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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 850 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORDASCO MAURO c/o il cui studio in Castrovillari, al Viale Padre F. Russo, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GILDA AVENA e UMBERTO P.IVA_1
FERRATO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento a causa delle patologie da cui risultava affetta sin dalla data domanda;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare il possesso del detto beneficio con detta decorrenza precisando che il Consulente aveva, viceversa, accertato il requisito sanitario afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda ossia dal
08.03.2024.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha CP_ depositato note scritte chiedendo il rinnovo della ctu;
l' non ha inteso depositare note.
1. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico del ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 17.02.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 18.02.2025.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 11.04.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 22.04.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1652/24
RG, riconoscersi l'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
3. Dal punto di vista processuale va rilevato come parte ricorrente ha iscritto Giudizio di merito avverso le risultanze della ctu espletata nel corso della pregressa fase che ebbe a riconoscere l'handicap grave ma non l'indennità di accompagnamento.
Nella presente fase le doglianze e le conclusioni rassegnate afferiscono alla sola indennità di accompagnamento e non anche all'handicap grave.
A tal proposito mette conto evidenziare come “le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cassazione 3377/19).
4. Fatta tale doverosa premessa in rito parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio richiesto.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse all'elaborato dal Persona_1 ricorrente che, a sostegno della sussistenza del requisito sanitario richiesto, pone sostanzialmente in evidenza le diverse patologie che l'affliggono operando il riferimento a certificazioni mediche, alla sottoposizione a cicli di chemioterapia e la circostanza che la Parte è già stata dichiarata portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 nella pregressa fase.
Si osserva, in proposito ed in via generale, come il Consulente chiamato ad accertare la sussistenza o meno del benefico dell'indennità di accompagnamento, a differenza di quanto avviene nel caso dell'handicap grave,
è tenuto a valutare se il periziato si trovi - a cagione delle minorazioni tutte riscontrate - nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
A tal riguardo, infatti, è bene sottolineare come la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile
(parziale e/o totale nonché l'indennità di accompagnamento) e la situazione di handicap è tale per cui, non essendo legati i medesimi in modo “proporzionale” e “conseguenziale” ben può accadere – come spesso accade – che al soggetto valutato dal punto di vista medico-legale può essere riconosciuto uno solo dei benefici o anche tal' altro ma con diverse decorrenze.
Né la sottoposizione a cicli di trattamenti chemioterapici comporta, in automatico, il riconoscimento del beneficio invocato dovendo sempre sussistere i requisiti di natura sanitaria previsti normativamente e di cui dianzi si è riferito tanto più ove si osservi come proprio i detti cicli chemioterapici hanno, viceversa, indotto l'Ausiliare del Giudice all'accertamento in positivo dell'handicap grave.
Le contestazioni svolte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal dott. e sono tali da Per_1 non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico-legale.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale svolto nella pregressa fase di ATP, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con criteri tecnici consoni ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo Giudice: esse infatti si presentano complete precise e persuasive essendosi trovato l'Ausiliare del Giudice al cospetto di un soggetto in “condizioni generali buone, vigile, orientato, collaborante. Risponde in maniera congrua alle domande postegli tono dell'umore lievemente deflesso” e con “cambi posturali autonomi” (v. relazione peritale) ossia di una persona per la quale fanno difetto i presupposti di natura sanitaria suscettibili di condurre al riconoscimento della indennità di accompagnamento riconoscendosi, viceversa, i benefici in tema di handicap grave accertati positivamente dal dott. e con la decorrenza dallo stesso indicata. Per_1
La domanda deve quindi respingersi.
5. Spese di lite compensate tenuto conto della dichiarazione resa dalla Parte ai sensi dell'art. 152 Dispos.
Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
[...]
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1652/24) e sulla domanda da questo proposta nei Parte_1 CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara in capo a parte ricorrente:
a) l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
b) la sussistenza del requisito sanitario afferente all'handicap ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 08.03.2024. - Spese compensate.
Castrovillari, 17 Luglio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 850 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORDASCO MAURO c/o il cui studio in Castrovillari, al Viale Padre F. Russo, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GILDA AVENA e UMBERTO P.IVA_1
FERRATO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento a causa delle patologie da cui risultava affetta sin dalla data domanda;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare il possesso del detto beneficio con detta decorrenza precisando che il Consulente aveva, viceversa, accertato il requisito sanitario afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda ossia dal
08.03.2024.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha CP_ depositato note scritte chiedendo il rinnovo della ctu;
l' non ha inteso depositare note.
1. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico del ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 17.02.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 18.02.2025.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 11.04.2024 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 22.04.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1652/24
RG, riconoscersi l'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
3. Dal punto di vista processuale va rilevato come parte ricorrente ha iscritto Giudizio di merito avverso le risultanze della ctu espletata nel corso della pregressa fase che ebbe a riconoscere l'handicap grave ma non l'indennità di accompagnamento.
Nella presente fase le doglianze e le conclusioni rassegnate afferiscono alla sola indennità di accompagnamento e non anche all'handicap grave.
A tal proposito mette conto evidenziare come “le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cassazione 3377/19).
4. Fatta tale doverosa premessa in rito parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio richiesto.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse all'elaborato dal Persona_1 ricorrente che, a sostegno della sussistenza del requisito sanitario richiesto, pone sostanzialmente in evidenza le diverse patologie che l'affliggono operando il riferimento a certificazioni mediche, alla sottoposizione a cicli di chemioterapia e la circostanza che la Parte è già stata dichiarata portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 nella pregressa fase.
Si osserva, in proposito ed in via generale, come il Consulente chiamato ad accertare la sussistenza o meno del benefico dell'indennità di accompagnamento, a differenza di quanto avviene nel caso dell'handicap grave,
è tenuto a valutare se il periziato si trovi - a cagione delle minorazioni tutte riscontrate - nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
A tal riguardo, infatti, è bene sottolineare come la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile
(parziale e/o totale nonché l'indennità di accompagnamento) e la situazione di handicap è tale per cui, non essendo legati i medesimi in modo “proporzionale” e “conseguenziale” ben può accadere – come spesso accade – che al soggetto valutato dal punto di vista medico-legale può essere riconosciuto uno solo dei benefici o anche tal' altro ma con diverse decorrenze.
Né la sottoposizione a cicli di trattamenti chemioterapici comporta, in automatico, il riconoscimento del beneficio invocato dovendo sempre sussistere i requisiti di natura sanitaria previsti normativamente e di cui dianzi si è riferito tanto più ove si osservi come proprio i detti cicli chemioterapici hanno, viceversa, indotto l'Ausiliare del Giudice all'accertamento in positivo dell'handicap grave.
Le contestazioni svolte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal dott. e sono tali da Per_1 non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico-legale.
Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale svolto nella pregressa fase di ATP, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con criteri tecnici consoni ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da questo Giudice: esse infatti si presentano complete precise e persuasive essendosi trovato l'Ausiliare del Giudice al cospetto di un soggetto in “condizioni generali buone, vigile, orientato, collaborante. Risponde in maniera congrua alle domande postegli tono dell'umore lievemente deflesso” e con “cambi posturali autonomi” (v. relazione peritale) ossia di una persona per la quale fanno difetto i presupposti di natura sanitaria suscettibili di condurre al riconoscimento della indennità di accompagnamento riconoscendosi, viceversa, i benefici in tema di handicap grave accertati positivamente dal dott. e con la decorrenza dallo stesso indicata. Per_1
La domanda deve quindi respingersi.
5. Spese di lite compensate tenuto conto della dichiarazione resa dalla Parte ai sensi dell'art. 152 Dispos.
Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
[...]
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1652/24) e sulla domanda da questo proposta nei Parte_1 CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara in capo a parte ricorrente:
a) l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
b) la sussistenza del requisito sanitario afferente all'handicap ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 08.03.2024. - Spese compensate.
Castrovillari, 17 Luglio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo