Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12648 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Generale
Chinnici, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Incardona Angelo, rappresentata e difesa dall'Avv. Merlino Franco Maria per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Generale Arimondi, n. 2
Q, presso lo studio dell'Avv. Gurrera Lelio, che la rappresenta e difende uni- tamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Cassata per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/11/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
(d'ora in avanti per semplicità ) avverso il decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 3434/18 di questo Tribunale emesso in data 12/06/2018 e no- tificato in pari data, con il quale è stato ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di (d'ora in avanti solo , della somma di € CP_1 CP_1
481.992,83,00 oltre accessori e spese del procedimento monitorio per l'asserito mancato pagamento delle fatture n. 8/2017, n. 9/2017, n.
10/2017, n. 11/2017 e n. 12/2017, emesse a titolo di competenze profes-
Tale credito, secondo l'avversa prospettazione, risulterebbe dovuto, quanto a € 30.000,00 quale saldo per il 2°, 3° e 4° trimestre 2016, per l'incarico di consulenza tecnica per la conduzione del cantiere di cui trattasi, quanto a €
21.545,07 per la progettazione esecutiva delle proposte migliorative inerenti al c.d. “attraversamento Tram di via A. D'Aosta”, quanto a € 101.823,00 per la progettazione esecutiva delle proposte migliorative inerenti alla c.d. “Vasca di pioggia Foro Italico”, quanto a € 186.512,79 per la progettazione esecutiva della variante c.d. “Collettore Sturzo” e quanto a € 40.000,00, a corpo, per la redazione del C.M.E. della perizia di variante generale.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che era inizial- Pt_1 CP_1 mente legata a da un rapporto di collaborazione professionale consi- Pt_1 stente in una mera attività di consulenza “tecnico-amministrativa” nell'ambito dell'appalto integrato di cui si era resa aggiudicataria Pt_1 avente ad oggetto i “Lavori di disinquinamento della fascia costiera dall'Acquasanta al fiume Oreto – Adduzione delle acque al depuratore di Ac- qua dei Corsari mediante il potenziamento del Sistema Cala” e, segnatamente, era stata incaricata di prestare attività di supporto tecnico alla impresa du- rante l'esecuzione delle opere e, dunque, di provvedere alla preliminare di- samina delle problematiche di natura tecnica che sarebbero potute insorgere durante l'avanzamento dei lavori, ivi compreso lo studio preliminare di pro- poste migliorative da sottoporre alla Stazione Appaltante, nonché l'esame delle eventuali progettazioni di variante redatte dalla stessa Stazione Appal- tante, fornendo assistenza anche ai fini dell'adozione dei necessari elaborati tecnici di dettaglio, e ciò al fine di poter consentire a , quale impresa Pt_1 esecutrice, la condivisione dei lavori con la D.L.
Per l'espletamento della superiore attività, le parti avevano pattuito un compenso di complessivi € 40.000,00 annui, come comprovato dalla fattura
- 2 - n. 2/2016 del 21/4/2016 (regolarmente saldata dall'odierna opponente), emessa da per il compenso maturato relativamente al primo CP_1 trimestre del 2016 (doc. 2 ).
Tuttavia, essendo emersa nella fase di esecuzione delle opere la necessità di apportare alcune modifiche al progetto al fine di adeguare l'opera alle nuove infrastrutture frattanto realizzate (linea tramviaria), di ridurre l'impatto dei lavori sulla viabilità ordinaria e, in via generale, di ottimizzare il risultato dell'opera stessa, l'accordo, già nel mese di maggio 2016 era stato sostituito da altro di portata ben più ampia.
Erano state elaborate quattro distinte proposte migliorative, denominate varianti “Pozzi Fincantieri/Collettore Molo e microtunnelling ”, “Vasca di pioggia Foro Italico”, “Attraversamento Tram di via A. D'Aosta” e “ Parte_3
” e l'originario accordo era stato consensualmente variato, con il con-
[...] ferimento a del più ampio incarico di approntare le superiori CP_1 proposte migliorative, previa redazione di un preliminare studio di fattibilità delle stesse.
Conseguentemente, era stato convenuto un compenso onnicomprensivo di
€ 165.000.00, oltre I.V.A., in luogo di quello originariamente pattuito di €
40.000,00, oltre I.V.A., comprensivo anche dell'originaria attività di consu- lenza, pur sempre prodromica alla elaborazione delle citate proposte miglio- rative.
I rapporti tra le parti erano poi cessati nel dicembre 2016, non già in ra- gione della ultimazione dell'incarico da parte di quanto, piutto- CP_1 sto, per i contrasti insorti tra le parti generati dalle gravi inadempienze della società di progettazione, valevoli a legittimare il rifiuto opposto da al Pt_1 pagamento dei compensi pretesi oggi dalla odierna opposta.
In ordine agli importi richiesti da controparte, l'opponente ha dedotto che la somma portata dalla fattura n. 8/2017 per “Consulenza tecnico ammini- strativa anno 2016 2°/3°/4° trimestre” - da subito contestata da , con Pt_1 nota del 02/08/2017 (doc.3 ) e successiva nota del 27/11/2017 (doc.4) - non era dovuta, poiché, a far data da aprile 2016, tale prestazione era stata
- 3 - ricompresa nell'ambito del più ampio incarico volto, oltre che alla normale attività di consulenza, anche alla elaborazione delle citate proposte migliora- tive, circostanza nota a controparte che aveva emesso tale fattura a distanza di oltre un anno dall'asserita maturazione del compenso, dopo l'insorgere degli insanabili contrasti tra le parti.
In ordine alle fatture n. 9/2017, n. 10/2017 e n. 11/2017 emesse per la progettazione esecutiva delle proposte migliorative cc.dd. “Attraversamento
Tram di via A. D'Aosta”, “Vasca di pioggia Foro Italico” e “ ”, Parte_3
l'opponente ha contestato il quantum richiesto, avendo le parti convenuto, dal mese di aprile 2016, un corrispettivo unitario pari ad € 165.000,00 oltre accessori, per l'intera attività espletata e finalizzata anche alla redazione e successiva approvazione, da parte della Committente, delle quattro proposte migliorative.
Sotto diverso profilo, ha dedotto che non aveva mai Pt_1 CP_1 svolto alcuna attività di “progettazione esecutiva dei corpi d'opera citati in precedenza ”, essendosi limitata alla mera formulazione di “proposte miglio- rative”, sostanziatesi in rimodulazioni, nonché in affinamenti tecnici di talu- ne parti degli stessi corpi d'opera facenti parte del Progetto Esecutivo già esi- stente.
In ogni caso, l'opponente ha lamentato che non aveva com- CP_1 piutamente e diligentemente adempiuto alle obbligazioni assunte in quanto solo la proposta migliorativa relativa alla c.d. variante “Pozzi Fincantie- ri/Collettore Molo e microtunnelling”, formulata da , sulla scorta degli Pt_1 studi e degli elaborati tecnici di supporto forniti da era stata CP_1 esitata favorevolmente in linea tecnica, mentre le ulteriori proposte migliora- tive predisposte da erano rimaste tutte in una fase “embrionale” e, in CP_1 ogni caso, soggette a profonda revisione da parte di . Pt_1
Quest'ultima ha dedotto che il credito vantato dall'opposta si riferiva ad una attività mai portata a termine e, quindi, la sua pretesa era del tutto in- fondata.
L'opponente ha dedotto che le parti non avevano mai concordato una re-
- 4 - munerazione nella percentuale del 3,91% sul totale del valore delle proposte migliorative, ma solo un corrispettivo unitario di € 165.000,00, oltre acces- sori per l'intera attività professionale.
Infine, in ordine alla fattura n. 12/2017 emessa per la “Redazione del
C.M.E. della perizia di variante generale”, ha rilevato che il Computo Pt_1
Metrico dell'intera perizia, altro non era che il computo metrico del progetto originario, redatto dall'impresa appaltatrice a seguito dell'aggiudicazione del- la gara, avvalendosi di proprio personale addetto e che si era CP_1 limitata a collazionare i computi relativi alle proposte migliorative all'interno del computo metrico originario, senza sviluppare un diverso ed ulteriore computo metrico generale.
ha dedotto che, in ogni caso, la revisione del C.M.E. doveva rite- Pt_1 nersi attività già ricompresa nella redazione delle proposte migliorative in quanto sua parte essenziale e, dunque, non poteva formare oggetto di auto- noma ed ulteriore remunerazione.
L'opponente ha, inoltre, dedotto che le proposte migliorative redatte da in ordine alle varianti cc.dd. “Collettore Sturzo” e “Attraversa- CP_1 mento Tram Via A. D'Aosta”, oltre a non essere state portate a termine, al pari della variante “Vasca di pioggia Foro Italico”, presentavano criticità tali da impedirne l'approvazione ed erano state oggetto di profonda e sostanziare revisione, poiché lo studio di fattibilità posto a base delle progettazioni era risultato gravemente lacunoso.
In ordine al quantum richiesto, ha dedotto in vinea subordinata Pt_1 che dal compenso unitario concordato tra le parti in complessivi €
165.000,00 doveva essere comunque detratto quanto già corrisposto in ac- conto per complessivi € 81.400,00, oltre I.V.A. e Contributi Previdenziali di cui € 45.000.00 a fronte della fattura n. 5/2016 del 21.09.2016 (doc. 35 ); €
20.000,00 in favore dell'ing. consulente esterno di di cui la Per_1 CP_1 stessa si era avvalsa nell'ambito della proposta afferente la “Vasca di pioggia
Foro Italico” (doc. 36); €3.200,00 in favore della dott.ssa Persona_2
consulente esterno di di cui la stessa si era avvalsa nell'ambito
[...] CP_1
- 5 - della proposta afferente “attraversamento Tram via A. d'Aosta ” (doc. 37 ) ed
€ 13.200,00, in favore di Litos Progetti s.r.l. (doc. 38).
Alla luce di quanto dedotto, ha allegato il grave inadempimento di Pt_1 alle obbligazioni assunte ed in via riconvenzionale, ha chiesto la riso- CP_1 luzione del contratto ex art.1453 e segg. cod. civ. oltre alla restituzione di quanto corrisposto ed al risarcimento del danno per maggiori costi sostenuti per le nuove progettazioni e per le ulteriori indagini tecniche espletate nella rimodulazione dei progetti, per l'esecuzione delle necessarie opere di ade- guamento , nonché per il “fermo di cantiere”.
In subordine, l'opponente per l'eventualità che fosse riconosciuto un credi- to in favore dell'opposta, ha eccepito in compensazione il controcredito van- tato a titolo di restituzione degli acconti già corrisposti, per complessivi €
81.400,00 nonché con il maggior credito risarcitorio.
Infine, ha rappresentato che R.G.M., nonostante l'unitarietà del Pt_1 rapporto, aveva strumentalmente avviato due autonomi procedimenti moni- tori in esito ai quali erano stati emessi due decreti ingiuntivi, il n.
7186/2017 oggetto di opposizione nel giudizio rubricato al n. 2417/2018
R.G., ed il n. 3437/18, oggetto del presente giudizio ed ha concluso chieden- do al Tribunale di «1) preliminarmente, voler disporre la riunione ex art. 273
c.p.c. del presente procedimento a quello rubricato al n. 2417/2018 R.G del
Tribunale di Palermo, in quanto i due procedimenti sono strettamente connessi
, sia oggettivamente , che soggettivamente;
2) dichiarare nullo, o comunque revocare o annullare il decreto ingiuntivo n.3437/2018, emesso in data 12 giugno 2018 dall'intestato Tribunale (R.G. n.7064/2018), in quanto la somma ingiunta non è affatto dovuta e/o comunque la stessa non è adeguatamente provata, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
Contr in favore di . per le fatture indicate in D.I.; 3) in via riconven-
[...] CP_1 zionale, dichiarare la risoluzione dell'accordo intercorso con per fat- CP_1 to e colpa esclusivi di quest'ultima e per l'effetto, condannare l'odierna parte opposta alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme già versate da
[...]
per come meglio sopra indicato, per complessivi € Parte_1
- 6 - 81.400,00, oltre IVA e Contributi Previdenziali;
4) ancora in via riconvenziona- le, condannare la società a risarcire il danno patito dalla odierna CP_1 parte opponente a seguito dell'inadempimento contrattuale della medesima società di progettazione, che si quantifica in € 150.000,00, ovvero nella diver- sa somma, maggiore o minore, che verrà provata in corso di causa, anche all'esito di eventuale C.T.U.; 5) in via del tutto subordinata, compensare even- tuali somme riconosciute a credito di in ragione di un ipotetico CP_1 adempimento parziale (di cui, comunque, se ne contesta la sussistenza) con il maggior credito risarcitorio vantato dall'odierna parte opponente, per le causali di cui in parte espositiva. Con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio ed ha solle- CP_1 citato il rigetto dell'opposizione proposta, contestandone la fondatezza.
Segnatamente l'opposta ha dedotto che le aveva conferito l'incarico Pt_1 professionale relativo:
1) alla consulenza tecnica per la conduzione del cantiere ed alla partecipa- zione ad incontri e riunioni con la D.L. e con l'Amministrazione per la quale era stato pattuito un compenso annuo pari a € 40.000,00 di cui € 10.000,00 indicati nella fattura n. 2/2016 del 21/4/2016 - pagata il 26/04/2016 - ed
€ 30.000,00 di cui alla fattura n. 8/2017 del 02/11/2017 non pagata ed azionata nel presente giudizio;
2) alla redazione di proposte migliorative, redatte per conto dell'Impresa, ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 207/2010 e degli elaborati di perizia, da pre- sentare all'Amministrazione, per un compenso pari al 3,91% dell'importo dei lavori.
Per la progettazione Esecutiva delle proposte migliorative “attraversamento
Tram via A. D'Aosta” era stata emessa la fattura n. 9/2017 del 2/11/2017 di
€ 21.545,07 pari al 3,91% dell'importo dei lavori di € 551.075,99; per la pro- gettazione esecutiva delle proposte migliorative “Vasca di pioggia Foro Italico” era stata emessa la fattura n. 10/2017 del 02/11/2017 di € 101.823,00 pari al 3,91% dell'importo dei lavori di € 2.604.168,85 e per la progettazione ese-
- 7 - cutiva delle proposte migliorative “ ” era stata emessa la fat- Parte_3 tura n. 11/2017 del 02/11/2017 di € 186.512,79 pari al 3,91% dell'importo dei lavori di € 4.770.148,12
L'opposta ha fatto notare che per la progettazione Esecutiva delle proposte migliorative pozzi porto industriale “pozzi Fincantieri/Collettore Molo e mi- crotunnelling”, era stata emessa la fattura n. 5/2016 del 21/09/2016 di €
45.000,00 che era stata saldata.
Infine, ha dedotto che, su incarico della opponente, aveva redatto il CP_1
C.M.E. della perizia di variante generale di cui alla fattura n. 12 del
02/11/2017 di € 40.000,00 sicché risultava ancora creditrice del complessi- vo importo di € 481.992,83 (€ 379.880,86, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22%), di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddi- sfo.
L'opposta ha contestato l'assunto di controparte secondo cui l'attività di consulenza svolta nel 2°, 3° e 4° trimestre del 2016 sarebbe stata ricompresa nell'ambito del più ampio incarico volto, oltre che alla normale attività di consulenza, anche alla elaborazione delle proposte migliorative ed ha rilevato che tale più ampio accordo non aveva escluso l'attività di consulenza che aveva continuato a svolgere evidenziando, tra l'altro, che solamente CP_1 nel dicembre del 2016 aveva manifestato la volontà di recedere Pt_1 dall'incarico di consulenza, lamentando problemi economici derivanti dal mancato incasso dei S.A.L. maturati nei confronti del Controparte_2
In ordine alle fatture n. 9/2017, n. 10/2017 e n. 11/2017 relative alla progettazione esecutiva delle proposte migliorative “Attraversamento Tram di via A. D'Aosta”, “Vasca di Pioggia Foro Italico” e “ ”, l'opposta Parte_3 ha dedotto che l'opponente, contestandone il quantum, aveva espressamente riconosciuto lo svolgimento dell'attività svolta. ha, inoltre, negato l'esistenza dell'accordo secondo il quale, a parti- CP_1 re dal mese di aprile 2016, sarebbe stato convenuto un corrispettivo unitario di € 165.000,00 e rilevato che di esso controparte non aveva fornito alcuna prova.
- 8 - L'opposta ha poi contestato l'assunto di controparte secondo cui il diritto al compenso sarebbe sorto solo a completamento dell'iter tecnico- amministrativo connesso a ciascuna proposta migliorativa ed ha evidenziato che il pagamento dei corrispettivi non era stato, in alcun modo, condizionato all'approvazione della progettazione dalla Stazione Appaltante. ha aggiunto che i progetti erano stati approvati dalla Committente CP_1
e successivamente inviati alla Stazione Appaltante, senza che controparte avesse mai mosso alcuna contestazione o richiesto modifiche o chiarimenti.
L'opposta ha fatto poi notare che la Stazione Appaltante, con nota 38699 del 16.1.2018 (allegato H), aveva dichiarato la conformità alle previsioni del progetto esecutivo e, d'altro canto, il fatto che, successivamente alla cessa- zione dell'incarico, fossero state ipotizzate ulteriori modifiche, per soprag- giunte scelte dell'impresa e/o dell'Amministrazione, era circostanza che non integrava i “macroscopici errori tecnici e di progettazione” dedotti da
contro
- parte al fine di paralizzare le pretese della CP_1
Quanto alla misura del compenso per la progettazione delle proposte mi- gliorative, ha rilevato che l'esistenza di un accordo volto a remunera- CP_1 re tale prestazione nella misura del 3,91% sul totale dei lavori - comunque inferiore ai compensi previsti dalla Tariffa professionale - emergeva dal com- portamento assunto dalle parti in occasione del pagamento dei compensi per la prima proposta migliorativa, denominata “Pozzi Fincantieri” in quanto il corrispettivo, determinato nella suddetta misura, era stato accettato e pagato da controparte in tre soluzioni in data 03/010/2016, 08/12/2016 e
24/01/2017.
In ordine alla fattura n. 12/2017 dell'importo di € 40.000,00 per la quale l'opponente aveva sostenuto che il Computo metrico dell'intera perizia, non era altro che il computo metrico del progetto originario, redatto dall'impresa appaltatrice a seguito dell'aggiudicazione della gara, avvalendosi del proprio personale addetto, R.G.M. ha evidenziato che il computo metrico estimativo della perizia di variante generale era stato redatto su espressa richiesta della
Committente ed il compenso era riferito esclusivamente ad una aliquota delle
- 9 - competenze previste per la tariffa professionale per l'assestamento generale.
In ordine all'asserito inadempimento per le criticità da cui sarebbero state affette le progettazioni relative alle proposte migliorative redatte da R.G.M., quest'ultima ha fatto rilevare che le stesse erano state accettate ed approvate dalla Committente e trasmesse all'Amministrazione Comunale.
Inoltre, il - Stazione Appaltante- con nota prot. 38699 Controparte_2 del 16/01/2018 (allegato h) in riscontro ad una specifica richiesta di RGM dell'11/12/2017 aveva confermato che:
1) i tracciati delle proposte migliorative relative al “ ” ed Parte_3
“Attraversamento Tram in via Amedeo D'Aosta”, trasmesse rispettivamente con note dell'ATI appaltatrice prot. n. del Parte_4
21/11/2016 e prot. del 25/07/2016 erano Persona_3 conformi alle previsioni del progetto esecutivo;
2) il tracciato della proposta migliorativa riguardante il “Collettore Sturzo” era stato successivamente modificato rispetto alla prima versione già presen- tata, su iniziativa dell' stessa, in quanto la miglioria proposta consiste CP_3 anche nella riduzione dell'impatto sul traffico veicolare di via Cavour;
3) negli elaborati relativi alla prima versione della proposta migliorativa
“Attraversamento Tram via Amedeo d'Aosta” (trasmessi con nota prot.
U/2016/72/PSI/LCS/AB_36 del 25/07/2016) risultavano riportati i traccia- ti della fognatura esistente;
successivamente con nota assunta con prot. n.
1387332 del 29/09/2017 la D.L. aveva trasmesso, unitamente alla perizia di variante complessiva dell'opera, una ulteriore versione della suddetta varian- te migliorativa proposta dall'ATI, con la motivazione riportata nell'elaborato
PC-T-A.1 “Relazione illustrativa” di seguito riportata: “A seguito poi della veri- fica dei sottoservizi interferenti con la realizzazione dei due pozzi auto affon- danti, avendo riscontrata la presenza di una canalizzazione Telecom, che at- traversa il Tram con una canalizzazione in cls di difficile gestione, si è studiato un percorso alternativo che non gravasse troppo sullo spostamento delle sotto- reti interferenti. Si è così individuato un percorso alternativo che cammina lun- go la via Stefano Canzio e attraversa il tram in corrispondenza della piazzetta
- 10 - antistante la scuola secondaria di primo grado “ . Persona_4
In merito al quantum richiesto, parte opposta, ribadito che il compenso era stato pattuito nel 3,91% dell'importo dei lavori, ha rilevato che i professioni- sti indicati dall'opponente - ing. Dott.ssa , Li- Per_1 Persona_5 tos Progetti s.r.l. - non erano mai stati incaricati da né avevano mai CP_1 svolto nell'interesse della stessa alcuna attività professionale, sicchè quanto dovuto ai medesimi da parte di non avrebbe potuto in alcun modo es- Pt_1 sere detratto dal corrispettivo dovuto ad .
Tanto dedotto, ha insistito per la concessione della provvisoria ese- CP_1 cutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha concluso affinché il Tribunale
«Rigetti l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, co- munque, perché sfornita di prova. In ogni caso, ritenga e dichiari che la CP_1
è creditrice della della somma di € 481.992,83
[...] Parte_1
(comprensiva di contributo INARCASSA e di IVA) o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo».
Con ordinanza del 29/01/2019 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e con provvedi- mento del 20/03/2019 è stata respinta l'istanza di riunione del presente giudizio a quello portante il n. 2417/18 R.G.A.C.
Con comparsa di costituzione del 01/07/2020 ha rappresentato di Pt_1 essere stata dichiarata fallita con sentenza n.16/2020 del Tribunale di Cata- nia del 28 gennaio 2020, di avere proposto reclamo ex art. 18 L.F. avverso la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento, definito con sentenza di rigetto n.929 del 15 maggio 2020 della Corte d'Appello di Catania (doc.2) e di essere in procinto di depositare ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, ex art
360 e ss. c.p.c., per la riforma della suddetta pronuncia.
Avendo interesse a proseguire il giudizio al fine di evitare che l'eventuale estinzione ex art. 305 c.p.c., determinasse la definitiva esecutività del D.I. opposto con conseguente sua inoppugnabilità allorché fosse tornata in bonis, all'esito favorevole del ricorso, si è costituita in prosecuzione per insistere in
- 11 - tutte le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
Posta alle parti la questione della tempestività dell'atto di prosecuzione, con ordinanza del 19 marzo 2021, il G.I. premesso che in caso di interruzio- ne per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è inte- resse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del cre- ditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la de- finitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo op- ponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis (cfr. Cass. civ. n.
22047/2020, n. 5727/2004) ed esaminate le memorie depositate dalle parti entro il termine loro assegnato ex art. 101 cod. proc. civ. con ordinanza ri- servata del 14 /12/2020, ha ritenuto tempestivo l'atto di prosecuzione depo- sitato da ., tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini Pt_1 processuali prevista dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 83 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la L. 24 aprile
2020, n.27 e dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Istruita attraverso acquisizione della documentazione prodotta, prova te- stimoniale e C.T.U. affidata all'ing. la causa è stata posta in Persona_6 decisione all'udienza del 26/11/2024, svolta in modalità c.d. cartolare, pre- via assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle memorie di replica.
Orbene, tanto doverosamente premesso in fatto ed in ordine allo svolgi- mento del giudizio, va ora osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedi- mento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, sic- ché il giudice, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indi- pendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rima- nendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura
- 12 - monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. n. 19560/2009).
Di qui l'ininfluenza della doglianza sollevata da secondo cui difette- Pt_1 rebbero nella specie i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo og- getto di opposizione.
Oggetto del presente giudizio non è stabilire se il decreto ingiuntivo n.
3437/18 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., bensì verificare la fondatezza del credito azionato in via monitoria da R.G.M.
Nel merito la presente opposizione è solo parzialmente fondata e può, per- tanto, essere accolta nei limiti di quanto segue.
Mette conto, anzitutto, evidenziare, che, com'è ormai noto, al creditore che deduce l'inadempimento spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribu- zione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre,
a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie obbligazioni ed eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbli- gazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbliga- zione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
- 13 - dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001 e n.
9351/2007).
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cogni- zione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa azionata dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte va- lere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (cfr., ex mul- tis, Cass. civ. n. 4800/2007, conf. n. 21101/2015).
Con precipuo riguardo alla fattispecie in esame il credito azionato da attiene al pagamento delle competenze professionali per l'attività CP_1 svolta su incarico di , nell'ambito “dei lavori di disinquinamento della Pt_1 fascia costiera dall'Acquasanta al fiume Oreto, eliminazione degli scarichi nel porto industriale ed adduzione delle acque al depuratore di Parte_2 mediante il potenziamento del sistema Cala”.
Segnatamente, la fattura n. 8/2017 del 02/11/2017 è stata emessa da a saldo dell'attività di consulenza tecnica svolta per la conduzione del CP_1 cantiere ed alla partecipazione ad incontri e riunioni con la D.L. e con l'
[...]
. CP_4
L'opposta ha dedotto che per tale compenso era stato pattuito un compen- so annuo pari a € 40.000,00, ma che di tale importo aveva pagato, in Pt_1 data 26/04/2016, esclusivamente l'acconto di € 10.000,00 di cui alla fattura n. 2/2016 del 21/4/2016 rimanendo debitrice di € 30.000,00 di cui alla fat- tura n. 8/2017 del 02/11/2017.
non ha contestato l'esistenza di tale pattuizione, ma ha dedotto che Pt_1 essa era stata sostituita, già nel mese di maggio 2016, da un altro accordo di portata più ampia in relazione alla necessità della elaborazione di quattro di- stinte proposte migliorative, denominate varianti “Pozzi Fincantie- ri/Collettore Molo e microtunnelling ”, “Vasca di pioggia Foro Italico”, “ At-
- 14 - traversamento Tram di via A. D'Aosta” e “Collettore Sturzo”.
Ritiene il Tribunale che tale assunto sia rimasto del tutto sfornito di prova sicchè l'importo portato dalla fattura risulta dovuto.
Ed invero lo svolgimento dell'attività di consulenza è stato confermato dai testi e sentiti all'udienza del 18/10/2021. Testimone_1 Testimone_2
In particolare. il ha confermato che solo nel mese di dicembre Tes_1
2016 il geometra all'epoca dei fatti amministratore della opponente, CP_5 aveva revocato l'incarico di consulenza conferito a R.G.M. La circostanza, inoltre, è stata confermata anche dal teste di controparte Arch. Testimone_3 sentito a prova contraria, (cfr. verbale udienza del 18.10.2021).
[...]
Le fatture n. 9/2017 del 2/11/2017 di € 21.545,07, n. 10/2017 del
02/11/2017 di € 101.823,00 e n. 11/2017 del 02/11/2017 di € 186.512,79 sono state emesse a titolo di compenso per la progettazione esecutiva delle proposte migliorative e gli importi ivi indicati corrispondono al 3,91% dell'importo dei lavori.
Segnatamente la fattura n. 9/17 di € 21.545,07 emessa per la progetta- zione Esecutiva delle proposte migliorative “attraversamento Tram via A.
D'Aosta” è pari al 3,91% dell'importo dei lavori di € 551.075,99.
La fattura n. 10/2017 di € 101.823,00 emessa per la progettazione esecu- tiva delle proposte migliorative “Vasca di pioggia Foro Italico” è pari al 3,91% dell'importo dei lavori di € 2.604.168,85.
Infine, la fattura n. 11/2017 di € 186.512,79 emessa per la progettazione esecutiva delle proposte migliorative “ ” è pari al 3,91% Parte_3 dell'importo dei lavori di € 4.770.148,12.
Secondo la prospettazione di la quantificazione di tali importi non Pt_1 sarebbe corretta poiché le parti avrebbero convenuto un corrispettivo unita- rio pari ad € 165.000,00 oltre accessori, per l'intera attività che CP_1 avrebbe dovuto espletare in favore di . Pt_1
Anche tale assunto è rimasto del tutto sfornito di prova, non reputandosi idonea a confermarlo la dichiarazione testimoniale resa all'udienza del
18/10/2021 dal teste , già amministratore della sino Tes_4 Pt_1
- 15 - all'estate del 2017 e titolare del 49% delle quote della società oggi fallita, del quale la difesa di parte opposta ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ.
