TRIB
Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
551/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 551/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, ( – cittadinanza italiana) nata a [...] Parte_1 C.F._1 del Greco (Na) il 05.04.1982 ed ivi residente a[...]
– Sc. E
E
, ( – cittadinanza italiana) nato a [...] Parte_2 C.F._2 del Greco il 01.09.1980 ed ivi residente a[...] – Sc.
Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Massimo Di Rosa (giusta procura rilasciata in calce al ricorso e presso il cui studio eleggono domicilio in Torre del Greco, alla Via A. De Gasperi n. 62,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, i coniugi hanno ribadito e confermato la volontà di non riconciliarsi, come già dichiarato nel ricorso introduttivo, e reiterato e confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nello stesso;
Il P.M. in data 23.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data. 12.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in SE (NA) in data 28.04.2011 (atto n.2, Parte I, Anno 2011); che avevano stabilito come casa coniugale l'appartamento sito in Torre del Greco alla via Via Santa Maria La Bruna n. 169 – Sc. E, condotto in locazione;
che dalla loro unione nascevano tre figli,
, nata a [...] il [...], nato a Persona_1 Persona_2
Torre del Greco il 09.02.2010 e , nato a [...] il Persona_3
08.03.2011, ad oggi tutti minorenni;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza.
All'udienza del 09.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 15.07.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterna, un assegno mensile in capo al pari a complessivi € 600,00 (€ 200 per ogni Pt_2 figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi e alla riscossione del 100% dell'assegno unico per i figli in favore della . Pt_1
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è disoccupata ed è percettrice di reddito Parte_1 mensile di inclusione, mentre svolge lavori saltuari e percepisce Parte_2 assegno di invalidità, che entrambi i coniugi non sono titolari di beni immobili e non percepiscono ulteriori redditi rispetto quelli indicati. In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 12.03.2025 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...], ai seguenti patti e C.F._2 condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. La casa coniugale sita in Torre del Greco alla via Santa Maria La Bruna n. 169 viene assegnata alla moglie, la quale la abiterà unitamente ai figli minori, mentre il marito stabilirà la propria residenza altrove, avendo cura di comunicare la nuova residenza alla moglie. Tutte le spese e gli oneri relativi alla casa coniugale restano a carico della moglie.
3. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza privilegiata presso la madre. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni più rilevanti e di natura straordinaria saranno assunte di comune accordo, nel preminente interesse di questi ultimi.
4. Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario Pt_2 preavviso e coordinamento con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi. Ad ogni buon conto il diritto di visita, in caso di eventuale disaccordo, potrà essere esercitato secondo i periodi di seguito indicati:
- tre pomeriggi alla settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato e sino alle ore 20.00 della domenica, con onere di prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio della madre;
- un periodo di almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da individuarsi previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedi in albis con l'altro ad anni alterni, mentre per quanto riguarda il periodo natalizio trascorrerà la vigilia di natale con un genitore ed il natale con l'altro, analogamente il 31 dicembre ed il 1gennaio, invertendo l'ordine ogni anno.
5. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00), pari ad € 200,00 per ogni figlio. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dal decreto di omologa della presente separazione, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno dieci di ogni mese.
6. Il Sig. rimborserà inoltre alla moglie il cinquanta per cento di tutte Pt_2 le spese mediche, scolastiche e ludiche straordinarie anticipate dalla moglie, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa;
7. la sig.ra avrà diritto, inoltre, in ragione del collocamento prevalente Pt_1 dei figli presso di lei, a percepire per intero l'importo dell'assegno unico universale, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni da parte del sig.
il quale, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto autorizza Pt_2 la stessa a percepire il suindicato assegno nella misura del 100%;
8. Le parti rinunciano invece reciprocamente alla corresponsione di somme a proprio favore a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 2, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 551/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, ( – cittadinanza italiana) nata a [...] Parte_1 C.F._1 del Greco (Na) il 05.04.1982 ed ivi residente a[...]
– Sc. E
E
, ( – cittadinanza italiana) nato a [...] Parte_2 C.F._2 del Greco il 01.09.1980 ed ivi residente a[...] – Sc.
Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Massimo Di Rosa (giusta procura rilasciata in calce al ricorso e presso il cui studio eleggono domicilio in Torre del Greco, alla Via A. De Gasperi n. 62,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, i coniugi hanno ribadito e confermato la volontà di non riconciliarsi, come già dichiarato nel ricorso introduttivo, e reiterato e confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nello stesso;
Il P.M. in data 23.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data. 12.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in SE (NA) in data 28.04.2011 (atto n.2, Parte I, Anno 2011); che avevano stabilito come casa coniugale l'appartamento sito in Torre del Greco alla via Via Santa Maria La Bruna n. 169 – Sc. E, condotto in locazione;
che dalla loro unione nascevano tre figli,
, nata a [...] il [...], nato a Persona_1 Persona_2
Torre del Greco il 09.02.2010 e , nato a [...] il Persona_3
08.03.2011, ad oggi tutti minorenni;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza.
All'udienza del 09.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 15.07.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterna, un assegno mensile in capo al pari a complessivi € 600,00 (€ 200 per ogni Pt_2 figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi e alla riscossione del 100% dell'assegno unico per i figli in favore della . Pt_1
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è disoccupata ed è percettrice di reddito Parte_1 mensile di inclusione, mentre svolge lavori saltuari e percepisce Parte_2 assegno di invalidità, che entrambi i coniugi non sono titolari di beni immobili e non percepiscono ulteriori redditi rispetto quelli indicati. In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 12.03.2025 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...], ai seguenti patti e C.F._2 condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. La casa coniugale sita in Torre del Greco alla via Santa Maria La Bruna n. 169 viene assegnata alla moglie, la quale la abiterà unitamente ai figli minori, mentre il marito stabilirà la propria residenza altrove, avendo cura di comunicare la nuova residenza alla moglie. Tutte le spese e gli oneri relativi alla casa coniugale restano a carico della moglie.
3. I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza privilegiata presso la madre. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni più rilevanti e di natura straordinaria saranno assunte di comune accordo, nel preminente interesse di questi ultimi.
4. Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, salvo il necessario Pt_2 preavviso e coordinamento con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi. Ad ogni buon conto il diritto di visita, in caso di eventuale disaccordo, potrà essere esercitato secondo i periodi di seguito indicati:
- tre pomeriggi alla settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
- un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato e sino alle ore 20.00 della domenica, con onere di prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio della madre;
- un periodo di almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, da individuarsi previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedi in albis con l'altro ad anni alterni, mentre per quanto riguarda il periodo natalizio trascorrerà la vigilia di natale con un genitore ed il natale con l'altro, analogamente il 31 dicembre ed il 1gennaio, invertendo l'ordine ogni anno.
5. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00), pari ad € 200,00 per ogni figlio. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dal decreto di omologa della presente separazione, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno dieci di ogni mese.
6. Il Sig. rimborserà inoltre alla moglie il cinquanta per cento di tutte Pt_2 le spese mediche, scolastiche e ludiche straordinarie anticipate dalla moglie, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa;
7. la sig.ra avrà diritto, inoltre, in ragione del collocamento prevalente Pt_1 dei figli presso di lei, a percepire per intero l'importo dell'assegno unico universale, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni da parte del sig.
il quale, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto autorizza Pt_2 la stessa a percepire il suindicato assegno nella misura del 100%;
8. Le parti rinunciano invece reciprocamente alla corresponsione di somme a proprio favore a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di SE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 2, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato