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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4847/2019 R.G. avente ad oggetto: atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 860/19 – R.G.n. 2424/2019 del Tribunale di Catanzaro.
TRA
(p.iva ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Guerino Gentile presso il cui studio sito alla via dei Carri Sud n. 86 di Sersale (CZ)
è elettivamente domiciliato
Attore opponente
E
( già ) (p.iva ) Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito alla Via S. Barnaba n. 30 di Milano
Convenuta opposta
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 860/19 emesso dal Tribunale di Catanzaro in favore della
[...] per il pagamento dell'importo di € 10.238,06, oltre interessi legali come da Controparte_1 domanda, nonché spese liquidate in € 685,50, oltre rimborso spese generali iva e c.p.a..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in virtù del solo estratto autentico notarile delle risultanze contabili dei Libri Giornale della società convenuta, privo di validità in quanto privo del requisito della forma scritta e riportante i soli dati delle fatture presumibilmente emesse dalla
1 cedente Hera Com S.r.l., risultanti dall'atto di cessione di credito, in assenza di prova alcuna del rapporto contrattuale intercorso a monte tra le parti.
Per accreditata giurisprudenza il valore probatorio delle scritture contabili e delle fatture si limita alla sola fase sommaria del procedimento, non potendo i documenti di formazione unilaterale assurgere al rango di prova del credito nella fase di merito.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta non ha citato il rapporto contrattuale intercorso tra la Hera Com S.r.l. e l'opponente né ha allegato le fatture o ha indicato criteri e parametri per i calcoli dei consumi che ne abbiano giustificato l'emissione.
Non solo. La forma scritta ab substantiam nei contratti intercorsi con le pubbliche amministrazioni è requisito previsto a pena di nullità.
Dal 31.03.2015 è stato, inoltre, introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni ma nel caso di specie le fatture in contestazione non sono mai state allegate al ricorso nella fase monitoria, ragione per la quale non è stata vagliabile l'esattezza della pretesa creditoria nella sua quantificazione.
La legge di stabilità del 2015 ha tra 'l'altro introdotto l'obbligo della scissione dei pagamenti ovvero il sistema del plit payment Iva per le fatture emesse da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali che prevede il pagamento del servizio reso al netto dell'iva da parte del privato che la rifonderà successivamente alla P.A., ma nel caso di specie, mancando l'allegazione delle fatture, non è verificabile il rispetto dell'obbligo di legge in questione.
Si evidenzia, infine, che mai alcuna diffida ad adempiere sia pervenuta all'indirizzo del opponente che di conseguenza non è stato mai messo in mora e verso il quale non si può Pt_1 pretendere quindi la corresponsione degli interessi moratori.
Alla luce della carenza di tutti i presupposti di legge previsti per la validità del decreto ingiuntivo opposto si insiste, in via principale, nella dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo o comunque nella revoca dello stesso ed in via subordinata nella denegata ipotesi contraria di riconosciuta fondatezza della pretesa creditoria, nella riduzione del quantum ingiunto, dichiarando non dovute la somma pretesa a titolo di risarcimento danno e quella a titolo di interessi moratori.
In data 28.01.2020 si costituiva in giudizio la che evidenziava Controparte_1 nel dettaglio la causali dell'importo ingiunto di € 9.058,45, con interessi legali come da domanda, oltre alla somma di € 1.240,00 a titolo di risarcimento del danno, giusta normativa sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nonchè la somma di € 88,00 per le sostenute spese notarili e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 685,50 di cui € 540,00 ed €
2 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si rivela completamente infondata l'eccezione di improponibilità del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 cpc che prevede espressamente che costituiscano prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo le scritture contabili dell'imprenditore che, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria.
Il credito ingiunto di cui parte opponente contesta l'allegazione si sostanzia nelle 31 fatture della Hera Comm S.r.l, contestualmente prodotte e descritte nell'elenco delle scritture contabili del
17/01/2020, con le relative ricevute di consegna e decorrenza termini.
Allo stesso modo il rapporto contrattuale tra il e la cedente emerge dalla Parte_1 produzione documentale in atti della convenuta dell'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 nonché dalla comunicazione da parte di Hera Comm Srl di attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato di Salvaguardia di cui alla legge 125/2007 e relativa ricevuta di accettazione.
Ancora. L'eccezione di parte opponente circa la mancanza di esibizione delle fatture elettroniche è superata dalla produzione delle fatture in allegato alla comparsa costitutiva, per come già descritte nella situazione contabile al 17/01/2020, con le relative ricevute di consegna e decorrenza termini, dal cui esame risulta la correttezza della compilazione ed emissione secondo le correnti disposizioni fiscali.
Allo stesso modo è infondata l'eccezione di parte opponente circa la non esigibilità degli interessi moratori in assenza di formale procedura di messa in mora in quanto, come sostenuto con numerosi interventi dalla Suprema Corte, le forniture dei beni e servizi di cui ai crediti ceduti, rientrano a pieno titolo nell'ambito delle transazioni commerciali per le quali è normativamente previsto che gli interessi decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Infine, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di facile soluzione va rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si insiste, pertanto, nel merito ed in via principale nella conferma del decreto ingiuntivo
860/19 emesso dal Tribunale di Catanzaro con contestuale rigetto dell'opposizione ed in via subordinata nella condanna del a titolo di inadempienza contrattuale, al Parte_1 pagamento della somma di € 8.910,06 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché al pagamento degli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284
Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio
3 previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, nonché nella somma di € 88,00 per le spese notarili sostenute ed in quella di € 1.240,00, a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D. Lgs. n. 192 del 2012, per l'integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del
12.05.2025 - sostituita da note di trattazione scritta- la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione del termine di giorni venti più venti per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessario premettere che nel giudizio di opposizione si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (Cass. 528/2000).
La regola di ripartizione dell'onere della prova, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, comporta che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore. In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale, valida ed efficace, o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., sentenza n.
13533/2001, conf.Cass. n. 982/2002; n. 8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010).
In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non
4 ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n.
13533 del 2001).
Nel caso di specie parte opponente contesta alla di non aver prodotto Controparte_1 il contratto originariamente intercorso tra la Hera Comm S.r.l. ed il per il quale, Parte_1 vertendosi in materia di contrattualistica con P.A., è richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità.
L'eccezione è infondata in quanto nel caso di specie il credito ceduto all'odierna creditrice ha la sua origine in un contratto di somministrazione, di conseguenza deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova della fonte del credito azionato, altresì allegando l'inadempimento dell'Ente locale convenuto, mentre quest'ultimo, di contro, non ha dimostrato il relativo fatto estintivo.
Ed infatti, l'attrice ha dedotto che “la Hera Comm S.r.l.”, originaria titolare del credito azionato, ha fornito energia elettrica e/o gas in favore del Comune di , e che,in particolare, Pt_1
l'erogazione effettuata nei diversi siti di fornitura è avvenuta in forza di rapporti di somministrazione con “Tipologia offerta Salvaguardia”.
Si tratta di crediti maturati quale società venditrice di energia elettrica e/o gas ed esercente il c.d. servizio di salvaguardia, individuata all'esito di procedura concorsuale svolta dall'Acquirente Unico ai sensi dell'art. 4 della Legge 125 del 2007.
Al riguardo, è stato condivisibilmente ritenuto che il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale.
Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di
5 condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007.
Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione.
Ne discende di conseguenza, che l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio producendo l'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 nonché con l'allegazione della comunicazione da parte della Hera Comm
S.r.l. di attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato di Salvaguardia di cui alla legge
125/2007 e relativa ricevuta di accettazione.
Altrettanto infondata è l'eccezione di parte opponente circa l'inadeguatezza delle scritture contabili prodotte in fase monitoria a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, essendo principio consolidato che, in tema di ricorso monitorio, la scrittura contabile come la fattura siano titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, sebbene nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscano prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Alla luce di quanto suesposto, essendo l'onere probatorio gravante sul creditore ai sensi dell'art. 2697 c.c. limitato al solo fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, prova nel caso di specie raggiunta dall'opponente, grava sul in quanto debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente Parte_1 la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Non può considerarsi assolto da parte dell'opponente il suddetto onere probatorio, essendosi limitato lo stesso a mere contestazioni generiche sugli importi ingiunti di cui non sarebbe stata vagliabile l'esattezza in assenza della produzione delle fatture elettroniche, allegate poi successivamente all'atto della costituzione nel presente giudizio.
Il si è, infatti, limitato ad eccepire che dalle fatture in atti non potesse Parte_1 evincersi la correttezza degli importi né l'effettività dei consumi fatturati, senza allegare, come sarebbe stato suo onere, l'eventuale malfunzionamento del contatore che tra l'altro non risulta mai
6 dedotto nemmeno nella fase stragiudiziale.
Pertanto, in mancanza di specifica contestazione del malfunzionamento dello strumento di rilevazione dei consumi, è possibile dare per assodato che l'apparecchio funzionasse regolarmente, onde trarne l'ulteriore corollario che spettasse alla debitrice ingiunta dimostrare quali fossero i consumi effettivi, sulla base delle fatture relative al periodo precedente a quello in oggetto.
Tuttavia, essendosi l'opponente limitato ad una mera contestazione generica, che si risolve nella assertiva enunciazione della erroneità dei consumi riportati in fattura (senza alcuna indicazione analitica dei profili di scorretta determinazione degli importi fatturati) e nell'apodittica affermazione per cui mancava la prova dei consumi effettivi, non accompagnata dall'allegazione degli elementi minimi indispensabili per inferire se (ed in quali termini) questi si discostassero dai consumi reali né dalla prova della imputabilità a terzi del sovraconsumo, la proposta opposizione deve essere rigettata. D'altronde, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, una volta esclusone il malfunzionamento, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente a dover dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Corte di Appello di Bari, Sez. II, n. 942/2021).
Sono, altresì, dovuti gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 ed invero “la direttiva 2000/35/Ce (556)”, recepita in Italia con il d.lg. 9 ottobre 2002 n. 231, sul contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche alla P.A., valendo per essa il richiamo specifico dell'art. 2 del citato d.lgs, che definisce la nozione di P.A., ritenendo anch'essa imprenditore forte, ai sensi e per i fini del medesimo decreto. (C.d.S, sez. IV, 02/02/2010 n. 469).
Inoltre, “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.” (Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14911).
Considerata dunque la pacifica applicazione della citata normativa anche all'Ente locale convenuto, la prova del ritardato pagamento è rilevabile dagli atti, e comunque tale ritardo risulta incontestato fra le parti.
Inoltre, ai fini della decorrenza e della debenza degli interessi in questione, non sono
7 necessarie né una formale costituzione in mora, né una specifica domanda giudiziale, ragion per cui il predetto ente locale andrà altresì condannato al pagamento degli interessi moratori di cui agli artt.
4 e 5, D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura, sino al saldo.
Infine, l'attrice ha richiesto la condanna del medesimo Ente locale convenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, e, dunque, dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta, per un ammontare complessivo di € 1240,00 (€ 40.00 × n. 31 fatture = €.
1240,00). Ai sensi dell'art. 6, comma 2, cit., “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.”
Al riguardo, è stato evidenziato nella specie di che trattasi che esso si sostanzi in un risarcimento del danno che “si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore.” (Trib. Bologna n.1566/2023).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 a €
26.000,00 con applicazione dei minimi in ragione della bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona del Giudice dott. Adele
Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 860/19 –
R.G.n. 2424/2019 del Tribunale di Catanzaro;
- Condanna il in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 legali in favore della da liquidarsi nella misura di € 2.540,00 oltre Controparte_1 accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro 16.07.2025
Il giudice
Dott. Adele Ferraro
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