TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37121 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
18/01/1943), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FRANCHITTI GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VENEZIA (VE), 22/08/1953), con il patrocinio CP_1
dell'avv. GENTILE MARCO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
11/08/1974 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (1975) e (1981), Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, ha dedotto che con decreto del 08/05/2003
il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge provvede autonomamente al proprio mantenimento e la casa familiare, sita in Roma
Via della Pisana n. 40, in comproprietà tra le parti in ragione del 75% il ricorrente e del 25% la resistente, è “assegnata” al che vi abita con il Pt_1
figlio ; che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai Per_2
ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitosi in giudizio a aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo 3
il riconoscimento del diritto a percepire dal l'assegno divorzile. Pt_1
A sostegno di tale domanda la ha dedotto di percepire Pt_2
unicamente la pensione di poco superiore ad euro 500,00 mensili, essendo stata costretta a chiudere l'esercizio commerciale di tintoria aperto nel 1992
dopo la pandemia da Covid 19 ed avendo coadiuvato il marito nell'attività
di pizzeria-tavola calda che lo stesso gestiva unitamente al di lui fratello,
oltre ad aver assistito la madre, la sorella e il nipote del essendo Pt_1
costui sempre impegnato a lavoro, e cresciuto i figli.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Espletate le prove orali ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 03/12/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. in quanto tardiva e non autorizzata.
Nel merito il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/08/1974, giacché è decorso il termine previsto dalla legge
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Fondata nei limiti di seguito esposti è anche la domanda di assegno 4
divorzile proposta dalla resistente.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 6
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso specifico dalle allegazioni svolte da ambo le parti e dalla documentazione dalle stesse complessivamente prodotta emerge che il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico pari a circa euro
1.200,00 mensili, abita nella casa familiare di cui è comproprietario per i ¾ 7
essendo la restante quota di proprietà della è titolare di una polizza Pt_2
vita di oltre euro 101.000,00, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 17/01/2023, non avendo egli depositato quella aggiornata come richiesto dal g.i., e, per sua stessa ammissione, circa due anni fa ha alienato un immobile di proprietà al prezzo di euro 110.000,00, disponendo così di risparmi e accantonamenti per oltre euro 200.000,00.
La di contro, è titolare unicamente di un trattamento Pt_2
pensionistico pari a circa euro 615,00 mensili, nonché di risparmi per circa euro 40.000,00, abita in un immobile di proprietà del figlio delle parti ed è proprietaria del 25% della casa familiare ove è rimasto a vivere Per_2
il Pt_1
Dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio è emerso,
inoltre, che ella ha prestato attività lavorativa nella pizzeria-tavola calda del marito e del di lui fratello, si è dedicata alla crescita e all'accudimento dei figli ed anche dei prossimi congiunti del marito (madre, sorella e nipote in particolare), essendo il sempre impegnato a lavoro. Pt_1
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto del divario economico-patrimoniale esistente tra le parti, della lunga durata del matrimonio, contratto tra le parti nel lontano 1974, nonché della lunga convivenza matrimoniale, essendo la separazione intervenuta dopo circa 28
anni, valorizzata, infine, la componente assistenziale dell'assegno divorzile e tenuto conto che all'udienza del 28/02/2024, dinanzi al GOP, la ha Pt_2
dichiarato di accettare la proposta transattiva e conciliativa formulata dal
GOP medesimo e prevedente il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 160,00 mensili, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile e a Pt_1 Pt_2 8
far data dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, la suindicata somma mensile di euro 160,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del in ossequio al principio Pt_1
della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37121/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 11/08/1974 tra Parte_1
18/01/1943) e (VENEZIA (VE),
[...] Pt_1 CP_1
22/08/1953) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 1257, Parte II, Serie A07, Anno 1974, alle seguenti condizioni:
dispone che corrisponda a a titolo di Parte_1 Parte_3
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, la somma mensile di euro 160,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il ricorrente al versamento, in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
dichiara l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
9
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
del restante 50% delle spese di lite liquidate in euro 1.900,00 (pari al 50%
del totale di euro 3.800,00), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37121 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
18/01/1943), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FRANCHITTI GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VENEZIA (VE), 22/08/1953), con il patrocinio CP_1
dell'avv. GENTILE MARCO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
11/08/1974 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (1975) e (1981), Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, ha dedotto che con decreto del 08/05/2003
il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge provvede autonomamente al proprio mantenimento e la casa familiare, sita in Roma
Via della Pisana n. 40, in comproprietà tra le parti in ragione del 75% il ricorrente e del 25% la resistente, è “assegnata” al che vi abita con il Pt_1
figlio ; che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai Per_2
ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitosi in giudizio a aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo 3
il riconoscimento del diritto a percepire dal l'assegno divorzile. Pt_1
A sostegno di tale domanda la ha dedotto di percepire Pt_2
unicamente la pensione di poco superiore ad euro 500,00 mensili, essendo stata costretta a chiudere l'esercizio commerciale di tintoria aperto nel 1992
dopo la pandemia da Covid 19 ed avendo coadiuvato il marito nell'attività
di pizzeria-tavola calda che lo stesso gestiva unitamente al di lui fratello,
oltre ad aver assistito la madre, la sorella e il nipote del essendo Pt_1
costui sempre impegnato a lavoro, e cresciuto i figli.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Espletate le prove orali ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 03/12/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. in quanto tardiva e non autorizzata.
Nel merito il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/08/1974, giacché è decorso il termine previsto dalla legge
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Fondata nei limiti di seguito esposti è anche la domanda di assegno 4
divorzile proposta dalla resistente.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 6
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso specifico dalle allegazioni svolte da ambo le parti e dalla documentazione dalle stesse complessivamente prodotta emerge che il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico pari a circa euro
1.200,00 mensili, abita nella casa familiare di cui è comproprietario per i ¾ 7
essendo la restante quota di proprietà della è titolare di una polizza Pt_2
vita di oltre euro 101.000,00, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 17/01/2023, non avendo egli depositato quella aggiornata come richiesto dal g.i., e, per sua stessa ammissione, circa due anni fa ha alienato un immobile di proprietà al prezzo di euro 110.000,00, disponendo così di risparmi e accantonamenti per oltre euro 200.000,00.
La di contro, è titolare unicamente di un trattamento Pt_2
pensionistico pari a circa euro 615,00 mensili, nonché di risparmi per circa euro 40.000,00, abita in un immobile di proprietà del figlio delle parti ed è proprietaria del 25% della casa familiare ove è rimasto a vivere Per_2
il Pt_1
Dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio è emerso,
inoltre, che ella ha prestato attività lavorativa nella pizzeria-tavola calda del marito e del di lui fratello, si è dedicata alla crescita e all'accudimento dei figli ed anche dei prossimi congiunti del marito (madre, sorella e nipote in particolare), essendo il sempre impegnato a lavoro. Pt_1
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto del divario economico-patrimoniale esistente tra le parti, della lunga durata del matrimonio, contratto tra le parti nel lontano 1974, nonché della lunga convivenza matrimoniale, essendo la separazione intervenuta dopo circa 28
anni, valorizzata, infine, la componente assistenziale dell'assegno divorzile e tenuto conto che all'udienza del 28/02/2024, dinanzi al GOP, la ha Pt_2
dichiarato di accettare la proposta transattiva e conciliativa formulata dal
GOP medesimo e prevedente il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 160,00 mensili, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile e a Pt_1 Pt_2 8
far data dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, la suindicata somma mensile di euro 160,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del in ossequio al principio Pt_1
della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37121/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 11/08/1974 tra Parte_1
18/01/1943) e (VENEZIA (VE),
[...] Pt_1 CP_1
22/08/1953) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 1257, Parte II, Serie A07, Anno 1974, alle seguenti condizioni:
dispone che corrisponda a a titolo di Parte_1 Parte_3
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, la somma mensile di euro 160,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il ricorrente al versamento, in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
dichiara l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
9
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
del restante 50% delle spese di lite liquidate in euro 1.900,00 (pari al 50%
del totale di euro 3.800,00), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi