Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02003/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2021, proposto da Ingeco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Consoli, Giovanni Sansone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Consoli in CA, viale XX Settembre n. 45;
contro
Il Comune di Militello in Val di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Agata Burtone, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per la condanna
del Comune di Militello in Val di CA a risarcire al ricorrente i danni direttamente e/o indirettamente arrecatagli in conseguenza dell’accertata illegittimità dell’annullamento in autotutela del titolo abilitativo di cui alla procedura semplificata n. 10105 del 14.06.2016, inerente la realizzazione da parte del medesimo ricorrente di un impianto di biomasse sito in c.da "Piano Garofali"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Militello in Val di CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente – società a responsabilità limitata – ha adito questo Tribunale amministrativo per chiedere il risarcimento dei danni subiti in ragione dell’illegittimo annullamento in autotutela operato dal Comune di Militello in Val di CA rispetto all’istanza (prot. n.10105) di cui alla procedura semplificata ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 (c.d. P.A.S.) e art. 3 d.P.R.S. n. 48/2012 presentata per la realizzazione di un impianto di biomassa, alimentato da cippato di legno della potenza di 100 Kw, in C.da “Piano Garofali” nel Comune di Militello.
In particolare, espone di aver presentato detta istanza in data 14 giugno 2016 e di aver comunicato l’inizio dei lavori una volta decorsi 30 giorni dalla presentazione della stessa (in data 20 giugno 2016).
Con provv. n. 1640 del 24 marzo 2017, il Comune annullava in autotutela il titolo abilitativo originato dall’istanza presentata dalla ricorrente, ragion per cui la stessa ricorrente impugnava tempestivamente dinanzi a questo Tribunale il provvedimento adottato dal Comune, chiedendone, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento e riservandosi di agire, nello stesso giudizio o successivamente in via autonoma, per il risarcimento del danno.
Nelle more della decisione del TAR, al fine di non perdere la possibilità di portare avanti l’iniziativa e accedere agli incentivi concessi dal GSE, la società ricorrente trasferiva l’impianto presso il territorio del Comune di Carlentini, ove veniva regolarmente autorizzato.
Con sentenza n. 832 del 23 aprile 2018, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del gravame da parte della società ricorrente, la quale manifestava la permanenza dell’interesse ai soli fini risarcitori, il Tribunale dichiarava il ricorso improcedibile e rigettava la richiesta di risarcimento danni, ritenendo allo stato non provato il danno asseritamente patito.
La società ricorrente interponeva appello avverso la sentenza citata presso il C.G.A.R.S. il quale, con sentenza n. 550 del 17 giugno 2021: i ) in ragione del principio del divieto dei nova in appello di cui all’art. 104 c.p.a. dichiarava inammissibile il gravame relativamente alla domanda risarcitoria, ivi concretamente formulata per la prima volta; ii ) riformava la statuizione di improcedibilità del ricorso adottata in primo grado; iii ) accertava l’illegittimità del provvedimento di ritiro in autotutela n. 1640 adottato dal Comune in data 24 marzo 2017 per infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’atto.
Con il presente gravame, notificato il 12 novembre 2021 e depositato il successivo 9 dicembre 2021, la società ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’accertata illegittimità del provvedimento n. 1640/2017 con cui il Comune di Militello in Val di CA ha annullato in autotutela il titolo abilitativo formatosi sull’istanza prot. n. 10105 del 14 giugno 2016.
In specie, la società ricorrente deduce di aver subito ingenti danni a causa dell’impossibilità di realizzare l’impianto di biomassa alimentato da cippato di legno della potenza di 100 Kwd nel territorio del Comune di Militello in Val di CA, danni espressamente articolati come di seguito indicati e asseritamente comprovati dalla documentazione versata in atti:
“i. quelli per le somme inutilmente spese a far data dall’avvio dei lavori sino al momento di notifica del provvedimento 24.3.2017 n. 1640 del Comune tanto per il montaggio e installazione, che per lo smontaggio dell’impianto e suo rimontaggio in altro sito,
ii. quelli conseguenti alla perdita dell’utile netto ritraibile dall’iniziativa,
iii. per i pregiudizi di tipo curriculare e alla sua immagine,
iv. per la ingiusta privazione della possibilità di realizzare il programma economico, per l’impedimento a tempestivamente ed idoneamente sfruttare la sua idea,
v. per la rilevante quantità di tempo/lavoro e/o di risorse umane ed economiche proprie e di terzi inutilmente impiegate,
vi. per la perdita degli investimenti impegnati,
vii. per le somme spese o da rimborsare nonché indennizzi sopportati o da sopportare riguardanti attività di progettazioni ed altre di natura professionale o relative ad accordi di collaborazione o associativi
viii. per i danni a fronte di contratti o accordi venuti meno e relativi a finanziamenti, a materiali impegnati, a quanto inerente la realizzazione impianti, risarcimenti consequenziali verso fornitori, appaltatori o altri terzi, ecc.”, oltre rivalutazione ed interessi commerciali maturati e maturandi.
Con atto del 29 novembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune intimato.
In vista dell’udienza del 9 dicembre 2024, dedicata allo smaltimento dell’arretrato, le parti hanno depositato documenti, mentre solo il Comune resistente ha prodotto memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, giova rammentare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa consacrato nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7/2021 secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 c.c. – da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento – i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di
cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 c.c.
L’elemento psicologico della colpa va invece individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme ritenuti non scusabili in ragione dell’interesse giuridicamente protetto del danneggiato (Cons. Stato, di Stato sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8513).
Quanto all’onere della prova, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che “il privato, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, può in questi casi limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto dovendosi per il resto fare applicazione, al fine della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.; di conseguenza spetta all’Amministrazione dimostrare che si è verificato un errore scusabile, il quale è configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d’influenza determinante di comportamenti di altri soggetti o di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione d’incostituzionalità della norma applicata (Cons. Stato, Sez. VI, 28 agosto 2013, n. 4310; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 798;, 19 novembre 2012, n. 5846; sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482); graverebbe quindi sulla p.a. la prova della particolare complessità del quadro giurisprudenziale e normativo relativamente ai profili di illegittimità della procedura di assunzione ai fini della scusabilità dell’errore” (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2017, n. 1607; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 8 marzo 2021, n. 142).
Avuto riguardo alle illustrate coordinate ermeneutiche, sotto il profilo oggettivo, risulta provato il danno ingiusto sub specie di danno evento, risultando sia la condotta non iure dell’Amministrazione, costituita dall’illegittimo provvedimento di ritiro n. 1640 del 24 marzo 2017 (la cui illegittimità è stata accertata dal C.g.a. con sentenza n. 559 del 17 giugno 2021), sia il carattere contra ius della stessa, essendo accertata la lesione dell’interesse legittimo in relazione al conseguimento del bene della vita ( id est la realizzazione dell’impianto nel territorio del Comune resistente), che si è accertato spettare alla società ricorrente.
Sotto il profilo soggettivo, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’assenza di colpa nell’attività procedimentale svolta, ma detta contestazione non coglie nel segno.
Deve invece riconoscersi l’esistenza di una colpa dell’Amministrazione, il cui illegittimo operato, alla luce del grado di chiarezza della normativa applicabile e della semplicità degli elementi di fatto non rinviene alcuna legittima giustificazione.
Ed invero, con la citata sentenza n. 549/2017 con cui è stata accertata l’illegittimità del provvedimento di ritiro adottato dal Comune resistente, il CGARS, con riguardo all’antinomia normativa ravvisata dall’Amministrazione, ha affermato che “non vi è un contrasto fra la fonte di rango primario e la fonte regolamentare. La prima facoltizza le regioni a prevedere limiti più ampi di applicabilità della P.A.S. (“Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico”, così l’art. 6 comma 9 d. lgs. n. 28/2011). La Regione Siciliana ha esercitato detta facoltà con un regolamento che ha ampliato la P.A.S. alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe (“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse” aventi una determinata ubicazione, con esclusione di alcune tipologie di impianti ivi indicate, così l’art. 3 del d.P.R.S. n. 48/2012).
Non vi è quindi un’antinomia fra la fonte di rango primario o equiparata (il d. lgs. n. 28/2011), che facoltizza la Regione ad ampliare la P.A.S. senza indicare la specifica modalità attraverso la quale provvedere a detto ampliamento, e il regolamento regionale che amplia l’ambito di applicabilità dell’istituto.
Né può ritenersi che sussista un contrasto fra il decreto regionale e il richiamato (dall’art. 105 l.r. n. 11/2010) d.lgs. n. 387/2003, in quanto quest’ultimo è stato poi integrato dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, che facoltizza l’ampliamento regionale dell’ambito di applicabilità della P.A.S.”
Detta pronuncia ha altresì specificato che la mancanza di antinomia fra legge di rango primario e regolamento regionale “è resa evidente anche dal fatto che l’atto ritirato con il provvedimento impugnato a causa della presunta illegittimità derivante dall’utilizzo della P.A.S. in luogo della procedura per l’autorizzazione unica non contrasta in modo diretto con alcuno dei due provvedimenti normativi: non contrasta con l’art. 3 d.P.R.S. n. 48/2012 in quanto si avvale proprio della facoltà ivi riconosciuta e non contrasta con l’art. 6 d. lgs. n. 28/2011 in quanto esso demanda alla regione la possibilità di ampliare l’ambito di applicazione del P.A.S. senza nulla disporre in ordine alla modalità con la quale deve essere operato detto ampliamento”.
La sussistenza di un profilo di colpa in capo all’Amministrazione è peraltro suffragata dal passaggio motivazionale in cui il CGARS afferma che la motivazione posta a sostegno del provvedimento di ritiro, stante l’asserita antinomia normativa ravvisata, postulava che la disapplicazione del regolamento regionale in favore della legge statale avrebbe dovuto essere effettuata dal privato, al quale si richiede (in tesi) di non considerare efficace un regolamento regionale in quanto invalido (per supposta violazione del principio di gerarchia delle fonti), così introducendo un’ipotesi di sindacato diffuso di legittimità della fonte del diritto di grado secondario. (…) Il presupposto dell’autotutela controversa è che il privato non potesse utilizzare la P.A.S., pur essendo legittimato a farlo sulla base del regolamento regionale, ma dovesse, non applicando il regolamento regionale, richiedere l’autorizzazione unica regionale. Pertanto l’Amministrazione ha ritenuto che il privato avesse (indebitamente, in tesi) ritenuto di conformarsi al regolamento, invece di considerarlo tamquam non esset e quindi di “disapplicarlo”.
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati, rimane da chiarire se parte ricorrente abbia fornito la prova delle conseguenze dannose lamentate.
Orbene, con riguardo alle conseguenze dannose effettivamente patite, va anzitutto rammentato che, in virtù dell’art. 2056 c.c. — da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento —, si applicano i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’ art. 1225 c.c.
Sotto altro profilo, nell’esame della domanda di risarcimento dei danni da illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica deve essere in ogni caso valutata la condotta del privato, nel senso che questi non può ottenere il risarcimento se non ha attivato tutti gli strumenti a sua disposizione, procedimentali o processuali, volti a prevenirlo o a rimuoverlo.
In proposito, preme evidenziare che, per quanto rileva in questa sede, non rileva l’eventuale richiesta cautelare proposta dalla parte ricorrente nel giudizio di prime cure avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di ritiro n. 1640 del 24 marzo 2017 adottato dall’Amministrazione, poiché la realizzazione dell’opera sarebbe rimasta sub iudice con il rischio per la parte ricorrente di dovere sopportare dei costi e perdite nel caso di rigetto del ricorso che esulano l’ordinaria diligenza di cui all’art. 30, comma 3 c.p.a.
Ciò premesso, relativamente alla prova delle conseguenze dannose lamentate, merita rammentare che “a) in relazione al danno-conseguenza si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, e dunque di imputare all’evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, conseguenze “dirette e immediate” dell’evento sul piano della causalità giuridica;
b) il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù dell’art. 2056 c.c.) dagli artt. 1223,1226 e 1227 del codice civile;
c) una volta ricondotta la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi al principio del neminem laedere positivizzato nell’art. 2043 c.c., deve escludersi che, nella individuazione e quantificazione del danno, possa operare il limite rappresentato dalla sua prevedibilità, invece operante solo per la responsabilità da inadempimento ex art. 1225 c.c., con l’eccezione del caso di dolo;
d) ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, con ciò dovendosi escludere il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi;
e) in questo ambito, resta fermo l’onere di allegazione e prova da parte del danneggiato (artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.), poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.);
f) la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno;
g) le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente tecnico d’ufficio;
h) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10092).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che parte ricorrente ha versato in atti documentazione idonea a comprovare solo una parte dei danni lamentati.
