Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 924/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAPUTO ROCCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LOLLI CINZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace l'avviso di addebito n. CP_ 359 2022 00033921 53 000 dell' di NO (formato il 24.11.2022 e notificato il 16.12.2022) della somma di € 5.303,75, cosi come risultante dal dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti CP_ riportati nel prospetto allegato, riferito ai contributi accertati e asseritamente dovuti dalla ricorrente a titolo di “GESTIONE AGRICOLA – LAVORATORI AUTONOMI ED ASSOCIATI” per gli anni
2020 e 2021; B. Dichiarare altresì che la ricorrente non è più lavoratrice autonoma e va pertanto cancellata dalla sezione GESTIONE AGRICOLA – LAVORATORI AUTONOMI ED ASSOCIATI a decorrere dal 01.01.2019; C. Conseguentemente dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle CP_ somme così come richieste dall' .
L' ha chiesto: nel merito: in via decisoria, respingere l'opposizione all'avviso di addebito in CP_1 quanto del tutto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'esecutorietà del ruolo e condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre alle successive maturate e maturande, nonché delle spese di lite.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
1
Società Agricola di GE EN e soci” (CF. ), avente sede in Ugento alla via S. P.IVA_1
Francesco n. 1, avente ad oggetto esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e delle attività connesse;
2. L'attività agricola è stata svolta sui seguenti terreni, tutti ubicati in agro di Ugento: -
Fondo “Crocefisso” in C.T. al foglio 98, p.lla 152 di Ha 2.37,04, coltivato a oliveto, di proprietà di
; - Fondo “Macchia” in C.T. al foglio 102, p.lla 31di Ha 0.83,14, coltivato a oliveto, di Parte_2 proprietà di e;
- Fondo “Acquarelli” in C.T. al foglio 44, p.lla 1464 di Parte_2 Controparte_2
Ha 1.00,00 coltivato a oliveto, di proprietà di;
- Fondo “Paduli” in C.T. al foglio 25, p.lla CP_3
381 di Ha 1.53,00 coltivato a oliveto di proprietà di;
- Fondo “Caposelle” in C.T. al CP_4 foglio 64 p.lla 24 di Ha 2.47,00 coltivato a orto e seminativo di proprietà di .
3. La CP_4 società ha operato in forza di contratto di affitto con i predetti proprietari, stipulato in data
29.09.2010, con scadenza al 27.09.2018. 4. L'attività agricola, purtroppo, dopo i primi 4 - 5 anni, è entrata in una fase di grave crisi, specialmente con riferimento ai terreni coltivati ad oliveto (tutti, ad eccezione del fondo “Crocefisso”), a causa della “xylella” che ha distrutto in modo pressoché definitivo quasi tutti gli alberi di ulivo presenti sui vari fondi, rendendoli completamente improduttivi, tanto che è stato necessario fare richiesta di autorizzazione per la loro eradicazione.
La stessa attività di coltivazione della produzione orticola sul fondo “Crocefisso” non ha dato gli esiti sperati e, dopo qualche tentativo di diversificare le produzioni allo scopo di ottenere qualche margine di guadagno, allo scadere del termine fissato con il richiamato contratto di affitto, i soci hanno deciso di cessare definitivamente l'attività. Sicché i terreni, allo stato e specie per quanto riguardi i fondi olivetati, si trovano in una situazione di abbandono in quanto assolutamente improduttivi.
5. La cessazione completa dell'attività è stata comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio con nota del 4 - 17.12.2020 (ricevuta COMUNICA UNICA prot. (cod. pratica C15L4539), con cui si comunicava che la società aveva Persona_1 cessato l'attività alla data del 31.12.2018, con richiesta di cancellazione dalla sezione speciale qualifica imprenditore agricolo, riferita alla persona fisica di quale Parte_1 rappresentante dell'impresa. Pertanto, stante l'intervenuta cessazione dell'attività da parte della società semplice di cui la ricorrente era, fino alla data di validità del contratto di affitto (2018) rappresentante di impresa, come peraltro risultante dalla allegata visura camerale in data CP_ 21.12.2020, le somme richieste dall' a titolo di “GESTIONE AGRICOLA – LAVORATORI
AUTONOMI ED per gli anni 2020 e 2021, non sono legittimamente dovute a decorrere Parte_3 dall'anno 2018. Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da prove contrarie.
In senso contrario, l ha dedotto: “• La sig.ra è iscritta negli elenchi CP_1 Parte_1 degli imprenditori agricoli professionali sin dal 22/09/2010 con progressivo azienda n. 851956.
(allegato n. 2) e ma non ha mai chiesto la cancellazione da tali elenchi;
• la società
[...]
(p.i. n. ) ha continuato a vidimare il proprio fascicolo Controparte_5 P.IVA_1
2 aziendale fino all'anno in corso 2023. (allegati vari AGEA); • la società non ha cessato CP_6
l'attività in quanto la stessa risulta nello stato di INATTIVA, ma non cessata. (Allegato n. 3)”.
Tale conclusione appare smentita dalla visura camerale in atti, da cui risulta la “cancellazione della qualifica di impresa agricola” per “cessazione attività agricola” a decorrere dal 31.12.2018.
Si tratta quindi di una impresa cancellata e non semplicemente inattiva. La tesi della ricorrente
è quindi fondata, con l'unica precisazione che l'obbligo contributivo è venuto meno a partire dal 2019 e non dal 2018. Ne consegue l'annullamento dell'avviso di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
24/01/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'avviso di addebito opposto n. 359 2022 00033921 53 000.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 14/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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