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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1870/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (P. IV ) con sede a San Giovanni La Punta (CT), Via Parte_1 P.IVA_1
Siracusa n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giancarlo SORRENTINO (c. f.
presso il cui studio legale in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 24 è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IV ), con sede a Milano, al Corso Sempione n. 55, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Responsabile Avv. Saverio TRIDICO, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SIMONE Giovanni (c. f. ), presso C.F._2 pagina 1 di 10 il cui studio legale in Milano, Via Gabrio Serbelloni n. 4 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni:
Per appellante Parte_1
L'Ecc.ma Corte adita voglia,
- ritenere e dichiarare che il comportamento della è illegittimo e che le Controparte_1 operazioni di addebito/storno sopra indicate sono illegittime;
- per l'effetto condannare la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente Controparte_1 decurtate e sopra indicate, pari ad € 26.452,93, ovvero condannarla alla restituzione del maggiore o minore importo che verrà accertato nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori a decorrere dalla data delle singole transazioni e sino all'effettivo soddisfo.
Ai fini istruttori, si insiste nell'accoglimento delle richieste già formulate e, in particolare, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere la prova testimoniale con istanza di rogatoria presso il
Tribunale di Catania ex art. 203 c.p.c. già formulata in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per appellata, Controparte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 348bis e/o 342 c.p.c., l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi, di fatto e di diritto, sviluppati nella narrativa che precede.
pagina 2 di 10 Nel merito, in ogni caso:
- respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti e/o per quelli ritenuti di giustizia e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza
n. 3697/2025 del Tribunale di Milano impugnata.
Con rifusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 3697/2025, pubblicata in data 7.5.2025, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 44943/2023, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
- rigetta le domande di Pt_1 Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.358,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
Cpa e IV.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna alla restituzione delle somme stornate dal proprio conto corrente
[...] bancario, a seguito di contestazioni pervenute dai propri clienti, per un importo complessivo di euro
26.452,93.
La società attrice, attiva nel settore dell'autonoleggio presso l'aeroporto di Catania, nel 2017 stipulava con un contratto finalizzato all'utilizzo degli strumenti applicativi e telematici Controparte_1 per il servizio Pos, il quale prevedeva la possibilità di fruire del servizio di c.d. delayed charge, in base al quale il cliente, al momento del ritiro dell'autovettura, sottoscrivendo apposita clausola inserita nel contratto di noleggio, autorizzava preventivamente l'addebito sulla carta di credito di eventuali costi aggiuntivi emersi successivamente alla riconsegna del veicolo, quali multe, danni e costi di carburante.
In ordine a tale specifico servizio, lamentava che, a fronte di una contestazione Parte_1 effettuata dai titolari della carta di credito successivamente al predetto addebito diretto,
[...] in più occasioni aveva effettuato uno storno delle somme contestate, adducendo Controparte_1
pagina 3 di 10 l'illegittimità della predetta condotta nonché la sua contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale, chiedendo pertanto la condanna alla restituzione della somma illegittimamente decurtata.
- Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande proposte da attesa la correttezza e legittimità della propria Parte_3 condotta in quanto conforme alle previsioni del contratto in essere tra le parti.
Al riguardo, deduceva che avrebbe potuto procedere agli addebiti in questione solo Parte_1 dopo aver acquisito il consenso scritto del titolare della carta, addebito diretto che era comunque da escludersi a fronte di un mancato accordo o di una mancata accettazione del pagamento dei costi aggiuntivi da parte del cliente, obblighi procedurali non rispettati dalla società attrice e che l'avrebbero legittimata, a seguito di una contestazione da parte dei clienti, ad effettuare uno storno degli importi già accreditati.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado rigettava la domanda condannatoria proposta da ritenendo la condotta della società convenuta conforme agli accordi Parte_1 contrattuali intercorsi tra le parti, cristallizzati nei documenti denominati “Contratto di convenzionamento” e “Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi”.
