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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. IM OL VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 941/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Martina Morozzi e dall'Avv. Diletta Ariano, entrambe del Foro di Prato, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori ricorrente e
, nato a [...] il [...] CP_1 convenuto contumace con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 25 novembre 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto emettersi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 28 marzo 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il giorno 11 agosto 1990, ad un CP_2 tempo formulando domande d'ordini di protezione e afferenti all'affidamento della figlia minorenne
, alle sue frequentazioni genitoriali e al suo mantenimento. Per_1
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la ricorrente ha allegato che la separazione dal marito era stata oggetto di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Prato il 22 gennaio 2020, precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione celebrata il 25 novembre 2025 era dichiarata la contumacia di ed era sentita che escludeva CP_2 Parte_1 possibilità di riconciliazione rilasciando dichiarazioni sulle attuali condizioni familiari.
All'esito della stessa udienza la difesa di parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti e ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla suddetta domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del menzionato decreto di omologa emesso il 22 gennaio 2020 e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle riscontrate allegazioni articolate in ricorso.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per l'espressa dichiarazione resa sul punto da Par
, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale. Parte_1
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, il giorno 11 agosto
1990, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di CP_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Palermo al n. 6, parte I, anno 1990.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, il giorno 11 agosto 1990, tra
[...]
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_2 Parte_1
Comune di Palermo al n. 6, parte I, anno 1990.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
IM OL VO
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. IM OL VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 941/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Martina Morozzi e dall'Avv. Diletta Ariano, entrambe del Foro di Prato, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori ricorrente e
, nato a [...] il [...] CP_1 convenuto contumace con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 25 novembre 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto emettersi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 28 marzo 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il giorno 11 agosto 1990, ad un CP_2 tempo formulando domande d'ordini di protezione e afferenti all'affidamento della figlia minorenne
, alle sue frequentazioni genitoriali e al suo mantenimento. Per_1
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la ricorrente ha allegato che la separazione dal marito era stata oggetto di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Prato il 22 gennaio 2020, precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione celebrata il 25 novembre 2025 era dichiarata la contumacia di ed era sentita che escludeva CP_2 Parte_1 possibilità di riconciliazione rilasciando dichiarazioni sulle attuali condizioni familiari.
All'esito della stessa udienza la difesa di parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti e ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla suddetta domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del menzionato decreto di omologa emesso il 22 gennaio 2020 e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle riscontrate allegazioni articolate in ricorso.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per l'espressa dichiarazione resa sul punto da Par
, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale. Parte_1
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, il giorno 11 agosto
1990, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di CP_2 Parte_1
Matrimonio del Comune di Palermo al n. 6, parte I, anno 1990.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, il giorno 11 agosto 1990, tra
[...]
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_2 Parte_1
Comune di Palermo al n. 6, parte I, anno 1990.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
IM OL VO