In specie, come anticipato in premessa, parte ricorrente lamenta i seguenti danni:
“i. quelli per le somme inutilmente spese a far data dall’avvio dei lavori sino al momento di notifica del provvedimento 24 marzo 2017 n. 1644 del Comune tanto per il montaggio e installazione, che per lo smontaggio dell’impianto e suo rimontaggio in altro sito,
ii. quelli conseguenti alla perdita dell’utile netto ritraibile dall’iniziativa,
iii. per i pregiudizi di tipo curriculare e alla sua immagine,
iv. per la ingiusta privazione della possibilità di realizzare il programma economico, per l’impedimento a tempestivamente ed idoneamente sfruttare la sua idea,
v. per la rilevante quantità di tempo/lavoro e/o di risorse umane ed economiche proprie e di terzi inutilmente impiegate,
vi. per la perdita degli investimenti impegnati,
vii. per le somme spese o da rimborsare nonché indennizzi sopportati o da sopportare riguardanti attività di progettazioni ed altre di natura professionale o relative ad accordi di collaborazione o associativi
viii. per i danni a fronte di contratti o accordi venuti meno e relativi a finanziamenti, a materiali impegnati, a quanto inerente la realizzazione impianti, risarcimenti consequenziali verso fornitori, appaltatori o altri terzi, ecc.”, rinviando poi ad una relazione tecnica e ad altri allegati per la prova degli stessi e la determinazione del quantum.
In disparte quanto infra indicato in ordine al soddisfacimento dell’onere probatorio, occorre sin da subito rilevare che dala nota prot. n. 17796 del 4 ottobre 2024 il Comune di Carlentini attesta, per un verso, di aver ricevuto dall’odierna ricorrente la comunicazione di inizio lavori relativamente alla realizzazione dell’impianto de quo nel proprio territorio comunale (c.da Madonna) in data 24 ottobre 2017 e, per altro verso, che lo stesso impianto risulta essere stato ultimato in data 14 dicembre 2017; sebbene ad oggi versi in stato di abbandono e presumibilmente non in esercizio.
Dunque, ex actis emerge che a fronte dell’illegittimo provvedimento di ritiro adottato dall’Amministrazione in data 24 marzo 2017, la società ricorrente ha poi iniziato i lavori per l’installazione dello stesso nel territorio del Comune di Carlentini in data 24 ottobre 2017, ultimandoli in data 14 dicembre 2017.
Pertanto, almeno a far data dal 14 dicembre 2017, parte ricorrente è stata nella possibilità di esercitare la propria attività industriale e ritrarne le relative utilità, di guisa che, non essendo stati neanche allegati danni concernenti eventuali maggiori costi o minori guadagni rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti od ottenuti qualora l’impianto fosse stato ultimato nell’originario territorio del Comune di Militello in Val di CA, relativamente al periodo successivo al 14 dicembre 2017, non è ravvisabile alcun danno né in termini di danno emergente, né di lucro cessante.
Con precipuo riguardo al periodo antecedente al “trasloco” dell’impianto nel Comune di Carlentini, la richiesta risarcitoria deve essere respinta relativamente ai costi sostenuti per l’acquisto dei materiali e dei macchinari necessari per la realizzazione dell’impianto.
Ed infatti, la stessa società ricorrente riferisce (cfr. pag. 2 del ricorso) che, in seguito al ritiro in autotutela del “provvedimento abilitativo” da parte del Comune resistente, “al fine di non perdere la possibilità di portare avanti l’iniziativa e accedere agli incentivi concessi dal GSE” ha trasferito l’impianto presso il territorio del Comune di Carlentini, “ove veniva regolarmente autorizzato”.
Pertanto, in assenza di prova contraria, ed invero di qualsiasi allegazione sul punto, deve ritenersi che l’interesse della società ricorrente si appuntasse sulla realizzazione e il conseguente sfruttamento dell’impianto a prescindere dalla sua esatta collocazione, di guisa che parte ricorrente avrebbe comunque sostenuto i costi relativi all’acquisto del materiale e dei macchinari necessari per la realizzazione dell’impianto.
Alla luce di quanto sin qui esposto, ne consegue l’infondatezza della richiesta risarcitoria relativa ai seguenti danni: iii . per i pregiudizi di tipo curriculare e alla sua immagine e iv . per la ingiusta privazione della possibilità di realizzare il programma economico, per l’impedimento a tempestivamente ed idoneamente sfruttare la sua idea, v . per la rilevante quantità di tempo/lavoro e/o di risorse umane ed economiche proprie e di terzi inutilmente impiegate, vi . per la perdita degli investimenti impegnati, vii . per le somme spese o da rimborsare nonché indennizzi sopportati o da sopportare riguardanti attività di progettazioni ed altre di natura professionale o relative ad accordi di collaborazione o associativi, viii . per i danni a fronte di contratti o accordi venuti meno e relativi a finanziamenti, a materiali impegnati, a quanto inerente la realizzazione impianti, risarcimenti consequenziali verso fornitori, appaltatori o altri terzi, ecc.”.
Ciò in quanto, parte ricorrente si limita a chiedere il ristoro di tali spese in consulenza tecnica, nei termini testualmente riferiti, dopo un generico ed omnicomprensivo rinvio contenuto nel ricorso introduttivo (le somme spese o da rimborsare nonché indennizzi sopportati o da sopportare riguardanti attività di progettazioni ed altre di natura professionale o relative ad accordi di collaborazione o associativi), senza nulla argomentare a riguardo e rinviando unicamente ad un seguente “riepilogo”, altrettanto generico e privo di qualsivoglia valore probatorio.
Né ai fini dell’ammissibilità di detta domanda soggiungono le fatture allegate (all. n. 15 depositato il 29 ottobre 2024) o il prospetto di calcolo del rimborso (all. 7 del ricorso)
In disparte la circostanza che le fatture relative a tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto sono state versate in atti “in blocco”, in un unico documento pdf. e senza alcuna numerazione che consenta la facile associazione della singola fattura alla spesa sostenuta, rimane il fatto, ex se dirimente, che parte ricorrente nulla allega sull’esatta riferibilità di tali costi al pregiudizio lamentato.
Anche il prospetto di calcolo rimborso consiste in un computo metrico di un impianto-tipo del tutto privo di una concreta riferibilità alla fattispecie in esame.
In tale ambito deve escludersi l’ammissibilità della chiesta CTU che non può essere utilizzata per supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova, ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ., sez. III, n. 3191/2006).
Così operando, parte ricorrente ha di fatto taciuto in ordine alla individuazione ed indicazione di detti requisiti, non essendo tuttavia possibile delegare sic et simpliciter all’attività del giudice l’individuazione degli elementi della fattispecie di cui si invoca l’applicazione, dovendo, invece puntualmente allegare e comprovare quali pregiudizi patrimoniali (nel caso di specie, costi) siano conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. della condotta illegittima della P.A.
Del resto, in proposito, la giurisprudenza ha più volte ribadito che risulta inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, contraddittoria, generica e non argomentata nell’esposizione motiva. (T.a.r. per il Lazio, sez. III, 12 maggio 2021, n. 5686; sez. I, 16 marzo /2021, n.3184).
Del resto, anche nell’ambito del processo civile la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che “una richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi”, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro; inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328) (T.a.r. per il Lazio, sez. I, 3 dicembre 2020, n.12972).
La domanda risarcitoria, in parte qua , risulta dunque infondata.
Merita, invece, accoglimento il profilo risarcitorio lamentato per i danni (punto ii ) conseguenti alla perdita dell’utile netto ritraibile dall’iniziativa. Come già evidenziato emerge ex actis che a fronte dell’illegittimo provvedimento di ritiro adottato dall’Amministrazione in data 24 marzo 2017, la società ricorrente ha iniziato i lavori per l’installazione dello stesso nel territorio del Comune di Carlentini ultimandoli in data 14 dicembre 2017.
Sotto tale profilo, la condotta del Comune intimato ha postergato l’attività d’impresa di circa un anno, sicché per tale periodo – dovendosi ricorrere a criteri necessariamente equitativi – deve riconoscersi la spettanza per una singola annualità da liquidarsi ex art. 1226 c.c. secondo criteri equitativi che possono basarsi sulla quantificazione operata dalla parte ricorrente nella relazione depositata (all. n. 9 del ricorso introduttivo) che ha riguardo al possibile guadagno di un impianto-tipo, ridotto del 40% tenuto conto degli ulteriori ed eventuali costi prospettati nella relazione tecnica del Comune depositata il 28 ottobre 2024.
Alla luce di tali considerazioni il danno complessivamente risarcibile in favore della parte ricorrente – attualizzato alla data in cui il presente giudizio è stato posto in decisione (cfr. Cass. civ., n. 20899/2018 secondo cui “Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria”) – può liquidarsi in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).
Devono, invero, rigettarsi le richieste di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e) c.p.a. non vertendosi nell’ambito del giudizio di ottemperanza nonché dell’art. 26, comma 1, c.p.a. non sussistendo profili di responsabilità processuale aggravata in capo al Comune.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della misura dell’accoglimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, condanna il Comune resistente al pagamento della somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in favore della parte ricorrente.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO