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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 1584/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1584/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità del produttore” e promossa da:
(P.IVA.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Giampaolo Raia ed elettivamente domiciliata come in atti ATTRICE CONTRO C.F.: ), in persona del legale rappresentante NToparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Colavincenzo, Alessandro Spinella e Fabrizio Buttà ed elettivamente domiciliata come in atti;
(C. F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro NToparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Almici ed elettivamente domiciliata come in atti CONVENUTI RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio e NToparte_1 deducendo che: NToparte_2
- in data 17.03.2017 alle ore 17:15 circa in agro del Comune di Trebisacce (CS) Parte_2 veniva coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida della vettura Audi A6, tg. FE133RF;
- in tale occasione, nonostante il lieve impatto e la bassissima velocità tenuta, gli airbag anteriori lato guidatore e passeggero e quelli laterali anteriori e posteriori a tendina si azionavano causando un ingente danno unicamente al citato veicolo Audi A6;
- in considerazione della palese anomalia l'odierna attrice inviava tempestivamente una formale segnalazione/reclamo alla compagnia automobilistica costruttrice e, in seguito, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione della controversia insorta;
- l'odierna attrice instaurava presso il Tribunale di Castrovillari un giudizio di accertamento tecnico preventivo (proc. n. 1753/2017 - Tribunale di Castrovillari) per ottenere, mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la verifica dello stato dell'autovettura Audi A6 e specificatamente l'accertamento di un eventuale malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza in dotazione al suo interno;
- costituite nel citato giudizio la , quale distributore in dei veicoli a NToparte_1 CP_1 marchio nonché la in qualità di venditrice dell'autovettura e conferito CP_3 NToparte_2 pagina 1 di 16 l'incarico per la redazione di consulenza tecnica all'ing. all'esito del deposito Persona_1 della perizia, si evinceva che i sistemi di sicurezza in dotazione alla vettura Audi A6 presentavano un vizio/anomalia di tipo costruttivo che aveva determinato l'inspiegabile azionamento degli airbags a seguito del sinistro stradale occorso in data 17.03.2017;
- dall'analisi effettuata dal consulente emergeva che il veicolo in oggetto in conseguenza del lievissimo urto che l'aveva coinvolto aveva “subito esclusivamente una leggerissima deformazione del cofano motore, sulla porzione di destra, nonché una modesta alterazione del paraurti anteriore nella zona sottostante alla predetta deformazione e lesione dei proiettore destro” e che al momento dell'impatto il dispositivo satellitare installato all'interno della vettura, modello Funsai Full Octo c.i. n. 358639054325835, registrava una modesta decelerazione media (pari a 3.52 g) da cui desumere la circostanza che il veicolo viaggiava ad una velocità estremamente contenuta;
- il ctu concludeva ritenendo che “l'attivazione degli airbags sia anteriori che laterali è stata oggettivamente anomala”, anomalia alquanto palese atteso che “all'interno del veicolo del ricorrente era presente soltanto il conducente e nessun soggetto prendeva posto sugli altri sedili, circostanza questa che conduce a riconoscere che l'airbag frontale lato passeggero non doveva assolutamente aprirsi” ed, inoltre, appariva inspiegabile anche l'attivazione degli airbags laterali a tendina visto che “l'impatto è stato frontale e nessuna accelerazione laterale si generava sul veicolo del ricorrente tale da giustificare l'attivazione di detti airbags laterali”;
- in considerazione della bassa velocità di percorrenza tenuta dall'Audi e della modesta entità del sinistro non era rintracciabile alcuna valida ed oggettiva motivazione per l'avvenuta attivazione dei sistemi di sicurezza;
- appare inspiegabile l'apertura degli airbags posti sul lato passeggero posto che al momento dell'impatto non vi era nessuno e che l'impatto frontale verificatosi tra i veicoli coinvolti non aveva generato alcuna forza di tipo laterale;
- ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005) il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui non soddisfi anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione, nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa, assumendo, così, rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto;
- ai sensi dell'art. 1490 c.c. sussiste l'obbligo del venditore di tenere la cosa immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- vige l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.) e la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene è ribadita dallo stesso Codice del Consumo (art. 130 D.lgs n. 206/2005);
- responsabile del difetto è il rivenditore considerato che il cliente finale, il NToparte_2 consumatore, deve rivolgersi al suo immediato venditore, per essere il soggetto con cui ha contrattato, che ha potuto raccogliere le sue richieste sulla destinazione ad un uso particolare del prodotto e rendersi conto delle sue aspettative;
- quale fornitore del veicolo de quo, deve essere condannata al NToparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3, lettera d) del D.lgs n. 206/2005, atteso che al fine della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo, con la conseguente estensione della responsabilità anche al detentore del marchio di commercio che gode del diritto di essere tenuto indenne dal produttore, con diritto di rivalsa nei pagina 2 di 16 confronti di questo (art. 121, comma 2, D.lgs. n. 206/2005);
- i vizi lamentati, oltre ad essere stati tempestivamente denunciati, sono da imputare ad un difetto di fabbrica, come confermato da CTU;
- essendo evidente la responsabilità delle convenute nella causazione dei danni riportati dall'autovettura de quo a parte attrice spetta non solo il risarcimento di tutti i danni patiti, ma anche il ripristino dell'autovettura a regola d'arte, al fine di evitare il verificarsi della descritta situazione;
- è onere delle convenute risarcire i danni patiti dall'autovettura Audi 6 in occasione dell'occorso del 17.03.2017, la cui quantificazione deve tener conto del lungo lasso temporale di non disponibilità dell'auto;
- il conto complessivo per la riparazione integrale del veicolo ammonta ad euro 13.514,76;
- la ditta attrice si occupa della vendita di materiale da costruzione tanto da richiedere Parte_1 un rapporto costante con la clientela ed un impegno quotidiano lungo tutto il territorio regionale;
- stante l'impossibilità di utilizzare la propria vettura a partire dal 30.04.2018 parte attrice aveva dovuto sostenere l'ulteriore costo derivante dal noleggio di un nuovo autoveicolo per l'importo complessivo di euro 10.945,60;
- sussiste un ulteriore danno patito dalla in conseguenza della svalutazione del valore Parte_1 intrinseco di mercato della Audi A6 per il non utilizzo per oltre tre anni, quantificato in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore somma accordata dal giudicante ed in ogni caso secondo il proprio prudente apprezzamento ed in via equitativa. Tanto premesso, la , ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre Parte_1 Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda e, accertata e dichiarata la responsabilità delle società convenute nella causazione dei danni dovuti dall'esplosione di tutti gli airbags per come descritti in narrativa, condannare la e la NToparte_1 CP_2
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per la somma complessiva di euro 49.460,36 ”.
[...] La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di NToparte_2 costituzione e risposta del 27.12.2020, depositata il 28.12.2020, deducendo che:
- in data 11.07.2016 presso la filiale in Desenzano del Garda (BS) della NToparte_2 Pt_1 ha sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto relativa ad una autovettura marca Audi
[...] modello A6 2.0 TDI S-Tr 190 Cv;
- in data 13.07.2016, sempre presso la filiale in Desenzano del Garda (BS) della CP_2
sottoscriveva con Volkswagen Bank Gmbh contratto di locazione finanziaria
[...] Parte_1 con facoltà di compera inerente alla citata autovettura, oggetto della proposta irrevocabile d'acquisto, contratto che veniva autorizzato da Volkswagen Bank Gmbh che procedeva all'acquisto della citata vettura presso la filiale di Desenzano della convenuta CP_2
[...]
- il 17.03.2017 la vettura rimaneva coinvolta in un sinistro stradale in Trebisacce (CS) in cui si attivavano gli airbags anteriori (lati guidatore e passeggero) laterali anteriori e posteriori della vettura, sinistro avvenuto a bassissima velocità e, pertanto, con conseguente immotivata attivazione degli airbags dovuta, a detta di parte attrice, ad una anomalia di funzionamento;
- dell'accaduto parte attrice notiziava telefonicamente la filiale di Desenzano della convenuta e in tale occasione il personale preposto forniva tutte le informazioni NToparte_2 necessarie per la corretta gestione tecnica dell'evento, invitando a recarsi presso un Parte_1 concessionario CP_3
- la si attivava, altresì, presso la società per NToparte_2 CP_1 NToparte_1 provvedere ad intervenire in merito alla lamentela di essendo Volkswaghen Parte_1 [...] il soggetto dal quale la convenuta aveva acquistato la vettura, CP_1 NToparte_2 pagina 3 di 16 ovvero il venditore antecedente nella catena distributiva del prodotto;
NToparte_2
- nelle more inviava formale segnalazione e reclamo alla casa automobilistica Audi e Parte_1 successivamente la stessa consegnava alla concessionaria di Rende Parte_1 CP_4
l'autovettura in oggetto per poi ritirarla non intendendo procedere agli accertamenti proposti;
- il 19.04.17 proponeva istanza di mediazione presso la Rende nei confronti Parte_1 CP_5 della sola casa automobilistica Audi;
- con comunicazione datata 03.05.17 informava che NToparte_1 Parte_1 il ritiro del veicolo dalla concessionaria i Rende non aveva consentito di portare a termine CP_3 le verifiche tecniche e gli approfondimenti necessari di concerto con il costruttore CP_3 precludendo, così, la possibilità di un riscontro nel merito della contestazione;
- il procedimento di mediazione veniva chiuso con esito negativo, attesa la mancata adesione alla proceduta da parte di;
CP_6
- in data 18.09.2017 ad istanza di veniva notificato a Parte_1 CP_2
sia presso la propria sede in Brescia alla Via Fenzi n.1 sia presso la concessionaria in
[...]
