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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 15.05.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.5.2025, 6.5.2025, 13.5.2025 e 15.5.2025; SENTENZA nella causa n. 1585/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da Mosca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 rappre moria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, c.so Stamira n. 17, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA DEL G.M.O. – ONERE DELLA PROVA – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente impugna il licenziamento intimatole dal convenuto in data 13.3.2024 sostenendo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, la natura ritorsiva di esso, la violazione dei criteri di scelta tenuto conto che la era la dipendente più anziana, Parte_1 peraltro addetta a punto vendita diverso da quello destinato alla chiusura.
1 Costituendosi in giudizio tardivamente, evidenzia le Controparte_1 difficoltà economiche che avevano determ e perdita di bilancio rendendo necessaria una progressiva riduzione del personale e dei punti vendita. Precisa che la scelta del lavoratore da licenziare era caduta sulla in quanto priva di carichi familiari e con possibilità di accedere al Parte_1
pensionistico in più breve tempo. Adduce che era in programma la chiusura del punto vendita di Porto Recanati, nonché degli altri negozi, sicché sussiste il nesso causale tra giustificato motivo oggettivo e licenziamento senza che fosse ravvisabile alcun intento ritorsivo. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Della tardiva costituzione del convenuto e conseguenze in ordine alle prove documentali. È pacifico tra le parti che il convenuto si sia costituito tardivamente con conseguente inammissibilità non soltanto delle prove costituende ma anche delle prove costituite ossia dei documenti che saranno, dunque, inutilizzabili a prescindere dalla data di formazione di essi successivamente al deposito del ricorso (Cass. 25346/2019, con rinvio a Cass. SS.UU. 8202/2005). Ne deriva che non vi è prova alcuna della crisi finanziaria che ha determinato la chiusura del negozio di Ancona. Peraltro, la chiusura di tale punto vendita, che è pacifica tra le parti, non può essere collegata eziologicamente con il licenziamento della ricorrente che non era addetta al punto vendita di Ancona, ma lavorava al contrario al punto vendita di Porto Recanati assieme alla che ha proseguito la propria Pt_2 attività sino al marzo 2025, dunque per circa un anno dopo il licenziamento della Parte_1 resistente che la scelta di licenziare la ricorrente rientrava nell'ambito del progetto di graduale riduzione dei puti vendita e licenziamento dei dipendenti, ma di tale progetto non vi è traccia alcuna nell'atto di recesso. Peraltro, non essendo contestato che la era la dipendente con Parte_1 maggiore anzianità di servizio, la scelta di li sta piuttosto che uno degli altri dipendenti viola i criteri di scelta di cui all'art. 5 legge 223/1991, che analogicamente vengono utilizzati dalla giurisprudenza anche per verificare che la scelta del lavoratore da licenziare nell'ambito di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo sia rispettosa dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. 31652/2018). Né vi è stata prova alcuna che la avesse maggiori carichi Pt_2 familiari, circostanza genericamente addotta tente e non risultante da alcun documento allegato alla memoria (che peraltro non sono utilizzabili per le ragioni esposte). Si ritiene, pertanto, che non essendo stato provato un giustificato motivo oggettivo causalmente connesso con il recesso questo deve essere dichiarato illegittimo.
3. Della ritorsività dell'atto di recesso. Sostiene la ricorrente che il recesso sarebbe stato determinato unicamente da motivo illecito e ritorsivo, come
2 reazione all'assenza per malattia che aveva tenuto lontana la dal Parte_1 lavoro per diversi mesi. A sostegno di tale assunto la ricorrente allega una serie di messaggi in cui il titolare sollecitava chiarimenti in ordine alla durata della malattia al fine di organizzare l'attività. Invero da tali messaggi non si evince alcun intento ritorsivo quanto piuttosto la preoccupazione per un andamento degli affari non soddisfacente che rendeva necessario organizzarsi in caso di assenza della dipendente per la sua sostituzione in vista anche del periodo natalizio. Si aggiunga che la chiusura di un punto vendita in Ancona e a distanza di un anno anche di quello di Porto Recanati rende evidente una contrazione dell'attività che, benché inidonea a giustificare il recesso della specifica dipendente per le ragioni sopra addotte, in ogni caso ha costituito il motivo per cui il convenuto si è determinato a procedere al licenziamento, dovendo escludersi che vi sia stato l'intento ritorsivo allegato in ricorso o che in ogni caso esso abbia avuto un ruolo esclusivo e determinante in tale decisione. Non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c. si ritiene che non possa essere riconosciuta la tutela reintegratoria piena prevista dai commi 1-3 dell'art. 18 legge 300/1970.
4. Delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento: individuazione della normativa applicabile. Trattandosi di dipendente assunta prima del marzo 2015, la tutela applicabile alla luce delle dimensioni aziendali emerse nel corso dell'istruttoria dalle stesse dichiarazioni dei testimoni è quella indennitaria prevista dalla legge 604/1966. Considerata la durata del rapporto di lavoro, il numero di dipendenti occupato, le condizioni delle parti, si ritiene che l'indennità risarcitoria spettante in mancanza di riassunzione vada determinata nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti sopra esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 effetto dal effetto condanna a Controparte_1 riassumere entro tre giorni dalla comunicazione del Parte_1 presente pr mancanza a corrispondergli un'indennità risarcitoria che quantifica in 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
3 2) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che li 00,00 per co nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 22.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 15.05.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.5.2025, 6.5.2025, 13.5.2025 e 15.5.2025; SENTENZA nella causa n. 1585/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da Mosca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 rappre moria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, c.so Stamira n. 17, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: SUSSISTENZA DEL G.M.O. – ONERE DELLA PROVA – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente impugna il licenziamento intimatole dal convenuto in data 13.3.2024 sostenendo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, la natura ritorsiva di esso, la violazione dei criteri di scelta tenuto conto che la era la dipendente più anziana, Parte_1 peraltro addetta a punto vendita diverso da quello destinato alla chiusura.
1 Costituendosi in giudizio tardivamente, evidenzia le Controparte_1 difficoltà economiche che avevano determ e perdita di bilancio rendendo necessaria una progressiva riduzione del personale e dei punti vendita. Precisa che la scelta del lavoratore da licenziare era caduta sulla in quanto priva di carichi familiari e con possibilità di accedere al Parte_1
pensionistico in più breve tempo. Adduce che era in programma la chiusura del punto vendita di Porto Recanati, nonché degli altri negozi, sicché sussiste il nesso causale tra giustificato motivo oggettivo e licenziamento senza che fosse ravvisabile alcun intento ritorsivo. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Della tardiva costituzione del convenuto e conseguenze in ordine alle prove documentali. È pacifico tra le parti che il convenuto si sia costituito tardivamente con conseguente inammissibilità non soltanto delle prove costituende ma anche delle prove costituite ossia dei documenti che saranno, dunque, inutilizzabili a prescindere dalla data di formazione di essi successivamente al deposito del ricorso (Cass. 25346/2019, con rinvio a Cass. SS.UU. 8202/2005). Ne deriva che non vi è prova alcuna della crisi finanziaria che ha determinato la chiusura del negozio di Ancona. Peraltro, la chiusura di tale punto vendita, che è pacifica tra le parti, non può essere collegata eziologicamente con il licenziamento della ricorrente che non era addetta al punto vendita di Ancona, ma lavorava al contrario al punto vendita di Porto Recanati assieme alla che ha proseguito la propria Pt_2 attività sino al marzo 2025, dunque per circa un anno dopo il licenziamento della Parte_1 resistente che la scelta di licenziare la ricorrente rientrava nell'ambito del progetto di graduale riduzione dei puti vendita e licenziamento dei dipendenti, ma di tale progetto non vi è traccia alcuna nell'atto di recesso. Peraltro, non essendo contestato che la era la dipendente con Parte_1 maggiore anzianità di servizio, la scelta di li sta piuttosto che uno degli altri dipendenti viola i criteri di scelta di cui all'art. 5 legge 223/1991, che analogicamente vengono utilizzati dalla giurisprudenza anche per verificare che la scelta del lavoratore da licenziare nell'ambito di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo sia rispettosa dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. 31652/2018). Né vi è stata prova alcuna che la avesse maggiori carichi Pt_2 familiari, circostanza genericamente addotta tente e non risultante da alcun documento allegato alla memoria (che peraltro non sono utilizzabili per le ragioni esposte). Si ritiene, pertanto, che non essendo stato provato un giustificato motivo oggettivo causalmente connesso con il recesso questo deve essere dichiarato illegittimo.
3. Della ritorsività dell'atto di recesso. Sostiene la ricorrente che il recesso sarebbe stato determinato unicamente da motivo illecito e ritorsivo, come
2 reazione all'assenza per malattia che aveva tenuto lontana la dal Parte_1 lavoro per diversi mesi. A sostegno di tale assunto la ricorrente allega una serie di messaggi in cui il titolare sollecitava chiarimenti in ordine alla durata della malattia al fine di organizzare l'attività. Invero da tali messaggi non si evince alcun intento ritorsivo quanto piuttosto la preoccupazione per un andamento degli affari non soddisfacente che rendeva necessario organizzarsi in caso di assenza della dipendente per la sua sostituzione in vista anche del periodo natalizio. Si aggiunga che la chiusura di un punto vendita in Ancona e a distanza di un anno anche di quello di Porto Recanati rende evidente una contrazione dell'attività che, benché inidonea a giustificare il recesso della specifica dipendente per le ragioni sopra addotte, in ogni caso ha costituito il motivo per cui il convenuto si è determinato a procedere al licenziamento, dovendo escludersi che vi sia stato l'intento ritorsivo allegato in ricorso o che in ogni caso esso abbia avuto un ruolo esclusivo e determinante in tale decisione. Non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c. si ritiene che non possa essere riconosciuta la tutela reintegratoria piena prevista dai commi 1-3 dell'art. 18 legge 300/1970.
4. Delle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento: individuazione della normativa applicabile. Trattandosi di dipendente assunta prima del marzo 2015, la tutela applicabile alla luce delle dimensioni aziendali emerse nel corso dell'istruttoria dalle stesse dichiarazioni dei testimoni è quella indennitaria prevista dalla legge 604/1966. Considerata la durata del rapporto di lavoro, il numero di dipendenti occupato, le condizioni delle parti, si ritiene che l'indennità risarcitoria spettante in mancanza di riassunzione vada determinata nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
5. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti sopra esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1 effetto dal effetto condanna a Controparte_1 riassumere entro tre giorni dalla comunicazione del Parte_1 presente pr mancanza a corrispondergli un'indennità risarcitoria che quantifica in 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
3 2) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che li 00,00 per co nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 22.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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