla parte appellata risulta dettato da non condivisibili valutazioni sul piano giuridico ma non piò ritenersi connotato da mala fede o colpa grave.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellate, il suo accoglimento è precluso in radice dalla fondatezza dell'appello.
7. Le spese di lite
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
pagina 16 di 18 abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, l'esito complessivo del giudizio attesta che il pur vedendo accolta Pt_1 la propria domanda, ha azionato in via monitoria una pretesa fondata anche su attività il cui compimento non ha ricevuto necessaria conferma nel successivo giudizio a contraddittorio pieno. Ciò, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32061/2022), induce questa Corte a ritenere che ricorrano giustificate ragioni per una compensazione parziale, che si ritiene congruo determinare nella misura di 1/3, con condanna delle controparti, in solido tra loro, a rifondere all'attore/appellante i rimanenti 2/3, per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU
– DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.200.01 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi €
5.809,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843 per la fase di trattazione e € 1.911,00 per la fase decisoria) ed in €
382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
829/2022 del Tribunale di Firenze, emessa e depositata il 23.03.2022, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accertato il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività difensiva Parte_1 espletata in favore di Bianchi, condanna , e Pt_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
, ciascuna in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a pagare all'avv.
[...] la somma complessiva di € 12.522,55, oltre interessi al tasso di legge Parte_1 dalla domanda;
pagina 17 di 18 2) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna , e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rifondere all'avvocato i restanti 2/3 delle misure intere liquidate, in base al Parte_1 calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, e, quanto al presente grado di appello, in € 5.809,00 per compensi e in € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.7.2025, su relazione della dott.ssa
Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18