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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. PITTAU ANNALISA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Marcello Serra e dell' avv. Vito Mauro Marchetti, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza dell'8.07.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ A) Si concorda affinché sia disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, i quali svolgeranno congiuntamente le funzioni Per_1
genitoriali, assicurando alla minore un rapporto stabile e continuativo con i medesimi, i quali vigileranno sulle metodiche di insegnamento svolte dall'altro e concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione ed educazione di i genitori potranno Per_1
esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro;
la residenza della minore verrà fissata presso la madre, la medesima potrà far visita e stare con il padre quanto lo vorrà. Le decisioni di maggiore interesse e, segnatamente, quella relativa ad eventuale mutamento della residenza abituale, andranno adottate di comune accordo e i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia minore e dovranno entrambi assolvere, in relazione alle concrete esigenze della stessa, in particolare ai compiti di cura, educazione e istruzione. B) in considerazione della comoda divisibilità della casa coniugale in due distinte unità
abitative autonome con accessi indipendenti con interventi di modesta entità e di rapida effettuazione, tenuto conto dell'ampia metratura della stessa i coniugi concordano per l'assegnazione solo parziale della casa familiare alla NO che vivrà al piano Parte_1
terra unitamente alla figlia minore mentre il signor vivrà in un altro Per_1 CP_1
ambiente ricavato al piano superiore accessibile tramite la scala e separato dal piano inferiore tramite la realizzazione di un muro. Pertanto i due ambienti risulteranno divisi tramite un muro che verrà realizzato in modo da sacrificare la minor superficie possibile al piano terra. Detta
assegnazione parziale della casa coniugale, rendendo agevole la condivisione della genitorialità, é la soluzione che appare maggiormente idonea a salvaguardare l'interesse esclusivo della minore
Le parti concordano, altresì, di procedere alla separazione degli spazi esterni ( Per_1
giardino), entrambe le parti utilizzeranno l'ingresso al civico n. 8 in comune . Le parti concordano di dividere il giardino nel seguente modo;
la porzione prospiciente il civico 6 andrà assegnato alla sig.ra la porzione prospiciente la via Giovanni XXIII civico n. 8, angolo via Aldo Moro Pt_1
andrà assegnato al sig. C) il signor provvederà a contribuire al CP_1 CP_1
mantenimento della NO mediante corresponsione dell'importo di euro Parte_1
400,00 (quattrocento/00) mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. D) il signor verserà a titolo di mantenimento per la di lui figlia CP_1
la somma pari ad € 100,00 a mani della sig.ra US (cento/00) mensili, da Persona_2
rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre gli importi derivanti dall'assegno unico, al quale il signor rinuncerà, verranno percepiti CP_1
integralmente dalla NO . Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi Parte_1
i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate dalle parti. Le spese per le utenze domestiche (luce, acqua, gas)
saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 28/05/2024, con note di
[...] Parte_1
trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
Cagliari e , nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 431, parte II, serie A
anno 1985 Comune di Cagliari).
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, Persona_2
i quali svolgeranno congiuntamente le funzioni genitoriali, assicurando alla minore un rapporto stabile e continuativo con i medesimi, i quali vigileranno sulle metodiche di insegnamento svolte dall'altro e concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione ed educazione di i genitori potranno esercitare la potestà Per_1
separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro;
la residenza della minore verrà fissata presso la madre, la medesima potrà far visita e stare con il padre quanto lo vorrà. Le decisioni di maggiore interesse e, segnatamente, quella relativa ad eventuale mutamento della residenza abituale, andranno adottate di comune accordo e i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia minore e dovranno entrambi assolvere, in relazione alle concrete esigenze della stessa, in particolare ai compiti di cura, educazione e istruzione.
3. il signor provvederà a contribuire al mantenimento della NO CP_1 [...]
mediante corresponsione dell'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, Parte_1
da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
4. il signor verserà a titolo di mantenimento per la di lui figlia la CP_1 Persona_2
somma pari ad € 100,00 a mani della sig.ra US (cento/00) mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre gli importi derivanti dall'assegno unico, al quale il signor rinuncerà, verranno percepiti CP_1
integralmente dalla NO . Le spese straordinarie saranno ripartite tra Parte_1
entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate dalle parti. Le spese per le utenze domestiche
(luce, acqua, gas) saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%.
5. in considerazione della comoda divisibilità della casa coniugale in due distinte unità
abitative autonome con accessi indipendenti con interventi di modesta entità e di rapida effettuazione, tenuto conto dell'ampia metratura della stessa i coniugi concordano per l'assegnazione solo parziale della casa familiare alla NO che vivrà al Parte_1
piano terra unitamente alla figlia minore mentre il signor vivrà in Per_1 CP_1
un altro ambiente ricavato al piano superiore accessibile tramite la scala e separato dal piano inferiore tramite la realizzazione di un muro. Pertanto i due ambienti risulteranno divisi tramite un muro che verrà realizzato in modo da sacrificare la minor superficie possibile al piano terra. Detta assegnazione parziale della casa coniugale, rendendo agevole la condivisione della genitorialità, é la soluzione che appare maggiormente idonea a salvaguardare l'interesse esclusivo della minore Le parti concordano, altresì, di Per_1
procedere alla separazione degli spazi esterni ( giardino), entrambe le parti utilizzeranno l'ingresso al civico n. 8 in comune . Le parti concordano di dividere il giardino nel seguente modo;
la porzione prospiciente il civico 6 andrà assegnato alla sig.ra la porzione Pt_1
prospiciente la via Giovanni XXIII civico n. 8, angolo via Aldo Moro andrà assegnato al sig.
CP_1
6. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/07.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. PITTAU ANNALISA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Marcello Serra e dell' avv. Vito Mauro Marchetti, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza dell'8.07.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ A) Si concorda affinché sia disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, i quali svolgeranno congiuntamente le funzioni Per_1
genitoriali, assicurando alla minore un rapporto stabile e continuativo con i medesimi, i quali vigileranno sulle metodiche di insegnamento svolte dall'altro e concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione ed educazione di i genitori potranno Per_1
esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro;
la residenza della minore verrà fissata presso la madre, la medesima potrà far visita e stare con il padre quanto lo vorrà. Le decisioni di maggiore interesse e, segnatamente, quella relativa ad eventuale mutamento della residenza abituale, andranno adottate di comune accordo e i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia minore e dovranno entrambi assolvere, in relazione alle concrete esigenze della stessa, in particolare ai compiti di cura, educazione e istruzione. B) in considerazione della comoda divisibilità della casa coniugale in due distinte unità
abitative autonome con accessi indipendenti con interventi di modesta entità e di rapida effettuazione, tenuto conto dell'ampia metratura della stessa i coniugi concordano per l'assegnazione solo parziale della casa familiare alla NO che vivrà al piano Parte_1
terra unitamente alla figlia minore mentre il signor vivrà in un altro Per_1 CP_1
ambiente ricavato al piano superiore accessibile tramite la scala e separato dal piano inferiore tramite la realizzazione di un muro. Pertanto i due ambienti risulteranno divisi tramite un muro che verrà realizzato in modo da sacrificare la minor superficie possibile al piano terra. Detta
assegnazione parziale della casa coniugale, rendendo agevole la condivisione della genitorialità, é la soluzione che appare maggiormente idonea a salvaguardare l'interesse esclusivo della minore
Le parti concordano, altresì, di procedere alla separazione degli spazi esterni ( Per_1
giardino), entrambe le parti utilizzeranno l'ingresso al civico n. 8 in comune . Le parti concordano di dividere il giardino nel seguente modo;
la porzione prospiciente il civico 6 andrà assegnato alla sig.ra la porzione prospiciente la via Giovanni XXIII civico n. 8, angolo via Aldo Moro Pt_1
andrà assegnato al sig. C) il signor provvederà a contribuire al CP_1 CP_1
mantenimento della NO mediante corresponsione dell'importo di euro Parte_1
400,00 (quattrocento/00) mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. D) il signor verserà a titolo di mantenimento per la di lui figlia CP_1
la somma pari ad € 100,00 a mani della sig.ra US (cento/00) mensili, da Persona_2
rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre gli importi derivanti dall'assegno unico, al quale il signor rinuncerà, verranno percepiti CP_1
integralmente dalla NO . Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi Parte_1
i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate dalle parti. Le spese per le utenze domestiche (luce, acqua, gas)
saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 28/05/2024, con note di
[...] Parte_1
trattazione scritta depositate in data 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
Cagliari e , nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 431, parte II, serie A
anno 1985 Comune di Cagliari).
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, Persona_2
i quali svolgeranno congiuntamente le funzioni genitoriali, assicurando alla minore un rapporto stabile e continuativo con i medesimi, i quali vigileranno sulle metodiche di insegnamento svolte dall'altro e concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione ed educazione di i genitori potranno esercitare la potestà Per_1
separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro;
la residenza della minore verrà fissata presso la madre, la medesima potrà far visita e stare con il padre quanto lo vorrà. Le decisioni di maggiore interesse e, segnatamente, quella relativa ad eventuale mutamento della residenza abituale, andranno adottate di comune accordo e i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia minore e dovranno entrambi assolvere, in relazione alle concrete esigenze della stessa, in particolare ai compiti di cura, educazione e istruzione.
3. il signor provvederà a contribuire al mantenimento della NO CP_1 [...]
mediante corresponsione dell'importo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, Parte_1
da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
4. il signor verserà a titolo di mantenimento per la di lui figlia la CP_1 Persona_2
somma pari ad € 100,00 a mani della sig.ra US (cento/00) mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre gli importi derivanti dall'assegno unico, al quale il signor rinuncerà, verranno percepiti CP_1
integralmente dalla NO . Le spese straordinarie saranno ripartite tra Parte_1
entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate dalle parti. Le spese per le utenze domestiche
(luce, acqua, gas) saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%.
5. in considerazione della comoda divisibilità della casa coniugale in due distinte unità
abitative autonome con accessi indipendenti con interventi di modesta entità e di rapida effettuazione, tenuto conto dell'ampia metratura della stessa i coniugi concordano per l'assegnazione solo parziale della casa familiare alla NO che vivrà al Parte_1
piano terra unitamente alla figlia minore mentre il signor vivrà in Per_1 CP_1
un altro ambiente ricavato al piano superiore accessibile tramite la scala e separato dal piano inferiore tramite la realizzazione di un muro. Pertanto i due ambienti risulteranno divisi tramite un muro che verrà realizzato in modo da sacrificare la minor superficie possibile al piano terra. Detta assegnazione parziale della casa coniugale, rendendo agevole la condivisione della genitorialità, é la soluzione che appare maggiormente idonea a salvaguardare l'interesse esclusivo della minore Le parti concordano, altresì, di Per_1
procedere alla separazione degli spazi esterni ( giardino), entrambe le parti utilizzeranno l'ingresso al civico n. 8 in comune . Le parti concordano di dividere il giardino nel seguente modo;
la porzione prospiciente il civico 6 andrà assegnato alla sig.ra la porzione Pt_1
prospiciente la via Giovanni XXIII civico n. 8, angolo via Aldo Moro andrà assegnato al sig.
CP_1
6. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/07.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti