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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite RG 2262/2023 e RG 2293/2023
IL con sede in Loano Corso Roma 8 (C.F.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore. SI.ra nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudio Mastrogiorgio (C. F.: ) con C.F._1
Studio in Borghetto S. Spirito (SV), via Cavour n. 8/10, che la rappresenta ed assiste in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
SI.ra (C.F. ), nata ad [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 110, presso lo Studio dell'Avv. Eva Garrone (C.F. – p.e.c. C.F._3
– fax 011.0511561), che la rappresenta e difende in virtù di Email_1 mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: cessione di azienda
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, previa ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 29.1.2024 (licenziamento di idonea
C.T.U. atta a determinare l'esatto valore dell'azienda per cui è causa ed il suo deprezzamento a seguito dei fatti narrati ed accaduti dopo l'atto di cessione;
ordine alla convenuta IG.ra CP_1
di esibire tutti i libri contabili afferenti la gestione dell'azienda dalla sua costituzione sino
[...] alla cessione al Parte_1
accertare e dichiarare la difformità tra il bene promesso e quello venduto con il conseguente inadempimento contrattuale della convenuta;
condannare la IG.ra alla riduzione del prezzo pattuito dalle parti per la Controparte_1 cessione dell'azienda nella misura non inferiore ad euro 20.000,00 o nella diversa somma che il
Giudice riterrà di quantificare, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazioni monetarie, coì ridotto il prezzo di acquisto della cessione dell'azienda ex art. 1492 c.c.;
conseguentemente accertare e dichiarare che la IG.ra , in qualità di unica Controparte_1 titolare della ditta individuale “L'Impero di Moretto Patrizia”, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attrice in opposizione per i motivi esposti in narrativa dell'atto di opposizione all'atto di precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato ed opposto, nonché di ogni altro atto conseguente od azione esecutiva intrapresa.
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, spese generali e quant'altro inerente”.
1
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito In via principale
- respingere le domande avversarie tutte, in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'efficacia dell'atto di precetto opposto e accertare il diritto della OR CP_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attrice in opposizione
[...]
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte le domande avversarie
- rideterminare la richiesta riduzione del prezzo, accertando la reale consistenza del danno patito da controparte. In ogni caso
- con vittoria di spese
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La presente vertenza riguarda le reciproche contestazioni delle parti in relazione al contratto del 2.12.2022 col quale la IG.ra , titolare firmataria dell'impresa individuale Controparte_1 denominata “Impero” esercente attività di ristorazione, cedeva alla società Il Volo srl l'azienda corrente in Loano Corso Roma n. 8.
Per migliore comprensione si sintetizzano di seguito i paSSggi dell'articolata vicenda processuale nella loro successione cronologica:
• Nel mese di marzo 2023 la venditrice proponeva un ricorso possessorio onde ottenere la restituzione dell'azienda, sostenendo essersi verificata la condizione risolutiva di cui all'art. 3 del contratto: la cessione era stata infatti subordinata alla condizione risolutiva – peraltro stabilita a vantaggio della sola parte acquirente – del trasferimento in capo a questa anche del contratto di locazione relativo ai locali ove l'azienda era esercitata;
lo stesso articolo 3 prevedeva che a tale condizione eSS potesse rinunciare con dichiarazione unilaterale da comunicarsi alla controparte entro il termine di 60 giorni dalla stipula dell'atto.
I proprietari, in effetti, inizialmente si opponevano al trasferimento del contratto di locazione al nuovo conduttore, il quale a propria volta comunicava con ritardo l'intenzione di voler comunque tenere fermo l'acquisto dell'azienda; ciò che, secondo la tesi della IG.ra , CP_1 avrebbe determinato il venir meno della cessione con obbligo in capo alla società Il Volo di restituire l'azienda steSS.
Resisteva la società il – la quale nel frattempo aveva raggiunto separati accordi con i Pt_1 proprietari - ricordando come il mancato rispetto del quale termine per la dichiarazione della rinuncia all'effetto risolutivo fosse da imputarsi alla steSS venditrice che, contrariamente agli impegni assunti, solo con grave ritardo aveva informato i locatori dell'avvenuta cessione.
Il Giudice respingeva il ricorso della e la questione dell'avvenuta risoluzione non CP_1 veniva ulteriormente proposta.
• Nel luglio 2023 la società Il Volo agiva nei confronti della controparte onde ottenere una riduzione del prezzo di vendita adducendo la sussistenza di una serie di vizi e difetti relativi all'azienda acquistata. La causa veniva rubricata al numero di RG 2262/2023.
2 L'esponente lamentava in particolare che l'immobile nel quale si svolge l'attività imprenditoriale non fosse dotato di un servizio igienico idoneo per le persone disabili. Tale carenza aveva indotto il dapprima a sospendere l'efficacia della licenza Controparte_2 per l'attività di somministrazione al pubblico e, quindi, a revocarla del tutto.
La società acquirente accusava la dante causa di avere maliziosamente taciuto la problematica, pur essendosi questa presentata prima della stipula del rogito notarile, riuscendo infine a porvi rimedio realizzando il servizio igienico richiesto dall'Amministrazione a proprie spese.
Ulteriore circostanza taciuta dalla riguardava l'impegno da questa assunto verso i CP_1 proprietari dei locali di ottenere una fideiussione bancaria a garanzia del pagamento delle mensilità residue prima dell'eventuale cessione del contratto di locazione a terzi. L'inadempimento di tale obbligazione costituiva in effetti la ragione dell'iniziale rifiuto dei locatori di aderire al trasferimento del contratto ex art. 36 l. 392/1978, cui l'acquirente riusciva a rimediare mediante separati accordi ma al prezzo di ulteriori esborsi.
La IG.ra , dal canto proprio, protestava la propria buona fede avendo avuto, a suo CP_1 dire, buoni motivi per confidare sull'esito favorevole della pratica comunale. Sosteneva in ogni caso di avere provveduto in prima persona ed a proprie spese a dare corso a quanto richiesto dall'ufficio SUAP.
In tale contesto eSS presentava formale querela nei confronti delle proprietarie dei locali e del tecnico incaricato dalla società il Volo di eseguire i lavori per avere attestato falsamente al Comune di Loano che gli interventi erano stato eseguiti dell'acquirente piuttosto che dalla
(“Detti lavori sono stati eseguiti dalla OR e il Geom. ha CP_1 CP_1 CP_3 presentato una propria CILA per sanare gli interventi edilizi realizzati dall'odierna esponente (doc. n. 9) riportando, peraltro, diverse false dichiarazioni per le quali è stata depositata denuncia alla Procura di ON (doc. n. 10). La circostanza si è creata con la complicità della proprietà dell'immobile, che, informata degli interventi e delle opere eseguite dalla OR , non conferiva a questa il relativo assenso impedendo il CP_1 perfezionamento della CILA presentata. Conferiva invece assenso nei confronti della
OR , attestando falsamente che detti lavori fossero stati eseguiti da Il Parte_2
Volo S.r.l. Si legge infatti nella dichiarazione di assenso: “le dichiaranti sono comproprietarie dell'immobile indicato in oggetto e che nell'ambito dello stesso, sono in corso opere interne finalizzate alla realizzazione di locale w.c. in adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, a cura e spese della Soc. Il Volo S.r.l.s. di Alagna Francesca” (doc. n. 11). Circostanza pacificamente falsa e parimenti oggetto di denuncia penale”).
A riprova di quanto affermato produceva uno scambio di meSSggistica WhatsApp, risalente al mese di novembre 2022, intercorso con e in cui viene discusso in Parte_2 merito all'andamento dei lavori di adeguamento dei servizi igienici in quel momento già in corso.
In relazione infine al reperimento di una fideiussione bancaria in favore delle locatrici sosteneva che inter partes fosse stato specificamente convenuto che vi avrebbe provveduto
Il Volo srl.
• Con atto di precetto dell'11 settembre 2023 la venditrice intimava alla controparte il versamento della quota di prezzo asseritamente non ancora saldata. La conseguente
3 opposizione della società il Volo veniva rubricata al numero di RG 2293/2023. I due fascicoli venivano riuniti per il loro esame congiunto.
*****
B) RG 2293/2023
La IGnora intimava alla controparte un atto di precetto assumendo che l'acquirente non CP_1 avesse provveduto al pagamento della somma residua di € 20.000,00 pattuita per la cessione.
In via preliminare Il Volo srl eccepiva l'inammissibilità della pretesa nella misura in cui col precedente ricorso possessorio la venditrice steSS aveva già domandato la risoluzione del contratto: la domanda dispiegata si porrebbe quindi in violazione della preclusione di cui all'art. 1453 comma 2 cc (“non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”).
La tesi non può essere condivisa posto che la proposizione di un procedimento possessorio non produce effetti preclusivi analoghi alla domanda giudiziale.
In ogni caso va preso atto che il giudice ha respinto il ricorso, potendosi quindi applicare quanto meno analogicamente il principio espresso più volte dalla Suprema Corte per cui “Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento” (cfr. Cass. civ. n. 12637/2020; cfr. anche Cass. civ. n. 26152/2010: “Il divieto, posto dall'articolo 1453
c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento”).
Nel merito l'acquirente si opponeva all'intimazione avversaria ricordando che, contrariamente a quanto indicato nell'atto notarile, il prezzo di vendita effettivo era stato convenuto in € 50.000,00, di cui trentamila già versati prima del rogito.
Nulla però contestava circa il mancato pagamento della somma residua, corrispondente a quella azionata col precetto.
Dall'esame degli atti emerge in effetti come la cessione dell'azienda sia stata preceduta da una pattuizione preliminare (doc. 1 della società Il Volo) in cui le parti convenivano il prezzo effettivo in € 50.000,00, di cui:
- € 15.000,00 già versati alla venditrice alla stipula del preliminare che ne rilasciava quietanza;
- € 15.000,00 da pagarsi prima del rogito;
- € 20 mila da corrispondersi in rate mensili posticipate anticipate a decorrere dal 31.1.2023.
Tale previsione combacia con quella di cui all'art. 6 del rogito di vendita nel quale il prezzo è concordato in € 21.667,00 di cui € 1.667,00 già versati prima dell'atto ed il resto di € 20.00,00 da corrispondersi in rate mensili decorrenti dal 31.1.2023.
Come anticipato tuttavia l'opponente – pur affermando a ragione di avere già corrisposto la somma di € 30 mila – non contesta di non avere provveduto al pagamento del residuo, limitandosi sul punto ad invocare l'estinzione del debito in connessione con la domanda di riduzione del prezzo oggetto del giudizio connesso. Si rinvia in proposito alle considerazioni che seguono.
4 *****
C. RG 2262/2023
a. La convenuta , dopo avere ricostruito l'iter amministrativo della pratica edilizia Controparte_1 dalla steSS attivato nel maggio 2022 per la regolarizzazione del proprio locale, ammette che “con provvedimento del 31 gennaio 2023 veniva disposta la chiusura con esito negativo del procedimento (doc. n. 6). Ciò dopo soli quattro giorni dalla comunicazione del parere tecnico, senza fornire il tempo neceSSrio per l'adeguamento del locale”. Detta pratica era dunque irrimediabilmente chiusa già al 31 gennaio 2023.
Aggiunge anche che appena avuta la notizia circa l'esito sfavorevole eSS si attivava in modo da rispondere alle richieste del Comune presentando una nuova pratica edilizia ed eseguendo i relativi interventi a proprie spese (cfr. comparsa di risposta pag. 4: “Le parti, in ogni caso, avevano avuto modo di interloquire in ordine al problema e la OR all'esito della procedura di CP_1 controllo con l'emissione del provvedimento di revoca della licenza di somministrazione, al fine di non creare problemi alla cessionaria del contratto di azienda, si attivava per la realizzazione del bagno per disabili, che veniva realizzato all'inizio del 2023 a spese dell'esponente, da imprese dalla medesima incaricate. Presentava altresì la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per le modifiche apportate ai locali (doc. n. 7), che, tuttavia veniva sospesa per mancanza della sottoscrizione della proprietà dei locali (sottoscrizione che veniva successivamente accordata a controparte per la in sanatoria)”. Pt_3
Tali asserzioni sono contraddette dalle stesse produzioni documentali da eSS depositate agli atti;
in particolare occorre segnalare che:
A. l'esponente cita un documento 7 a riprova di avere depositato una CILA in variante a seguito del primo diniego dell'Amministrazione: esso, peraltro, non risulta tra gli atti depositati.
B. Deposita invece sub doc. 14 una richiesta di chiarimenti ad eSS inviata dal in data CP_2
30 marzo 2023 ove si segnala che “al presente SUE risultano depositate, relativamente all'immobile di che trattasi, due distinte CILA depositate da due differenti richiedenti”.
Nell'occasione l'Ente puntualizza che “valutando che la documentazione posta a corredo della in argomento, atta a comprovare la titolarità all'attuazione dell'intervento, Pt_3 risulta datata 09.05.2022 e non risulta corredato da opportuna procura sottoscritta dai proprietari dell'immobile, si richiedono URGENTI chiarimenti in merito alla reale titolarità all'esecuzione dell'intervento della IG.ra ad oggi, e la seguente Controparte_1 documentazione integrativa ...”.
Agli atti del Comune, in buona sostanza, l'unica pratica riferibile alla in relazione CP_1 all'immobile per cui è causa risale al “9.5.2022” e, pertanto, è precedente e non successiva al provvedimento finale di diniego, peraltro mancando del contenuto minimo richiesto dalla normativa vigente tale da necessitare di “urgenti chiarimenti”.
Vero è che ad un certo punto la si adoperava per rinnovare la pratica in Comune, ma ciò CP_1 solo dopo che la IG.ra vi aveva già provveduto di propria iniziativa. Pt_2
Ne dà conferma lo stesso tecnico incaricato dalla IG.ra , Architetto il quale, CP_1 CP_4 escusso in qualità di teste all'udienza del 17.4.2024, ha affermato di avere presentato una CILA per conto della solo in data 30 marzo 2023, quando il Geom. aveva già in CP_1 CP_3 precedenza depositato analoga istanza per conto della IG.ra Pt_2
5 “capo 7: è vero, sono venuto a conoscenza successivamente a tale di presentazione che era stata già presentata una CILA relativamente al medesimo immobile dal Geom. su incarico della società CP_3
Il VOLO;
adr: non ricordo chi mi informò di ciò; Pt_ adr: fui io presentare la il 30.03.2023 su incarico della OR e preciso che il Comune di CP_1
Loano chiese delle integrazioni ed io andai in Comune a chiedere chiarimenti. In quella circostanza mi fu riferito che era già stata presentata un 'altra CILA dal Geom. ”. CP_3
Il Geom. dal canto proprio riferisce di avere provveduto, su incarico della a CP_3 Pt_2 presentare una nuova CILA attesa la difformità alle norme vigenti di quella intestata alla e CP_1 già archiviata dal Comune:
“Sono geometra ed ho ricevuto incarico a fine febbraio 2023 dalla OR di predisporre Parte_2 la pratica CILA per comunicare al Comune di Loano l'inizio dei lavori di completamento per la regolarità edilizia dei locali siti in Loano, Corso Roma n. 8, ove si svolgeva l'attività di ristorazione, ristorante
L'Impronta, gestito dalla società Il Volo s.r.l.s.
Dopo l'iter burocratico il Comune di Loano ad aprile 2023 riconobbe la regolarità edilizia, non vanto crediti, indifferente.
Interrogato sui capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice del 29.01.2024, così risponde: CP_ capo 5: è vero, confermo quanto sopra dichiarato e confermo che anche la venne riconosciuta dallo CP_ sportello SUAP del , preciso che le comunicazioni all'Asl fanno parte della predetta;
Controparte_2 adr: nella precedente CILA 108/2022 a nome della OR veniva previsto di mantenere il bagno CP_1 esistente ma il Comune di Loano obbiettò che detto bagno non poteva essere adeguato per i disabili e , quindi, la OR dovette realizzare un bagno in posizione diversa da quanto precedentemente CP_1 previsto, non indicando tale variante nella CILA 108/2022 .
A dicembre del 2022 la OR , legale rappresentante della società attrice subentrata nella gestione Pt_2 del Ristorante “L'Impronta” mi diede incarico di espletare le pratiche urbanistiche ed amministrative per consentire tale nuova gestone.
Quindi attesa la difformità della precedete CILA ne presentai una nuova con la reale indicazione del bagno nello stato di fatto in cui si trovava;
adr: confermo che a seguito della suddetta difformità della CILA 108/2022 inoltre il Comune di Loano aveva revocato la licenza per la ristorazione alla OR ”. CP_1
Tali dichiarazioni trovano puntuale conferma documentale nella produzione n. 4 della società Il
Volo srl dalla quale si apprende che la pratica SUAP presentata da è datata Parte_2
29.3.2023:
Il Geom. ha anche confermato di avere ricevuto il pagamento delle proprie prestazioni da CP_3 parte della IG.ra (“capo 9: è vero, riconosco nel doc. n. 3 di parte attrice che mi viene Pt_2
6 rammostrato la pre-notula da me compilata, l'importo in eSS indicato è stato pagato dalla società Il Volo”), così come ha fatto il IG. legale rappresentante dell'impresa esecutrice Controparte_6
(“capo 7: viene rammostrato il doc. n. 10 di parte attrice ed il testimone riconosce nello stesso la propria fattura e conferma l'avvenuto pagamento dell'importo indicato in detta fattura”).
Nemmeno risponde al vero quanto la sostiene quando afferma che l'intervento del Geom. CP_1 si sarebbe limitato a presentare una CILA in sanatoria in relazione agli interventi da eSS già CP_3 fatti realizzare a proprie spese (“ha presentato una propria CILA per sanare gli interventi edilizi realizzati dall'odierna esponente (doc. n. 9)”. Oltre a quanto già sopra evidenziato giova rilevare ulteriormente che:
- La parte cita il doc. 9 di cui, al pari del doc. 7, in atti non si rinviene traccia;
Controparte_1
- L'unica pratica edilizia attivata dalla si arenava definitivamente con provvedimento CP_1 di diniego del 31 gennaio 2023, onde la presentata dal Geom. non può Pt_3 CP_3 costituirne una mera variante in sanatoria.
In conclusione, sul punto deve ritenersi giustificata la richiesta dell'acquirente di riduzione del prezzo di vendita per un importo pari agli esborsi sostenuti e documentati per l'adeguamento del locale bagno alle prescrizioni comunali pari a complessivi € 9.072,00.
b. La società Il Volo contesta alla venditrice di avere taciuto “un'ulteriore circostanza grave: nel contratto di locazione stipulato in data 20.04.2022 tra la OT.SS , la SI.ra Parte_4 Per_1
(comproprietarie e locatrici dell'unità immobiliare ove viene gestita l'attività) e la IG.ra
[...]
all'art 7 “ Fideiussione Bancaria a garanzia del pagamento dei canoni di Controparte_1 locazione” veniva statuito: “La conduttrice si impegna a fornire fideiussione bancaria, per un importo pari all'intero ammontare dei canoni annui previsti, a garanzia del pagamento. Le parti convengono che l'esecuzione della presente clausola rimanga sospesa sino a quando la conduttrice dovesse decidere di cedere l'azienda o locarla a terzi con contestuale sublocazione o cessione del contratto di locazione dell'immobile. In tale caso, prima della cessione o della locazione dell'azienda, la conduttrice, con preavviso di almeno 30 giorni, comunicherà alle locatrici la propria intenzione mediante lettera raccomandata;
entro e non oltre tale termine stipulerà a proprio nome e presterà fideiussione bancaria a garanzia del pagamento dell'intero ammontare dei canoni per le mensilità residue, dal giorno della comunicazione sino alla scadenza finale del contratto”. Con lettera 1.02.2023 le comproprietarie dell'immobile de quo negavano il proprio consenso alla cessione del contratto di locazione in quanto, in violazione dell'art. 7 sopra ritrascritto, non era stata prestata dalla SI.ra la fideiussione bancaria prima Controparte_1 della formalizzazione dell'atto di cessione dell'azienda. La IG.ra , mediante Parte_2 serrate trattative con le proprietarie, riusciva quantomeno a congelare la domanda di risoluzione del contratto di locazione consegnando eSS steSS alle locatrici, nel mese di marzo 2023, una fideiussione bancaria a loro favore di euro 10.000,00 valida sino al 1.07.2028; nonché sottoscrivendo una “dichiarazione di impegno irrevocabile” con cui la dichiarante si impegna “ ad accumulare la somma di euro 10.000,00, mediante versamenti mensili di euro 1000,00 sul c/c intestato a .......Al raggiungimento della somma di euro 10.000,00, si impegna Parte_4 irrevocabilmente a stipulare una fideiussione bancaria di pari importo, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione....”. Anche tale operazione bancaria ha avuto un costo notevole”.
Sul punto la convenuta sostiene che “in un meSSggio inviato dalla OR alla OR CP_1
il 18 dicembre 2022 si legge: “ricordati la fideiussione da preparare poi”, a cui la OR Pt_2
risponde: “di quant'è la fideiussione? La chiedo lunedì in banca”. Evidentemente le parti Pt_2 avevano parlato della fideiussione e si erano accordate perché fosse la società il Volo a predisporla” (cfr. comparsa conclusionale pag. 6-7).
7 La tesi non ha alcun riscontro documentale, nulla di certo potendosi inferire dallo scambio di meSSggi che eSS produce sub doc. 12 in modo parziale e con evidenti omissioni (cfr. le molteplici annotazioni “media omessi”).
Cionondimeno Il non fornisce prova documentale dei costi effettivamente sostenuti per Pt_1
l'accensione della garanzia fideiussoria, mentre nessuno dei testi escussi ha potuto confermare quanto dalla steSS affermato nel capitolo di prova n. 12 (“Vero che la fideiussione bancaria che il ha acceso presso Banca Intesa San Paolo di Loano ha avuto un costo di euro 5.700,00: Parte_1
5.000,00 quale deposito a garanzia ed euro 700,00 quale spesa annuale”).
Di tale posta non potrà quindi tenersi conto ai fini del presente giudizio.
c. Il lamenta anche che, a causa della ritardata apertura del ristorante, ha subito un danno Pt_1 corrispondente al mancato incasso per i mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023.
Non fornisce peraltro alcun elemento di prova che consenta di ritenere sussistente, né tantomeno di quantificare, detto pregiudizio, onde di esso non potrà tenersi conto. Vale aggiungere che la totale assenza di documentazione prodotta in atti rende la richiesta di CTU sul deprezzamento del valore commerciale dell'azienda, proposta nella memoria ex art. 171 ter cpc n. 2, del tutto esplorativa e dunque inammissibile.
*****
D) In considerazione di quanto sopra deve concludersi che la società Il Volo è tenuta a pagare a favore di la somma residua di € 10.928,00 pari alla differenza tra la quota di prezzo Controparte_1 mai corrisposto e la somma che eSS ha dovuto sborsare per ovviare agli inadempimenti della controparte.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
*****
PQM
Il Tribunale di ON definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti RG 2293/2023 ed RG
2262/2023, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. Condanna Il Volo srls a corrispondere in favore di la somma di € 10.928,00 Controparte_1 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc a decorrere dalla sentenza e fino al saldo.
2. Spese di lite interamente compensate.
Il Giudice
Stefano Poggio
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