Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27488/2024
EPYBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27488/2024 promossa da
Parte_1 nato in [...] il [...] ( C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferrara ed elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba
Tortolini, n. 30, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Oggetto: diniego nulla osta al ricongiungimento familiare.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 7.11.2024 per il solo ricorrente.
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, il ricorrente, cittadino bengalese titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie CP 2 nata in [...] il [...], ed il figlio nato in [...] il [...], nonché la dichiarazione di minore Persona 1
illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del nulla osta (protocollo n.
M_IT PR RMSUI 00169538, riferito alla pratica P_RM/F/N/2023/122749 RM1408644918) emesso dalla Prefettura di Roma in data 14.05.2024, comunicato l'11.06.2024, la quale ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti di legge.
Il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto due provvedimenti di preavviso di rigetto (29.2.2024 e
13.3.2024) e di avere in entrambe le occasioni provveduto ad allegare la documentazione integrativa richiesta, inviata via pec all'amministrazione, nonché caricata sul relativo portale, fin da epoca precedente l'emissione del provvedimento impugnato e precisamente entro il 15.4.2024, ossia un mese prima dell'emissione del provvedimento di diniego del 14.5.2024, comunicato l'11.6.2024. Ha
Ha lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare ed ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con il rilascio dei nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie e del figlio.
L'Amministrazione resistente non si è costituita nonostante rituale e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec il 1.9.2024.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 11.12.2024, disponendo la trattazione della stessa in modalità cartolare. All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del solo ricorrente.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Quanto preliminarmente al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie l'art. 29, c. 1, lett.
a) e b) del d.lgs. 286/1998, che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge ed figli minori (non coniugati). La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Il provvedimento di diniego emesso dall'amministrazione resistente risulta così motivato:
"CONSIDERATO che dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza:
La dimostrazione della capacità economica, in quanto dalle verifiche effettuate presso le competenti
Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Inps) non si riscontrano i dati economici indicati in domanda;
[ai fini della attestazione del requisito reddituale è necessario: "dimostrare [..]risorse stabili e regolari, sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato": Sentenza n. C-356/11 e C-357/11 del 6 dicembre 2011 Corte
di Giustizia UE]; del requisito alloggiativo;
RILEVATO che all'istante era già stato formalmente comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, unitamente alla richiesta di inoltrare telematicamente entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'atto (notificato all'istante con protocollo nr. M_IT
PR_RMSUI 00078082 del 13/03/2024), la seguente documentazione aggiornata attestante la sussistenza dei requisiti economico e alloggiativo:
La dimostrazione del requisito alloggiativo, in quanto il contratto di comodato gratuito inviato ad integrazione del precedente preavviso (prot. 00013801 del 29/02/2024) a questo Sportello
Immigrazione risulta che l'immobile è sito in Via Di Priscilla, n° 22 mentre la richiesta di idoneità alloggiativa avente prot. RIA/2023/3/109082 è stata rilasciata per l'alloggio sito in Via Di Priscilla,
n° 28;
Inoltre, da ulteriori verifiche esperite da questo ufficio, l'autocertificazione resa dal datore di lavoro avente per oggetto la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato non ha trovato riscontro presso Unilav Comunicazioni Obbligatorie;
PRESO ATTO che allo spirare del termine di decadenza indicato nel preavviso di rigetto di cui al precedente capoverso, da verifiche effettuate a seguito di integrazione dell'interessato risulta che il rapporto di lavoro è cessato il 29/02/2024 e non risultano ulteriori comunica zione come da verifica presso UNILAV, ed inoltre non risulta alcune integrazione circa la situazione alloggiativa come da preavviso e che la mancata integrazione della documentazione non permette a questo ufficio la valutazione del requisito economico e alloggiativo".
Nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria moglie ed il figlio, entrambi in Bangladesh, in data 24.10.2023, come risulta dal provvedimento impugnato, e l'amministrazione resistente ha inviato due preavvisi di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990, il primo il 29.2.2024 (nel quale ha evidenziato l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro il 29.2.2024, nonché la mancanza della data di inizio nel contratto di comodato) ed il secondo il 13.3.2024 (nel quale ha evidenziato la discordanza del numero civico tra immobile concesso in comodato ed immobile per il quale il comune ha certificato l'idoneità abitativa, nonché la mancanza della comunicazione Unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente da tempo determinato ad indeterminato). Tuttavia, non ritenendo sufficiente la documentazione allegata dal difensore unitamente alle due memorie integrative, l'Amministrazione ha proceduto a rigettare la domanda con provvedimento del 14.5.2024, comunicato l'11.6.2024, contestando la mancata dimostrazione sia del requisito di reddito sia di quello di alloggio. Ebbene, deve rilevarsi come il ricorrente abbia invece compiutamente documentato il possesso di entrambi i requisiti, fin da epoca precedente all'emissione del provvedimento di rigetto e come l'amministrazione fosse, quindi, in possesso di tutta la documentazione necessaria ad accogliere la domanda di rilascio dei nulla osta già dalla metà di aprile del 2024 e dunque da circa un mese prima rispetto all'emissione del provvedimento conclusivo impugnato. Né può sostenersi la natura perentoria del termine di dieci giorni di cui all'art. 10 bis legge n. 241/1990, non indicato come tale dal legislatore e nemmeno unilateralmente qualificabile come perentorio dalla stessa amministrazione, in assenza di prescrizione di legge. Dalla natura non perentoria di siffatto termine consegue che, laddove l'amministrazione, pur decorso il termine di dieci giorni senza che sia pervenuto quanto richiesto, non abbia provveduto definitivamente, non è precluso un invio tardivo e questa dovrà tenere conto di osservazioni e documenti tardivamente depositati ai fini delle sue definitive determinazioni e dell'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, pena non solo la violazione della menzionata norma, ma anche il difetto di motivazione del provvedimento, specie in materia di immigrazione, che involge diritti fondamentali, tra cui quello al ricongiungimento familiare, oggetto del presente procedimento.
Ciò posto, quanto al requisito reddituale, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 29, c. 3, lett. b) del d.lgs. 286/1998, "lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità ... b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
Ebbene, il ricorrente ha originariamente prodotto all'amministrazione: modello Unilav del contratto a tempo determinato con scadenza al 29.2.2024, modello S3, documento identità datore di lavoro, dichiarazione redditi, modello Unico, cud ed ultime tre buste paga (il tutto come da allegati alla domanda di ricongiungimento di cui al doc. 29 e come depositato anche nel presente procedimento) e successivamente alle due comunicazioni di preavviso di rigetto anche la lettera di trasformazione di quel rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato sottoscritta dal ricorrente e dal datore di lavoro. Dal complesso di tale documentazione emerge la piena esistenza del requisito, atteso che nel 2022, anno precedente alla domanda, il ricorrente risulta aver percepito reddito lordo pari ad euro 15.501,00, importo che raggiunge e supera il minimo previsto dalla normativa, corrispondente all'importo annuale dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, di conseguenza pari a 12.170,86 (importo assegno sociale per il 2022 pari ad euro
468,11 per tredici mensilità, dunque euro 6.085,43, aumentato ad euro 12.170,86 per due familiari da ricongiungere). Sebbene risultasse poi, per il 2023, l'interruzione del rapporto di lavoro alla fine del mese di febbraio, il ricorrente ha inviato, a dimostrazione del perdurante rapporto di lavoro e del consolidamento della sua condizione lavorativa, la lettera di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sottoscritta da entrambe le parti, con documento di identità del datore di lavoro, cittadino italiano, e perfino la (non necessaria ai fini in esame, non avendo efficacia costitutiva del rapporto di lavoro) comunicazione Unilav relativa alla trasformazione, quest'ultima il 15.4.2024, in atti, tuttavia poi non tenuta in considerazione dall'amministrazione nella successiva emissione del provvedimento conclusivo, dopo essere stata richiesta nel secondo preavviso di rigetto.
Il requisito reddituale risulta (e risultava) dunque pienamente soddisfatto con riferimento all'epoca della domanda, oltre che per il 2023, anno di imposta in cui dal relativo modello Unico allegato si evince che il ricorrente ha percepito reddito lordo pari a complessivi euro 18.656,16 (sono altresì in atti prospetti paga sino al maggio 2024, dal quale si evince reddito netto di euro 1.754,00 da rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dunque tale da garantire il permanere nel tempo della disponibilità di un reddito sufficiente a sostenere anche per il futuro la moglie ed il figlio).
Quanto al secondo requisito contestato, quello dell'alloggio, lo stesso art. 29, c. 3 del d.lgs. 286/1998 stabilisce alla lett. a) che “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa,
...
accertati dai competenti uffici comunali".
In proposito, il ricorrente ha (ed aveva) depositato contratto di comodato registrato relativo ad immobile sito in Roma, via di Priscilla, 22, nonché certificato Ria di idoneità abitativa per tre persone relativa ad immobile sito alla medesima via, diverso numero civico (via di Priscilla 28). Premessa
l'irrilevanza della mancata indicazione del termine iniziale del contratto, ben potendo rilevare ai fini in esame la data della sua registrazione, per come condivisibilmente evidenziato dal difensore, a seguito del rilievo di tale difformità contenuto nella seconda comunicazione, risulta che il ricorrente abbia chiesto al secondo municipio di Roma Capitale la correzione ed abbia inviato la medesima all'amministrazione resistente (allegati 21 e 22, trasmessi il 20.3.2024, peraltro caricati sul relativo portale, per come documentato in giudizio). Da tale documentazione, anch'essa in possesso dell'amministrazione e dalla medesima ricevuta nel termine dei dieci giorni successivi al secondo preavviso di rigetto del 13.3.2024, risulta che l'immobile di Roma, via di Priscilla, 22, relativamente al quale è stipulato contratto di comodato registrato, è munito di idoneità alloggiativa e che è lo stesso cui
è riferito l'esito telematico di cui all'allegato 17 (che - evidentemente - contiene un errore materiale in ordine al numero civico, indicato in 28 in luogo di 22, considerato che il numero della pratica, ossia
Persona_2 è lo stesso e fa riferimento alla ricevuta datata 27.7.2023 della richiesta di '
idoneità alloggiativa di cui all'allegato 18, menzionata anche nella originaria richiesta di ricongiungimento di ottobre 2023, di cui all'allegato 29), il quale allegato peraltro indica in numero di tre gli abitanti per il quale l'immobile, di circa 49 metri quadrati, è idoneo. In definitiva, dunque, il ricorrente ha dimostrato in giudizio (ed anche nel corso del procedimento amministrativo) di integrare sia il requisito reddituale, sia il requisito alloggiativo contestati dall'Amministrazione, rimasta peraltro contumace. Alla luce di ciò, deve ritenersi accertato il suo diritto al ricongiungimento con la moglie ed il figlio minore, considerata la sussistenza di tutti i presupposti necessari e considerato il tempo di oltre un anno decorso dalla richiesta di nulla osta
(dall'ottobre 2023, a fronte di un termine per il rilascio fissato in novanta giorni dall'art. 29, c. 8 del d.lgs. 286/1998), nonché considerate le circostanze personali delle persone coinvolte: da una parte, un padre solidamente radicato in Italia da molti anni, che dispone di un regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, di un'occupazione e di una dimora stabili;
dall'altra parte, una moglie ed un figlio di appena cinque anni, privati del loro diritto al rispetto della propria vita e unità familiari, diritto costituzionalmente e internazionalmente tutelato, in particolare dall'art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, deve dunque ritenersi accertato il diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la propria moglie e figlio e concludersi per l'infondatezza, e quindi per l'illegittimità, del provvedimento di diniego del nulla osta emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di
Roma, con ordine di rilascio dei due nulla osta in favore dei familiari, come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione, nella misura di cui in dispositivo (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio ed istruttoria/trattazione, valori medi per fase introduttiva, fase decisionale non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare (protocollo n. M_IT C.F. 2 00169538, riferito alla pratica
Codice Fiscale_3 RM1408644918) emesso dalla Prefettura di Roma in data 14.05.2024;
ordina alla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del legale rappresentante, il rilascio del nulla osta in favore di nata in [...] il 5 CP 2
febbraio 1989 (moglie), e di nato in [...] il [...] (figlio), ai Persona 1
nato in [...] il 4 fini del ricongiungimento con il marito/padre Parte 1
dicembre 1975 C.F. 1 );
- condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario, complessivamente liquidate in euro 2.958,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla