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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 844/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN PO, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 844/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SAVOLDI FABIO ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha dedotto:
Pag. 1 di 8 - di avere prestato attività lavorativa in favore di Agenzia Fabio di TT
MA & C. quale impiegata;
- di avere ottenuto sentenza n. 438/2021 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 17.9.2021 con la quale la datrice di lavoro è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 19.473,47 di cui € 954,26 per la retribuzione di marzo 2021, € 1.954,26 per la retribuzione di aprile
2021, € 318,08 per ratei 13ma, € 795,21 per ratei 14ma ed € 14.525,21 per
FR;
- di avere proceduto esecutivamente nei confronti della società debitrice con la notifica di atto di precetto (il 21.10.2021) e di atto di pignoramento mobiliare (il 14.1.2022) risultato negativo, nonché nei confronti del socio illimitatamente responsabile , con i pignoramenti mobiliari CP_2
del 28.7.2022 e del 7.12.2022 che parimenti sono risultati negativi;
- di avere anche proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, respinto dal Tribunale per il mancato superamento da parte della società dei parametri dimensionali ex art. 1 L.F.;
- di avere quindi proceduto nuovamente con la notifica di atti di precetto e pignoramenti mobiliari nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e TT MA (il 28.7.2023 e il 2.8.2023), pignoramenti CP_3
anch'essi negativi;
- di avere quindi inoltrato in data 18.10.2023 domanda di accesso al Fondo di Garanzia per la somma di € 14.525,21 per FR e di € 2.166,47 CP_1 per crediti diversi;
- che in data 12.2.2024 l' ha respinto la domanda adducendo la CP_1
mancata presentazione della documentazione richiesta in via integrativa;
- che l' , con nota del 19.7.2024, preso atto della documentazione CP_1
inoltrata nelle more, ha invitato la ricorrente a ripresentare una nuova domanda, comprensiva della documentazione originariamente prodotta e di quella integrativa;
Pag. 2 di 8 - di avere quindi presentato nuova domanda al Fondo in data 21.8.2024, allegando tutta la documentazione richiesta;
- che, con nota del 4.9.2024, l' ha respinto la domanda in relazione ai CP_1
crediti diversi per superamento del termine di prescrizione annuale decorrente dall'ultimo pignoramento del 2.8.2023 e, quanto al FR, chiedendo ulteriore integrazione documentale (la copia integrale del ricorso e la conformità della copia del titolo all'originale);
- che la domanda per il pagamento del FR è stata anch'essa respinta in data 29.10.2024 per mancata produzione della documentazione richiesta;
- che l' non ha mutato orientamento pur a fronte del ricorso al CP_1
Comitato provinciale, respinto in data 26.11.2024.
La ricorrente ha quindi lamentato l'illegittimità del contegno dell' , poiché CP_1
con riferimento ai crediti diversi il termine annuale di prescrizione è stato interrotto con la prima domanda del 18.10.2023 e con riferimento al FR era già stata prodotta (sia quale integrazione alla prima domanda, sia nella seconda domanda) la sentenza nella sua integralità, munita di certificazione di conformità all'originale rilasciata il 16.1.2024 e di passaggio in giudicato sempre in data
16.1.2024.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna del Fondo al pagamento della somma di € 14.525,21 per FR e di € 2.166,47 per crediti diversi.
Si è ritualmente costituito in giudizio che ha resistito al ricorso CP_1
chiedendone il rigetto, ribadendo che il pagamento dei crediti diversi è prescritto ex art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992 e che, quanto al FR, non è stata allegata la documentazione necessaria, avendo la ricorrente allegato una sentenza priva delle pagine 2 e 4 e priva della certificazione di conformità.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
17/12/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 8 Come noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per garantire ai lavoratori una tutela minima, l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito, presso l , un Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per CP_1 il pagamento del FR e dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro aventi natura di retribuzione.
Oltre alla necessaria cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente dalla causa), i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo, a mente dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa e segnatamente: nel primo caso, l'apertura di una procedura concorsuale e la sussistenza di un credito rimasto insoluto, ammesso nello stato passivo reso esecutivo;
nel secondo caso, la prova dell'esistenza del credito, che deve essere stato accertato in giudizio, oltre che l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (che è il caso oggetto del presente giudizio – cfr decreto di rigetto dell'istanza di fallimento della società debitrice) non è necessario che il lavoratore dimostri di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, purché dia prova che l'azione esecutiva, da conformarsi all'ordinaria diligenza, sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 10953 del 11.7.2003); inoltre, in questa ipotesi, il termine di inoltro della domanda amministrativa decorre dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo o, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivi, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione (cfr circolare n. 70 del 2023 prodotta nel fascicolo CP_1
). CP_1
Nel caso di specie, è pacifica e non contestata la sussistenza del presupposto della “infruttuosità dell'azione esecutiva”, in quanto la ricorrente ha diligentemente assolto all'onere di agire esecutivamente nei confronti della debitrice (e anche dei soci illimitatamente responsabili) promuovendo plurimi
Pag. 4 di 8 pignoramenti che hanno avuto esito negativo (cfr. copiosa documentazione in atti); è poi incontestato che la ricorrente abbia maturato un credito nei confronti della ex datrice di lavoro di € 2.116,47 per “crediti diversi dal FR” maturati nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (e segnatamente di €
866,59 per la retribuzione di marzo 2021, di € 866,59 per la retribuzione di aprile
2021 e di € 433,29 per i ratei di 13ma e 14ma maturati negli ultimi tre mesi di rapporto), nonché di € 14.525,21 per FR (cfr. sentenza e domanda di intervento al Fondo di Garanzia).
Oggetto di contestazione da parte di è unicamente l'intervenuta CP_1
prescrizione annuale del pagamento dei crediti diversi e il difetto di documentazione in riferimento al FR.
2.1.- Con riferimento alla domanda di pagamento dei crediti diversi dal FR si osserva quanto di seguito.
Se il pagamento del FR da parte del si prescrive nel termine ordinario CP_4
decennale, di contro il pagamento dei crediti diversi dal FR si prescrive nel termine di un anno (art. 2 comma 5 del d.lgs. 80/1992), che decorre (alla stregua dei principi generali – art. 2935 c.c.) dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia, dalla data in cui è possibile presentare la richiesta al CP_4
Peraltro, nell'istruttoria amministrativa deve essere verificato “che tra la data di presentazione e le date indicate al precedente paragrafo 10 non siano trascorsi più di 10 anni quanto al FR e più di un anno quanto ai crediti di lavoro, fatti salvi eventuali atti interruttivi nei confronti del Fondo di garanzia notificati dopo la maturazione del diritto” (cfr circolare n. 70 del 2023 prodotta nel CP_1
fascicolo ). Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che “in tema di CP_1
prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall' il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del CP_1
rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicché il decorso della prescrizione
Pag. 5 di 8 resta sospeso fino alla sua conclusione (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 17592 del
5.9.2016 e Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 21595 del 15.11.2004).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente abbia promosso l'ultimo pignoramento in data 2.8.2023 (cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente), giorno dal quale decorre il termine annuale previsto dall'art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992
(termine correttamente individuato anche dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo – cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente); è poi pacifico che la prima domanda è stata inoltrata dalla ricorrente il 18.10.2023 e la seconda il 21.8.2024; la prima domanda del 18.10.2023 costituisce senza dubbio atto interruttivo della prescrizione nei confronti del
Fondo di Garanzia, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, con la conseguenza che la seconda domanda è da ritenersi tempestiva con diritto della ricorrente al pagamento della somma rivendicata.
2.2.- Parimenti, la ricorrente ha diritto a vedersi versato dal Fondo anche il FR maturato.
Difatti, contrariamente a quanto affermato dall' , la ricorrente ha CP_1
correttamente allegato alla domanda amministrativa (sia in sede di integrazione della prima domanda, sia in sede di deposito della seconda domanda del
21.8.2024) il titolo esecutivo munito di passaggio in giudicato e certificazione di conformità. Tra gli allegati alla seconda domanda del 21.8.2024 (cfr ricevuta
– doc. 18) si nota infatti il file denominato “sentenza 2”, ossia la copia CP_1
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 438/2021 del 17.9.2021 che è completa in tutte le sue pagine ed è munita altresì (pag. 4) del timbro rilasciato dal funzionario giudiziario recante la dicitura “Tribunale di Bergamo – copia conforme all'originale” in data 16.1.2024, nonché la certificazione del passaggio in giudicato (pag. 5), sempre timbrata e firmata dal funzionario giudiziario, datata 16.1.2024.
In altri termini, il rifiuto del Fondo di erogare il FR sulla scorta dell'asserita mancata presentazione della documentazione richiesta è del tutto infondata e
Pag. 6 di 8 illegittima, sicché il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma richiesta.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto integralmente, considerato che la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l'intervento del
Fondo di Garanzia;
interessi e rivalutazione monetaria decorrono dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21.8.2024.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (sino a € 26.000,00) e quindi: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.865,00, oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire dal Fondo di Garanzia la somma di € 14.525,21 per FR CP_1
e di € 2.166,47 per crediti diversi dal FR e per l'effetto condanna , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 14.525,21 per FR e di € Parte_1
2.166,47 per crediti diversi dal FR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 1.865,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato e
Pag. 7 di 8 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN PO
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN PO, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 844/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SAVOLDI FABIO ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha dedotto:
Pag. 1 di 8 - di avere prestato attività lavorativa in favore di Agenzia Fabio di TT
MA & C. quale impiegata;
- di avere ottenuto sentenza n. 438/2021 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 17.9.2021 con la quale la datrice di lavoro è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 19.473,47 di cui € 954,26 per la retribuzione di marzo 2021, € 1.954,26 per la retribuzione di aprile
2021, € 318,08 per ratei 13ma, € 795,21 per ratei 14ma ed € 14.525,21 per
FR;
- di avere proceduto esecutivamente nei confronti della società debitrice con la notifica di atto di precetto (il 21.10.2021) e di atto di pignoramento mobiliare (il 14.1.2022) risultato negativo, nonché nei confronti del socio illimitatamente responsabile , con i pignoramenti mobiliari CP_2
del 28.7.2022 e del 7.12.2022 che parimenti sono risultati negativi;
- di avere anche proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, respinto dal Tribunale per il mancato superamento da parte della società dei parametri dimensionali ex art. 1 L.F.;
- di avere quindi proceduto nuovamente con la notifica di atti di precetto e pignoramenti mobiliari nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e TT MA (il 28.7.2023 e il 2.8.2023), pignoramenti CP_3
anch'essi negativi;
- di avere quindi inoltrato in data 18.10.2023 domanda di accesso al Fondo di Garanzia per la somma di € 14.525,21 per FR e di € 2.166,47 CP_1 per crediti diversi;
- che in data 12.2.2024 l' ha respinto la domanda adducendo la CP_1
mancata presentazione della documentazione richiesta in via integrativa;
- che l' , con nota del 19.7.2024, preso atto della documentazione CP_1
inoltrata nelle more, ha invitato la ricorrente a ripresentare una nuova domanda, comprensiva della documentazione originariamente prodotta e di quella integrativa;
Pag. 2 di 8 - di avere quindi presentato nuova domanda al Fondo in data 21.8.2024, allegando tutta la documentazione richiesta;
- che, con nota del 4.9.2024, l' ha respinto la domanda in relazione ai CP_1
crediti diversi per superamento del termine di prescrizione annuale decorrente dall'ultimo pignoramento del 2.8.2023 e, quanto al FR, chiedendo ulteriore integrazione documentale (la copia integrale del ricorso e la conformità della copia del titolo all'originale);
- che la domanda per il pagamento del FR è stata anch'essa respinta in data 29.10.2024 per mancata produzione della documentazione richiesta;
- che l' non ha mutato orientamento pur a fronte del ricorso al CP_1
Comitato provinciale, respinto in data 26.11.2024.
La ricorrente ha quindi lamentato l'illegittimità del contegno dell' , poiché CP_1
con riferimento ai crediti diversi il termine annuale di prescrizione è stato interrotto con la prima domanda del 18.10.2023 e con riferimento al FR era già stata prodotta (sia quale integrazione alla prima domanda, sia nella seconda domanda) la sentenza nella sua integralità, munita di certificazione di conformità all'originale rilasciata il 16.1.2024 e di passaggio in giudicato sempre in data
16.1.2024.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna del Fondo al pagamento della somma di € 14.525,21 per FR e di € 2.166,47 per crediti diversi.
Si è ritualmente costituito in giudizio che ha resistito al ricorso CP_1
chiedendone il rigetto, ribadendo che il pagamento dei crediti diversi è prescritto ex art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992 e che, quanto al FR, non è stata allegata la documentazione necessaria, avendo la ricorrente allegato una sentenza priva delle pagine 2 e 4 e priva della certificazione di conformità.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
17/12/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 8 Come noto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per garantire ai lavoratori una tutela minima, l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito, presso l , un Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per CP_1 il pagamento del FR e dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro aventi natura di retribuzione.
Oltre alla necessaria cessazione del rapporto di lavoro (indipendentemente dalla causa), i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo, a mente dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa e segnatamente: nel primo caso, l'apertura di una procedura concorsuale e la sussistenza di un credito rimasto insoluto, ammesso nello stato passivo reso esecutivo;
nel secondo caso, la prova dell'esistenza del credito, che deve essere stato accertato in giudizio, oltre che l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (che è il caso oggetto del presente giudizio – cfr decreto di rigetto dell'istanza di fallimento della società debitrice) non è necessario che il lavoratore dimostri di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, purché dia prova che l'azione esecutiva, da conformarsi all'ordinaria diligenza, sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 10953 del 11.7.2003); inoltre, in questa ipotesi, il termine di inoltro della domanda amministrativa decorre dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo o, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivi, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione (cfr circolare n. 70 del 2023 prodotta nel fascicolo CP_1
). CP_1
Nel caso di specie, è pacifica e non contestata la sussistenza del presupposto della “infruttuosità dell'azione esecutiva”, in quanto la ricorrente ha diligentemente assolto all'onere di agire esecutivamente nei confronti della debitrice (e anche dei soci illimitatamente responsabili) promuovendo plurimi
Pag. 4 di 8 pignoramenti che hanno avuto esito negativo (cfr. copiosa documentazione in atti); è poi incontestato che la ricorrente abbia maturato un credito nei confronti della ex datrice di lavoro di € 2.116,47 per “crediti diversi dal FR” maturati nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (e segnatamente di €
866,59 per la retribuzione di marzo 2021, di € 866,59 per la retribuzione di aprile
2021 e di € 433,29 per i ratei di 13ma e 14ma maturati negli ultimi tre mesi di rapporto), nonché di € 14.525,21 per FR (cfr. sentenza e domanda di intervento al Fondo di Garanzia).
Oggetto di contestazione da parte di è unicamente l'intervenuta CP_1
prescrizione annuale del pagamento dei crediti diversi e il difetto di documentazione in riferimento al FR.
2.1.- Con riferimento alla domanda di pagamento dei crediti diversi dal FR si osserva quanto di seguito.
Se il pagamento del FR da parte del si prescrive nel termine ordinario CP_4
decennale, di contro il pagamento dei crediti diversi dal FR si prescrive nel termine di un anno (art. 2 comma 5 del d.lgs. 80/1992), che decorre (alla stregua dei principi generali – art. 2935 c.c.) dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia, dalla data in cui è possibile presentare la richiesta al CP_4
Peraltro, nell'istruttoria amministrativa deve essere verificato “che tra la data di presentazione e le date indicate al precedente paragrafo 10 non siano trascorsi più di 10 anni quanto al FR e più di un anno quanto ai crediti di lavoro, fatti salvi eventuali atti interruttivi nei confronti del Fondo di garanzia notificati dopo la maturazione del diritto” (cfr circolare n. 70 del 2023 prodotta nel CP_1
fascicolo ). Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che “in tema di CP_1
prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall' il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del CP_1
rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, sicché il decorso della prescrizione
Pag. 5 di 8 resta sospeso fino alla sua conclusione (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 17592 del
5.9.2016 e Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 21595 del 15.11.2004).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente abbia promosso l'ultimo pignoramento in data 2.8.2023 (cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente), giorno dal quale decorre il termine annuale previsto dall'art. 2 comma 5 d.lgs. 80/1992
(termine correttamente individuato anche dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo – cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente); è poi pacifico che la prima domanda è stata inoltrata dalla ricorrente il 18.10.2023 e la seconda il 21.8.2024; la prima domanda del 18.10.2023 costituisce senza dubbio atto interruttivo della prescrizione nei confronti del
Fondo di Garanzia, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, con la conseguenza che la seconda domanda è da ritenersi tempestiva con diritto della ricorrente al pagamento della somma rivendicata.
2.2.- Parimenti, la ricorrente ha diritto a vedersi versato dal Fondo anche il FR maturato.
Difatti, contrariamente a quanto affermato dall' , la ricorrente ha CP_1
correttamente allegato alla domanda amministrativa (sia in sede di integrazione della prima domanda, sia in sede di deposito della seconda domanda del
21.8.2024) il titolo esecutivo munito di passaggio in giudicato e certificazione di conformità. Tra gli allegati alla seconda domanda del 21.8.2024 (cfr ricevuta
– doc. 18) si nota infatti il file denominato “sentenza 2”, ossia la copia CP_1
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 438/2021 del 17.9.2021 che è completa in tutte le sue pagine ed è munita altresì (pag. 4) del timbro rilasciato dal funzionario giudiziario recante la dicitura “Tribunale di Bergamo – copia conforme all'originale” in data 16.1.2024, nonché la certificazione del passaggio in giudicato (pag. 5), sempre timbrata e firmata dal funzionario giudiziario, datata 16.1.2024.
In altri termini, il rifiuto del Fondo di erogare il FR sulla scorta dell'asserita mancata presentazione della documentazione richiesta è del tutto infondata e
Pag. 6 di 8 illegittima, sicché il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma richiesta.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto integralmente, considerato che la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l'intervento del
Fondo di Garanzia;
interessi e rivalutazione monetaria decorrono dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21.8.2024.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (sino a € 26.000,00) e quindi: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.865,00, oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire dal Fondo di Garanzia la somma di € 14.525,21 per FR CP_1
e di € 2.166,47 per crediti diversi dal FR e per l'effetto condanna , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 14.525,21 per FR e di € Parte_1
2.166,47 per crediti diversi dal FR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 1.865,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato e
Pag. 7 di 8 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN PO
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