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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. C. Giosa Parte_1
Ricorrente C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.2.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 16.1.2025, una nota con la quale aveva sollecitato la restituzione dell'importo di € 2816,17, CP_1 erogato sulla pensione di invalidità civile n. 07046356 nel periodo gennaio/novembre 2018. Ritenuta illegittima siffatta pretesa, stante la sussistenza sia del requisito sanitario sia di quello reddituale per il riconoscimento della suddetta prestazione, chiedeva accertarsi la non debenza della somma chiesta in restituzione. ostituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1 All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere. La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei confronti Parte_1 CP_ dell' così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario, CP_1 IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo. Brindisi, 30.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere