Articolo 219 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 218Articolo 200
Versione
31 dicembre 2019
Art. 219. Procedimento di distribuzione della somma ricavata 1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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