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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Lavoro
N. R.G. 80/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SARA BOGNI (C.F. ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. GIULIO BETTAZZI (C.F. C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 32/2024 pubblicata il 23/02/2024 il Tribunale di Imperia ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. proposta da P_
, titolare della ditta individuale denominata AL.PA. Cleaning
[...]
avverso l'esecuzione per crediti da lavoro avviata da Controparte_2 Cont sulla base di diffida accertativa per crediti da lavoro emessa dall' ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004.
Il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore, onerato di provare “l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la sua durata e il livello retributivo”, non avesse assolto a detto onere.
Le spese di lite sono state poste a carico di . Controparte_2
Propone appello;
l'appellata resiste al Parte_1
gravame.
All'udienza del 7.11.2024 il Collegio ha formulato una proposta transattiva che le parti si sono riservate di valutare e pertanto la controversia è stata rinviata al 6 febbraio 2025.
Nessuna delle parti è comparsa alla suddetta udienza, né a quella successivamente fissata ex art. 181 c.p.c..
Per giurisprudenza costante, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal c.p.c. per il rito ordinario si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro;
pertanto, nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio occorre disporre la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nell'ipotesi in cui alla prima udienza sia presente solo l'appellato e l'appellante non compaia nemmeno all'udienza di rinvio occorre dichiarare l'improcedibilità dell'appello (v. ex multis Cass. 2816/2015 e 17368/2018).
Nel caso di specie trovano pertanto applicazione gli artt. 181 e 309 c.p.c., con le conseguenze di cui al dispositivo, considerato che il provvedimento con il quale il Collegio, nel giudizio d'appello, dichiara l'estinzione del processo deve avere forma di sentenza (cfr. Cass. n. 11434/2007 e Cass.
pag. 2/3 19124/2004 nonché, in controversia vertente su diritto del lavoro, Cass. n.
2851/2004)
Non v'è luogo a provvedere sulle spese;
in caso di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. non si applica il raddoppio del contributo unificato (v. Corte Cost. 120/2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Così deciso il 13/2/2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Lavoro
N. R.G. 80/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SARA BOGNI (C.F. ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. GIULIO BETTAZZI (C.F. C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 32/2024 pubblicata il 23/02/2024 il Tribunale di Imperia ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. proposta da P_
, titolare della ditta individuale denominata AL.PA. Cleaning
[...]
avverso l'esecuzione per crediti da lavoro avviata da Controparte_2 Cont sulla base di diffida accertativa per crediti da lavoro emessa dall' ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004.
Il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore, onerato di provare “l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la sua durata e il livello retributivo”, non avesse assolto a detto onere.
Le spese di lite sono state poste a carico di . Controparte_2
Propone appello;
l'appellata resiste al Parte_1
gravame.
All'udienza del 7.11.2024 il Collegio ha formulato una proposta transattiva che le parti si sono riservate di valutare e pertanto la controversia è stata rinviata al 6 febbraio 2025.
Nessuna delle parti è comparsa alla suddetta udienza, né a quella successivamente fissata ex art. 181 c.p.c..
Per giurisprudenza costante, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal c.p.c. per il rito ordinario si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro;
pertanto, nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio occorre disporre la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nell'ipotesi in cui alla prima udienza sia presente solo l'appellato e l'appellante non compaia nemmeno all'udienza di rinvio occorre dichiarare l'improcedibilità dell'appello (v. ex multis Cass. 2816/2015 e 17368/2018).
Nel caso di specie trovano pertanto applicazione gli artt. 181 e 309 c.p.c., con le conseguenze di cui al dispositivo, considerato che il provvedimento con il quale il Collegio, nel giudizio d'appello, dichiara l'estinzione del processo deve avere forma di sentenza (cfr. Cass. n. 11434/2007 e Cass.
pag. 2/3 19124/2004 nonché, in controversia vertente su diritto del lavoro, Cass. n.
2851/2004)
Non v'è luogo a provvedere sulle spese;
in caso di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. non si applica il raddoppio del contributo unificato (v. Corte Cost. 120/2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Così deciso il 13/2/2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 3/3