Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NAPOLEONI ROBERTO ) C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLARO FRANCO (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
) del foro di FIRENZE C.F._2
CONVENUTA
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. CP_4 C.F._5 quali eredi di C.F. , Persona_1 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI ROBERTO (C.F. ); C.F._1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FAZZI ROBERTO del Parte_2 C.F._7
Foro di Grosseto (C.F. ) C.F._8
TERZI CHIAMATI avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
Posta in decisione all'udienza del 30/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la società attrice e per e quali eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4 Persona_1
[...]
pagina 1 di 23
A) emettere sentenza non definitiva avente ad oggetto:
1) L'accertamento della divisibilità della cabina elettrica, del pozzo e della centrale di distribuzione dell'acqua;
2) Lo scioglimento della comunione di tali beni ex art. 1111 Codice Civile oppure, in denegata ipotesi, ex artt. 61 e 62 Disp. Att. Codice Civile e, conseguentemente, la cessazione di ogni e qualsiasi connessa ed eventuale servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico Baia Toscana Controparte_5 ed a favore di con Sentenza ex art. 785 Cpc;
Controparte_1
3) per l'effetto l'accertamento delle rispettive quote di comproprietà sui beni di cui sopra nella misura di: 55,769% e 44,231%, come stabilite dal CTU;
Controparte_5 Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA E IN DENEGATA IPOTESI accertare e dichiarare, fermo quanto sopra, il diritto di a sciogliere parzialmente la Controparte_5 comunione dei beni residua dall'Atto di Divisione di cui in narrativa (all.1 all'Atto di Citazione) ex art.1111 Codice Civile oppure, in denegata ipotesi, ex artt. 61 e 62 Disp. Att. Codice Civile e, conseguentemente, a cessare ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva ubicati all'interno del Villaggio Turistico
ed a favore di con Ordinanza oppure con Sentenza ex art.785 Cpc e CP_5 Controparte_1 cioè la comunione della cabina elettrica e della centrale di distribuzione dell'acqua, ad eccezione del pozzo, ove ne venga dimostrata la indispensabilità e la impossibilità per di Controparte_1 realizzarne uno ulteriore sulla sua proprietà e/o l'insufficienza di altri nella sua disponibilità, nonché la possibilità di contemporaneo emungimento da parte di tutti i comproprietari con impianti separati, all'esito di apposita CTU e per l'effetto sciogliere la comunione su tali beni, chiedendo fin da ora, l'assegnazione di quelli ubicati nel villaggio di proprietà di all'esito della Controparte_5 formazione delle quote e dei lotti del progetto di divisione, quale comproprietario avente diritto insieme a alla quota maggiore della comunione, con conguaglio a favore di Controparte_5 [...]
e altresì condannare a sopportare lo scioglimento parziale della comunione e CP_1 Controparte_1 conseguentemente dichiarare estinta ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva di;
CP_5
IN VIA SEMPRE SUBORDINATA E IN DENEGATA IPOTESI accertare e dichiarare il diritto di ad installare e mantenere a propria cura, onere e Controparte_5 CP_ spese una Pompa per l'emungimento del pozzo comune, autonoma e separata da quella di e per l'effetto condannare a sopportare l'installazione e il mantenimento, CP_1 Controparte_1
a cura di di una autonoma e separata Pompa di esclusiva proprietà di questi ultimi Controparte_5 per l'emungimento del Pozzo comune;
IN OGNI CASO accertare e dichiarare l'aggravamento e il più intensivo uso del pozzo comune utilizzato da
[...]
oltre che per il villaggio esistente all'epoca dell'atto di divisione, anche per le esigenze del CP_1 villaggio da essa successivamente ampliato e realizzato su altri terreni di sua proprietà, con conseguente impedimento agli altri comproprietari di farne parimenti uso in caso di analogo ampliamento, in violazione dell'Art.1102 Codice Civile, a causa delle limitate potenzialità del pozzo da accertare con CTU ed altresì accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di Controparte_1 usare il pozzo comune per le esigenze del nuovo villaggio da essa ampliato e per l'effetto condannare a cessare l'uso del pozzo per le maggiori esigenze di tale nuovo ed ampliato Controparte_1 villaggio. B) Con separata ordinanza disporre la rimessione sul ruolo per la successiva formazione dei lotti e gli ulteriori incombenti del procedimento divisorio (Cass. 3636/2007, 7255/1986 e 7182/2018) anche pagina 2 di 23 mediante CTU. Con riserva di chiedere l'assegnazione dei beni quale comproprietario di maggioranza. IN RELAZIONE ALLE DOMANDE ED ECCEZIONI DI CONTROPARTE respingere ogni eccezione e domanda di controparte. fermo e ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, alla parte non assegnataria spetterà un conguaglio proporzionale al valore del bene e alla sua quota di comproprietà sul bene;
mai potrà spettare un indennizzo risarcitorio da perdita del bene. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga il contrario, ovviamente tale indennizzo dovrà spettare a qualunque sia la parte non assegnataria, compresa Controparte_5 Con vittoria di spese ed onorari vista l'opposizione di controparte. In Via Istruttoria cautelativamente si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma n° 2.
per parte convenuta Controparte_1
NEL MERITO Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, per i motivi di cui in premessa, rigettare integralmente le domande formulate dalla società e/o dagli altri comproprietari Sigg.ri Controparte_5 Pt_2
e in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, nella denegata e non
[...] Persona_1 creduta oltre che inammissibile ipotesi in cui l'eventuale accoglimento totale o parziale delle domande attoree comporti la necessità di realizzare beni, manufatti, impianti e quant'altro sulla proprietà esclusiva della società condannare la società e/o altri Controparte_1 Controparte_5 comproprietari Sigg.ri e al sostenimento integrale - anche Parte_2 Persona_1 mediante rimborso alla società - di tutti gli oneri e costi relativi nella misura Controparte_1 accertata dalla ctu dell'Ing. o quella diversa che risulterà in corso di causa ed al Persona_2 rimborso di tutti i danni subiti e subendi dalla stessa società anche per occupazione Controparte_1 di area di proprietà esclusiva della stessa nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi anche moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria”; in ipotesi, NEL MERITO Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta divisibilità dei beni di cui è causa ad eccezione della scala in muratura, assegnare interamente detti beni in proprietà esclusiva alla società quale attuale comproprietaria per la quota del 50% come Controparte_1 indicato dalla ctu dell'Ing. e quale soggetto che ha vitale necessità del fabbisogno Persona_2 derivante degli stessi beni, ed in denegata e non creduta ipotesi di assegnazione alla società
[...]
o ad altri comproprietari Sigg.ri e condannare il CP_5 Parte_2 Persona_1 comproprietario assegnatario a corrispondere alla società la somma quale valore Controparte_1 dei beni di cui è causa come indicata nella ctu dell'Ing. o quella diversa che Persona_2 risulterà in corso di causa, oltre interessi anche moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria”; in ipotesi, NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare nei confronti della società e dei Sigg.ri e il diritto Controparte_5 Parte_2 Persona_1 della società della comproprietà indivisa per la quota del 50% come indicato dalla Controparte_1 CTU dell'Ing. o quella diversa che risulterà in corso di causa e/o, in ipotesi, del Persona_2 diritto di superficie per la quota che risulterà in corso di causa, sulle aree e sui beni di cui oggi è chiesta la divisione, ad eccezione della scala in muratura, ed, in ogni caso, il diritto di servitù della società nei confronti della società e nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Controparte_5 e (per le loro rispettive quote) di presa d'acqua e di energia Parte_2 Persona_1 elettrica maturato sui beni in comune di cui è causa, ad eccezione della scala in muratura, e secondo le pagina 3 di 23 modalità fino ad oggi acconsentite e/o esercitate, ad eccezione della scala in muratura, ed in favore del proprio appezzamento di terreno in OM (LI) località Torre Mozza contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle 58, 135, 137 e 139 e delle unità immobiliari su essa insistenti”; NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare il credito della società nei confronti della società per la somma di Controparte_1 Controparte_5 euro 18.394,46, salvo quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di rimborso spese per consumi di energia elettrica e per spese di manutenzione dei beni in comune di cui è causa e, per l'effetto, condannare la società a pagare in favore della società Controparte_5 Controparte_1 la somma di euro 18.394,46, salvo quella diversa che risulterà in corso di causa, per i suddetti titoli, oltre interessi legali e/o moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal dì del dovuto al dì del saldo”; IN VIA ISTRUTTORIA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno ammettere prova per testi sui seguenti capitoli
1) “DCV che l'intestazione della fornitura di energia elettrica codice cliente n. 633348618 codice pod n. IT001E00242490 di cui alla cabina elettrica di cui alle foto e i documenti che le si mostrano (cfr. docc. 10, 24, 24bis, 24ter e 25) è sin dagli anni sessanta alla società ed ai suoi danti Controparte_1 causa”;
2) “DCV che della fornitura di energia elettrica di cui alla cabina elettrica di cui alle foto e i documenti che le si mostrano (cfr. docc. 10, 24, 24bis, 24ter e 25) hanno usufruito sin dagli anni sessanta fino al mese di marzo 2015 (per quanto concerne il consumo di energia elettrica extra pompe pozzo comune) e fino ad oggi (per quanto concerne il consumo di energia per pompe pozzo comune) le società Baia Toscana e s.r.l. e ed i loro rispettivi danti causa”; Controparte_1
3) “DCV che della fornitura di energia elettrica di cui alla cabina elettrica di cui alle foto e i documenti che le si mostrano (cfr. docc. 10, 24, 24bis, 24ter e 25) sin dagli anni ottanta la società
[...] ed i suoi danti causa hanno usufruito anche per i beni immobili di loro proprietà CP_1 esclusiva posti in OM (LI) località Torre Mozza contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle 58, 135, 137 e 139 e per le unità immobiliari su esse insistenti mediante tubazioni ed impianti elettrici che passano dalla proprietà della società in Controparte_5
OM (LI) località Torre Mozza contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particella 42”; 4) “DCV che della fornitura idrica derivante dal pozzo ed impianto idrico di cui alle foto e i documenti che le si mostrano (cfr. docc. 11 e 12) hanno usufruito sin dagli anni sessanta fino ad oggi le società Baia Toscana e s.r.l. e ed i loro rispettivi danti causa”; Controparte_1
5) “DCV che della fornitura idrica derivante dal pozzo ed impianto idrico di cui alle foto e i documenti che le si mostrano (cfr. docc. 11 e 12) sin dagli anni ottanta la società ed i suoi Controparte_1 danti causa hanno usufruito anche per i beni immobili di loro proprietà esclusiva posti in OM (LI) località Torre Mozza contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle
58, 135, 137 e 139 e per le unità immobiliari su esse insistenti mediante tubazioni ed impianti idrici che passano dalla proprietà della società in OM (LI) località Torre Mozza Controparte_5 contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle 42”;
6) “DCV che sin dagli anni sessanta le società e ed i loro Controparte_5 Controparte_1 rispettivi danti causa hanno provveduto suddividersi le spese di manutenzione dei beni e impianti elettrici ed idrici in comune nonché dei consumi di energia elettrica sulla base dei reciproci consumi di energia elettrica ed acqua”;
7) “DCV che ha provveduto ad effettuare le letture dei contatori di energia elettrica e di consumo acqua relativi ai beni ed impianti in comune tra la società e di Controparte_5 Controparte_1 cui al documenti che vi si mostrano (cfr. docc. 29 e 30)”;
pagina 4 di 23 8) “DCV che quale consulente tributario delle società e ha Controparte_5 Controparte_1 inviato le mail che vi si mostrano alla società ed alla società Controparte_1 Controparte_5
(cfr. docc. 17, 18 e 19)”; 9) “DCV che ha provveduto a redigere la relazione che le si mostra da cui risulta che le particelle 82 e 84 foglio 63 del Comune di OM contraddistinguono le aree ed i manufatti di cui agli impianti elettrici ed idrici delle parti in causa (cfr. doc. 33)”; 10) “DCV che ha provveduto a redigere la relazione ed il progetto di impianto elettrico che le si mostrano (cfr. doc. 27)”; Si indicano i testi:
OM (LI), su tutti i capitoli ad eccezione del 9; Testimone_1
OM (LI), su tutti i capitoli ad eccezione del 9; Testimone_2
Arch. FO (GR), sul capitolo 9; Testimone_3
Ing. Livorno, su tutti i capitoli ad eccezione del 9; Tes_4 voglia ammettere, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata dalla società attrice, a controprova i seguenti testi
OM (LI), su tutti i capitoli;
Testimone_1
OM (LI), su tutti i capitoli;
Testimone_2
Arch. OM (LI), su tutti i capitoli;
Testimone_5
IG RI (LI), su tutti i capitoli;
Tes_6
FO (GR), sui capp 6 e 7; Testimone_7
Per. Ind. OM (LI), sui capp. 6 e 7; Testimone_8 voglia ammettere, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata dalla società attrice, a controprova i seguenti capitoli 11) DCV che la ed i suoi danti causa per l'approvvigionamento di acqua ed Controparte_5 energia elettrica degli immobili di esclusiva proprietà della stessa posti a monte del canale Cervia in
OM (LI) località Torre Mozza di cui al documento che vi si mostra (cfr. doc. 7bis) sin dagli anni settanta e fino ad oggi ha sempre provveduto ad utilizzare il pozzo, la centrale di distribuzione idrica e la cabina elettrica di cui è causa”;
12) DCV che i documenti che vi si mostrano (cfr. docc. 35, 36, 37 e 38) sono relativi alla cabina elettrica e la centrale di distribuzione dell'acqua di cui è causa”;
13) DCV che la cabina elettrica di cui oggi usufruisce la società per le unità Controparte_5 immobiliari di sua proprietà esclusiva poste in Comune di OM (LI) località Torre Mozza a monte del canale Cervia è di proprietà di ENEL”; Si indicano i testi:
OM (LI), su tutti i capitoli;
Testimone_1
OM (LI), su tutti i capitoli;
Testimone_2
Arch. OM (LI), su tutti i capitoli;
Testimone_5
IG RI (LI), su tutti i capitoli;
Tes_6
Per. Ind. OM (LI), sul cap. 12; Testimone_8
FO (GR), sul cap. 12; Testimone_7 voglia emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'Agenzia del Territorio di Livorno Sezione Catasto dei documenti in possesso alla stessa relativi alle particelle 82 e 84 fg. 63 Comune di OM citate nell'atto del 17/01/2005 rep. 825 (cfr doc. 15); Persona_3 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'Enel Servizio Elettrico Nazionale competente di zona di tutte le bollette emesse negli anni dal 2000 al 2021 ed intestate alla società ed ai suoi Controparte_1 danti causa e ed in ogni caso tutta la documentazione Parte_3 Controparte_6 relativa alla fornitura di cui al codice cliente n. 633348618 e al codice pod n. IT001E00242490 e/o numerazioni precedenti relativa alla cabina elettrica di cui è causa;
pagina 5 di 23 e, in ipotesi di contestazione, voglia ammettere
- ctu tecnico contabile volta ad accertare il credito della società nei confronti Controparte_1 [...] per consumo di energia elettrica e spese di manutenzione di cabina elettrica, impianti CP_5 elettrici ed impianti idrici;
- ctu tecnica volta ad accertare il passaggio, sulla proprietà della società di Controparte_5 impianti e tubazioni idriche ed elettriche dai beni ed impianti in comune di cui è causa fino alla porzione di terreno di proprietà esclusiva di in OM (LI) località Torre Mozza Controparte_1 contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle 58, 135, 137 e 139 e delle unità immobiliari su essa insistenti;
- ctu tecnica volta ad accertare, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta divisibilità dei beni di cui è causa e di ritenuta non assegnazione degli stessi alla società Controparte_1 a) l'effettivo valore commerciale dei beni stessi sulla base di tutte le osservazioni di parte formulate sul punto dalla società Controparte_1 b) l'effettivo ammontare di tutti gli oneri e costi relativi alla necessità di realizzare beni, manufatti, impianti e quant'altro sulla proprietà esclusiva della società e di tutti i danni subiti Controparte_1
e subendi dalla stessa società anche per occupazione di area di proprietà esclusiva Controparte_1 della stessa sulla base di tutte le osservazioni di parte formulate sul punto dalla società CP_1
[...]
c) la consistenza delle difformità edilizio-urbanistiche dei beni di cui è causa indicate nella ctu del
Geom. (cfr. ctu pagg. 14-15) già impeditive della divisione degli stessi secondo Per_4 Per_4 l'orientamento di giurisprudenza di legittimità consolidato già richiamato (cfr. doc. 40); voglia rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dalla società e dagli altri Controparte_5 comproprietari in quanto del tutto inammissibili, irrilevanti ed inconferenti;
“Con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione e con riserva di ogni istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.
Per nessuno ha concluso Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Controparte_5
Tribunale la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
In Via Principale accertare e dichiarare il diritto di a sciogliere la comunione dei Controparte_5 beni residua dall'atto di divisione Rep. 49637 Racc. 7802 del 27.03.1973 ai rogiti del Notaio Per_5
di Massa RI di con ordinanza oppure con Sentenza ex art.785 Cpc e cioè la comunione
[...] della cabina elettrica, del pozzo e della centrale di distribuzione dell'acqua e per l'effetto condannare a sopportare tale scioglimento;
Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento parziale della comunione mediante soppressione della scala in muratura di accesso all'arenile demaniale residua dall'atto di divisione suddetto e realizzazione in suo luogo di due separate scale di accesso all'arenile a confine delle particelle catastali 42 e 54 e per l'effetto condannare a riconoscere e sopportare tale Controparte_1
pagina 6 di 23 intervenuto scioglimento parziale della comunione;
In via subordinata accertare e dichiarare il diritto di a sciogliere parzialmente la Controparte_5
comunione dei beni residua dall'atto di divisione suddetto con ordinanza oppure con sentenza ex art.785 Cpc e cioè la comunione della cabina elettrica, della centrale di distribuzione dell'acqua e della scala in muratura di accesso all'arenile demaniale ad eccezione del pozzo, ove ne venga dimostrata la indispensabilità e la impossibilità per di realizzarne uno ulteriore sulla sua CP_1
proprietà, nonché la possibilità di contemporaneo emungimento da parte delle due Società con impianti separati, all'esito di apposita CTU e per l'effetto condannare a sopportare Controparte_1
tale scioglimento parziale;
Sempre in via subordinata accertare e dichiarare il diritto di ad installare e Controparte_5 mantenere a sua cura, onere e spese una autonoma e separata Pompa per l'emungimento del pozzo comune e per l'effetto condannare a sopportare l'installazione e il mantenimento a Controparte_1 cura, onere e spese dell'attrice di una autonoma e separata Pompa di esclusiva proprietà dell'attrice per l'emungimento del Pozzo comune.
A fondamento di tali domande deduceva quanto segue:
A) con atto di divisione Rep.49637 Racc. 7802 del 27.03.1973 ai rogiti Notaio di Persona_5
Massa RI la proprietà del sedime e degli immobili costituenti l'originario ed unico Villaggio
Turistico denominato venne divisa in maniera equivalente e senza conguagli tra CP_5 [...]
e (comproprietari al 50%), i quali diedero vita ognuno a un distinto e Per_6 Controparte_7 separato villaggio di proprietà esclusiva, denominato rispettivamente “ (oggi CP_5 appartenente alla Società attrice e “ ” (oggi appartenente alla convenuta Controparte_5 CP_1
, ad eccezione dei beni di cui in appresso, su cui venne mantenuta la proprietà Controparte_1
comune.
B) Nell'Atto di Divisione venne infatti espressamente stabilito di mantenere in comunione: “la cabina elettrica, il pozzo, la centrale di distribuzione dell'acqua, la scala in muratura di accesso all'arenile demaniale”, beni tutti ubicati all'interno dell'attuale Villaggio “ ”. CP_5
C) Negli anni le due strutture turistico ricettive hanno trasformato completamente la fisionomia dell'originario Villaggio Turistico, espandendo ognuna la propria offerta ricettiva (sia in termini qualitativi che quantitativi), effettuando separati ed ingenti investimenti, con acquisizione di nuovi terreni confinanti e realizzazione sugli stessi di nuove RTA, nuovi impianti e nuovi servizi (piscine, campi da tennis, ristoranti etc.), soprattutto e maggiormente la convenuta la quale ha Controparte_1 addirittura triplicato la propria ricettività, al contrario di che l'ha aumentata del solo 50%, CP_5
con conseguente aggravio e più intensivo utilizzo dei beni della comunione da parte di . CP_1
pagina 7 di 23 D) Ognuna delle due Società ha realizzato all'interno delle rispettive proprietà nuovi impianti di proprietà esclusiva (autonomi e separati) rispetto a quelli residuati dall'atto di divisione (nuove scale in muratura per l'accesso all'arenile, nuovi pozzi, nuovi impianti di pompaggio dell'acqua, nuova cabina elettrica).
E) Tutto ciò rende totalmente inattuale (e inutilmente gravoso per il mantenimento Controparte_5
della comunione sui predetti beni. Appare pertanto incomprensibile e contra legem il rifiuto opposto da alle reiterate proposte di di addivenire ad un completo e formale CP_1 CP_5
scioglimento bonario della comunione residuata dal ridetto atto di divisione, come suo incontestabile diritto ex art. 1111 Codice Civile, onde completare il processo di bonario di scioglimento su di essi già parzialmente avviato con la realizzazione di autonome e separate scale in luogo della demolita scala comune di accesso all'arenile demaniale.
F) In via subordinata chiedeva lo scioglimento parziale della comunione, limitatamente alla cabina elettrica e alla centrale di distribuzione dell'acqua, con mantenimento della comunione della proprietà del pozzo, solo ove ne venga dimostrata la sua indispensabilità e impossibilità per di CP_1
realizzarne uno ulteriore sulla sua proprietà, all'esito di apposita CTU, nonché la capienza e la possibilità di contemporaneo emungimento per le rispettive necessità da parte delle società contendenti mediante due impianti separati.
1.1. Radicatosi il contraddittorio si costituiva la eccependo: Controparte_1
a) la improcedibilità della domanda per non avere avuto ad oggetto il procedimento di mediazione le domande di scioglimento della cabina elettrica, della centrale di distribuzione dell'acqua e della scala di accesso al demanio marittimo nonché per essere stato instaurato il procedimento di mediazione innanzi a un organismo territorialmente incompetente;
b) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di e Parte_2 Persona_1
avendo le parti ceduto a costoro sei immobili costruiti nei terreni inizialmente in comune e previsto che restavano di proprietà comune e a servizio di tutti gli immobili oggetto della vendita e della divisione i beni quali la cabina elettrica, il pozzo, la centrale di distribuzione dell'acqua;
c) l'indivisibilità dei beni oggetto della domanda di divisione essendo essi accessori e a servizio degli altri beni principali quali gli appartamenti realizzati negli anni '60 e, poi, nei decenni successivi nelle aree limitrofe di proprietà di essa convenuta, così da risultare indivisibili ex art 1119 c.c. - applicabile anche ai condomini orizzontali ex artt. 1117 e 1117 bis c.c. quali quello di specie – potendo procedersi alla divisione delle parti comuni dell'edificio solo se ciò possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio e sempre che ogni condomino riceva una porzione del bene comune “sfruttabile”, ed essendo nel caso di specie detti pagina 8 di 23 beni necessari all'esercizio della sua attività d'impresa;
d) che la domanda subordinata con la quale si domandava la divisione degli altri beni comuni ad eccezione del pozzo qualora ne venga dimostrata la indispensabilità e la impossibilità per CP_1
di realizzarne uno ulteriore sulla sua proprietà non possa essere accolta in quanto ciò che rileva è
[...]
che il pozzo comune non sia tecnicamente ed operativamente divisibile. In via subordinata chiedeva che in denegata ipotesi fosse previsto che tutte le spese per la eventuale realizzazione di un nuovo pozzo nella sua proprietà esclusiva siano ad esclusivo carico della società Controparte_5
e) che anche ove fosse ritenuto che non siano in comproprietà tra le parti le aree di sedime su cui insistono i manufatti per cui è causa, ugualmente la domanda non potrebbe essere accolta in quanto, in tal caso, gli originari danti causa Sigg.ri e avrebbero costituito a favore Persona_6 Controparte_6
del Sig. - e, quindi, oggi della società convenuta - il diritto di Controparte_6 Controparte_1
superficie (almeno nella misura del 50%) avente ad oggetto il diritto di mantenere su dette aree i manufatti consistenti nella cabina elettrica, nel pozzo, nella centrale di distribuzione dell'acqua e nella scala in muratura di accesso all'arenile demaniale, con la conseguente assoluta indivisibilità dei beni in comune oggetto del presente giudizio perché in tal caso vi sarebbe una violazione del diritto di superficie costituito a favore della società Controparte_1
f) la carenza di interesse in ordine alla domanda di accertamento dello scioglimento della comunione della scala essendo pacifico ed incontestato che da decenni detta scala in muratura non esiste più nella sua originaria consistenza essendo stata divisa tra le parti con la realizzazione di due scale separate e la delimitazione del confine mediante una rete metallica, così che non sussiste la situazione di incertezza che determina il pericolo attuale di una lesione del diritto del soggetto che invoca tutela, con conseguente inammissibilità della domanda;
g) la infondatezza della domanda proposta da parte attrice al fine di fare accertare e dichiarare il proprio diritto ad installare e mantenere a sua cura, onere e spese una autonoma e separata Pompa per l'emungimento del pozzo comune, deducendo che l'attuale sistema tecnico di emungimento e distribuzione dell'acqua presenta un corretto equilibrio tra emungimento dal pozzo con pompa sommersa, il deposito ed il sistema di distribuzione dell'acqua con due linee separate (una per
[...]
ed una per ed adeguato sistema di misurazione-contatore (uno per CP_1 CP_5 CP_1 ed uno per e che un eccessivo emungimento di acqua potrebbe comportare l'esaurimento CP_5
del pozzo comune e quindi il legittimo uso da parte sua.
Proponeva altresì domande riconvenzionali a) dirette all'accertamento del diritto di comproprietà indivisa - e/o, in ipotesi, del diritto di superficie - sulle aree e sui beni di cui è stata chiesta la divisione, ad eccezione della scala in muratura, e, in ogni pagina 9 di 23 caso, del diritto di servitù, ex art. 1059 c.c. o per usucapione, di presa d'acqua e di energia elettrica maturato sui beni in comune di cui è causa, ad eccezione della scala in muratura, ed in favore del proprio appezzamento di terreno limitrofo a quello di cui è causa e contraddistinto al Catasto del
Comune di OM al foglio 63 particelle 58, 137 e 139 e delle unità immobiliari su esso insistenti.
b) dirette ad ottenere da il rimborso delle somme anticipate a titolo di spese di Controparte_5
manutenzione e di consumi di energia elettrica relativi all'utilizzo dei beni comuni sopra indicati.
1.2 Disposta la integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. nei confronti di Persona_1
di , questi venivano evocati in giudizio.
[...] Parte_2
1.3 Si costituiva non opponendosi alla divisione richiesta da parte attrice e Persona_1 concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI LIVORNO contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso
Nel merito
In Via Principale accertare e dichiarare il diritto di a sciogliere la comunione della cabina elettrica, Persona_1 del pozzo e della centrale di distribuzione dell'acqua ex art.1111 Codice Civile oppure, in denegata ipotesi, ex artt. 61 e 62 Disp. Att. Codice Civile e, conseguentemente, a cessare ogni e qualsiasi connessa ed eventuale servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico Baia Persona_1
Toscana ed a favore di con Ordinanza oppure con Sentenza ex art.785 Cpc e per Controparte_1
l'effetto sciogliere la comunione su tali beni, dei quali chiede fin da ora, congiuntamente a
[...]
l'assegnazione di quelli ubicati nel villaggio di proprietà di all'esito CP_5 Controparte_5
della formazione delle quote e dei lotti del progetto di divisione, quale comproprietario avente diritto insieme a alla quota maggiore della comunione, con conguaglio a favore di Controparte_5 [...]
e altresì condannare a sopportare lo scioglimento della comunione e CP_1 Controparte_1
conseguentemente dichiarare estinta ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di (recte Parte_2
ubicati all'interno del Villaggio Turistico Baia Toscana ed a favore di Persona_1 [...]
CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento parziale della comunione mediante soppressione della scala in muratura di accesso all'arenile demaniale residua dall'Atto di Divisione di cui in narrativa (all.001 all'Atto di Citazione) e realizzazione in suo luogo di due separate scale di accesso all'arenile a confine delle particelle catastali 42 e 54 e per l'effetto condannare a Controparte_1
pagina 10 di 23 riconoscere e sopportare tale intervenuto scioglimento parziale della comunione;
In Via Subordinata e in Denegata Ipotesi accertare e dichiarare il diritto di a sciogliere parzialmente la comunione dei beni Persona_1 residua dall'Atto di Divisione di cui in narrativa (all.001 all'Atto di Citazione) ex art.1111 Codice
Civile oppure, in denegata ipotesi, ex artt. 61 e 62 Disp.Att. Codice Civile e, conseguentemente, a cessare ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico Persona_1
ed a favore di con Ordinanza oppure con Sentenza ex art.785 Cpc e CP_5 Controparte_1
cioè la comunione della cabina elettrica e della centrale di distribuzione dell'acqua, ad eccezione del pozzo, ove ne venga dimostrata la indispensabilità e la impossibilità per di Controparte_1 realizzarne uno ulteriore sulla sua proprietà e/o l'insufficienza di altri nella sua disponibilità, nonché la possibilità di contemporaneo emungimento da parte di tutti i comproprietari con impianti separati, all'esito di apposita CTU e per l'effetto sciogliere la comunione su tali beni, chiedendo fin da ora, congiuntamente a l'assegnazione di quelli ubicati nel villaggio di proprietà di Controparte_5 [...]
all'esito della formazione delle quote e dei lotti del progetto di divisione, quale CP_5
comproprietario avente diritto insieme a alla quota maggiore della comunione, con Controparte_5
conguaglio a favore di e altresì condannare a sopportare lo CP_1 Controparte_1
scioglimento parziale della comunione e conseguentemente dichiarare estinta ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico Baia Toscana ed a Persona_1
favore di Controparte_1
In Via sempre Subordinata e in Denegata Ipotesi accertare e dichiarare il diritto di ad installare e mantenere insieme a Persona_1 [...]
a propria cura, onere e spese una Pompa per l'emungimento del pozzo comune, autonoma CP_5
e separata da quella di e per l'effetto condannare a sopportare Controparte_1 Controparte_1
l'installazione e il mantenimento, a cura, onere e spese di e di Persona_1 Controparte_5 di una autonoma e separata Pompa di esclusiva proprietà di questi ultimi per l'emungimento del Pozzo comune;
In ogni caso accertare e dichiarare l'aggravamento e il più intensivo uso del pozzo comune utilizzato da
[...]
oltre che per il villaggio esistente all'epoca dell'atto di divisione, anche per le esigenze del CP_1
villaggio da essa successivamente ampliato e realizzato su altri terreni di sua proprietà, con conseguente impedimento agli altri comproprietari di farne parimenti uso in caso di analogo pagina 11 di 23 ampliamento, in violazione dell'Art.1102 Codice Civile, a causa delle limitate potenzialità del pozzo da accertare con CTU ed altresì accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di Controparte_1 usare il pozzo comune per le esigenze del nuovo villaggio da essa ampliato e per l'effetto condannare a cessare l'uso del pozzo per le maggiori esigenze di tale nuovo ed ampliato Controparte_1
villaggio.
1.4 Si costituiva altresì non opponendosi alla divisione richiesta da parte attrice e Parte_2 concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI LIVORNO contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso
Nel merito
In Via Principale accertare e dichiarare il diritto di a sciogliere la comunione della cabina elettrica, Parte_2 del pozzo e della centrale di distribuzione dell'acqua, residua dall'Atto di Divisione di cui in narrativa
(all.1 all'Atto di Citazione) ex art.1111 Codice Civile oppure, in dannata ipotesi, ex artt. 61 e 62
Disp.Att. Codice Civile e, conseguentemente, a cessare ogni e qualsiasi connessa ed eventuale servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico ed a favore di Parte_2 CP_5 CP_1
con Ordinanza oppure con Sentenza ex art.785 Cpc e per l'effetto sciogliere la comunione su tali
[...] beni, dei quali chiede fin da ora, congiuntamente a l'assegnazione di quelli ubicati Controparte_5 nel villaggio di proprietà di all'esito della formazione delle quote e dei lotti del Controparte_5
progetto di divisione, quale comproprietario avente diritto insieme a alla quota Controparte_5
maggiore della comunione, con conguaglio a favore di e altresì condannare Controparte_1 [...]
a sopportare lo scioglimento della comunione e conseguentemente dichiarare estinta ogni CP_1
e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico Baia Toscana Parte_2
ed a favore di Controparte_1
accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento parziale della comunione mediante soppressione della scala in muratura di accesso all'arenile demaniale residua dall'Atto di Divisione di cui in narrativa (all.1 all'Atto di Citazione) e realizzazione in suo luogo di due separate scale di accesso all'arenile a confine delle particelle catastali 42 e 54 e per l'effetto condannare a Controparte_1
riconoscere e sopportare tale intervenuto scioglimento parziale della comunione;
In Via Subordinata e in Dannata Ipotesi accertare e dichiarare il diritto di a sciogliere parzialmente la comunione dei beni Parte_2
pagina 12 di 23 residua dall'Atto di Divisione di cui in narrativa (all.1 all'Atto di Citazione) ex art.1111 Codice Civile oppure, in dannata ipotesi, ex artt. 61 e 62 Disp. Att. Codice Civile e, conseguentemente, a cessare ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di ubicati all'interno del Villaggio Turistico Parte_2 [...]
ed a favore di con Ordinanza oppure con Sentenza ex art.785 Cpc e cioè la CP_5 Controparte_1 comunione della cabina elettrica e della centrale di distribuzione dell'acqua, ad eccezione del pozzo, ove ne venga dimostrata la indispensabilità e la impossibilità per di realizzarne uno Controparte_1 ulteriore sulla sua proprietà e/o l'insufficienza di altri nella sua disponibilità, nonché la possibilità di contemporaneo emungimento da parte di tutti i comproprietari con impianti separati, all'esito di apposita CTU e per l'effetto sciogliere la comunione su tali beni, chiedendo fin da ora, congiuntamente a l'assegnazione di quelli ubicati nel villaggio di proprietà di Controparte_5 Controparte_5 all'esito della formazione delle quote e dei lotti del progetto di divisione, quale comproprietario avente diritto insieme a alla quota maggiore della comunione, con conguaglio a favore di Controparte_5
e altresì condannare a sopportare lo scioglimento parziale della CP_1 Controparte_1
comunione e conseguentemente dichiarare estinta ogni e qualsiasi connessa servitù, diritto, onere e peso a carico degli appartamenti e sedimi di proprietà esclusiva e non esclusiva di Parte_2 ubicati all'interno del Villaggio Turistico Baia Toscana ed a favore di Controparte_1
In Via sempre Subordinata e in Dannata Ipotesi accertare e dichiarare il diritto di ad installare e mantenere insieme a Parte_2 CP_5
a propria cura, onere e spese una Pompa per l'emungimento del pozzo comune, autonoma e
[...] separata da quella di e per l'effetto condannare a sopportare Controparte_1 Controparte_1
l'installazione e il mantenimento, a cura, onere e spese di e di di Parte_2 Controparte_5 una autonoma e separata Pompa di esclusiva proprietà di questi ultimi per l'emungimento del Pozzo comune;
In ogni caso accertare e dichiarare l'aggravamento e il più intensivo uso del pozzo comune utilizzato da
[...]
oltre che per il villaggio esistente all'epoca dell'atto di divisione, anche per le esigenze del CP_1
villaggio da essa successivamente ampliato e realizzato su altri terreni di sua proprietà, con conseguente impedimento agli altri comproprietari di farne parimenti uso in caso di analogo ampliamento, in violazione dell'Art.1102 Codice Civile, a causa delle limitate potenzialità del pozzo da accertare con CTU ed altresì accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di Controparte_1
usare il pozzo comune per le esigenze del nuovo villaggio da essa ampliato e per l'effetto condannare a cessare l'uso del pozzo per le maggiori esigenze di tale nuovo ed ampliato Controparte_1
pagina 13 di 23 villaggio.
1.5 La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 16.11.2023.
Quindi il giudice precedentemente designato alla trattazione della causa, con ordinanza del 26.3.2024 rimetteva la causa sul ruolo e alla successiva udienza del 2.5.2024 assegnava termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
1.6 In data 5.4.2024 si costituivano in giudizio, a seguito del decesso di i suoi eredi Persona_1
, dichiarando di far proprie tutte le difese, domande ed CP_2 Controparte_3 CP_4
eccezioni già proposte in precedenza da . Persona_1
1.7 Quindi, svoltosi senza esito il procedimento di mediazione, le parti precisavano nuovamente le conclusioni alla udienza del 30.1.2025.
2. Risulta dal doc. 2 prodotto da parte convenuta che in data 26/12/1966 e Persona_6 CP_6
acquistarono in comunione pro indiviso dalla contessa in Farini, con
[...] Persona_7
atto rogato dal Notaio Prof. rep. 33566, un appezzamento di terreno di ettari 1 are 56 e Persona_8
centiare 40 posto in OM (LI) località Torre Mozza censito al Catasto Terreni del Comune di
OM al foglio 63 particella 42.
È pacifico tra le parti che su detta porzione di terreno di proprietà comune costoro edificarono numero cinquantasei appartamenti e manufatti accessori quali pozzo, cabina elettrica, deposito, centrale di distribuzione dell'acqua e scale in muratura di accesso all'arenile tra cui anche quella di cui è causa.
Con atto rogato dal Notaio Dott. del 27/3/73 rep. 49637 racc. 7803 (cfr. doc. 3 di parte Persona_5
convenuta) e vendettero sei degli appartamenti edificati a Persona_6 Controparte_6 Pt_2
e e si divisero i restanti appartamenti edificati.
[...] Persona_1
In tale atto (cfr. pag. 14) le parti previdero quanto segue: “restano di proprietà comune dei comparenti e quindi a servizio di tutti gli immobili oggetto della vendita e della divisione: la cabina elettrica, il pozzo, la centrale di distribuzione dell'acqua, la scala in muratura di accesso all'arenile demaniale posta a confine tra le particelle 54 e 42 del foglio 63”.
2.1 Con tale previsione appare evidente che le parti del suddetto contratto di vendita/divisione volessero prevedere che la proprietà di tali immobili e dell'area di sedime sui quali gli stessi insistono rimanesse comune tra di loro.
Depongono in questo senso i seguenti elementi, rilevanti ai sensi degli artt. 1362 e ss c.c.. dettati in tema di interpretazione del contratto:
a) la previsione della proprietà comune di tali beni di cui è causa è espressamente indicata nell'atto rogato dal Notaio Dott. del 27/3/73 rep. 49637 racc. 7803, nel quale, come detto, si Persona_5 legge: “restano di proprietà comune dei comparenti e quindi a servizio di tutti gli immobili oggetto pagina 14 di 23 della vendita e della divisione: la cabina elettrica, il pozzo, la centrale di distribuzione dell'acqua, la scala in muratura di accesso all'arenile demaniale posta a confine tra le particelle 54 e 42 del foglio
63”;
b) la stessa reciproca dichiarazione di comproprietà al 50% resa dalle società Parte_4
ed in sede di stipula dell'atto costituzione di servitù reciproche
[...] Parte_3
(relativamente ad altre aree di proprietà delle suddette società) autenticato dal Notaio Dott. Per_9
in data 9/2/04 rep. 825 racc. 265, in base alla quale le p.lle 82 e 84 (che contraddistinguono le
[...]
aree su cui insistono i beni in comune di cui è causa, come si ricava dal doc. 33 di parte convenuta non oggetto di contestazione da parte delle altre parti) del foglio 63 del Catasto Fabbricati del Comune di
OM (cfr. doc. 15. pagg. 1 e 2 di parte convenuta).
2.2. L'art 1117 bis c.c. prevede: “le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117”.
Da tale disposizione si ricava che la disciplina del condominio si applica non solo “nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti … indicati dall'art. 1117 c.c.” come vorrebbe il difensore di parte attrice che richiama Cass. 4 luglio 2022, n. 21077, in modo incompleto, ma in ipotesi ben più ampie.
Da tale disposizione si ricava che la disciplina del condominio è applicabile non solo nelle ipotesi
“classiche” di cd. condominio verticale o nelle ipotesi di cd. supercondominio ma anche nella ipotesi di cd. condomini orizzontali, nei quali cioè le singole unità servite dagli impianti comuni non costituiscono a loro volta edifici in condominio (caratterizzati quindi da una pluralità di proprietà esclusive in collocazione verticale), ma sono rappresentate da immobili autonomi.
Infatti la Suprema Corte ha più volte precisato che “in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio (elencate in via esemplificativa – se il contrario non risulta dal titolo – dall'articolo 1117 c.c.) alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (ad es. le cosiddette case a schiera), se dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato articolo 1117 c.c.. (Cass. 18334/2015; Cass. 27360/2016), e pure nei casi in cui manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale. Infatti non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacché, secondo quanto si desume dagli articoli 61 e 62 disp. att. c.c. – che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi – è
pagina 15 di 23 possibile la costituzione “ab origine” di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali (Cass. 23001/2019; Cass. 8066/2005).
Nel caso di specie dunque deve essere ravvisato un condominio orizzontale perché le proprietà esclusive delle parti in causa hanno in comune, quali beni accessori, la cabina elettrica, il pozzo e la centrale di distribuzione dell'acqua che sono beni rientrano nella previsione di cui all'art 117 n. 3 c.c.
2.2.1 In ragione di ciò allo stesso debbono essere applicate, ai sensi dell'art 1117 bis c.c., le disposizioni del libro secondo, titolo settimo, capo secondo del codice civile tra cui l'art. 1119 c.c. che prevede: Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Tale norma va interpretata nel senso che le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che - per la divisione giudiziaria - la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso un contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il consenso di tutti i partecipanti al condominio (cfr. Cass.
23001 del 16/09/2019).
Occorre altresì ricordare che poiché l'uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione (v. ex multis Cass. 23.01.2012 n. 867).
Da quanto accertato dal CTU nominato geom. emerge quanto segue: Per_4
Nel caso di specie il sottoscritto ritiene che il pozzo, per natura, sia indivisibile.
Per quanto concerne la cabina elettrica, se divisa cesserebbe di servire all'uso a cui è destinata. ...
In merito alla centrale della distribuzione dell'acqua è manifesto che la divisione comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione, considerata anche la destinazione e l'utilizzo del bene. Pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non sono tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Detto ciò, il sottoscritto reputa inattuabile una divisione dei suddetti beni.
Nel caso di specie non pare dubbio, alla luce della natura dei beni di cui viene chiesta la divisione pagina 16 di 23 (pozzo, cabina elettrica e centrale di distribuzione dell'acqua) e di quanto accertato dal CTU che la divisione renderebbe più incomodo l'uso di tali cose, o meglio renderebbe impossibile l'uso di tali cose comuni al condomino non assegnatario delle stesse, attesa la loro indivisibilità in natura.
Ne consegue pertanto che la domanda con la quale è stata chiesta la divisione di tali beni deve essere rigettata.
2.3 Né tale divisione può essere disposta ex art. 61 e 62 disp. att c.c..
Tale domanda, pur essendo stata proposta solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., deve ritenersi ammissibile in quanto dipendente dalle difese della convenuta e in quanto la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 9978/2022) valorizzando l'arresto di cui alle S.U.
12310/2015 ha statuito che ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del
1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
Ha infatti evidenziato la Suprema Corte nella sentenza del 2022 testé citata che detta conclusione si inscrive nella esigenza valorizzata dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza 12310/2015 di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto dalle parti, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
2.3.1 Peraltro, anche qualora tale domanda attorea dovesse essere considerata tardiva, alla luce della precedente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, la stessa andrebbe comunque esaminata perché tempestivamente proposta in comparsa di costituzione dai terzi chiamati per la integrazione del contraddittorio.
2.3.2 Va osservato infatti che, in base alla disciplina di cui agli artt.. 61 e 62 disp. att. cod. civ.,
l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio (cfr. Cass. 27507 del 19/12/2011).
Nel caso di specie la divisione sarebbe possibile, soltanto mediante la realizzazione di un'altra cabina pagina 17 di 23 elettrica, un altro pozzo e un'altra centrale di distribuzione dell'acqua che possano servire il condomino a cui non vengono assegnati tali beni, fatto che esclude la possibilità di dividere i beni condominiali.
Oltre a ciò, va rilevato che ogni operazione divisionale presuppone la verifica dell'ulteriore requisito della “comoda divisibilità” del bene comune ai sensi del principio sancito dall'art. 1119 c.c. secondo cui, in materia di condominio, il limite normativo alla suddivisione delle parti comuni è rappresentato proprio dalla esigenza di non rendere “più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino” (cfr. Corte
Appello di Torino n. 44/2023 in Banca Dati di Merito).
Ne consegue, alla luce di quanto suddetto, che non può essere accolta neppure la domanda volta a sentire dividere i sopra indicati beni in condominio tra le parti ex art 61 e 62 disp. att. c.c.
2.4 Alla luce di quanto suddetto non può essere accolta neppure la domanda subordinata diretta alla divisione solamente della cabina elettrica e della sola centrale di distribuzione dell'acqua
3. Attesa la contestazione di parte attrice deve essere dichiarato il diritto di comproprietà indivisa di della cabina elettrica, del pozzo e della centrale di distribuzione dell'acqua e Controparte_1
necessariamente delle aree sulle quali tali beni insistono, alla luce di quanto evidenziato al punto 2.1 che precede.
4. Quanto alla richiesta di accertamento della avvenuta divisione della scala comune occorre rilevare che parte attrice e i terzi chiamati non hanno insistito in tale domanda nel precisare le conclusioni.
Pertanto tale domanda non può essere esaminata, dovendosi ritenere rinunciata.
Peraltro anche ove la attrice avesse insistito nell'accoglimento di tale domanda la stessa non avrebbe potuto essere accolta (pur non potendo dirsi che parte attrice non aveva interesse all'accertamento di essere divenuta proprietà esclusiva della frazione di scala ad essa assegnata a seguito di una divisione di fatto della scala in comunione, dovendosi l'interesse ravvisare nella possibilità di trascrivere la sentenza, con sicuro interesse in caso di circolazione del bene), in quanto non vi è prova che la realizzazione di due scale separate in luogo della unica scala originaria sia avvenuta in base a legittimi titoli edilizi.
Nella CTU del geom. si legge quanto segue: Per_4
A seguito dei sopralluoghi e per quanto è stato possibile accertare, l'andamento e la conformazione dell'originaria scala in muratura che consentiva l'accesso all'arenile demaniale sono state modificate a seguito della suddivisione dell'originario unico villaggio turistico, in due separati villaggi (rif.
[...]
e ). CP_5 CP_1
L'originaria scala era costituita da un'unica rampa avente un andamento regolare lineare che dall'interno dell'originaria unica struttura ricettiva conduceva all'arenile. La suddivisione dei villaggi, materializzata presso l'area in questione attraverso il posizionamento di una rete, ha pagina 18 di 23 permesso alla società ed alla società di avere un accesso Controparte_5 Controparte_1 esclusivo all'area demaniale realizzando due nuove rampe di scale, queste ultime insistenti all'interno delle rispettive proprietà.
Sostanzialmente dell'originaria scala in muratura, la società ha usufruito della Controparte_1
CP_ parte iniziale, mentre la società invece della parte finale. CP_5
Per quanto concerne l'originaria scala d'accesso all'arenile demaniale, l'esito delle ricerche non ha consentito di accertare con certezza in forza di quale atto abilitativo sia stata realizzata. Ciò nonostante è ragionevole ipotizzare che al stessa sia stata realizzata contestualmente alla costruzione dell'originario villaggio.
Occorre ricordare che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SU 25021/2019).
Pertanto in assenza della prova della regolarità urbanistica della scala e delle modifiche apportate alla stessa dividendola in due scale autonome, la domanda di accertamento della avvenuta divisione della scala comune non avrebbe comunque potuto essere accolta, ove la parte attrice avesse insistito nel suo accoglimento nel precisare le conclusioni.
5. La domanda con la quale parte attrice ha chiesto nella memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e i terzi chiamati in comparsa di costituzione che sia accertato e dichiarato il diritto di e Controparte_5
dei terzi chiamati ad installare e mantenere a loro cura, onere e spese una autonoma e separata pompa per l'emungimento del pozzo comune e per l'effetto sia condannata a sopportare Controparte_1
l'installazione e il mantenimento a cura, onere e spese dell'attrice e di tali terzi chiamati di una autonoma e separata pompa di loro proprietà per l'emungimento di acqua dal pozzo comune, non può essere accolta.
Trattandosi di un bene comune la installazione di una autonoma pompa nel pozzo comune potrebbe essere giustificata in presenza dei presupposti di cui all'art 1102 c.c.
Alla stregua della univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le altre Cass. 8177/2022; Cass.
pagina 19 di 23 7466/2015 e Cass. 6458/2019) - il principio generale secondo cui la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione.
Tuttavia l'applicazione di tale principio deve essere correlato alle specifiche fattispecie al fine di valutare se, ancorché la fruizione da parte di ciascun comproprietario non debba essere intesa in termini di assoluta parità, colui che intende farne un uso più intenso deve comunque comportarsi in modo che gli altri comproprietari non subiscano un possibile aggravamento dell'utilizzazione precedente, nel senso che l'esercizio di una condotta "più intensa" non debba implicare una modalità di utilizzazione, da parte degli altri, del bene in comproprietà che possa determinare la configurazione di una possibile incomodità che, seppur non intollerabile, non consente una prosecuzione agevole di siffatta utilizzazione.
Pertanto, l'onere probatorio - rilevante ai fini dell'art. 2697 c.c. - circa l'insussistenza di quest'ultima evenienza, al fine di poter rilevare la legittima esplicazione di un'utilizzazione più intensa ma senza impedire agli altri comproprietari di "farne parimenti uso secondo il loro diritto" (con l'adozione, perciò, di accorgimenti che salvaguardino l'esercizio di un normale uso paritario), incombe, qualora venga prospettata tale illegittimità, su chi ritenga di aver posto in essere il suddetto utilizzo più intenso in modo lecito (cfr. Cass. 8177/2022), o si deve ritenere su chi intenda far accertare il diritto a tale utilizzo più intenso.
Quindi, con riferimento al caso di specie, a fronte della contestazione di parte convenuta (che sul punto ha dedotto quanto segue: la domanda avversaria di installare una ulteriore pompa nel pozzo comune non può essere accolta in quanto l'attuale sistema tecnico di emungimento e distribuzione dell'acqua presenta un corretto equilibrio tra emungimento dal pozzo con pompa sommersa, il deposito ed il sistema di distribuzione dell'acqua con due linee separate (una per ed una per ) ed adeguato CP_1 CP_5
sistema di misurazione-contatore (uno per ed uno per ). CP_1 CP_5
Detto sistema è poi completato da contatore elettrico per il consumo di energia elettrica condominiale tramite il quale sono stati fatti i conteggi-conguagli negli ultimi 50 anni (eseguiti soprattutto dal Sig. per la società attrice). Parte_2
A ciò si aggiunga che in alcune occasioni detto sistema è rimasto temporaneamente senza acqua soprattutto nel mese di agosto in annate siccitose con la conseguenza che il pozzo comune – che come pagina 20 di 23 tutti i pozzi presenta una massima portata di emungimento oltre la quale non è possibile effettuare pena la distruzione del pozzo stesso – in presenza di un uso spropositato ed inadeguato potrebbe trovarsi non più utilizzabile.
Da tutto ciò deriva che l'introduzione di una ulteriore pompa autonoma con distribuzione differenziata e unilaterale per la società potrebbe determinare l'esaurimento del pozzo comune e Controparte_5 quindi l'impedimento del legittimo utilizzo - quale comproprietaria - dello stesso pozzo da parte della società con conseguente violazione del diritto relativo ...) sarebbe spettato a parte Controparte_1 attrice e ai terzi chiamati dare la prova che l'uso più intenso del pozzo da parte loro con la installazione di una ulteriore pompa non avrebbe impedito la possibilità di pari uso dello stesso da parte convenuta.
In assenza di prova o di richiesta di prova sul punto tale domanda deve essere rigettata.
6. Per decidere le ulteriori domande (e segnatamente:
a) la domanda con la quale ha chiesto la condanna della a versarle Controparte_1 Controparte_5
la somma di euro 18.394,46, a titolo di rimborso spese per consumi di energia elettrica e per spese di manutenzione dei beni in comune di cui è causa;
b) la domanda con la quale parte attrice nella memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c e i terzi chiamati nelle rispettive comparse di costituzione hanno chiesto di accertare e dichiarare l'aggravamento e il più intensivo uso del pozzo comune utilizzato da , oltre che per il villaggio esistente all'epoca CP_1 dell'atto di divisione, anche per le esigenze del villaggio da essa successivamente ampliato e realizzato su altri terreni di sua proprietà, con conseguente impedimento a di farne parimenti uso in CP_5 caso di analogo ampliamento, in violazione dell'art. 1102 Codice Civile, a causa delle limitate potenzialità del pozzo da accertare con CTU ed altresì accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di usare il pozzo comune per le esigenze del nuovo villaggio da essa ampliato e per CP_1
l'effetto condannare a cessare l'uso del pozzo per le maggiori esigenze di tale nuovo ed CP_1
ampliato villaggio;
c) la domanda con la quale ha convenuta ha chiesto di accertare il diritto di servitù della società
[...] nei confronti della società (per la sua quota) di presa d'acqua e di CP_1 Controparte_5
energia elettrica maturato sui beni in comune di cui è causa, ad eccezione della scala in muratura, e secondo le modalità fino ad oggi acconsentite e/o esercitate, ad eccezione della scala in muratura, ed in favore del proprio appezzamento di terreno in OM (LI) località Torre Mozza contraddistinto al
Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle 58, 137 e 139 e delle unità immobiliari su essa insistenti”) è necessario rimettere la causa istruttoria per espletare ulteriore attività istruttoria cui si provvede con separata ordinanza.
7. Essendo la presente sentenza una sentenza parziale non deve provvedersi sulla spese di lite,
pagina 21 di 23 dovendosi a ciò provvedere con la ulteriore sentenza che deciderà anche le ulteriori domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda sotto non indicata, eccezione e istanza disattesa così dispone:
A) rigetta la domanda proposta da e dai terzi chiamati in causa diretta a sentir Controparte_5
dichiarare lo scioglimento della comunione ex art. 1111 Codice Civile o ex artt. 61 e 62 Disp. Att.
Codice Civile della cabina elettrica, del pozzo, e della centrale di distribuzione dell'acqua come indicati nell'atto del Notaio Dott. del 27/3/73 rep. 49637 racc. 7803, nonché la domanda Persona_5
subordinata proposta da tali parti diretta a sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ex art. 1111 Codice Civile o ex artt. 61 e 62 Disp. Att. Codice Civile della cabina elettrica e della centrale di distribuzione dell'acqua come indicati nell'atto del Notaio Dott. del 27/3/73 rep. Persona_5
49637 racc. 7803, e le conseguenti domande;
B) dichiara che parte attrice e i terzi chiamati non avendo espressamente indicato nelle conclusioni la domanda diretta a sentir dichiarare l'intervenuto scioglimento parziale della comunione mediante soppressione della scala in muratura di accesso all'arenile demaniale come indicata nell'Atto di
Divisione Notaio Dott. del 27/3/73 rep. 49637 racc. 7803, e realizzazione in suo luogo Persona_5 di due separate scale di accesso all'arenile a confine delle particelle catastali 42 e 54 vi hanno implicitamente rinunciato;
C) dichiara che la è comproprietaria della cabina elettrica, del pozzo, e della centrale Controparte_1 di distribuzione dell'acqua come indicati nell'atto del Notaio Dott. del 27/3/73 rep. Persona_5
49637 racc. 7803, nonché delle aree sui quali insistono tali beni;
D) dichiara assorbite in dette pronunce le domande dirette a sentir assegnare detti beni alle parti e a corrispondere all'altra parte le somme corrispondenti al valore dei beni;
E) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la ulteriore trattazione delle seguenti domande:
1. la domanda con la quale ha chiesto la condanna della a versarle Controparte_1 Controparte_5
la somma di euro 18.394,46, a titolo di rimborso spese per consumi di energia elettrica e per spese di manutenzione dei beni in comune di cui è causa;
2. la domanda con la quale parte attrice nella memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c e i terzi chiamati nelle rispettive comparse di costituzione hanno chiesto di accertare e dichiarare l'aggravamento e il più intensivo uso del pozzo comune utilizzato da , oltre che per il villaggio esistente all'epoca CP_1 dell'atto di divisione, anche per le esigenze del villaggio da essa successivamente ampliato e realizzato pagina 22 di 23 su altri terreni di sua proprietà, con conseguente impedimento a di farne parimenti uso in CP_5 caso di analogo ampliamento, in violazione dell'Art. 1102 Codice Civile, a causa delle limitate potenzialità del pozzo da accertare con CTU ed altresì accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di usare il pozzo comune per le esigenze del nuovo villaggio da essa ampliato e per CP_1
l'effetto condannare a cessare l'uso del pozzo per le maggiori esigenze di tale nuovo ed CP_1
ampliato villaggio;
3. la domanda con la quale la convenuta ha chiesto di accertare il diritto di servitù della società
[...] nei confronti della società (per la sua quota) di presa d'acqua e di CP_1 Controparte_5
energia elettrica maturato sui beni in comune di cui è causa, ad eccezione della scala in muratura, e secondo le modalità fino ad oggi acconsentite e/o esercitate, ed in favore del proprio appezzamento di terreno in OM (LI) località Torre Mozza contraddistinto al Catasto del Comune di OM al foglio 63 particelle 58, 137 e 139 e delle unità immobiliari su essa insistenti;
F) Spese alla sentenza che definirà anche le ulteriori domande sopra indicate.
Livorno, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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