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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2578/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MICELI SERENA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
“ Controparte_1
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SCIASCIO
[...] P.IVA_1
FABIOLA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Giudice Adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
- Sospendere la provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa.
Nel merito:
- Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
658/24 del 19.04.2024, R.G. 1420/24, emesso su ricorso di
[...]
dal Tribunale di Parte_2
pagina 1 di 13 Pavia, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto.
- In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
in favore di parte opposta, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa.
- In subordine, ridursi l'importo asseritamente vantato da parte opposta a quanto risultante di giustizia.
- Rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare, per tutte le ragioni in atti, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. ing. 658/2024 – rep. 836/2024- r.g.n. 1420/2024 del
Tribunale di Pavia e ciò in quanto l'opposizione avversaria non è fondata su alcuna prova scritta e di pronta soluzione.
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per le considerazioni svolte in atti, l'infondatezza di tutte le domande avversarie a fondamento della propria opposizione e conseguentemente rigettarle integralmente confermando, pertanto, il decreto ingiuntivo ivi opposto in ogni sua parte.
In via strettamente subordinata:
- e soltanto per la denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzate dall'opponente, e ciò per le ragioni meglio indicate in atti.
pagina 2 di 13 - In ogni caso:
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, incluso le spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria pari ad Euro 280,00;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'ultimo comma di detta norma.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, Parte_2
premesso di essere creditrice nei confronti della
[...]
società Controparte_2
che i Sig.ri e hanno concesso garanzia Parte_3 Parte_1 personale a prima richiesta (garantievertrag), in data 04.08.2017, nell'interesse della originariamente di euro 22.500,00 e successivamente integrata con Controparte_2
aumento di massimale fino a concorrenza della somma di euro 57.600,00 in data
08.10.2019; che, in particolare vanta, nei confronti della società,
1) un credito fondato sul saldo passivo del conto corrente n. 470894 intestato alla
[...] per l'importo di Euro 7.070,02 come risulta dall'estratto conto munito di Controparte_2 certificazione e dichiarazione di un dirigente dell'Istituto ai sensi dell'art. 50 Decreto Lgs.
01.09.1993 n. 385 oltre interessi convenzionali meglio indicati nel medesimo estratto conto nella misura del 11,875% in ragione d'anno;
2) Un credito riconducibile al contratto di mutuo chirografario n. 35256 stipulato in data
11.05.2021 a mezzo del quale la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito
Cooperativo s.c. concedeva un finanziamento a man , di originari euro CP_2 CP_2
90.000,00 con gli interessi in ragione del tasso annuo del 4,5%, con rimborso da effettuare con pagamento di n. 60 rate mensili posticipate a partire dal 11.06.2023; che la debitrice era rimasta fin da subito inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto suddetto, incorrendo oltre che nella decadenza del beneficio del termine, nella risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
pagina 3 di 13 che nonostante i solleciti, i debitori non hanno provveduto al pagamento;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento, per l'intera somma di euro 97.070,02 nei confronti della società, e limitatamente all'importo garantito di €
57.600,00, nei confronti di e Parte_3 Parte_1
Avverso detto decreto, emanato in data 27.5.2024 propone opposizione il solo Pt_1
deducendo: di aver assunto nei confronti della banca la qualifica di consumatore;
la nullità della fideiussione prestata a garanzia in quanto il contratto, ed in specie gli artt.
1 e 5, riproduceva pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, già censurato dalla Banca d'AL con provvedimento del 02.05.2005, n. 55, presentando esso le clausole illegittime che avevano portato la Suprema Corte ad affermare la integrazione di un illecito anticoncorrenziale;
che plurime decisioni di merito si erano espresse in tal senso;
che la nullità della intesa a monte produce, pertanto, la nullità del contratto a valle, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle di cui allo Schema Abi, con conseguenze nullità parziale del contratto;
che, infatti, la Banca, che negli anni 2017/2019 aveva sottoposto condizioni normative contrarie alla disciplina legale aveva assunto un comportamento contrario ai principi di correttezza;
che vi era quindi nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti;
che in considerazione del fatto che l'art. 5 del contratto opera una deroga all'art. 1957 c.c., la nullità della stessa consente di affermare che la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale coltivandole entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale;
che l'obbligazione principale è scaduta il 18.8.2023 quando la Banca ha revocato gli affidamenti alla società.
Deduce, in ogni caso, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale relativamente al contratto di conto corrente e la illegittima applicazione di interessi anatocistici contenuta all'interno del contratto di data 27.7.2017;
pagina 4 di 13 deduce, altresì, la illegittima applicazione di interessi anatocistici anche con riferimento al mutuo, con particolare riferimento all'art. 4 del contratto che prevede, in caso di inadempimento, in luogo dell'interesse corrispettivo, un interesse di mora di 0,5 punti in più rispetto al tasso corrispettivo clausola di ritenere illecita in quanto veniva previsto il diritto della banca di calcolare i maggiori interessi di mora non solo sul capitale, ma sull'importo complessivo della rata comprensiva di capitale e interesse.
Da ultimo, rileva che la attestazione ex art. 50 TUB risulta documento sufficiente in sede monitoria, ma non nel giudizio di opposizione.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la convenuta contestando la Parte_2
opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce che la società debitrice principale, della quale il è legale rappresentante, Pt_1
non ha proposto opposizione al decreto, così come pure il Pt_3 che l'opponente non ha provato, non ha chiesto di provare e neppure ha affermato di essere davvero consumatore;
che la disciplina non era comunque applicabile posto che questi era socio di maggioranza ed amministratore della società; che il aveva sottoscritto non già una fideiussione, ma un contratto autonomo di Pt_1
garanzia, che, in quanto tale, non rientra tra quelli previsti dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, con conseguente esonero di ogni pretesa richiesta forma di nullità, che non può essere comminata per tale tipologia contrattuale;
che nella denegata in cui si volesse considerare il testo in esame quale fideiussione, si potrebbe al più configurare una nullità di tipo parziale, così come di recente confermata dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, che riguarderebbe pertanto solo le clausole dichiarate nulle dal provvedimento della Banca
d'AL n. 55/2005.
Quanto alla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c. in cui sarebbe asseritamente incorsa la per non aver agito contro il debitore principale nei termini di sei mesi, rileva Parte_2
che la garanzia prestata non racchiude una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia con conseguente non applicabilità della previsione invocata;
pagina 5 di 13 in ogni caso, ed anche a voler ammettere contro il vero che di fideiussione si tratti, varrebbe comunque il IV° comma dell'art. 5 della garanzia;
che, infine, nel caso in cui il contratto di fideiussione oppure la garanzia preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale), l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza (cfr. tra le tante
Cass. Civ. n. 16836/2015, Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002;
Cass. Civ. n. 16233/2005).
Rileva, peraltro, che l'eccezione di decadenza non sarebbe comunque fondata, avendo la banca agito nel termine di decadenza e svolto richiesta stragiudiziale di pagamento.
Quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova per non avere, in sede monitoria, prodotto tutti gli estratti conto corrente, osserva che, al contrario, in detta sede erano stati prodotti ben 99 estratti conto;
che le contestazioni relative all'anatocismo erano generiche;
che la Cassa Rurale, con riferimento al conto corrente null'altro ha fatto se non dare applicazione al contestato rapporto le condizioni della Delibera del CICR ed ha operato secondo tutte le pattuizioni del caso, ivi comprese quelle relative gli interessi, che sono state dettagliatamente indicate nel rispetto della normativa surricordata ed integralmente accettate da senza riserve. Controparte_2
Quanto al mutuo, rileva che in contratto è previsto che in caso di mora del debitore l'interesse convenzionale viene “sostituito” all'interesse corrispettivo;
che pertanto il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo contratto.
Acquisita la documentazione prodotta, non ammesse le istanze istruttorie di parte opponente, sospesa la provvisoria esecutorietà al decreto, confidandosi in una definizione stragiudiziale, non avvenuta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, con preventiva assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***
pagina 6 di 13 Avverso il decreto ingiuntivo emanato, nei suoi confronti, limitatamente all'importo di €
57.600,00 quale fideiussore della società Just a Man s.r.l., l'opponente deduce: Pt_1
1) la qualifica di consumatore,
2) la nullità parziale della fideiussione ricalcando la stessa pedissequamente il modello
ABI per le fideiussioni omnibus, in virtù delle previsioni del provvedimento della
Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto il modello dei contratti bancari, concernenti le fideiussioni omnibus, redatti secondo lo schema messo a punto dall'ABI nel 2003, come lesivo della concorrenza, e la conseguente nullità della clausola di cui all'art. 5 che prevede la inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., cui consegue il venir meno della garanzia per mancato espletamento di attività giudiziale nei sei mesi;
3) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale e la illegittima applicazione di interessi anatocistici nel conto corrente;
4) la illegittima applicazione di interessi anatocistici nel mutuo;
5) la necessità della prova del credito non essendo sufficiente la produzione della attestazione ex art. 50 TUB.
Ciò premesso, si rileva.
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, occorre dare atto che la banca, in sede monitoria, all'interno del documento 3 ha versato in giudizio tutti gli estratti conto dalla apertura del conto fino al passaggio in sofferenza e non solamente la attestazione ex art. 50 TUB.
Con riferimento agli altri motivi, si rileva.
Sulla qualifica di consumatore del . Pt_1
Lo stesso ha pacificamente firmato il contratto (si vedrà in avanti di individuare la qualifica dello stesso) quale legale rappresentante della società garantita nonché socio di questa.
La Suprema Corte, ha di recente precisato che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più
pagina 7 di 13 attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. S.U: - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023
Dalla disamina degli atti emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia prestata dal alla stessa attività professionale del Pt_1
garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati.
Il , infatti, ha firmato la garanzia in quanto soggetto strettamente connesso alla Pt_1
attività di impresa che lo stesso gestiva attraverso la società debitrice principale.
Quanto alla natura del contratto, si è riportato che mentre l'opponente qualifica lo stesso quale fideiussione, la Banca afferma essersi in presenza di contratto autonomo di garanzia.
La Suprema Corte, in particolare, ha precisato che “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile
(qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa
l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, all'interno del contratto intercorso fra le parti emergono chiari indici della natura del rapporto sotteso.
In particolare, all' art. 1 è previsto “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale interessi anche moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario e per ogni onere tributario”;
l'art. 5, comma 1 stabilisce che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; il successivo comma 5 “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”, mentre il comma 7 del medesimo art. 5 prevede inoltre che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
Dette clausole negoziali sembrano mirante ad escludere il carattere dell'accessorietà tra garanzia e debito garantito, e, come tali, appaiono e incompatibili con la causa astratta tipica di un rapporto fideiussorio.
Ciò premesso, non rimane che esaminare la doglianza connessa alla riproduzione delle clausole di cui all'ormai noto schema ABI.
La tematica si innesca sulla giurisprudenza insorta negli ultimi anni relativa alla validità delle clausole inserite nel contratto, ricalcanti lo schema ABI del 2003 ritenuto lesivo dalla Banca d'AL nel 2005.
In particolare, l'opponente assume la nullità dell'art. 5, comma 7 della fideiussione prestata, che prevede che: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'AL ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per
pagina 9 di 13 la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La Banca d'AL ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, ritenendo che le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
Più in particolare, la Banca d'AL ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria ALna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003.
Il periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'AL ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Nel caso di specie si è di fronte a fideiussione rilasciata nell'anno 2017 e nell'anno 2019.
