Articolo 132 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 131Articolo 111 quaterdecies
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19 aprile 1942
Art. 132.

L'erede col beneficio d'inventario puo' promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, e' stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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