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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1495/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
ed , in persona del legale rappresentante p.t. ( ), Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Voce
attrici
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Bilotti Controparte_1 C.F._1
convenuto
Il Giudice
scaduto il termine del 1° aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1495/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
ed , in persona del legale rappresentante p.t. ( ), Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Voce
attrici
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Bilotti Controparte_1 C.F._1
convenuto
OGGETTO
Rivendicazione e negatoria
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' e l' Parte_1 [...]
hanno citato in giudizio , chiedendo al Tribunale di: Parte_2 Controparte_1
“ordinare per il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 948-949 c.c. l'immediato rilascio dei quozienti di terreno oggetto di causa e per l'effetto l'inesistenza di qualsivoglia diritto sostenuto ed affermato da terzi sulla cosa;
ottenere la cessazione di qualsivoglia presenza e turbativa e all'uopo il risarcimento del danno”; vinte le spese.
A sostegno delle proprie ragioni hanno esposto che: - il 16.11.2020 l' Controparte_2 aveva acquistato, in diritto di proprietà pari a ½ dell'intero, con atto pubblico
[...]
2 rep. 874 a rogito del Notaio dr. , un appezzamento di terreno sito in agro di CU (KR) Persona_1 proveniente dalla relitta massa fallimentare numero 22/2017 della “Farmacia S. Andrea di Arturi Dr.
Raffaele”, in persona del legale rappresentante p.t., distinto in quozienti catastalmente individuati in atti, per i diritti del 50% in proprietà esclusiva del soggetto reso fallito con sentenza;
- che il 22.2.2022
l' aveva acquistato, in diritto di proprietà pari a ½ dell'intero, con Parte_2
atto pubblico rep n. 19427 a rogito del Notaio dr , il suddetto appezzamento di terreno, Persona_2
proveniente dalla rimanente quota del 50% in esclusiva proprietà della signora , Persona_3
rimasta esclusa dal sopra richiamato fallimento;
- che tale appezzamento di terreno era occupato senza titolo dal convenuto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio lo , il quale ha eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la nullità della citazione in relazione alla vocatio in ius e, nel merito, ha contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo di avere il possesso legittimo e continuativo dei suddetti terreni sin dal 1952 ed ha chiesto il rigetto della domanda ed in via subordinata la condanna al pagamento di un'indennità per i miglioramenti apportati;
vinte le spese, in distrazione.
Esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione ed istruita documentalmente, la causa
è stata assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti
3 decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga e ciò non si è verificato nel caso di specie.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2.2. Ancora preliminarmente, va espunta, perché inammissibile, la documentazione depositata da parte attrice in data 24.2.2025, ché è stata prodotta oltre il maturarsi delle barriere preclusive istruttorie.
2.3. Sempre preliminarmente, l'eccezione di nullità della citazione con riferimento alla vocatio in ius
(cfr. comparsa di costituzione) è destituita di fondamento, oltre che priva di copertura normativa in relazione alle doglianze mosse sul punto dal convenuto, che non rientrano nei casi espressamente contemplati dall'art. 164 c.p.c..
4 2.4. Infine, in via preliminare, importa evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3. NEL MERITO.
3.1. L'azione di rivendicazione.
Come premesso, le società attrici hanno convenuto in giudizio al fine di accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto di proprietà sui terreni oggetto di causa e, conseguentemente, condannare il convenuto al rilascio della proprietà controversa.
La domanda attorea, da qualificarsi come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito esposti.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
Sotto il profilo probatorio, l'attore che agisce in rivendicazione è soggetto alla prova rigorosa dell'acquisto a titolo originario.
Ed invero, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, chi esperisce l'azione di rivendicazione è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo (Cass. 1044/95), ovvero che tale serie di validi atti di trasferimento si è protratta per il tempo necessario all'usucapione nel qual caso occorre anche provare di aver continuativamente posseduto l'immobile dalla data dell'atto e in conformità al contenuto del titolo stesso, salva l'applicabilità della presunzione iuris tantum di possesso intermedio (Cass. 7557/86;
2766/84).
E ciò vale anche quando -come nel caso di specie- l'acquisto del bene sia avvenuto in sede fallimentare, avendo esso natura di acquisto a titolo derivativo e non originario (arg. Cass. n.
11151/2012).
Sul punto, tuttavia, parte attrice nulla ha allegato né provato, limitandosi a produrre in giudizio la documentazione inerenti ai rispettivi atti di compravendita del 16.11.2020 e del 22.2.2022, senza nulla riferire in merito all'acquisto del dante causa.
La domanda attorea va pertanto rigettata, non avendo parte attrice assolto esaurientemente all'onere della prova spettantele.
3.2. L'azione negatoria.
5 L'azione, esperita da parte attrice, in via principale, unitamente a quella di rivendicazione, deve essere ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo, ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass. 29.12.2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass. 25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976,
n. 1460).
Al riguardo, va evidenziato che nell'azione negatoria, la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di un diritto sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto.
Nel caso di specie, le attrici hanno assolto all'onere di prova spettante loro, producendo in giudizio validi atti di acquisto dei beni oggetto di causa.
Il convenuto non ha, invece, dimostrato in nessun modo il dedotto possesso ultraventennale dei terreni de quibus, oggetto dell'eccezione di usucapione mossa. Ed invero, pure volendo prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità dei due capitoli di prova articolati (per le ragioni già indicate con l'ordinanza istruttoria dell'8.11.2023, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate), tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione.
Né ai presenti fini il convenuto può utilmente giovarsi del contratto di affitto versato in atti, sia perché avente ad oggetto un terreno di cui non vengono precisati né i confini né i riferimenti catastali e sia perché tale contratto ha una decorrenza di tre anni, dal 1° settembre 1952 al 31 agosto 1955 (cfr. doc.
1).
E del resto, è ragionevole ritenere che, laddove tale contratto fosse stato sufficiente a sorreggere le sue ragioni, il convenuto non avrebbe di certo eccepito l'intervenuta usucapione dei terreni in suo favore.
6 Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda in esame, deve essere dichiarata l'inesistenza di diritti affermati dal convenuto sul terreno oggetto di causa e la cessazione di ogni turbativa e molestia dallo stesso ivi arrecate.
3.3. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, anch'essa avanzata da parte attrice, perché priva di supporto probatorio. Neppure può procedersi alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. n. 27447/2011).
3.4. Infine, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per i miglioramenti effettuati sui terreni, avanzata dal convenuto, va rigettata, non avendo costui allegato né dimostrato alcunché in ordine a tali miglioramenti e non potendo tale carenza probatoria essere colmata da una consulenza tecnica d'ufficio, giacché, se la ctu fosse ammessa, si demanderebbe all'ausiliario il compito di compiere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Dunque, la prospettazione del convenuto sul punto è rimasta a livello di mera deduzione.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita.
4. Le risultanze decisorie impongono di compensare le spese.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea di rivendicazione;
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea negatoria e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di diritti affermati dal convenuto sui terreni oggetto di causa ed ordina al medesimo la cessazione di ogni turbativa e molestia sui predetti terreni;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- rigetta la domanda di pagamento dell'indennità per i miglioramenti formulata dal convenuto;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1495/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
ed , in persona del legale rappresentante p.t. ( ), Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Voce
attrici
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Bilotti Controparte_1 C.F._1
convenuto
Il Giudice
scaduto il termine del 1° aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1495/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
ed , in persona del legale rappresentante p.t. ( ), Parte_2 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Voce
attrici
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Bilotti Controparte_1 C.F._1
convenuto
OGGETTO
Rivendicazione e negatoria
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' e l' Parte_1 [...]
hanno citato in giudizio , chiedendo al Tribunale di: Parte_2 Controparte_1
“ordinare per il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 948-949 c.c. l'immediato rilascio dei quozienti di terreno oggetto di causa e per l'effetto l'inesistenza di qualsivoglia diritto sostenuto ed affermato da terzi sulla cosa;
ottenere la cessazione di qualsivoglia presenza e turbativa e all'uopo il risarcimento del danno”; vinte le spese.
A sostegno delle proprie ragioni hanno esposto che: - il 16.11.2020 l' Controparte_2 aveva acquistato, in diritto di proprietà pari a ½ dell'intero, con atto pubblico
[...]
2 rep. 874 a rogito del Notaio dr. , un appezzamento di terreno sito in agro di CU (KR) Persona_1 proveniente dalla relitta massa fallimentare numero 22/2017 della “Farmacia S. Andrea di Arturi Dr.
Raffaele”, in persona del legale rappresentante p.t., distinto in quozienti catastalmente individuati in atti, per i diritti del 50% in proprietà esclusiva del soggetto reso fallito con sentenza;
- che il 22.2.2022
l' aveva acquistato, in diritto di proprietà pari a ½ dell'intero, con Parte_2
atto pubblico rep n. 19427 a rogito del Notaio dr , il suddetto appezzamento di terreno, Persona_2
proveniente dalla rimanente quota del 50% in esclusiva proprietà della signora , Persona_3
rimasta esclusa dal sopra richiamato fallimento;
- che tale appezzamento di terreno era occupato senza titolo dal convenuto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio lo , il quale ha eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la nullità della citazione in relazione alla vocatio in ius e, nel merito, ha contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo di avere il possesso legittimo e continuativo dei suddetti terreni sin dal 1952 ed ha chiesto il rigetto della domanda ed in via subordinata la condanna al pagamento di un'indennità per i miglioramenti apportati;
vinte le spese, in distrazione.
Esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione ed istruita documentalmente, la causa
è stata assegnata allo scrivente e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti
3 decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga e ciò non si è verificato nel caso di specie.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2.2. Ancora preliminarmente, va espunta, perché inammissibile, la documentazione depositata da parte attrice in data 24.2.2025, ché è stata prodotta oltre il maturarsi delle barriere preclusive istruttorie.
2.3. Sempre preliminarmente, l'eccezione di nullità della citazione con riferimento alla vocatio in ius
(cfr. comparsa di costituzione) è destituita di fondamento, oltre che priva di copertura normativa in relazione alle doglianze mosse sul punto dal convenuto, che non rientrano nei casi espressamente contemplati dall'art. 164 c.p.c..
4 2.4. Infine, in via preliminare, importa evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3. NEL MERITO.
3.1. L'azione di rivendicazione.
Come premesso, le società attrici hanno convenuto in giudizio al fine di accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto di proprietà sui terreni oggetto di causa e, conseguentemente, condannare il convenuto al rilascio della proprietà controversa.
La domanda attorea, da qualificarsi come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito esposti.
L'azione di rivendicazione ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
Sotto il profilo probatorio, l'attore che agisce in rivendicazione è soggetto alla prova rigorosa dell'acquisto a titolo originario.
Ed invero, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, chi esperisce l'azione di rivendicazione è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo (Cass. 1044/95), ovvero che tale serie di validi atti di trasferimento si è protratta per il tempo necessario all'usucapione nel qual caso occorre anche provare di aver continuativamente posseduto l'immobile dalla data dell'atto e in conformità al contenuto del titolo stesso, salva l'applicabilità della presunzione iuris tantum di possesso intermedio (Cass. 7557/86;
2766/84).
E ciò vale anche quando -come nel caso di specie- l'acquisto del bene sia avvenuto in sede fallimentare, avendo esso natura di acquisto a titolo derivativo e non originario (arg. Cass. n.
11151/2012).
Sul punto, tuttavia, parte attrice nulla ha allegato né provato, limitandosi a produrre in giudizio la documentazione inerenti ai rispettivi atti di compravendita del 16.11.2020 e del 22.2.2022, senza nulla riferire in merito all'acquisto del dante causa.
La domanda attorea va pertanto rigettata, non avendo parte attrice assolto esaurientemente all'onere della prova spettantele.
3.2. L'azione negatoria.
5 L'azione, esperita da parte attrice, in via principale, unitamente a quella di rivendicazione, deve essere ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo, ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass. 29.12.2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass. 25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976,
n. 1460).
Al riguardo, va evidenziato che nell'azione negatoria, la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di un diritto sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto.
Nel caso di specie, le attrici hanno assolto all'onere di prova spettante loro, producendo in giudizio validi atti di acquisto dei beni oggetto di causa.
Il convenuto non ha, invece, dimostrato in nessun modo il dedotto possesso ultraventennale dei terreni de quibus, oggetto dell'eccezione di usucapione mossa. Ed invero, pure volendo prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità dei due capitoli di prova articolati (per le ragioni già indicate con l'ordinanza istruttoria dell'8.11.2023, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate), tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione.
Né ai presenti fini il convenuto può utilmente giovarsi del contratto di affitto versato in atti, sia perché avente ad oggetto un terreno di cui non vengono precisati né i confini né i riferimenti catastali e sia perché tale contratto ha una decorrenza di tre anni, dal 1° settembre 1952 al 31 agosto 1955 (cfr. doc.
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E del resto, è ragionevole ritenere che, laddove tale contratto fosse stato sufficiente a sorreggere le sue ragioni, il convenuto non avrebbe di certo eccepito l'intervenuta usucapione dei terreni in suo favore.
6 Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda in esame, deve essere dichiarata l'inesistenza di diritti affermati dal convenuto sul terreno oggetto di causa e la cessazione di ogni turbativa e molestia dallo stesso ivi arrecate.
3.3. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, anch'essa avanzata da parte attrice, perché priva di supporto probatorio. Neppure può procedersi alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. n. 27447/2011).
3.4. Infine, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per i miglioramenti effettuati sui terreni, avanzata dal convenuto, va rigettata, non avendo costui allegato né dimostrato alcunché in ordine a tali miglioramenti e non potendo tale carenza probatoria essere colmata da una consulenza tecnica d'ufficio, giacché, se la ctu fosse ammessa, si demanderebbe all'ausiliario il compito di compiere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Dunque, la prospettazione del convenuto sul punto è rimasta a livello di mera deduzione.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita.
4. Le risultanze decisorie impongono di compensare le spese.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea di rivendicazione;
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea negatoria e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di diritti affermati dal convenuto sui terreni oggetto di causa ed ordina al medesimo la cessazione di ogni turbativa e molestia sui predetti terreni;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- rigetta la domanda di pagamento dell'indennità per i miglioramenti formulata dal convenuto;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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