Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7142/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 6 C.F._1
06012 CITTA' DI CASTELLO presso l'Avvocato BIANCHI ROBERTO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BROLETTO 20 20121 MILANO presso l'Avvocato COLOMBO GIORGIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
[...]
In via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la pagina 1 di 6
NEL MERITO
In via principale:
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto, inammissibile e/o nullo e/o inefficace e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.19169/2023 emesso dal Tribunale di Milano in persona dell'Ill.mo Giudice Ambra Carla
Tombesi in seno al procedimento rubricato al n. r.g. 43810/2023 repert. N. 14899/2023 del
21.12.2023 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario del
5% gravati d'iva e cap come per Legge”
Per Controparte_2
[...]
rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiun-tivo opposto, per i motivi - in fatto e in diritto - dedotti ed esposti negli atti di causa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande formulate dal sig. con l'atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte negli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 19169/2023, R.g. n. 43810/2023, emesso in data 18 dicembre 2023, depositato il 21 dicembre 2023, in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare il sig. alla Parte_1 restituzione immediata a di n.1 “TRAT-TORE NEW HOLLAND T5.120 Controparte_1
TELAIO HLRT5120TKL006847”; n.1 “RIMOR-CHIO R90 TELAIO TR90L2068”, n.1 Pt_2
IB4600 Z63 MATR.1419/05 CON IB300 MATR.1752/K3”, n.1 Controparte_3 CP_4 CP_5
KL2200 MATR.2319”, n.1 GR150 MATR.GR00500966”, n.1 “ROTATORE
[...] CP_5
55SF MATR.592”, n.1 TA180 MATR.94858”, n.1 EGV85 CP_6 Controparte_7
AHK MATR.209131-01236”, oggetto del contratto di leasing n. A1B06167;
IN OGNI CASO condannare il sig. alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
competenze del presente giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
pagina 2 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19169 reso da questo Tribunale in data
[...]
21.12.2023 su istanza di con il quale gli è stato ingiunto di riconsegnare Controparte_1
i beni mobili oggetto del contratto di leasing n. A1B06167 stipulato in data 28.08.2019.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che, diversamente da quanto prospettato in sede di ricorso monitorio, con riferimento ai canoni scaduti e insoluti - indicati in € 42.295,61 – sarebbe in realtà intervenuto il pagamento di € 38.132,37 come riscontrato dai titoli cambiari e dall'assegno di cui
Contr all'allegato n. 6 dell'opposizione. Pertanto, non avendo la concedente scomputato tali importi, lo avrebbe erroneamente ritenuto inadempiente.
Ha, inoltre, sostenuto che l'inadempimento - atteso il pagamento sopra riportato - non potesse comunque considerarsi grave, come richiesto ai sensi dell'art. 1455 c.c., sì da non risultare legittima l'invocata risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14 delle condizioni generali.
Ha chiesto, pertanto, di ritenere ancora operante il contratto e di revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo.
Quanto alla somma di € 77.159,47, richiesta in sede monitoria a titolo di canoni a scadere e di prezzo per l'opzione di acquisto, l'opponente si è associato a quanto disposto in sede monitoria, sostenendo l'inesigibilità della somma ai sensi dell'art. 1 comma 138 l. 124/2017.
Ha, infine, allegato la mancata sospensione dei pagamenti richiesta nel maggio del 2020 - presa in
Contr carico dalla ai sensi dell'art. 56 d.l. 18/2020 - ideata per il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19. Contr
si è costituita e ha contestato la ricostruzione avversaria concludendo per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha rilevato che il doc. n. 6 allegato all'opposizione non ha valenza probatoria circa l'effettivo versamento delle somme indicate poiché l'opponente si è limitato a produrre la scansione delle cambiali e le relative lettere accompagnatorie recanti i medesimi importi e date evidenziando che - in ogni caso - la sommatoria degli importi non restituisce la quantificazione effettuata dall'opponente in ragione di € 38.132,37 trattandosi di cifra nettamente inferiore. Tale inesattezza era stata immediatamente segnalata all'indomani del ricevimento della comunicazione del difensore di parte opponente recante l'indicazione del versamento.
pagina 3 di 6 Ha sostenuto – di
contro
- che quanto versato dal debitore era stato correttamente imputato nell'estratto conto (all. 4 fascicolo monitorio).
