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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 20291/2024 R.G.
Oggi 27/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi nessuno per parte opponente;
l'Avv. BACCHIN ALESSIO, oggi sostituito dall'Avv. PRIZZON ALBERTO, per parte convenuta.
L'Avv. Prizzon, ai sensi dell'art. 181 co. 2 c.p.c., insiste affinché si proceda in assenza di parte attrice opponente;
insiste, quindi, nelle istanze e conclusioni svolte in atti, contestando quanto
ex adverso dimesso ed argomentato.
Il Giudice,
visti gli artt. 244 e ss. c.p.c.,
lette le deduzioni di parte attrice
NON AMMETTE
- cap. 1) (“Vero che, lei era presente quando la merce, per intenderci i fusti di birra, fornite dalla società esplodevano o comunque risultavano Controparte_1
difettose”), generico quanto alle circostanze di tempo e di luogo, nonché con riferimento agli asseriti difetti
- cap. 2 (“Vero che ha sentito la società lamentarsi con il fornitore e chiedere CP_2
la risoluzione del problema?”), generico
- cap. 3 (“Vero che, dopo la fornitura di merce eseguita dalla società la CP_2 CP_3
riscontrava problemi della merce consistente in un prodotto che presentava CP_1
difetto di conservazione e che la birra dai fusti usciva con troppa schiuma o comunque non buona per la commercializzazione”), generico quanto alle circostanze di tempo, ai difetti e valutativo circa la loro natura
- cap. 4 (“Vero che, ne dava immediata comunicazione alla società , nella persona CP_2
del suo LRPT?”), generico quanto ai riferimenti temporali pagina 1 di 10 considerato, pertanto, che risultano inammissibili le istanze probatorie formulate da parte convenuta a mera prova contraria, come pure risulta superflua l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa all'esibizione delle scritture contabili,
ritenuta la causa matura,
ritenuto che la pronuncia ex art. 649 c.p.c. possa rimanere assorbita dalla pronuncia della sentenza,
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
INVITA le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione
L'Avv. Prizzon precisa le conclusioni, anche istruttorie, come in atti, e rinuncia ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 20291/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 20291/2024 R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FILICI UMBERTO CP_2 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BACCHIN Controparte_1 P.IVA_2
ALESSIO
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
1) In via preliminare:
“A) Revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 1497/2024 del 01/08/2024 –
R.G N. 14174/2024, emesso in data 31/07/2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia, Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, notificato in data 29/08/2024, in quanto territorialmente incompetente, posto che ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., era competente per territorio ad emettere l'impugnato decreto ingiuntivo di pagamento il Tribunale di Cosenza (CS) nel cui circondario la ditta opponente ha il proprio stabilimento-sede operativa dove è sorto il contratto di fornitura in San Marco Argentano (CS) pagina 3 di 10 B) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N.
1497/2024 del 01/08/2024 – R.G. N. 14174/2024, emesso in data 31/07/2024 dal Tribunale
Ordinario di Venezia, Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, notificato in data 29/08/2024, per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. del rapporto di fornitura in contestazione
(…)
D) Nel merito: revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 1497/2024 del 01/08/2024 – R.G. N. 14174/2024, emesso in data 31/07/2024 dal
Tribunale Ordinario di Venezia, Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, notificato in data
29/08/2024, previo accertamento dei vizi della merce venduta alla società opponente, e pertanto dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura tra le parti intercorso ovvero in ogni caso la riduzione delle somme pretese.
Con condanna alle spese e compensi di giudizio, oltre Rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge” per parte convenuta
“Rigettare la domanda avversaria di revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 1497/2024 in quanto emesso da Giudice asseritamente incompetente, poiché infondata in fatto ed in diritto nonché incompleta, essendo stato correttamente adito dalla il Tribunale Controparte_1 territorialmente competente, ai sensi del secondo criterio di cui all'art. 20 c.p.c., e mancando, al contempo, i presupposti per esaminare l'eccezione avanzata ex adverso, che dovrà intendersi come non proposta;
rigettare la domanda avversaria di revoca ovvero per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., dacché infondata in fatto e in diritto, avendo invero la scrivente difesa prodotto non solo la fattura elettronica in formato
.xml, ma anche assegno impagato valevole quale promessa ex art. 1988 c.c. e pertanto con presunzione sull'esistenza del rapporto controverso, nonché bolla di accompagnamento valevole quale DDT, sottoscritta dalla per ricevimento della merce acquistata;
CP_2
(…) rigettare la domanda avversaria di revoca ovvero per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la dichiarazione della risoluzione del contratto di pagina 4 di 10 compravendita ovvero, in ogni caso, di riduzione delle somme pretese, avanzata sulla base di asseriti vizi affiggenti la merce venduta, in quanto non provata e tardiva, per essere mancata la prova dei vizi stessi e soprattutto della tempestiva denuncia dei medesimi, ex art. 1495 c.c., con conseguente decadenza di Controparte dal diritto di far valere la relativa eccezione;
per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione avversaria e conseguentemente confermare, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto N. 1497/2024 emesso in data
01/08/2024; in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata a dichiarata la vendita della merce di cui alla bolla di accompagnamento N. 1036 del 10/08/2023
e della fattura N. 1065 del 13/08/2023, condannare al pagamento della somma di € CP_2
11.712,00 oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
condannare (c.f./p.Iva: , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, al risarcimento dei danni cagionati per lite temeraria, liquidati con valutazione equitativa ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento di una di una somma a favore della cassa delle ammende come per legge;
con condanna alle spese del giudizio e al rimborso degli onorari di difesa, oltre oneri, accessori e contributi di legge”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio dd. 15/07/2024 l'odierna opposta ha ottenuto Controparte_1
l'emissione nei confronti della el decreto ingiuntivo N. 1497/2024, pubblicato in CP_2
data 01/08/2024 nell'ambito del procedimento N. 14174/2024 R.G. Tribunale di Venezia, con l'ordine “di pagare, senza dilazione, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso: la somma di € 11.712,00; gli interessi come da domanda, nel limite del tasso soglia;
le spese di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15% i.v.a. e c.a. come per legge”. Il Giudice del monitorio ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
Il provvedimento monitorio è stato notificato a n data 29/08/2024. CP_2
Con atto di citazione in opposizione notificato il 09/10/2024, ha convenuto in CP_2
giudizio per sentire revocare il detto decreto, in quanto asseritamente emesso Controparte_1 pagina 5 di 10 da Tribunale territorialmente incompetente, nonché pronunciato in mancanza di adeguata prova scritta ex art. 634 c.p.c. del rapporto creditizio sottostante e per l'esistenza di affermati vizi della merce venduta.
Con comparsa in data 12/12/2024 si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
quanto ex adverso eccepito ed allegato, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
L'opposizione è manifestamente infondata, per i motivi di séguito indicati.
Si premette che nel caso di specie il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 3 co. 1 D.L. n. 132/2014 (“Chi intende esercitare in giudizio un'azione (…) deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”) non comporta conseguenze processuali, trattandosi di mera facoltà per la parte ricorrente in monitorio, ai sensi dell'art. 3 co. 3 D.L. n.
132/2014 (“La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”).
Del resto, la controversia non è soggetta ad obbligo di mediazione ex D.L. n. 28/2010, poiché si tratta contratto avente ad oggetto la compravendita di prodotti alcolici, in quanto è incontestato che le parti non avevano pattuito forniture periodiche di birra con pagamenti scadenzati, ma avevano solo concluso specifici ordini a prezzi di volta in volta concordati, senza periodicità predeterminate o continuità nei rapporti. Non può, quindi, ravvisarsi un rapporto di somministrazione che, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 28/2010, richiederebbe l'esperimento della procedura di ADR.
Si premette, altresì, che deve considerarsi come non proposta l'eccezione di incompetenza territoriale mossa da poiché la attrice opponente non ha contestato tutti i fori CP_2
alternativi ex artt. 19 e 20 c.p.c. In particolare, trattandosi di domanda di pagamento di una pagina 6 di 10 somma liquida dovuta in forza di un rapporto di fornitura nei confronti di una persona giuridica, l'ingiungente avrebbe potuto adire il Tribunale nel cui circondario ha sede
[...]
quale foro generale delle persone giuridiche;
il Tribunale del luogo ove l'obbligazione è CP_2
sorta; il Tribunale del luogo ove l'obbligazione doveva eseguirsi. Ebbene, a riguardo, si evidenzia che non ha svolto alcuna argomentazione con riguardo alla competenza CP_2
del luogo ove l'obbligazione di pagamento doveva essere eseguita, nella specie Venezia, ove ha sede (cfr. art. 1498 c.c. “Se il prezzo non si deve pagare al momento della CP_1 CP_1
consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”), con la conseguenza che, come detto,
l'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi non proposta (cfr. Cass. Civ. n.
24903/2005 “Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ.. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”).
L'opponente, poi, ha contestato che il decreto ingiuntivo è “stato richiesto ed ottenuto sulla base di fatture e documenti provenienti direttamente dalla parte opposta e privi dell'estratto autentico delle scritture contabili e/o dichiarazione di conformità alle scritture contabili come previsto dall'art. 634 co. 2 c.p.c.”, contestando in particolare che le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il sistema di interscambio soddisfino da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 co. 2 c.p.c. Pur tuttavia, si evidenzia che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano eventuali violazioni procedurali della fase monitoria, in quanto l'oggetto del contendere riguarda pagina 7 di 10 l'accertamento pieno e sostanziale del diritto e del rapporto azionati.
A tale ultimo riguardo eccettuata la contestazione del valore probatorio delle CP_2
fatture commerciali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha di fatto contestato il rapporto dedotto in giudizio da né ha mosso contestazioni rispetto Controparte_1
all'esecuzione delle forniture allegate dalla medesima ingiungente. Si ritiene, quindi, raggiunta la prova del titolo azionato e dell'adempimento dell'obbligo di consegna della merce, con conseguente diritto di ad ottenere il pagamento del corrispettivo. Controparte_1
L'opponente ha allegato in via generica che la merce sarebbe apparsa “gravemente viziata e di scarsa qualità, nonché differente nel prezzo concordato”, tanto da rendere i prodotti inidonei all'uso destinato. Non ha, tuttavia, descritto compiutamente gli asseriti vizi riscontrati, limitandosi ad una censura di tenore non specifico.
G&G, d'altro canto, ha asserito di aver “immediatamente” denunciato i vizi, ma non ha fornito altre precisazioni rispetto al tempo ed alle modalità della denuncia.
L'opponente ha, altresì, affermato che avrebbe dovuto rimborsare i suoi clienti del prezzo di acquisto dei prodotti ovvero li avrebbe dovuti ritirare, ma, anche a tale riguardo, non è stato offerto alcun documento a riprova e la stessa difesa si è ridotta ad una doglianza non circostanziata né contestualizzata rispetto ai riferimenti di tempo e di luogo, ai soggetti coinvolti ovvero alle quantità di prodotti asseritamente rimborsati o restituiti. Si condividono, pertanto, le osservazioni dell'opposta, secondo cui “appare poi del tutto inverosimile che, dell'asserita inadeguatezza della birra acquistata (che avrebbe addirittura imposto all'opponente di rimborsare gli esercizi riforniti con la stessa), non risulti alcuna traccia scritta, neanche una stringata e-mail o un messaggio di lamentela inviati da qualche cliente di G&G rimasto insoddisfatto del prodotto;
eppure nulla in tal senso ha dimesso controparte”.
L'opposizione va, dunque, rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014, da € 5.201 ad € 26.000, tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia, che non ha richiesto la risoluzione di questioni di fatto o di diritto difficoltose, della natura documentale della causa, della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in pagina 8 di 10 esito alla prima udienza ed a discussione orale, in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Parte attrice va, altresì, condannata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. a corrispondere un ulteriore importo, equitativamente determinato in ½ delle spese legali, come già liquidate, tenuto conto che è emersa la natura manifestamente dilatoria dell'opposizione. Invero, ferma la non contestazione del titolo azionato e dell'avvenuta consegna della merce, ha CP_2
formulato un'eccezione di incompetenza territoriale ictu oculi incompleta, tenuto conto della mancata contestazione di tutti i fori concorrenti, ciò in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di Cassazione. Inoltre, la parte opponente ha ampiamente contestato i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nella specie affermando che la fattura elettronica non costituirebbe prova scritta ex art. 634 c.p.c., senza considerare che nella fase di opposizione l'oggetto della controversia attiene al merito, non già al rispetto delle norme inerenti al rito monitorio. Ha, poi, dedotto in via palesemente generica la sussistenza di vizi delle merci consegnate, senza depositare alcun riscontro documentale circa tali asseriti vizi e nemmeno in ordine all'assolvimento dell'obbligo di denuncia. Ha, infine, formulato istanze istruttorie sfornite di precisi riferimenti di tempo e di luogo, nonché di tenere generico, in conformità alle stesse allegazioni in fatto.
Per tali ragioni si ritiene che l'opposizione costituisca un abuso della tutela giurisdizionale, basato su difese inconsistenti, sfornite di riscontro documentale e corredate da deduzione di istanze di prova testimoniale inammissibili. Il tenore dilatorio dell'opposizione è, peraltro, dimostrato dal disinteresse che la parte opponente ha dimostrato rispetto all'esito della controversia, introducendo il giudizio e, poi, omettendo di comparire alla prima udienza di trattazione.
Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. va disposto il pagamento di € 500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- DICHIARA, previo rigetto dell'opposizione, la definitiva esecutività del decreto pagina 9 di 10 ingiuntivo N. 1497/2024 – R.G. N. 14174/2024 Tribunale di Venezia
- CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di costituzione e CP_2
patrocinio sostenute nella fase di opposizione da parte opposta Controparte_1 liquidate in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- CONDANNA parte opponente a pagare l'ulteriore somma di € 1.270 in CP_2
favore di parte opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Controparte_1
- CONDANNA parte opponente a pagare la somma di € 500 in favore della CP_2
cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Venezia, così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 10 di 10
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 20291/2024 R.G.
Oggi 27/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi nessuno per parte opponente;
l'Avv. BACCHIN ALESSIO, oggi sostituito dall'Avv. PRIZZON ALBERTO, per parte convenuta.
L'Avv. Prizzon, ai sensi dell'art. 181 co. 2 c.p.c., insiste affinché si proceda in assenza di parte attrice opponente;
insiste, quindi, nelle istanze e conclusioni svolte in atti, contestando quanto
ex adverso dimesso ed argomentato.
Il Giudice,
visti gli artt. 244 e ss. c.p.c.,
lette le deduzioni di parte attrice
NON AMMETTE
- cap. 1) (“Vero che, lei era presente quando la merce, per intenderci i fusti di birra, fornite dalla società esplodevano o comunque risultavano Controparte_1
difettose”), generico quanto alle circostanze di tempo e di luogo, nonché con riferimento agli asseriti difetti
- cap. 2 (“Vero che ha sentito la società lamentarsi con il fornitore e chiedere CP_2
la risoluzione del problema?”), generico
- cap. 3 (“Vero che, dopo la fornitura di merce eseguita dalla società la CP_2 CP_3
riscontrava problemi della merce consistente in un prodotto che presentava CP_1
difetto di conservazione e che la birra dai fusti usciva con troppa schiuma o comunque non buona per la commercializzazione”), generico quanto alle circostanze di tempo, ai difetti e valutativo circa la loro natura
- cap. 4 (“Vero che, ne dava immediata comunicazione alla società , nella persona CP_2
del suo LRPT?”), generico quanto ai riferimenti temporali pagina 1 di 10 considerato, pertanto, che risultano inammissibili le istanze probatorie formulate da parte convenuta a mera prova contraria, come pure risulta superflua l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa all'esibizione delle scritture contabili,
ritenuta la causa matura,
ritenuto che la pronuncia ex art. 649 c.p.c. possa rimanere assorbita dalla pronuncia della sentenza,
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
INVITA le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione
L'Avv. Prizzon precisa le conclusioni, anche istruttorie, come in atti, e rinuncia ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 20291/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 20291/2024 R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FILICI UMBERTO CP_2 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BACCHIN Controparte_1 P.IVA_2
ALESSIO
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
1) In via preliminare:
“A) Revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 1497/2024 del 01/08/2024 –
R.G N. 14174/2024, emesso in data 31/07/2024 dal Tribunale Ordinario di Venezia, Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, notificato in data 29/08/2024, in quanto territorialmente incompetente, posto che ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., era competente per territorio ad emettere l'impugnato decreto ingiuntivo di pagamento il Tribunale di Cosenza (CS) nel cui circondario la ditta opponente ha il proprio stabilimento-sede operativa dove è sorto il contratto di fornitura in San Marco Argentano (CS) pagina 3 di 10 B) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N.
1497/2024 del 01/08/2024 – R.G. N. 14174/2024, emesso in data 31/07/2024 dal Tribunale
Ordinario di Venezia, Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, notificato in data 29/08/2024, per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. del rapporto di fornitura in contestazione
(…)
D) Nel merito: revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 1497/2024 del 01/08/2024 – R.G. N. 14174/2024, emesso in data 31/07/2024 dal
Tribunale Ordinario di Venezia, Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, notificato in data
29/08/2024, previo accertamento dei vizi della merce venduta alla società opponente, e pertanto dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura tra le parti intercorso ovvero in ogni caso la riduzione delle somme pretese.
Con condanna alle spese e compensi di giudizio, oltre Rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge” per parte convenuta
“Rigettare la domanda avversaria di revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 1497/2024 in quanto emesso da Giudice asseritamente incompetente, poiché infondata in fatto ed in diritto nonché incompleta, essendo stato correttamente adito dalla il Tribunale Controparte_1 territorialmente competente, ai sensi del secondo criterio di cui all'art. 20 c.p.c., e mancando, al contempo, i presupposti per esaminare l'eccezione avanzata ex adverso, che dovrà intendersi come non proposta;
rigettare la domanda avversaria di revoca ovvero per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., dacché infondata in fatto e in diritto, avendo invero la scrivente difesa prodotto non solo la fattura elettronica in formato
.xml, ma anche assegno impagato valevole quale promessa ex art. 1988 c.c. e pertanto con presunzione sull'esistenza del rapporto controverso, nonché bolla di accompagnamento valevole quale DDT, sottoscritta dalla per ricevimento della merce acquistata;
CP_2
(…) rigettare la domanda avversaria di revoca ovvero per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la dichiarazione della risoluzione del contratto di pagina 4 di 10 compravendita ovvero, in ogni caso, di riduzione delle somme pretese, avanzata sulla base di asseriti vizi affiggenti la merce venduta, in quanto non provata e tardiva, per essere mancata la prova dei vizi stessi e soprattutto della tempestiva denuncia dei medesimi, ex art. 1495 c.c., con conseguente decadenza di Controparte dal diritto di far valere la relativa eccezione;
per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione avversaria e conseguentemente confermare, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto N. 1497/2024 emesso in data
01/08/2024; in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata a dichiarata la vendita della merce di cui alla bolla di accompagnamento N. 1036 del 10/08/2023
e della fattura N. 1065 del 13/08/2023, condannare al pagamento della somma di € CP_2
11.712,00 oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
condannare (c.f./p.Iva: , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, al risarcimento dei danni cagionati per lite temeraria, liquidati con valutazione equitativa ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento di una di una somma a favore della cassa delle ammende come per legge;
con condanna alle spese del giudizio e al rimborso degli onorari di difesa, oltre oneri, accessori e contributi di legge”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio dd. 15/07/2024 l'odierna opposta ha ottenuto Controparte_1
l'emissione nei confronti della el decreto ingiuntivo N. 1497/2024, pubblicato in CP_2
data 01/08/2024 nell'ambito del procedimento N. 14174/2024 R.G. Tribunale di Venezia, con l'ordine “di pagare, senza dilazione, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso: la somma di € 11.712,00; gli interessi come da domanda, nel limite del tasso soglia;
le spese di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15% i.v.a. e c.a. come per legge”. Il Giudice del monitorio ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
Il provvedimento monitorio è stato notificato a n data 29/08/2024. CP_2
Con atto di citazione in opposizione notificato il 09/10/2024, ha convenuto in CP_2
giudizio per sentire revocare il detto decreto, in quanto asseritamente emesso Controparte_1 pagina 5 di 10 da Tribunale territorialmente incompetente, nonché pronunciato in mancanza di adeguata prova scritta ex art. 634 c.p.c. del rapporto creditizio sottostante e per l'esistenza di affermati vizi della merce venduta.
Con comparsa in data 12/12/2024 si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
quanto ex adverso eccepito ed allegato, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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L'opposizione è manifestamente infondata, per i motivi di séguito indicati.
Si premette che nel caso di specie il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 3 co. 1 D.L. n. 132/2014 (“Chi intende esercitare in giudizio un'azione (…) deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”) non comporta conseguenze processuali, trattandosi di mera facoltà per la parte ricorrente in monitorio, ai sensi dell'art. 3 co. 3 D.L. n.
132/2014 (“La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”).
Del resto, la controversia non è soggetta ad obbligo di mediazione ex D.L. n. 28/2010, poiché si tratta contratto avente ad oggetto la compravendita di prodotti alcolici, in quanto è incontestato che le parti non avevano pattuito forniture periodiche di birra con pagamenti scadenzati, ma avevano solo concluso specifici ordini a prezzi di volta in volta concordati, senza periodicità predeterminate o continuità nei rapporti. Non può, quindi, ravvisarsi un rapporto di somministrazione che, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 28/2010, richiederebbe l'esperimento della procedura di ADR.
Si premette, altresì, che deve considerarsi come non proposta l'eccezione di incompetenza territoriale mossa da poiché la attrice opponente non ha contestato tutti i fori CP_2
alternativi ex artt. 19 e 20 c.p.c. In particolare, trattandosi di domanda di pagamento di una pagina 6 di 10 somma liquida dovuta in forza di un rapporto di fornitura nei confronti di una persona giuridica, l'ingiungente avrebbe potuto adire il Tribunale nel cui circondario ha sede
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quale foro generale delle persone giuridiche;
il Tribunale del luogo ove l'obbligazione è CP_2
sorta; il Tribunale del luogo ove l'obbligazione doveva eseguirsi. Ebbene, a riguardo, si evidenzia che non ha svolto alcuna argomentazione con riguardo alla competenza CP_2
del luogo ove l'obbligazione di pagamento doveva essere eseguita, nella specie Venezia, ove ha sede (cfr. art. 1498 c.c. “Se il prezzo non si deve pagare al momento della CP_1 CP_1
consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”), con la conseguenza che, come detto,
l'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi non proposta (cfr. Cass. Civ. n.
24903/2005 “Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ.. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”).
L'opponente, poi, ha contestato che il decreto ingiuntivo è “stato richiesto ed ottenuto sulla base di fatture e documenti provenienti direttamente dalla parte opposta e privi dell'estratto autentico delle scritture contabili e/o dichiarazione di conformità alle scritture contabili come previsto dall'art. 634 co. 2 c.p.c.”, contestando in particolare che le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il sistema di interscambio soddisfino da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 co. 2 c.p.c. Pur tuttavia, si evidenzia che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano eventuali violazioni procedurali della fase monitoria, in quanto l'oggetto del contendere riguarda pagina 7 di 10 l'accertamento pieno e sostanziale del diritto e del rapporto azionati.
A tale ultimo riguardo eccettuata la contestazione del valore probatorio delle CP_2
fatture commerciali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha di fatto contestato il rapporto dedotto in giudizio da né ha mosso contestazioni rispetto Controparte_1
all'esecuzione delle forniture allegate dalla medesima ingiungente. Si ritiene, quindi, raggiunta la prova del titolo azionato e dell'adempimento dell'obbligo di consegna della merce, con conseguente diritto di ad ottenere il pagamento del corrispettivo. Controparte_1
L'opponente ha allegato in via generica che la merce sarebbe apparsa “gravemente viziata e di scarsa qualità, nonché differente nel prezzo concordato”, tanto da rendere i prodotti inidonei all'uso destinato. Non ha, tuttavia, descritto compiutamente gli asseriti vizi riscontrati, limitandosi ad una censura di tenore non specifico.
G&G, d'altro canto, ha asserito di aver “immediatamente” denunciato i vizi, ma non ha fornito altre precisazioni rispetto al tempo ed alle modalità della denuncia.
L'opponente ha, altresì, affermato che avrebbe dovuto rimborsare i suoi clienti del prezzo di acquisto dei prodotti ovvero li avrebbe dovuti ritirare, ma, anche a tale riguardo, non è stato offerto alcun documento a riprova e la stessa difesa si è ridotta ad una doglianza non circostanziata né contestualizzata rispetto ai riferimenti di tempo e di luogo, ai soggetti coinvolti ovvero alle quantità di prodotti asseritamente rimborsati o restituiti. Si condividono, pertanto, le osservazioni dell'opposta, secondo cui “appare poi del tutto inverosimile che, dell'asserita inadeguatezza della birra acquistata (che avrebbe addirittura imposto all'opponente di rimborsare gli esercizi riforniti con la stessa), non risulti alcuna traccia scritta, neanche una stringata e-mail o un messaggio di lamentela inviati da qualche cliente di G&G rimasto insoddisfatto del prodotto;
eppure nulla in tal senso ha dimesso controparte”.
L'opposizione va, dunque, rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014, da € 5.201 ad € 26.000, tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia, che non ha richiesto la risoluzione di questioni di fatto o di diritto difficoltose, della natura documentale della causa, della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in pagina 8 di 10 esito alla prima udienza ed a discussione orale, in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Parte attrice va, altresì, condannata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. a corrispondere un ulteriore importo, equitativamente determinato in ½ delle spese legali, come già liquidate, tenuto conto che è emersa la natura manifestamente dilatoria dell'opposizione. Invero, ferma la non contestazione del titolo azionato e dell'avvenuta consegna della merce, ha CP_2
formulato un'eccezione di incompetenza territoriale ictu oculi incompleta, tenuto conto della mancata contestazione di tutti i fori concorrenti, ciò in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di Cassazione. Inoltre, la parte opponente ha ampiamente contestato i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nella specie affermando che la fattura elettronica non costituirebbe prova scritta ex art. 634 c.p.c., senza considerare che nella fase di opposizione l'oggetto della controversia attiene al merito, non già al rispetto delle norme inerenti al rito monitorio. Ha, poi, dedotto in via palesemente generica la sussistenza di vizi delle merci consegnate, senza depositare alcun riscontro documentale circa tali asseriti vizi e nemmeno in ordine all'assolvimento dell'obbligo di denuncia. Ha, infine, formulato istanze istruttorie sfornite di precisi riferimenti di tempo e di luogo, nonché di tenere generico, in conformità alle stesse allegazioni in fatto.
Per tali ragioni si ritiene che l'opposizione costituisca un abuso della tutela giurisdizionale, basato su difese inconsistenti, sfornite di riscontro documentale e corredate da deduzione di istanze di prova testimoniale inammissibili. Il tenore dilatorio dell'opposizione è, peraltro, dimostrato dal disinteresse che la parte opponente ha dimostrato rispetto all'esito della controversia, introducendo il giudizio e, poi, omettendo di comparire alla prima udienza di trattazione.
Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. va disposto il pagamento di € 500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- DICHIARA, previo rigetto dell'opposizione, la definitiva esecutività del decreto pagina 9 di 10 ingiuntivo N. 1497/2024 – R.G. N. 14174/2024 Tribunale di Venezia
- CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di costituzione e CP_2
patrocinio sostenute nella fase di opposizione da parte opposta Controparte_1 liquidate in € 2.540 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- CONDANNA parte opponente a pagare l'ulteriore somma di € 1.270 in CP_2
favore di parte opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Controparte_1
- CONDANNA parte opponente a pagare la somma di € 500 in favore della CP_2
cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Venezia, così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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