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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La VA, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025 celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3101/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Locri, Parte_1 C.F._1
alla via G. Matteotti n. 258, presso lo studio dell'avv. Giampiero CAUTELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento rateo insoluto tredicesima mensilità su assegno ordinario di invalidità, art. 1 l. n. 222/1984.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 ha esposto che, con decorrenza dal Parte_1 mese di giugno del 2018, ha percepito il beneficio economico di cui all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984, cat. IO n. 18516789; che a scadenza del triennio dal riconoscimento della prestazione è stato sottoposto a visita di revisione a seguito della quale l'Istituto ha revocato l'assegno per il venir meno delle condizioni sanitarie precedentemente Pag. 1 a 5 accertate;
che per l'effetto, con decorrenza dal mese di giugno del 2021, sono stati interrotti i pagamenti mensili;
che non è stata corrisposta la tredicesima mensilità maturata nei mesi da gennaio a maggio 2021; che- come da certificazione unica -nell'anno 2022 ha percepito CP_1
da gennaio a maggio, quale assegno ordinario di invalidità, un importo mensile pari ad
€551,57 lordi, per un totale complessivo di €2.577,85; che a tale importo non è stata aggiunta la tredicesima mensilità maturata per il periodo da gennaio a maggio 2021, ammontante ad
€214,82, ovvero 1/12 dell'importo complessivo della pensione corrisposta per il periodo anzidetto: €2.577,86/12; che ha diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della l. n. 222/1984 e dell'art. 3 della l. n. 218/1952, al pagamento della tredicesima mensilità in misura proporzionale al periodo di godimento della prestazione previdenziale percepita . Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
al pagamento della tredicesima mensilità in misura proporzionale al periodo di
[...]
godimento ed all'importo complessivo dell'assegno ordinario di invalidità cat IO n. 18516789 dallo stesso percepito nel corso dell'anno 2021, oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. 2)Condannare l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento della prestazione indicata al superiore punto 1) che si reclama in misura pari ad €. 214,82, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche eventualmente all'esito di disponenda CTU sul punto, il tutto oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. 3)In via istruttoria, in caso di contestazione e/o di ritenuta necessità, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare la quota di tredicesima mensilità dovuta al ricorrente per l'anno 2021 sulla prestazione previdenziale cat. IO n. 18516789 il tutto in proporzione all'importo complessivo dell'assegno corrisposto nel corso del medesimo anno quale risultante dalla documentazione versata in atti. 4)Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre 15% per spese forfettarie e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Giampiero Cautela che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
28.11.2024, non si è costituito l' pertanto, all'udienza del 26.03.2025, ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
Pag. 2 a 5 La causa è stata istruita documentalmente.
Preliminarmente è opportuno soffermarsi sulla contumacia dell' Controparte_3 resistente, il quale, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.07.2006 n.
15777); ciò nondimeno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.02.2006 n. 3601; Cass.
21251 del 14.10.2010).
Ciò premesso, occorre ricordare il contenuto dell'art. 1 della l. n. 222/1984 secondo il quale: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato Controparte_2 la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. (…)L'assegno
è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta”; il successivo comma 8 precisa altresì che: “ Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9”.
L'art. 9 della l. n. 222/1984, ai commi 5 e 6, disciplina gli effetti della revoca o della riduzione della prestazione precisando che gli stessi si manifestano “dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento”, precisando che “quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata (…).
Orbene, come da prospetto riepilogativo della pensione, datato 29.09.2021, l'importo mensile della prestazione in favore del ricorrente, ammontava ad €515,58 lordi. Dalla lettura della certificazione unica anno 2022, riferita ai redditi percepiti nel 2021, si legge che i giorni
Pag. 3 a 5 liquidati computati sono stati 151, ovvero dal 01.01.2018 al 31.05.2018, per un ammontare di redditi complessivi pari ad €2.577,85, corrispondenti all'importo degli assegni erogati per l'anzidetto intervallo temporale.
Con tutta evidenza risulta che l'importo per come indicato non è comprensivo della 13 mensilità, ovvero della quota accantonata per le mensilità maturate prima della revoca della prestazione.
La liquidazione operata dall' non ha tenuto conto di quanto previsto dallo stesso CP_2 art 1 l. n. 222/1984 che al comma 3 espressamente prevede “L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”. Tale previsione normativa comporta in favore del beneficiario dell'assegno ordinario il diritto alla percezione delle prestazioni ad esso connesse, quali la tredicesima mensilità, conseguentemente il beneficiario della prestazione per ogni mese in cui ha percepito l'assegno ordinario di invalidità ha maturato un dodicesimo di tredicesima.
Il ricorrente ha individuato nella somma di €214,82, l'importo spettante a titolo di tredicesima. Tale importo è stato così ottenuto: €515,58 (importo lordo mensile) / 12 (mesi)=
€42,96 X 5 (mesi di percezione della prestazione nell'anno 2021) = €214,85.
Non vi sono ragioni per discostarsi dai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, che appaiono ben redatti ed immuni da errori di calcolo, tra l'altro non oggetto di specifiche censure stante la contumacia dell' convenuto. CP_2
Il ricorso, pertanto, è fondato e va integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura della materia trattata,
l'esito della controversia, considerate altresì le limitate difese in ragione della contumacia della parte convenuta ed attesa l'assenza di questioni di fatto o di diritto, esse vengono liquidate in complessivi €202,06, di cui €175,70 per compensi ed €26,36 per spese, oltre IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Pag. 4 a 5 1.-dichiara il diritto di al pagamento della quota di rateo di Parte_1
tredicesima mensilità maturata per il periodo dal 01.01.02021 al 31.05.2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di €214,85, oltre interessi e rivalutazioni come CP_1
per legge;
2.-condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€202,06, di cui €175,70 per compensi ed €26,36 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 10 ottobre 2025
Il Giudice
AT La VA
Pag. 5 a 5