Desenzano del Garda alla Via Marconi n.29, nonché a ricorso NToparte_1 ex art. 696 bis c.p.c. con decreto del Tribunale di Castrovillari di fissazione d'udienza per il 27.10.2017;
- nel citato procedimento, in cui si costituivano tempestivamente tanto che NToparte_2 respingendo entrambe ogni addebito, veniva disposta ed NToparte_1 espletata consulenza tecnica;
- il 14.07.2020 notificava a ed a Parte_1 NToparte_2 NToparte_1 atto di citazione, chiedendo la condanna delle due società al risarcimento dei danni
[...] quantificati in € 49.460,36, subiti, a suo dire, a seguito dell'immotivata attivazione di tutti gli airbags dell'autovettura Audi A6 targata FE133RF, dovuta ad un presunto vizio e/o difetto di fabbricazione;
- l'azione proposta è improcedibile per omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita anteriormente al giudizio, atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, L. n. 162/2014 risultava obbligatorio attivare antecedentemente al giudizio il procedimento di negoziazione assistita in caso di domanda avente ad oggetto: “il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 , fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria” e nella fattispecie in oggetto la domanda di parte attrice è inferiore all'importo di € 50.000,00, visto che la somma complessiva richiesta a titolo di risarcimento danni patiti e patiendi è pari ad € 49.460,36;
- parte attrice dava atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della controversia insorta mediante l'attivazione della procedura di mediazione presso la Medarb di Rende, procedura attivata esclusivamente nei confronti di e non nei confronti di CP_6
NToparte_2
- l'attivazione della procedura di mediazione nei confronti di non ha alcuna efficacia CP_7 nei confronti della convenuta e pertanto l'azione attorea risulta per tabulas NToparte_2 improcedibile;
- sussiste l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
- nel caso in oggetto ha rivestito il ruolo di concessionaria venditrice finale NToparte_2 dell'autovettura in questione, in quanto è il soggetto, nella catena NToparte_1 distributiva del prodotto, dal quale ha acquistato la vettura in questione;
NToparte_2
- ha la propria sede in Verona mentre ha NToparte_1 NToparte_2 attualmente sede in Bolzano ed all'epoca della vendita della vettura aveva sede in Brescia;
pagina 4 di 16 - pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.p.c. - foro generale delle persone giuridiche - poiché la convenuta ha sede in Verona, la ha sede NToparte_1 NToparte_2 in Bolzano, ed all'epoca della vendita della vettura sede in Brescia, risultano competenti in via alternativa tra loro il Tribunale di Verona o il Tribunale di Brescia o il Tribunale di Bolzano, non essendoci alcun elemento in forza del quale poter individuare la competenza del Tribunale di Castrovillari adito;
- atteso il richiamo da parte attrice della responsabilità in capo alla convenuta NToparte_2 in forza di quanto previsto dall'art. 1490 c.c. in via facoltativa può altresì risultare competente ex art. 20 c.p.c. - foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - il giudice del luogo ove è stato sottoscritto il contratto di locazione finanziaria e/o è stata acquistata la vettura in questione, ovvero il Tribunale di Brescia, ed essendo il contratto sottoscritto in Desenzano del Garda, non sussiste neanche in tale ipotesi alcun elemento in forza del quale poter individuare la competenza del Tribunale di Castrovillari adito;
- anche con riguardo al luogo dell'esecuzione dell'obbligazione originaria di consegna di un bene immune da vizi, questo va individuato nel luogo in cui è stato consegnato il bene, ovvero in Desenzano del Garda, con conseguente competenza, quale foro facoltativo, del Tribunale di Brescia;
- pure nelle cause di risarcimento del danno il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo ove ha sede il danneggiante ragione per cui ex art. 20 c.p.c. competente è sempre il Tribunale di Brescia;
- si configura una carenza di legittimazione passiva in capo alla NToparte_2
- nella propria esposizione la lamenta un difettoso azionamento degli airbags Parte_1 imputando il tutto ad un presunto vizio e/o difetto di fabbrica;
- la convenuta ricevuta la comunicazione da parte di NToparte_2 Parte_1 dell'immotivata attivazione degli airbags, inoltrava prontamente la contestazione ad CP_6 invitando quest'ultima ad attivarsi per le verifiche del caso, la quale, a sua volta, a seguito dell'accesso della vettura in questione presso la concessionaria n Rende, apriva una pratica CP_3
e comunicava alla la necessità di esaminare le centraline per appurare se quanto Parte_1 lamentato era da ricondurre ad un vizio e/o difetto, richiedendo all'uopo l'autorizzazione al prelievo delle centraline ed al loro inoltro presso la sede in Verona;
autorizzazione, però, negata dalla che preferiva portare l'autovettura presso un'autofficina di sua fiducia al fine Parte_1 di esaminare l'apparecchio di localizzazione satellitare installato sul mezzo dalla propria compagnia assicurativa e sulla scorta di tale esame, effettuato da un tecnico nominato dalla stessa sosteneva una anomala ed errata attivazione degli airbags;
Parte_1
- il perito nominato dal Tribunale ha evidenziato che l'attivazione di tutti gli airbags è stata causata da una anomalia e che i danni derivati dall'attivazione degli airbags sono dovuti ad un vizio e/o difetto di fabbrica, conclusione, quest'ultima, a cui è pervenuto per via induttiva, non avendo proceduto all'analisi della centralina che comanda gli airbags per ragioni di costo di tale procedura, e come tale priva di valenza probatoria;
- il venditore ai sensi dell'art.1490 c.c. è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ma è, altresì, vero che ai sensi e per gli effetti dell'art.1494 c.c. il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa;
- atteso che per stessa indicazione di parte attrice, nonché del tecnico nominato dal Tribunale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., l'attivazione di tutti gli airbags è da imputarsi ad un vizio e/o difetto di fabbricazione e un concessionario d'auto risulta del tutto estraneo al ciclo produttivo pagina 5 di 16 delle vetture che commercializza, appare evidente la carenza di legittimazione passiva di
[...]
non a conoscenza del presunto vizio e/o difetto agli airbags della vettura in CP_2 questione, trattandosi, tra l'altro, di problematica mai riscontrata prima dalla stessa CP_2 in vetture della medesima marca e modello di quella in uso ad
[...] Parte_1
- né il produttore Volkswagen/Audi né l'importatore in Italia che NToparte_1 era anche il venditore antecedente nella catena distributiva del prodotto, avevano mai indicato alla convenuta l'esistenza di tale vizio e/o difetto in autovetture della NToparte_2 medesima marca e modello di quella utilizzata da parte attrice;
- alcuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta in merito ai danni NToparte_2 lamentati da parte attrice;
- in caso di contestazione di vizi e/o difetti di fabbricazione, la normativa di carattere generale, prevede la chiamata in giudizio del produttore e non del rivenditore;
- ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c. l'azione del compratore si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna, con conseguente prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, atteso che la vettura è stata acquistata da Volkswagen Bank G.m.b.h. e quindi concessa in locazione finanziaria ad in data 13.07.2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del Parte_1 presente giudizio era stato notificato in data 14.07.2020, quindi a 4 anni dalla consegna della vettura;
- il richiamo operato da parte attrice (finalizzato a giustificare l'azione nei riguardi di CP_2 quale venditore finale della vettura de quo), al Codice del Consumatore, normativa che
[...] consente al consumatore di invocare in giudizio indifferentemente il produttore o il rivenditore finale, non trova applicazione nella fattispecie in esame, atteso che l'art. 3 del predetto codice precisa che per consumatore si intende esclusivamente “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
- essendo la una società di capitali ed il veicolo un bene strumentale dell'azienda non Parte_1 trovano applicazione le norme del Codice del Consumatore, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla NToparte_2
- tuttavia, anche in ipotesi di applicabilità del Codice del Consumatore, ai sensi dell'art. 116 il terzo, indicato quale precedente fornitore, può essere chiamato nel giudizio ed il fornitore convenuto può essere estromesso;
- avendo convenuto in giudizio, oltre il venditore finale, anche Parte_1 NToparte_2
venditore precedente nella catena NToparte_1 NToparte_2 distributiva del prodotto in contestazione, la convenuta, ha diritto ad essere NToparte_2 estromessa dal giudizio;
- pur a voler applicare il Codice del Consumatore l'azione promossa da è prescritta, Parte_1 ai sensi dell'art. 132, comma 4, del citato Codice, in quanto l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene e nella fattispecie in esame sono trascorsi 48 mesi dalla consegna del bene ad Parte_1
- con riguardo al quantum, si ribadisce come le conclusioni del nominato CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono solo induttive e prive di fondamento tecnico e probatorio, in quanto lo stesso consulente nominato si richiama all'esame delle risultanze dell'apparecchio di localizzazione satellitare, installato sul mezzo in questione dalla compagnia assicurativa presso cui è assicurata la vettura, che, tuttavia, non rileva il funzionamento degli airbags;
- l'unico mezzo per accertare la sussistenza di una anomala ed immotivata attivazione degli airbags pagina 6 di 16 è l'esame dell'apposita centralina installata sull'autovettura, analisi che può essere effettuata solamente con appositi programmi, analisi che la stessa Audi sin da principio si è dichiarata disponibile ad eseguire;
- i valori della centralina motore nella prima fase di analisi della vettura presso il concessionario n Rende appaiono anomali come se la centralina motore e/o la macchina avesse subito una CP_3 modifica per incrementare le prestazioni dell'autovettura;
- il CTU ha errato nel basare le proprie conclusioni sulla scorta dei danni riportati dalle vetture in conseguenza del sinistro del marzo 2017;
- in primo luogo, non vi è alcuna dimostrazione che la vettura oggetto del presente procedimento al momento dell'esame da parte del CTU fosse nelle medesime condizioni in cui si trovava immediatamente dopo il sinistro, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l'incidente e l'esame della vettura effettuato dal tecnico nominato dal Tribunale;
- in secondo luogo, risulta assai difficile comprendere come si può sostenere che la vettura di parte attrice procedeva a bassa velocità, considerato che i danni subiti dall'altra vettura coinvolta nel sinistro ammontano a più di € 4.000,00;
- parte attrice reclama un danno per la riparazione del veicolo in conseguenza della presunta errata attivazione degli airbags pari ad €13.514,76, quando il nominato CTU li quantifica in € 6.039,18;
- parte attrice nella propria richiesta ha erroneamente ricompreso i danni subiti dall'autovettura a seguito del sinistro e non si è limitata a richiedere i costi necessari alla riparazione di quelli dovuti alla sola attivazione degli airbags;
- altra voce di danno reclamata da parte attrice è il cosiddetto danno da fermo tecnico, quantificato in € 10.945,60, derivante dal mancato godimento del bene durante il lasso di tempo necessario alla riparazione del veicolo, ossia dall'impossibilità di utilizzo dell'auto, protrattosi dal 30.04.2018 al 29.12.2019, come da fatture di noleggio in atti;
- è onere di parte attrice dimostrare che l'impossibilità dell'utilizzo effettivo della vettura in questione non è dovuto a sua colpa;
- non può certamente imputarsi alle convenute l'inutilizzabilità della vettura dal 30.04.18 alla data di deposito dell'elaborato peritale (dicembre 2019);
- in ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo alle convenute nella determinazione del danno materiale può essere imputato loro esclusivamente il danno inerente il tempo strettamente necessario per la riparazione della vettura;
- parte attrice ha fiscalmente detratto tali spese nella propria denuncia dei redditi e conseguentemente può trarre un illecito guadagno dalla refusione di tale importo;
- è onere di parte attrice provare sia l'an che il quantum anche di tale voce di danno;
- con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da svalutazione tecnico commerciale, fondato sul fatto che la vettura veniva immatricolata nel secondo semestre 2016 e dopo meno di un anno veniva riscontrato un vizio e/o difetto di produzione causativo del forzato inutilizzo per oltre tre anni, danno quantificato in € 25.000,00, viene contestato tanto l'an che il quantum, evidenziando come alcun elemento probatorio a sostegno di tale richiesta è stato fornito da Pt_1
[...]
Tanto premesso ha chiesto a questo Tribunale di: “In via pregiudiziale: attesa la NToparte_2 mancata attivazione da parte di della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex Parte_1 art.3 comma 1 L. n.162/2014 nei confronti di a socio unico si chiede venga dichiarata NToparte_2 l'improcedibilità dell'azione promossa da In via preliminare: a) dichiarare la propria Parte_1 incompetenza territoriale perché competenti in via alternativa tra loro il Tribunale di Verona, l Tribunale di Bolzano o il Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. o il solo Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 20 c.p.c.. b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in via pagina 7 di 16 pregiudiziale e della eccezione preliminare che precede, accertato e dichiarato che i presunti vizi e/o difetti lamentati da parte attrice sono, per indicazione della stessa, da considerarsi vizi e/o difetti di fabbricazione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a a socio NToparte_2 stante l'estraneità di quest'ultima dal ciclo produttivo delle autovetture a marchio disporne quindi CP_3 l'estromissione dal presente procedimento. c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in via pregiudiziale e delle eccezioni preliminari che precedono, accertato e dichiarato che i presunti vizi e/o difetti lamentati da parte attrice sono, per indicazione della stessa, da considerarsi vizi e/o difetti di fabbricazione, e comunque avendo parte attrice convenuto in giudizio anche
[...]
precedente venditore rispetto a nella catena distributiva della vettura NToparte_1 CP_2 oggetto di causa, disporsi l'estromissione dal presente giudizio di ex art. 116 comma NToparte_2 5 D.Lgs n.206/2005. d) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in via pregiudiziale e delle eccezioni preliminari che precedono, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione avversaria per intervenuta prescrizione ex art. 1495 c.c. III e/o ai sensi dell'art. 132 comma 4 del codice del consumatore. Nel merito: respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.”. Si è costituita nel presente giudizio anche l'altra convenuta (di seguito NToparte_1 NT con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.1.2021, deducendo che:
- è priva di titolarità passiva nel rapporto controverso, posto che la domanda riguarda un asserito NT vizio di conformità del bene la cui responsabilità ricade sul venditore, mentre è palese che non è il venditore della vettura in oggetto;
- parte attrice, dopo aver citato le norme del Codice del Consumo (non applicabile nel caso di NT specie) e quelle codicistiche in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, conviene (sostenendo essere il produttore della vettura) affermando che il produttore (sempre a norma del Codice del Consumo) risponde solidalmente con il venditore;
NT
- invece, si occupa esclusivamente della distribuzione in dei veicoli a marchio CP_1
, Audi, Seat, SK e alle concessionarie della rete CP_1 NToparte_9 di distribuzione nazionale;
NT
- on può in nessun caso rispondere, in via contrattuale, di pretesi vizi di conformità dei veicoli a marchio , né in via extracontrattuale del danno da prodotto difettoso (ex artt. 114 - CP_1
127 Codice del Consumo) eventualmente causato dal bene;
NT
- on può rispondere, né singolarmente né solidalmente, delle obbligazioni che discendono da un contratto di compravendita stipulato tra parte attrice ed il soggetto che ha venduto il bene, a cui la stessa può indirizzare le proprie rimostranze (vedasi art. 123 e art 130 del Parte_1
Codice del Consumo);
- nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei riguardi del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consentiva di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si verificava dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica;
- nessuna richiesta risarcitoria fondata sui difetti di conformità della vettura può essere rivolta dal compratore alla che non è il venditore del bene ma solo NToparte_10
l'importatore/distributore e che, rispetto a siffatta domanda, manca di qualsiasi legittimazione passiva;
- analogamente, poiché non è il produttore dell'autovettura, non può essere NToparte_10
pagina 8 di 16 nei suoi confronti esercitata nemmeno l'azione extracontrattuale di responsabilità per prodotto difettoso, mancando in capo alla predetta convenuta la necessaria legittimazione passiva;
- ad una corretta ricostruzione dei ruoli e della normativa di settore non può che conseguire NT l'accertamento dell'assoluta estraneità di ispetto alle contestazioni del compratore finale delle vetture che importava e vendeva alle concessionarie;
- parte attrice ha erroneamente formulato una domanda ex artt. 114 e ss. del Codice del Consumo NT ma la responsabilità del produttore (soggetto, comunque, diverso da limitava la risarcibilità ai soli danni cagionati da morte o lesioni personali, o dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (art. 123 Codice del Consumo);
- la domanda attorea risulta infondata;
- il richiamo operato da parte attrice alle norme del Codice del Consumo per affermare il proprio diritto al risarcimento del danno asseritamente non trova applicazione, visto che è una di Pt_1 società di capitali ed il bene in questione è un bene strumentale dell'azienda con conseguente inapplicabilità dell'art. 3 del Cod. Consumo e rigetto della domanda;
- con riguardo all'asserita possibilità per la di essere estromessa dal presente Parte_3 giudizio ai sensi dell'art. 116 del Codice del Consumo, si rileva che la presente è un'azione di garanzia mentre l'art. 116 del Codice del Consumo (rientrante nel Titolo II - Responsabilità per danno da prodotti difettosi) attiene a fattispecie del tutto distinte da quelle oggetto di causa;
- l'art. 123 del Codice del Consumo prevede che “È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato” e quindi il produttore NT (soggetto distinto da non risponderebbe del risarcimento richiesto da;
Pt_1
- l'art. 116 prevede che “Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto”;
- nella fattispecie in esame il produttore non risponde del danno asseritamente sofferto da Pt_1
e il fornitore, comunque, non risponde in luogo del produttore in quanto non ricorrono i presupposti richiamati da;
CP_2
- appare destituita di fondamento la richiesta di estromissione dell'altra convenuta;
CP_2
- il CTU che ha eseguito la perizia in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., promosso da parte attrice, afferma che “la conclusione circa il malfunzionamento degli airbag è stata raggiunta per via deduttiva sulla base della analisi dei danni diretti registrati dai rispettivi veicoli coinvolti nel sinistro”, non avendo effettuato alcuna prova sulla centralina degli airgbags;
- le conclusioni del perito devono ritenersi prive di fondamento tecnico e probatorio;
- i parametri di attivazione degli airbags previsti dai sistemi installati su autovetture Audi non sono noti e non si limitano unicamente alla valutazione della decelerazione di 8g, trattandosi, tra l'altro, di valore non presente in nessuna letteratura tecnica Audi in uso nelle officine autorizzate;
- l'unico mezzo per accertare l'esistenza o meno di una anomala ed immotivata attivazione degli airbags è l'esame dell'apposita centralina dell'autovettura, analisi che può essere effettuata solamente con appositi software;
- si contesta dunque il difetto di conformità della vettura che dovrà essere provato nel corso del presente giudizio;
- non sussiste alcuna difettosità originaria della vettura e l'asserito guasto non può che considerarsi occasionale posto che non vi è alcuna prova di quanto esposto da parte attrice;
pagina 9 di 16 - la domanda di risarcimento danno è stata formulata senza fornire prova del pregiudizio asseritamente subito;
- l'avversa domanda è infondata nell'an e nel quantum e non provata;
- nessuna responsabilità contrattuale è ipotizzabile a carico dell'esponente poiché nessun contratto NT è stato stipulato fra parte attrice;
NT
- un anello intermedio nella catena distributiva tra il produttore, indicato nel libretto di circolazione, ed il venditore finale della vettura e non può in nessun caso rispondere in via contrattuale di pretesi vizi di conformità dei veicoli a marchio CP_3
- non ricorrono i requisiti richiesti per la configurazione di una responsabilità aquiliana, ovvero: il fatto materiale, l'ingiustizia del danno, l'elemento psicologico ed il nesso di causalità; NT
- parte attrice non ha fornito alcuna prova né del fatto illecito di né dell'ingiustizia del danno, né dell'elemento psicologico, né dell'essenziale nesso di causalità, con conseguente radicale infondatezza della avversa domanda risarcitoria, sia di natura contrattuale sia di natura extracontrattuale;
- con riguardo al danno patrimoniale il creditore è tenuto a provare i fatti in cui il danno è consistito nonché il nocumento patrimoniale (perdita positiva o mancato lucro), che in concreto ha sofferto in conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito;
- il risarcimento non spetta per il solo fatto dell'inadempimento o del fatto illecito, che neppure sono ravvisabili, ma occorre sempre dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio di cui si chiede la riparazione, nonché il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il pregiudizio lamentato;
- il danno non patrimoniale richiesto dall'attore non è risarcibile in quanto: - mancano i presupposti della domanda ex art. 2043 c.c.; - non vi è alcuna lesione temporanea o permanente alla sua integrità psicofisica in ragione della pretesa difformità della vettura;
- i “disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione” in quanto tali, non meritano tutela;
- mancano i NT presupposti di una responsabilità contrattuale di - il danno non patrimoniale lamentato da parte attrice non può, comunque, essere prevedibile alla stipula del contratto di compravendita;
- non sussiste un danno conseguenza;
- parte attrice reclama un danno per la riparazione del veicolo in conseguenza della presunta errata attivazione degli airbags in € 13.514,76 quando il nominato CTU li aveva quantificati nella minor somma di € 6.039,18;
- parte attrice nella propria richiesta ha erroneamente ricompreso i danni subiti dall'autovettura a seguito del sinistro e non si è limitata a richiedere i costi necessari alla riparazione di quelli dovuti alla sola attivazione degli airbags;
- con riguardo al lamentato danno da fermo tecnico, quantificato in € 10.945,60, parte attrice deve dimostrare che l'asserita impossibilità di utilizzo della vettura, protrattasi dal 30.04.2018 al 29.12.2019, non è stata determinata da sua colpa, non potendosi imputare alle convenute l'inutilizzabilità della vettura dal 30.04.18 alla data di deposito dell'elaborato peritale (dicembre 2019), in quanto, in caso di accertamento di responsabilità in capo alle convenute nella determinazione del danno materiale, può essere imputato loro solo il danno inerente il tempo strettamente necessario per la riparazione della vettura;
- viene contestato sia l'an che il quantum del chiesto risarcimento del danno da svalutazione tecnico commerciale, per assenza di alcun elemento probatorio a sostegno di tale istanza, in quanto si è limitata a sostenere che la vettura è stata immatricolata nel secondo semestre 2016 e Pt_1 dopo meno di un anno è stato riscontrato un vizio e/o difetto di produzione che ne ha comportato il forzato inutilizzo per oltre tre anni, quantificando tale voce di danno in € 25.000,00; pagina 10 di 16 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di “- in via preliminare, NToparte_1 accertato e dichiarato che non ha titolarità passiva nel rapporto NToparte_1 NT controverso, respingere tutte le domande promosse nei riguardi di - nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'attore poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova;
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14”. Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., acquisito agli atti il fascicolo del giudizio di ATP (proc. n. 1753/2017 – Tribunale di Castrovillari) disattesa ogni altra istanza istruttoria, la causa, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025, è stata trattenuta in decisione in data 3.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito 2.1. In via preliminare è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla parte convenuta er il mancato esperimento nei propri confronti della procedura di NToparte_2 negoziazione assistita. Ed invero, sebbene nelle conclusioni l'attrice richieda una somma determinata in € 49.460,36, è parimenti evidente che in parte motiva il valore della domanda di pagamento è in realtà indeterminato. La società attrice, infatti, nel richiedere il danno da svalutazione commerciale, insta per la condanna “a quella somma maggiore o minore”, da stimarsi in via equitativa. Ciò esclude l'operatività della condizioni di procedibilità in esame. 2.2. Infondata risulta anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari. Invero, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato uno specifico foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. civ. n. 16284/2019; Cass. civ. n. 17858/2022). Il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riguardo a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. civ. n. 17858/2022). In caso di pluralità di convenuti, in cui le cause siano connesse per oggetto o per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, richiede, per essere considerata completa, la contestazione dell'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, e solo così estende i suoi effetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti (Cass. n. 16007 del 2011). VA infine rammentare che, un caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 20597 del 2018; n. 20387 del 2019). L'eccezione di incompetenza deve pertanto attingere sia la sede della persona giuridica, che lo stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.. Orbene, l'eccezione di incompetenza della convenuta deve considerarsi NToparte_2 incompleta e, pertanto, non proposta. pagina 11 di 16 Con riguardo al foro di cui all'art. 19 c.p.c., infatti, alcuno specifico profilo di incompetenza per territorio risulta dedotto per le convenute quanto e in relazione CP_2 NToparte_1 all'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. A tal fine, poi, non rileva l'avvenuta produzione della visura camerale della società NToparte_2 senza che ad essa venga accompagnata alcuna allegazione. A tutto voler concedere, poi, non si riscontra analoga produzione per la società CP_1 CP_1
sicchè la competenza territoriale ex art. 19 c.p.c. risulterebbe comunqu
[...] completo. 2.3. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa;
la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto. L'esame delle doglianze in punto di legittimazione – recte, titolarità -, dunque, appartiene al merito della domanda.
3. Ragione più liquida VA rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
4. Nel merito 4.1. La deduzione di parte attrice in merito all'applicabilità nella fattispecie per cui è causa della tutela pagina 12 di 16 prevista dal Codice del Consumo richiede un preventivo esame della normativa richiamata. È noto che l'art. 3, del Dlgs. 206/2005, che reca la rubrica “Definizioni”, nel primo comma, alla lettera a), definisce il consumatore o utente quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 Codice del Consumo, approvato con d.lgs. n. 206/2005), la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma anche per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 13377 del 2007; Cass. n. 22810 del 2018; Cass. n. 8419 del 2019). Ciò posto, è evidente che nella specie alla società di capitali attrice non possa applicarsi la qualifica di consumatore e non sussistono margini per l'applicabilità della relativa disciplina. 4.2. Chiarito tale profilo, parte attrice ha invocato a sostegno della domanda risarcitoria proposta anche le disposizioni concernenti la garanzia per i vizi della compravendita. 4.3. Sul punto va sin da subito evidenziato che la convenuta ha eccepito il decorso NToparte_2 del termine annuale di prescrizione, stante la distanza temporale di 4 anni dalla consegna del 13.07.2016 e la notifica dell'atto di citazione. Orbene, è indubbio che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass.
3.8.2001 n. 10728). L'eccezione proposta è infondata. Ed infatti, è la stessa parte convenuta a dedurre nella comparsa di risposta che: “Va evidenziato che ricevuta la comunicazione da parte di dell'immotivata, a suo dire, NToparte_2 Parte_1 attivazione degli airbags, inoltrava prontamente la contestazione ad invitando quest'ultima CP_6 ad attivarsi per le verifiche del caso (doc. 12 e 13).”. I documenti n. 12 e n. 13 concernono, in effetti, comunicazioni della datate entrambe 13.7.2017, CP_2 dunque, prima del decorso del termine annuale dalla consegna. Dalla documentazione in atti, poi, risulta che il ricorso introduttivo del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. è stato notificato nel mese di settembre del 2017 e la consulenza è stata depositata il 16.12.2019 (sulla protrazione dell'effetto interruttivo sino al deposito della consulenza si veda Cass. civ. n. 8637/2020: “L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (..)”). L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi, è stato notificato il 14.07.2020 e, dunque, prima del decorso dell'anno dal deposito della consulenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa. A tali atti va riconosciuta efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, sicchè l'eccezione risulta infondata. 4.4. Nel merito la domanda va rigettata. Ve premesso che deve ritenersi indubbio che l'utilizzatore del contratto di leasing possa agire per il risarcimento del danno nei confronti del fornitore (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 19785/2015: “L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra pagina 13 di 16 concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poichè riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarità attiva del rapporto”.). Ciò posto, la società attrice, pure essendone onerata, non ha offerto prova dei vizi del bene. Ed infatti, l'art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa. La garanzia per vizi, infatti, non deve essere concepita come oggetto di un dovere di prestazione. In tal senso, infatti, l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione di soggezione e non di obbligazione, che lo espone all'iniziativa del compratore con riguardo alla modificazione del contratto di vendita o alla sua caducazione attraverso l'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo o dell'azione redibitoria, nonché all'azione di risarcimento. Come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S. U. n. 11748 del 2019), il venditore soggiace ad una responsabilità che prescinde da qualsiasi valutazione di colpa ed è fondata sulla prova dell'esistenza dei vizi sul bene e che non può essere qualificata come inadempimento ad una obbligazione del venditore, ma alla c.d. lex contractus. Per tale ragione, l'onere probatorio posto in capo al compratore consiste nella prova dei vizi della cosa, dalla quale discende necessariamente la responsabilità del venditore. La questione del riparto dell'onere probatorio tra venditore e compratore viene risolto alla stregua del principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova. L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore;
è proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato. Tale principio deve essere esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art. 1494 c.c., in cui sussiste l'ulteriore onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e asserito pregiudizio subito. Nella specie, parte opponente, tuttavia, pur essendone onerata non ha fornito la prova di tali vizi. In particolare, è rimasta del tutto sfornita di prova la specifica circostanza che ha condotto all'attivazione degli airbag del veicolo. A fronte delle specifiche contestazioni delle convenute, infatti, parte attrice non ha inteso offrire o richiedere prova sulla entità e tipologia di sinistro che avrebbe visto coinvolto il veicolo in data 17.3.2017, alle ore 17:15 circa. A tal fine, in effetti, si rivela del tutto insufficiente la produzione dei dati del dispositivo satellitare Fonsai Full Octo Codice Identificativo N. installato sul veicolo della società attrice. NumeroDiCart_1 Il dispositivo in oggetto, invero, non ha la finalità di stabilire la modalità di attivazione degli airbag del veicolo che incorre in un sinistro. Neppure tali dispositivi possono consegnare alcuna evidenza circa la specifica modalità del sinistro. A tutto voler concedere, il semplice esame del dato ricavabile dal dispositivo satellitare evidenzia che il pagina 14 di 16 17.3.2017 veniva registrato un unico evento crash in via Seneca di Trebisacce, ma alle ore 07:19,01, ossia circa 10 ore prima dell'orario indicato da parte attrice senza che risulti alcuna deduzione in merito ad un malfunzionamento dello strumento di rilevazione satellitare per l'indicazione dell'orario. L'evento è così segnalato nella documentazione in atti:
Peraltro, sempre dai dati ricavabili dal dispositivo satellitare risulta che dopo l'evento crash registrato, il veicolo veniva spento in Via VAnni XXIII di Trebisacce e, poi, nuovamente acceso e spento in via T. Campanella di Trebisacce. I dati indicati così risultano riportati in atti:
Come è possibile verificare da tale tabella, le ultime due attivazioni del veicolo avvenivano in orari compatibili con quelli indicati dall'attore per il presunto sinistro. Tuttavia, non risultano nella giornata del 17.3.2017 altre segnalazioni di evento crash. Manca, dunque, prova sia della dinamica del sinistro sia dello stesso sinistro indicato in citazione. Neppure risulta alcuna prova dello stato del veicolo dopo il sinistro solo dedotto in citazione. Deve concludersi pertanto che l'attore non ha fornito prova sulle specifiche modalità che portavano all'attivazione dei dispositivi di sicurezza airbag all'interno del veicolo Audi. Di conseguenza, manca qualunque prova della riferibilità di tale attivazione ad un malfunzionamento di tali dispositivi di sicurezza. Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini del rigetto della domanda nei confronti delle convenute, le cui ulteriori eccezioni restano assorbite.
5. Le spese di lite Le ragioni della decisione, fondata anche sui principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 11748 del 2019) in epoca di poco anteriore all'instaurazione del presente procedimento, la complessità dell'accertamento in fatto in relazione alle circostanze che hanno portato all'effettiva attivazione degli airbag (circostanza, quest'ultima, neppure controversa), costituiscono complessivamente considerati altre grave ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Restano, invece, definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel procedimento ante causam. pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio esperita nel giudizio n. 1753/2017 R.G..
