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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 81/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5010/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iorio ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento Persona_1
a.t.p. nr. 5010/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, art. 1 per l'attività lavorativa in qualità di magazziniere presso la Pomilia Zuccheri
Srl, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 5 CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.02.2022, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spesa, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario. CP_
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 10.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata in data 11.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 05.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la CP_ specificità dei motivi, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto dall'
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità; al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di
Pag. 2 di 5 segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, l'opponente ha rappresentato che il ctu nominato nella fase atp ha valutato in maniera
“riduttiva” le patologie sofferte, in quanto, pur avendo individuato la principale problematica da cui è affetto, non ha tenuto conto della stessa nella opportuna misura. Facendo proprie, pertanto, le osservazioni del ctp, Dott. ha concluso ritenendo la sussistenza del requisito sanitario per la Per_2 prestazione richiesta, evidenziando altresì che tali patologie sono in fase di progressivo deterioramento come attestato dal certificato del Dr. e dell'Asl Napoli 3 Sud- Distretto Sanitario 55. Persona_3
È noto che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
È, inoltre, necessario un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Nell'accertamento del relativo requisito sanitario non è possibile ricorrere alle tabelle di valutazione dell'invalidità civile per stabilire se il richiedente possa avvalersi o meno dell'assegno ordinario di invalidità: mentre tali tabelle si basano sull'eventuale diminuzione della capacità di lavoro generica,
l'assegno ordinario di invalidità misura una diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente. Per chiarire il concetto, basterà pensare alla stessa lesione a carico degli arti inferiori, che potrebbe compromettere in maniera significativamente diversa la capacità lavorativa di due persone con percorsi professionali in ambiti completamente differenti tra loro.
Il ctu, effettuando una valutazione sulla capacità specifica con riferimento all'attività lavorativa svolta
(operaio magazziniere), ha condotto un ampio esame clinico e correttamente valutato la capacità funzionale del periziando, soffermandosi, specificamente, sull'apparato osteoarticolare. Nella perizia si legge espressamente: “Masse muscolari normotonotrofiche. Rachide: in asse, dolente la digitopressione sulle apofisi spinose ed a livello delle docce paravertebrali. Nessuna limitazione dei movimenti del rachide cervico lombare. Arti superiori: nessuna limitazione funzionale delle spalle. Valida la presa, la chiusura del pugno e la pinza pollico digitale. Arti inferiori: lieve eterometria con minus a sinistra e sfumato slivellamento consensuale del bacino in esiti di remota frattura lussazione con schiacciamento della testa metatarsale del piede sinistro e residua deformità delle dita del piede sinistro, trattata chirurgicamente. Lasegue bilateralmente negativo. Stazione eretta e variazioni posturali possibili senza appoggio (assume agevolmente in autonomia le posizioni assisa ed ortostatica). Deambulazione autonoma. Riferisce facile affaticamento alla gamba sinistra nella stazione eretta prolungata o nella deambulazione protratta” (Cfr. Perizia in atti). Per Dall'esame peritale nulla di significativo è emerso, infatti, il Dott. ha rilevato che il deficit articolare dell'arto inferiore sinistro, associato a eterometria da sfumato minus a sinistra con piattismo post-traumatico trattato mediante l'uso di plantare ortopedico, risulta essere di lieve entità e non idoneo, di per sé, a compromettere in modo rilevante la capacità lavorativa del periziando.
Pag. 3 di 5 Evidenzia, altresì che il Sig. svolge mansioni lavorative che non implicano un rilevante Parte_1 impegno fisico né un significativo dispendio energetico, trattandosi di attività di magazziniere e di controllo della merce in transito, nonché di carico e scarico svolte con l'ausilio di un muletto, riducendo così l'incidenza funzionale delle menomazioni accertate. Per Tale giudizio è stato ribadito dal Dott. anche in sede di osservazioni alle bozze. Il consulente, in tale occasione, ha sottolineato che vi è un completo silenzio certificativo dall'epoca del trauma avvenuto nel 2005 e le certificazioni fisiatriche del 2022.
Preme precisare che la parte, a supporto della propria censura, fa riferimento alle consulenze specialistiche del Rd. e dell'Asl Napoli 3 Sud del 18.03.2022 e del 29.09.2022. Va osservato Persona_3 che esse sono già state valutate dal ctu, e difatti sono indicate in perizia quale documentazione sanitaria allegata al fascicolo a.t.p. (pagg.
3-4 della Perizia).
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità in quanto, a seguito dell'esame obiettivo, ha evidenziato che la capacità lavorativa del sig. Parte_1 non risulta (sulla base della documentazione esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di magazziniere. Ciò in quanto la condizione nosologica di cui sopra, allo stato, non risulta abbia subito una evoluzione in peius
- rispetto alla precedente valutazione medico-legale effettuata dalla Commissione dell' che non CP_1 concedeva l'assegno richiesto - così come desumibile dall'esame clinico-funzionale eseguito e dalla documentazione medica disponibile.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo a il requisito Parte_1 sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità;
[...]
Pag. 4 di 5 2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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