Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 febbraio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 14558/2024 RG TRA
La sig.ra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Alagna, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cuma n. 28;
E
L' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata per la carica presso gli uffici dell'Ente in Napoli, alla via Pansini
n. 5, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata alla Via
Diaz n.1;
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica in CP_2
Milano alla Via Tolmezzo n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Roberto Romei e dall'avv.
Pietro Pace
OGGETTO: differenze retributive derivanti da contratto di somministrazione di lavoro.
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che l'Agenzia per il Lavoro ADECCO S.p.A. era un'agenzia di somministrazione autorizzata che si era aggiudicata la gara d'appalto per la somministrazione di lavoro indetta dall'
[...]
; Controparte_1
che ella era stata dipendente della precisamente dal novembre 2019 ad aprile CP_2
2020, in virtù di più contratti di lavoro subordinato;
che il contratto sottoscritto era un contratto di somministrazione e l'impresa utilizzatrice era l' , dove effettivamente era stata resa la prestazione;
Controparte_1
che in particolare aveva prestato servizio con la qualifica di Ostetrica;
che aveva prestato servizio presso l volgendo Controparte_1
l'attività su tre turni (turnista); che non era stato applicato correttamente il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021 ed inoltre non era stata riconosciuta correttamente l'indennità di mensa ex art. 29 CCNL integrativo 2001; che, rispetto all'effettiva adibizione e alla reale attività svolta, non risultavano pagate correttamente le indennità di cui all'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2018 ed in particolare i commi 3, 6 lettera
A e lettera C, 12, e 13, riferibili all'indennità di lavoro prestato su tre turni, indennità infettiva, indennità intensiva, indennità di lavoro festivo ed indennità di lavoro notturno;
che da ultimo non erano stati riconosciuti gli arretrati previsti dal CCNL Comparto Sanità triennio
2019-2021 del 02/11/2022, come riscontrabile dalla contabilità allegata al ricorso.
A sostegno delle proprie pretese, richiamava, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che disciplina la somministrazione di lavoro, nonché gli artt. 33, comma 2, e 35, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.
Rilevava come, diversamente da quanto previsto dalla normativa di riferimento, il CCNL fosse stato applicato solo parzialmente e non fossero state corrisposte correttamente tutte le indennità previste dallo stesso.
Chiedeva, pertanto, che le venisse riconosciuta la somma di € 615,11 per il periodo novembre 2019
- aprile 2020, esclusivamente per il mancato riconoscimento dei ticket mensa e per il mancato adeguamento degli arretrati del CCNL, così come riportato nella contabilità allegata al ricorso, la quale - precisava - era stata redatta tenendo conto dei parametri dei CCNL di riferimento, sottraendo quanto effettivamente percepito e sulla scorta dei cartellini marcatempo depositati in atti, da cui si evinceva anche l'effettiva adibizione della ricorrente ai fini del calcolo delle indennità dovute.
Concludeva quindi chiedendo: “accertare che il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa,
[...]
in persona del Direttore Generale p.t., e la in persona del Controparte_1 CP_2
lr pt in solido e/o alternativamente al pagamento in favore di esso ricorrente dell'importo di €
615,11 per il periodo novembre 2019 e sino al aprile 2020 o il minore o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione e 2099 cc, oltre accessori come per legge dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva he rilevava: che la ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro CP_2
in somministrazione dal novembre 2019 all'aprile 2020 per mansioni di “Infermiera”; che l'orario di lavoro era di 36 ore settimanali articolate sui turni stabiliti dalla azienda utilizzatrice;
3
che la confezione delle buste paga dei lavoratori somministrati avveniva in base alle indicazioni che provenivano dall'impresa utilizzatrice;
che in base all'art. 18 del contratto di somministrazione l'utilizzatore si impegnava al rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con particolare riferimento all'orario di lavoro, al lavoro festivo, notturno ed al riposo settimanale;
che in base all'art. 17 del contratto di somministrazione si impegnava a corrispondere al CP_2
lavoratore somministrato il relativo trattamento economico sulla base delle informazioni ricevute dall'utilizzatore che, ai sensi dell'art. 18 del medesimo contratto, si impegnava a comunicare ad eventuali variazioni o differenze retributive e normative intervenute durante la missione, CP_2
impegnandosi a manlevare da qualsiasi conseguenza derivante dalla inosservanza di tale CP_2
obbligo; che l' non aveva comunicato ad né i miglioramenti economici derivanti Controparte_1 CP_2
dal rinnovo del CCNL Comparto Sanità, né l'effettuazione di lavoro festivo o notturno da parte della ricorrente.
