Articolo 123 del Codice del consumo
Articolo 93Articolo 95
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23 ottobre 2005
Art. 123. Danno risarcibile 1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2005
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