Invero, sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che i soci delle società dotate di personalità giuridica – società a responsabilità limitata, come nel caso di specie - siano ammessi a renderete testimonianza, in ragione dell'au- tonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica, atta ad escludere la re- sponsabilità personale dei soci medesimi e, dunque, la sussistenza in capo ad essi di un interesse concreto all'esito della controversia, tuttavia, in ordi- ne alla attendibilità deve osservarsi che la dichiarazione dallo stesso resa è smentita dal rilievo che fattura n. 5/2016 del 21/09/2016 di € 45.000,00 emessa per la progettazione esecutiva delle proposte migliorative “pozzi Fin- cantieri/Collettore Molo e microtunnelling”, è stata saldata da ed è, Pt_1 come le altre, pari al 3,91% dell'importo dei lavori di € 1.151.865,23.
Non risulta, inoltre, che essa sia stata emessa in acconto, per come dedot- to da , del complessivo importo di € 165.000,00. Pt_1
ha eccepito che R.G.M. non avrebbe, comunque, diritto di reclama- Pt_1 re alcun compenso per le prestazioni effettivamente rese, atteso che le pro- poste migliorative predisposte sarebbero rimaste tutte in una fase, per così dire, “embrionale” ed in ogni caso, l'opposta non avrebbe compiutamente e diligentemente adempiuto alle obbligazioni assunte, poiché le varianti pre- sentavano evidenti criticità che ne avevano impedito l'approvazione nei ter- mini in cui erano state concepite al punto da costringere a realizzare Pt_1 un'attività di profonda revisione delle medesime.
Su tali assunti l'opponente ha fondato, in via riconvenzionale, la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata una C.T.U. affidata all'Ing. il quale, sulla scorta degli accertamenti compiuti, ha redatto Persona_6 una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esau- stiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi.
- 16 - In particolare, il Consulente ha compiutamente esaminato la documenta- zione agli atti e proceduto alla verifica dell'attività progettuale compiuta da ed ha osservato che l'odierna opposta ha provveduto alla redazione CP_1 delle proposte di varianti migliorative rispetto al Progetto Esecutivo dell'A.T.I. denominate “Pozzi Fincantieri/Collettore Molo e microtunnelling”, “Vasca di pioggia Foro Italico” e “ ”, nonché una proposta di variante al Parte_3 progetto esecutivo denominata “Attraversamento Tram di via A. D'Aosta” sot- to forma di perizie tecniche.
Per la verità, la redazione delle proposte di varianti migliorative non è stata contestata da che ne ha, tuttavia, contestato la idoneità Pt_1 all'approvazione.
Il C.T.U. ha osservato che le proposte di varianti migliorative al progetto esecutivo elaborate da R.G.M. sono state presentate dall'A.T.I. Appaltatrice alla Stazione Appaltante ai fini della approvazione senza alcuna contestazio- ne e, in ordine alla sussistenza di vizi negli elaborati progettuali in variante redatti da R.G.M., sulla scorta dell'esame dei pertinenti atti di causa e della documentazione progettuale in atti, ha concluso che «non sono ravvisabili vi- zi negli elaborati progettuali in variante redatti da che possano CP_1 aver pregiudicato del tutto (nel senso che possano averla resa impossibile o ir- realizzabile) l'esecuzione della vasca di prima pioggia Foro Italico, dell'attraversamento della linea tram di Via A. D'Aosta e del Collettore ». Pt_3
In particolare, per la variante denominata “Vasca di pioggia Foro Italico” il
C.T.U. ha ritenuto che quanto osservato da con riferimento alla CP_6
c.d. “Vasca di carico” «non è riconducibile, secondo quanto si trae dai limitati atti disponibili, a quanto oggetto della proposta migliorativa sviluppata da
e che i rilievi sollevati dall «non si ritengono equiparabili CP_1 CP_6 ad un vizio progettuale di entità tale da pregiudicare del tutto l'esecuzione del- le opere di cui al progetto esecutivo atteso che la rilocalizzazione, leggermente
a monte, della c.d. “Vasca di carico” è semplicemente finalizzata a “poter mi- nimizzare i tempi di fermo impianto necessari, nonché migliorare anche la gestione e manutenzione futura della Vasca di pioggia” e dà luogo a variazio-
- 17 - ne locale delle opere progettate».
Quanto alle problematiche lamentate dall'A.T.I. in corso d'opera il C.T.U. ha ritenuto che le stesse «non sono riconducibili in modo certo, oggettivo ed in- controvertibile alla eventuale sussistenza di vizi negli elaborati progettuali re- datti da non potendosi escludere «vizi meramente esecutivi in fase CP_1 di materiale cantierizzazione dell'intervento ed una sottostima operativa delle condizioni al contorno» ed ha fatto notare che il D.L. aveva «ribadito “la validi- tà in linea tecnica della proposte progettuale evidenziate dall'ATI» e che «la stessa A.T.I. nella corrispondenza richiamata nella nota del D.L. del 4/4/2018 fa espresso riferimento a circostanze impreviste».
In merito alla variante denominata “Attraversamento Tram via A. D'Aosta” il C.T.U. ha affermato che la differente soluzione progettuale - rispetto a quella elaborata dal esitata favorevolmente dal D.L., e conforme CP_1 alle previsioni del progetto esecutivo - prevista dall'impresa ed approvata nel- la conferenza di servizi del 16/1/2018 «costituisce “una soluzione alternati- va” (v. nota del R.U.P. del 13/09/2017, prot. 1009922) conseguente, sostan- zialmente, alla presenza di sotto-servizi Telecom tra Via Dei Picciotti e Via A.
D'Aosta emersa a seguito di una verifica (successiva alla redazione della va- riante) dei sotto-servizi interferenti ed, in particolare, “di una canalizzazione
Telecom, che attraversa il Tram con una canalizzazione in cls di difficile ge- stione”.
Considerato che la variazione del tracciato «è stato semplicemente finalizza- to allo studio di “un percorso alternativo che non gravasse troppo sullo spo- stamento delle sottoreti interferenti” (v. nota del 16/01/2018, prot. 38699)» il
C.T.U. ha concluso affermando che «detta variazione di tracciato non è ricon- ducibile alla sussistenza di vizi negli elaborati progettuali redatti da CP_1
(soluzione, si ribadisce, esitata favorevolmente dal D.L. con nota del
14/11/2016, prot. 1772/16) pregiudizievoli all'esecuzione a regola d'arte dell'opera ma, sostanzialmente, alla necessità di non gravare “troppo sullo spostamento delle sotto-reti interferenti” e di ottimizzare la spesa», né, d'altro canto, «risulta documentato in atti se alla sia stato espressamente CP_1
- 18 - commissionato lo studio delle interferenze» e se «sia stato espressamente ri- chiesto alla ad integrazione dell'attività progettuale già elaborata, CP_1 la redazione di ulteriori relazioni specialistiche quali, ad esempio,
l'elaborazione di un piano esecutivo di monitoraggio e vi sia stato un espresso diniego in tal senso».
Infine, per la variante denominata “Collettore Sturzo” il Tecnico dell'ufficio ha ritenuto che «la differente soluzione progettuale (rispetto a quella elaborata dal prevista dall'impresa (…) ed approvata, secondo quanto risul- CP_1 ta in atti, in sede di conferenza di servizi del 16/1/2018 costituisce una solu- zione alternativa finalizzata a ridurre l'impatto sulla circolazione veicolare all'incrocio tra Via Roma e Via Cavour che ha però reso necessaria la risolu- zione dell'interferenza Telecom».
Nel contempo, il C.T.U. ha rilevato che «l'ulteriore variazione sviluppata da
(spostamento del pozzo di uscita D dall'incrocio con la via CA Pt_1 all'incrocio con la via Fratelli Bandiera) consegue ad una richiesta dell'
[...]
finalizzata alla realizzazione di “una cantierizzazione che dia Controparte_7 minore impatto sulla circolazione veicolare della via Crispi”, viabilità che co- stituisce un tracciato importante per la presenza degli e Controparte_8 la Guardia di Finanza e, nel contempo, di collegamento con l'infrastruttura por- tuale» ed ha ritenuto che «dette variazioni (…) non conseguono alla sussisten- za di vizi negli elaborati progettuali redatti da in conformità al pro- CP_1 getto esecutivo che ne pregiudichino l'esecuzione (nel senso che la rendano impossibile) ma, sostanzialmente, alla necessità di minimizzare per quanto possibile l'impatto sulla circolazione urbana».
Relativamente alle questioni segnalate da in sede di confe- CP_6 renza di servizi «limitatamente a quanto ragionevolmente apprezzabile sulla scorta dei limitati atti progettuali versati in atti» il C.T.U. ha fatto presente che esse «non siano equiparabili alla stregua di vizi della progettazione curata da capaci di pregiudicare del tutto l'esecuzione dell'opera (in termini CP_1 di sua irrealizzabilità) in quanto: - la presenza di griglie e di paratoie in corri- spondenza delle derivazioni delle portate nere verso il Collettore Sturzo costi-
- 19 - tuiva un'accortezza progettuale. Tant'è che le ritiene “non neces- CP_6 sarie” non in quanto frutto di una errata progettazione ma sol perché, sotto un profilo meramente gestionale, avrebbero comportato “notevoli difficoltà manu- tentive”; - il suggerimento operativo di personale tecnico di “di di- CP_6 sporre opportunamente l'immissione dei reflui dal Collettore “Sturzo” nel
Collettore “Cala” esistente, curando che nel tratto di raccordo tra i due col- lettori vengano garantite le opportune curvature del flusso idrico” consegue allo spostamento da parte dell' del recapito finale del Collettore “Sturzo” CP_3 da Via CA (proposta sviluppata da a Via Fratelli Cianciolo e, CP_1 pertanto, non si ritiene riferibile alla progettazione eseguita da - CP_1 la soluzione prospettata da per la derivazione delle acque nere (3Qn) sul CP_6
Collettore “Sturzo” consiglia la realizzazione di soglie sfioranti quale “soluzio- ne più idonea, in termini di fattibilità tecnica, manutenibilità ed economici- tà” e non consegue dall'assoluta non eseguibilità delle opere per come proget- tate».
In ordine all'attività di revisione asseritamente posta in essere da al Pt_1 fine di superare le criticità di cui sarebbero stati affetti gli elaborati proget- tuali redatti da ed all'individuazione dei relativi costi, il C.T.U. ha os- CP_1 servato che, non essendo emersa la sussistenza di errori progettuali ricon- ducibili ad non si è reso necessario procedere con la verifica di CP_1 congruità dei costi di rielaborazione progettuale indicati, ma ha precisato che, comunque, tali costi non risultano documentati da parte di . Pt_1
Infondate sono risultate, poi, alla luce dei chiari e condivisibili chiarimenti forniti dal C.T.U., le osservazioni mosse dalla opponente alla relazione del consulente d'ufficio.
Sul punto mette appena conto ricordare che anche la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dis- senso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incom- patibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (v. Cass. 6432/2002; Cass. 17556/2002; Cass. 1902/2002;
- 20 - Cass. 15028/2001; Cass. 5687/2001; Cass. 3371/2001).
Alla luce di quanto fin qui esposto deve concludersi che non sussistano, dunque, i presupposti per addivenire ad una pronuncia di risoluzione del contratto.
Non coglie nel segno, infatti, l'ulteriore assunto dell'opponente secondo cui, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale,
l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, costitui- sce un'obbligazione di risultato sicché l'attività di R.G.M. avrebbe potuto ri- tenersi realmente conclusa con la definitiva approvazione delle proposte Pt_5 migliorative in oggetto.
