Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11654/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11654/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Piscicelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla
Piazza Bovio, n. 33;
RICORRENTE
E
, c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Ciro Pasqua, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco
(NA), alla Via Nazionale, n. 761;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.2022, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli (NA) il 22.05.2003 con e Controparte_1
1
precisando che dalla loro unione erano nati due figli, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), considerata l'intollerabilità della prosecuzione della Per_2 convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 18.01.2023 il Presidente f.f. fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 05.04.2023.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
25.03.2023, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni di cui alla memoria.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 05.04.2023 innanzi al
Presidente f.f., il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 01.05.2023, qui di seguito integralmente trascritti:
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Designato, poi, sé stesso quale giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 21.11.2023.
Rimessa la causa al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 21.11.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6,
c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 09.04.2024.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del
13.12.2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il G.I., ritenute inammissibili le istanze istruttorie di prova orale articolate da parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.04.2024.
All'udienza cartolare del 09.04.2024 il G.I. disponeva la comparizione personale dei coniugi per il 13.11.2024.
All'udienza che precede il giudice formulava una proposta conciliativa accettata dalle parti e la causa – sulle conclusioni delle parti in conformità alla proposta -
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veniva riservata in decisione al Collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c. vista la rinuncia
Il Pubblico Ministero in data 18.11.2024 apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore all'udienza del 13.11.2024, qui di seguito trascritta:
“rinuncia alle reciproche domande di addebito, affido condiviso di con Per_2 collocazione paritaria della stessa vista la disponibilità manifestata da entrambi i genitori a consentire che quando un genitore ha un turno di lavoro giornaliero o notturno stia con l'altro genitore e con previsione che quando entrambi Per_2 hanno la giornata libera nel medesimo giorno stia alternativamente una Per_2 volta col padre e quella successiva con la madre dormendo con il genitore con cui ha trascorso la giornata che si impegnerà ad accompagnarla a scuola l'indomani.
Conferma delle disposizioni di cui ai provvedimenti provvisori in ordine al diritto di visita nei periodi festivi e durante l'estate, con la precisazione che quanto alle festività se in ragione dei turni non sarà possibile garantire l'alternanza annuale, sarà prevista di un'alternanza dei giorni festivi in base alle reciproche disponibilità lavorative. Nessun assegno di mantenimento per in quanto autonomo né per Per_1
in ragione della collocazione paritaria. Spese straordinarie nell'interesse di Per_2
al 50% tra i genitori regolamentate come da protocollo del tribunale di Napoli Per_2 nord. Rinuncia alle reciproche domande di addebito. Casa coniugale assegnata alla signora Spese compensate”. Pt_1
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Nella medesima udienza le parti si sono impegnate, altresì, a “venirsi incontro nell'interesse di anche qualora dovessero mutare i turni lavorativi. Fin d'ora Per_2 il sig. manifesta la disponibilità quando necessario a consentire che P_
dorma da lui dopo il giorno libero trascorso con la mamma qualora la Per_2 mamma cambi sede di lavoro e debba partire la mattina presto per il turno di lavoro del giorno successivo. Eventuali modifiche agli accordi dovranno essere concordate con almeno 24 ore di anticipo “(cfr. verbale d'udienza del 13.11.2024).
Le predette condizioni relative all'affidamento della figlia , alla Per_2 regolamentazione del diritto di visita del coniuge “non collocatario” ed agli obblighi di mantenimento, non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della minore, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA)-Municipalità 4 (atto n.22, Parte I, Serie /, Sez. J, anno 2003), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 8.1.25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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