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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n 1233/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31/10/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: e P.Iva ), in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del Curatore Fallimentare pro tempore avv. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Maria S. Iacovone (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale del difensore in Matera, via Parri n. 40; attore nei confronti di
(c.f. e P.Iva: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Di Caro (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_3
), con domicilio eletto presso lo studio professionale dei difensori in C.F._4
Matera, via L. Protospata n. 16; convenuta
e
(c.f.: ) residente in [...] C.F._5
Fellini n. 18; convenuta contumace nonché di
1 R.G. n 1233/2013
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._6 dall'avv. Paola Moles (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._7 professionale del difensore in Matera, via Annunziatella n. 45; terzo chiamato
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._8 dagli avv.ti Marco Ferraro (c.f.: ) e AN OV (c.f.: C.F._9
), con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe C.F._10
Nota in Matera, via Lanera n. 47; terzo chiamato
e
(n. registrazione in RA ) - rappresentanza Controparte_5 P.IVA_3 generale per l'Italia, con sede in Milano, via Chiusa n. 2; terza chiamata contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24/05/2013, il adiva il Parte_1
Tribunale di Matera, affinché, previa sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Cassazione sull'accertamento della comproprietà di 1 fosse accertata Controparte_2
l'inesistenza del diritto del suddetto creditore procedente a pignorare l'immobile sito in Policoro, identificato in catasto al foglio 15 part. 486 sub 3 e 4, di proprietà esclusiva di 2. Parte_1 in via conseguenziale, fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia dell'ipoteca iscritta il 27/12/2006 reg. gen. 14640 reg.part. 2761 e il pignoramento trascritto il 2/01/2011 reg. gen. 677 reg. part. 521, in quanto la non poteva concedere alcuna garanzia reale su detto bene, nonché CP_2 disposta la cancellazione della formalità pregiudizievole, con condanna della al CP_2 risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
All'uopo riferiva che: con ricorso depositato il 30/10/2012, aveva chiesto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, perché aveva interesse a che fosse accertata l'inesistenza di alcun diritto di proprietà della sull'immobile pignorato e quindi la proprietà esclusiva CP_2 dello stesso in capo a con conseguente apprensione dell'immobile per intero alla Parte_1
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massa fallimentare;
con atto pubblico del 31/01/1989, il Comune di Policoro aveva venduto al sola il lotto di terreno n. 18, esteso per 2.015m², ricadente nella zona E/7 “Attrezzature e Pt_1 servizi per l'agricoltura del P.R.P., in agro di Policoro alla partita 1151 del foglio 15 part. 486”; sul suolo in questione, per espressa previsione di contratto, il avrebbe dovuto realizzare Pt_1 esclusivamente l'attività produttiva commerciale di fabbricazione di cassette per ortofrutta, come da domanda di acquisto del 22/10/1985; su detto terreno è stato effettivamente realizzato l'intervento edilizio produttivo, che è stato sempre gestito in via esclusiva dal titolare Pt_1 senza alcun intervento della coniuge poiché i due coniugi erano in regime di comunione CP_2 legale e i beni in contestazione erano pacificamente destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale del in via esclusiva, la avrebbe potuto vantare un qualche diritto Pt_1 CP_2 su di essi solo al momento dello scioglimento della comunione de residuo ex art. 178 c.c.. tutta la procedura amministrativa prodromica all'acquisto era stata avviata e curata esclusivamente dal
. Il Comune mai avrebbe stipulato un contratto di compravendita del terreno di cui sopra Pt_1 con la perché la donna non svolgeva alcuna attività imprenditoriale o artigianale;
CP_2 illegittimamente, dunque, la aveva garantito il debito acceso nei confronti della CP_2 [...]
con gli immobili in questione, di cui non era proprietaria, e Controparte_1 altrettanto illegittimamente l'istituto di credito aveva prima iscritto ipoteca sulla presunta metà della moglie e poi proceduto al pignoramento della stessa, nonostante dalla documentazione ipo- catastale risultasse la titolare esclusivamente del marito;
la aveva rivendicato il 50% della CP_2 proprietà dei beni appresi nella procedura concorsuale all'indomani del fallimento del marito. La domanda di insinuazione al passivo era stata rigettata e aveva proposto opposizione ex art. 98 RD
n. 256/1942; nella more il G.E. nella procedura RGEI n. 8/2011 aveva disposto la sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 13/03/2013, assegnando termine per l'incardinazione del presente giudizio di merito.
Con specifico riferimento a detto ultimo aspetto, la Curatela sosteneva di aver incardinato questa causa solo per ottemperare al suddetto ordine magistratuale, pur essendo stato già accertato in sede di opposizione allo stato passivo l'inesistenza di alcun diritto della Accertamento CP_2 che era in quel momento al vaglio del giudice di legittimità. Addirittura sosteneva che “un ulteriore giudizio che @avesse teso] ad accertare solo il diritto di proprietà del 50% del compendio immobiliare..non
[avrebbe avuto alcun senso], ma addirittura [avrebbe esposto] al rischio di eccezione di bis in idem sollevabile dalle altre parti o addirittura ad un contrasto di giudicati. Infatti, qualora la Corte di Regola [avesse confermato]
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quanto statuito dal Tribunale di Matera, ovvero che il compendio immobiliare [rientrava] nella comunione de residuo, non [avrebbe fatto altro] che accertare il diritto di proprietà del medesimo compendio in capo al fallito e per esso in capo alla Curatela del fallimento;
qualora, invece, la Corte [avesse cassato] il provvedimento del Tribunale di Matera, [avrebbe dovuto rinviare] ad altro giudice per il prosieguo e codesta azione, comunque, non [avrebbe avuto] ragion d'essere”.
II.1. La si costituiva in giudizio il 24/06/2013, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda, sulla base delle dichiarazioni rese dal concedente ipoteca, confermate dai due Notai che avevano redatto rispettivamente l'atto di concessione di ipoteca volontaria da parte della dott. , e la relazione ex art. 567 c.p.c., dott. CP_2 Controparte_3
; chiedeva, in ogni caso, di chiamare in giudizio i due pubblici ufficiali in Controparte_4 questione per essere risarciti del danno patrimoniale derivante, attesa l'insussistenza di altri beni della aggredibili per il soddisfacimento del credito vantato. CP_2
II.2. Con comparsa di costituzione depositata il 21/01/2014, il Notaio resisteva alla CP_3 domanda di manleva della eccependo, in primis, la nullità dell'atto di citazione per CP_1 indeterminatezza della domanda e il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il presente giudizio era relativo alle vicende dell'esecuzione immobiliare.
Nel merito, poi: a) sosteneva di non avere alcuna responsabilità per un'eventuale accertamento dell'inesistenza del diritto di proprietà in capo alla essendosi attenuto a quanto risultante
CP_2 dalle visure ipotecarie relative alle precedenti ipoteche iscritte sugli stessi beni dalla La
CP_2 qualificazione dei beni della comunione de residuo richiedeva un accertamento approfondito, di carattere sostanziale, dovendosi verificare l'effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi. La circostanza che la proprietà della non risultasse
CP_2 dalle visure ipo-catastali non era dirimente, in quanto l'acquisto in costanza di matrimonio di un bene immobile da parte di uno dei due coniugi cadeva ex lege in comunione legale;
b) anche nell'eventualità in cui la non fosse stata proprietaria, la si sarebbe determinata
CP_2 CP_1 ugualmente a concedere il mutuo al , vista l'esistenza di ulteriori e prevalenti ipoteche sul Pt_1 medesimo bene di importo assai rilevante;
c) ad ogni modo, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un qualche suo inadempimento contrattuale, chiedeva di chiamare in garanzie la
[...]
rappresentanza generale per l'Italia e la Lloyd's of London che lo garantivo CP_5 contro il rischio professionale.
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II.3. Il successivo 10/02/2014 si costituiva in giudizio anche il Notaio , che Controparte_4 respingeva ogni contestazione di inadempimento, avendo eseguito correttamente le ricerche in conservatoria. D'altro canto, l'art. 567 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 3/1998, imponeva al creditore , a pena di inefficacia del pignoramento, di depositare in allegato all'istanza di vendita del bene pignorato l'estratto catastale e i certificati di iscrizione e trascrizione nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero, in alternativa, il certificato notarile, che nient'altro era se non l'attestazione dell'esistenza di dati rilevati in relazione a un determinato immobile, non diversamente da quell'omologo certificato del Conservatore dei Registri
Immobiliari. Esulava, quindi, dall'ambito del suo incarico la descrizione della reale situazione del bene e della sua effettiva appartenenza.
III. All'udienza del 19/02/2025, il Notaio rinunciava alla domanda nei confronti della CP_3
Con Lloyd's of London, avendo la , che non si costituiva in questo giudizio, preso in carico il sinistro, e il giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c..
Nelle more, con comparsa depositata il 28/09/2022, interveniva ex art. 111 c.p.c. la CP_6
, che si dichiarava cessionaria del credito vantato dalla
[...] Controparte_1
nei confronti di ed aderendo alle difesa della
[...] Parte_1 Controparte_2 cedente e chiedendo di essere mandata indenne dalle eventuali richieste di restituzione e di risarcimento del danno per le quali non era legittimata.
Con successiva ordinanza del 13/07/2017, la Cassazione accoglieva il ricorso della nella CP_2 parte in cui confermava la mancata pronuncia da parte del Tribunale di Matera sulla domanda di usucapione avanzata dalla donna, rinviando al medesimo in diversa composizione. L'A.G. in questione, però, rigettava la domanda di usucapione della con ordinanza del 27/04- CP_2
03/05/2018, che veniva confermata in Cassazione il 04/04/2024.
Il 02/05/2024 la Curatela Fallimentare riattivava il processo, chiedendo la fissazione dell'udienza di comparizione. Il successivo 24/10/2024 si costituiva il successore a titolo particolare della
Banca convenuta, la aderendo alle difese della sua cedente. Controparte_6
All'udienza del 31/10/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. su richiesta concorde di tutte le parti, che depositavano comparse conclusionali e di replica (il Notaio solo le replica) insistendo nelle domande, eccezioni, CP_4 deduzioni e conclusioni come articolate nei rispettivi atti di costituzione e verbali d'udienza.
V. La domanda del va accolta per quanto di ragione. Parte_1
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IV.1. Preliminarmente si osserva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del , Parte_1 che il presente giudizio non costituisce una superfetazione dell'opposizione allo stato passivo, neanche con riguardo all'accertamento del diritto di al 50% dell'opificio Controparte_2 artigianale della del Comune di Policoro ai sensi dell'art. 178 c.c. piuttosto che per Pt_4 acquisizione a titolo originario. È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che l'accertamento in sede fallimentare produce effetti solo endoprocedurali: «tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.» (v. ex multis Cassazione civile sez. I del 22/03/2024 n.7772).
Dunque, non era necessaria la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello in sede di opposizione allo Stato passivo e, in secondo luogo, l'accertamento deve essere ripetuto in questo giudizio in quanto prodromico alla domanda di declaratoria di nullità/inefficacia della garanzia ipotecaria con cancellazione della relativa iscrizione pregiudizievole.
IV.2. Dalla documentazione versata in atti dalle parti, è stato possibile ricostruire, nonostante la contumacia della quale fosse il tenore della pretesa della moglie rispetto all'impresa del CP_2 marito: la donna rivendicava la metà dei beni immobili acquistati dal marito dopo il matrimonio, ritenendo che l'azienda realizzata sul terreno acquisito solo dal marito fosse stata acquisita alla comunione legale per accessione rispetto al terreno sul quale era stata realizzata anche un'abitazione destinata a residenza coniugale. Il principio generale dell'accessione, stabilito dall'art. 934 c.c., non viene derogato dalla disciplina della comunione legale tra coniugi, perché
l'acquisto della proprietà per accessione avviene in modo originario, senza richiedere un'apposita manifestazione di volontà (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 16/01/2024 n.1709).
Sennonché, nel caso di specie la tesi non può essere condivisa perché sia il terreno che gli immobili costruiti su di esso, in quanto beni destinati all'esercizio dell'impresa del , Pt_1 rientravano nell'ambito della previsione dell'art. 178 c.c. della comunione c.d. de residuo, che sussisterà solo se e nella misura in cui, al momento dello scioglimento della comunione, detti beni siano ancora esistenti. Infatti, dal contratto di acquisto del terreno del 23/01/1989 dal Comune di
Policoro (v. all. 4 fascicolo attore) risulta che: a questa data il e la erano già sposati Pt_1 CP_2
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in regime di comunione legale dei beni;
la vendita del lotto di suolo n. 18 del P.R.P. zona E/7era stata effettuata con una specifica destinazione d'uso e cioè la realizzazione di una azienda per la fabbricazione di cassette per ortofrutta e, quindi, l'attività imprenditoriale è stata avviata dopo il matrimonio;
l'impresa individuale di doveva realizzare sul suolo oggetto di Parte_1 contratto l'intervento edilizio specificatamente indicato nella domanda di acquisto del
22/10/1985; il si era impegnato contrattualmente a non destinare l'immobile ad uso Pt_1 diverso da quello risultante dalla concessione edilizia, con l'espressa previsione che l'inosservanza di detto obbligo avrebbe comportato l'applicazione automatica della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., con l'effetto che il Comune sarebbe rientrato nella proprietà e disponibilità del suolo con tutti i conseguenti diritti l'eventuale realizzazione di una civile abitazione, in quanto strumentale alla conduzione dell'impresa, non appare di per sé idonea a mutare la destinazione né de terreno né dell'impresa complessivamente intesa. Poiché ai sensi dell'art. 191 comma 1 c.c., il fallimento di uno dei coniugi è causa di scioglimento della comunione, deve ritenersi che la comunione de residuo si sia venuta a configurare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di fallimento. Quanto, però, alla pretesa della le Sezioni Unite della Cassazione CP_2 hanno risolto il contrasto interpretativo tra l'orientamento reale e la tesi del diritto di credito, aderendo a quest'ultima che, «senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa» (così Cassazione SS.UU. sentenza del 17/05/2022 n.15889).
Inoltre, la non poteva aver acquistato alcun diritto di proprietà a titolo originario sui beni CP_2 in contesa e precipuamente sull'abitazione asseritamente destinata a residenza coniugale, perché
«in costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del
2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza
l'unione coniugale o civile» (v. ex multis Cassazione civile sez. I ordinanza del 04/04/2024 n.8931).
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IV.3. Premesso quanto innanzi, è di tutta evidenza che, essendo stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale con sentenza n. 18/2009: nel 2006, la non poteva Parte_1 CP_2 concedere sugli immobili in contestazione alcuna garanzia reale e, quindi, l'ipoteca data in favore della Banca convenuta, iscritta in data 27/12/2006 reg. part. 2761 reg. gen. 14640, giusta atto pubblico a Notaio rep. n. 3317 del 19/12/2006 è affetta da nullità per difetto Controparte_3 del presupposto della titolarità del bene ex art. 2808 c.c.; in via conseguenziale la convenuta CP_1 non poteva dare corso al pignoramento immobiliare trascritto il 26/01/2011 reg. part. 521 e reg. gen. 677, in difetto di alcun valido titolo per procedervi.
Deve, dunque, ordinarsi la cancellazione della ipoteca volontaria iscritta contro CP_2
e in favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc.coop. per azioni. Con
[...] riferimento, invece, alla cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, l'ordine dovrà essere emesso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare oggi sospesa.
IV.4. Vanno rigettate le generiche richieste risarcitorie formulate dal , prive di idonea Parte_1 allegazione e prova. A proposito si evidenzia che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova del danno e l'incertezza solo sulla sua quantificazione. Non è uno strumento utilizzabile per sopperire a deficienze probatorie di parte.
V.1. Quanto, invece, alle domande risarcitorie promosse dalla convenuta nei confronti dei CP_1 due Notai si osserva quanto segue.
Il Notaio ha redatto per conto di la relazione notarile preliminare a CP_3 Parte_1 contratto di mutuo fondiario ed il relativo contratto di mutuo per atto pubblico, da garantire con ipoteca sull'immobile censito in catasto del Comune di Policoro al foglio 15 part. 486 sub 3 e sub
4. Nonostante l'eccezione formulata dalla difesa del Notaio nella comparsa di costituzione, la non ha mai chiarito sulla base di quale disposizione normativa abbia avanzato nei CP_1 confronti del pubblico ufficiale la richiesta risarcitoria. E tuttavia si ritiene che, in virtù del ruolo che a lui riconosce il nostro ordinamento giuridico, nei confronti di entrambe le parti stipulanti, a prescindere dal soggetto che gli abbia conferito l'incarico il Notaio risponda ex contractu. «L'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti, ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. E l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;
l'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare» (v. Cassazione civile sez.
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III ordinanza del 11/12/2023 n.34503); rientrano «tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 16/11/2023 n.31936). Detto consiglio «non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto (In applicazione del principio la Corte, in relazione al rogito di una compravendita immobiliare con accollo da parte del compratore delle residue rate del mutuo ipotecario stipulato dalla parte venditrice e contestuale rilascio di quietanza di saldo del prezzo e rinuncia all'ipoteca legale, ha ritenuto configurabile l'obbligo del notaio di informare il venditore circa
l'effetto non liberatorio di tale accollo, nonostante che il contratto riproducesse la disposizione del capitolato di mutuo che prevedeva la necessità di un'espressa dichiarazione dell'istituto di credito mutuante ai fini della liberazione del debitore originario)» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 02/08/2023 n.23600).
Il Notaio , dunque, avrebbe dovuto rendere edotte entrambe le parti, e specificatamente la CP_3
sul fatto che la presenza di una comunione legale tra i coniugi imponeva di prestare CP_1 attenzione sulla titolarità dei beni acquisiti in costanza di matrimonio e precipuamente beni funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa di uno dei due, come nel caso di specie. Tale attività di informazione è stata del tutto omessa, visto che il Notaio ha ritenuto di aver assolto bene al suo incarico per il sol fatto di essersi attenuto alle pregresse ipoteche date sempre dalla sui medesimi beni, dando per scontata, in maniera poco diligente, una circostanza che poi CP_2 in effetti è risultata insussistente e cioè la proprietà dei beni anche in capo alla la CP_2 comunione de residuo non è un istituto del diritto civile talmente complesso da poter invocare il disposto dell'art. 2236 c.c. e la negligenza nella trattazione del caso nulla ha a che vedere con il fatto che non sia prevista una forma di pubblicità della comunione ex art. 178 c.c.. Il Notaio aveva a disposizione gli elementi per fornire alle parti un parere negativo o quantomeno per rendere edotta soprattutto la della possibile nullità della garanzia reale concessa a non CP_1 domino.
Non v'è dubbio, pertanto, che con il suo operato il Notaio in questione abbia indotto la a CP_1 stipulare un contratto di garanzia invalido e ad avviare una procedura esecutiva che neanche
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astrattamente avrebbe potuto far conseguire al creditore il soddisfacimento della sua pretesa almeno in parte. Appare, invece, difficile allo stato asserire che la non avrebbe affatto CP_1 concesso il mutuo, perché entrambi i coniugi avevano esposizioni debitorie particolarmente rilevanti e l'ipoteca in contestazione era la quarta;
non è dato sapere neppure se il valore dei beni ipotecati fosse idoneo a coprire ed in quale misura il debito pregresso a quello garantito nel
2006.Visto che l'istituto di credito era stato già poco prudente nella valutazione di affidabilità del e della consorte nelle transazioni precedenti, non si rinvengono elementi che consentono Pt_1 di escludere, sulla base della regola probatoria e di giudizio dell'id quod plerumque accidit, che detta ulteriore linea di credito non sarebbe stata concessa.
L'unico danno che ragionevolmente appare possa aver subito la è quello patrimoniale pari CP_1 alle spese sostenute in relazione alla procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 8/2011, comprese quelle processuali relative alla propria difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere, nei limiti dell'importo della garanzia apparente data dalla euro CP_2
300.000,00. La non ha, invece, assolto all'onere della prova circa il presunto danno non CP_1 patrimoniale che, non essendo affatto in re ipsa, avrebbe dovuto essere compiutamente allegato e provato.
*
Eguale discorso può condursi con riguardo alla posizione del Notaio , la cui attività CP_4 esperita in favore della non poteva limitarsi, come sostenuto dal pubblico ufficiale, nella CP_1 mera ricognizione dei dati rinvenienti dai pubblici registri catastali ed ipotecari, perché in capo al
Notaio incombono anche ulteriori oneri informativi prima della redazione della certificazione e all'occorrenza anche al momento della stessa. Se il profilo della comunione de residuo fosse stato approfondito in quella sede, la avrebbe potuto valutare la possibilità di abbandonare il CP_1 giudizio, senza gravarsi di ulteriori costi. Anche in questo caso la condotta negligente del Notaio
ha comportato per la un danno patrimoniale pari alle spese sostenute in relazione CP_4 CP_1 alla procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 8/2011 dalla redazione della certificazione in poi, comprese quelle processuali relative alla propria difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere, nei limiti dell'importo della garanzia apparente data dalla euro 300.000,00. La anche in questo caso, non ha assolto all'onere della prova CP_2 CP_1 circa il presunto danno non patrimoniale che, non essendo in re ipsa, avrebbe dovuto essere compiutamente allegato e provato.
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*
Per il segmento in cui le condotte dei due Notai si sono incrociate, del danno patrimoniale come innanzi indicato risponderanno entrambi in via solidale, non potendosi ammettere duplicazioni di sorta.
V.2. Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa della di essere mandata esente da CP_1 responsabilità nei confronti del in virtù della cessione del credito pro soluto intervenuta Parte_1 con la in quanto nella cessione pro soluto il cedente assicura l'esistenza Controparte_7 delle garanzie che assistono il credito, non il nomen bonum del credito ceduto (v. Cassazione sez. III sentenza n. 11583 del 15/06/2020). Poiché, come detto innanzi, l'ipoteca volontaria concessa dalla è affetta da nullità, non essendo proprietaria del bene offerto in garanzia al CP_2 momento del rilascio della stessa nel 2006, la cessionaria non può essere chiamata a rispondere né di restituzioni né di risarcimenti danni da parte dell'attore in relazione a detto credito, sussistendo, anzi, un inadempimento della cedente nei confronti della cessionaria che riguarda proprio la garanzia dell'esistenza di un'ipoteca in realtà nulla.
VI. Le spese processuali tra le parti costituite ab origine – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dettati dal DM n. 147/2022, data la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, in ragione del valore della controversia (euro 300.000,00) - seguono la soccombenza. Per il deve tener conto di quanto richiesto Parte_5 dall'avv. Iacovone nella sua nota spese depositata il 20/01/2025.
Vanno compensate interamente, invece, le spese processuali tra la e le altre Controparte_8 parti.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA la nullità dell'ipoteca volontaria data da in favore Controparte_2 della , iscritta in data 27/12/2006 reg. part. 2761 reg. Controparte_1 gen. 14640, giusta atto pubblico a Notaio rep. n. 3317 del 19/12/2006; Controparte_3 per l'effetto ORDINA la cancellazione della suddetta iscrizione pregiudiziale, con onere a carico della Banca convenuta;
CONDANNA il Notaio e la (n. registrazione in Controparte_3 Controparte_5
RA 01486260) - rappresentanza generale per l'Italia a risarcire il danno patrimoniale subito
11 R.G. n 1233/2013
dalla pari alle spese sostenute in relazione alla Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 8/2011, comprese quelle processuali relative alla sua difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere nei limiti dell'importo della garanzia apparente della euro 300.000,00. Per il danno maturato dalla CP_2 certificazione notarile del Notaio in poi, entrambi i Notai e la compagnia di CP_4 assicurazione per lo risponderanno in solido tra loro e in misura paritaria;
CP_3
CONDANNA il Notaio a risarcire il danno patrimoniale subito dalla Controparte_4 [...]
pari alle spese sostenute in relazione alla procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare RGEI n. 8/2011 dalla redazione della certificazione notarile in poi, comprese quelle processuali relative alla sua difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere nei limiti dell'importo della garanzia apparente della euro CP_2
300.000,00. Per detto danno, entrambi i Notai e la compagnia di assicurazione per lo CP_3 risponderanno in solido tra loro e in misura paritaria;
CONDANNA la e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del , che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 8.109,11 (di cui 7.616,00 per compenso, euro 450,00 per contributo unificato, euro 8,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 35,11 per spese di notificazione), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
CONDANNA i Notai e , nonché la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(n. registrazione in RA ) - rappresentanza generale per l'Italia alla
[...] P.IVA_3 rifusione delle spese processuali sostenuta dalla per la sua Controparte_1 difesa in questo giudizio, che si liquidano in euro 11.357,15 (di cui euro 11.229,00 per compenso professionale ed euro 128,15 per spese), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, nonché a di quelle chela Banca dovrà corrispondere al ut supra; Parte_1
COMPENSA interamente le spese processuali tra la e le altre parti. Controparte_8
Matera, 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
12 R.G. n 1233/2013
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31/10/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: e P.Iva ), in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del Curatore Fallimentare pro tempore avv. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Maria S. Iacovone (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale del difensore in Matera, via Parri n. 40; attore nei confronti di
(c.f. e P.Iva: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Di Caro (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_3
), con domicilio eletto presso lo studio professionale dei difensori in C.F._4
Matera, via L. Protospata n. 16; convenuta
e
(c.f.: ) residente in [...] C.F._5
Fellini n. 18; convenuta contumace nonché di
1 R.G. n 1233/2013
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._6 dall'avv. Paola Moles (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._7 professionale del difensore in Matera, via Annunziatella n. 45; terzo chiamato
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._8 dagli avv.ti Marco Ferraro (c.f.: ) e AN OV (c.f.: C.F._9
), con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe C.F._10
Nota in Matera, via Lanera n. 47; terzo chiamato
e
(n. registrazione in RA ) - rappresentanza Controparte_5 P.IVA_3 generale per l'Italia, con sede in Milano, via Chiusa n. 2; terza chiamata contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24/05/2013, il adiva il Parte_1
Tribunale di Matera, affinché, previa sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Cassazione sull'accertamento della comproprietà di 1 fosse accertata Controparte_2
l'inesistenza del diritto del suddetto creditore procedente a pignorare l'immobile sito in Policoro, identificato in catasto al foglio 15 part. 486 sub 3 e 4, di proprietà esclusiva di 2. Parte_1 in via conseguenziale, fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia dell'ipoteca iscritta il 27/12/2006 reg. gen. 14640 reg.part. 2761 e il pignoramento trascritto il 2/01/2011 reg. gen. 677 reg. part. 521, in quanto la non poteva concedere alcuna garanzia reale su detto bene, nonché CP_2 disposta la cancellazione della formalità pregiudizievole, con condanna della al CP_2 risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
All'uopo riferiva che: con ricorso depositato il 30/10/2012, aveva chiesto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, perché aveva interesse a che fosse accertata l'inesistenza di alcun diritto di proprietà della sull'immobile pignorato e quindi la proprietà esclusiva CP_2 dello stesso in capo a con conseguente apprensione dell'immobile per intero alla Parte_1
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massa fallimentare;
con atto pubblico del 31/01/1989, il Comune di Policoro aveva venduto al sola il lotto di terreno n. 18, esteso per 2.015m², ricadente nella zona E/7 “Attrezzature e Pt_1 servizi per l'agricoltura del P.R.P., in agro di Policoro alla partita 1151 del foglio 15 part. 486”; sul suolo in questione, per espressa previsione di contratto, il avrebbe dovuto realizzare Pt_1 esclusivamente l'attività produttiva commerciale di fabbricazione di cassette per ortofrutta, come da domanda di acquisto del 22/10/1985; su detto terreno è stato effettivamente realizzato l'intervento edilizio produttivo, che è stato sempre gestito in via esclusiva dal titolare Pt_1 senza alcun intervento della coniuge poiché i due coniugi erano in regime di comunione CP_2 legale e i beni in contestazione erano pacificamente destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale del in via esclusiva, la avrebbe potuto vantare un qualche diritto Pt_1 CP_2 su di essi solo al momento dello scioglimento della comunione de residuo ex art. 178 c.c.. tutta la procedura amministrativa prodromica all'acquisto era stata avviata e curata esclusivamente dal
. Il Comune mai avrebbe stipulato un contratto di compravendita del terreno di cui sopra Pt_1 con la perché la donna non svolgeva alcuna attività imprenditoriale o artigianale;
CP_2 illegittimamente, dunque, la aveva garantito il debito acceso nei confronti della CP_2 [...]
con gli immobili in questione, di cui non era proprietaria, e Controparte_1 altrettanto illegittimamente l'istituto di credito aveva prima iscritto ipoteca sulla presunta metà della moglie e poi proceduto al pignoramento della stessa, nonostante dalla documentazione ipo- catastale risultasse la titolare esclusivamente del marito;
la aveva rivendicato il 50% della CP_2 proprietà dei beni appresi nella procedura concorsuale all'indomani del fallimento del marito. La domanda di insinuazione al passivo era stata rigettata e aveva proposto opposizione ex art. 98 RD
n. 256/1942; nella more il G.E. nella procedura RGEI n. 8/2011 aveva disposto la sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 13/03/2013, assegnando termine per l'incardinazione del presente giudizio di merito.
Con specifico riferimento a detto ultimo aspetto, la Curatela sosteneva di aver incardinato questa causa solo per ottemperare al suddetto ordine magistratuale, pur essendo stato già accertato in sede di opposizione allo stato passivo l'inesistenza di alcun diritto della Accertamento CP_2 che era in quel momento al vaglio del giudice di legittimità. Addirittura sosteneva che “un ulteriore giudizio che @avesse teso] ad accertare solo il diritto di proprietà del 50% del compendio immobiliare..non
[avrebbe avuto alcun senso], ma addirittura [avrebbe esposto] al rischio di eccezione di bis in idem sollevabile dalle altre parti o addirittura ad un contrasto di giudicati. Infatti, qualora la Corte di Regola [avesse confermato]
3 R.G. n 1233/2013
quanto statuito dal Tribunale di Matera, ovvero che il compendio immobiliare [rientrava] nella comunione de residuo, non [avrebbe fatto altro] che accertare il diritto di proprietà del medesimo compendio in capo al fallito e per esso in capo alla Curatela del fallimento;
qualora, invece, la Corte [avesse cassato] il provvedimento del Tribunale di Matera, [avrebbe dovuto rinviare] ad altro giudice per il prosieguo e codesta azione, comunque, non [avrebbe avuto] ragion d'essere”.
II.1. La si costituiva in giudizio il 24/06/2013, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda, sulla base delle dichiarazioni rese dal concedente ipoteca, confermate dai due Notai che avevano redatto rispettivamente l'atto di concessione di ipoteca volontaria da parte della dott. , e la relazione ex art. 567 c.p.c., dott. CP_2 Controparte_3
; chiedeva, in ogni caso, di chiamare in giudizio i due pubblici ufficiali in Controparte_4 questione per essere risarciti del danno patrimoniale derivante, attesa l'insussistenza di altri beni della aggredibili per il soddisfacimento del credito vantato. CP_2
II.2. Con comparsa di costituzione depositata il 21/01/2014, il Notaio resisteva alla CP_3 domanda di manleva della eccependo, in primis, la nullità dell'atto di citazione per CP_1 indeterminatezza della domanda e il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il presente giudizio era relativo alle vicende dell'esecuzione immobiliare.
Nel merito, poi: a) sosteneva di non avere alcuna responsabilità per un'eventuale accertamento dell'inesistenza del diritto di proprietà in capo alla essendosi attenuto a quanto risultante
CP_2 dalle visure ipotecarie relative alle precedenti ipoteche iscritte sugli stessi beni dalla La
CP_2 qualificazione dei beni della comunione de residuo richiedeva un accertamento approfondito, di carattere sostanziale, dovendosi verificare l'effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi. La circostanza che la proprietà della non risultasse
CP_2 dalle visure ipo-catastali non era dirimente, in quanto l'acquisto in costanza di matrimonio di un bene immobile da parte di uno dei due coniugi cadeva ex lege in comunione legale;
b) anche nell'eventualità in cui la non fosse stata proprietaria, la si sarebbe determinata
CP_2 CP_1 ugualmente a concedere il mutuo al , vista l'esistenza di ulteriori e prevalenti ipoteche sul Pt_1 medesimo bene di importo assai rilevante;
c) ad ogni modo, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un qualche suo inadempimento contrattuale, chiedeva di chiamare in garanzie la
[...]
rappresentanza generale per l'Italia e la Lloyd's of London che lo garantivo CP_5 contro il rischio professionale.
4 R.G. n 1233/2013
II.3. Il successivo 10/02/2014 si costituiva in giudizio anche il Notaio , che Controparte_4 respingeva ogni contestazione di inadempimento, avendo eseguito correttamente le ricerche in conservatoria. D'altro canto, l'art. 567 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 3/1998, imponeva al creditore , a pena di inefficacia del pignoramento, di depositare in allegato all'istanza di vendita del bene pignorato l'estratto catastale e i certificati di iscrizione e trascrizione nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero, in alternativa, il certificato notarile, che nient'altro era se non l'attestazione dell'esistenza di dati rilevati in relazione a un determinato immobile, non diversamente da quell'omologo certificato del Conservatore dei Registri
Immobiliari. Esulava, quindi, dall'ambito del suo incarico la descrizione della reale situazione del bene e della sua effettiva appartenenza.
III. All'udienza del 19/02/2025, il Notaio rinunciava alla domanda nei confronti della CP_3
Con Lloyd's of London, avendo la , che non si costituiva in questo giudizio, preso in carico il sinistro, e il giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c..
Nelle more, con comparsa depositata il 28/09/2022, interveniva ex art. 111 c.p.c. la CP_6
, che si dichiarava cessionaria del credito vantato dalla
[...] Controparte_1
nei confronti di ed aderendo alle difesa della
[...] Parte_1 Controparte_2 cedente e chiedendo di essere mandata indenne dalle eventuali richieste di restituzione e di risarcimento del danno per le quali non era legittimata.
Con successiva ordinanza del 13/07/2017, la Cassazione accoglieva il ricorso della nella CP_2 parte in cui confermava la mancata pronuncia da parte del Tribunale di Matera sulla domanda di usucapione avanzata dalla donna, rinviando al medesimo in diversa composizione. L'A.G. in questione, però, rigettava la domanda di usucapione della con ordinanza del 27/04- CP_2
03/05/2018, che veniva confermata in Cassazione il 04/04/2024.
Il 02/05/2024 la Curatela Fallimentare riattivava il processo, chiedendo la fissazione dell'udienza di comparizione. Il successivo 24/10/2024 si costituiva il successore a titolo particolare della
Banca convenuta, la aderendo alle difese della sua cedente. Controparte_6
All'udienza del 31/10/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. su richiesta concorde di tutte le parti, che depositavano comparse conclusionali e di replica (il Notaio solo le replica) insistendo nelle domande, eccezioni, CP_4 deduzioni e conclusioni come articolate nei rispettivi atti di costituzione e verbali d'udienza.
V. La domanda del va accolta per quanto di ragione. Parte_1
5 R.G. n 1233/2013
IV.1. Preliminarmente si osserva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del , Parte_1 che il presente giudizio non costituisce una superfetazione dell'opposizione allo stato passivo, neanche con riguardo all'accertamento del diritto di al 50% dell'opificio Controparte_2 artigianale della del Comune di Policoro ai sensi dell'art. 178 c.c. piuttosto che per Pt_4 acquisizione a titolo originario. È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza che l'accertamento in sede fallimentare produce effetti solo endoprocedurali: «tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.» (v. ex multis Cassazione civile sez. I del 22/03/2024 n.7772).
Dunque, non era necessaria la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello in sede di opposizione allo Stato passivo e, in secondo luogo, l'accertamento deve essere ripetuto in questo giudizio in quanto prodromico alla domanda di declaratoria di nullità/inefficacia della garanzia ipotecaria con cancellazione della relativa iscrizione pregiudizievole.
IV.2. Dalla documentazione versata in atti dalle parti, è stato possibile ricostruire, nonostante la contumacia della quale fosse il tenore della pretesa della moglie rispetto all'impresa del CP_2 marito: la donna rivendicava la metà dei beni immobili acquistati dal marito dopo il matrimonio, ritenendo che l'azienda realizzata sul terreno acquisito solo dal marito fosse stata acquisita alla comunione legale per accessione rispetto al terreno sul quale era stata realizzata anche un'abitazione destinata a residenza coniugale. Il principio generale dell'accessione, stabilito dall'art. 934 c.c., non viene derogato dalla disciplina della comunione legale tra coniugi, perché
l'acquisto della proprietà per accessione avviene in modo originario, senza richiedere un'apposita manifestazione di volontà (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 16/01/2024 n.1709).
Sennonché, nel caso di specie la tesi non può essere condivisa perché sia il terreno che gli immobili costruiti su di esso, in quanto beni destinati all'esercizio dell'impresa del , Pt_1 rientravano nell'ambito della previsione dell'art. 178 c.c. della comunione c.d. de residuo, che sussisterà solo se e nella misura in cui, al momento dello scioglimento della comunione, detti beni siano ancora esistenti. Infatti, dal contratto di acquisto del terreno del 23/01/1989 dal Comune di
Policoro (v. all. 4 fascicolo attore) risulta che: a questa data il e la erano già sposati Pt_1 CP_2
6 R.G. n 1233/2013
in regime di comunione legale dei beni;
la vendita del lotto di suolo n. 18 del P.R.P. zona E/7era stata effettuata con una specifica destinazione d'uso e cioè la realizzazione di una azienda per la fabbricazione di cassette per ortofrutta e, quindi, l'attività imprenditoriale è stata avviata dopo il matrimonio;
l'impresa individuale di doveva realizzare sul suolo oggetto di Parte_1 contratto l'intervento edilizio specificatamente indicato nella domanda di acquisto del
22/10/1985; il si era impegnato contrattualmente a non destinare l'immobile ad uso Pt_1 diverso da quello risultante dalla concessione edilizia, con l'espressa previsione che l'inosservanza di detto obbligo avrebbe comportato l'applicazione automatica della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., con l'effetto che il Comune sarebbe rientrato nella proprietà e disponibilità del suolo con tutti i conseguenti diritti l'eventuale realizzazione di una civile abitazione, in quanto strumentale alla conduzione dell'impresa, non appare di per sé idonea a mutare la destinazione né de terreno né dell'impresa complessivamente intesa. Poiché ai sensi dell'art. 191 comma 1 c.c., il fallimento di uno dei coniugi è causa di scioglimento della comunione, deve ritenersi che la comunione de residuo si sia venuta a configurare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di fallimento. Quanto, però, alla pretesa della le Sezioni Unite della Cassazione CP_2 hanno risolto il contrasto interpretativo tra l'orientamento reale e la tesi del diritto di credito, aderendo a quest'ultima che, «senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa» (così Cassazione SS.UU. sentenza del 17/05/2022 n.15889).
Inoltre, la non poteva aver acquistato alcun diritto di proprietà a titolo originario sui beni CP_2 in contesa e precipuamente sull'abitazione asseritamente destinata a residenza coniugale, perché
«in costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del
2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza
l'unione coniugale o civile» (v. ex multis Cassazione civile sez. I ordinanza del 04/04/2024 n.8931).
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IV.3. Premesso quanto innanzi, è di tutta evidenza che, essendo stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale con sentenza n. 18/2009: nel 2006, la non poteva Parte_1 CP_2 concedere sugli immobili in contestazione alcuna garanzia reale e, quindi, l'ipoteca data in favore della Banca convenuta, iscritta in data 27/12/2006 reg. part. 2761 reg. gen. 14640, giusta atto pubblico a Notaio rep. n. 3317 del 19/12/2006 è affetta da nullità per difetto Controparte_3 del presupposto della titolarità del bene ex art. 2808 c.c.; in via conseguenziale la convenuta CP_1 non poteva dare corso al pignoramento immobiliare trascritto il 26/01/2011 reg. part. 521 e reg. gen. 677, in difetto di alcun valido titolo per procedervi.
Deve, dunque, ordinarsi la cancellazione della ipoteca volontaria iscritta contro CP_2
e in favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc.coop. per azioni. Con
[...] riferimento, invece, alla cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, l'ordine dovrà essere emesso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare oggi sospesa.
IV.4. Vanno rigettate le generiche richieste risarcitorie formulate dal , prive di idonea Parte_1 allegazione e prova. A proposito si evidenzia che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova del danno e l'incertezza solo sulla sua quantificazione. Non è uno strumento utilizzabile per sopperire a deficienze probatorie di parte.
V.1. Quanto, invece, alle domande risarcitorie promosse dalla convenuta nei confronti dei CP_1 due Notai si osserva quanto segue.
Il Notaio ha redatto per conto di la relazione notarile preliminare a CP_3 Parte_1 contratto di mutuo fondiario ed il relativo contratto di mutuo per atto pubblico, da garantire con ipoteca sull'immobile censito in catasto del Comune di Policoro al foglio 15 part. 486 sub 3 e sub
4. Nonostante l'eccezione formulata dalla difesa del Notaio nella comparsa di costituzione, la non ha mai chiarito sulla base di quale disposizione normativa abbia avanzato nei CP_1 confronti del pubblico ufficiale la richiesta risarcitoria. E tuttavia si ritiene che, in virtù del ruolo che a lui riconosce il nostro ordinamento giuridico, nei confronti di entrambe le parti stipulanti, a prescindere dal soggetto che gli abbia conferito l'incarico il Notaio risponda ex contractu. «L'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti, ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. E l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;
l'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare» (v. Cassazione civile sez.
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III ordinanza del 11/12/2023 n.34503); rientrano «tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 16/11/2023 n.31936). Detto consiglio «non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto (In applicazione del principio la Corte, in relazione al rogito di una compravendita immobiliare con accollo da parte del compratore delle residue rate del mutuo ipotecario stipulato dalla parte venditrice e contestuale rilascio di quietanza di saldo del prezzo e rinuncia all'ipoteca legale, ha ritenuto configurabile l'obbligo del notaio di informare il venditore circa
l'effetto non liberatorio di tale accollo, nonostante che il contratto riproducesse la disposizione del capitolato di mutuo che prevedeva la necessità di un'espressa dichiarazione dell'istituto di credito mutuante ai fini della liberazione del debitore originario)» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 02/08/2023 n.23600).
Il Notaio , dunque, avrebbe dovuto rendere edotte entrambe le parti, e specificatamente la CP_3
sul fatto che la presenza di una comunione legale tra i coniugi imponeva di prestare CP_1 attenzione sulla titolarità dei beni acquisiti in costanza di matrimonio e precipuamente beni funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa di uno dei due, come nel caso di specie. Tale attività di informazione è stata del tutto omessa, visto che il Notaio ha ritenuto di aver assolto bene al suo incarico per il sol fatto di essersi attenuto alle pregresse ipoteche date sempre dalla sui medesimi beni, dando per scontata, in maniera poco diligente, una circostanza che poi CP_2 in effetti è risultata insussistente e cioè la proprietà dei beni anche in capo alla la CP_2 comunione de residuo non è un istituto del diritto civile talmente complesso da poter invocare il disposto dell'art. 2236 c.c. e la negligenza nella trattazione del caso nulla ha a che vedere con il fatto che non sia prevista una forma di pubblicità della comunione ex art. 178 c.c.. Il Notaio aveva a disposizione gli elementi per fornire alle parti un parere negativo o quantomeno per rendere edotta soprattutto la della possibile nullità della garanzia reale concessa a non CP_1 domino.
