Ordinanza cautelare 20 luglio 2020
Sentenza 24 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/08/2021, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2021
N. 01026/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Colangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro - legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento datato -OMISSIS-, con il quale il Dirigente Scolastico -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-(-OMISSIS-) ha negato l'iscrizione della ricorrente alla-OMISSIS-del -OMISSIS-– per l'anno scolastico-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, prodromico o conseguente, ivi espressamente compreso il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per il TO datato -OMISSIS-, che costituisce sostanzialmente la motivazione del provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, affetta sin dalla nascita da una grave disabilità motoria e sottoposta per lungo tempo a complessi trattamenti medici, che ne hanno pregiudicato la possibilità di seguire un corso regolare di studi, giungeva, proveniente dalla -OMISSIS-, dove conseguiva, nel corso dell’anno scolastico -OMISSIS-, il diploma di scuola media inferiore. Ormai prossima alla maggiore età, che avrebbe raggiunto -OMISSIS-, e intenzionata a proseguire la propria istruzione, chiedeva, tramite i genitori, di poter essere iscritta -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-e seguire presso di esso il percorso di-OMISSIS-.
La richiesta veniva respinta poiché la ricorrente avrebbe compiuto diciotto anni prima dell’inizio dell’anno scolastico, cosa che ne avrebbe imposto l’iscrizione in una scuola per adulti.
Constatato che, nell’ambito della provincia di residenza (-OMISSIS-), l’indirizzo di istruzione prescelto non faceva parte dell’offerta formativa erogata tramite i corsi per adulti, la ricorrente, ormai maggiorenne, inoltrava -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” una nuova istanza di iscrizione al -OMISSIS- delle-OMISSIS-, istanza che veniva respinta con il provvedimento in epigrafe descritto, oggetto del presente gravame.
A fondamento del diniego di iscrizione,-OMISSIS-richiamava un parere dell’Ufficio Scolastico Regionale per il TO (-OMISSIS-), che, con riferimento alla normativa di settore, aveva precisato che “ chi abbia già assolto all’obbligo scolastico senza conseguire il titolo di studio o di qualifica professionale, e abbia al contempo superato il 18° anno di età, non ha diritto ad iscriversi ai corsi diurni, ma può iscriversi ai corsi per adulti. Deroghe a tale assetto ordinamentale non sono previste, nemmeno con riferimento agli studenti con disabilità ”.
In linea con tale indicazione, la Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (n. 22994 del 13 novembre 2019) avrebbe infatti previsto che “ gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001) ” (art. 9, comma 1).
2. La ricorrente impugna il diniego, opposto alla propria istanza, e contesta, innanzitutto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento nonché del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis , L. n. 241 del 1990, ciò che le avrebbe impedito di prendere parte al procedimento e di esporre le proprie ragioni a confutazione delle tesi dell’Amministrazione (1° motivo). In secondo luogo, la ricorrente censura gli assunti posti alla base del provvedimento, lamentando la violazione nel concreto del proprio diritto all’istruzione: spiega di avere “ chiesto d’iscriversi ad un -OMISSIS- delle scienze umane, presente nello stesso comune in cui risiede ” e di avere “ specificato che quel tipo di percorso formativo non è disponibile nelle scuole per adulti dell’intera provincia di -OMISSIS- (circostanza confermata anche da una recente verifica presso tutti -OMISSIS-della provincia e non smentita dalla scuola nella comunicazione di diniego) ” (p. 5 del ricorso – 2° motivo). Il diritto allo studio – ella prosegue - va inteso, nel caso dell’adulto disabile, non come la generica facoltà di accedere ad un qualsiasi percorso di istruzione erogato mediante corsi serali impartiti a pari età, ma semmai come la possibilità di accedere ad un offerta formativa completa che non potrebbe essere meno ampia di quella predisposta per i soggetti che, posti nel medesimo contesto socio-territoriale e privi di disabilità invalidanti, abbiano goduto di un corso di studi regolare.
Ella chiarisce, inoltre, che la scelta delle-OMISSIS-, percorso formativo allo stato non previsto in forma di corso per adulti, risponde alle proprie inclinazioni, manifestate negli studi precedenti, e soddisfa le esigenze di integrazione sociale, favorendo il superamento della disabilità.
3. L’Amministrazione si è costituita con memoria di forma, affidando le difese ad una breve relazione redatta d-OMISSIS-scolastico.
4. All’esito della camera di consiglio del 15 luglio 2020, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, escludendo, pur ad un sommario esame, “ che la pur doverosa attuazione delle misure di sostegno, invocate dalla parte ricorrente, possa consentire l’accesso alla scuola secondaria da parte dell’alunno disabile, allorché questi abbia superato la soglia della maggiore età ”, poiché in tale evenienza risulterebbe comunque “ garantita la soddisfazione delle esigenze formative [anche se] esclusivamente nell’ambito dei suddetti corsi per adulti ” (ord. caut. n. 339 del 2020).
Adito in sede di appello, il Consiglio di Stato riformava la suddetta pronuncia e accoglieva l’istanza cautelare, richiamando, quanto al requisito del fumus boni iuris , le considerazioni, favorevoli alla tesi della ricorrente, esposte nel proprio parere n. 1331 del 15 luglio del 2020 nonché, sul piano fattuale, “ la dedotta insussistenza, nell’ambito della provincia di residenza della ricorrente, di corsi per adulti con percorso formativo di scienze umane o scienze sociali corrispondente a quello prescelto dall’odierna appellante ” (ord. caut. n. 6098 del 2020).
In forza dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, la ricorrente veniva quindi ammessa a frequentare il corso di studi prescelto, presso-OMISSIS-“-OMISSIS-” -OMISSIS-
5. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2021, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di impugnazione, il cui accoglimento, integralmente satisfattivo della pretesa azionata, consente di prescindere dall’esame del primo profilo di censura, da ritenersi assorbito perché finalizzato alla mera riedizione del procedimento, emendato dalle pretese violazioni che avrebbero impedito la piena partecipazione dell’interessata.
6.1 Il rigetto della richiesta di iscrizione è stato adottato d-OMISSIS-scolastico sostanzialmente sulla base delle indicazioni contenute nel punto 9.1 della Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 18902 del 7 novembre 2018, secondo cui “ l'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico -OMISSIS-, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992. Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell' anno scolastico -OMISSIS-, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001) ”.
L’Amministrazione, sostanzialmente riportandosi alle pur non limpidissime istruzioni, diramate dal Ministero tramite la suddetta circolare, ritiene in definitiva che la ricorrente vada ascritta alla categoria degli “ alunni con disabilità […] non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado ”, per il solo fatto di aver “ compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico -OMISSIS- ”.
In altri termini, il compimento della maggiore età prima dell’inizio dell’anno scolastico costituirebbe una condizione impeditiva dell’iscrizione nella scuola secondaria, anche nel caso di alunni con disabilità, ai quali residuerebbe il solo accesso alla formazione per adulti, indipendentemente dal “ possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ” conseguito entro il termine dell’obbligo scolastico (diciotto anni).
Tale assunto non può essere condiviso: come già affermato dalla giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5 aprile 2017 n.707) e ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 1331 del 2020), “ il limite del compimento del diciottesimo anno di età, ritenuto costituzionalmente legittimo, è riferito al (solo) completamento della scuola dell’obbligo ”, sicché, in mancanza di un esplicito divieto normativo, il compimento della maggiore età da parte dell’alunno disabile, quando questi abbia già conseguito il diploma afferente al primo ciclo, non ne preclude l’iscrizione alla scuola secondaria.
A conferma di quest’ultima conclusione, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) della L. n. 104 del 1992, il Ministro dell'Istruzione è tenuto “ a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi ”.
