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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 7472/2024 tra
, (CUI 06RTUVN) con l'Avv. LORENZETTI STEFANO Parte_1
Parte Ricorrente
e
Controparte_1
Parte Convenuta contumace
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 24/06/2024, cittadino senegalese, nato il [...] in [...], ha impugnato , Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione del 12/06/2024 (notificatagli in pari data) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, espresso il 01/03/2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Unitamente al provvedimento di diniego della domanda, è stato notificato al ricorrente ordine di espulsione del Prefetto di di pari data, a norma del D.L. 20/2023. CP_1
pagina 1 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Nel ricorso il richiedente espone: di essere in Italia dal gennaio 2023, di disporre di una soluzione abitativa stabile e di non essere attualmente titolare di una posizione lavorativa;
di stare studiando l'italiano aiutato da un fratello, di essersi fidanzato in Italia;
di avere la famiglia nel suo Paese di origine e di temere, in caso di rimpatrio, di non poter trovare un lavoro;
che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione della sua condizione di vulnerabilità di straniero e viola il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto con il ricorso: contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 08.03.2024 al 07.05.2024; buste paga marzo 2024-aprile 2024;
Ha quindi concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 08/07/2024, il giudice relatore per il Collegio, ravvisate l'assenza di gravi e comprovate ragioni, ha rigettato la domanda di sospensiva ed ha provveduto a fissare la trattazione cartolare della causa;
Il di non si è costituito in giudizio. Controparte_2 CP_1
In realtà non è chiaro se abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza posto che , fissata la trattazione carolare per l'8.5.2025 il difensore con due note depositate a distanza di mezz'ora l'una dall'altra il 7 maggio 2025, nella prima ha chiesto termine per il rinnovo della notifica del ricorso alla P.A. allegando la tardività di quella effettuata e nella seconda ha depositato degli allegati titolati 'consegna notificazione' che non si riesce ad aprire in consolle senza nulla dedurre e/o produrre in merito a quanto evidenziato nel decreto di fissazione di udienza relativamente alla mancanza di elementi da cui desumere un radicamento sociale e familiare del richiedente sul T.N. Territorio Nazionale;
Il PM ha prodotto la certificazione richiesta (casellario e carichi pendenti) ;
La causa è stata comunque trattenuta per la rimessione al Collegio per la discussione e decisione non essendo stata formulata alcuna richiesta di trattazione orale avanti al Collegio ex art 275 bis c.p.c.
**************
Passando all'esame del caso di specie, occorre rilevare in primo luogo, che ad una verifica di quanto versato in atti dalla difesa del ricorrente, non appare documentata la notifica tempestiva del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte convenuta presso il foro erariale previsto ex lege (art. 25 c.p.c.).
Visto tuttavia l'art. 101 c.p.c. comma 2, ritenuto che dalla eventuale violazione del diritto al contraddittorio della parte convenuta non sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato l'esito della presente decisione di cui ci si appresta a riferire, non si ritiene necessario, per chiare ragioni di economia processuale, rimettere la causa sul ruolo per verificare\ ripristinare la corretta integrazione del contraddittorio. pagina 2 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso (depositato in data 24/06/2024).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca in cui è stato chiesto al Questore l'appuntamento per presentare la di protezione speciale , che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare, sebbene non emerga in atti quando il richiedente asilo abbia formalizzato la domanda di protezione speciale va a valorizzato il comportamento concludente della Questura, dopo averla ricevuta la ha esaminata e decisa dal che si desume che alla domanda stessa va applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 ('Cutro') in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento come prevede l'art. 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) che, evidentemente il Questore ha ritenuto di dover applicare .
Si applicano quindi sia il D.L. 113\2018 (decreto Salvini) che il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 . TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 2).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali
– ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U..
Passando all'esame del caso di specie, non vi sono gli elementi per l'accoglimento del ricorso.
Non appare infatti apprezzabile nel caso di specie alcuna particolare integrazione socio lavorativa e familiare in Italia, considerato che il ricorrente, non ha documentato alcuna situazione di lavoro attuale da preservare, salvo una assunzione per due soli mesi nel 2024 , né una raggiunta indipendenza economica e alloggiativa che rischia di essere perduta, né una condizione di vita familiare da tutelare, che egli si sarebbe costruito nei poco più di due anni di presenza in Italia che potrebbe essere danneggiata dall'allontanamento dal T.N. in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19 comma 1.1..
In sostanza il livello di inserimento sociale\ familiare \ lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non ha nulla di significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 4 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”5) .
Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 6 ,
pagina 5 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Quanto ai ai legami familiari, nel caso di specie, la menzione fatta dal ricorrente della presenza di un fratello e della fidanzata in Italia, non è supportata supportate da alcuna documentazione, né al momento del deposito del ricorso, né successivamente.
Neppure è ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del , CP_4
Paese di provenienza che, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti7 ed anzi è contenuto nella lista 'Paesi Sicuri' .
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la “protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019)-
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul Territorio Nazionale né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Il ricorso va pertanto rigettato .
Non essendo la P.A. costituita le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa e respinta
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del l'11.6.2025. sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro 7 (v., ad es., i rapporti sulla situazione economico-politico-sociale del reperibili sul portale EASO COI); CP_4 pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” pagina 3 di 6 2 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 3 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 4 di 6 4 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Per_ 5 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : 6 vedi caso c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 7472/2024 tra
, (CUI 06RTUVN) con l'Avv. LORENZETTI STEFANO Parte_1
Parte Ricorrente
e
Controparte_1
Parte Convenuta contumace
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 24/06/2024, cittadino senegalese, nato il [...] in [...], ha impugnato , Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione del 12/06/2024 (notificatagli in pari data) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, espresso il 01/03/2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Unitamente al provvedimento di diniego della domanda, è stato notificato al ricorrente ordine di espulsione del Prefetto di di pari data, a norma del D.L. 20/2023. CP_1
pagina 1 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Nel ricorso il richiedente espone: di essere in Italia dal gennaio 2023, di disporre di una soluzione abitativa stabile e di non essere attualmente titolare di una posizione lavorativa;
di stare studiando l'italiano aiutato da un fratello, di essersi fidanzato in Italia;
di avere la famiglia nel suo Paese di origine e di temere, in caso di rimpatrio, di non poter trovare un lavoro;
che il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione della sua condizione di vulnerabilità di straniero e viola il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale ha prodotto con il ricorso: contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 08.03.2024 al 07.05.2024; buste paga marzo 2024-aprile 2024;
Ha quindi concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale e ordinato alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 08/07/2024, il giudice relatore per il Collegio, ravvisate l'assenza di gravi e comprovate ragioni, ha rigettato la domanda di sospensiva ed ha provveduto a fissare la trattazione cartolare della causa;
Il di non si è costituito in giudizio. Controparte_2 CP_1
In realtà non è chiaro se abbia ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza posto che , fissata la trattazione carolare per l'8.5.2025 il difensore con due note depositate a distanza di mezz'ora l'una dall'altra il 7 maggio 2025, nella prima ha chiesto termine per il rinnovo della notifica del ricorso alla P.A. allegando la tardività di quella effettuata e nella seconda ha depositato degli allegati titolati 'consegna notificazione' che non si riesce ad aprire in consolle senza nulla dedurre e/o produrre in merito a quanto evidenziato nel decreto di fissazione di udienza relativamente alla mancanza di elementi da cui desumere un radicamento sociale e familiare del richiedente sul T.N. Territorio Nazionale;
Il PM ha prodotto la certificazione richiesta (casellario e carichi pendenti) ;
La causa è stata comunque trattenuta per la rimessione al Collegio per la discussione e decisione non essendo stata formulata alcuna richiesta di trattazione orale avanti al Collegio ex art 275 bis c.p.c.
**************
Passando all'esame del caso di specie, occorre rilevare in primo luogo, che ad una verifica di quanto versato in atti dalla difesa del ricorrente, non appare documentata la notifica tempestiva del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte convenuta presso il foro erariale previsto ex lege (art. 25 c.p.c.).
Visto tuttavia l'art. 101 c.p.c. comma 2, ritenuto che dalla eventuale violazione del diritto al contraddittorio della parte convenuta non sia derivata una concreta lesione del diritto di difesa, considerato l'esito della presente decisione di cui ci si appresta a riferire, non si ritiene necessario, per chiare ragioni di economia processuale, rimettere la causa sul ruolo per verificare\ ripristinare la corretta integrazione del contraddittorio. pagina 2 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso (depositato in data 24/06/2024).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca in cui è stato chiesto al Questore l'appuntamento per presentare la di protezione speciale , che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare, sebbene non emerga in atti quando il richiedente asilo abbia formalizzato la domanda di protezione speciale va a valorizzato il comportamento concludente della Questura, dopo averla ricevuta la ha esaminata e decisa dal che si desume che alla domanda stessa va applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 ('Cutro') in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento come prevede l'art. 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) che, evidentemente il Questore ha ritenuto di dover applicare .
Si applicano quindi sia il D.L. 113\2018 (decreto Salvini) che il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 . TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 2).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali
– ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U..
Passando all'esame del caso di specie, non vi sono gli elementi per l'accoglimento del ricorso.
Non appare infatti apprezzabile nel caso di specie alcuna particolare integrazione socio lavorativa e familiare in Italia, considerato che il ricorrente, non ha documentato alcuna situazione di lavoro attuale da preservare, salvo una assunzione per due soli mesi nel 2024 , né una raggiunta indipendenza economica e alloggiativa che rischia di essere perduta, né una condizione di vita familiare da tutelare, che egli si sarebbe costruito nei poco più di due anni di presenza in Italia che potrebbe essere danneggiata dall'allontanamento dal T.N. in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19 comma 1.1..
In sostanza il livello di inserimento sociale\ familiare \ lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non ha nulla di significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 4 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”5) .
Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 6 ,
pagina 5 di 6 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Quanto ai ai legami familiari, nel caso di specie, la menzione fatta dal ricorrente della presenza di un fratello e della fidanzata in Italia, non è supportata supportate da alcuna documentazione, né al momento del deposito del ricorso, né successivamente.
Neppure è ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del , CP_4
Paese di provenienza che, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti7 ed anzi è contenuto nella lista 'Paesi Sicuri' .
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la “protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019)-
Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul Territorio Nazionale né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Il ricorso va pertanto rigettato .
Non essendo la P.A. costituita le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa e respinta
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del l'11.6.2025. sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro 7 (v., ad es., i rapporti sulla situazione economico-politico-sociale del reperibili sul portale EASO COI); CP_4 pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” pagina 3 di 6 2 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 3 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 4 di 6 4 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Per_ 5 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : 6 vedi caso c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_2