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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 881/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BARRISTI 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SISTI
LO RI LE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
CECCARINI N.134 47838 RICCIONE presso lo studio dell'avv. SARTINI ALFREDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata In via principale
Accertare e dichiarare la carenza di giusta causa del recesso della preponente
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 11.151,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, o comunque a titolo di risarcimento danni, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 36.845,55 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o in subordine condannare in ogni caso in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 982,26, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di residuo FIRR, di € 1.762,33, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, laddove previsto, e ai sensi di cui all'A.E.C. applicabile al rapporto) dalle singole scadenze al saldo.
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria Controparte_1
istanza disattesa, respingere tutte le domande proposte dall'appellante e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa. pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 380 del 7.6.2024 il tribunale di Busto Arsizio dr.ssa Franca Molinari ha respinto il ricorso con cui il ricorrente ha impugnato il recesso per giusta causa della società convenuta dal contratto di agenzia comunicato in data 18.1.2023.
Il primo giudice – senza svolgere istruttoria – ha ritenuto che il recesso della preponente era sorretto dalla giusta causa per aver tenuto dei comportamenti contrari agli obblighi contrattuali, fatti di cui egli era perfettamente a conoscenza, nonostante che la società nella lettera di recesso avesse omesso i nomi dei clienti che si erano lamentati dell'agente.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che il rapporto di fiducia era venuto meno fra le parti a causa di vendite di prodotti da parte del ricorrente in contanti trattenendo i soldi, prendeva del materiale in prestito dai clienti senza restituirlo, non visitava periodicamente i clienti così causando un calo di fatturato all'azienda.
Peraltro, il primo giudice ha valorizzato anche la circostanza secondo cui le giustificazioni addotte alle contestazioni dal ricorrente non erano idonee a smentirne l'oggettiva consistenza.
Accertata la giusta causa di recesso della preponente, il primo giudice ha rigettato tutte le richieste economiche del ricorrente per la cessazione del rapporto di agenzia, quanto a indennità di preavviso e di cessazione del rapporto ex art. 1751 CC.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con tre motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante deduce che il primo giudice ha mal applicato la sentenza di Cassazione richiamata in sentenza, secondo cui il recesso per giusta causa dell'agente non richiede formalità di comunicazione delle ragioni.
L'appellante evidenzia che nel caso in esame si tratta del recesso della preponente e non dell'agente e che la giurisprudenza considera due ipotesi l'una dell'agente non condizionato da formalità a fronte invece della necessità di esplicazione delle ragioni del pagina 3 di 8 recesso da parte della mandante, senza poter integrare i fatti successivamente alla comunicazione di recesso.
Nel caso in esame mai la società appellata aveva esplicitato le circostanze prima del recesso ed anche dopo la stessa e su richiesta dell'agente non aveva mai fornito alcuna ulteriore spiegazione.
In tal modo l'appellante era stato posto nella impossibilità di comprendere il fatto e di potersi difendere.
In ogni caso l'appellante contesta la verità dei fatti contestati in quanto non dimostrati, risultando contestata la documentazione prodotta in giudizio dalla appellata.
L'appellante fa cenno alla circostanza di cambio della zona di agenzia nel dicembre
2022 a suo dire ad iniziativa della mandante, con affidamento di una zona non buona da un punto di vista economico provvigionale e il recesso sarebbe stato determinato dalle sue lamentele per tale cambio.
Con il secondo motivo l'appellante rivendica l'indennità sostituiva del preavviso una volta accertata l'inesistenza della giusta causa del recesso.
Con il terzo motivo chiede l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CC in ragione dello sviluppo degli affari nella zona precedente come da mail di attestazione di superamento degli obiettivi, con aumento di clienti e di fatturato.
Ripropone le richieste economiche di fonte collettiva del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela.
Si è costituita in giudizio l'appellata società con memoria.
Ripercorre in sintesi le vicende del rapporto di agenzia ribadendo il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e dei comportamenti incongrui, che secondo la mandante hanno fatto venire meno il rapporto di fiducia fra le parti.
Ribadisce che le contestazioni erano note all'appellante ed erano state esplicitate nella lettera di recesso, non risultando rilevante la mancata indicazione del nominativo dei clienti che si erano lamentati. pagina 4 di 8 In caso di dubbio, insiste nell'ammissione nella prova testimoniale richiesta in primo grado e non ammessa dal primo giudice.
Chiede la conferma della sentenza.
La Corte ha ammesso la prova testimoniale all'udienza del 24.10.2024, con escussione dei testimoni all'udienza del 13.2.2025.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello va accolto nei limiti di seguito spiegati.
La questione del presente giudizio attiene alla sussistenza della giusta causa del recesso della preponente/appellata sulla base delle ragioni esposte nella comunicazione di recesso del 18.1.2023.
In tale comunicazione la società appellata ha esposto le ragioni di recesso (rispetto a vari fatti segnalati da clienti via breve e poi via mail), senza peraltro segnalare all'appellante i nominativi dei clienti che avevano lamentato l'oggetto di contestazione.
L'appellante insiste sul fatto di non aver avuto comunicazione dei clienti che si erano lamentati e, dunque, sostiene che egli era stato nell'impossibilità di comprendere e conoscere le questioni sottese al recesso per giusta causa.
La critica sollevata dall'odierno appellante alla comunicazione di recesso dal rapporto di agenzia di cui si discute non è fondata.
“Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati).”(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10028 del 15/04/2021).
pagina 5 di 8 Va detto che la società con mail del 12.1.2023 del al chiedeva conto di Pt_2 Parte_1
lamentati mancati passaggi da parte di 5 clienti esattamente indicati nella mail, a cui faceva seguito la lettera di recesso del 18.1.2023.
La domanda che ci si deve porre ai fini di decidere in relazione alla massima della
Cassazione sopra riportata: erano conoscibili dall'appellante i fatti come contestati nel recesso pur senza l'indicazione dei clienti riferibili a tali circostanze?
Il primo giudice ha ritenuto la conoscenza aliunde da parte dell'agente e così ha confermato il recesso per giusta causa.
Ora si tratta di fatti specifici e ben dettagliati quanto a consegna di merce senza documenti di vendita e con l'incasso di somme, richiesta di prestito di prodotti ad un cliente, proposta di acquisto di prodotti resi da altri clienti, il mancato passaggio dai clienti (già comunicati con mail del 12.1.2023).
Tali fatti sono stati confermati nelle testimonianze di coloro che avevano fatto le segnalazioni alla società mandante.
Il testimone titolare del negozio Vitality Point di Brescia ha riferito Testimone_1
sulle circostanze oggetto di recesso dal rapporto di agenzia che il nel Parte_1
settembre 2022 aveva chiesto in prestito dei prodotti per altra parafarmacia, che però non erano stati restituiti dal mentre in altre due precedenti identiche occasioni Parte_1
i prodotti prestati gli erano stati restituiti dal ma di diversa marca. Parte_1
Il testimone titolare del negozio Verdepisello di Milano, ha Testimone_2
confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova escussi.
Appare del tutto evidente che si trattava di fatti e circostanze ben circoscritte che l'appellante ben conosceva e di cui evidentemente si poteva rendere conto anche senza che la appellata avesse indicato in dettaglio i nomi dei clienti che si erano lamentati del suo comportamento.
Inoltre lo stesso testimone responsabile degli agenti di vendita della società Tes_3
appellata, ha confermato di aver avuto colloqui con l'appellante nei quali gli aveva pagina 6 di 8 chiesto le ragioni di tali comportamenti, dunque, il era certamente a Parte_1
conoscenza delle contestazioni lui mosse dai clienti della società.
L'appellante non ha mai peraltro contestato gli addebiti nella loro esistenza, lamentando solo della genericità della contestazione e senza neppure contestare di mai aver ricevuto somme dirette e ceduto merce senza fattura.
L'allegazione della difesa appellata non risulta contrastata dall'appellante se non in maniera generica ed insufficiente a determinare il dubbio circa la verità delle contestazioni.
L'appellante deduce che non sarebbe possibile integrare successivamente le ragioni del recesso da parte del preponente, ma ciò viene superato dal fatto che l'agente era comunque a conoscenza delle contestazioni mossegli in occasione del recesso.
Tali comportamenti appaiono idonei a giustificare il venir meno del rapporto di fiducia da parte della società appellata a causa della violazione delle norme basilari di comportamento dell'agente, che pur ove incassi delle somme è tenuto a consegnarne alla mandante.
La conferma della giusta causa di recesso esclude il diritto all'indennità di preavviso, all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CC.
Sul FIRR la società appellata riferisce e documenta un pagamento di 546,36, ma non contesta il conteggio riportato dall'appellante a titolo di FIRR per un valore di 1238,44 –
256,18 che dichiara pagati, residuo 982,26.
Pertanto, l'appello va accolto limitatamente alla differenza tra il FIRR dovuto e le somme versategli a tale titolo, che determina un importo a credito dell'appellante di €
435,94.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nel caso in esame la domanda formulata dall'appellante ha trovato residuale accoglimento in misura minimale rispetto all'entità della domanda, che determina una situazione di reciproca soccombenza nel giudizio che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. giustifica pagina 7 di 8 una parziale compensazione delle spese di lite, ponendosi per il resto le spese a carico della parte che ha visto il rigetto della quasi totalità delle sue domande.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi)omissis” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del
15/04/2025).
Le spese sono così regolate nell'importo di € 5.000,00 per il primo grado e € 3.600,00 per l'appello con compensazione di un quarto e poste a carico dell'appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza n.380/2024 del Tribunale di Busto Arsizio condanna la società appellata al pagamento dell'importo di € 435,94 a titolo di
FIRR con gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto;
2. - Conferma nel resto.
3. - Compensa le spese del doppio grado fra le parti nella misura di un quarto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la restante quota di tre quarti, che liquida nell'importo complessivo di € 6.450,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano, 23.10.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 881/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BARRISTI 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SISTI
LO RI LE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
CECCARINI N.134 47838 RICCIONE presso lo studio dell'avv. SARTINI ALFREDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata In via principale
Accertare e dichiarare la carenza di giusta causa del recesso della preponente
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 11.151,49, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, o comunque a titolo di risarcimento danni, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 36.845,55 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. o in subordine condannare in ogni caso in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 982,26, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di residuo FIRR, di € 1.762,33, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, laddove previsto, e ai sensi di cui all'A.E.C. applicabile al rapporto) dalle singole scadenze al saldo.
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria Controparte_1
istanza disattesa, respingere tutte le domande proposte dall'appellante e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa. pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 380 del 7.6.2024 il tribunale di Busto Arsizio dr.ssa Franca Molinari ha respinto il ricorso con cui il ricorrente ha impugnato il recesso per giusta causa della società convenuta dal contratto di agenzia comunicato in data 18.1.2023.
Il primo giudice – senza svolgere istruttoria – ha ritenuto che il recesso della preponente era sorretto dalla giusta causa per aver tenuto dei comportamenti contrari agli obblighi contrattuali, fatti di cui egli era perfettamente a conoscenza, nonostante che la società nella lettera di recesso avesse omesso i nomi dei clienti che si erano lamentati dell'agente.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che il rapporto di fiducia era venuto meno fra le parti a causa di vendite di prodotti da parte del ricorrente in contanti trattenendo i soldi, prendeva del materiale in prestito dai clienti senza restituirlo, non visitava periodicamente i clienti così causando un calo di fatturato all'azienda.
Peraltro, il primo giudice ha valorizzato anche la circostanza secondo cui le giustificazioni addotte alle contestazioni dal ricorrente non erano idonee a smentirne l'oggettiva consistenza.
Accertata la giusta causa di recesso della preponente, il primo giudice ha rigettato tutte le richieste economiche del ricorrente per la cessazione del rapporto di agenzia, quanto a indennità di preavviso e di cessazione del rapporto ex art. 1751 CC.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con tre motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante deduce che il primo giudice ha mal applicato la sentenza di Cassazione richiamata in sentenza, secondo cui il recesso per giusta causa dell'agente non richiede formalità di comunicazione delle ragioni.
L'appellante evidenzia che nel caso in esame si tratta del recesso della preponente e non dell'agente e che la giurisprudenza considera due ipotesi l'una dell'agente non condizionato da formalità a fronte invece della necessità di esplicazione delle ragioni del pagina 3 di 8 recesso da parte della mandante, senza poter integrare i fatti successivamente alla comunicazione di recesso.
Nel caso in esame mai la società appellata aveva esplicitato le circostanze prima del recesso ed anche dopo la stessa e su richiesta dell'agente non aveva mai fornito alcuna ulteriore spiegazione.
In tal modo l'appellante era stato posto nella impossibilità di comprendere il fatto e di potersi difendere.
In ogni caso l'appellante contesta la verità dei fatti contestati in quanto non dimostrati, risultando contestata la documentazione prodotta in giudizio dalla appellata.
L'appellante fa cenno alla circostanza di cambio della zona di agenzia nel dicembre
2022 a suo dire ad iniziativa della mandante, con affidamento di una zona non buona da un punto di vista economico provvigionale e il recesso sarebbe stato determinato dalle sue lamentele per tale cambio.
Con il secondo motivo l'appellante rivendica l'indennità sostituiva del preavviso una volta accertata l'inesistenza della giusta causa del recesso.
Con il terzo motivo chiede l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CC in ragione dello sviluppo degli affari nella zona precedente come da mail di attestazione di superamento degli obiettivi, con aumento di clienti e di fatturato.
Ripropone le richieste economiche di fonte collettiva del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela.
Si è costituita in giudizio l'appellata società con memoria.
Ripercorre in sintesi le vicende del rapporto di agenzia ribadendo il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e dei comportamenti incongrui, che secondo la mandante hanno fatto venire meno il rapporto di fiducia fra le parti.
Ribadisce che le contestazioni erano note all'appellante ed erano state esplicitate nella lettera di recesso, non risultando rilevante la mancata indicazione del nominativo dei clienti che si erano lamentati. pagina 4 di 8 In caso di dubbio, insiste nell'ammissione nella prova testimoniale richiesta in primo grado e non ammessa dal primo giudice.
Chiede la conferma della sentenza.
La Corte ha ammesso la prova testimoniale all'udienza del 24.10.2024, con escussione dei testimoni all'udienza del 13.2.2025.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello va accolto nei limiti di seguito spiegati.
La questione del presente giudizio attiene alla sussistenza della giusta causa del recesso della preponente/appellata sulla base delle ragioni esposte nella comunicazione di recesso del 18.1.2023.
In tale comunicazione la società appellata ha esposto le ragioni di recesso (rispetto a vari fatti segnalati da clienti via breve e poi via mail), senza peraltro segnalare all'appellante i nominativi dei clienti che avevano lamentato l'oggetto di contestazione.
L'appellante insiste sul fatto di non aver avuto comunicazione dei clienti che si erano lamentati e, dunque, sostiene che egli era stato nell'impossibilità di comprendere e conoscere le questioni sottese al recesso per giusta causa.
La critica sollevata dall'odierno appellante alla comunicazione di recesso dal rapporto di agenzia di cui si discute non è fondata.
“Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati).”(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10028 del 15/04/2021).
pagina 5 di 8 Va detto che la società con mail del 12.1.2023 del al chiedeva conto di Pt_2 Parte_1
lamentati mancati passaggi da parte di 5 clienti esattamente indicati nella mail, a cui faceva seguito la lettera di recesso del 18.1.2023.
La domanda che ci si deve porre ai fini di decidere in relazione alla massima della
Cassazione sopra riportata: erano conoscibili dall'appellante i fatti come contestati nel recesso pur senza l'indicazione dei clienti riferibili a tali circostanze?
Il primo giudice ha ritenuto la conoscenza aliunde da parte dell'agente e così ha confermato il recesso per giusta causa.
Ora si tratta di fatti specifici e ben dettagliati quanto a consegna di merce senza documenti di vendita e con l'incasso di somme, richiesta di prestito di prodotti ad un cliente, proposta di acquisto di prodotti resi da altri clienti, il mancato passaggio dai clienti (già comunicati con mail del 12.1.2023).
Tali fatti sono stati confermati nelle testimonianze di coloro che avevano fatto le segnalazioni alla società mandante.
Il testimone titolare del negozio Vitality Point di Brescia ha riferito Testimone_1
sulle circostanze oggetto di recesso dal rapporto di agenzia che il nel Parte_1
settembre 2022 aveva chiesto in prestito dei prodotti per altra parafarmacia, che però non erano stati restituiti dal mentre in altre due precedenti identiche occasioni Parte_1
i prodotti prestati gli erano stati restituiti dal ma di diversa marca. Parte_1
Il testimone titolare del negozio Verdepisello di Milano, ha Testimone_2
confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova escussi.
Appare del tutto evidente che si trattava di fatti e circostanze ben circoscritte che l'appellante ben conosceva e di cui evidentemente si poteva rendere conto anche senza che la appellata avesse indicato in dettaglio i nomi dei clienti che si erano lamentati del suo comportamento.
Inoltre lo stesso testimone responsabile degli agenti di vendita della società Tes_3
appellata, ha confermato di aver avuto colloqui con l'appellante nei quali gli aveva pagina 6 di 8 chiesto le ragioni di tali comportamenti, dunque, il era certamente a Parte_1
conoscenza delle contestazioni lui mosse dai clienti della società.
L'appellante non ha mai peraltro contestato gli addebiti nella loro esistenza, lamentando solo della genericità della contestazione e senza neppure contestare di mai aver ricevuto somme dirette e ceduto merce senza fattura.
L'allegazione della difesa appellata non risulta contrastata dall'appellante se non in maniera generica ed insufficiente a determinare il dubbio circa la verità delle contestazioni.
L'appellante deduce che non sarebbe possibile integrare successivamente le ragioni del recesso da parte del preponente, ma ciò viene superato dal fatto che l'agente era comunque a conoscenza delle contestazioni mossegli in occasione del recesso.
Tali comportamenti appaiono idonei a giustificare il venir meno del rapporto di fiducia da parte della società appellata a causa della violazione delle norme basilari di comportamento dell'agente, che pur ove incassi delle somme è tenuto a consegnarne alla mandante.
La conferma della giusta causa di recesso esclude il diritto all'indennità di preavviso, all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 CC.
Sul FIRR la società appellata riferisce e documenta un pagamento di 546,36, ma non contesta il conteggio riportato dall'appellante a titolo di FIRR per un valore di 1238,44 –
256,18 che dichiara pagati, residuo 982,26.
Pertanto, l'appello va accolto limitatamente alla differenza tra il FIRR dovuto e le somme versategli a tale titolo, che determina un importo a credito dell'appellante di €
435,94.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nel caso in esame la domanda formulata dall'appellante ha trovato residuale accoglimento in misura minimale rispetto all'entità della domanda, che determina una situazione di reciproca soccombenza nel giudizio che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. giustifica pagina 7 di 8 una parziale compensazione delle spese di lite, ponendosi per il resto le spese a carico della parte che ha visto il rigetto della quasi totalità delle sue domande.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi)omissis” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del
15/04/2025).
Le spese sono così regolate nell'importo di € 5.000,00 per il primo grado e € 3.600,00 per l'appello con compensazione di un quarto e poste a carico dell'appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza n.380/2024 del Tribunale di Busto Arsizio condanna la società appellata al pagamento dell'importo di € 435,94 a titolo di
FIRR con gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto;
2. - Conferma nel resto.
3. - Compensa le spese del doppio grado fra le parti nella misura di un quarto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la restante quota di tre quarti, che liquida nell'importo complessivo di € 6.450,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano, 23.10.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 8 di 8