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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/08/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA SCILLA (domicilio Parte_1 telematico) PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO ROSSETTI (domicilio telematico) CP_1 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16- 17/9/2024. In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 20/2/2023, ha citato a comparire alla Parte_1 CP_1 udienza del 17/7/2023 al fine di vedersi accogliere i capi della domanda, come precisati: “con espressa riserva di proporre querela di falso nei confronti dell'atto di compravendita del 26.3.2018 qualora venisse ritenuta necessaria, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa eventuale revoca anche della “quietanza di saldo” contenuta sempre nell'atto di compravendita del 26.3.2018: -in via principale accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o la rescissione del contratto di compravendita del 26.3.2018 (ivi compresa la “quietanza di saldo” ivi contenuta eventualmente anche da revocare) e del contratto di comodato che risulta essere stato stipulato in data 30.4.2018 tra la sig.ra ed il sig. avente ad oggetto l'immobile sito Parte_1 CP_1 in Pesaro Via Per Soria n. 33 (catastalmente civico n. 20) distinto al N.C.E.U del Comune di Pesaro al n. foglio 19 particella 390 sub 4 (già sub 1 e sub 3), con tutte le conseguenti statuizione di legge, ivi compreso l'ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari a procedere alla necessaria trascrizione, con esonero del medesimo da ogni responsabilità; -in via subordinata, condannare il sig.
a versare alla sig.ra il saldo del prezzo previsto nel detto di atto di CP_1 Parte_1 compravendita del 26.3.2018 pari a € 75.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di tale atto al saldo effettivo;
-in ogni caso condannare il sig. al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti e subendi dalla sig.ra ivi compreso il valore, anche affettivo, di tutti i beni e gli Parte_1 effetti personali non restituitile dal medesimo, nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., -il tutto con pagina 1 di 3 vittoria di spese di lite anche in relazione alla procedura di mediazione e/o con condanna del medesimo sig. anche ex art. 96 c.p.c nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta equa per CP_1 non aver partecipato alla procedura di mediazione”.
Si è ritualmente costituito il quale si è opposto all'accoglimento della domanda attorea ed CP_1 ha concluso come segue: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra, con ogni conseguente statuizione in ordine alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole, operata illegittimamente dall'attrice presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro, con spese a totale carico della stessa parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
respingere la domanda subordinata di versamento del saldo prezzo in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra con ogni conseguente statuizione in ordine alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole operata illegittimamente dall'attrice presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro, con spese a totale carico della stessa parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle memorie è stato dapprima disposto l'ordine a Intesa San Paolo SpA, già UBI Banca - Banca Popolare di Ancona SpA – Filiale di Jesi Corso Matteotti n. 1 della produzione, della copia dell'assegno n. 5621171675-02 tratto presso UBI Banca Popolare di Ancona sede di Jesi Corso Matteotti n. 1 sul conto corrente intestato al sig. ; la copia della contabile di negoziazione/di addebito sul medesimo assegno nonchè la CP_1 copia dei documenti relativi alla negoziazione di tale assegno con indicazione della data in cui il medesimo assegno è stato addebitato sul conto corrente del medesimo . CP_1
Successivamente, è stata ammessa prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto.
A seguito della assunzione della prova orale è stata celebrata la udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione a seguito del fallito tentativo delle parti di addivenire ad un accordo stragiudiziale.
***
Dato atto di quanto sopra, deve assumersi, innanzitutto, la confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale con riguardo al fatto che il pagamento ai creditori che avevano pignorato l'immobile per cui è causa era avvenuto per liberare l'immobile della e che altri modi per Parte_1 liberare l'immobile dal pignoramento non erano praticabili poiché le banche non concedevano finanziamenti alla attrice e che lo stesso convenuto aveva ottenuto un prestito di €70.000.00 dalla BCC di Ostra Vetere per pagare i debiti della Parte_1
Con riguardo ai motivi che hanno indotto le parti a concludere il contratto impugnato, è emerso che la aveva fatto affidamento sul risultato della operazione che aveva permesso la estinzione della Parte_1 procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile (teste , Testimone_1 Tes_2 dichiarazioni, queste, avvenute anche in presenza del (teste ). CP_1 Testimone_3
In ragione del principio di autonomia negoziale sia il contratto di vendita che quello di comodato devono ritenersi muniti di causa e questi (in assenza di dichiarazioni contrarie) devono ritenersi il mezzo con le quali le parti avevano composto i loro interessi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22567 del 04/11/2015).
Costituisce, però, un fatto contrario al tenore del contratto di vendita la restituzione dell'assegno di
€75.000,00 da parte della (avvenuta su richiesta del - teste ). Parte_1 CP_1 Testimone_3
pagina 2 di 3 E' stato provato, infatti, che l'assegno di €75.000,00, costituente la seconda tranche del pagamento del prezzo dell'immobile (€140.000,00) era stato consegnato dalla al subito dopo il rogito. Parte_1 CP_1
Poiché, come emerso pacificamente dagli atti di causa, il trasferimento dell'immobile al prezzo esatto di soli 65.000,00, era avvenuto in una situazione di crisi debitoria e finanziaria della attrice, devono ritenersi sussistenti le condizioni di cui all'art. 1447 c.c. al fine di pronunciare la rescissione del contratto.
L'accoglimento della domanda relativa alla trasferimento dell'immobile comporta la condanna alle restituzioni (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 07/05/1976).
***
Con riguardo al secondo capo della domanda non vi è la prova che il si fosse impossessato dei CP_1 beni che la aveva traslocato a casa del primo. Parte_1
Il capo della domanda deve essere rigettato.
***
La condanna alle spese segue la soccombenza.
In ragione della parziale soccombenza della attrice, con riguardo al capo della domanda non accolta, i compensi vanno posti a carico del convenuto per 3/4.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara rescisso il contratto del 30/4/2018 tra e avente ad oggetto Parte_1 CP_1 il trasferimento dell'immobile sito in Pesaro Via Per Soria n. 33 (catastalmente civico n. 20) distinto al N.C.E.U del Comune di Pesaro al n. foglio 19 particella 390 sub 4 (già sub 1 e sub 3).
Condanna alla restituzione della somma di €65.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 dazione al saldo.
Rigetta per il resto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice gli esborsi pari ad €1.501,28 e 3/4 dei compensi delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in €10.300,00 per compensi, di cui
€3.000,00 per la fase di studio della controversia e mediazione, €1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 12 agosto 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA SCILLA (domicilio Parte_1 telematico) PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO ROSSETTI (domicilio telematico) CP_1 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16- 17/9/2024. In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 20/2/2023, ha citato a comparire alla Parte_1 CP_1 udienza del 17/7/2023 al fine di vedersi accogliere i capi della domanda, come precisati: “con espressa riserva di proporre querela di falso nei confronti dell'atto di compravendita del 26.3.2018 qualora venisse ritenuta necessaria, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa eventuale revoca anche della “quietanza di saldo” contenuta sempre nell'atto di compravendita del 26.3.2018: -in via principale accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o la rescissione del contratto di compravendita del 26.3.2018 (ivi compresa la “quietanza di saldo” ivi contenuta eventualmente anche da revocare) e del contratto di comodato che risulta essere stato stipulato in data 30.4.2018 tra la sig.ra ed il sig. avente ad oggetto l'immobile sito Parte_1 CP_1 in Pesaro Via Per Soria n. 33 (catastalmente civico n. 20) distinto al N.C.E.U del Comune di Pesaro al n. foglio 19 particella 390 sub 4 (già sub 1 e sub 3), con tutte le conseguenti statuizione di legge, ivi compreso l'ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari a procedere alla necessaria trascrizione, con esonero del medesimo da ogni responsabilità; -in via subordinata, condannare il sig.
a versare alla sig.ra il saldo del prezzo previsto nel detto di atto di CP_1 Parte_1 compravendita del 26.3.2018 pari a € 75.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di tale atto al saldo effettivo;
-in ogni caso condannare il sig. al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti e subendi dalla sig.ra ivi compreso il valore, anche affettivo, di tutti i beni e gli Parte_1 effetti personali non restituitile dal medesimo, nella misura che risulterà in corso di causa o nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c., -il tutto con pagina 1 di 3 vittoria di spese di lite anche in relazione alla procedura di mediazione e/o con condanna del medesimo sig. anche ex art. 96 c.p.c nella misura che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta equa per CP_1 non aver partecipato alla procedura di mediazione”.
Si è ritualmente costituito il quale si è opposto all'accoglimento della domanda attorea ed CP_1 ha concluso come segue: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra, con ogni conseguente statuizione in ordine alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole, operata illegittimamente dall'attrice presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro, con spese a totale carico della stessa parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
respingere la domanda subordinata di versamento del saldo prezzo in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra con ogni conseguente statuizione in ordine alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole operata illegittimamente dall'attrice presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro, con spese a totale carico della stessa parte attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle memorie è stato dapprima disposto l'ordine a Intesa San Paolo SpA, già UBI Banca - Banca Popolare di Ancona SpA – Filiale di Jesi Corso Matteotti n. 1 della produzione, della copia dell'assegno n. 5621171675-02 tratto presso UBI Banca Popolare di Ancona sede di Jesi Corso Matteotti n. 1 sul conto corrente intestato al sig. ; la copia della contabile di negoziazione/di addebito sul medesimo assegno nonchè la CP_1 copia dei documenti relativi alla negoziazione di tale assegno con indicazione della data in cui il medesimo assegno è stato addebitato sul conto corrente del medesimo . CP_1
Successivamente, è stata ammessa prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto.
A seguito della assunzione della prova orale è stata celebrata la udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione a seguito del fallito tentativo delle parti di addivenire ad un accordo stragiudiziale.
***
Dato atto di quanto sopra, deve assumersi, innanzitutto, la confessione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale con riguardo al fatto che il pagamento ai creditori che avevano pignorato l'immobile per cui è causa era avvenuto per liberare l'immobile della e che altri modi per Parte_1 liberare l'immobile dal pignoramento non erano praticabili poiché le banche non concedevano finanziamenti alla attrice e che lo stesso convenuto aveva ottenuto un prestito di €70.000.00 dalla BCC di Ostra Vetere per pagare i debiti della Parte_1
Con riguardo ai motivi che hanno indotto le parti a concludere il contratto impugnato, è emerso che la aveva fatto affidamento sul risultato della operazione che aveva permesso la estinzione della Parte_1 procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile (teste , Testimone_1 Tes_2 dichiarazioni, queste, avvenute anche in presenza del (teste ). CP_1 Testimone_3
In ragione del principio di autonomia negoziale sia il contratto di vendita che quello di comodato devono ritenersi muniti di causa e questi (in assenza di dichiarazioni contrarie) devono ritenersi il mezzo con le quali le parti avevano composto i loro interessi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22567 del 04/11/2015).
Costituisce, però, un fatto contrario al tenore del contratto di vendita la restituzione dell'assegno di
€75.000,00 da parte della (avvenuta su richiesta del - teste ). Parte_1 CP_1 Testimone_3
pagina 2 di 3 E' stato provato, infatti, che l'assegno di €75.000,00, costituente la seconda tranche del pagamento del prezzo dell'immobile (€140.000,00) era stato consegnato dalla al subito dopo il rogito. Parte_1 CP_1
Poiché, come emerso pacificamente dagli atti di causa, il trasferimento dell'immobile al prezzo esatto di soli 65.000,00, era avvenuto in una situazione di crisi debitoria e finanziaria della attrice, devono ritenersi sussistenti le condizioni di cui all'art. 1447 c.c. al fine di pronunciare la rescissione del contratto.
L'accoglimento della domanda relativa alla trasferimento dell'immobile comporta la condanna alle restituzioni (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 07/05/1976).
***
Con riguardo al secondo capo della domanda non vi è la prova che il si fosse impossessato dei CP_1 beni che la aveva traslocato a casa del primo. Parte_1
Il capo della domanda deve essere rigettato.
***
La condanna alle spese segue la soccombenza.
In ragione della parziale soccombenza della attrice, con riguardo al capo della domanda non accolta, i compensi vanno posti a carico del convenuto per 3/4.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara rescisso il contratto del 30/4/2018 tra e avente ad oggetto Parte_1 CP_1 il trasferimento dell'immobile sito in Pesaro Via Per Soria n. 33 (catastalmente civico n. 20) distinto al N.C.E.U del Comune di Pesaro al n. foglio 19 particella 390 sub 4 (già sub 1 e sub 3).
Condanna alla restituzione della somma di €65.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 dazione al saldo.
Rigetta per il resto.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice gli esborsi pari ad €1.501,28 e 3/4 dei compensi delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in €10.300,00 per compensi, di cui
€3.000,00 per la fase di studio della controversia e mediazione, €1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 12 agosto 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 3 di 3