Rilevava che la clausola di cd. delayed charge, inserita nei contratti di noleggio e sottoscritta dai clienti della società attrice, valeva solo ad autorizzare preventivamente l'addebito dei costi aggiuntivi in ordine alle fattispecie di danno contrattualmente previste e non anche a rendere tale addebito incontestabile ex post, atteso che una siffatta previsione avrebbe esposto i clienti al rischio di abusi da parte dell'esercente, il quale avrebbe avuto la possibilità di addebitare costi per ipotesi inesistenti.
Al riguardo rilevava che, a fronte delle contestazioni mosse da taluni clienti di parte attrice,
[...] si era attivata al fine di verificare il rispetto da parte di degli Controparte_1 Parte_1 obblighi comunicativi su di essa incombenti, controlli che tuttavia davano esito negativo con conseguente storno di quanto inizialmente accreditato sul conto della società attrice in virtù della clausola cd. delayed charge, essendo la stessa tenuta in base al regolamento contrattuale a trasmettere al cliente una comunicazione scritta recante i dettagli dei costi aggiuntivi al fine di acquisire il consenso espresso all'addebito in caso di carta aderente al circuito Mastercard, oppure tacito, una volta decorsi venti giorni senza l'opposizione da parte del titolare della carta, in caso di carta aderente al circuito
Visa. pagina 4 di 10 Sotto il profilo istruttorio, rigettava l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dalla società attrice, sia per la genericità dei relativi capitoli di prova sia in quanto avente ad oggetto circostanze suscettibili di prova documentale, rilevando altresì che comunque, anche ove assunta con esito positivo, non sarebbe stata idonea a dar prova dell'adempimento degli obblighi procedurali di cui sopra.
Riteneva pertanto pienamente legittima la condotta di in quanto conforme alle Controparte_1 previsioni contrattuali, avendo il diritto di riaddebitare all'esercente gli importi contestati dai clienti titolari delle carte in caso di mancato rispetto da parte di degli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti in ordine all'espletamento della procedura di cd. delayed chaerge.
Seguiva pertanto il rigetto della domanda attorea.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con un unico motivo di appello eccepiva l'inapplicabilità delle condizioni contrattuali prodotte da poste alla base della impugnata sentenza, attesa l'asserita mancata sottoscrizione Controparte_1 della sezione C del “Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi”, dedicata specificamente al servizio di cd. delayed charge in questione.
L'articolo 3 della predetta sezione, in ogni caso, sarebbe altresì inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto condizione unilateralmente predisposta dalla controparte e asseritamente vessatoria, difettando della necessaria specifica approvazione da parte dell'appellante.
Esclusa l'applicabilità della suddetta disciplina contrattuale, adduceva che il proprio diritto al riaddebito troverebbe fondamento esclusivo nella clausola di cd. delayed charge sottoscritta dai propri clienti, che autorizza l'addebito diretto degli ulteriori costi riscontrati dalla società di noleggio, adducendo altresì di aver sempre tempestivamente trasmesso ai propri clienti la documentazione a comprova dei maggiori costi addebitati.
Adduceva, altresì, la violazione da parte di dell'obbligo di buona fede e Controparte_1 correttezza nell'esecuzione del contratto, lamentando la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di protezione su di essa contrattualmente gravanti per aver dato seguito alle contestazioni dei clienti dell'appellante senza vagliare la fondatezza delle relative doglianze.
Lamentava altresì la nullità ex art. 1229 c.c. della clausola che prevede il trasferimento del rischio di contestazione della transazione in capo all'esercente con esonero da responsabilità di CP_1
e ciò pur a fronte di una sua condotta, come nel caso di specie, asseritamente colposa.
[...] pagina 5 di 10 Su tali basi, chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata.
- Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 Controparte_1 dell'appello sulla base del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e altresì circoscritto alla richiesta di un mero riesame della vicenda in oggetto.
Nel merito contestava integralmente l'avverso dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
All'udienza del 4.12.2025, all'esito della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parte appellata risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e dei punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'articolata esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Venendo al merito va rilevato che il gravame proposto ed affidato ad un unico motivo di appello appare infondato.
È dato acquisito che il rapporto contrattuale in essere tra le parti – avente ad oggetto la messa a disposizione e gestione da parte di NEXY Payments s.p.a. degli strumenti applicativi e telematici per l'utilizzo del servizio Pos – è regolato sulla base di due documenti in atti e, segnatamente, il contratto di convenzionamento, di cui è parte integrante il “Regolamento esercenti CartaSi”, e lo specifico
“Regolamento servizi distintivi autonoleggi”, sottoscritti in data 15.11.2016. Trattasi di contratto concluso mediante sottoscrizione di modulo predisposto unilateralmente da (già Controparte_1
CartaSi), con adesione da parte di Parte_1
Tanto premesso, a venire in rilievo nella presente controversia è, anzitutto, l'art. 13 “Contestazioni e reclami – Responsabilità dell'Esercente” del predetto contratto di convenzionamento, il quale dispone che <… resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni, controversie o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi, è ad esclusivo carico dell'Esercente. In ogni caso, qualora il Titolare abbia formulato – entro i termini e alle condizioni previste dalla legge e
pagina 6 di 10 dalle norme del Circuito – la contestazione relativa ad un transazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell'emittente della Carta in conformità a quanto disciplinato nel contratto concluso con l'emittente medesimo per il rilascio della
Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare il Conto Corrente dell'Esercente per
l'importo relativo alla Transazione già accreditato, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto
...>>.
Con precipuo riferimento al servizio di cd. delayed charge a venire in rilievo è l'art. 3.2 “Obblighi dell'Esercente” della sezione C del “Regolamento servizi distintivi autonoleggi”, in base al quale, qualora sia stata utilizzata una carta appartenente al circuito VISA <<… per l'effettivo addebito sulla
Carta dell'importo relativo alle riparazioni l'Esercente deve attendere almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della conferma di ricevuta della comunicazione inviata al Titolare, se non perviene alcuna risposta dal medesimo …>>, mentre il successivo punto 3.3, più in generale, dispone che <… l'Esercente può procedere ad un addebito di “Delayed Charge” solo se il Titolare ha dato il suo consenso scritto. In caso di mancato accordo e/o accettazione del pagamento dei danni da parte del Titolare, l'Esercente non può procedere all'addebito su Carta>>.
La predetta comunicazione inviata al titolare della carta, affinché risulti idonea a fornire al cliente tutti gli elementi conoscitivi necessari ad una accettazione o contestazione del costo aggiuntivo, sulla scorta del dettato dell'art. 3.2, deve tassativamente indicare specifiche informazioni;
rispetto a tali adempimenti procedurali, il successivo art.
3.6 dispone che <… nel caso di richiesta di documentazione da parte di CartaSi, l'Esercente è tenuto ad inoltrare tutta la documentazione sopra citata …>>.
Nella sezione A del predetto regolamento, all'art. 5 “Responsabilità dell'Esercente” viene precisato che
<… nel caso di inosservanza da parte dell'Esercente delle disposizioni e degli obblighi previsti nel
Contratto e nel Contratto di Convenzionamento, la Società avrà il diritto di riaddebitare il Conto
Corrente dell'Esercente, anche ai sensi dell'art. 56 del Codice del Consumo, per l'importo relativo a
Transazioni già accreditate, e successivamente contestate dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società>>.
Le richiamate previsioni contrattuali sono pienamente efficaci inter partes, attesa l'avvenuta sottoscrizione da parte di del contratto e dei relativi moduli allegati, Parte_1 sottoscrizione mai disconosciuta dalla società appellante, la quale, sottoscrivendo specificamente le pagina 7 di 10 clausole contrattuali di cui ai predetti moduli dichiarava di aver preso visione e di accettare le condizioni contrattuali di cui al “Regolamento Esercenti CartaSi” e al “Regolamento servizi distintivi autonoleggi.”
Più in particolare, sotto il profilo dell'efficacia, deve rilevarsi che le condizioni generali di cui agli artt.
5 e 13 sono state oggetto di specifica approvazione da parte di ai sensi dell'art. Parte_1
1341, comma 2, c.c.; né può dubitarsi della validità delle stesse sulla base dell'art. 1229 c.c., invocato dalla società appellante, atteso che, per espressa previsione, dall'esclusione di responsabilità vengono fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di risultando pertanto l'articolato Controparte_1 contrattuale pienamente conforme al dettato normativo.
Ciò posto, attesa la validità ed efficacia del predetto articolato contrattuale, è alla luce delle predette previsioni che vanno valutate le condotte tenute da ambo le parti, a nulla rilevando, sulla base del Par principio di relatività degli effetti, le eventuali differenti pattuizioni intercorse tra e i Parte_1 propri clienti.
La sottoscrizione da parte dei clienti della clausola di delayes charge, invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non preclude agli stessi di contestare ex post la fondatezza dei costi aggiuntivi prospettati dall'esercente, ragione per la quale è contrattualmente prescritta – anche in virtù della disciplina consumeristica – l'acquisizione di una preventiva autorizzazione, espressa o tacita, all'addebito dei costi aggiuntivi riscontrati.
Nel caso di specie è comprovato che i titolari della carta abbiano contestato tali addebiti con disconoscimento della relativa movimentazione bancaria, con la conseguenza che, ai sensi del richiamato art. 13, qualora abbiano ottenuto dalla propria banca il rimborso dell'importo addebitato sulla carta in via diretta, in quanto esente da responsabilità per contestazioni Controparte_1 concernenti il rapporto sottostante tra esercente/consumatore, era pienamente legittimata a riaddebitare il suddetto importo sul conto corrente di Parte_1
Quanto allo specifico servizio di cd. delayed charge, il richiamato regolamento contrattuale, sempre in un'ottica protettiva, prevede che l'esercente prima di procedere all'addebito sulla Parte_1 carta del cliente, debba instaurare un contraddittorio scritto con quest'ultimo al fine di acquisirne ex art.
3.3 il consenso scritto, prescrivendosi che, in caso di mancato accordo o autorizzazione al pagamento dei danni, l'esercente non possa procedere a finalizzare il suddetto addebito. Tale previsione contrattuale non contiene alcun tratto di vessatorietà, disciplinando le modalità operative della procedura di addebito differito in conformità alle esigenze di tutela del consumatore.
pagina 8 di 10 Ciò posto, sulla base della documentazione in atti è dato acquisito che per Controparte_1 ciascuna delle pratiche in questione, ricevute le contestazioni degli addebiti da parte dei titolari della carta, in conformità alle riportate previsioni contrattuali si era attivata al fine di verificare il rispetto da parte di degli obblighi comunicativi contrattualmente assunti e, stante l'esito Parte_1 negativo dei predetti controlli – atteso che non aveva dato prova di aver acquisito Parte_1
l'espressa autorizzazione da parte del cliente o, comunque, in caso di carta del circuito VISA, di aver atteso l'inutile decorso del termine dilatorio di venti giorni prima di procedere all'addebito dell'importo contestato – aveva proceduto allo storno degli importi contestati.
La suddetta condotta appare pienamente rispettosa delle pattuizioni contrattuali, atteso che l'art. 5 del
“Regolamento servizi additivi autonoleggi” prevede il diritto-dovere di di Controparte_1 stornare gli importi contestati dai titolari delle carte in caso di violazione da parte dell'esercente degli obblighi su di esso gravanti.
La predetta verifica era l'unico adempimento cui era tenuta la società appellata, volta a verificare il corretto svolgimento della procedura di cd. delayed charge e ciò sempre nell'ottica di tutelare il contraente debole, come confermato dall'art. 5 della sezione A del predetto Regolamento che fa richiamo del principio per cui, in caso di contestazione da parte del titolare di un uso fraudolento della carta da parte del professionista, l'emittente della carta ha il diritto di addebitare al professionista stesso le somme riaccreditate al consumatore-titolare.
Alla ritenuta legittimità della condotta di per le ragioni sopra esposte, segue Controparte_1
l'infondatezza della domanda condannatoria proposta da Parte_1
Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
***
Ne consegue la conferma della sentenza appellata
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
*** pagina 9 di 10 Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art.
[...]
13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 3697/2025, pubblicata in data 7.05.2025, del
[...] Controparte_1
Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che liquida in complessivi euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1870/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (P. IV ) con sede a San Giovanni La Punta (CT), Via Parte_1 P.IVA_1
Siracusa n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giancarlo SORRENTINO (c. f.
presso il cui studio legale in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 24 è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IV ), con sede a Milano, al Corso Sempione n. 55, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Responsabile Avv. Saverio TRIDICO, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SIMONE Giovanni (c. f. ), presso C.F._2 pagina 1 di 10 il cui studio legale in Milano, Via Gabrio Serbelloni n. 4 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni:
Per appellante Parte_1
L'Ecc.ma Corte adita voglia,
- ritenere e dichiarare che il comportamento della è illegittimo e che le Controparte_1 operazioni di addebito/storno sopra indicate sono illegittime;
- per l'effetto condannare la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente Controparte_1 decurtate e sopra indicate, pari ad € 26.452,93, ovvero condannarla alla restituzione del maggiore o minore importo che verrà accertato nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori a decorrere dalla data delle singole transazioni e sino all'effettivo soddisfo.
Ai fini istruttori, si insiste nell'accoglimento delle richieste già formulate e, in particolare, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere la prova testimoniale con istanza di rogatoria presso il
Tribunale di Catania ex art. 203 c.p.c. già formulata in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Per appellata, Controparte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 348bis e/o 342 c.p.c., l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi, di fatto e di diritto, sviluppati nella narrativa che precede.
pagina 2 di 10 Nel merito, in ogni caso:
- respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti e/o per quelli ritenuti di giustizia e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza
n. 3697/2025 del Tribunale di Milano impugnata.
Con rifusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 3697/2025, pubblicata in data 7.5.2025, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 44943/2023, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
- rigetta le domande di Pt_1 Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.358,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
Cpa e IV.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna alla restituzione delle somme stornate dal proprio conto corrente
[...] bancario, a seguito di contestazioni pervenute dai propri clienti, per un importo complessivo di euro
26.452,93.
La società attrice, attiva nel settore dell'autonoleggio presso l'aeroporto di Catania, nel 2017 stipulava con un contratto finalizzato all'utilizzo degli strumenti applicativi e telematici Controparte_1 per il servizio Pos, il quale prevedeva la possibilità di fruire del servizio di c.d. delayed charge, in base al quale il cliente, al momento del ritiro dell'autovettura, sottoscrivendo apposita clausola inserita nel contratto di noleggio, autorizzava preventivamente l'addebito sulla carta di credito di eventuali costi aggiuntivi emersi successivamente alla riconsegna del veicolo, quali multe, danni e costi di carburante.
In ordine a tale specifico servizio, lamentava che, a fronte di una contestazione Parte_1 effettuata dai titolari della carta di credito successivamente al predetto addebito diretto,
[...] in più occasioni aveva effettuato uno storno delle somme contestate, adducendo Controparte_1
pagina 3 di 10 l'illegittimità della predetta condotta nonché la sua contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale, chiedendo pertanto la condanna alla restituzione della somma illegittimamente decurtata.
- Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande proposte da attesa la correttezza e legittimità della propria Parte_3 condotta in quanto conforme alle previsioni del contratto in essere tra le parti.
Al riguardo, deduceva che avrebbe potuto procedere agli addebiti in questione solo Parte_1 dopo aver acquisito il consenso scritto del titolare della carta, addebito diretto che era comunque da escludersi a fronte di un mancato accordo o di una mancata accettazione del pagamento dei costi aggiuntivi da parte del cliente, obblighi procedurali non rispettati dalla società attrice e che l'avrebbero legittimata, a seguito di una contestazione da parte dei clienti, ad effettuare uno storno degli importi già accreditati.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado rigettava la domanda condannatoria proposta da ritenendo la condotta della società convenuta conforme agli accordi Parte_1 contrattuali intercorsi tra le parti, cristallizzati nei documenti denominati “Contratto di convenzionamento” e “Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi”.