Contestava la pretesa avversaria evidenziando che controparte non si era premurata di offrire alcuna prova del proprio diritto, non avendo prodotto i contratti collettivi menzionati nel ricorso, né dimostrato se e quando avesse svolto attività di lavoro in turno, attività di lavoro nelle giornate festive o in orario notturno e, se in base all'articolazione dell'orario, avesse effettivamente maturato il diritto all'indennità di mensa.
Contestava di essere l'unico soggetto obbligato, facendo valere il diritto al rimborso da parte dell'utilizzatore degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in favore dei lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Inoltre, interpretava l'obbligo di solidarietà di cui all'art. 35, comma 2, dello stesso decreto come operante solo in caso di inadempimento del somministratore.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto o, in caso di accoglimento totale o parziale, l'accertamento dell'obbligo dell' Controparte_1
a rimborsare o tenere comunque indenne delle somme cui eventualmente
[...] CP_2
fosse stata condannata a versare alla ricorrente.
Si costituiva altresì l' che rilevava l'improcedibilità Controparte_1
della domanda proposta nei suoi confronti, sostenendo che il pagamento delle indennità richieste, ove riconosciute, spettasse esclusivamente all'Agenzia per il lavoro quale datore di lavoro CP_2
principale, potendo intervenire l solo in via sussidiaria e cioè in caso di Controparte_1
mancata ottemperanza del somministratore. Ciò in quanto, nonostante l'intervenuta riforma legislativa in materia (art. 35 d.lgs. n. 81/2015), concernente anche la responsabilità dell'utilizzatore 4
per i trattamenti retributivi, la normativa andava comunque interpretata in senso conforme alla disciplina previgente (d.lgs. n. 276/2003), pertanto, l'obbligazione dell'utilizzatore continuava a rispondere allo schema della fideiussione ex lege.
Concludeva per l'improcedibilità della domanda nei confronti dell CP_1
All'udienza del 20/02/2025 sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato.
Non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall
[...]
secondo cui il pagamento delle indennità richieste, ove riconosciute, Controparte_1
spetterebbe esclusivamente all'Agenzia per il lavoro quale datore di lavoro principale, CP_2
potendo intervenire l'Azienda solo in via sussidiaria in caso di mancata ottemperanza del somministratore.
La disciplina della somministrazione di lavoro, come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015, prevede un regime di responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi. In particolare, l'art. 35, comma 2, del citato decreto stabilisce espressamente che:
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Tale norma, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha configurato un'ipotesi di solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore, senza alcun beneficio d'ordine o preventiva escussione. Ne consegue che il lavoratore può agire indifferentemente nei confronti del somministratore, dell'utilizzatore o di entrambi, per l'intero credito retributivo, salvo il diritto di rivalsa tra coobbligati secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali.
Nel merito parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di indennità previste dal CCNL
Comparto Sanità e degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022.
Sul punto, va richiamato il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35, comma 1, del
D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui: “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche
e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Tale principio, di derivazione comunitaria (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE), costituisce un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva. Esso impone che al lavoratore somministrato siano applicate le medesime condizioni economiche e normative che sarebbero state applicate se fosse stato assunto direttamente dall'utilizzatore per svolgere le stesse mansioni. 5
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia svolto mansioni di Ostetrica presso l'
[...]
nel periodo novembre 2019 - aprile 2020, con modalità di Controparte_1
turnazione che prevedevano l'articolazione su tre turni. Ciò posto, alla stessa dovevano essere applicate le medesime condizioni economiche previste dal CCNL Comparto Sanità per i dipendenti dell con pari mansioni e inquadramento. CP_1
Non vi è alcuna richiesta di corresponsione dell'indennità per lavoro festivo e notturno, nonché alle indennità specifiche previste dall'art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2018 (indennità per lavoro in terapie intensive, sale operatorie, servizi di nefrologia e dialisi, servizi di malattie infettive), per cui l'eccezione di mancata prova delle relative circostanze.