Non v'è dubbio, pertanto, che con il suo operato il Notaio in questione abbia indotto la a CP_1 stipulare un contratto di garanzia invalido e ad avviare una procedura esecutiva che neanche
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astrattamente avrebbe potuto far conseguire al creditore il soddisfacimento della sua pretesa almeno in parte. Appare, invece, difficile allo stato asserire che la non avrebbe affatto CP_1 concesso il mutuo, perché entrambi i coniugi avevano esposizioni debitorie particolarmente rilevanti e l'ipoteca in contestazione era la quarta;
non è dato sapere neppure se il valore dei beni ipotecati fosse idoneo a coprire ed in quale misura il debito pregresso a quello garantito nel
2006.Visto che l'istituto di credito era stato già poco prudente nella valutazione di affidabilità del e della consorte nelle transazioni precedenti, non si rinvengono elementi che consentono Pt_1 di escludere, sulla base della regola probatoria e di giudizio dell'id quod plerumque accidit, che detta ulteriore linea di credito non sarebbe stata concessa.
L'unico danno che ragionevolmente appare possa aver subito la è quello patrimoniale pari CP_1 alle spese sostenute in relazione alla procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 8/2011, comprese quelle processuali relative alla propria difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere, nei limiti dell'importo della garanzia apparente data dalla euro CP_2
300.000,00. La non ha, invece, assolto all'onere della prova circa il presunto danno non CP_1 patrimoniale che, non essendo affatto in re ipsa, avrebbe dovuto essere compiutamente allegato e provato.
*
Eguale discorso può condursi con riguardo alla posizione del Notaio , la cui attività CP_4 esperita in favore della non poteva limitarsi, come sostenuto dal pubblico ufficiale, nella CP_1 mera ricognizione dei dati rinvenienti dai pubblici registri catastali ed ipotecari, perché in capo al
Notaio incombono anche ulteriori oneri informativi prima della redazione della certificazione e all'occorrenza anche al momento della stessa. Se il profilo della comunione de residuo fosse stato approfondito in quella sede, la avrebbe potuto valutare la possibilità di abbandonare il CP_1 giudizio, senza gravarsi di ulteriori costi. Anche in questo caso la condotta negligente del Notaio
ha comportato per la un danno patrimoniale pari alle spese sostenute in relazione CP_4 CP_1 alla procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 8/2011 dalla redazione della certificazione in poi, comprese quelle processuali relative alla propria difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere, nei limiti dell'importo della garanzia apparente data dalla euro 300.000,00. La anche in questo caso, non ha assolto all'onere della prova CP_2 CP_1 circa il presunto danno non patrimoniale che, non essendo in re ipsa, avrebbe dovuto essere compiutamente allegato e provato.
10 R.G. n 1233/2013
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Per il segmento in cui le condotte dei due Notai si sono incrociate, del danno patrimoniale come innanzi indicato risponderanno entrambi in via solidale, non potendosi ammettere duplicazioni di sorta.
V.2. Non può, invece, trovare accoglimento la pretesa della di essere mandata esente da CP_1 responsabilità nei confronti del in virtù della cessione del credito pro soluto intervenuta Parte_1 con la in quanto nella cessione pro soluto il cedente assicura l'esistenza Controparte_7 delle garanzie che assistono il credito, non il nomen bonum del credito ceduto (v. Cassazione sez. III sentenza n. 11583 del 15/06/2020). Poiché, come detto innanzi, l'ipoteca volontaria concessa dalla è affetta da nullità, non essendo proprietaria del bene offerto in garanzia al CP_2 momento del rilascio della stessa nel 2006, la cessionaria non può essere chiamata a rispondere né di restituzioni né di risarcimenti danni da parte dell'attore in relazione a detto credito, sussistendo, anzi, un inadempimento della cedente nei confronti della cessionaria che riguarda proprio la garanzia dell'esistenza di un'ipoteca in realtà nulla.
VI. Le spese processuali tra le parti costituite ab origine – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dettati dal DM n. 147/2022, data la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, in ragione del valore della controversia (euro 300.000,00) - seguono la soccombenza. Per il deve tener conto di quanto richiesto Parte_5 dall'avv. Iacovone nella sua nota spese depositata il 20/01/2025.
Vanno compensate interamente, invece, le spese processuali tra la e le altre Controparte_8 parti.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA la nullità dell'ipoteca volontaria data da in favore Controparte_2 della , iscritta in data 27/12/2006 reg. part. 2761 reg. Controparte_1 gen. 14640, giusta atto pubblico a Notaio rep. n. 3317 del 19/12/2006; Controparte_3 per l'effetto ORDINA la cancellazione della suddetta iscrizione pregiudiziale, con onere a carico della Banca convenuta;
CONDANNA il Notaio e la (n. registrazione in Controparte_3 Controparte_5
RA 01486260) - rappresentanza generale per l'Italia a risarcire il danno patrimoniale subito
11 R.G. n 1233/2013
dalla pari alle spese sostenute in relazione alla Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 8/2011, comprese quelle processuali relative alla sua difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere nei limiti dell'importo della garanzia apparente della euro 300.000,00. Per il danno maturato dalla CP_2 certificazione notarile del Notaio in poi, entrambi i Notai e la compagnia di CP_4 assicurazione per lo risponderanno in solido tra loro e in misura paritaria;
CP_3
CONDANNA il Notaio a risarcire il danno patrimoniale subito dalla Controparte_4 [...]
pari alle spese sostenute in relazione alla procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare RGEI n. 8/2011 dalla redazione della certificazione notarile in poi, comprese quelle processuali relative alla sua difesa tecnica e a quelle delle controparti che dovesse essere condannata a rifondere nei limiti dell'importo della garanzia apparente della euro CP_2
300.000,00. Per detto danno, entrambi i Notai e la compagnia di assicurazione per lo CP_3 risponderanno in solido tra loro e in misura paritaria;
CONDANNA la e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del , che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 8.109,11 (di cui 7.616,00 per compenso, euro 450,00 per contributo unificato, euro 8,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 35,11 per spese di notificazione), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
CONDANNA i Notai e , nonché la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(n. registrazione in RA ) - rappresentanza generale per l'Italia alla
[...] P.IVA_3 rifusione delle spese processuali sostenuta dalla per la sua Controparte_1 difesa in questo giudizio, che si liquidano in euro 11.357,15 (di cui euro 11.229,00 per compenso professionale ed euro 128,15 per spese), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, nonché a di quelle chela Banca dovrà corrispondere al ut supra; Parte_1
COMPENSA interamente le spese processuali tra la e le altre parti. Controparte_8
Matera, 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
12 R.G. n 1233/2013
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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