TRIB
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/05/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 28/05/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. CARBONE Leonardo Via Orsini 11 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
avv. SILVESTRI Andrea C.so Vittorio Emanuele 17/C – ASCOLI PICENO
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Assegno Unico Universale
Conclusioni: come da verbale in data 28/05/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19/07/2023, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' e la sig.ra per CP_1 Controparte_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “SI CONCLUDE affinché l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, voglia dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a percepire il 50% dell'Assegno Unico Universale, e, per l'effetto,
[...] condannare l alla relativa corresponsione dalla disposta revoca, ovvero dal 1° CP_1 settembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite”. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in caso di accoglimento CP_1 del ricorso, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della Sig.ra CP_2
, di condanna alla restituzione in favore dell del 50% o della diversa
[...] CP_1 percentuale accertata in corso di causa, dell'assegno unico percepito dal 01-09-22 o da altra data accertata in corso di causa. Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- In ogni caso, dichiarare tenuto l a corrispondere alla CP_1
l'importo integrale dell'ANF a decorrere dalla richiesta, Controparte_2 disponendo, anche in autotutela, il recupero dell'assegno erroneamente erogato in favore del ricorrente dal gennaio 2022 al settembre 2022”. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita documentalmente viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
*** Il D.Lgs. n.230/2021 ha istituito, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno unico universale (A.U.U.) consistente in un beneficio economico mensile che spetta, sussistendone tutti i requisiti di legge, ai nuclei familiari con figli a carico minori di anni 21. Come previsto dal citato decreto, l'assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale ed in caso di affidamento esclusivo spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Va inoltre evidenziato che, con l'entrata in vigore dell'A.U.U. i trattamenti per le famiglie quali l'Assegno per il nucleo familiare (ANF) e gli Assegni familiari (AF) hanno cessato di essere corrisposti in favore del nucleo familiare avente diritto all'A.U.U., come pure sono state eliminate le detrazioni IRPEF, che continuano ad essere riconosciute solo per i figli a carico, ma con più di 21 anni. Nel caso in esame, i coniugi e hanno concordemente disciplinato Pt_1 CP_2 le condizioni del proprio divorzio chiedendo la trasformazione del giudizio pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno (RG 872/2019) da giudiziale in consensuale, giudizio poi conclusosi con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata in data 31/12/2020. Nelle condizioni di divorzio è stato previsto l'affidamento condiviso dei due figli minori e ,con dimora stabile ed abituale degli stessi presso la madre. Per_1 Per_2
2 E' stata, altresì, stabilita la percezione in misura integrale degli assegni familiari da parte della Sig.ra mentre per le detrazioni fiscali, entrambi i coniugi ne CP_2 avrebbero potuto beneficiare per il 50% ciascuno. Orbene, come evidenziato dall' e non contestato dalle parti, la domanda di CP_1
A.U.U. inoltrata dalla Sig.ra con richiesta di erogazione in suo favore del CP_2 contributo al 100%, è stata successivamente modificata dal per poter Pt_1 anch'egli percepire l'assegno nella misura del 50%, tanto che l'Istituto, in assenza di accordo tra le parti, ha temporaneamente provveduto ad erogare il beneficio ad entrambi i coniugi. Successivamente, in seguito ad un riesame della pratica e della documentazione inoltrata, l in data 19/08/2022, ha inviato alla richiedente la seguente CP_1 CP_2 comunicazione: “Sulla pratica di Assegno Unico è stata effettuata d'ufficio la modifica quote attribuendo il 100% al richiedente in adeguamento alle previsioni del provvedimento del giudice allegato che stabilisce a suo favore l'attribuzione esclusiva degli ANF al genitore richiedente”.
*** Come detto, con l'entrata in vigore del decreto legislativo che ha istituito l'Assegno Unico Universale, i benefici economici e fiscali, quali gli assegni familiari e la detrazione IRPEF, menzionati nell'accordo di divorzio dei Sigg. e Pt_1 CP_2 sono venuti a mancare. E'pur vero che dal contenuto dell'accordo si evince che la sig.ra non è unica CP_2 beneficiaria di codesti benefici economici, poi assorbiti dall'A.U.U., con la conseguenza che l'erogazione solamente in suo favore, dell'importo totale dell'assegno unico, potrebbe tradursi in una perdita economica per il non Pt_1 più beneficiario del 50% della detrazione IRPEF per i figli a carico. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto indurre gli ex coniugi a concordare la quota di pertinenza di ciascuno del nuovo contributo, se del caso chiedendo una modifica delle condizioni di divorzio, sul punto. Non è emendabile in questa sede il contenuto di un provvedimento giudiziale definitivo, in cui sono state trasposte condizioni economiche concordate e ratificate dal Tribunale, solamente dopo attenta analisi delle capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi, delle rispettive attività lavorative, delle esigenze della famiglia e quant'altro. D'altro canto, invece, analizzando il modus procedendi ed il comportamento tenuto dall può senz'altro ritenersi che l abbia agito correttamente, essendosi CP_1 CP_3 dapprima attenuto al principio regolatore generale e successivamente alle condizioni contenute nel provvedimento giudiziale, di cui è stato posto a conoscenza. La domanda, pertanto, va rigettata con assorbimento delle sottese domande riconvenzionali e di ogni ulteriore questione controversa. Considerati la natura della causa e l'esito del giudizio, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
3 rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 28/05/2024
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 28/05/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. CARBONE Leonardo Via Orsini 11 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
avv. SILVESTRI Andrea C.so Vittorio Emanuele 17/C – ASCOLI PICENO
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Assegno Unico Universale
Conclusioni: come da verbale in data 28/05/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19/07/2023, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' e la sig.ra per CP_1 Controparte_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “SI CONCLUDE affinché l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, voglia dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a percepire il 50% dell'Assegno Unico Universale, e, per l'effetto,
[...] condannare l alla relativa corresponsione dalla disposta revoca, ovvero dal 1° CP_1 settembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite”. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in caso di accoglimento CP_1 del ricorso, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della Sig.ra CP_2
, di condanna alla restituzione in favore dell del 50% o della diversa
[...] CP_1 percentuale accertata in corso di causa, dell'assegno unico percepito dal 01-09-22 o da altra data accertata in corso di causa. Si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- In ogni caso, dichiarare tenuto l a corrispondere alla CP_1
l'importo integrale dell'ANF a decorrere dalla richiesta, Controparte_2 disponendo, anche in autotutela, il recupero dell'assegno erroneamente erogato in favore del ricorrente dal gennaio 2022 al settembre 2022”. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita documentalmente viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
*** Il D.Lgs. n.230/2021 ha istituito, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno unico universale (A.U.U.) consistente in un beneficio economico mensile che spetta, sussistendone tutti i requisiti di legge, ai nuclei familiari con figli a carico minori di anni 21. Come previsto dal citato decreto, l'assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale ed in caso di affidamento esclusivo spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Va inoltre evidenziato che, con l'entrata in vigore dell'A.U.U. i trattamenti per le famiglie quali l'Assegno per il nucleo familiare (ANF) e gli Assegni familiari (AF) hanno cessato di essere corrisposti in favore del nucleo familiare avente diritto all'A.U.U., come pure sono state eliminate le detrazioni IRPEF, che continuano ad essere riconosciute solo per i figli a carico, ma con più di 21 anni. Nel caso in esame, i coniugi e hanno concordemente disciplinato Pt_1 CP_2 le condizioni del proprio divorzio chiedendo la trasformazione del giudizio pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno (RG 872/2019) da giudiziale in consensuale, giudizio poi conclusosi con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata in data 31/12/2020. Nelle condizioni di divorzio è stato previsto l'affidamento condiviso dei due figli minori e ,con dimora stabile ed abituale degli stessi presso la madre. Per_1 Per_2
2 E' stata, altresì, stabilita la percezione in misura integrale degli assegni familiari da parte della Sig.ra mentre per le detrazioni fiscali, entrambi i coniugi ne CP_2 avrebbero potuto beneficiare per il 50% ciascuno. Orbene, come evidenziato dall' e non contestato dalle parti, la domanda di CP_1
A.U.U. inoltrata dalla Sig.ra con richiesta di erogazione in suo favore del CP_2 contributo al 100%, è stata successivamente modificata dal per poter Pt_1 anch'egli percepire l'assegno nella misura del 50%, tanto che l'Istituto, in assenza di accordo tra le parti, ha temporaneamente provveduto ad erogare il beneficio ad entrambi i coniugi. Successivamente, in seguito ad un riesame della pratica e della documentazione inoltrata, l in data 19/08/2022, ha inviato alla richiedente la seguente CP_1 CP_2 comunicazione: “Sulla pratica di Assegno Unico è stata effettuata d'ufficio la modifica quote attribuendo il 100% al richiedente in adeguamento alle previsioni del provvedimento del giudice allegato che stabilisce a suo favore l'attribuzione esclusiva degli ANF al genitore richiedente”.
*** Come detto, con l'entrata in vigore del decreto legislativo che ha istituito l'Assegno Unico Universale, i benefici economici e fiscali, quali gli assegni familiari e la detrazione IRPEF, menzionati nell'accordo di divorzio dei Sigg. e Pt_1 CP_2 sono venuti a mancare. E'pur vero che dal contenuto dell'accordo si evince che la sig.ra non è unica CP_2 beneficiaria di codesti benefici economici, poi assorbiti dall'A.U.U., con la conseguenza che l'erogazione solamente in suo favore, dell'importo totale dell'assegno unico, potrebbe tradursi in una perdita economica per il non Pt_1 più beneficiario del 50% della detrazione IRPEF per i figli a carico. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto indurre gli ex coniugi a concordare la quota di pertinenza di ciascuno del nuovo contributo, se del caso chiedendo una modifica delle condizioni di divorzio, sul punto. Non è emendabile in questa sede il contenuto di un provvedimento giudiziale definitivo, in cui sono state trasposte condizioni economiche concordate e ratificate dal Tribunale, solamente dopo attenta analisi delle capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi, delle rispettive attività lavorative, delle esigenze della famiglia e quant'altro. D'altro canto, invece, analizzando il modus procedendi ed il comportamento tenuto dall può senz'altro ritenersi che l abbia agito correttamente, essendosi CP_1 CP_3 dapprima attenuto al principio regolatore generale e successivamente alle condizioni contenute nel provvedimento giudiziale, di cui è stato posto a conoscenza. La domanda, pertanto, va rigettata con assorbimento delle sottese domande riconvenzionali e di ogni ulteriore questione controversa. Considerati la natura della causa e l'esito del giudizio, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
3 rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 28/05/2024
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
4