- MANDA alla cancelleria per quanto di spettanza. Così deciso il 26.11.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1584/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità del produttore” e promossa da:
(P.IVA.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Giampaolo Raia ed elettivamente domiciliata come in atti ATTRICE CONTRO C.F.: ), in persona del legale rappresentante NToparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Colavincenzo, Alessandro Spinella e Fabrizio Buttà ed elettivamente domiciliata come in atti;
(C. F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro NToparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Almici ed elettivamente domiciliata come in atti CONVENUTI RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio e NToparte_1 deducendo che: NToparte_2
- in data 17.03.2017 alle ore 17:15 circa in agro del Comune di Trebisacce (CS) Parte_2 veniva coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida della vettura Audi A6, tg. FE133RF;
- in tale occasione, nonostante il lieve impatto e la bassissima velocità tenuta, gli airbag anteriori lato guidatore e passeggero e quelli laterali anteriori e posteriori a tendina si azionavano causando un ingente danno unicamente al citato veicolo Audi A6;
- in considerazione della palese anomalia l'odierna attrice inviava tempestivamente una formale segnalazione/reclamo alla compagnia automobilistica costruttrice e, in seguito, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione della controversia insorta;
- l'odierna attrice instaurava presso il Tribunale di Castrovillari un giudizio di accertamento tecnico preventivo (proc. n. 1753/2017 - Tribunale di Castrovillari) per ottenere, mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la verifica dello stato dell'autovettura Audi A6 e specificatamente l'accertamento di un eventuale malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza in dotazione al suo interno;
- costituite nel citato giudizio la , quale distributore in dei veicoli a NToparte_1 CP_1 marchio nonché la in qualità di venditrice dell'autovettura e conferito CP_3 NToparte_2 pagina 1 di 16 l'incarico per la redazione di consulenza tecnica all'ing. all'esito del deposito Persona_1 della perizia, si evinceva che i sistemi di sicurezza in dotazione alla vettura Audi A6 presentavano un vizio/anomalia di tipo costruttivo che aveva determinato l'inspiegabile azionamento degli airbags a seguito del sinistro stradale occorso in data 17.03.2017;
- dall'analisi effettuata dal consulente emergeva che il veicolo in oggetto in conseguenza del lievissimo urto che l'aveva coinvolto aveva “subito esclusivamente una leggerissima deformazione del cofano motore, sulla porzione di destra, nonché una modesta alterazione del paraurti anteriore nella zona sottostante alla predetta deformazione e lesione dei proiettore destro” e che al momento dell'impatto il dispositivo satellitare installato all'interno della vettura, modello Funsai Full Octo c.i. n. 358639054325835, registrava una modesta decelerazione media (pari a 3.52 g) da cui desumere la circostanza che il veicolo viaggiava ad una velocità estremamente contenuta;
- il ctu concludeva ritenendo che “l'attivazione degli airbags sia anteriori che laterali è stata oggettivamente anomala”, anomalia alquanto palese atteso che “all'interno del veicolo del ricorrente era presente soltanto il conducente e nessun soggetto prendeva posto sugli altri sedili, circostanza questa che conduce a riconoscere che l'airbag frontale lato passeggero non doveva assolutamente aprirsi” ed, inoltre, appariva inspiegabile anche l'attivazione degli airbags laterali a tendina visto che “l'impatto è stato frontale e nessuna accelerazione laterale si generava sul veicolo del ricorrente tale da giustificare l'attivazione di detti airbags laterali”;
- in considerazione della bassa velocità di percorrenza tenuta dall'Audi e della modesta entità del sinistro non era rintracciabile alcuna valida ed oggettiva motivazione per l'avvenuta attivazione dei sistemi di sicurezza;
- appare inspiegabile l'apertura degli airbags posti sul lato passeggero posto che al momento dell'impatto non vi era nessuno e che l'impatto frontale verificatosi tra i veicoli coinvolti non aveva generato alcuna forza di tipo laterale;
- ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005) il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui non soddisfi anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione, nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa, assumendo, così, rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità del bene al contratto;
- ai sensi dell'art. 1490 c.c. sussiste l'obbligo del venditore di tenere la cosa immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- vige l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.) e la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene è ribadita dallo stesso Codice del Consumo (art. 130 D.lgs n. 206/2005);
- responsabile del difetto è il rivenditore considerato che il cliente finale, il NToparte_2 consumatore, deve rivolgersi al suo immediato venditore, per essere il soggetto con cui ha contrattato, che ha potuto raccogliere le sue richieste sulla destinazione ad un uso particolare del prodotto e rendersi conto delle sue aspettative;
- quale fornitore del veicolo de quo, deve essere condannata al NToparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3, lettera d) del D.lgs n. 206/2005, atteso che al fine della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo, con la conseguente estensione della responsabilità anche al detentore del marchio di commercio che gode del diritto di essere tenuto indenne dal produttore, con diritto di rivalsa nei pagina 2 di 16 confronti di questo (art. 121, comma 2, D.lgs. n. 206/2005);
- i vizi lamentati, oltre ad essere stati tempestivamente denunciati, sono da imputare ad un difetto di fabbrica, come confermato da CTU;
- essendo evidente la responsabilità delle convenute nella causazione dei danni riportati dall'autovettura de quo a parte attrice spetta non solo il risarcimento di tutti i danni patiti, ma anche il ripristino dell'autovettura a regola d'arte, al fine di evitare il verificarsi della descritta situazione;
- è onere delle convenute risarcire i danni patiti dall'autovettura Audi 6 in occasione dell'occorso del 17.03.2017, la cui quantificazione deve tener conto del lungo lasso temporale di non disponibilità dell'auto;
- il conto complessivo per la riparazione integrale del veicolo ammonta ad euro 13.514,76;
- la ditta attrice si occupa della vendita di materiale da costruzione tanto da richiedere Parte_1 un rapporto costante con la clientela ed un impegno quotidiano lungo tutto il territorio regionale;
- stante l'impossibilità di utilizzare la propria vettura a partire dal 30.04.2018 parte attrice aveva dovuto sostenere l'ulteriore costo derivante dal noleggio di un nuovo autoveicolo per l'importo complessivo di euro 10.945,60;
- sussiste un ulteriore danno patito dalla in conseguenza della svalutazione del valore Parte_1 intrinseco di mercato della Audi A6 per il non utilizzo per oltre tre anni, quantificato in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore somma accordata dal giudicante ed in ogni caso secondo il proprio prudente apprezzamento ed in via equitativa. Tanto premesso, la , ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre Parte_1 Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda e, accertata e dichiarata la responsabilità delle società convenute nella causazione dei danni dovuti dall'esplosione di tutti gli airbags per come descritti in narrativa, condannare la e la NToparte_1 CP_2
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per la somma complessiva di euro 49.460,36 ”.
[...] La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di NToparte_2 costituzione e risposta del 27.12.2020, depositata il 28.12.2020, deducendo che:
- in data 11.07.2016 presso la filiale in Desenzano del Garda (BS) della NToparte_2 Pt_1 ha sottoscritto una proposta irrevocabile d'acquisto relativa ad una autovettura marca Audi
[...] modello A6 2.0 TDI S-Tr 190 Cv;
- in data 13.07.2016, sempre presso la filiale in Desenzano del Garda (BS) della CP_2
sottoscriveva con Volkswagen Bank Gmbh contratto di locazione finanziaria
[...] Parte_1 con facoltà di compera inerente alla citata autovettura, oggetto della proposta irrevocabile d'acquisto, contratto che veniva autorizzato da Volkswagen Bank Gmbh che procedeva all'acquisto della citata vettura presso la filiale di Desenzano della convenuta CP_2
[...]
- il 17.03.2017 la vettura rimaneva coinvolta in un sinistro stradale in Trebisacce (CS) in cui si attivavano gli airbags anteriori (lati guidatore e passeggero) laterali anteriori e posteriori della vettura, sinistro avvenuto a bassissima velocità e, pertanto, con conseguente immotivata attivazione degli airbags dovuta, a detta di parte attrice, ad una anomalia di funzionamento;
- dell'accaduto parte attrice notiziava telefonicamente la filiale di Desenzano della convenuta e in tale occasione il personale preposto forniva tutte le informazioni NToparte_2 necessarie per la corretta gestione tecnica dell'evento, invitando a recarsi presso un Parte_1 concessionario CP_3
- la si attivava, altresì, presso la società per NToparte_2 CP_1 NToparte_1 provvedere ad intervenire in merito alla lamentela di essendo Volkswaghen Parte_1 [...] il soggetto dal quale la convenuta aveva acquistato la vettura, CP_1 NToparte_2 pagina 3 di 16 ovvero il venditore antecedente nella catena distributiva del prodotto;
NToparte_2
- nelle more inviava formale segnalazione e reclamo alla casa automobilistica Audi e Parte_1 successivamente la stessa consegnava alla concessionaria di Rende Parte_1 CP_4
l'autovettura in oggetto per poi ritirarla non intendendo procedere agli accertamenti proposti;
- il 19.04.17 proponeva istanza di mediazione presso la Rende nei confronti Parte_1 CP_5 della sola casa automobilistica Audi;
- con comunicazione datata 03.05.17 informava che NToparte_1 Parte_1 il ritiro del veicolo dalla concessionaria i Rende non aveva consentito di portare a termine CP_3 le verifiche tecniche e gli approfondimenti necessari di concerto con il costruttore CP_3 precludendo, così, la possibilità di un riscontro nel merito della contestazione;
- il procedimento di mediazione veniva chiuso con esito negativo, attesa la mancata adesione alla proceduta da parte di;
CP_6
- in data 18.09.2017 ad istanza di veniva notificato a Parte_1 CP_2
sia presso la propria sede in Brescia alla Via Fenzi n.1 sia presso la concessionaria in
[...]
Desenzano del Garda alla Via Marconi n.29, nonché a ricorso NToparte_1 ex art. 696 bis c.p.c. con decreto del Tribunale di Castrovillari di fissazione d'udienza per il 27.10.2017;
- nel citato procedimento, in cui si costituivano tempestivamente tanto che NToparte_2 respingendo entrambe ogni addebito, veniva disposta ed NToparte_1 espletata consulenza tecnica;
- il 14.07.2020 notificava a ed a Parte_1 NToparte_2 NToparte_1 atto di citazione, chiedendo la condanna delle due società al risarcimento dei danni
[...] quantificati in € 49.460,36, subiti, a suo dire, a seguito dell'immotivata attivazione di tutti gli airbags dell'autovettura Audi A6 targata FE133RF, dovuta ad un presunto vizio e/o difetto di fabbricazione;
- l'azione proposta è improcedibile per omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita anteriormente al giudizio, atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, L. n. 162/2014 risultava obbligatorio attivare antecedentemente al giudizio il procedimento di negoziazione assistita in caso di domanda avente ad oggetto: “il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 , fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria” e nella fattispecie in oggetto la domanda di parte attrice è inferiore all'importo di € 50.000,00, visto che la somma complessiva richiesta a titolo di risarcimento danni patiti e patiendi è pari ad € 49.460,36;
- parte attrice dava atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della controversia insorta mediante l'attivazione della procedura di mediazione presso la Medarb di Rende, procedura attivata esclusivamente nei confronti di e non nei confronti di CP_6
NToparte_2
- l'attivazione della procedura di mediazione nei confronti di non ha alcuna efficacia CP_7 nei confronti della convenuta e pertanto l'azione attorea risulta per tabulas NToparte_2 improcedibile;
- sussiste l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
- nel caso in oggetto ha rivestito il ruolo di concessionaria venditrice finale NToparte_2 dell'autovettura in questione, in quanto è il soggetto, nella catena NToparte_1 distributiva del prodotto, dal quale ha acquistato la vettura in questione;
NToparte_2
- ha la propria sede in Verona mentre ha NToparte_1 NToparte_2 attualmente sede in Bolzano ed all'epoca della vendita della vettura aveva sede in Brescia;
pagina 4 di 16 - pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.p.c. - foro generale delle persone giuridiche - poiché la convenuta ha sede in Verona, la ha sede NToparte_1 NToparte_2 in Bolzano, ed all'epoca della vendita della vettura sede in Brescia, risultano competenti in via alternativa tra loro il Tribunale di Verona o il Tribunale di Brescia o il Tribunale di Bolzano, non essendoci alcun elemento in forza del quale poter individuare la competenza del Tribunale di Castrovillari adito;
- atteso il richiamo da parte attrice della responsabilità in capo alla convenuta NToparte_2 in forza di quanto previsto dall'art. 1490 c.c. in via facoltativa può altresì risultare competente ex art. 20 c.p.c. - foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - il giudice del luogo ove è stato sottoscritto il contratto di locazione finanziaria e/o è stata acquistata la vettura in questione, ovvero il Tribunale di Brescia, ed essendo il contratto sottoscritto in Desenzano del Garda, non sussiste neanche in tale ipotesi alcun elemento in forza del quale poter individuare la competenza del Tribunale di Castrovillari adito;
- anche con riguardo al luogo dell'esecuzione dell'obbligazione originaria di consegna di un bene immune da vizi, questo va individuato nel luogo in cui è stato consegnato il bene, ovvero in Desenzano del Garda, con conseguente competenza, quale foro facoltativo, del Tribunale di Brescia;
- pure nelle cause di risarcimento del danno il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo ove ha sede il danneggiante ragione per cui ex art. 20 c.p.c. competente è sempre il Tribunale di Brescia;
- si configura una carenza di legittimazione passiva in capo alla NToparte_2
- nella propria esposizione la lamenta un difettoso azionamento degli airbags Parte_1 imputando il tutto ad un presunto vizio e/o difetto di fabbrica;
- la convenuta ricevuta la comunicazione da parte di NToparte_2 Parte_1 dell'immotivata attivazione degli airbags, inoltrava prontamente la contestazione ad CP_6 invitando quest'ultima ad attivarsi per le verifiche del caso, la quale, a sua volta, a seguito dell'accesso della vettura in questione presso la concessionaria n Rende, apriva una pratica CP_3
e comunicava alla la necessità di esaminare le centraline per appurare se quanto Parte_1 lamentato era da ricondurre ad un vizio e/o difetto, richiedendo all'uopo l'autorizzazione al prelievo delle centraline ed al loro inoltro presso la sede in Verona;
autorizzazione, però, negata dalla che preferiva portare l'autovettura presso un'autofficina di sua fiducia al fine Parte_1 di esaminare l'apparecchio di localizzazione satellitare installato sul mezzo dalla propria compagnia assicurativa e sulla scorta di tale esame, effettuato da un tecnico nominato dalla stessa sosteneva una anomala ed errata attivazione degli airbags;
Parte_1
- il perito nominato dal Tribunale ha evidenziato che l'attivazione di tutti gli airbags è stata causata da una anomalia e che i danni derivati dall'attivazione degli airbags sono dovuti ad un vizio e/o difetto di fabbrica, conclusione, quest'ultima, a cui è pervenuto per via induttiva, non avendo proceduto all'analisi della centralina che comanda gli airbags per ragioni di costo di tale procedura, e come tale priva di valenza probatoria;
- il venditore ai sensi dell'art.1490 c.c. è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ma è, altresì, vero che ai sensi e per gli effetti dell'art.1494 c.c. il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa;
- atteso che per stessa indicazione di parte attrice, nonché del tecnico nominato dal Tribunale nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., l'attivazione di tutti gli airbags è da imputarsi ad un vizio e/o difetto di fabbricazione e un concessionario d'auto risulta del tutto estraneo al ciclo produttivo pagina 5 di 16 delle vetture che commercializza, appare evidente la carenza di legittimazione passiva di
[...]
non a conoscenza del presunto vizio e/o difetto agli airbags della vettura in CP_2 questione, trattandosi, tra l'altro, di problematica mai riscontrata prima dalla stessa CP_2 in vetture della medesima marca e modello di quella in uso ad
[...] Parte_1
- né il produttore Volkswagen/Audi né l'importatore in Italia che NToparte_1 era anche il venditore antecedente nella catena distributiva del prodotto, avevano mai indicato alla convenuta l'esistenza di tale vizio e/o difetto in autovetture della NToparte_2 medesima marca e modello di quella utilizzata da parte attrice;
- alcuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta in merito ai danni NToparte_2 lamentati da parte attrice;
- in caso di contestazione di vizi e/o difetti di fabbricazione, la normativa di carattere generale, prevede la chiamata in giudizio del produttore e non del rivenditore;
- ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c. l'azione del compratore si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna, con conseguente prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, atteso che la vettura è stata acquistata da Volkswagen Bank G.m.b.h. e quindi concessa in locazione finanziaria ad in data 13.07.2016, mentre l'atto di citazione introduttivo del Parte_1 presente giudizio era stato notificato in data 14.07.2020, quindi a 4 anni dalla consegna della vettura;
- il richiamo operato da parte attrice (finalizzato a giustificare l'azione nei riguardi di CP_2 quale venditore finale della vettura de quo), al Codice del Consumatore, normativa che
[...] consente al consumatore di invocare in giudizio indifferentemente il produttore o il rivenditore finale, non trova applicazione nella fattispecie in esame, atteso che l'art. 3 del predetto codice precisa che per consumatore si intende esclusivamente “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
- essendo la una società di capitali ed il veicolo un bene strumentale dell'azienda non Parte_1 trovano applicazione le norme del Codice del Consumatore, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo alla NToparte_2
- tuttavia, anche in ipotesi di applicabilità del Codice del Consumatore, ai sensi dell'art. 116 il terzo, indicato quale precedente fornitore, può essere chiamato nel giudizio ed il fornitore convenuto può essere estromesso;
- avendo convenuto in giudizio, oltre il venditore finale, anche Parte_1 NToparte_2
venditore precedente nella catena NToparte_1 NToparte_2 distributiva del prodotto in contestazione, la convenuta, ha diritto ad essere NToparte_2 estromessa dal giudizio;
- pur a voler applicare il Codice del Consumatore l'azione promossa da è prescritta, Parte_1 ai sensi dell'art. 132, comma 4, del citato Codice, in quanto l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene e nella fattispecie in esame sono trascorsi 48 mesi dalla consegna del bene ad Parte_1
- con riguardo al quantum, si ribadisce come le conclusioni del nominato CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono solo induttive e prive di fondamento tecnico e probatorio, in quanto lo stesso consulente nominato si richiama all'esame delle risultanze dell'apparecchio di localizzazione satellitare, installato sul mezzo in questione dalla compagnia assicurativa presso cui è assicurata la vettura, che, tuttavia, non rileva il funzionamento degli airbags;
- l'unico mezzo per accertare la sussistenza di una anomala ed immotivata attivazione degli airbags pagina 6 di 16 è l'esame dell'apposita centralina installata sull'autovettura, analisi che può essere effettuata solamente con appositi programmi, analisi che la stessa Audi sin da principio si è dichiarata disponibile ad eseguire;
- i valori della centralina motore nella prima fase di analisi della vettura presso il concessionario n Rende appaiono anomali come se la centralina motore e/o la macchina avesse subito una CP_3 modifica per incrementare le prestazioni dell'autovettura;
- il CTU ha errato nel basare le proprie conclusioni sulla scorta dei danni riportati dalle vetture in conseguenza del sinistro del marzo 2017;
- in primo luogo, non vi è alcuna dimostrazione che la vettura oggetto del presente procedimento al momento dell'esame da parte del CTU fosse nelle medesime condizioni in cui si trovava immediatamente dopo il sinistro, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l'incidente e l'esame della vettura effettuato dal tecnico nominato dal Tribunale;
- in secondo luogo, risulta assai difficile comprendere come si può sostenere che la vettura di parte attrice procedeva a bassa velocità, considerato che i danni subiti dall'altra vettura coinvolta nel sinistro ammontano a più di € 4.000,00;
- parte attrice reclama un danno per la riparazione del veicolo in conseguenza della presunta errata attivazione degli airbags pari ad €13.514,76, quando il nominato CTU li quantifica in € 6.039,18;
- parte attrice nella propria richiesta ha erroneamente ricompreso i danni subiti dall'autovettura a seguito del sinistro e non si è limitata a richiedere i costi necessari alla riparazione di quelli dovuti alla sola attivazione degli airbags;
- altra voce di danno reclamata da parte attrice è il cosiddetto danno da fermo tecnico, quantificato in € 10.945,60, derivante dal mancato godimento del bene durante il lasso di tempo necessario alla riparazione del veicolo, ossia dall'impossibilità di utilizzo dell'auto, protrattosi dal 30.04.2018 al 29.12.2019, come da fatture di noleggio in atti;
- è onere di parte attrice dimostrare che l'impossibilità dell'utilizzo effettivo della vettura in questione non è dovuto a sua colpa;
- non può certamente imputarsi alle convenute l'inutilizzabilità della vettura dal 30.04.18 alla data di deposito dell'elaborato peritale (dicembre 2019);
- in ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo alle convenute nella determinazione del danno materiale può essere imputato loro esclusivamente il danno inerente il tempo strettamente necessario per la riparazione della vettura;
- parte attrice ha fiscalmente detratto tali spese nella propria denuncia dei redditi e conseguentemente può trarre un illecito guadagno dalla refusione di tale importo;
- è onere di parte attrice provare sia l'an che il quantum anche di tale voce di danno;
- con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno da svalutazione tecnico commerciale, fondato sul fatto che la vettura veniva immatricolata nel secondo semestre 2016 e dopo meno di un anno veniva riscontrato un vizio e/o difetto di produzione causativo del forzato inutilizzo per oltre tre anni, danno quantificato in € 25.000,00, viene contestato tanto l'an che il quantum, evidenziando come alcun elemento probatorio a sostegno di tale richiesta è stato fornito da Pt_1
[...]
Tanto premesso ha chiesto a questo Tribunale di: “In via pregiudiziale: attesa la NToparte_2 mancata attivazione da parte di della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex Parte_1 art.3 comma 1 L. n.162/2014 nei confronti di a socio unico si chiede venga dichiarata NToparte_2 l'improcedibilità dell'azione promossa da In via preliminare: a) dichiarare la propria Parte_1 incompetenza territoriale perché competenti in via alternativa tra loro il Tribunale di Verona, l Tribunale di Bolzano o il Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. o il solo Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 20 c.p.c.. b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in via pagina 7 di 16 pregiudiziale e della eccezione preliminare che precede, accertato e dichiarato che i presunti vizi e/o difetti lamentati da parte attrice sono, per indicazione della stessa, da considerarsi vizi e/o difetti di fabbricazione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a a socio NToparte_2 stante l'estraneità di quest'ultima dal ciclo produttivo delle autovetture a marchio disporne quindi CP_3 l'estromissione dal presente procedimento. c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in via pregiudiziale e delle eccezioni preliminari che precedono, accertato e dichiarato che i presunti vizi e/o difetti lamentati da parte attrice sono, per indicazione della stessa, da considerarsi vizi e/o difetti di fabbricazione, e comunque avendo parte attrice convenuto in giudizio anche
[...]
precedente venditore rispetto a nella catena distributiva della vettura NToparte_1 CP_2 oggetto di causa, disporsi l'estromissione dal presente giudizio di ex art. 116 comma NToparte_2 5 D.Lgs n.206/2005. d) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni in via pregiudiziale e delle eccezioni preliminari che precedono, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione avversaria per intervenuta prescrizione ex art. 1495 c.c. III e/o ai sensi dell'art. 132 comma 4 del codice del consumatore. Nel merito: respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.”. Si è costituita nel presente giudizio anche l'altra convenuta (di seguito NToparte_1 NT con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.1.2021, deducendo che:
- è priva di titolarità passiva nel rapporto controverso, posto che la domanda riguarda un asserito NT vizio di conformità del bene la cui responsabilità ricade sul venditore, mentre è palese che non è il venditore della vettura in oggetto;
- parte attrice, dopo aver citato le norme del Codice del Consumo (non applicabile nel caso di NT specie) e quelle codicistiche in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, conviene (sostenendo essere il produttore della vettura) affermando che il produttore (sempre a norma del Codice del Consumo) risponde solidalmente con il venditore;
NT
- invece, si occupa esclusivamente della distribuzione in dei veicoli a marchio CP_1
, Audi, Seat, SK e alle concessionarie della rete CP_1 NToparte_9 di distribuzione nazionale;
NT
- on può in nessun caso rispondere, in via contrattuale, di pretesi vizi di conformità dei veicoli a marchio , né in via extracontrattuale del danno da prodotto difettoso (ex artt. 114 - CP_1
127 Codice del Consumo) eventualmente causato dal bene;
NT
- on può rispondere, né singolarmente né solidalmente, delle obbligazioni che discendono da un contratto di compravendita stipulato tra parte attrice ed il soggetto che ha venduto il bene, a cui la stessa può indirizzare le proprie rimostranze (vedasi art. 123 e art 130 del Parte_1
Codice del Consumo);
- nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei riguardi del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consentiva di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si verificava dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica;
- nessuna richiesta risarcitoria fondata sui difetti di conformità della vettura può essere rivolta dal compratore alla che non è il venditore del bene ma solo NToparte_10
l'importatore/distributore e che, rispetto a siffatta domanda, manca di qualsiasi legittimazione passiva;
- analogamente, poiché non è il produttore dell'autovettura, non può essere NToparte_10
pagina 8 di 16 nei suoi confronti esercitata nemmeno l'azione extracontrattuale di responsabilità per prodotto difettoso, mancando in capo alla predetta convenuta la necessaria legittimazione passiva;
- ad una corretta ricostruzione dei ruoli e della normativa di settore non può che conseguire NT l'accertamento dell'assoluta estraneità di ispetto alle contestazioni del compratore finale delle vetture che importava e vendeva alle concessionarie;
- parte attrice ha erroneamente formulato una domanda ex artt. 114 e ss. del Codice del Consumo NT ma la responsabilità del produttore (soggetto, comunque, diverso da limitava la risarcibilità ai soli danni cagionati da morte o lesioni personali, o dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (art. 123 Codice del Consumo);
- la domanda attorea risulta infondata;
- il richiamo operato da parte attrice alle norme del Codice del Consumo per affermare il proprio diritto al risarcimento del danno asseritamente non trova applicazione, visto che è una di Pt_1 società di capitali ed il bene in questione è un bene strumentale dell'azienda con conseguente inapplicabilità dell'art. 3 del Cod. Consumo e rigetto della domanda;
- con riguardo all'asserita possibilità per la di essere estromessa dal presente Parte_3 giudizio ai sensi dell'art. 116 del Codice del Consumo, si rileva che la presente è un'azione di garanzia mentre l'art. 116 del Codice del Consumo (rientrante nel Titolo II - Responsabilità per danno da prodotti difettosi) attiene a fattispecie del tutto distinte da quelle oggetto di causa;
- l'art. 123 del Codice del Consumo prevede che “È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato” e quindi il produttore NT (soggetto distinto da non risponderebbe del risarcimento richiesto da;
Pt_1
- l'art. 116 prevede che “Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto”;
- nella fattispecie in esame il produttore non risponde del danno asseritamente sofferto da Pt_1
e il fornitore, comunque, non risponde in luogo del produttore in quanto non ricorrono i presupposti richiamati da;
CP_2
- appare destituita di fondamento la richiesta di estromissione dell'altra convenuta;
CP_2
- il CTU che ha eseguito la perizia in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., promosso da parte attrice, afferma che “la conclusione circa il malfunzionamento degli airbag è stata raggiunta per via deduttiva sulla base della analisi dei danni diretti registrati dai rispettivi veicoli coinvolti nel sinistro”, non avendo effettuato alcuna prova sulla centralina degli airgbags;
- le conclusioni del perito devono ritenersi prive di fondamento tecnico e probatorio;
- i parametri di attivazione degli airbags previsti dai sistemi installati su autovetture Audi non sono noti e non si limitano unicamente alla valutazione della decelerazione di 8g, trattandosi, tra l'altro, di valore non presente in nessuna letteratura tecnica Audi in uso nelle officine autorizzate;
- l'unico mezzo per accertare l'esistenza o meno di una anomala ed immotivata attivazione degli airbags è l'esame dell'apposita centralina dell'autovettura, analisi che può essere effettuata solamente con appositi software;
- si contesta dunque il difetto di conformità della vettura che dovrà essere provato nel corso del presente giudizio;
- non sussiste alcuna difettosità originaria della vettura e l'asserito guasto non può che considerarsi occasionale posto che non vi è alcuna prova di quanto esposto da parte attrice;
pagina 9 di 16 - la domanda di risarcimento danno è stata formulata senza fornire prova del pregiudizio asseritamente subito;
- l'avversa domanda è infondata nell'an e nel quantum e non provata;
- nessuna responsabilità contrattuale è ipotizzabile a carico dell'esponente poiché nessun contratto NT è stato stipulato fra parte attrice;
NT
- un anello intermedio nella catena distributiva tra il produttore, indicato nel libretto di circolazione, ed il venditore finale della vettura e non può in nessun caso rispondere in via contrattuale di pretesi vizi di conformità dei veicoli a marchio CP_3
- non ricorrono i requisiti richiesti per la configurazione di una responsabilità aquiliana, ovvero: il fatto materiale, l'ingiustizia del danno, l'elemento psicologico ed il nesso di causalità; NT
- parte attrice non ha fornito alcuna prova né del fatto illecito di né dell'ingiustizia del danno, né dell'elemento psicologico, né dell'essenziale nesso di causalità, con conseguente radicale infondatezza della avversa domanda risarcitoria, sia di natura contrattuale sia di natura extracontrattuale;
- con riguardo al danno patrimoniale il creditore è tenuto a provare i fatti in cui il danno è consistito nonché il nocumento patrimoniale (perdita positiva o mancato lucro), che in concreto ha sofferto in conseguenza dell'inadempimento o del fatto illecito;
- il risarcimento non spetta per il solo fatto dell'inadempimento o del fatto illecito, che neppure sono ravvisabili, ma occorre sempre dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio di cui si chiede la riparazione, nonché il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il pregiudizio lamentato;
- il danno non patrimoniale richiesto dall'attore non è risarcibile in quanto: - mancano i presupposti della domanda ex art. 2043 c.c.; - non vi è alcuna lesione temporanea o permanente alla sua integrità psicofisica in ragione della pretesa difformità della vettura;
- i “disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione” in quanto tali, non meritano tutela;
- mancano i NT presupposti di una responsabilità contrattuale di - il danno non patrimoniale lamentato da parte attrice non può, comunque, essere prevedibile alla stipula del contratto di compravendita;
- non sussiste un danno conseguenza;
- parte attrice reclama un danno per la riparazione del veicolo in conseguenza della presunta errata attivazione degli airbags in € 13.514,76 quando il nominato CTU li aveva quantificati nella minor somma di € 6.039,18;
- parte attrice nella propria richiesta ha erroneamente ricompreso i danni subiti dall'autovettura a seguito del sinistro e non si è limitata a richiedere i costi necessari alla riparazione di quelli dovuti alla sola attivazione degli airbags;
- con riguardo al lamentato danno da fermo tecnico, quantificato in € 10.945,60, parte attrice deve dimostrare che l'asserita impossibilità di utilizzo della vettura, protrattasi dal 30.04.2018 al 29.12.2019, non è stata determinata da sua colpa, non potendosi imputare alle convenute l'inutilizzabilità della vettura dal 30.04.18 alla data di deposito dell'elaborato peritale (dicembre 2019), in quanto, in caso di accertamento di responsabilità in capo alle convenute nella determinazione del danno materiale, può essere imputato loro solo il danno inerente il tempo strettamente necessario per la riparazione della vettura;
- viene contestato sia l'an che il quantum del chiesto risarcimento del danno da svalutazione tecnico commerciale, per assenza di alcun elemento probatorio a sostegno di tale istanza, in quanto si è limitata a sostenere che la vettura è stata immatricolata nel secondo semestre 2016 e Pt_1 dopo meno di un anno è stato riscontrato un vizio e/o difetto di produzione che ne ha comportato il forzato inutilizzo per oltre tre anni, quantificando tale voce di danno in € 25.000,00; pagina 10 di 16 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di “- in via preliminare, NToparte_1 accertato e dichiarato che non ha titolarità passiva nel rapporto NToparte_1 NT controverso, respingere tutte le domande promosse nei riguardi di - nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'attore poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova;
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14”. Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., acquisito agli atti il fascicolo del giudizio di ATP (proc. n. 1753/2017 – Tribunale di Castrovillari) disattesa ogni altra istanza istruttoria, la causa, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.06.2025, è stata trattenuta in decisione in data 3.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito 2.1. In via preliminare è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla parte convenuta er il mancato esperimento nei propri confronti della procedura di NToparte_2 negoziazione assistita. Ed invero, sebbene nelle conclusioni l'attrice richieda una somma determinata in € 49.460,36, è parimenti evidente che in parte motiva il valore della domanda di pagamento è in realtà indeterminato. La società attrice, infatti, nel richiedere il danno da svalutazione commerciale, insta per la condanna “a quella somma maggiore o minore”, da stimarsi in via equitativa. Ciò esclude l'operatività della condizioni di procedibilità in esame. 2.2. Infondata risulta anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari. Invero, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato uno specifico foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. civ. n. 16284/2019; Cass. civ. n. 17858/2022). Il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riguardo a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. civ. n. 17858/2022). In caso di pluralità di convenuti, in cui le cause siano connesse per oggetto o per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., l'eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, richiede, per essere considerata completa, la contestazione dell'esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, e solo così estende i suoi effetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti (Cass. n. 16007 del 2011). VA infine rammentare che, un caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 20597 del 2018; n. 20387 del 2019). L'eccezione di incompetenza deve pertanto attingere sia la sede della persona giuridica, che lo stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.. Orbene, l'eccezione di incompetenza della convenuta deve considerarsi NToparte_2 incompleta e, pertanto, non proposta. pagina 11 di 16 Con riguardo al foro di cui all'art. 19 c.p.c., infatti, alcuno specifico profilo di incompetenza per territorio risulta dedotto per le convenute quanto e in relazione CP_2 NToparte_1 all'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. A tal fine, poi, non rileva l'avvenuta produzione della visura camerale della società NToparte_2 senza che ad essa venga accompagnata alcuna allegazione. A tutto voler concedere, poi, non si riscontra analoga produzione per la società CP_1 CP_1
sicchè la competenza territoriale ex art. 19 c.p.c. risulterebbe comunqu
[...] completo. 2.3. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa;
la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto. L'esame delle doglianze in punto di legittimazione – recte, titolarità -, dunque, appartiene al merito della domanda.
3. Ragione più liquida VA rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
4. Nel merito 4.1. La deduzione di parte attrice in merito all'applicabilità nella fattispecie per cui è causa della tutela pagina 12 di 16 prevista dal Codice del Consumo richiede un preventivo esame della normativa richiamata. È noto che l'art. 3, del Dlgs. 206/2005, che reca la rubrica “Definizioni”, nel primo comma, alla lettera a), definisce il consumatore o utente quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 Codice del Consumo, approvato con d.lgs. n. 206/2005), la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma anche per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 13377 del 2007; Cass. n. 22810 del 2018; Cass. n. 8419 del 2019). Ciò posto, è evidente che nella specie alla società di capitali attrice non possa applicarsi la qualifica di consumatore e non sussistono margini per l'applicabilità della relativa disciplina. 4.2. Chiarito tale profilo, parte attrice ha invocato a sostegno della domanda risarcitoria proposta anche le disposizioni concernenti la garanzia per i vizi della compravendita. 4.3. Sul punto va sin da subito evidenziato che la convenuta ha eccepito il decorso NToparte_2 del termine annuale di prescrizione, stante la distanza temporale di 4 anni dalla consegna del 13.07.2016 e la notifica dell'atto di citazione. Orbene, è indubbio che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass.
3.8.2001 n. 10728). L'eccezione proposta è infondata. Ed infatti, è la stessa parte convenuta a dedurre nella comparsa di risposta che: “Va evidenziato che ricevuta la comunicazione da parte di dell'immotivata, a suo dire, NToparte_2 Parte_1 attivazione degli airbags, inoltrava prontamente la contestazione ad invitando quest'ultima CP_6 ad attivarsi per le verifiche del caso (doc. 12 e 13).”. I documenti n. 12 e n. 13 concernono, in effetti, comunicazioni della datate entrambe 13.7.2017, CP_2 dunque, prima del decorso del termine annuale dalla consegna. Dalla documentazione in atti, poi, risulta che il ricorso introduttivo del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. è stato notificato nel mese di settembre del 2017 e la consulenza è stata depositata il 16.12.2019 (sulla protrazione dell'effetto interruttivo sino al deposito della consulenza si veda Cass. civ. n. 8637/2020: “L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (..)”). L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi, è stato notificato il 14.07.2020 e, dunque, prima del decorso dell'anno dal deposito della consulenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa. A tali atti va riconosciuta efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, sicchè l'eccezione risulta infondata. 4.4. Nel merito la domanda va rigettata. Ve premesso che deve ritenersi indubbio che l'utilizzatore del contratto di leasing possa agire per il risarcimento del danno nei confronti del fornitore (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 19785/2015: “L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra pagina 13 di 16 concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poichè riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarità attiva del rapporto”.). Ciò posto, la società attrice, pure essendone onerata, non ha offerto prova dei vizi del bene. Ed infatti, l'art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all'applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa. La garanzia per vizi, infatti, non deve essere concepita come oggetto di un dovere di prestazione. In tal senso, infatti, l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione di soggezione e non di obbligazione, che lo espone all'iniziativa del compratore con riguardo alla modificazione del contratto di vendita o alla sua caducazione attraverso l'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo o dell'azione redibitoria, nonché all'azione di risarcimento. Come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S. U. n. 11748 del 2019), il venditore soggiace ad una responsabilità che prescinde da qualsiasi valutazione di colpa ed è fondata sulla prova dell'esistenza dei vizi sul bene e che non può essere qualificata come inadempimento ad una obbligazione del venditore, ma alla c.d. lex contractus. Per tale ragione, l'onere probatorio posto in capo al compratore consiste nella prova dei vizi della cosa, dalla quale discende necessariamente la responsabilità del venditore. La questione del riparto dell'onere probatorio tra venditore e compratore viene risolto alla stregua del principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova. L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore;
è proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato. Tale principio deve essere esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art. 1494 c.c., in cui sussiste l'ulteriore onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e asserito pregiudizio subito. Nella specie, parte opponente, tuttavia, pur essendone onerata non ha fornito la prova di tali vizi. In particolare, è rimasta del tutto sfornita di prova la specifica circostanza che ha condotto all'attivazione degli airbag del veicolo. A fronte delle specifiche contestazioni delle convenute, infatti, parte attrice non ha inteso offrire o richiedere prova sulla entità e tipologia di sinistro che avrebbe visto coinvolto il veicolo in data 17.3.2017, alle ore 17:15 circa. A tal fine, in effetti, si rivela del tutto insufficiente la produzione dei dati del dispositivo satellitare Fonsai Full Octo Codice Identificativo N. installato sul veicolo della società attrice. NumeroDiCart_1 Il dispositivo in oggetto, invero, non ha la finalità di stabilire la modalità di attivazione degli airbag del veicolo che incorre in un sinistro. Neppure tali dispositivi possono consegnare alcuna evidenza circa la specifica modalità del sinistro. A tutto voler concedere, il semplice esame del dato ricavabile dal dispositivo satellitare evidenzia che il pagina 14 di 16 17.3.2017 veniva registrato un unico evento crash in via Seneca di Trebisacce, ma alle ore 07:19,01, ossia circa 10 ore prima dell'orario indicato da parte attrice senza che risulti alcuna deduzione in merito ad un malfunzionamento dello strumento di rilevazione satellitare per l'indicazione dell'orario. L'evento è così segnalato nella documentazione in atti:
Peraltro, sempre dai dati ricavabili dal dispositivo satellitare risulta che dopo l'evento crash registrato, il veicolo veniva spento in Via VAnni XXIII di Trebisacce e, poi, nuovamente acceso e spento in via T. Campanella di Trebisacce. I dati indicati così risultano riportati in atti:
Come è possibile verificare da tale tabella, le ultime due attivazioni del veicolo avvenivano in orari compatibili con quelli indicati dall'attore per il presunto sinistro. Tuttavia, non risultano nella giornata del 17.3.2017 altre segnalazioni di evento crash. Manca, dunque, prova sia della dinamica del sinistro sia dello stesso sinistro indicato in citazione. Neppure risulta alcuna prova dello stato del veicolo dopo il sinistro solo dedotto in citazione. Deve concludersi pertanto che l'attore non ha fornito prova sulle specifiche modalità che portavano all'attivazione dei dispositivi di sicurezza airbag all'interno del veicolo Audi. Di conseguenza, manca qualunque prova della riferibilità di tale attivazione ad un malfunzionamento di tali dispositivi di sicurezza. Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini del rigetto della domanda nei confronti delle convenute, le cui ulteriori eccezioni restano assorbite.
5. Le spese di lite Le ragioni della decisione, fondata anche sui principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 11748 del 2019) in epoca di poco anteriore all'instaurazione del presente procedimento, la complessità dell'accertamento in fatto in relazione alle circostanze che hanno portato all'effettiva attivazione degli airbag (circostanza, quest'ultima, neppure controversa), costituiscono complessivamente considerati altre grave ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Restano, invece, definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel procedimento ante causam. pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio esperita nel giudizio n. 1753/2017 R.G..
- MANDA alla cancelleria per quanto di spettanza. Così deciso il 26.11.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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