È invece fondato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di mensa prevista dall'art. 29
CCNL integrativo 2001.
Tale disposizione, che deve essere applicata in virtù del principio di parità di trattamento, stabilisce espressamente che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle buste paga, risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha prestato servizio nei giorni indicati, secondo una turnazione che rendeva pienamente applicabile il diritto all'indennità di mensa. La natura dell'attività lavorativa svolta dall'ostetrica, articolata su turni e caratterizzata da continuità assistenziale, rende infatti impossibile la fruizione della pausa pranzo senza ricorrere a meccanismi di avvicendamento del personale, esattamente come accade per i dipendenti diretti dell' con analoghe mansioni. Il valore Controparte_1
unitario di tale indennità, come correttamente quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso, ammonta a € 4,13 per ciascun giorno di effettiva presenza, importo che corrisponde alla conversione in euro dei valori originariamente espressi in lire nella disposizione contrattuale ed aggiornati dalla contrattazione collettiva successiva. Pertanto, considerate le giornate di effettiva presenza documentate per il periodo novembre 2019 - aprile 2020 (complessivamente 106 giorni, come risulta dalle buste paga), l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità di mensa ammonta a € 437,78. 6
Parimenti fondato è il diritto agli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022. Il fatto che il CCNL sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto della ricorrente agli adeguamenti retributivi per il periodo in cui ha prestato servizio, trattandosi di diritti che maturano per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni economiche del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'art. 2, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 prevede espressamente che “gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del contratto medesimo”. Le successive tabelle dispongono prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio
2021, prevedendo quindi una chiara efficacia retroattiva degli adeguamenti economici.
Ne consegue che alla ricorrente spettano gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovato CCNL per il periodo di effettivo servizio (novembre 2019 - aprile 2020), da calcolarsi secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL stesso. In particolare, in base agli incrementi previsti dall'art. 92 e dalle tabelle B e C allegate al CCNL, per il livello di inquadramento della ricorrente (corrispondente a quello dell'Ostetrica nel Comparto Sanità), gli incrementi mensili ammontano a € 15,00 per i mesi di novembre e dicembre 2019 (per un totale di € 30,00) e a € 33,77 mensili per i mesi da gennaio ad aprile 2020 (per un totale di € 135,10). A tali importi deve aggiungersi la quota di trattamento di fine rapporto maturata sugli incrementi stipendiali, correttamente quantificata in € 12,23, per un totale complessivo a titolo di arretrati pari a € 177,33. L'importo complessivo dovuto alla ricorrente, come quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso e non specificamente contestato nel suo ammontare dalle parti convenute, è pari a € 615,11, di cui € 437,78 per indennità di mensa e €
177,33 per arretrati contrattuali (comprensivi di € 30,00 relativi al periodo novembre-dicembre
2019, € 135,10 per il periodo gennaio-aprile 2020 e € 12,23 per trattamento di fine rapporto su incrementi stipendiali).
Quanto al regime di responsabilità tra i convenuti, come già chiarito, l'art. 35, comma 2, del D.Lgs.
n. 81/2015 stabilisce la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra coobbligati.
A tal proposito, l'art. 33, comma 2, del medesimo decreto prevede che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Tale disposizione, lungi dal configurare un regime di responsabilità sussidiaria dell'utilizzatore come sostenuto dall' disciplina i rapporti interni tra somministratore eControparte_1 7
utilizzatore, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare al primo gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità solidale verso il lavoratore, che può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro coobbligato.
Nel caso di specie, è incontestato che l' non ha adempiuto all'obbligo di Controparte_1
comunicare ad i miglioramenti economici derivanti dal rinnovo del CCNL CP_2
Comparto Sanità. Tale circostanza, sebbene rilevante nei rapporti interni tra coobbligati ai fini dell'eventuale rivalsa, non incide sulla posizione della ricorrente, che ha diritto di ottenere il pagamento delle somme dovute da entrambi i convenuti in regime di solidarietà passiva.
I convenuti devono, pertanto essere condannati al pagamento della somma di € 615,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l e in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 615,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
Condanna l e in solido tra loro, Controparte_1 CP_2
al pagamento della somma di €.450,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.67,50 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.517,50 , oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli 20 febbraio 2025 Il Giudice