La giurisprudenza ritiene che l'eccezione di nullità relativa alle fideiussioni omnibus oggetto di causa, non possa fondarsi sul mero richiamo al provvedimento della Banca
d'AL, posto che questo non integra una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza anche alla data di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di causa, dal momento che le stesse sono state stipulate a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Il Tribunale di Milano, in plurimi arresti emanati in fattispecie contrattuali non dissimili, ha evidenziato che la vicenda contrattuale odiernamente in esame dà origine a un pagina 10 di 13 giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi, come nelle c.d. follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751).
Secondo detti arresti, che si condividono, parte opponente era quindi onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa;
prova che non risulta fornita.
Ad abundantiam, anche a ritenere la nullità parziale del contratto, si rileva.
La clausola di cui all'art. 5, sopra riportata, concerne la sola rinuncia a far valere la tutela di cui all'art. 1957 c.c., norma che prevede che: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
Anche a considerare, quindi, la nullità della clausola di cui all'art. 5 comma 7, va dato atto che la banca assume di avere in ogni caso proposto, nei sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore.
Effettivamente, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, emerge che la banca ha provveduto, per quel che attiene al conto corrente, al passaggio a sofferenza in data
28.9.2023, (cfr. estratto conto al 29.9.2023); ha invitato, con raccomandata 18.8.2023 la società e i garanti al pagamento, rilevando che vi era il mancato pagamento di tre rate di mutuo (scadute nel giugno, luglio e agosto 2023),
e che il conto era in sofferenza.
Il 10 aprile 2024 ha quindi depositato il ricorso monitorio.
Pertanto risulta che la banca abbia provveduto nei sei mesi ad attivarsi nei confronti del pagina 11 di 13 debitore principale.
Sul tema si innesta altra problematica connessa alla natura della attività che la banca, secondo la previsione dell'art. 1957 c.c. sarebbe chiarata ad intraprendere, se cioè sia sufficiente una attivazione stragiudiziale ovvero sia necessaria una attività di tipo giudiziale.
Le parti non si sono soffermate sul tema.
E' sufficiente a tal proposito evidenziare che la più recente giurisprudenza della Corte si sia espressa nel senso della non necessità di una azione giudiziale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
660 del 10/01/2025) e si a quindi sufficiente una attivazione anche in via stragiudiziale nei
6 mesi.
In ogni caso, avendo ricostruito il rapporto come contratto autonomo di garanzia, non può non sottacersi che altro recente orientamento afferma che:
“In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione
a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. 3, Ordinanza n. 5179 del 27/02/2025).
La opposizione sotto tali plurimi profili deve essere disattesa.
Con riferimento alla dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale del conto e sulla illegittima applicazione di interessi anatocistici, anche con riferimento al mutuo, si osserva.
La contestazione è generica.
Con riferimento al conto corrente, nel quale lo scoperto è comunque non elevato, in alcun modo la parte deduce in cosa sia consistito l'effetto anatocistico;
non vi è, difatti, allegato alcun conteggio svolto;
appare quindi difficile comprendere quale parte del saldo non sarebbe dovuta.
In ogni caso, deve darsi atto che la fideiussione è stata rilasciata fino all'importo di pagina 12 di 13 57.600,00; che lo scoperto del finanziamento è di gran lunga superiore a detto importo.
Nel mutuo, invece, gli interessi sono stati conteggiati secondo il paino di ammortamento alla francese.
Sulla legittimità di tale previsione è sufficiente riportare l'arresto delle Sezioni Unite, secondo il quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. 15130 del 29.5.2024).
Non sembra possa quindi parlarsi di interessi anatocistici con riferimento al credito oggetto di finanziamento.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori minimi delle quattro fasi atteso il valore della causa (€ 57.600,00 e la conseguente applicazione dei parametri nella fascia fra € 52.000 e € 260.00,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 658/2024 di data 27.5.2024, che conferma e dichiara esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Cassa Rurale Pt_1
ed Artigiana di Binasco Credito cooperativo soc. coop. le spese di lite, che si liquidano in
€ 7.052,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., ed oltre a € 280,00 per la fase di mediazione, oltre accessori.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2578/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MICELI SERENA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
“ Controparte_1
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SCIASCIO
[...] P.IVA_1
FABIOLA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Giudice Adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
- Sospendere la provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa.
Nel merito:
- Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
658/24 del 19.04.2024, R.G. 1420/24, emesso su ricorso di
[...]
dal Tribunale di Parte_2
pagina 1 di 13 Pavia, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto.
- In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
in favore di parte opposta, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa.
- In subordine, ridursi l'importo asseritamente vantato da parte opposta a quanto risultante di giustizia.
- Rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare, per tutte le ragioni in atti, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. ing. 658/2024 – rep. 836/2024- r.g.n. 1420/2024 del
Tribunale di Pavia e ciò in quanto l'opposizione avversaria non è fondata su alcuna prova scritta e di pronta soluzione.
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per le considerazioni svolte in atti, l'infondatezza di tutte le domande avversarie a fondamento della propria opposizione e conseguentemente rigettarle integralmente confermando, pertanto, il decreto ingiuntivo ivi opposto in ogni sua parte.
In via strettamente subordinata:
- e soltanto per la denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzate dall'opponente, e ciò per le ragioni meglio indicate in atti.
pagina 2 di 13 - In ogni caso:
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, incluso le spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria pari ad Euro 280,00;
- condannare l'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'ultimo comma di detta norma.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, Parte_2
premesso di essere creditrice nei confronti della
[...]
società Controparte_2
che i Sig.ri e hanno concesso garanzia Parte_3 Parte_1 personale a prima richiesta (garantievertrag), in data 04.08.2017, nell'interesse della originariamente di euro 22.500,00 e successivamente integrata con Controparte_2
aumento di massimale fino a concorrenza della somma di euro 57.600,00 in data
08.10.2019; che, in particolare vanta, nei confronti della società,
1) un credito fondato sul saldo passivo del conto corrente n. 470894 intestato alla
[...] per l'importo di Euro 7.070,02 come risulta dall'estratto conto munito di Controparte_2 certificazione e dichiarazione di un dirigente dell'Istituto ai sensi dell'art. 50 Decreto Lgs.
01.09.1993 n. 385 oltre interessi convenzionali meglio indicati nel medesimo estratto conto nella misura del 11,875% in ragione d'anno;
2) Un credito riconducibile al contratto di mutuo chirografario n. 35256 stipulato in data
11.05.2021 a mezzo del quale la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito
Cooperativo s.c. concedeva un finanziamento a man , di originari euro CP_2 CP_2
90.000,00 con gli interessi in ragione del tasso annuo del 4,5%, con rimborso da effettuare con pagamento di n. 60 rate mensili posticipate a partire dal 11.06.2023; che la debitrice era rimasta fin da subito inadempiente alle obbligazioni di cui al contratto suddetto, incorrendo oltre che nella decadenza del beneficio del termine, nella risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
pagina 3 di 13 che nonostante i solleciti, i debitori non hanno provveduto al pagamento;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento, per l'intera somma di euro 97.070,02 nei confronti della società, e limitatamente all'importo garantito di €
57.600,00, nei confronti di e Parte_3 Parte_1
Avverso detto decreto, emanato in data 27.5.2024 propone opposizione il solo Pt_1
deducendo: di aver assunto nei confronti della banca la qualifica di consumatore;
la nullità della fideiussione prestata a garanzia in quanto il contratto, ed in specie gli artt.
1 e 5, riproduceva pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, già censurato dalla Banca d'AL con provvedimento del 02.05.2005, n. 55, presentando esso le clausole illegittime che avevano portato la Suprema Corte ad affermare la integrazione di un illecito anticoncorrenziale;
che plurime decisioni di merito si erano espresse in tal senso;
che la nullità della intesa a monte produce, pertanto, la nullità del contratto a valle, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle di cui allo Schema Abi, con conseguenze nullità parziale del contratto;
che, infatti, la Banca, che negli anni 2017/2019 aveva sottoposto condizioni normative contrarie alla disciplina legale aveva assunto un comportamento contrario ai principi di correttezza;
che vi era quindi nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti;
che in considerazione del fatto che l'art. 5 del contratto opera una deroga all'art. 1957 c.c., la nullità della stessa consente di affermare che la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale coltivandole entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale;
che l'obbligazione principale è scaduta il 18.8.2023 quando la Banca ha revocato gli affidamenti alla società.
Deduce, in ogni caso, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale relativamente al contratto di conto corrente e la illegittima applicazione di interessi anatocistici contenuta all'interno del contratto di data 27.7.2017;
pagina 4 di 13 deduce, altresì, la illegittima applicazione di interessi anatocistici anche con riferimento al mutuo, con particolare riferimento all'art. 4 del contratto che prevede, in caso di inadempimento, in luogo dell'interesse corrispettivo, un interesse di mora di 0,5 punti in più rispetto al tasso corrispettivo clausola di ritenere illecita in quanto veniva previsto il diritto della banca di calcolare i maggiori interessi di mora non solo sul capitale, ma sull'importo complessivo della rata comprensiva di capitale e interesse.
Da ultimo, rileva che la attestazione ex art. 50 TUB risulta documento sufficiente in sede monitoria, ma non nel giudizio di opposizione.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la convenuta contestando la Parte_2
opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce che la società debitrice principale, della quale il è legale rappresentante, Pt_1
non ha proposto opposizione al decreto, così come pure il Pt_3 che l'opponente non ha provato, non ha chiesto di provare e neppure ha affermato di essere davvero consumatore;
che la disciplina non era comunque applicabile posto che questi era socio di maggioranza ed amministratore della società; che il aveva sottoscritto non già una fideiussione, ma un contratto autonomo di Pt_1
garanzia, che, in quanto tale, non rientra tra quelli previsti dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, con conseguente esonero di ogni pretesa richiesta forma di nullità, che non può essere comminata per tale tipologia contrattuale;
che nella denegata in cui si volesse considerare il testo in esame quale fideiussione, si potrebbe al più configurare una nullità di tipo parziale, così come di recente confermata dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, che riguarderebbe pertanto solo le clausole dichiarate nulle dal provvedimento della Banca
d'AL n. 55/2005.
Quanto alla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c. in cui sarebbe asseritamente incorsa la per non aver agito contro il debitore principale nei termini di sei mesi, rileva Parte_2
che la garanzia prestata non racchiude una fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia con conseguente non applicabilità della previsione invocata;
pagina 5 di 13 in ogni caso, ed anche a voler ammettere contro il vero che di fideiussione si tratti, varrebbe comunque il IV° comma dell'art. 5 della garanzia;
che, infine, nel caso in cui il contratto di fideiussione oppure la garanzia preveda che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale), l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza (cfr. tra le tante
Cass. Civ. n. 16836/2015, Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002;
Cass. Civ. n. 16233/2005).
Rileva, peraltro, che l'eccezione di decadenza non sarebbe comunque fondata, avendo la banca agito nel termine di decadenza e svolto richiesta stragiudiziale di pagamento.
Quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova per non avere, in sede monitoria, prodotto tutti gli estratti conto corrente, osserva che, al contrario, in detta sede erano stati prodotti ben 99 estratti conto;
che le contestazioni relative all'anatocismo erano generiche;
che la Cassa Rurale, con riferimento al conto corrente null'altro ha fatto se non dare applicazione al contestato rapporto le condizioni della Delibera del CICR ed ha operato secondo tutte le pattuizioni del caso, ivi comprese quelle relative gli interessi, che sono state dettagliatamente indicate nel rispetto della normativa surricordata ed integralmente accettate da senza riserve. Controparte_2
Quanto al mutuo, rileva che in contratto è previsto che in caso di mora del debitore l'interesse convenzionale viene “sostituito” all'interesse corrispettivo;
che pertanto il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo contratto.
Acquisita la documentazione prodotta, non ammesse le istanze istruttorie di parte opponente, sospesa la provvisoria esecutorietà al decreto, confidandosi in una definizione stragiudiziale, non avvenuta, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, con preventiva assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***
pagina 6 di 13 Avverso il decreto ingiuntivo emanato, nei suoi confronti, limitatamente all'importo di €
57.600,00 quale fideiussore della società Just a Man s.r.l., l'opponente deduce: Pt_1
1) la qualifica di consumatore,
2) la nullità parziale della fideiussione ricalcando la stessa pedissequamente il modello
ABI per le fideiussioni omnibus, in virtù delle previsioni del provvedimento della
Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto il modello dei contratti bancari, concernenti le fideiussioni omnibus, redatti secondo lo schema messo a punto dall'ABI nel 2003, come lesivo della concorrenza, e la conseguente nullità della clausola di cui all'art. 5 che prevede la inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., cui consegue il venir meno della garanzia per mancato espletamento di attività giudiziale nei sei mesi;
3) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale e la illegittima applicazione di interessi anatocistici nel conto corrente;
4) la illegittima applicazione di interessi anatocistici nel mutuo;
5) la necessità della prova del credito non essendo sufficiente la produzione della attestazione ex art. 50 TUB.
Ciò premesso, si rileva.
Quanto all'ultimo motivo di opposizione, occorre dare atto che la banca, in sede monitoria, all'interno del documento 3 ha versato in giudizio tutti gli estratti conto dalla apertura del conto fino al passaggio in sofferenza e non solamente la attestazione ex art. 50 TUB.
Con riferimento agli altri motivi, si rileva.
Sulla qualifica di consumatore del . Pt_1
Lo stesso ha pacificamente firmato il contratto (si vedrà in avanti di individuare la qualifica dello stesso) quale legale rappresentante della società garantita nonché socio di questa.
La Suprema Corte, ha di recente precisato che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più
pagina 7 di 13 attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. S.U: - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023
Dalla disamina degli atti emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia prestata dal alla stessa attività professionale del Pt_1
garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati.
Il , infatti, ha firmato la garanzia in quanto soggetto strettamente connesso alla Pt_1
attività di impresa che lo stesso gestiva attraverso la società debitrice principale.
Quanto alla natura del contratto, si è riportato che mentre l'opponente qualifica lo stesso quale fideiussione, la Banca afferma essersi in presenza di contratto autonomo di garanzia.
La Suprema Corte, in particolare, ha precisato che “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile
(qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa
l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, all'interno del contratto intercorso fra le parti emergono chiari indici della natura del rapporto sotteso.
In particolare, all' art. 1 è previsto “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale interessi anche moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche di carattere giudiziario e per ogni onere tributario”;
l'art. 5, comma 1 stabilisce che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; il successivo comma 5 “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”, mentre il comma 7 del medesimo art. 5 prevede inoltre che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
Dette clausole negoziali sembrano mirante ad escludere il carattere dell'accessorietà tra garanzia e debito garantito, e, come tali, appaiono e incompatibili con la causa astratta tipica di un rapporto fideiussorio.
Ciò premesso, non rimane che esaminare la doglianza connessa alla riproduzione delle clausole di cui all'ormai noto schema ABI.
La tematica si innesca sulla giurisprudenza insorta negli ultimi anni relativa alla validità delle clausole inserite nel contratto, ricalcanti lo schema ABI del 2003 ritenuto lesivo dalla Banca d'AL nel 2005.
In particolare, l'opponente assume la nullità dell'art. 5, comma 7 della fideiussione prestata, che prevede che: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'AL ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per
pagina 9 di 13 la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La Banca d'AL ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, ritenendo che le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
Più in particolare, la Banca d'AL ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria ALna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003.
Il periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'AL ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Nel caso di specie si è di fronte a fideiussione rilasciata nell'anno 2017 e nell'anno 2019.
La giurisprudenza ritiene che l'eccezione di nullità relativa alle fideiussioni omnibus oggetto di causa, non possa fondarsi sul mero richiamo al provvedimento della Banca
d'AL, posto che questo non integra una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza anche alla data di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di causa, dal momento che le stesse sono state stipulate a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Il Tribunale di Milano, in plurimi arresti emanati in fattispecie contrattuali non dissimili, ha evidenziato che la vicenda contrattuale odiernamente in esame dà origine a un pagina 10 di 13 giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi, come nelle c.d. follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751).
Secondo detti arresti, che si condividono, parte opponente era quindi onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa;
prova che non risulta fornita.
Ad abundantiam, anche a ritenere la nullità parziale del contratto, si rileva.
La clausola di cui all'art. 5, sopra riportata, concerne la sola rinuncia a far valere la tutela di cui all'art. 1957 c.c., norma che prevede che: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
Anche a considerare, quindi, la nullità della clausola di cui all'art. 5 comma 7, va dato atto che la banca assume di avere in ogni caso proposto, nei sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore.
Effettivamente, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, emerge che la banca ha provveduto, per quel che attiene al conto corrente, al passaggio a sofferenza in data
28.9.2023, (cfr. estratto conto al 29.9.2023); ha invitato, con raccomandata 18.8.2023 la società e i garanti al pagamento, rilevando che vi era il mancato pagamento di tre rate di mutuo (scadute nel giugno, luglio e agosto 2023),
e che il conto era in sofferenza.
Il 10 aprile 2024 ha quindi depositato il ricorso monitorio.
Pertanto risulta che la banca abbia provveduto nei sei mesi ad attivarsi nei confronti del pagina 11 di 13 debitore principale.
Sul tema si innesta altra problematica connessa alla natura della attività che la banca, secondo la previsione dell'art. 1957 c.c. sarebbe chiarata ad intraprendere, se cioè sia sufficiente una attivazione stragiudiziale ovvero sia necessaria una attività di tipo giudiziale.
Le parti non si sono soffermate sul tema.
E' sufficiente a tal proposito evidenziare che la più recente giurisprudenza della Corte si sia espressa nel senso della non necessità di una azione giudiziale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
660 del 10/01/2025) e si a quindi sufficiente una attivazione anche in via stragiudiziale nei
6 mesi.
In ogni caso, avendo ricostruito il rapporto come contratto autonomo di garanzia, non può non sottacersi che altro recente orientamento afferma che:
“In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione
a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. 3, Ordinanza n. 5179 del 27/02/2025).
La opposizione sotto tali plurimi profili deve essere disattesa.
Con riferimento alla dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale del conto e sulla illegittima applicazione di interessi anatocistici, anche con riferimento al mutuo, si osserva.
La contestazione è generica.
Con riferimento al conto corrente, nel quale lo scoperto è comunque non elevato, in alcun modo la parte deduce in cosa sia consistito l'effetto anatocistico;
non vi è, difatti, allegato alcun conteggio svolto;
appare quindi difficile comprendere quale parte del saldo non sarebbe dovuta.
In ogni caso, deve darsi atto che la fideiussione è stata rilasciata fino all'importo di pagina 12 di 13 57.600,00; che lo scoperto del finanziamento è di gran lunga superiore a detto importo.
Nel mutuo, invece, gli interessi sono stati conteggiati secondo il paino di ammortamento alla francese.
Sulla legittimità di tale previsione è sufficiente riportare l'arresto delle Sezioni Unite, secondo il quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. 15130 del 29.5.2024).
Non sembra possa quindi parlarsi di interessi anatocistici con riferimento al credito oggetto di finanziamento.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori minimi delle quattro fasi atteso il valore della causa (€ 57.600,00 e la conseguente applicazione dei parametri nella fascia fra € 52.000 e € 260.00,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 658/2024 di data 27.5.2024, che conferma e dichiara esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta Cassa Rurale Pt_1
ed Artigiana di Binasco Credito cooperativo soc. coop. le spese di lite, che si liquidano in
€ 7.052,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., ed oltre a € 280,00 per la fase di mediazione, oltre accessori.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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