Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4085/2017 promossa da:
(c.f. , con l'avv. V. Sestito;
Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentato dall'avv. F. Postorino;
Controparte_1 convenuta CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti e verbale del 28 maggio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di opposizione iscritto al RG 1139/2017, Giudice di Pace di Catanzaro, l'odierno ricorrente in riassunzione agiva per l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione meglio identificata in atti emanata nei suoi confronti dalla
[...]
ha ordinato ed Parte_2 ti accertati e sanzionati dal Corpo di Polizia Municipale di Girifalco (Cz) con l'allegato Verbale d'Accertamento e per la violazione amministrativa delle norme ivi espressamente indicate, poiché “allestiva attrezzature per la preparazione e somministrava al pubblico salsicce arrostite e panini senza la prescritta SCIA”. L'adito Giudice di Pace ha pronunciato Sentenza d'incompetenza per materia in seguito alla quale veniva riassunto il Giudizio innanzi codesto adito Tribunale. L'odierno opponente riassumeva la causa avanti il Tribunale di Catanzaro proponendo le identiche motivazioni. Principalmente insisteva sulla nullità dell'Ordinanza-Ingiunzione per mancato esame della memoria difensiva. Nel merito, insisteva sull'insussistenza dei presupposti in fatto e diritto richiesti dalle norme violate. Concludeva come in atti. Si costituiva la , contestando l'avverso assunto e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Il ricorso è inf re rigettato. Preliminarmente il ricorrente eccepisce la nullità/inammissibilità/inefficacia dell'ordinanza opposta per le seguenti ragioni: per non essere stato sentito personalmente, seppur la richiesta fosse stata formulata nella memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981; per l'istruzione tardiva e viziata in violazione della legge 689\81; per l'immediata regolarizzazione con SCIA da parte dell'opponente e per la responsabilità in capo agli organizzatori dell'evento. In primo luogo lamenta il fatto di non essere stato convocato dall'Ente per Parte_1
l'audizione rich moria ex art. 18 L. 689/1981. La doglianza è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha esposto il principio per cui l'eventuale assenza di una preventiva interlocuzione tra privato e pubblica amministrazione – compresa la mancata audizione dell'interessato - non incide sulla validità del procedimento di irrogazione della sanzione, né del provvedimento di ordinanza ingiunzione, in quanto le eventuali argomentazioni difensive che l'incolpato avrebbe potuto far valere in sede amministrativa possono essere efficacemente dedotte in sede di opposizione - che si configura come atto introduttivo di un giudizio di accertamento della
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione in epigrafe emarginata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
-compensa le spese di giudizio tra le parti. Catanzaro li 10 aprile 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone