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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 493/ 2023
TRA
, nata il [...] a [...] rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti DEL SORBO VINCENZO E SICIGNANO FRANCESCO presso il cui studio elettivamente domicilia in S.Maria La Carità alla via Petraro n. 7 (Piazza Borrelli) Ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti CP_1
Biagio Cozzolino e Rosa Maria Siciliano, in virtu' di procura alle liti come in atti
Resistente
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo giudice, esponendo di essere dipendenti dell' , di aver lavorato per CP_1 quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, hanno chiesto accertarsi che essi ricorrenti, nei periodi indicati, avevano prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso, per le giornate complessivamente indicate sempre nel predetto ricorso, e dichiarare, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9
1 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento delle somme risultanti dai conteggi allegati al Parte_2 ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Contr La si è costituita, chiedendo dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere in quanto in virtù della Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 risultavano versate ai lavoratori le somme richieste. Contr In via pregiudiziale, infatti si deve rilevare che, in corso di causa, la ha provveduto a pagare parzialmente le somme oggetto della controversia, relative alle annualità 2020 e 2021 , per un ammontare di euro 387,86 in suo favore. Il ricorrente nelle note da ultimo depositate dichiara di aver aderito a tale liquidazione. Quidi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). L'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito oscillanti sul tema giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la deve essere condannata al CP_1 pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione per distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così provvede: CP_1 a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 460,00 (1/2 di euro 920,00) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 22/5/2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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