Sentenza 26 aprile 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/04/2022, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00669/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2021, proposto da
VA GI, SS GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'ottemperanza
della sentenza 09/12/20 n. 1200/20 del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, passata in giudicato e conseguente declaratoria di nullità degli atti violativi di tale giudicato e nomina di un commissario ad acta che provveda in vece dell'amministrazione inerte/oppositiva;
ovvero ed in subordine
per annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 24/09/21 n. 25783 del Segretario Generale del Comune di Porto Cesareo e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota 18/05/21 n. 12771 di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 1200 del 9.11.2020, questo TAR ha annullato il provvedimento prot. n. 28892 del 20 dicembre 2018, con cui il Responsabile del Settore VII - “Urbanistica e S.U.E.” del Comune di Porto Cesareo ha respinto l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di due aree da destinare a parcheggi privati per auto e un’area per parcheggio ciclabile, a servizio delle aree a finalità turistico ricreativa e della balneazione, assumendo che “ il gravato diniego prot. n. 28892 del 20 dicembre 2018 (come già il relativo preavviso di rigetto) è così testualmente motivato: “- l’intervento proposto è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente che tipizza l’area come segue: - parte strutturale: art. 2.5.2.8 Contesto urbano di Recupero in Area di interesse Paesaggistico (PIRT); - parte programmatica: art. 3.2.1.14 - Zona PIRT”. Osserva il Collegio che la mera perimetrazione dell’area al fine del suo assoggettamento al P.I.R.T. non è di per sé ostativa al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di parcheggi, dovendo tale incompatibilità essere valutata in concreto dal punto di vista edilizio e paesaggistico al fine di verificare se la natura del proposto intervento edilizio sia effettivamente in contrasto con le finalità di tutela che il Piano intende perseguire (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 19 febbraio 2015, n. 638; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 9 giugno 2016, n. 937). Orbene, tale valutazione risulta del tutto insussistente nei gravati atti. A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che l’art. 2.5.2.8.9 (“Prescrizioni per le opere infrastrutturali e spazi pubblici”) delle NN.TT.AA. del P.U.G. del Comune di Porto Cesareo prescrive, al punto 5 - “Parcheggi” - specifiche modalità costruttive dei parcheggi medesimi, non stabilendo, quindi, un immediato effetto preclusivo tout court per la esecuzione di siffatti interventi ”;
- con provvedimento prot. n. 25783 del 24/09/21, il Comune di Porto Cesareo ha rieditato le valutazioni di propria competenza in merito alla istanza di p.d.c., che ha nuovamente denegato “ per le seguenti ragioni ostative già preannunciate con il proprio preavviso di diniego prot. n. 12771/2021, che di seguito si riportano: - nel PUG vigente le aree PIRT non costituiscono una "mera perimetrazione" di aree del territorio comunale, ma sono delle vere e proprie aree omogenee che assieme ad altre di diverso tipo compongono l'intera strumentazione urbanistica comunale che attraverso il rispetto delle relative N.T.A., avviene lo sviluppo economico e strutturale del territorio in maniera equilibrata sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico e secondo "pesi e previsioni" dallo stesso PUG prefissati, infatti il PUG vigente consente espressamente l'intervento proposto dalle SS.LL. nelle zone di piano tipizzate come F/4 "parcheggi di scambio a valenza urbana o territoriale" ; la disposizione contenuta nel punto 5 dell'art. 2.5./8.9 delle NTA del PUG, ove si prevedono specifiche modalità costruttive dei parcheggi, è riferita alla previsione progettuale del PIRT da tenere in considerazione nella redazione e successiva approvazione del Piano Esecutivo (PUE), e non ad un intervento edilizio diretto e puntuale, infatti al comma 1 dello stesso art. 2.5.2.8.9 è riportato che "gli interventi di nuovo impianto, ampliamento e ristrutturazione della viabilità e delle reti di servizi pubblici, comprensivi dei manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali devono essere realizzati solo previa pianificazione degli interventi di mitigazione", questo in considerazione anche della particolare sensibilità paesaggistica delle aree PIRT, che il PUG si prefigge di salvaguardare solo attraverso lo studio particolareggiato dell'intero PUE ”;
Rilevato che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’ottemperanza della sentenza n. 1200 del 9.11.2020, con la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento prot. n. 25783 del 24/09/2021, e comunque, in subordine, per l’annullamento dello stesso provvedimento;
Considerato che:
- il nuovo provvedimento comunale non si limita a riaffermare la (né comunque si appiattisce sulla) motivazione oggetto di censura con la sentenza n. 1200/2020, ma reca altresì ulteriori allegazioni istruttorie e comunque nuovi assunti motivazionali (correlati per un verso al fatto che il “ il PUG vigente consente espressamente l'intervento proposto dalle SS.LL. nelle zone di piano tipizzate come F/4 "parcheggi di scambio a valenza urbana o territoriale " e per altro verso al fatto che “la disposizione contenuta nel punto 5 dell'art. 2.5./8.9 delle NTA del PUG, ove si prevedono specifiche modalità costruttive dei parcheggi, è riferita alla previsione progettuale del PIRT da tenere in considerazione nella redazione e successiva approvazione del Piano Esecutivo (PUE), e non ad un intervento edilizio diretto e puntuale ”), i quali, a prescindere dalla rispettiva pertinenza e fondatezza, e da ogni considerazione in merito alla congruità del relativo tessuto argomentativo, valgono comunque a traslare la valutazione su aspetti ulteriori e diversi, che non si pongono in immediato e diretto contrasto con il giudicato;
Ritenuto che:
- l’effetto conformativo che discende dal decisum di annullamento resta circoscritto al divieto, ove si adotti uno nuovo provvedimento sfavorevole, di riprodurre gli stessi vizi degli atti a suo tempo censurati, al fine di rispettare la sostanziale intangibilità del giudicato;
- nel concreto caso di specie la facoltà dell’Amministrazione di rieditare le valutazioni del caso (e la conseguente sussistenza di un ulteriore tratto libero di discrezionalità amministrativa) è espressamente sancita nella sentenza di questo TAR n. 1200/2020, che sul punto non è stata oggetto di impugnazione;
- è pertanto da escludersi la nullità del provvedimento impugnato con l’odierno ricorso, dal momento che le nuove determinazioni dell’ente si soffermano su questioni non affrontate dal dictum giudiziale;
- le restanti censure, tutte finalizzate all’annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione di molteplici profili di illegittimità e per questo riconducibili al rito ordinario, andranno esaminate nella sede loro propria, previa conversione dell’azione ex art. 32, comma 2, c.p.a.;
- in conclusione, la domanda di ottemperanza del giudicato va respinta, mentre il ricorso va rimesso sul ruolo ordinario per la trattazione in camera di consiglio della domanda cautelare proposta in via incidentale;
- la regolazione delle spese di lite della presente fase va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità, proposta nell’esercizio dell’ actio iudicati ;
- dispone, ai fini della pronuncia sulla domanda di annullamento degli atti impugnati, la conversione del rito processuale, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione con il rito ordinario;
- fissa la trattazione della domanda cautelare per la camera di consiglio del 18.05.2022.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO