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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 703/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ROSSI MICHELE ( ) e con elezione di domicilio telematico C.F._2 presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv.to MASSIMILIANO DE MAIO (CF. C.F._4
e con elezione di domicilio telematico presso lo studio C.F._5 del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 15 settembre
2025 e cioè
per parte attrice “ Questa difesa, in ottemperanza all'ordinanza emessa da questo Ill.mo
Giudice adito e facendo seguito al deposito della relazione del Dott. non ne Persona_1 contesta le risultanze e chiede che questo Ill.mo Giudice del Tribunale adito emetta ordinanza che dichiari il riconoscimento della paternità della ricorrente con effetto ogni effetto di legge conseguenziale. Per quanto riguarda le spese di Giustizia, è stata già versata in atti il 29/04/2025 istanza di liquidazione per essere la ricorrente difesa a mezzo del Gratuito Patrocinio”;
per parte convenuta “1) questa difesa prende atto del deposito della Relazione medica
Ctu redatta dal Dott. e formalmente ed espressamente dichiara che alcuna Persona_1 contestazione intende muovere avverso la stessa ed alla quale aderisce. Per tutto quanto sopra espresso, nell'interesse delle resistenti CONCLUDE Affinchè l'Ill.mo Giudice del
Tribunale adito accerti, dichiari e riconosca la SI.ra figlia del Parte_1 compianto SI. con con tutte le conseguenze ed annotazioni di legge del Persona_2 caso, con espressa rinuncia dello scrivente procuratore alle competenze di lite per il presente Giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 12/04/2024 - premesso di essere Parte_1
nata a [...] una lunga relazione sentimentale tra la SI.ra , CP_1
nata a [...] il [...] e il compianto SI. nato il Persona_2
25.02.1975 in Ghana e deceduto in data 18.04.09 in Mondragone (CE), premesso che, all'atto della registrazione presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Napoli la SI.ra , per mero errore, ometteva di far annotare nel CP_1
certificato di nascita il nome del padre naturale, ossia nato Persona_2
22.05.75 in Ghana, considerato che ella ha interesse all'azione di accertamento della paternità naturale, perché il decesso prematuro di è Persona_2
avvenuto a seguito di sinistro stradale, e detto accertamento consente alla SI.ra di agire nei confronti dei responsabili civili per richiedere il Parte_1
risarcimento dei danni, in qualità di erede naturale del compianto genitore
- ha adito il Tribunale per chiedere di dichiarare ed accertare Persona_2
2 la paternità naturale di nei confronti della SI.ra Persona_2 [...]
previo esame comparativo del DNA della istante con il campione Pt_1
biologico del SI. all'esito della riesumazione della salma del Persona_2
de cuius.
Le convenute, rispettivamente coniuge superstite e altra figlia del de cuius, nel costituirsi in giudizio, hanno aderito alla domanda.
Espletata l'istruttoria, concessi i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Accertamento della paternità.
La domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 269 c.c. la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui è ammesso il riconoscimento e la prova può essere data con ogni mezzo, non essendo sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio, ai sensi dell'art. 270
c.c., e, ai sensi dell'art. 276 c.c. la legittimazione passiva è in capo al presunto genitore o, in sua mancanza, come nel caso di specie, ai suoi eredi. Ai sensi dell'art. 277 c.c. la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Orbene, oggetto dell'accertamento nella dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è il dato biologico della procreazione e la paternità, come indica la norma sopra richiamata, può essere data con ogni mezzo, dunque anche per presunzioni, essendo ormai granitica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere principio di ordine pubblico internazionale la possibilità di ricercare la paternità
con ogni mezzo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 27/02/2002; v. anche “È
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 cod.
civ.,(ove interpretato nel senso che la mancanza della prova di rapporti sessuali tra la
3 madre ed il presunto padre nel periodo del concepimento non precluda l'esecuzione di
ulteriori indagini e la valutazione degli altri elementi di prova), per supposto contrasto
con l'art. 30, quarto comma, Cost., il quale dispone che la legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità. Invero, la norma costituzionale in questione rimette al
legislatore ordinario la fissazione delle norme e dei limiti per la ricerca della paternità
naturale, senza stabilire vincoli di contenuto, e l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. -
secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed
il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità
naturale - costituisce di per sè una limitazione di carattere probatorio, ma non prescrive
che l'esistenza di tali rapporti debba risultare in ogni caso da una prova specifica sul
punto, dovendo anche tenersi conto del secondo comma della medesima disposizione,
secondo cui la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo, e,
inoltre, ogni valutazione sulla adeguatezza e sufficienza dei limiti probatori appartiene
alla considerazione discrezionale del legislatore, non fissando la citata norma
costituzionale alcun canone in proposito” (Sez. 1, Sentenza n. 5116 del 03/04/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre innanzitutto osservare che l'altra figlia del de cuius, erede di colui reputato padre dell'attrice, non ha contestato la domanda attorea in quanto ritenuta fondata, in fatto e in diritto, e non si è
opposta alla richiesta avanzata dall'attrice.
Oltre a ciò, la prova circa il rapporto di paternità de quo è stata fornita al di là di ogni ragionevole dubbio mediante ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'esecuzione del test del Dna.
Sul punto occorre osservare che, secondo condivisibile principio di diritto, “In
tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti
immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un
rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di
prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni,
né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a
dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di
4 una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per
converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e
risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del
diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status"”.
(Sez. 1, Sentenza n. 3479 del 23/02/2016); “nei giudizi promossi per la dichiarazione
giudiziale di paternità naturale l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante
consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. È
necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del
suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni
tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova” (Cass. n.
6155 del 13/03/2009, n. 4792 del 26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale
mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più
idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del
rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di
incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo
con l'ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del 29/05/2008)” (Cass.
civ. n. 32308/18).
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa - suffragata da accertamenti specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati, corredata da argomentazioni di indubbio valore scientifico - riporta quanto segue “Il materiale genetico prelevato dai resti scheletrici e dai tamponi buccali veniva analizzato e
confrontato, giungendo alla seguente conclusione: “Lo studio, basato sulla comparazione
dei profili genetici autosomici di con quello di e della Persona_2 Parte_1
di lei madre, secondo la relazione padre - figlia, ha rilevato che è il Persona_2
padre di con una probabilità del 99,9999999999983%” ed ha così Parte_1
concluso “Le operazioni descritte al paragrafo precedente hanno permesso di identificare
i resti scheletrici del SI. e confrontarne il materiale genetico con quello di Per_2
tali indagini hanno permesso di stabilire che la SI.ra Parte_1 Pt_1
5 è figlia naturale del SI. . Pt_1 Persona_2
Deve, pertanto, dichiararsi che , nata a [...] il Parte_1
07.03.2004 ed ivi registrata con atto n. 78/2004 come figlia di , è CP_1
anche figlia di nato il [...] in [...] e deceduto in data Persona_2
18.04.09 in Mondragone (CE) e ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
2. Spese di lite e di c.t.u.
In assenza di reale contenzioso, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti. Per le stesse ragioni, gli oneri di c.t.u., già
liquidati con separato decreto, saranno a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) dichiara che , nata a [...] il [...] ed ivi registrata Parte_1
con atto n. 78/2004 come figlia di , è anche figlia di CP_1 Per_2
nato il [...] in [...] e deceduto in data 18.04.09 in Mondragone
[...]
(CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere alle annotazioni di legge;
3) compensa le spese di lite;
4) pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Pordenone, in data
29/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 703/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ROSSI MICHELE ( ) e con elezione di domicilio telematico C.F._2 presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv.to MASSIMILIANO DE MAIO (CF. C.F._4
e con elezione di domicilio telematico presso lo studio C.F._5 del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
1 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 15 settembre
2025 e cioè
per parte attrice “ Questa difesa, in ottemperanza all'ordinanza emessa da questo Ill.mo
Giudice adito e facendo seguito al deposito della relazione del Dott. non ne Persona_1 contesta le risultanze e chiede che questo Ill.mo Giudice del Tribunale adito emetta ordinanza che dichiari il riconoscimento della paternità della ricorrente con effetto ogni effetto di legge conseguenziale. Per quanto riguarda le spese di Giustizia, è stata già versata in atti il 29/04/2025 istanza di liquidazione per essere la ricorrente difesa a mezzo del Gratuito Patrocinio”;
per parte convenuta “1) questa difesa prende atto del deposito della Relazione medica
Ctu redatta dal Dott. e formalmente ed espressamente dichiara che alcuna Persona_1 contestazione intende muovere avverso la stessa ed alla quale aderisce. Per tutto quanto sopra espresso, nell'interesse delle resistenti CONCLUDE Affinchè l'Ill.mo Giudice del
Tribunale adito accerti, dichiari e riconosca la SI.ra figlia del Parte_1 compianto SI. con con tutte le conseguenze ed annotazioni di legge del Persona_2 caso, con espressa rinuncia dello scrivente procuratore alle competenze di lite per il presente Giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 12/04/2024 - premesso di essere Parte_1
nata a [...] una lunga relazione sentimentale tra la SI.ra , CP_1
nata a [...] il [...] e il compianto SI. nato il Persona_2
25.02.1975 in Ghana e deceduto in data 18.04.09 in Mondragone (CE), premesso che, all'atto della registrazione presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Napoli la SI.ra , per mero errore, ometteva di far annotare nel CP_1
certificato di nascita il nome del padre naturale, ossia nato Persona_2
22.05.75 in Ghana, considerato che ella ha interesse all'azione di accertamento della paternità naturale, perché il decesso prematuro di è Persona_2
avvenuto a seguito di sinistro stradale, e detto accertamento consente alla SI.ra di agire nei confronti dei responsabili civili per richiedere il Parte_1
risarcimento dei danni, in qualità di erede naturale del compianto genitore
- ha adito il Tribunale per chiedere di dichiarare ed accertare Persona_2
2 la paternità naturale di nei confronti della SI.ra Persona_2 [...]
previo esame comparativo del DNA della istante con il campione Pt_1
biologico del SI. all'esito della riesumazione della salma del Persona_2
de cuius.
Le convenute, rispettivamente coniuge superstite e altra figlia del de cuius, nel costituirsi in giudizio, hanno aderito alla domanda.
Espletata l'istruttoria, concessi i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Accertamento della paternità.
La domanda deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 269 c.c. la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui è ammesso il riconoscimento e la prova può essere data con ogni mezzo, non essendo sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio, ai sensi dell'art. 270
c.c., e, ai sensi dell'art. 276 c.c. la legittimazione passiva è in capo al presunto genitore o, in sua mancanza, come nel caso di specie, ai suoi eredi. Ai sensi dell'art. 277 c.c. la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Orbene, oggetto dell'accertamento nella dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è il dato biologico della procreazione e la paternità, come indica la norma sopra richiamata, può essere data con ogni mezzo, dunque anche per presunzioni, essendo ormai granitica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere principio di ordine pubblico internazionale la possibilità di ricercare la paternità
con ogni mezzo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 27/02/2002; v. anche “È
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 cod.
civ.,(ove interpretato nel senso che la mancanza della prova di rapporti sessuali tra la
3 madre ed il presunto padre nel periodo del concepimento non precluda l'esecuzione di
ulteriori indagini e la valutazione degli altri elementi di prova), per supposto contrasto
con l'art. 30, quarto comma, Cost., il quale dispone che la legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità. Invero, la norma costituzionale in questione rimette al
legislatore ordinario la fissazione delle norme e dei limiti per la ricerca della paternità
naturale, senza stabilire vincoli di contenuto, e l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. -
secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed
il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità
naturale - costituisce di per sè una limitazione di carattere probatorio, ma non prescrive
che l'esistenza di tali rapporti debba risultare in ogni caso da una prova specifica sul
punto, dovendo anche tenersi conto del secondo comma della medesima disposizione,
secondo cui la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo, e,
inoltre, ogni valutazione sulla adeguatezza e sufficienza dei limiti probatori appartiene
alla considerazione discrezionale del legislatore, non fissando la citata norma
costituzionale alcun canone in proposito” (Sez. 1, Sentenza n. 5116 del 03/04/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre innanzitutto osservare che l'altra figlia del de cuius, erede di colui reputato padre dell'attrice, non ha contestato la domanda attorea in quanto ritenuta fondata, in fatto e in diritto, e non si è
opposta alla richiesta avanzata dall'attrice.
Oltre a ciò, la prova circa il rapporto di paternità de quo è stata fornita al di là di ogni ragionevole dubbio mediante ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'esecuzione del test del Dna.
Sul punto occorre osservare che, secondo condivisibile principio di diritto, “In
tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti
immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un
rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di
prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni,
né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a
dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di
4 una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per
converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e
risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del
diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status"”.
(Sez. 1, Sentenza n. 3479 del 23/02/2016); “nei giudizi promossi per la dichiarazione
giudiziale di paternità naturale l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante
consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. È
necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del
suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni
tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova” (Cass. n.
6155 del 13/03/2009, n. 4792 del 26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale
mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più
idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del
rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di
incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo
con l'ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del 29/05/2008)” (Cass.
civ. n. 32308/18).
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa - suffragata da accertamenti specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati, corredata da argomentazioni di indubbio valore scientifico - riporta quanto segue “Il materiale genetico prelevato dai resti scheletrici e dai tamponi buccali veniva analizzato e
confrontato, giungendo alla seguente conclusione: “Lo studio, basato sulla comparazione
dei profili genetici autosomici di con quello di e della Persona_2 Parte_1
di lei madre, secondo la relazione padre - figlia, ha rilevato che è il Persona_2
padre di con una probabilità del 99,9999999999983%” ed ha così Parte_1
concluso “Le operazioni descritte al paragrafo precedente hanno permesso di identificare
i resti scheletrici del SI. e confrontarne il materiale genetico con quello di Per_2
tali indagini hanno permesso di stabilire che la SI.ra Parte_1 Pt_1
5 è figlia naturale del SI. . Pt_1 Persona_2
Deve, pertanto, dichiararsi che , nata a [...] il Parte_1
07.03.2004 ed ivi registrata con atto n. 78/2004 come figlia di , è CP_1
anche figlia di nato il [...] in [...] e deceduto in data Persona_2
18.04.09 in Mondragone (CE) e ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
2. Spese di lite e di c.t.u.
In assenza di reale contenzioso, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti. Per le stesse ragioni, gli oneri di c.t.u., già
liquidati con separato decreto, saranno a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) dichiara che , nata a [...] il [...] ed ivi registrata Parte_1
con atto n. 78/2004 come figlia di , è anche figlia di CP_1 Per_2
nato il [...] in [...] e deceduto in data 18.04.09 in Mondragone
[...]
(CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere alle annotazioni di legge;
3) compensa le spese di lite;
4) pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Pordenone, in data
29/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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