Ed invero, il risultato che è tenuto a garantire il professionista è quello re- lativo alla realizzazione di un progetto concretamente utilizzabile, dal punto di vista tecnico e giuridico, mentre, come correttamente posto in luce dalla difesa dell'opposta, il diritto al compenso non risulta essere stato condiziona- to dalle parti alla approvazione del progetto.
Nella specie, dalla istruttoria espletata è emerso che R.G.M. ha realizzato dei progetti tecnicamente e astrattamente idonei ad essere assentiti dalla
Stazione Appaltante. Quindi anche gli importi portati dalle fatture n.
9/2017, n.10/2017, n.11/2017 sono dovuti.
Ancora, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 40.000,00 por- CP_1 tato dalla fattura n. 12 del 02.11.2017 per la redazione, su incarico della op- ponente, del C.M.E. della perizia di variante generale.
In ordine alla determinazione delle competenze previste dalla tariffa pro- fessionale per la redazione del C.M.E. della perizia di variante generale il
C.T.U. ha dedotto che compenso professionale riferibile alla redazione del computo metrico estimativo di perizia di variante generale è pari ad €
36.527,50, oltre contributo integrativo ed I.V.A. CP_9
Al C.T.U. è stato, inoltre, affidato il compito di verificare se si sia CP_1 limitata o meno a collazionare i computi relativi alle proposte migliorative all'interno del computo metrico originario redatto dall'impresa appaltatrice a seguito dell'aggiudicazione della gara e, a tale proposito, il Tecnico ha osser-
- 21 - vato che «poiché ad è stato affidato l'incarico di redigere delle perizie CP_1 migliorative (…) rispetto all'originaria progettazione esecutiva, non può ragio- nevolmente escludersi che l'attività di nei limiti di quanto oggetto CP_1 degli incarichi ricevuti, possa essersi eventualmente limitata a collazionare i computi metrici estimativi relativi alle sole proposte migliorative all'interno del computo metrico originario del progetto esecutivo redatto dall'impresa appalta- trice a seguito dell'aggiudicazione della gara».
A fronte dell'eccezione della opponente sarebbe stato, quindi, onere dell'opposta fornire prova di quanto affermato.
Tuttavia, tale prova è mancata sicché l'importo di € 40.000,00 portato dal- la fattura n. 12 del 02.11.2017 non può ritenersi dovuto.
Infine, ha allegato che dall'importo dovuto ad avrebbe do- Pt_1 CP_1 vuto essere, comunque, detratto quanto già corrisposto in acconto ed, in particolare € 45.000.00 di cui alla fattura n. 5/2016 del 21.09.2016 (doc.
35); € 20.000,00 corrisposti in favore dell'Ing. consulente esterno di Per_1
di cui la stessa si sarebbe avvalsa nell'ambito della proposta afferen- CP_1 te la “Vasca di pioggia Foro Italico” (doc. 36); €3.200,00 pagati alla dott.ssa
, consulente esterno di di cui la stessa si sareb- Persona_5 CP_1 be avvalsa nell'ambito della proposta afferente “attraversamento Tram via A.
d'Aosta ” (doc. 37 ) ed € 13.200,00, in favore della Litos Progetti s.r.l. (doc.
38).
Orbene, ha negato di avere mai incaricato i sopracitati professioni- CP_1 sti in relazione alla progettazione oggetto di causa e dedotto che costoro non avevano svolto alcuna attività professionale in suo favore.
All'udienza del 18/10/2021 è stato escusso come testimone , Tes_4 già amministratore della sino all'estate del 2017 e titolare del 49% Pt_1 delle quote della società oggi fallita, il quale ha dichiarato di avere conferito l'incarico alla dott.ssa e all'ing. ma ha aggiun- Per_5 Persona_7
Contr to di averlo fatto “per conto della ”.
Tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quanto dichiarato all'udienza del 22/11/2022, dall'Ing. il quale, escusso come testi- Per_1
- 22 - ha confermato di aver eseguito una consulenza migliorativa relativa Tes_5 alla “vasca prima pioggia Foto Italico” su incarico diretto ed esclusivo della nonché con quanto dichiarato all'udienza del 29/03/2022 dal- Parte_1 la dott.ssa , la quale, escussa come testimone ha con- Persona_5 fermato di aver eseguito la perizia geologica relativa alle varianti “ e CP_6
“Arsenale” su incarico diretto ed esclusivo della Parte_1
Discende che va dunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
3434/18 e la condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 339.882,86, oltre Inarcassa ed I.V.A. ed oltre inte- ressi al tasso legale dal giorno di notifica del provvedimento monitorio sino al soddisfo.
Deve essere, infine, respinta la domanda formulata dagli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, deve osservarsi che – posto che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave – non può farsi luogo all'applicazione della norma in questione quando siano riconosciute, anche solo parzialmente, le ragioni fatte valere dalla parte, venendo in tale ipotesi a mancare il presupposto della totale soc- combenza, per altro accompagnata da un particolare stato soggettivo (cfr.
Cass. civ. n. 13181/1992).
Per quanto concerne le spese di lite è bene precisare che, nel procedimen- to per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale doman- da che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle
- 23 - stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. n. 2217/2007, n. 7354/1997 e n.
1977/1983).
Nel caso di specie, le spese di lite ivi comprese quelle relative alla fase mo- nitoria – vanno poste a carico dell''opponente.
La liquidazione di tali spese viene effettuata come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modifica- zioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i valori medi per tutte le fasi in relazione al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. n. 3434/18 del Tribunale di Palermo;
condanna parte opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte opposta,
in persona del legale rappresentante pro tempore della somma CP_1 di € 339.882,86, oltre Inarcassa ed I.V.A. ed oltre interessi al tasso legale dal giorno di notifica del provvedimento monitorio sino al soddisfo;
rigetta la domanda avanzata dall'opposta in persona del lega- CP_1 le rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condanna parte opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte opposta,
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di CP_1 lite che liquida in € 22.457,00 oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 16/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
- 24 -