Articolo 16 della Legge 6 ottobre 1982, n. 752
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 novembre 1982
Art. 16.
Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni, il CIPI considera con priorita' le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonche' per l'aumento della produttivita'. Il CIPI puo' altresi' prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai moduli polimetallici.
Entrata in vigore il 3 novembre 1982