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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49726/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49726/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per resente personalmente l'avv. MENDEZ RODOLFO JOSE' Parte_1
Per l'avv. FERRARO MARCO , oggi sostituito dall'avv. Monica Armetta Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 49726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49726/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENDEZ RODOLFO Parte_1 C.F._1
JOSE', elettivamente domiciliato in VIA CAMOZZI, 130 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
MENDEZ RODOLFO JOSE'
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. GUGLIOTTA MAURIZIO ( ) VIALE REGINA MARGHERITA, C.F._3
278 00195 ROMA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 ROMA presso il difensore avv. FERRARO MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 novembre 2023
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-sussiste la condotta colposa del dott. innanzi al quale era stato perfezionato tra Controparte_1 ( oggi in liquidazione Parte_2 Parte_3
(venditrice), il contratto di compravendita dell'immobile sito in Gorgonzola (MI) alla via Mons. Cazzaniga n.25 il 17 maggio 2010
-con sentenza n. 6211 del 25 giugno 2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del contratto per mendacità della dichiarazione relativa alla D.I.A. costituente il titolo di liceità del recupero del sottotetto dell'immobile
-nella motivazione si legge che:
“… la…declaratoria urbanistica costituisce una dichiarazione non rispondente al vero poiché individua la pratica edilizia avente ad oggetto il “recupero del sottotetto a fini abitativi …la denuncia di inizio attività n.326 del 2006 in data 28 maggio 2007 prot. 6638…”
Una denuncia di inizio attività e, quindi, titolo abilitativo all'esercizio dello ius aedificandi -- a formazione privata – che semplicemente non esiste in rerum natura (amministrativa) atteso che gli unici titoli abitativi risultanti al Comune di Gorgonzola riguardanti il cespite di cui è causa sono:
• La Concessione Edilizia n.260/2002 del 10 ottobre 2002, rilasciata alla Domus Nord s.r.l. allora proprietaria, con la quale venne iniziata la costruzione del fabbricato
• D.I.A. prot. n.16326 del 18 dicembre 2006, con rispettivi elaborati progettuali relativi all'appartamento in oggetto, per recupero abitativo dei sottotetti, depositata dalla
[...]
allora proprietaria. Parte_3
Eloquente il riscontro negativo evincibile dalla richiesta di accesso agli atti eseguita in via stragiudiziale dal C.T.P. attoreo nonché dal C.T.U. in sede di operazioni peritali. La D.I.A. n.326 del 2006 in data 28 maggio 2007 prot. 6638 non esisteva né esiste.
Unico documento rinvenuto in atti avente quel numero di protocollo e anno è il certificato di collaudo del 20 maggio 2008 e coeva relazione di asseverazione dei lavori confezionate dal Progettista Geom. ” Parte_4
-ora, come si evince dal rogito del 17 maggio 2010 depositato dalla difesa del convenuto, il notaio si era limitato a attestare le dichiarazioni della venditrice in ordine alle condizioni urbanistiche dell'immobile, richiamando “…la denunzia di inizio attività n.326 anno 2006 in data 28 maggio 2007 Prot. n.6638…”
-era stato pertanto omesso ogni controllo sull'effettiva sussistenza di tale documento, nonostante lo stesso costituisse elemento indispensabile ai fini della validità dell'atto
-questa omissione costituisce senz'altro una grave negligenza da parte del notaio, il quale non può limitarsi ad acquisire le dichiarazioni del soggetto alienante in ordine alla regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile, ma deve verificarne l'effettiva sussistenza richiedendo al venditore di esibire la relativa documentazione
-nella specie, il professionista non ha allegato e provato di aver richiesto alla tale Parte_3 documentazione nella fase preparatoria dell'atto o, in alternativa, di averla al Comune di Gorgonzola su specifico mandato dell'alienante
, non ha allegato e provato che l'eventuale documentazione ottenuta dall'alienante fosse decettiva CP_2 e, cioè, idonea a ingannare esso pubblico ufficiale in ordine all'effettiva sussistenza della denuncia di inizio attività sull'immobile pagina3 di 5 -ora, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-il dott. ha appunto omesso di dimostrare l'esatto adempimento o, in alternativa, che Controparte_1 l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile
-la colposa condotta professionale così accertata non è però sufficiente per condannare il convenuto al risarcimento dei danni lamentati dall'attore
-al riguardo, la difesa attorea ha sostenuto che:
“…il danno patito può ad oggi agevolmente quantificarsi in una somma non inferiore ad € 90.000,00 (differenza tra indebito quantificato in sentenza e complessiva somma riconosciuta in via transattiva dalla composta da debito definitivamente accollato con Credit Parte_5
Agricole Italia Spa e futuro risarcimento forfettario), che lieviterebbe ad € 150.000,00 in assenza di effettivo ristoro collegato alla futura attuazione del Piano relativo all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. …”
-innanzitutto, non è chiara la natura del danno patrimoniale che l'attore assume di aver subito, in quanto le domande risarcitorie connesse alla dichiarazione di nullità della compravendita sono state già esaminate ed accolte nella sentenza n.6211 del 25 giugno 2019
-infatti, con tale pronuncia l'alienante era stato condannato alla restituzione della somma di € 216.400,00, equivalente al corrispettivo di vendita, e al pagamento della somma di € 19.864,71, pari alle spese per gli interessi passivi del mutuo ipotecario (€ 16.194,71) e alle somme versate per il compenso del notaio e per le imposte relative all'atto (€ 3.670,00)
-con successiva transazione del 7 dicembre 2020, perfezionata tra i contraenti e la Banca mutuante, all'attore è stata riconosciuta la complessiva somma di € 261.822,29, così composta: € 111.647,63 per l'estinzione integrale del debito dell'acquirente con la posta a carico della venditrice, € 60.000,00 CP_3 (“pagamento al sig. …entro la data di ef durata del Piano relativo all'Accordo di Pt_1 ristrutturazione dei debiti…” della ) ed € 90.174,46 Parte_5
-si era pattuito che quest'ultima somma, che la difesa del creditore ha identificato nel credito risarcitorio azionato dall'attore nel presente giudizio, sarebbe stata compensata “…con il corrispettivo per il godimento dell'immobile da parte del sig. dal 17 maggio 2010 (data del rogito, n.d.r.) alla data Pt_1 del rilascio effettivo dell'immobile (entro trenta giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, n.d.r.) nonché quale transazione sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e liquidazione spese come statuiti nella sentenza del Tribunale di Milano…”
-ora, si impongono due considerazioni
-innanzitutto, non appare essere stata fornita alcuna prova della sussistenza -- e, soprattutto, della definitività -- del pregiudizio patrimoniale subito dall'attore a seguito della transazione in esame
-in particolare, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all'omologazione dell'
[...]
e al definitivo inadempi Parte_6 obbligazioni ivi assunte dalla società
-si prospetta, pertanto, una carenza nell'onere attoreo di allegazione degli elementi costitutivi dell'illecito professionale ascritto al notaio pagina4 di 5 -in secondo luogo, e soprattutto, il riconoscimento, da parte dell'attore, del credito vantato dalla società per il godimento dell'immobile dalla data del rogito a quella di rilascio del bene non costituisce una conseguenza diretta e immediata della dichiarazione di nullità del rogito, bensì una scelta autonoma dell'attore in sede transattiva
-il fatto, poi, che l'attore -- nell'anno precedente alla stipulazione del rogito – avrebbe perfezionato con la società (futura alienante) un contratto di locazione con patto di acquisto non comporta la sussistenza in capo al venditore di alcun credito per il godimento di fatto del bene da parte dell'acquirente
-in conclusione, le domande risarcitorie proposte dall'attore non meritano accoglimento
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali che si liquidano in €
3.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49726/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per resente personalmente l'avv. MENDEZ RODOLFO JOSE' Parte_1
Per l'avv. FERRARO MARCO , oggi sostituito dall'avv. Monica Armetta Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 49726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49726/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENDEZ RODOLFO Parte_1 C.F._1
JOSE', elettivamente domiciliato in VIA CAMOZZI, 130 24121 BERGAMO presso il difensore avv.
MENDEZ RODOLFO JOSE'
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. GUGLIOTTA MAURIZIO ( ) VIALE REGINA MARGHERITA, C.F._3
278 00195 ROMA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 ROMA presso il difensore avv. FERRARO MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 novembre 2023
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-sussiste la condotta colposa del dott. innanzi al quale era stato perfezionato tra Controparte_1 ( oggi in liquidazione Parte_2 Parte_3
(venditrice), il contratto di compravendita dell'immobile sito in Gorgonzola (MI) alla via Mons. Cazzaniga n.25 il 17 maggio 2010
-con sentenza n. 6211 del 25 giugno 2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del contratto per mendacità della dichiarazione relativa alla D.I.A. costituente il titolo di liceità del recupero del sottotetto dell'immobile
-nella motivazione si legge che:
“… la…declaratoria urbanistica costituisce una dichiarazione non rispondente al vero poiché individua la pratica edilizia avente ad oggetto il “recupero del sottotetto a fini abitativi …la denuncia di inizio attività n.326 del 2006 in data 28 maggio 2007 prot. 6638…”
Una denuncia di inizio attività e, quindi, titolo abilitativo all'esercizio dello ius aedificandi -- a formazione privata – che semplicemente non esiste in rerum natura (amministrativa) atteso che gli unici titoli abitativi risultanti al Comune di Gorgonzola riguardanti il cespite di cui è causa sono:
• La Concessione Edilizia n.260/2002 del 10 ottobre 2002, rilasciata alla Domus Nord s.r.l. allora proprietaria, con la quale venne iniziata la costruzione del fabbricato
• D.I.A. prot. n.16326 del 18 dicembre 2006, con rispettivi elaborati progettuali relativi all'appartamento in oggetto, per recupero abitativo dei sottotetti, depositata dalla
[...]
allora proprietaria. Parte_3
Eloquente il riscontro negativo evincibile dalla richiesta di accesso agli atti eseguita in via stragiudiziale dal C.T.P. attoreo nonché dal C.T.U. in sede di operazioni peritali. La D.I.A. n.326 del 2006 in data 28 maggio 2007 prot. 6638 non esisteva né esiste.
Unico documento rinvenuto in atti avente quel numero di protocollo e anno è il certificato di collaudo del 20 maggio 2008 e coeva relazione di asseverazione dei lavori confezionate dal Progettista Geom. ” Parte_4
-ora, come si evince dal rogito del 17 maggio 2010 depositato dalla difesa del convenuto, il notaio si era limitato a attestare le dichiarazioni della venditrice in ordine alle condizioni urbanistiche dell'immobile, richiamando “…la denunzia di inizio attività n.326 anno 2006 in data 28 maggio 2007 Prot. n.6638…”
-era stato pertanto omesso ogni controllo sull'effettiva sussistenza di tale documento, nonostante lo stesso costituisse elemento indispensabile ai fini della validità dell'atto
-questa omissione costituisce senz'altro una grave negligenza da parte del notaio, il quale non può limitarsi ad acquisire le dichiarazioni del soggetto alienante in ordine alla regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile, ma deve verificarne l'effettiva sussistenza richiedendo al venditore di esibire la relativa documentazione
-nella specie, il professionista non ha allegato e provato di aver richiesto alla tale Parte_3 documentazione nella fase preparatoria dell'atto o, in alternativa, di averla al Comune di Gorgonzola su specifico mandato dell'alienante
, non ha allegato e provato che l'eventuale documentazione ottenuta dall'alienante fosse decettiva CP_2 e, cioè, idonea a ingannare esso pubblico ufficiale in ordine all'effettiva sussistenza della denuncia di inizio attività sull'immobile pagina3 di 5 -ora, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-il dott. ha appunto omesso di dimostrare l'esatto adempimento o, in alternativa, che Controparte_1 l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile
-la colposa condotta professionale così accertata non è però sufficiente per condannare il convenuto al risarcimento dei danni lamentati dall'attore
-al riguardo, la difesa attorea ha sostenuto che:
“…il danno patito può ad oggi agevolmente quantificarsi in una somma non inferiore ad € 90.000,00 (differenza tra indebito quantificato in sentenza e complessiva somma riconosciuta in via transattiva dalla composta da debito definitivamente accollato con Credit Parte_5
Agricole Italia Spa e futuro risarcimento forfettario), che lieviterebbe ad € 150.000,00 in assenza di effettivo ristoro collegato alla futura attuazione del Piano relativo all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. …”
-innanzitutto, non è chiara la natura del danno patrimoniale che l'attore assume di aver subito, in quanto le domande risarcitorie connesse alla dichiarazione di nullità della compravendita sono state già esaminate ed accolte nella sentenza n.6211 del 25 giugno 2019
-infatti, con tale pronuncia l'alienante era stato condannato alla restituzione della somma di € 216.400,00, equivalente al corrispettivo di vendita, e al pagamento della somma di € 19.864,71, pari alle spese per gli interessi passivi del mutuo ipotecario (€ 16.194,71) e alle somme versate per il compenso del notaio e per le imposte relative all'atto (€ 3.670,00)
-con successiva transazione del 7 dicembre 2020, perfezionata tra i contraenti e la Banca mutuante, all'attore è stata riconosciuta la complessiva somma di € 261.822,29, così composta: € 111.647,63 per l'estinzione integrale del debito dell'acquirente con la posta a carico della venditrice, € 60.000,00 CP_3 (“pagamento al sig. …entro la data di ef durata del Piano relativo all'Accordo di Pt_1 ristrutturazione dei debiti…” della ) ed € 90.174,46 Parte_5
-si era pattuito che quest'ultima somma, che la difesa del creditore ha identificato nel credito risarcitorio azionato dall'attore nel presente giudizio, sarebbe stata compensata “…con il corrispettivo per il godimento dell'immobile da parte del sig. dal 17 maggio 2010 (data del rogito, n.d.r.) alla data Pt_1 del rilascio effettivo dell'immobile (entro trenta giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, n.d.r.) nonché quale transazione sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e liquidazione spese come statuiti nella sentenza del Tribunale di Milano…”
-ora, si impongono due considerazioni
-innanzitutto, non appare essere stata fornita alcuna prova della sussistenza -- e, soprattutto, della definitività -- del pregiudizio patrimoniale subito dall'attore a seguito della transazione in esame
-in particolare, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa all'omologazione dell'
[...]
e al definitivo inadempi Parte_6 obbligazioni ivi assunte dalla società
-si prospetta, pertanto, una carenza nell'onere attoreo di allegazione degli elementi costitutivi dell'illecito professionale ascritto al notaio pagina4 di 5 -in secondo luogo, e soprattutto, il riconoscimento, da parte dell'attore, del credito vantato dalla società per il godimento dell'immobile dalla data del rogito a quella di rilascio del bene non costituisce una conseguenza diretta e immediata della dichiarazione di nullità del rogito, bensì una scelta autonoma dell'attore in sede transattiva
-il fatto, poi, che l'attore -- nell'anno precedente alla stipulazione del rogito – avrebbe perfezionato con la società (futura alienante) un contratto di locazione con patto di acquisto non comporta la sussistenza in capo al venditore di alcun credito per il godimento di fatto del bene da parte dell'acquirente
-in conclusione, le domande risarcitorie proposte dall'attore non meritano accoglimento
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali che si liquidano in €
3.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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