Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N° 32/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 32 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, piazza S. Stefano n° 6, p.i.
, e da nato a [...] il [...], P.IVA_1 Parte_2 residente in [...], c.f. , elettivamente domiciliati C.F._1 in Forlì, corso Mazzini n° 70, presso lo studio dell'avv. Enrico Nannini del foro di Forlì-
Cesena, che li rappresenta e difende giusta deleghe in atti,
- attori contro nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. rappresentato e difeso per delega in atti dagli C.F._2 avv.ti Paolo Anconelli e Francesca Mazzoni del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, piazzale della Vittoria n° 1, presso lo studio dell'avv. Anconelli,
- convenuto contro il
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Meldola (FC), Controparte_2 piazza Felice Orsini n° 29, c.f. , p.i. , rappresentato e difeso per P.IVA_2 P.IVA_3 delega in atti – unitamente e disgiuntamente tra loro – dall'avv. Alessandro Lolli del foro di
Bologna e dall'avv. Massimo Mambelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in
Forlì, piazza Saffi n° 32, presso lo studio dell'avv. Mambelli,
- convenuto
e con l'intervento della
1
Ferrara, con domicilio virtuale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
, Email_1
- terza chiamata
e della in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_7
con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n° 45, Controparte_8
p.i. , rappresentata e difesa per mandato in atti – anche disgiuntamente tra loro – P.IVA_5 dall'avv. Francesco Ferroni del foro di Ferrara e dall'avv. Stefania Gaiba del foro di Bologna, con domicilio virtuale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
- terza chiamata
CONCLUSIONI: con “note di trattazione udienza di p.c.”depositate in data 7 novembre
2024 gli attori e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e respinta, In via preliminare e di rito, previa remissione in istruttoria della causa, ammettere i mezzi istruttori, tutti, così come formulati e capitolati da questa difesa nella II memoria ex art. 183 c.p.c., vecchio rito, quivi da intendersi integralmente ripercorsa;
- In via principale e di merito, condannare il signor , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 e ss. c.c., nonché CP_1 il , ai sensi dell'art. 2049 c.c., al risarcimento in favore della società attrice Controparte_2
- quale avente causa di - dei danni patrimoniali, tutti, da Parte_1 Controparte_9 quest'ultima patiti in occasione e conseguenza del delitto di abuso di ufficio compiuto dal
e definitivamente accertato, ai fini civilistici, con sentenza esecutiva, passata in CP_1 giudicato, della Corte di Appello di Bologna;
- Sempre in via principale e di merito, condannare il signor , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 e 2059 c.c., CP_1 nonché il , ai sensi dell'art. 2049 c.c., al risarcimento in favore del signor Controparte_2
dei danni non patrimoniali dal medesimo patiti, in qualità di socio ed Parte_2 amministratore di in occasione e conseguenza del delitto di abuso di ufficio Controparte_9 compiuto dal e definitivamente accertato, ai fini civilistici, con sentenza esecutiva, CP_1 passata in giudicato, della Corte di Appello di Bologna, per un importo risarcitorio da liquidarsi in via equitativa;
- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”. Con “Foglio di precisazioni delle conclusioni” depositato in data 8 novembre 2024 il convenuto FA TE ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in rito: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; - sempre in via pregiudiziale, accertare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'odierna attrice, società Nel merito: - Parte_1 in via principale, rigettare ogni richiesta, domanda, eccezione ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, sia con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale preteso dall'attrice nonché con riferimento al Parte_1
2 risarcimento del danno non patrimoniale avanzato dall'attore Sig. - In subordine, Pt_2 disporre che, qualora si ritenesse risarcibile il danno del Sig. venga valutato e Pt_2 liquidato in via equitativa, ovvero con la minor rivalutazione che Questo Giudice riterrà di giustizia, anche in considerazione dell'allentamento delle responsabilità dei pubblici funzionari di cui all'art. 323 c.p. - in estremo subordine, ed in qualsiasi ipotesi di condanna del convenuto Sig. ad un risarcimento del danno, anche ad una somma inferiore a CP_1 quella richiesta dalle parti attrici, sia con riferimento alla domanda di sia con Parte_1 riferimento alla domanda Sig. si avanza espressa domanda/eccezione di manleva da Pt_2 parte del quale unico soggetto responsabile;
- nella denegata e non Controparte_2 creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, anche parziale, si insiste per l'ammissione a prova contraria delle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, comma
6 n. 3) della presente difesa. In caso di accoglimento della domanda di parte attrice di nomina di CTU, la presente difesa si riserva, sin d'ora, la nomina di CTP fino all'inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese ed onorari, spese compensate solo in caso di soccombenza”. Con “Note autorizzate ex art. 127 ter” depositate anch'esse in data 8 novembre 2024 il convenuto si è richiamato alle conclusioni rassegnate in seno alla propria Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, chiedendo pertanto “in rito di respingere la domanda della
Società per esistenza di un giudicato sul punto, con specifico riferimento posizione del
anche nella sua veste di responsabile in solido;
di respingere la domanda della CP_2 società (in subordine) e di (in via principale) per difetto di giurisdizione nei Parte_2 confronti di tutti i convenuti e comunque nei confronti del anche in solido;
nel merito CP_2
- di respingere la domanda proposta da in quanto infondata non risultando Parte_1 quest'ultima cessionaria del credito azionato;
- di respingere le domande degli attori, perché infondate: o nell'an (non avendo adottato misure di ordinaria diligenza per evitare il danno);
o Nel quantum (non avendo adottato misure di ordinaria diligenza per ridurre il danno); - di respingere ulteriormente o La domanda della società di danno patrimoniale, sia con riferimento al danno emergente che con riferimento al lucro cessante, per le ragioni esposte in atto. La domanda di di danno morale, perché priva di allegazione e prova In via Pt_2 riconvenzionale trasversale nella denegata ipotesi di soccombenza del convenuto CP_2
, si chiede che il convenuto TE sia chiamato a tenere manlevato ed indenne
[...] CP_1 il da ogni conseguenza pregiudizievole in toto o in relazione alla loro accertata CP_2 responsabilità ovvero comunque a rifondergli quanto sarà eventualmente tenuto a pagare in toto o in proporzione alla loro accertata responsabilità oltre interessi ed al maggior danno.
In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari sia nei rapporti con l'attrice che con il convenuto ed i chiamati”; l'ente convenuto ha inoltre richiamato – in via subordinata e previa revoca dell'ordinanza di rigetto – le istanze istruttorie tutte dedotte nelle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c.
Con “Note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 8 novembre 2024 la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito contrariis reiectis, - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e/o il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o Parte_1
3 rigettare tutte le domande di parte attrice;
- in via preliminare: in accoglimento dell'eccezione di giudicato, dichiarare inammissibili e improcedibili tutte le domande risarcitorie di parte attrice;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiarare prescritto ai sensi dell'art.
2952 c.c. il diritto del di essere manlevato/garantito/tenuto indenne da Controparte_2 per le somme versate a parte attrice a titolo di risarcimento del danno Controparte_3 patrimoniale e non patrimoniale;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulate da parte attrice e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva formulata dal
nei confronti di - nel merito, in via subordinata: Controparte_2 Controparte_3 nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta domanda principale, in accoglimento delle esclusioni e delle eccezioni di inoperatività della garanzia di cui alla polizza n. 037 00388604, respingere la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_2 [...]
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto di CP_3 tutte le eccezioni e domande sopra formulate e di accoglimento delle domande risarcitorie di parte attrice, accertare e dichiarare che sarà obbligata a Controparte_3 manlevare/garantire/tenere indenne il per la quota del 50% dell'importo Controparte_2 complessivamente corrisposto a parte attrice per capitale (danno), interessi e spese, nel limite del massimale complessivo di € 1.500.000,00 e con franchigia di € 500,00 in relazione all'ipotesi di responsabilità civile del (sezione I) ovvero del massimale complessivo CP_2 di € 516.457,00 in relazione all'ipotesi di responsabilità civile degli Amministratori del
(sezione II). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via CP_2 istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove richieste dalle controparti per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. del 2.3.2022”. Con “Note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate anch'esse in data 8 novembre 2024 la terza chiamata ha rassegnato le seguenti Controparte_7 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo e/o il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e per l'effetto Parte_1 dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande di parte attrice;
- in via preliminare: in accoglimento dell'eccezione di giudicato, dichiarare inammissibili e improcedibili tutte le domande risarcitorie di parte attrice;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiarare prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. il diritto del di essere Controparte_2 manlevato/garantito/tenuto indenne da per le somme versate a Controparte_7 parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulate da parte attrice e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_2 [...]
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della Controparte_7 suddetta domanda principale, in accoglimento delle esclusioni e delle eccezioni di inoperatività della garanzia di cui alla polizza n. 037 00388604, respingere la domanda di manleva formulata dal nei confronti di - Controparte_2 Controparte_7 nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le eccezioni e domande sopra formulate e di accoglimento delle domande risarcitorie di parte
4 attrice, accertare e dichiarare che sarà obbligata a Controparte_7 manlevare/garantire/tenere indenne il per la quota del 50% dell'importo Controparte_2 complessivamente corrisposto a parte attrice per capitale (danno), interessi e spese, nel limite del massimale complessivo di € 1.500.000,00 e con franchigia di € 500,00 in relazione all'ipotesi di responsabilità civile del (sezione I) ovvero del massimale complessivo CP_2 di € 516.457,00 in relazione all'ipotesi di responsabilità civile degli Amministratori del
(sezione II). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via CP_2 istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove richieste dalle controparti per i motivi indicati nella memoria ex art 183, comma 6, n. 3) c.p.c. del 2.3.2022”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 7 gennaio 2021 la e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio TE e, in solido con lo stesso, il
[...] CP_1 Controparte_2 chiedendo la condanna del primo (ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c.) e del secondo (in virtù di responsabilità vicaria ex art 2049 c.c.) al risarcimento in favore della società attrice – quale avente causa della – dei danni da quest'ultima patiti a causa del delitto di abuso di CP_9 ufficio commesso dal nella sua qualità di Assessore del per un CP_1 Controparte_2 importo risarcitorio pari ad € 4.272.400,00 oltre interessi di legge, ovvero nella maggiore o minore somma che risultasse provata e di giustizia in corso di causa, nonché al risarcimento, in favore del dei danni non patrimoniali dal medesimo sofferti in qualità di socio ed Pt_2 amministratore della quantificati in € 200.000,00 oltre interessi di legge, ovvero CP_9 nella maggiore o minore somma che risultasse provata e di giustizia in corso di causa. Le parti attrici esponevano che nel 2003 rivestiva la qualifica di legale rappresentate Parte_2 nonché socio di maggioranza della all'epoca corrente in Meldola (FC), via Controparte_9
Roma n° 188 - int. 4, p.i. , società che risultava proprietaria sin dal precedente P.IVA_6 anno 2001 di un vasto fondo edificabile sito in per il quale fu attivato l'iter CP_2 autorizzatorio per l'ottenimento del permesso di costruire al fine di procedere allo sviluppo immobiliare programmato. Secondo la ricostruzione attorea, quando l'attore nella sua Pt_2 citata veste di legale rappresentante della società proprietaria dell'area edificabile confidava nell'imminente sblocco della pratica edilizia, il Comune di improvvisamente ed CP_2 illegittimamente negava il c.d. “permesso di costruire semplice” all'uopo richiesto, quando in data 24 maggio 2003 l'allora Assessore all'urbanistica sollecitava per via diretta CP_1
l'adozione di una delibera della Giunta comunale con la quale il rilascio di tale permesso di costruire veniva illecitamente subordinato – in spregio ai presupposti normativi e di merito in materia – alla preliminare presentazione di un c.d. P.S.U. (Piano di Sistemazione Urbanistica) dai contorni del tutto indefiniti, con la (asseritamente) preordinata intenzione di danneggiare ingiustamente la richiedente impedendole la realizzazione dell'intervento Controparte_9 edilizio in esame;
a detta delle parti attrici, tale condotta illecita – culminata in data 16 settembre 2023 nella formale emanazione della nota dell'Assessore all'Urbanistica prot.
18323/18423 di rigetto del permesso di costruire e in data 24 maggio 2023 nella delibera sopra richiamata, raggiungendo in tal modo lo scopo di impedire definitivamente lo sviluppo del progetto – condusse al naufragio della solida ed altamente redditizia iniziativa immobiliare in parola ed alla successiva crisi aziendale della la cui prospettiva economica si Controparte_9
5 basava sulla prevista e doverosa concessione del permesso di costruire e sui profitti che ciò le avrebbe garantito, fino alla sua messa in liquidazione nell'anno 2009 ed al successivo fallimento, intervenuto in data 5 febbraio 2014. Dalla sopra descritta vicenda scaturiva un procedimento penale di fronte al Tribunale di Forlì, che culminava nella condanna in primo grado dell'odierno convenuto per abuso d'ufficio alla pena di otto mesi di reclusione, CP_1 irrogata con sentenza n° 312/2010, contenente anche la condanna del medesimo, in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni patiti dallo stesso Controparte_2 CP_1 costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede. Le parti attrici proseguivano evidenziando che la predetta sentenza veniva appellata dall'odierno convenuto dando CP_1 luogo al procedimento di appello avanti alla Corte distrettuale felsinea, il quale veniva definito con sentenza irrevocabile di condanna, limitatamente agli effetti civili, distinta al n°
6291/2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver confermato in parte motiva la reprensibilità penale della condotta posta in essere dal dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per CP_1 intervenuta prescrizione del reato, confermando tuttavia – ai fini civilistici – l'affermazione di responsabilità (con danno da liquidarsi in separata sede civile) in capo al stesso ed al CP_1 responsabile civile Secondo la prospettazione attorea, tutti i diritti di Controparte_2 credito di natura risarcitoria acquisiti in conseguenza dei fatti di reato per cui era processo – ad eccezione dello stretto danno morale personalmente patito da – dopo alcune Parte_2 cessioni intermedie sarebbero entrati definitivamente nella disponibilità della odierna società attrice ( e da tale catena di molteplici Parte_1 Parte_1 avvicendamenti societari, in seguito alla cessione a socio del 12 settembre 2016 a rogito del notaio con cui la unipersonale in liquidazione, creatasi a seguito di Per_1 Controparte_10 fusione con la società incorporante – cessionaria della – Controparte_11 Controparte_9 asseritamente cedeva alla (oggi tali crediti, Parte_3 Parte_1 deriverebbe la sua piena legittimazione attiva in ordine alle pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana concretamente avanzate nel presente giudizio. Infine, gli attori illustravano diffusamente le argomentazioni a sostegno della quantificazione delle poste risarcitorie, individuate da una parte nel danno patrimoniale asseritamente patito dalla CP_9 ed oggi reclamato dalla cessionaria in termini sia di danno emergente per
[...] Parte_1
l'asserito azzeramento del valore del terreno che di lucro cessante per il mancato percepimento degli utili attesi dallo sviluppo immobiliare in parola, e dall'altra nel danno di immagine e nella sofferenza psicofisica asseritamente sofferti dal come conseguenza del fatto di reato Pt_2 commesso dal CP_1
Il convenuto regolarmente costituitosi in giudizio in data 30 marzo 2021, contestava CP_1 ogni assunto avversario: in via preliminare, in relazione alle domande formulate dalla società attrice, sollevando sia eccezione di carenza di giurisdizione (la quale nel caso di specie apparterrebbe sempre al Giudice Amministrativo) sia argomentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla società odierna attrice a causa dell'inefficacia dei titoli invocati dalla medesima a fondamento della cessione a proprio favore dei diritti azionati nel presente giudizio;
nel merito, sollevando eccezione di giudicato in relazione al processo amministrativo definito con sentenza passata in giudicato del ell'Emilia Romagna con CP_12 sentenza n° 5/2012 emessa in data 8 febbraio 2012, in subordine negando la stessa sussistenza
6 dell'an debeatur e contestando altresì la quantificazione del danno offerta dalla società attrice. Riguardo alle domande formulate dall'attore il convenuto negava la Pt_2 CP_1 sussistenza del danno reputazionale lamentato dal primo per la carenza di prova del pregiudizio concretamente subito;
parimenti il argomentava la radicale mancanza di prova della CP_1 stessa riconducibilità al fatto del debitore della malattia cardiovascolare sofferta dall'attore, costretto a proprio dire a sottoporsi ad intervento chirurgico di apposizione di stent coronarico proprio a causa delle sofferenze morali patite a causa del fatto-reato commesso dal In CP_1 via subordinata il convenuto proponeva eccezione/domanda trasversale con richiesta CP_1 di manleva a carico del in qualità di convenuto. Controparte_2
Il si costituiva in giudizio il 31 marzo 2021 sollevando preliminarmente, Controparte_2 in ordine alle domande rivolte nei suoi confronti dalla società attrice, eccezioni di giudicato esterno e di carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario ed argomentandone diffusamente la fondatezza;
nel merito sosteneva la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice, atteso che l'oggetto determinato o almeno determinabile in base ai titoli contrattuali riguardava esclusivamente la proprietà del compendio immobiliare in questione e non eventuali diritti di credito ad esso riferibili in relazione alle vicende legate alla controversia afferente al negato permesso di costruzione;
contestava inoltre la sussistenza del danno lamentato dalla società attrice e la sua quantificazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
quanto alla domanda di risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale in capo all'attore la stessa veniva parimenti ritenuta inammissibile per totale mancanza Pt_2 di prova. In via subordinata, l'ente territoriale convenuto chiedeva ed otteneva l'autorizzazione
– concessa con decreto del G.I. in data 31 marzo 2021 – alla chiamata in garanzia dell'assicuratore e del co-assicuratore solo Controparte_3 Controparte_7 in via di ulteriore subordine formulava domanda riconvenzionale trasversale di regresso nei confronti del convenuto CP_1
Con atto di chiamata in causa notificato il 9 aprile 2021 il citava in Controparte_2 giudizio le predette società assicuratrici, che si costituivano ritualmente sostenendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per tutte le domande azionate e la carenza di legittimazione attiva della eccependo altresì il giudicato esterno nonché, nei Parte_1 confronti del l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2952 c.c. In via Controparte_2 subordinata, le compagnie assicurative chiamate in giudizio asserivano – offrendo articolate argomentazioni a sostegno – l'inoperatività della garanzia e la sussistenza di esclusioni in relazione al caso di specie e, in via ulteriormente subordinata, eccepivano la ricorrenza di massimali e franchigie, aderendo sostanzialmente per il resto alle tesi difensive addotte dalle parti convenute in punto di infondatezza ed esorbitanza nel merito delle diverse domande di risarcimento attoree.
Il G.I. con ordinanza depositata in data 14 luglio 2022, disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza dell'11 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e con successiva ordinanza assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
7 In via preliminare occorre premettere che in ordine alla domanda risarcitoria formulata dalla società attrice nei confronti del in forza dell'art 2049 c.c. va rilevata la Controparte_2 carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, appartenendo la competenza giurisdizionale, nel caso di specie, al Giudice Amministrativo per le ragioni che verranno illustrate in seguito.
L'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione impedisce l'attrazione della domanda risarcitoria rivolta dalla stessa società attrice in via diretta ex art. 2043 c.c. nei confronti del convenuto che andrà quindi delibata nel merito nella presente sede, come CP_1 la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute, con Pt_2 cui lo stesso ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito.
Orbene, la società attrice ritiene che l'azione esercitata nei confronti dell'ente territoriale convenuto nel presente giudizio, invocando la responsabilità vicaria di cui all'art. 2049 c.c. derivante dal rapporto di servizio che legava al l'autore del fatto-reato Controparte_2 consumato a suo danno, responsabile in via aquiliana, non sia coperta dal giudicato esterno costituito dalla sentenza definitiva emessa dal Giudice Amministrativo con cui, seppur con motivazione estremamente succinta, a suo tempo era stata respinta in quanto infondata la richiesta di risarcimento avanzata dalla società dante causa dell'odierna società attrice per lesione di interesse legittimo ad opera del provvedimento amministrativo illegittimo oggetto di annullamento. In questa sede non è necessario affrontare la questione del perimetro del giudicato in parola, essendo assorbenti le ragioni che comunque attraggono anche l'azione concretamente esercitata nel presente giudizio nell'alveo della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, che potrà eventualmente pronunciarsi su tale argomento se nuovamente investito della questione. In primo luogo, occorre evidenziare che la eventuale responsabilità astrattamente configurabile nel caso di specie a carico dell'odierno ente pubblico convenuto non è quella indiretta invocata dalla società attrice, bensì una responsabilità diretta in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega l'assessore all'ente territoriale di cui è amministratore. Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, occupandosi di un caso di peculato del cancelliere giudiziario (sentenza del 16 maggio 2019 n° 13246), nell'estendere alla Pubblica Amministrazione la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 (per cui notoriamente è bastevole un nesso di occasionalità necessaria) ai casi di interruzione del rapporto organico, quando l'autore dell'illecito sia mosso soltanto da un interesse strettamente personale ed egoistico, non scalfisce il principio consolidato, ribadito in tale sede, secondo cui se la condotta lesiva è estrinsecazione del potere pubblicistico della P.A. ed è stata posta in essere dall'agente nell'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attribuzioni conferitegli, anche in presenza di un eventuale abuso o di illegittimità dell'operato, in forza del rapporto di immedesimazione organica, l'illecito sarà direttamente riferibile all'Ente e sarà configurabile la responsabilità civile dell'Amministrazione ai sensi del generale disposto dell'art. 2043; viceversa, se la condotta lesiva sia stata tenuta dall'agente pubblico approfittando dell'occasione offerta dall'esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici conferitigli e tuttavia in qualità di semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione (o addirittura contrario ai fini che essa persegue) ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, attesa la cessazione del
8 rapporto di immedesimazione organica è impedita la riferibilità degli atti compiuti all'ente di appartenenza. Ciò, in ogni caso, non è più di ostacolo a che l'ente medesimo, al pari di ogni privato preponente, sia chiamato a rispondere – in solido con il proprio dipendente – a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.: in tal caso, la responsabilità dell'ente pubblico, in assenza di deroghe normative espresse, lungi dal poter essere radicalmente esclusa, deve ritenersi soggetta alle generali regole civilistiche in tema di responsabilità del preponente.
Il Supremo Collegio argomenta in proposito che “In particolare, deve ammettersi la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui: entrambi sono validi, poiché il primo non esclude il secondo ed ognuno viene in considerazione a seconda del tipo di attività della P.A. di volta in volta posta in essere. Infatti, il comportamento della
P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento del danno (secondo la compiuta definizione di Cass. Sez. U. 22/07/1999, n. 500)
o si riconduce all'estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali (sulla distinzione, determinante prima di tutto in materia di giurisdizione, v. da ultimo Cass. Sez. U. ord. 13/12/2018, n. 32364; tra le altre più remote, v. Cass. Sez. U. 25/11/1982, n. 6363). Orbene, nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l'immedesimazione organica - di regola - pienamente sussiste e bene è allora ammessa la sola responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all'ente; del resto, con l'introduzione dell'art. 21 septies legge n.
241 del 1990 pure la carenza di un elemento essenziale - in genere esclusa se l'atto integra
l'elemento oggettivo di un reato – comporta la mera nullità e non più l'inesistenza dell'atto, come invece voleva dottrina tradizionale (col che potrebbe forse sostenersi l'attribuibilità all'ente dell'atto nullo poiché delittuoso, sia pure a certe condizioni). Nel secondo caso, di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale, ove pure vada esclusa
l'operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente (…) non può però negarsi l'operatività di un diverso criterio: non vi è alcun motivo per limitare la responsabilità extracontrattuale dello Stato o dell'ente pubblico - se correttamente ricostruita, pure ad evitarne strumentali distorsioni o improprie sconsiderate dilatazioni - al di fuori dell'esercizio di una pubblica potestà quando ricorrano gli altri presupposti validi in caso di avvalimento dell'operato di altri”.
Tenuto conto che “ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (cfr. così SS.UU., 25 giugno 2010 n° 15323,
SS.UU., 17 marzo 2010 n° 6406; SS.UU., 16 maggio 2008 n° 12378; SS.UU., n° 20902 dell'11
9 ottobre 2011, SS.UU., n° 2360 del 9 febbraio 2015, SS.UU., n° 11229 del 21 maggio 2014, e
Consiglio di Stato sez. V, n° 2059 del 27 aprile 2015), appare ovvio a questo Tribunale che il fatto di reato attribuibile al appartenga alla prima delle fattispecie analizzate nella CP_1 pronuncia citata, essendo comunque l'estrinsecazione di un potere pubblicistico nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico, seppur viziata da grave sviamento e ritenuta connotata dagli elementi oggettivi e soggettivi tipici del reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. vigente ratione temporis, nel frattempo abolito dalla legge 9 agosto 2024 n° 114.
A questo punto occorre chiedersi se la solidale responsabilità diretta dell'Ente, configurabile a seguito del reato di abuso di ufficio commesso da un suo amministratore in virtù del rapporto di immedesimazione organica, anche ammettendo per pura ipotesi che pur riguardando gli stessi fatti materiali oggetto della sentenza definitiva del Giudice Amministrativo, per il fatto di fondarsi su una diversa causa petendi, derivando dalla violazione di un bene giuridico suppostamente diverso dall'interesse legittimo pretensivo leso dal provvedimento illegittimo, ovvero il diritto soggettivo all'integrità patrimoniale del privato lesa dal reato di abuso di ufficio (che per la sua ritenuta natura plurioffensiva può ledere non solo il bene giuridico dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, ma anche diritti privati di natura patrimoniale), sottraendosi così al perimetro del giudicato, possa per tale via ricadere nella giurisdizione del G.O.: la risposta non può essere che negativa per i motivi che saranno oggetto di succinta disamina.
In via preliminare va osservato che si verte in materia di edilizia e urbanistica, soggetta a norma del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 133, co. 1° lett. f), del Codice del Processo
Amministrativo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
ne consegue che nel caso di specie anche la domanda risarcitoria fondata sulla supposta violazione di un diritto soggettivo formulata a carico della P.A. quale responsabile solidale con la persona fisica del funzionario autore dell'illecito può ricadere nella giurisdizione del G.O. solo se slegata dall'esercizio – seppur in via mediata – di un potere autoritativo.
Da questo punto di vista è esemplare, anche per la pregevolezza delle argomentazioni svolte dal e sostanzialmente accolte dalla Cassazione, la sentenza di Controparte_13 regolamento della giurisdizione del Supremo Collegio sez. un. del 15 novembre 2016 n°
23228, le cui argomentazioni in diritto, mutatis mutandis, sono assai rilevanti e conducenti anche per la controversia in esame. La vicenda oggetto della pronuncia testé citata prende le mosse da un conflitto negativo di giurisdizione sorto a seguito di un'azione risarcitoria esercitata da un funzionario di polizia nei confronti di un collega e nei confronti del
[...]
a titolo di responsabilità solidale, per la lesione di un diritto soggettivo (all'onore CP_14 ed alla reputazione) asseritamente leso da espressioni proferite nel corso di un interrogatorio libero esperito in un separato giudizio civile. L'elemento dirimente che ha condotto gli ad attribuire anche la domanda risarcitoria rivolta al alla Parte_4 Controparte_14 giurisdizione del G.O. è la totale assenza di un legame tra il fatto illecito e l'esercizio di poteri datoriali che nel caso di specie avrebbero attratto tale domanda verso la giurisdizione esclusiva del G.A, essendo quello un caso di rapporto di lavoro non privatizzato. Ed infatti, in termini più generali, al fine di attrarre la controversia alla giurisdizione amministrativa deve farsi
10 questione di interessi legittimi o, limitatamente alle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi: al fine di affermare la giurisdizione amministrativa la controversia dovrebbe quindi essere riconducibile ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, oltre alla riferibilità del comportamento dannoso, “anche mediatamente”, all'esercizio di un pubblico potere. In ragione di ciò, si può agevolmente dedurre l'inevitabile sussistenza della giurisdizione del
Giudice Amministrativo nel caso per cui è causa, limitatamente alla invocata responsabilità solidale del convenuto nel presente giudizio ai fini del risarcimento del danno CP_2 patrimoniale lamentato dalla società attrice, anche nel caso di asserita violazione di un diritto soggettivo, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva che ha per oggetto l'esercizio di un potere amministrativo. A questo proposito è appena il caso di rammentare che la recente giurisprudenza di legittimità ha attribuito al G.O. le controversie risarcitorie anche in materia urbanistica prima in tema di violazione del legittimo affidamento del privato sulla legittimità di provvedimenti favorevoli poi caducati, poi anche sulla “promessa” anche implicita di provvedimenti favorevoli poi sconfessati da legittimi dinieghi riguardano situazioni giuridiche ontologicamente del tutto differenti da quella in esame. Anzi, considerazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite del 28 aprile 2020 n° 8236 confermano l'orientamento adottato da questo Tribunale: “è indubbio, infatti, che una controversia relativa all'esercizio del potere di rilasciare o non rilasciare un permesso di costruire rientri nella materia urbanistica ed edilizia ed è, quindi, attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando la situazione soggettiva dedotta in giudizio abbia consistenza di diritto soggettivo (come si verifica, ad esempio, quando l'oggetto della domanda abbia ad oggetto il risarcimento del danno causato da un atto illegittimo di esercizio di tale potere)”.
In conclusione, la possibilità di proposizione di una contestuale domanda nei confronti della
Pubblica Amministrazione e del dipendente (o amministratore) autore dell'illecito ove si tratti di lesioni di interessi legittimi (o anche di diritti soggettivi in caso di giurisdizione esclusiva)
è esclusa da un'ormai consolidata giurisprudenza, com'è testimoniato da recenti interventi delle Sezioni Unite. Secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte, in tali ipotesi sarebbero sempre rispettivamente competenti il Giudice Amministrativo nel caso di azione diretta nei confronti della Pubblica Amministrazione e il Giudice Ordinario per l'ipotesi di azione diretta nei confronti del pubblico dipendente, escludendosi che la giurisdizione sia derogabile per ragioni di connessione (cfr. Cass. sez. un. n° 13659/2006). E di recente la Cassazione Civile a
Sezioni Unite del 9 marzo 2020 n° 6690 ha ribadito che «in tal senso, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'art. 103 Cost., non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione” (Cass., S.U., 13 giugno 2006, n. 13659). A tal riguardo (come, segnatamente, messo in risalto da Cass., S.U., 3 ottobre 2016, n. 19677), il presupposto della giurisdizione
11 amministrativa alla luce dell'art. 103 Cost., “è, infatti, che la tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni giuridiche nella giurisdizione di legittimità ed in quella esclusiva debba avere luogo con la partecipazione in posizione attiva o passiva della pubblica amministrazione” o “del soggetto che, pur non facendo parte dell'apparato organizzatorio di essa, eserciti le attribuzioni dell'Amministrazione, così ponendosi come pubblica amministrazione in senso oggettivo”. Il dettato costituzionale – che radica la giurisdizione del giudice amministrativo “nei confronti della pubblica amministrazione” – è confermato dallo stesso codice del processo amministrativo, il cui art. 7, comma 1, riferisce alle “pubbliche amministrazioni” (e in base del medesimo art. 7, al comma 2, anche ai soggetti ad esse
“equiparati”) l'esercizio del potere suscettibile di incidere sulle posizioni di interesse legittimo
e (nelle particolari materie) di diritto soggettivo e, quindi, di attivare la cognizione del giudice amministrativo a tutela di dette situazioni soggettive. In tal senso, il perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo non può estendersi anche alle controversie in cui il potere amministrativo “venga in discussione in quanto esercitato dai soggetti all'Amministrazione legati da rapporto organico, cioè considerandosi il solo dato che il loro agire si è esplicato formalmente come espressione del potere amministrativo”. Il riferimento esplicito e chiaro alle forme dell'esercizio del potere in quanto poste in essere da “pubbliche amministrazioni” evidenzia come “soggettivamente la controversia esige che una delle parti sia la pubblica amministrazione e l'altra il soggetto che faccia la questione sull'interesse legittimo o sul diritto soggettivo”».
In accordo con le tesi difensive dell'ente pubblico territoriale convenuto, questo Tribunale in linea di principio non vedrebbe ragioni per discostarsi dalle conclusioni appena formulate anche in ordine alla domanda risarcitoria personale dell'attore per danni non Pt_2 patrimoniali avanzata contro il stante la medesima ratio dei motivi che Controparte_2 conducono a radicare la giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo: il danno alla reputazione lavorativa e il danno morale inteso come sofferenza psico-fisica lamentati dall'attore sono direttamente e solidalmente imputabili al in Pt_2 Controparte_2 ragione del rapporto organico ed ugualmente soggetti alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo per le ragioni sopra riportate, ed è quest'ultimo Giudice che dovrebbe conoscere la controversia sui danni lamentati, in quanto il reato di abuso di ufficio nel caso di specie ha determinato un danno morale in conseguenza di un atto amministrativo illegittimo, atteso che il provvedimento amministrativo contra legem è inoppugnabilmente un elemento costitutivo del reato di abuso di ufficio imputato al Il Giudice Amministrativo, CP_1 potendosi avvalere non solo dello strumento di tutela del risarcimento del danno, ma della consulenza tecnica e di tutte le prove del processo civile, tranne quelle legali, può pacificamente conoscere, nelle materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, anche dei diritti della personalità riconducibili alla categoria dei diritti fondamentali. Il problema è che la pronuncia definitiva in sede penale di una condanna generica al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dal a carico dello stesso ente pubblico come responsabile civile e Pt_2 derivanti dal reato di abuso di ufficio, come accaduto nel caso di specie, comporta un giudicato implicito sulla giurisdizione in grado di dispiegare i propri effetti anche in processi diversi,
12 limitatamente al caso predetto (cfr. Cass. sez. un. nn. 28531/2008 e 21972 del 30 luglio 2021).
Ne discende che la giurisdizione sulla quantificazione dei danni lamentanti dal nella Pt_2 fattispecie in esame, si è cristallizzata in capo al G.O. anche per quanto riguarda la responsabilità dell'ente pubblico convenuto.
Ogni e qualsivoglia questione in ordine alle domande risarcitorie avanzate dalla società attrice e testé esaminate, per cui è stata constatata la carenza di giurisdizione del G.O., compresa la posizione delle compagnie assicurative terze chiamate, rimane ovviamente assorbita.
Rimangono da esaminare la domanda di risarcimento per danni patrimoniali rivolta dalla società attrice nei confronti del convenuto e la domanda risarcitoria personale dello CP_1 stesso formulata nei riguardi del convenuto e del nonché Pt_2 CP_1 Controparte_2 eventualmente la domanda di garanzia da quest'ultimo svolta verso le terze chiamate e parimenti in via eventuale l'eccezione trasversale di manleva sollevata dal verso il CP_1
e da quest'ultimo verso il primo. Controparte_2
I limiti soggettivi del giudicato amministrativo in argomento, per ovvie ragioni, non precludono l'esame della domanda risarcitoria svolta della società attrice nei confronti del la quale peraltro, come già sopra diffusamente anticipato, rientra pacificamente nella CP_1 giurisdizione del Giudice Ordinario. Ciò detto, tale domanda è infondata nel merito e pertanto va rigettata, per le ragioni che verranno illustrate nel prosieguo.
In ordine alla domanda appena citata, occorre esaminare preliminarmente la questione della legittimazione attiva della società attrice. Osserva il Tribunale che appaiono persuasive le argomentazioni addotte dalle parti convenute in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice relativamente ai crediti che formano oggetto della domanda suddetta.
Come risulta dai documenti versati in atti, con atto a rogito del notaio dott. Parte_2 di Forlì rep. 20.107 del 28 ottobre 2011 (doc. n° 8 di parte attrice) la originaria Controparte_11 cessionaria del credito risarcitorio oggi azionato, incorporava la società “ Controparte_15 all'epoca corrente in via Roma n° 188 - int. 8, p.i. , e mutava CP_2 P.IVA_7 denominazione sociale ne “ , mantenendo invariati la propria partita i.v.a. ed Controparte_10 il proprio codice fiscale. Con successivo rogito del notaio dott. da Cesena rep. Persona_2
5.915 del 22 dicembre 2014 (doc. n° 9 di parte attrice) la società veniva posta Controparte_10
[. in liquidazione;
con assemblea del 12 settembre 2016 (doc. n° 10 di parte attrice) la società
, all'esito del processo liquidativo, assegnava Controparte_16
l'integralità del suo attivo patrimoniale al suo socio unico all'epoca Controparte_17 corrente in Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n° 1000 - int. 3, c.f. e p.i. ; P.IVA_1 con assemblea straordinaria del 25 giugno 2019 a rogito del notaio dott. di Parte_2
Forlì rep. 34.993 (doc. n° 11 di parte attrice) la mutava Controparte_17 denominazione sociale in “ , ovvero Parte_1
l'odierna attrice, cui spetterebbe di conseguenza, secondo la prospettazione attorea, la legittimazione all'esercizio del diritto di credito originariamente acquisito dalla Controparte_11
Orbene, risulta dalle evidenze documentali – ed è circostanza sostanzialmente non contestata da parte attrice – che nel verbale di assemblea straordinaria del 12 settembre 2016
13 della , ove le venivano assegnati in qualità di socia unica della Controparte_16 predetta società i cespiti immobiliari della stessa, non vi è alcuna menzione del diritto di credito risarcitorio poi azionato in prima persona dalla nel presente contenzioso, quale Parte_1 avente causa della essa in tutta evidenza ha riguardato unicamente la cessione Controparte_10 del complesso immobiliare in questione e a riprova di ciò si può considerare il richiamo operato nello stesso atto notarile (doc. n° 10 di parte attrice) all'art. 1, commi dal 115 a 120, della
Legge n° 208/2015 che, nello stabilire quali beni possano considerarsi oggetto della norma di cessione agevolata, fa riferimento a: beni immobili;
terreni e fabbricati;
beni mobili iscritti nei pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni e aerei); terreni agricoli o edificabili non utilizzati nell'attività di impresa;
immobili non strumentali per destinazione;
immobili strumentali per natura ed immobili merce. Tanto è vero che nella prima memoria ex art 183 co. 6° c.p.c. la società odierna attrice, per contrastare nel merito l'eccezione dei convenuti, allega come fatto costitutivo della propria legittimazione attiva in ordine a tali pretese creditorie non più la serie di cessioni dei crediti allegate in precedenza, ma la stessa liquidazione della società CP_10
di cui l'odierna attrice era all'epoca socia unica, che avrebbe comportato la propria
[...] automatica legittimazione attiva ex art. 110 c.p.c. in qualità di socio di s.r.l. estinta e, di conseguenza, successore universale della medesima in tutti i rapporti obbligatori, citando a conforto della propria tesi le sentenze gemelle della Cassazione Civile a Sezioni Unite nn.
4060-4061-4062 del 22 febbraio 2010, successivi chiarimenti dimessi con le pronunce della
Cass. Civ. nn. 7676/2012 e 9110/2012, e successive sentenze gemelle, sempre a Sezioni Unite, nn. 6070-6071-6072 del 2013, nelle quali ultime si afferma che “a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in ambito societario, mentre per quanto concerne le sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci, dei diritti
e dei beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione”. Il problema sorge in quanto tale indirizzo della Suprema Corte esclude le “mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Se è vero pertanto che la cancellazione dal registro delle imprese non è stata considerata in sé un segno inequivoco di volontà abdicativa della pretesa creditoria spettante alla società in liquidazione se avvenuta durante il primo grado del giudizio (Cass. Civ. sez. I, 22 maggio
2020), atteso che sovente affiorano in sede di giurisprudenza di legittimità sfumature e posizioni parzialmente difformi sul punto della necessità o meno di individuare altri elementi che siano indici di una palese volontà di rinuncia ai crediti sociali incerti e illiquidi non ricompresi nell'attivo del bilancio di liquidazione oltre la mera cancellazione, questo Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo fedele all'insegnamento originario delle Sezioni Unite nn. 6070-
14 6071-6072 del 2013, circa la presunzione dell'effetto estintivo per rinuncia tacita al diritto della cancellazione dal registro delle imprese, anche alla luce delle Sezioni Unite n° 29108/2020 che hanno ribadito che “è acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (Cass., Sez. I, 16 luglio 2010, n. 16758). Su questa base, è stato chiarito che non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio finale di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società
a favore della conclusione del procedimento estintivo, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (Cass., Sez. I, 15 novembre 2016, n. 23269;
Cass., Sez. I, 19 luglio 2018, n. 19302). Più in generale, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n.
6072). Mancato espletamento, da parte della società, dell'attività volta ad ottenere la condanna del soggetto responsabile al risarcimento del danno consente di ritenere che la società abbia rinunciato al credito risarcitorio, con esclusione della successione dei soci;
la scelta della società di cancellarsi dal registro, senza prima intraprendere alcuna attività giudiziale volta a far accertare il credito risarcitorio e ad ottenere la conseguente pronuncia di condanna, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) a favore di una più rapida conclusione del provvedimento estintivo. Ritiene tuttavia il Collegio che, in presenza di un credito risarcitorio da illecito extracontrattuale, in tanto un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare giustificata, in quanto la società fosse in grado, al tempo della cancellazione, con l'uso dell'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno, ma anche dell'illecito e della derivazione causale dell'uno dall'altro”.
Orbene, nel caso in esame appare evidente come la società estinta avesse piena e compiuta conoscenza dell'illecito e della derivazione causale del danno dal medesimo.
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 gennaio 2023 n° 212, che vale la pena di citare diffusamente, affronta funditus il tema in questione rilevando che «sul profilo di legittimazione dei soci della società cancellata all'esercizio di diritti di credito asseritamente acquistati in via successoria ma giammai inclusi nel bilancio finale di liquidazione (da cui
15 presumerne l'invocato effetto estintivo per rinuncia tacita al diritto), (...) è noto l'orientamento del giudice della nomofilachia secondo cui, in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci di talché non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio finale di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio;
infatti, all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi un fenomeno successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass., sez. un., 18 dicembre 2020 n. 29108 e Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6072). Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la circostanza posta all'attenzione del giudicante che si declina in termini di mancata inclusione del diritto di credito asseritamente vantato nel bilancio finale di liquidazione correlata alla fisiologica necessità di un accertamento giudiziale del diritto azionato condurrebbe inevitabilmente alla qualificazione del comportamento della società cancellata in termini di rinuncia tacita al diritto di credito ed estinzione del medesimo con il conseguente diniego della legittimazione agli ex soci ad agire in giudizio. La portata applicativa di questi principi di diritto è stata, tuttavia, come già rilevato, ridimensionata da analoghi arresti stavolta delle sezioni semplice laddove queste hanno affermato come, se da una parte, può certamente ammettersi che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, detta rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non sia indicato nel bilancio di liquidazione atteso che la remissione del debito ex art. 1236 cc, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare e tali requisiti della univocità e della concludenza del comportamento abdicativo devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, sì che, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria, deve essere esclusa la volontà di remissione del debito, concludendo che è dunque errato presumere sempre, iuris et
16 de iure, a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed effettuata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato (Cass. 13 ottobre 2021 n. 27894 e
l'analogo precedente di Cass. 14 dicembre 2020 n. 28439 secondo cui “…ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito”). Dunque, seguendo il più permissivo orientamento, la mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione dà luogo ad una presunzione di rinuncia al credito (non iuris et de iure bensì meramente iuris tantum) che ammette la prova contraria inevitabilmente posta a carico del socio asserito successore su cui grava l'onere, allorché agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (così Cass. 25 marzo 2021 n. 8521). Ciò posto, la univoca volontà di rinuncia al presunto credito verso l'istituto bancario può desumersi dalla dirimente circostanza che la società al momento della cessazione del rapporto bancario (…), era ben consapevole dei vizi di cui il predetto rapporto bancario era asseritamente inficiato tanto da inviare, nel mese di novembre 2000, diffida all'istituto di credito con cui chiedere, in sostanza, il riconoscimento del fenomeno anatocistico agli interessi passivi applicati e, nonostante ciò, la medesima società decise nel 2008 di procedere deliberando la cancellazione dal registro delle imprese senza alcuna riserva rispetto al diritto in precedenza azionato ovvero senza nulla prevedere in ordine al medesimo diritto (molto tempo prima, ovvero 8 anni prima) fatto valere, seppure in via stragiudiziale, verso la
contro
-parte bancaria, di cui nemmeno è stato fatto menzione nel bilancio finale di liquidazione (peraltro mai allegato), deponendo detto comportamento della società come fatto univoco con effetto abdicativo del diritto (diversa sorte avrebbe avuto il diritto in questione in presenza di un qualsiasi atto del liquidatore finalizzato alla conservazione del diritto comunicato all'istituto di credito al momento della liquidazione)». Analogamente, anche accogliendo l'indirizzo più permissivo, questo Tribunale deve osservare che nel caso in disamina, considerati i numerosi atti interruttivi della prescrizione adottati in precedenza dalle società danti causa, è ovvio che non può essere priva di significato in termini abdicativi la circostanza del non inserimento nel bilancio finale di liquidazione del credito incerto e illiquido di cui si tratta, trattandosi di diritto sì incerto ed illiquido, ma ben noto alla parte presunta danneggiata, e che parte attrice non ha fornito la prova in grado di vincere la presunzione iuris tantum di rinuncia.
Ne discende la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice in ordine alle pretese creditorie azionate nel presente giudizio.
Nondimeno, è opportuno evidenziare che nella fattispecie per cui è causa si sarebbe giunti alla stessa conclusione anche nel merito dell'analisi delle conseguenze risarcibili, ovvero al
17 rigetto della domanda risarcitoria, in applicazione dell'art 1227 co. 2° c.c.: ed infatti il creditore, non richiedendo la tutela cautelare, non si è attivato per evitare il verificarsi del danno usando l'ordinaria diligenza, influendo così sul rapporto di causalità giuridica in ordine al danno-conseguenza, infrangendo il dovere di correttezza che impone al danneggiato di comportarsi in modo diligente per evitare il danno scaturito dal fatto illecito. Se è vero che tradizionalmente, ai fini che qui più interessano, l'onere di diligenza esigibile dal soggetto danneggiato non implicava l'obbligo di iniziare un'azione giudiziaria, va rammentato che qui si trattava di esperire un'azione cautelare nel quadro del processo amministrativo in corso, cosa che la società attrice non fece. La giurisprudenza più recente adotta un criterio interpretativo più duttile che, in coerenza con le clausole generali in materia di correttezza, buona fede e solidarietà di cui la norma in esame è espressione, consenta la valutazione della condotta complessiva, anche processuale, del creditore, con riguardo alle specificità del caso concreto.
A tale proposito giova richiamare la sentenza della 4a Sezione del Consiglio di Stato del 4 settembre 2023 n° 8149, con la quale è stato accolto l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria considerando non adeguata la diligenza esercitata dal creditore per non aver usufruito di tutte le tutele disponibili, solo perché
l'appellante aveva dimostrato che i danni lamentati non si sarebbero potuti evitare con la proposizione di un ricorso tempestivo e rituale contro le diffide di e nemmeno Parte_5 con un eventuale provvedimento cautelare favorevole del Giova tuttavia rammentare CP_12 che non è questo il caso in ordine alla fattispecie al nostro esame.
Il danno emergente ed il lucro cessante asseritamente patiti dalla società odierna attrice, dovuti nella ricostruzione attorea ad una drastica svalutazione del compendio immobiliare ed alla perdita degli utili attesi a cagione del naufragio del progetto di sviluppo immobiliare causato dalla richiesta di integrazione progettuale come condizione per emettere il desiderato permesso di costruire (ciò che avrebbe determinato anche la successiva ed irreversibile crisi della società), avrebbero potuto essere evitati con la semplice richiesta di tutela cautelare, la cui mancanza rende le conseguenze pregiudiziali lamentate non risarcibili.
Quanto alla domanda risarcitoria personale dell'attore, fatta valere in quanto amministratore e socio della va premesso che nella sentenza penale di appello (doc. n° 6 di Controparte_9 parte attrice) si legge che “il danno fatto valere in proprio dal come singolo cittadino, Pt_2
a titolo di mero danno morale risulta evidente conseguenza della illiceità accertata”. In relazione a tale statuizione, come il Supremo Collegio (sentenza n° 9082/2025) ha recentemente ribadito, bisogna considerare che “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto
i principi del giudicato” (così Cass. 27 febbraio 2024 n° 5131, Cass. 5 dicembre 2011 n° 26021,
Cass. 9 luglio 2009 n° 16113, Cass. 3 agosto 2002 n° 11651, e Cass. 11 gennaio 2001 n° 329).
Atteso che all'avvenuta abolitio criminis per effetto dell'art. 1, co. 1° lettera b), della L. 9 agosto 2024 n° 114 sopravvive pacificamente la definitiva statuizione civile succitata, si
18 impone una valutazione del danno in via equitativa, che necessariamente si assesterà su valori assai lontani da quelli richiesti dall'attore, commisurati in riferimento ad un presunto danno alla propria immagine ed alla reputazione lavorativa che avrebbe stroncato la carriera professionale dell'attore nonché ad una sofferenza morale talmente intensa da aver causato una grave malattia cardiovascolare bisognosa dell'apposizione di uno stent coronarico, in relazione ai quali non è stata fornita una prova minimamente adeguata: nel primo caso della loro stessa sussistenza e nel secondo caso del rapporto eziologico che li legherebbe al fatto illecito del convenuto. In particolare, in merito al danno di immagine, andava dedotto un pregiudizio, in termini di notizia che deriva dal danno e di diffusione della stessa nell'ambito di riferimento dell'offeso, dovendo la sua liquidazione essere compiuta dal Giudice in base non a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, che deve essere oggetto di prova (si veda ad es. Cass. n° 4005/2020): cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Per quanto concerne la malattia coronarica, è fatto notorio che tale patologia dipenda da fattori (metabolici ed alimentari) che esulano dallo stress, la cui efficacia eziologica nel caso di specie è molto difficile da immaginare. Rimane il pretium doloris di fronte ad un fatto illecito di certo astrattamente configurabile come reato, estinto per prescrizione: in tal caso la vittima, ai sensi dell'art. 2059 c.c., avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale (ex multis Cass. 26 maggio 2021 n° 14453), tra i quali si annovera tradizionalmente il diritto a non vedere perturbato il proprio animo e quindi non provare sofferenza di fronte al torto subito, sofferenza che può nel caso di specie essere liquidata in via equitativa nella congrua misura di € 10.000,00. Ne deriva la responsabilità in via diretta e solidale del convenuto e dell'ente pubblico convenuto, chiamati a CP_1 corrispondere la predetta somma all'attore Pt_2
La responsabilità solidale del per la somma predetta determina la Controparte_2 necessità di esaminare la fondatezza della domanda di manleva avanzata dallo stesso nei confronti delle compagnie assicurative terze chiamate;
ma prima va senz'altro accolta la domanda riconvenzionale di regresso/manleva avanzata dallo stesso ente territoriale convenuto, che ormai pacificamente può essere conosciuta dal G.O. (ex multis Cass. Civ. a
Sezioni Unite, sentenza n° 21992/20) e sulla cui fondatezza non possono sussistere dubbi di sorta;
e la recente ed ormai consolidata giurisprudenza (si veda da ultimo Cass. del 16 aprile
2025 n° 9964, che chiude una vicenda processuale in cui in sede di merito le amministrazioni statali avevano vista accolta la propria azione di regresso per l'intero nei confronti del Sindaco responsabile della condotta illecita in qualità di organo della protezione civile, la quale ha esteso la possibilità di esercitare l'azione di regresso da parte delle Amministrazioni statali ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c. verso lo stesso in quanto direttamente CP_2 responsabile ex artt. 28 Cost e 2043 c.c. e non ex art. 2049 c.c.) che in fattispecie come quella per cui è causa individua una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio dell'Ente, malgrado la rilevanza penale della condotta dell'organo, in quanto comunque manifestazione pur deviata di un potere pubblicistico, e non già di natura indiretta ai sensi dell'art. 2049 c.c., non muta la sostanza, essendo il l'autore effettivo di un illecito (per altro doloso), ciò CP_1
19 che comporta la sua esclusiva responsabilità nei rapporti interni con l'ente pubblico, che dovrà essere tenuto del tutto indenne con riferimento alle somme eventualmente corrisposte all'attore a causa della sua accertata responsabilità solidale per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale – come già dimostrato – da fare reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata dal convenuto di essere a sua volta CP_1 manlevato dal la responsabilità diretta del funzionario pubblico discende Controparte_2 infatti direttamente dall'art. 28 della Carta costituzionale e non si comprende il titolo giuridico in base al quale l'ente pubblico dovrebbe tenerlo indenne dalle conseguenze di un proprio fatto illecito doloso, che peraltro non rientra nelle salvaguardie di cui all'art.23 d.P.R. n° 3/1957 e per il quale quindi sussiste pienamente la responsabilità diretta del soggetto esercente poteri pubblicistici verso il terzo danneggiato, la quale nel caso di specie costituisce il titolo per la condanna dello stesso convenuto nei termini della presente sentenza. CP_1
Come già sopra anticipato, rimangono da esaminare le eccezioni sollevate dalle compagnie terze chiamate in ordine alla operatività ed alla estensione delle rispettive garanzie assicurative, ancora rilevanti ai fini del presente giudizio per quanto riguarda la responsabilità solidale dell'ente pubblico convenuto in ordine alla domanda risarcitoria personale del Pt_2
L'eccezione di prescrizione risulta ampiamente fondata: non vi è traccia agli atti della prova di una tempestiva comunicazione delle richieste di risarcimento inviata dal Controparte_2 alle terze chiamate, idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952 co. 4° c.c., pertanto il diritto del di essere manlevato/garantito/tenuto indenne dalle Controparte_2 terze chiamate dovrà ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2952 co. 2° c.c., essendo ampiamente spirato il termine biennale ivi previsto;
in particolare, infatti, risulta dagli atti che la costituzione di parte civile del nel processo penale di primo grado, in cui il Pt_2 [...]
è stato citato quale responsabile civile e che è stato definito con sentenza del CP_2
Tribunale di Forlì n° 312/2010, risale al 19 settembre 2007 (doc. n° 5 di parte attrice), mentre le terze chiamate risultano essere venute a conoscenza dell'azione risarcitoria promossa nei confronti del e dell'Assessore soltanto in data 9 aprile 2021 a Controparte_2 CP_1 seguito della notifica della chiamata in causa nel presente giudizio.
Avuto riguardo alle ragioni in iure poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza manifestamente superflui gli approfondimenti istruttori reiteratamente sollecitati anche in sede di precisazione delle conclusioni da talune delle parti del giudizio.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza nei limiti delle seguenti precisazioni. In relazione alla declaratoria di carenza di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda risarcitoria della nei confronti del in Parte_1 Controparte_2 considerazione della particolarità e complessità delle questioni giuridiche sottese, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite. Le spese relative alla reietta domanda formulata dalla società attrice nei confronti del ed all'accoglimento parziale della domanda CP_1 personale del comportano da un lato la condanna della alla rifusione Pt_2 Parte_1 delle spese a vantaggio del convenuto e dall'altro la commisurazione delle spese da rifondere all'attore da parte dei convenuti nei limiti del valore del decisum. Pt_2
20 Le spese inerenti al rigetto nel merito della domanda avanzata dalla società attrice contro il sono liquidate in conformità alle notula presentata dal convenuto, i cui valori risultano CP_1 prossimi a quelli medi tabellari in rapporto al valore del petitum, atteso che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum” (Cfr. Cass. n° 28417/2018): (fase di studio € 9.640,00, fase introduttiva €
6.361,00, fase di trattazione € 28.319,00, fase decisionale € 16.765,00), ossia € 61.085,00 oltre al 15% sull'imponibile per spese generali ed al 4% di c.p.a. (esente i.v.a. in funzione del regime forfettario di entrambi i difensori del collegio) riducendola equitativamente del 10% per ricomprendere la quota di attività difensiva relativa alla domanda del giungendo così Pt_2
a complessivi € 54.976,50 oltre accessori come testé indicati.
Come già sopra accennato, giusta il disposto dell'art. 5 D.M. n° 140/2012 (per cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, si deve avere riguardo «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata»), la somma liquidata in favore del in merito alla domanda Pt_2 risarcitoria personale, seguendo i valori medi tabellari (D.M. n° 147 del 13 agosto 2022), ammonta a complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Infine, si pongono a carico del le spese di lite relative alle compagnie Controparte_2 terze chiamate, data la manifesta infondatezza della chiamata in garanzia, liquidate nei termini seguenti seguendo i valori medi tabellari (D.M. n° 147 del 13 agosto 2022), tenuto conto del massimale pari ad € 1.500.000,00: € 5.989,00 per la fase di studio, € 3.951,00 per la fase introduttiva, € 17.594,00 per la fase di trattazione ed € 10.417,00 per la fase decisionale, per un totale di € 37.951,00 a titolo di compensi da riconoscere in favore di ciascuna delle compagnie terze chiamate e da maggiorare di spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti del convenuto appartenendo la Parte_1 Controparte_2 giurisdizione al Giudice Amministrativo;
rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla nei confronti del convenuto Parte_1
FA TE;
in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore Parte_2
21 nei confronti dei convenuti TE e quali responsabili in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, condanna TE ed il in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00; Parte_2 pone obbligo a carico di di manlevare il con riferimento CP_1 Controparte_2 alle somme che quest'ultimo dovesse corrispondere in favore di per effetto Parte_2 della presente sentenza in ragione dell'accertata responsabilità solidale dell'ente; compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ed il Parte_1 CP_2
[...] condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1 le spese del presente giudizio al convenuto FA TE, come liquidate in parte motiva, oltre spese generali e c.p.a. come per legge;
condanna i convenuti e , in persona del Sindaco pro CP_1 CP_2 CP_2 tempore, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a , come liquidate in parte Parte_2 motiva, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese Controparte_2 di lite alle terze chiamate ed in persona dei Controparte_3 Controparte_7 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, come liquidate in parte motiva in favore di ciascuna delle predette compagnie, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Forlì, 24 maggio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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