Come traspare dal chiaro dato testuale, la disposizione individua nel compimento della maggiore età soltanto il limite oltre il quale non è possibile completare la scuola dell’obbligo se non nell’ambito dei corsi per adulti (ammettendo comunque, entro tale soglia temporale, a date condizioni e sempre fino al raggiungimento di tale età, “ una terza ripetenza in singole classi ”), limite che non può quindi essere trasposto al diverso caso, qui esaminato, in cui il disabile abbia invece concluso il primo ciclo scolastico entro i diciotto anni e abbia perciò conseguito, a seguito del superamento dell’esame di stato e indipendentemente dal momento in cui effettuerà la successiva iscrizione, il requisito necessario per accedere alla scuola secondaria superiore.
In accordo con tale rilievo, va inoltre considerato che l’art. 11, comma 8, D. Lgs. n. 62 del 2017, nel prescrivere a favore degli alunni con disabilità che non si presentino agli esami il rilascio di un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione superiore (“ ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione ”), non preclude affatto, nel caso di raggiungimento della maggiore età, la prosecuzione degli studi al di fuori delle scuole riservate agli adulti; non si vede, quindi, come detta preclusione potrebbe invece scattare nei confronti di quei soli alunni disabili che, ancora infradiciottenni, abbiano sostenuto l’esame e conseguito il diploma, apparendo semmai irragionevole e del tutto ingiustificato, considerata la sostanziale identità delle rispettive condizioni personali, permettere, allo scoccare della maggiore età, la frequenza della scuola secondaria ai primi, perché possano integrare i crediti formativi (come deve desumersi dal citato art. 11, comma 8, D. Lgs. n. 62 del 2017), e vietarla ai secondi (come sostenuto dall’Amministrazione), così da vanificarne i meriti scolastici e frustrarne l’ambizione di conseguire il diploma afferente al percorso prescelto.
6.2 Si deve inoltre osservare che tale conclusione non è in alcun modo contraddetta dalle osservazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 226 del 2001, genericamente richiamata nella circolare ministeriale, che in tale sede ha sancito che l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età.
La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. c), della L. n. 104 del 1992 e dell’art. 110 del D. Lgs. n. 297 del 1994 (che consente agli alunni handicappati il completamento della scuola dell'obbligo fino al compimento del diciottesimo anno di età), ha semmai posto in evidenza che “tra le disposizioni volte ad agevolare l'accesso degli alunni handicappati all'istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola dell'obbligo, consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. La scuola dell'obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall'art. 112, può essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno di età […] .
Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino ai diciotto anni per gli alunni handicappati- l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici - quattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione”.
La Corte ha dunque stabilito che l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado cessa, per gli alunni disabili, con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età e che, superato tale limite, gli stessi hanno il diritto di completare la scuola dell’obbligo frequentando appositi corsi per adulti.
Come la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare, “ la questione risolta dalla Corte Costituzionale - il cui orientamento è citato dall’amministrazione scolastica a supporto della decisione controversa - attiene alla frequenza della scuola dell’obbligo da parte di alunni disabili, quindi a fattispecie radicalmente distinta da quella in esame ”. Ed infatti, “ nella fattispecie in scrutinio non si tratta di assolvimento di obbligo scolastico, bensì della iscrizione di tali alunni – una volta che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado – ad una scuola di istruzione superiore, per cui il limite dei 18 anni di età, oltre il quale, in base a tale pronuncia, le persone handicappate sono ammesse a frequentare la scuola dell’obbligo, è completamente privo di rilevanza ” (così testualmente T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 4503 del 2013).
Tale indirizzo è stato recentemente riproposto dal Consiglio di Stato, segnatamente nel parere n. 1331 del 2020 sopra citato, nel cui contesto è stato precisato che “ la Corte Costituzionale - con riferimento ad un caso nel quale, presso il giudice a quo, si impugnava un provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale aveva respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda di un alunno portatore di handicap, in quanto il medesimo aveva già compiuto il 18° anno di età - ha statuito che l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del 18° anno di età e che, superato tale limite, gli stessi hanno il diritto di completare la scuola dell’obbligo frequentando appositi corsi per adulti (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 06-07-2001, n. 226). Orbene, il principio affermato dalla Corte Costituzionale (il cui orientamento è richiamato dall’Amministrazione scolastica in casi analoghi) riguarda il caso specifico della frequenza della scuola dell’obbligo da parte di alunni disabili. Viceversa, nel caso in esame, non si tratta dell’assolvimento dell’obbligo scolastico primario, bensì della iscrizione di un alunno maggiorenne disabile ad una scuola di istruzione superiore; con la conseguenza che il limite di 18 anni di età, oltre il quale le persone handicappate sono ammesse a frequentare la scuola dell’obbligo, risulta privo di rilevanza giuridica (cfr. TAR Campania-Napoli n. 4503/2013; TAR Sicilia-Palermo n. 2520/2013; TAR Calabria-Reggio Calabria n. 17/2015, TAR Sicilia-Catania n. 707/2017) ”.
Ritiene pertanto il Collegio, uniformandosi ai principi ricordati e con ciò rivisitando l’orientamento assunto in sede cautelare, che non solo il limite di età fissato al diciottesimo anno è privo di rilevanza preclusiva ma che, in una prospettiva più ampia, il diritto all’istruzione e il diritto all’integrazione scolastica risultino anch’essi apertamente violati, allorché sia stato negato – come nel caso di specie - ad uno studente disabile maggiorenne, in carenza di una evidente base normativa, la possibilità di accedere alla scuola media superiore. Violazione che, a ben vedere, porterebbe persino a reputare denegato il godimento, da parte della ricorrente, di quei diritti educativi essenziali (“ basic educational needs ”), che, enucleati dall’UNESCO nell’anno 2000 all’interno documento denominato Dakar Framework for Action , sono invece originariamente intestati a ciascun individuo, inteso come persona in sé, e quindi come “ bambino, ragazzo e adulto ”: sicché anche l’adulto, e in particolare l’adulto disabile, possiede con pienezza tali diritti educativi essenziali, esercitando i quali egli “ deve poter fruire di opportunità educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali dell’apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni informate, continuare ad apprendere ” ( The Dakar Framework for Action – art. 1).
Diritti e bisogni che, sul versante dell’ordinamento interno, incontrano positivo riconoscimento nell’art. 1 del D. Lgs. n. 76 del 2005, il quale, nel primo comma, stabilisce infatti che “ la Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea ”, così da confermare, in assonanza con il testo sviluppato dall’UNESCO, da un lato, l’incoerenza rispetto al sistema educativo di preclusioni nell’accesso all’istruzione fondate – in mancanza di un ulteriore criterio ragionevole - esclusivamente sull’età dell’alunno ( la Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita ) e, dall’altro lato (in evidente continuità con il principio di uguaglianza sostanziale declinato dall’art. 3, comma 2, Cost.), che le opportunità garantite ad ogni individuo siano tali da assecondarne attitudini e scelte personali adeguate allo sviluppo della vita sociale e lavorativa.
Opportunità che sono state negate nel concreto alla ricorrente, alla quale, mediante il rigetto opposto alla richiesta di iscrizione, è stata preclusa la possibilità di accedere al percorso di istruzione prescelto in conformità alle proprie attitudini, risultando invece imposta l’opzione residuale a favore un diverso (e non voluto) percorso formativo (corsi per adulti) e apparendo compromesse, in tutto o in parte, le prospettive di inclusione nella vita sociale e di futuro inserimento nel mondo del lavoro (prospettive che l’Amministrazione non ha a ben guardare neppure considerato).
Ne deriva l’illegittimità, per manifesta illogicità ed erroneità dei presupposti, dell’impugnato diniego, tramite il quale l’Amministrazione ha regolato il caso dell’ammissione di una alunna disabile ad un liceo delle scienze umane come se si fosse trattato di delimitare il limite di età di assolvimento dell’obbligo scolastico, comprimendone sia i diritti (bisogni) educativi essenziali, nel senso poc’anzi delineato, sia la possibilità, reclamata dalla ricorrente e garantita dall’esercizio di tali diritti, di sviluppare appieno le proprie capacità, e con esse di vivere e lavorare dignitosamente, migliorando la propria qualità di vita.
7. La fondatezza del motivo conduce all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando come visto assorbito il primo profilo di censura.
8. Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità e della particolare delicatezza delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.