Ha rilevato la conformità dell'intimata risoluzione alla previsione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto.
Infine, a riprova dell'avvenuta concessione della moratoria , ha richiamato il ricorso per decreto Pt_3
ingiuntivo che reca l'espresso riferimento alla posticipazione dei pagamenti e al piano di ammortamento allegato al doc. 1 del fascicolo monitorio, ove è indicata la posticipazione dei canoni nn. 2 e 3.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi, assunta in decisione in data 1.04.2025.
L'opposizione è infondata.
E' documentato che, a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore, la Contr concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 14 delle condizioni generali comunicando in data 25.11.22 la risoluzione di diritto del contratto. Non può dubitarsi che la stessa abbia legittimamente esercitato la facoltà attribuitale a fronte dell'omesso pagamento dei canoni.
La tesi sostenuta dall'opponente circa l'avvenuto versamento della somma di € 38.132,37 non ha riscontro.
Il documento allegato sub. 6 dell'atto di citazione in opposizione recante i titoli cambiari ed un assegno non costituisce prova dell'allegato pagamento.
Le cambiali costituiscono mere promesse di pagamento, sì da rendersi necessario fornire riscontro riguardo al successivo incasso: tale non può ritenersi la scritta - aggiunta a mano - recante l'indicazione
“pagata”.
La medesima conclusione deve essere raggiunta con riferimento all'assegno in assenza di girata per l'incasso.
Così documentato l'inadempimento dell'utilizzatore, quanto alla risoluzione si rileva che la giurisprudenza di legittimità sottolinea che ”la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
Pertanto, considerati i mancati pagamenti riportati nell'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio
(allegato n. 4) in uno all'imputazione di quelli effettivamente eseguiti, deve concludersi nel senso che pagina 4 di 6 Contr l'opposta si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa dandone comunicazione all'utilizzatore in data 25.11.2022, ritualmente ricevuta dal destinatario (doc. n. 7 fascicolo monitorio). Contr Nella stessa, ha riportato la situazione contabile a tale data, i pagamenti dovuti e ha intimato la riconsegna immediata dei beni.
Secondo la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto, debitamente sottoscritta e accettata dall'utilizzatore “la società ha facoltà di risolvere il presente contratto nell'ipotesi in cui il cliente: a) non provveda al pagamento anche di un solo canone alla scadenza prevista […]. La risoluzione opera di diritto a norma dell'art. 1456 c.c. e diviene operativa a seguito della comunicazione fattane dalla società al cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno”.
La stipulazione di siffatta clausola rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti ed esime il giudice dal valutare la gravità dell'inadempimento, residuando la verifica della sola ricorrenza di quanto indicato dalla pattuizione.
Deve, pertanto, darsi atto della verificazione della fattispecie di cui alla lett. A) art. 14 del contratto, che ha legittimato parte opposta ad avvalersi di tale clausola e, stante il prolungato inadempimento, ad agire in sede monitoria.
L'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ha reso priva di titolo la detenzione dei beni sì da risultare pienamente legittima la condanna alla riconsegna.
Le ulteriori questioni contestate da parte opponente relative alle somme riportate in sede monitoria a titolo di canoni scaduti, a scadere e prezzo di opzione finale di acquisto – la cui ingiunzione è stata rigettata – esulano dalla presente delibazione.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale che va liquidata nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 19169 reso da questo
Tribunale il 21.12.2023 che dichiara esecutivo;
Contr
2. condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in € 11.268 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
pagina 5 di 6 Milano, 14 aprile 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 6 di 6