Rilevava che la clausola di cd. delayed charge, inserita nei contratti di noleggio e sottoscritta dai clienti della società attrice, valeva solo ad autorizzare preventivamente l'addebito dei costi aggiuntivi in ordine alle fattispecie di danno contrattualmente previste e non anche a rendere tale addebito incontestabile ex post, atteso che una siffatta previsione avrebbe esposto i clienti al rischio di abusi da parte dell'esercente, il quale avrebbe avuto la possibilità di addebitare costi per ipotesi inesistenti.
Al riguardo rilevava che, a fronte delle contestazioni mosse da taluni clienti di parte attrice,
[...] si era attivata al fine di verificare il rispetto da parte di degli Controparte_1 Parte_1 obblighi comunicativi su di essa incombenti, controlli che tuttavia davano esito negativo con conseguente storno di quanto inizialmente accreditato sul conto della società attrice in virtù della clausola cd. delayed charge, essendo la stessa tenuta in base al regolamento contrattuale a trasmettere al cliente una comunicazione scritta recante i dettagli dei costi aggiuntivi al fine di acquisire il consenso espresso all'addebito in caso di carta aderente al circuito Mastercard, oppure tacito, una volta decorsi venti giorni senza l'opposizione da parte del titolare della carta, in caso di carta aderente al circuito
Visa. pagina 4 di 10 Sotto il profilo istruttorio, rigettava l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dalla società attrice, sia per la genericità dei relativi capitoli di prova sia in quanto avente ad oggetto circostanze suscettibili di prova documentale, rilevando altresì che comunque, anche ove assunta con esito positivo, non sarebbe stata idonea a dar prova dell'adempimento degli obblighi procedurali di cui sopra.
Riteneva pertanto pienamente legittima la condotta di in quanto conforme alle Controparte_1 previsioni contrattuali, avendo il diritto di riaddebitare all'esercente gli importi contestati dai clienti titolari delle carte in caso di mancato rispetto da parte di degli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti in ordine all'espletamento della procedura di cd. delayed chaerge.
Seguiva pertanto il rigetto della domanda attorea.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con un unico motivo di appello eccepiva l'inapplicabilità delle condizioni contrattuali prodotte da poste alla base della impugnata sentenza, attesa l'asserita mancata sottoscrizione Controparte_1 della sezione C del “Regolamento Servizi Distintivi Autonoleggi”, dedicata specificamente al servizio di cd. delayed charge in questione.
L'articolo 3 della predetta sezione, in ogni caso, sarebbe altresì inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto condizione unilateralmente predisposta dalla controparte e asseritamente vessatoria, difettando della necessaria specifica approvazione da parte dell'appellante.
Esclusa l'applicabilità della suddetta disciplina contrattuale, adduceva che il proprio diritto al riaddebito troverebbe fondamento esclusivo nella clausola di cd. delayed charge sottoscritta dai propri clienti, che autorizza l'addebito diretto degli ulteriori costi riscontrati dalla società di noleggio, adducendo altresì di aver sempre tempestivamente trasmesso ai propri clienti la documentazione a comprova dei maggiori costi addebitati.
Adduceva, altresì, la violazione da parte di dell'obbligo di buona fede e Controparte_1 correttezza nell'esecuzione del contratto, lamentando la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di protezione su di essa contrattualmente gravanti per aver dato seguito alle contestazioni dei clienti dell'appellante senza vagliare la fondatezza delle relative doglianze.
Lamentava altresì la nullità ex art. 1229 c.c. della clausola che prevede il trasferimento del rischio di contestazione della transazione in capo all'esercente con esonero da responsabilità di CP_1
e ciò pur a fronte di una sua condotta, come nel caso di specie, asseritamente colposa.
[...] pagina 5 di 10 Su tali basi, chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata.
- Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 Controparte_1 dell'appello sulla base del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e altresì circoscritto alla richiesta di un mero riesame della vicenda in oggetto.
Nel merito contestava integralmente l'avverso dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
All'udienza del 4.12.2025, all'esito della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parte appellata risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e dei punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'articolata esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
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Venendo al merito va rilevato che il gravame proposto ed affidato ad un unico motivo di appello appare infondato.
È dato acquisito che il rapporto contrattuale in essere tra le parti – avente ad oggetto la messa a disposizione e gestione da parte di NEXY Payments s.p.a. degli strumenti applicativi e telematici per l'utilizzo del servizio Pos – è regolato sulla base di due documenti in atti e, segnatamente, il contratto di convenzionamento, di cui è parte integrante il “Regolamento esercenti CartaSi”, e lo specifico
“Regolamento servizi distintivi autonoleggi”, sottoscritti in data 15.11.2016. Trattasi di contratto concluso mediante sottoscrizione di modulo predisposto unilateralmente da (già Controparte_1
CartaSi), con adesione da parte di Parte_1
Tanto premesso, a venire in rilievo nella presente controversia è, anzitutto, l'art. 13 “Contestazioni e reclami – Responsabilità dell'Esercente” del predetto contratto di convenzionamento, il quale dispone che <… resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni, controversie o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi, è ad esclusivo carico dell'Esercente. In ogni caso, qualora il Titolare abbia formulato – entro i termini e alle condizioni previste dalla legge e
pagina 6 di 10 dalle norme del Circuito – la contestazione relativa ad un transazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell'emittente della Carta in conformità a quanto disciplinato nel contratto concluso con l'emittente medesimo per il rilascio della
Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare il Conto Corrente dell'Esercente per
l'importo relativo alla Transazione già accreditato, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto
...>>.
Con precipuo riferimento al servizio di cd. delayed charge a venire in rilievo è l'art. 3.2 “Obblighi dell'Esercente” della sezione C del “Regolamento servizi distintivi autonoleggi”, in base al quale, qualora sia stata utilizzata una carta appartenente al circuito VISA <<… per l'effettivo addebito sulla
Carta dell'importo relativo alle riparazioni l'Esercente deve attendere almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della conferma di ricevuta della comunicazione inviata al Titolare, se non perviene alcuna risposta dal medesimo …>>, mentre il successivo punto 3.3, più in generale, dispone che <… l'Esercente può procedere ad un addebito di “Delayed Charge” solo se il Titolare ha dato il suo consenso scritto. In caso di mancato accordo e/o accettazione del pagamento dei danni da parte del Titolare, l'Esercente non può procedere all'addebito su Carta>>.
La predetta comunicazione inviata al titolare della carta, affinché risulti idonea a fornire al cliente tutti gli elementi conoscitivi necessari ad una accettazione o contestazione del costo aggiuntivo, sulla scorta del dettato dell'art. 3.2, deve tassativamente indicare specifiche informazioni;
rispetto a tali adempimenti procedurali, il successivo art.
3.6 dispone che <… nel caso di richiesta di documentazione da parte di CartaSi, l'Esercente è tenuto ad inoltrare tutta la documentazione sopra citata …>>.
Nella sezione A del predetto regolamento, all'art. 5 “Responsabilità dell'Esercente” viene precisato che
<… nel caso di inosservanza da parte dell'Esercente delle disposizioni e degli obblighi previsti nel
Contratto e nel Contratto di Convenzionamento, la Società avrà il diritto di riaddebitare il Conto
Corrente dell'Esercente, anche ai sensi dell'art. 56 del Codice del Consumo, per l'importo relativo a
Transazioni già accreditate, e successivamente contestate dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società>>.
Le richiamate previsioni contrattuali sono pienamente efficaci inter partes, attesa l'avvenuta sottoscrizione da parte di del contratto e dei relativi moduli allegati, Parte_1 sottoscrizione mai disconosciuta dalla società appellante, la quale, sottoscrivendo specificamente le pagina 7 di 10 clausole contrattuali di cui ai predetti moduli dichiarava di aver preso visione e di accettare le condizioni contrattuali di cui al “Regolamento Esercenti CartaSi” e al “Regolamento servizi distintivi autonoleggi.”
Più in particolare, sotto il profilo dell'efficacia, deve rilevarsi che le condizioni generali di cui agli artt.
5 e 13 sono state oggetto di specifica approvazione da parte di ai sensi dell'art. Parte_1
1341, comma 2, c.c.; né può dubitarsi della validità delle stesse sulla base dell'art. 1229 c.c., invocato dalla società appellante, atteso che, per espressa previsione, dall'esclusione di responsabilità vengono fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di risultando pertanto l'articolato Controparte_1 contrattuale pienamente conforme al dettato normativo.
Ciò posto, attesa la validità ed efficacia del predetto articolato contrattuale, è alla luce delle predette previsioni che vanno valutate le condotte tenute da ambo le parti, a nulla rilevando, sulla base del Par principio di relatività degli effetti, le eventuali differenti pattuizioni intercorse tra e i Parte_1 propri clienti.
La sottoscrizione da parte dei clienti della clausola di delayes charge, invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non preclude agli stessi di contestare ex post la fondatezza dei costi aggiuntivi prospettati dall'esercente, ragione per la quale è contrattualmente prescritta – anche in virtù della disciplina consumeristica – l'acquisizione di una preventiva autorizzazione, espressa o tacita, all'addebito dei costi aggiuntivi riscontrati.
Nel caso di specie è comprovato che i titolari della carta abbiano contestato tali addebiti con disconoscimento della relativa movimentazione bancaria, con la conseguenza che, ai sensi del richiamato art. 13, qualora abbiano ottenuto dalla propria banca il rimborso dell'importo addebitato sulla carta in via diretta, in quanto esente da responsabilità per contestazioni Controparte_1 concernenti il rapporto sottostante tra esercente/consumatore, era pienamente legittimata a riaddebitare il suddetto importo sul conto corrente di Parte_1
Quanto allo specifico servizio di cd. delayed charge, il richiamato regolamento contrattuale, sempre in un'ottica protettiva, prevede che l'esercente prima di procedere all'addebito sulla Parte_1 carta del cliente, debba instaurare un contraddittorio scritto con quest'ultimo al fine di acquisirne ex art.
3.3 il consenso scritto, prescrivendosi che, in caso di mancato accordo o autorizzazione al pagamento dei danni, l'esercente non possa procedere a finalizzare il suddetto addebito. Tale previsione contrattuale non contiene alcun tratto di vessatorietà, disciplinando le modalità operative della procedura di addebito differito in conformità alle esigenze di tutela del consumatore.
pagina 8 di 10 Ciò posto, sulla base della documentazione in atti è dato acquisito che per Controparte_1 ciascuna delle pratiche in questione, ricevute le contestazioni degli addebiti da parte dei titolari della carta, in conformità alle riportate previsioni contrattuali si era attivata al fine di verificare il rispetto da parte di degli obblighi comunicativi contrattualmente assunti e, stante l'esito Parte_1 negativo dei predetti controlli – atteso che non aveva dato prova di aver acquisito Parte_1
l'espressa autorizzazione da parte del cliente o, comunque, in caso di carta del circuito VISA, di aver atteso l'inutile decorso del termine dilatorio di venti giorni prima di procedere all'addebito dell'importo contestato – aveva proceduto allo storno degli importi contestati.
La suddetta condotta appare pienamente rispettosa delle pattuizioni contrattuali, atteso che l'art. 5 del
“Regolamento servizi additivi autonoleggi” prevede il diritto-dovere di di Controparte_1 stornare gli importi contestati dai titolari delle carte in caso di violazione da parte dell'esercente degli obblighi su di esso gravanti.
La predetta verifica era l'unico adempimento cui era tenuta la società appellata, volta a verificare il corretto svolgimento della procedura di cd. delayed charge e ciò sempre nell'ottica di tutelare il contraente debole, come confermato dall'art. 5 della sezione A del predetto Regolamento che fa richiamo del principio per cui, in caso di contestazione da parte del titolare di un uso fraudolento della carta da parte del professionista, l'emittente della carta ha il diritto di addebitare al professionista stesso le somme riaccreditate al consumatore-titolare.
Alla ritenuta legittimità della condotta di per le ragioni sopra esposte, segue Controparte_1
l'infondatezza della domanda condannatoria proposta da Parte_1
Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
***
Ne consegue la conferma della sentenza appellata
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
*** pagina 9 di 10 Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art.
[...]
13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 3697/2025, pubblicata in data 7.05.2025, del
[...] Controparte_1
Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che liquida in complessivi euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
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