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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 152/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Luciana Intilisano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 settembre 2022 lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 4860/2022 r.g.). Nella resistenza dell' CP_2
veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 10 gennaio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “DIABETE MELLITO DI TIPO II, CARDIOPATIA IPERTENSIVA,
SPONDILOARTROSI, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE” precisando che “Il diabete mellito
è una affezione che si caratterizza per la presenza di valori di glicemia a digiuno al di sopra della norma. Esso può essere causa di complicanze a carico di diversi organi bersaglio –cuore, reni, vasi, poiché lo scompenso metabolico determina effetti patologici sulle strutture vascolari determinando in ultima analisi veri e propri danni funzionali. Esso può essere di due tipi - insulino
e non insulino dipendente- a seconda che sia necessario l'impiego di insulina o di ipoglicemizzanti orali.
Nel caso che ci occupa il paziente è affetto da diabete di tipo II. Trattasi di affezione che può essere emendata con l'adozione di un regime alimentare ipocalorico e, ove necessario, di assunzione e di terapia ipoglicemizzante orale. Nella attuale espressività non sono stati evidenziati segni periferici di organicità vascolare.
Il periziando è affetto da una cardiopatia ipertensiva Si tratta di una affezione in cui gli elevati valori pressori arteriosi determinano un danno strutturale sul miocardio che è causa di un deficit funzionale della pompa cardiaca. Nella attuale condizione non sono stati rilevati segni periferici di scompenso e pertanto tale affezione può essere certamente stabilizzata con un adeguato trattamento farmacologico
La spondiloartrosi prende origine dalle alterazioni regressive del disco che interessano il nucleo polposo, ma particolarmente l'anello fibroso. Ne deriva uno scompaginamento strutturale che è causa di insufficienza funzionale del disco, il quale sotto l'azione delle forze meccaniche di carico si schiaccia. Alla fase degenerativa discale fa seguito quella produttiva caratterizzata dalla formazione di cercini ossei marginali che prendono il nome do osteofiti, responsabili di
2 esacerbazione della sintomatologia dolorosa. Tale affezione non è necessariamente dolorosa, essendo in genere la rigidità dei movimenti e la contrattura dei muscoli paravertebrali i sintomi più frequenti unitamente alla comparsa di dolore localizzato o irradiato che si accentua con le variazioni metereologiche col surmenage fisico per attenuarsi col calore, col riposo e
l'immobilizzazione. Tale quadro sintomatologico tipico della spondiloartrosi, non assume nel nostro caso una rilevanza clinica tale da limitare la funzionalità complessiva del rachide”.
Dunque esse nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione, il perito ha precisato che “Relativamente al bareme valutativo, contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente, è evidente che per le finalità della presente non si è fatto riferimento ai criteri in uso per la invalidità civile bensì proprio a quelli comunemente bensì a quelli finalizzati alla valutazione ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti ai sensi della legge 222 del 1984.
Relativamente alla patologia psichiatrica parte ricorrente ha prodotto copia della certificazione specialistica precedentemente riportata. In esito a tali accertamenti clinici il paziente è stato giudicato affetto da “sindrome mista ansioso depressiva”. Trattasi di affezione che nella espressività clinica descritta dal sanitario che l'ebbe in osservazione è emendabile con idoneo trattamento farmacologico e ove necessario anche con psicoterapia. Pertanto tale affezione non è di entità tale da incidere sul giudizio valutativo conclusivo.
Relativamente alla valutazione della malattia diabetica parte ricorrente ritiene che
l'aumento della posologia della terapia ipoglicemizzante orale di per sé costituisce elemento che possa dare evidenza di una maggiore incidenza negativa di tale affezione sulla efficienza psico fisica del paziente. Non aggiunge tuttavia alcun elemento clinico che possa evidenziare un peggioramento oggettivo della patologia tale da incidere in maniera più invalidante di quanto non sia già stata valutata per le finalità della presente.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Si precisa a tale riguardo che va ritenuta inammissibile la produzione effettuata dalla parte con le ultime note del 9 aprile 2025, avente ad oggetto certificazioni di strutture pubbliche del giugno 2024, che ben avrebbero dovuto essere depositate precedentemente, e irrilevante quanto al
3 certificato rilasciato da ambulatorio privato nel febbraio 2025 e alla prescrizione farmacologica del marzo 2025.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 11.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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