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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1822/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23/9/2025, alle ore 10:32, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. BARONE ANGELA, oggi sostituito dall'avv. ANTONIO Parte_2
CASCONE.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da comparsa conclusionale.
L'avv. di parte convenuta, previa insistenza nelle richieste istruttorie di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183, co. 6, c.p.c., precisa come da atti di causa.
Discutono riportandosi alle note conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1822/2019 pendente tra:
pagina 1 di 17 ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Giovanni Distefano Gueli ), C.F._2 con elezione di domicilio in Comiso (RG), via Forlanini n. 39, presso il di lui studio
ATTORE OPPONENTE contro
), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(RG), via Luigi Sturzo n. 22, con il patrocinio degli avv.ti Gaetano Barone ( e C.F._4
Angela Barone ( ), con elezione di domicilio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, C.F._5 presso il di loro studio
CONVENUTO OPPOSTO
Svolgimento del processo
Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 332/2019, trib. Ragusa, r.g.
n. 473/2019, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Parte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[r]eiectis adversis, preliminarmente, ritenuta
[...]
l'opposizione fondata su prova scritta, ritenere e dichiarare l'illegittima postdatazione dell'assegno n.
7216564132-11 con importo di € 10,000,00 e la nullità del relativo patto di garanzia e, per l'effetto, privare il titolo della propria natura cartolare e sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. nel merito, ritenere e dichiarare l'estinzione del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno n. 7216564132-11 del 30.06.2018 con importo di € 10.000,00 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo. Il Parte_2 tutto con vittorie di spese e compensi del presente giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- con scrittura privata del 31/05/2017, il sig. “si impegnava a cadere, in favore del Parte_2
sig. , la piena proprietà del complesso aziendale ubicato in Comiso, via P.pe di Monte Parte_1
n.49, per l'importo complessivo di € 30.000,00”;
- in data 31/05/2017, le odierne parti in lite convenivano che il prezzo di vendita pari ad euro 30.000,00
“sarebbe stato corrisposto per il tramite degli assegni postali, entrambi postdatati” e, in particolare, dell'assegno n. 7216564131-10 del 01/06/2017 per l'importo di euro 20.000,00 e dell'assegno n.
7216564132-11 del 30.06.2018 per l'importo di euro 10.000,00;
- in occasione della stipula della scrittura privata, il sig. consegnava al sig. i due Pt_1 Pt_2
assegni;
pagina 2 di 17 - in data 01/06/2017, le parti stipulavano un atto pubblico di cessione di azienda (n. rep. 2730 e n. fasc.
1959) a rogito del notaio dott. , pattuendo un nuovo prezzo di vendita pari ad euro Persona_1
20.000,00, comprensivo di avviamento e del costo delle attrezzature;
- il pagamento del superiore importo “avveniva in parte tramite bonifico bancario con importo di €
16.500,00” e, per la restante parte, “tramite pagamento in contanti della somma di € 3.500,00 avvenuto in favore delle proprietarie dell'immobile locato, sig.ra e , a titolo di canoni CP_1 CP_2 di locazione del locale commerciale ove insiste l'azienda, dovuti dal cedente sig. ; Parte_2
- il sig. restituiva all'odierno opponente soltanto l'assegno n. 7216564131-10 e non Parte_2
anche l'assegno n. 7216564132-11 del 30/6/2018 recante l'importo di euro 10.000,00;
- l'odierno opponente richiedeva formalmente la restituzione dell'assegno n. 7216564132-11 con lettera raccomandata del 26/06/2018, “la quale veniva resa al mittente con esito negativo poiché all'indirizzo di residenza il destinatario risultava essersi trasferito altrove”;
- l'odierno opposto agiva in via monitoria per conseguire il pagamento di euro 10.000,00 di cui all'assegno n. 7216564132-11, emesso in suo favore in data 31/05/2017 e postdatato al 30/06/2018,
“rilasciatogli a garanzia del pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione del complesso aziendale della ditta 'Strapizzami di in forza di scrittura privata fra esso opposto Parte_2
(cedente) ed appunto il sig. (cessionario)”; Parte_1
- in sede monitoria, l'odierno opposto allegava “che con il rilascio dell'assegno in garanzia il predetto sig. aveva assunto una garanzia personale nei confronti di esso opposto per il buon Parte_1 esito della cessione dell'azienda”;
- l'odierno opponente non assumeva alcuna garanzia personale nei confronti dell'opposto, atteso che l'assegno bancario, “privato della sua natura cartolare, può conservare, peraltro solo nei rapporti diretti fra il traente ed il prenditore del titolo, la natura di promessa di pagamento, cui consegue la presunzione di esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria (presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto”;
- la stipula dell'atto pubblico il 01/06/2017 determinava la modifica del prezzo originariamente pattuito dalle parti con la scrittura privata del 31/05/2017, per cui “[t]ale ultima pattuizione ha annullato la precedente scrittura privata e ha estinto il rapporto sottostante alla luce del quale erano stati emessi entrambi gli assegni postali”.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il sig. per ivi sentire Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione pagina 3 di 17 e difesa;
rigettare la spiegata opposizione e confermare il provvedimento impugnato in ogni sua parte per le ragioni espresse in parte narrativa. Con vittoria di spese e onorari”.
Deduceva, a tal fine, che:
- nel 2017, il sig. , quale titolare dell'impresa individuale “Strapizzami”, avviava “una Parte_2
trattativa per la cessione della detta azienda all'odierno opponente”;
- l'odierno opponente inoltrava apposita richiesta di prestito per le piccole imprese alla Multifidi
s.c.p.a.;
- in data 31/05/2017, le parti sottoscrivevano, presso lo studio dell'avv. Marco Sirugo, quale incaricato della Multifidi s.c.p.a., una scrittura privata con la quale fissavano il prezzo di cessione dell'azienda in euro 30.000,00 e prevedevano la consegna di due assegni, rispettivamente per un importo di euro
20.000,00 ed euro 10.000,00, a garanzia del corretto adempimento;
- le parti prevedevano la consegna degli assegni a garanzia “per una molteplicità di ragioni: 1)
l'opponente non godeva della disponibilità economica per versare anche solo quota parte del prezzo;
2) per ottenere il finanziamento era comunque necessario che l'opponente fosse già titolare di azienda;
3) per stipulare l'atto di cessione era necessario indicare la modalità di pagamento;
4) il pagamento della prima tranche di €.20.000,00 sarebbe avvenuto non appena erogato il prestito;
5) il completamento del pagamento, con il versamento della seconda tranche di €.10.000,00 sarebbe avvenuto, decorso un anno, per consentire all'opponente di avere a disposizione detta somma”;
- nella scrittura privata del 31/05/2017 era espressamente indicato che gli assegni venivano rilasciati a titolo di garanzia e “che il pagamento dei primi €.20.000,00 sarebbe avvenuto entro 10 giorni dalla stipula dell'atto, tenuto conto che il prestito sarebbe avvenuto immediatamente dopo la registrazione dell'atto stesso”;
- in data 01/06/2017, le parti stipulavano innanzi al notaio dott. l'atto pubblico di Persona_1
cessione di azienda, “nel quale veniva indicato quale prezzo di cessione solo l'importo di €.20.000,00, e non il vero prezzo di €.30.000,00, proprio perché atto finalizzato ad ottenere lo svincolo del prestito”;
- la forma dell'atto pubblico era scelta solo perché funzionale ai fini dell'erogazione del predetto prestito;
- le parti rispettavano gli impegni assunti con la scrittura privata, atteso che l'odierno opposto non incassava l'assegno per un importo di euro 20.000,00, ma attendeva l'erogazione del prestito. In particolare, l'odierno opponente, ottenuta l'erogazione del prestito, versava a mezzo bonifico del
14/07/2017 la somma pari ad euro 16.503,00 e la restante parte pari ad euro 3.500,00 alla sig.ra
[...]
, proprietaria dell'immobile ove aveva sede l'azienda, a titolo di canoni di locazione;
CP_1
pagina 4 di 17 - a conferma delle pattuizioni che erano intercorso fra le parti, con bonifici di pari data, l'odierno opposto versava euro 753,00 in favore dell'avv. Marco Sirugo, a titolo di pagamento della pratica, e di euro 1.753,00 in favore del notaio dott. , a titolo di pagamento della pratica;
Persona_1
- ottenuto il pagamento della prima “tranche” concordata, l'odierno opposto consegnava all'opponente l'assegno recante l'importo di euro 20.000;
- al momento della scadenza pattuita, l'odierno opponente non versava la residua somma di euro
10.000,00 e rifiutava ogni contatto con l'opposto;
- l'odierno opposto, tentato l'incasso dell'assegno, “scopriva che l'opponente dall'aprile 2018 aveva chiuso il conto corrente sul quale era stato tratto”;
- con raccomandata del 26/06/2018, inoltrata presso la precedente residenza dell'opposto, parte opponente richiedeva formalmente la restituzione dell'assegno per cui è causa senza, tuttavia, “nulla indicare sul dato che già almeno due mesi prima aveva chiuso il conto sul quale l'assegno era stato tratto”;
- l'odierno opponente emetteva l'assegno per cui è causa a titolo di saldo prezzo della cessione d'azienda e “[a] nulla rileva la pretesa non correttezza del rilascio di assegni a garanzia, atteso che
l'opponente non può eccepire la nullità di atti da lui stesso posti in essere”;
- le parti non concordavano alcuna modifica del prezzo di vendita, atteso che il diverso importo di euro
20.000,00 di cui all'atto pubblico del 01/06/2017 era posto “nel solo interesse dell'opponente di ottenere la erogazione di prestito di pari importo necessario per saldare la prima tranche del vero prezzo di vendita”;
- la scrittura privata del 31/05/2017 costituiva l'unica fonte di obbligazione fra le parti, mentre il successivo atto pubblico costituiva “una mera formalizzazione necessaria solo ed esclusivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte dell'opponente”.
Concludeva, dunque, come in premessa.
Il giudice istruttore, sospesa alla prima udienza l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, dal nuovo assegnatario del fascicolo, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, precisate le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronuncia la presente sentenza.
Motivi della decisione
In punto di diritto, preme rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. non ha ad oggetto l'impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, quanto piuttosto l'accertamento del credito azionato in fase monitoria. In questo senso si è pagina 5 di 17 pronunciato il supremo consesso, secondo il quale: “[d]eve dirsi quindi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto già affermava la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448: 'l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio', non quale 'giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo'” (cfr. Cass. civ., s.u., sent.,
31/01/2022, n. 927).
La suprema corte ha, quindi, ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una prosecuzione, rectius una fase ulteriore del procedimento monitorio, seppur eventuale. Infatti, “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, la stessa pronuncia del 2022 gli riconosce, implicitamente, la natura di species, poiché valorizza un legame di 'prosecuzione' con il procedimento monitorio: ovvero, da un lato afferma che si tratta di «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore», ma dall'altro subito lo specifica in quanto dotato di un quid pluris rispetto proprio a «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore». E tale quid pluris si può ripartire,
a ben guardare, in tre componenti: il giudizio «si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio»; detta 'prosecuzione' non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene «non quale giudizio autonomo»; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile «fase ulteriore - anche se eventuale
- del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo». Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria: il che è logico, in quanto nella «fase ulteriore» compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio. Questa lettura di un istituto inserito nel sistema in fase precostituzionale depura, invero, l'art. 645 c.p.c. da un tenore strettamente letterale, 'sbrigativo' nel farlo rientrare in toto nel giudizio ordinario, pur essendo sorto in un'epoca di ben diversa sensibilità valoriale rispetto a quella odierna: è quindi una lettura che percepisce la specialità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riprendendo e confermando una pronuncia nomofilattica coeva alla forte riforma del 1990, cioè Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, ut supra visto” (cfr.
Cass. civ, s.u., sent., 15/10/2024, n. 26727).
Da ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il criterio dell'onere della prova è ripartito fra le parti secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: “[c]hi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Incombe, quindi, in capo al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, la piena prova del credito pagina 6 di 17 azionato, residuando in capo al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, allegare fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi: “[v]a premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto
(ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015)” (cfr. app. Napoli, sent.,
17/01/2024, n. 156).
Per unanime giurisprudenza spetta, dunque, al creditore opposto l'onere probatorio, il cui mancato rispetto determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo azionato in via monitoria. A tal fine, il giudice dell'opposizione non è chiamato a stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato legittimamente emesso, quanto piuttosto accertare il fondamento della pretesa creditoria secondo gli ordinari mezzi del giudizio di cognizione. Invero, la stessa giurisprudenza è unanime nell'affermare che “[l'] opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla
e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica es espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione
e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 28/05/2019, n. 14486).
Stante i citati canoni ermeneutici, nel giudizio che qui occupa il giudice non è chiamato “alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 21/02/2007, n. 4103). Il giudice deve, pertanto, procedere, nel contraddittorio fra le parti, ad una nuova valutazione di merito, finalizzata all'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, solo laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla.
Ciò premesso, si osserva che, in materia contrattuale, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore opposto ha, anzitutto, l'onere di provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore opposto, al contrario, deve provare la sussistenza di fatti estintivi (modificativi e/o impeditivi) dell'obbligazione asseritamente inadempiuta. Invero, deve essere “evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere pagina 7 di 17 della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, sent. n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale” (cfr. trib. Trapani, sent., 14/10/2024, n. 664).
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se la pretesa creditoria azionata in via monitoria sia stata adeguatamente provata.
La presente controversia origina dal mancato pagamento dell'importo di euro 10.000,00, posto a saldo dell'operazione di cessione del complesso aziendale sito in Comiso, via P.pe di Piemonte n. 49. Tale operazione è stata realizzata mediante la stipula, dapprima, di una scrittura privata, recante data
31/05/2017 e, successivamente, di un atto pubblico, recante data 01/06/2017 e registrato a Ragusa il
08/06/2017 al n. 1992 – serie 1T.
In particolare:
- con la scrittura privata del 31/05/2017, il sig. si impegnava a vendere al sig. Parte_2 Pt_1
la piena proprietà del predetto complesso aziendale, pattuendo “che il prezzo reale complessivo
[...] della cessione, convenuto ed accettato è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)” (cfr. doc. 2 citazione, nonché doc. 3 comparsa);
- con l'atto pubblico del 01/06/2017 a rogito del notaio dott. , le parti “dichiarano che Persona_1
il prezzo complessivo della cessione, convenuto ed accettato in Euro 20.000 (ventimila virgola zero zero), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per attrezzature, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per avviamento” (cfr. doc. 3 citazione, nonché doc. 4 comparsa).
È pacifico fra le odierne parti in lite che il sig. provvedeva al pagamento dell'importo Parte_1 pari ad euro 20.000,00 con le seguenti modalità:
- versamento in favore del sig. del bonifico del 14/07/2017, avente causale Parte_2
beneficiario “LIQUIDAZIONE ATTIVITA” e recante l'importo pari ad euro 16.500,00 (cfr. doc. 5 citazione);
- versamento in favore delle sig.re e , locatrici del locale commerciale in cui insiste CP_2
il predetto complesso aziendale, di una somma pari ad euro 3.500,00 che era “dovuta dal Sig. Pt_2
per canoni di locazione pregressi, [la quale] è stata corrisposta in contanti direttamente dal
[...]
Sig. , che ha così estinto la preesistente morosità” (cfr. doc. 6 citazione). Parte_1
Tanto premesso, l'odierno opposto deduce che la fonte dell'obbligazione che insiste con parte opponente non sia l'atto pubblico dele 01/06/2017, bensì la scrittura privata del 31/05/2017, con la quale le parti pagina 8 di 17 avrebbero pattuito il valore della cessione del complesso aziendale in euro “30.000”. Da tale deduzione dovrebbe discendere il carattere simulato del prezzo indicato nel predetto atto pubblico, avendo le parti esteriorizzato una dichiarazione contrattuale – quella relativa al prezzo della cessione per un importo pari ad euro 20.000,00 – non conforme alla loro volontà (e, quindi, all'effettivo prezzo della cessione da fissarsi in euro 30.000,00).
A supporto di questa tesi, l'odierno opposto deduce che, a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione, parte opponente, contestualmente alla stipula della scrittura privata, consegnava allo stesso opposto due assegni, di cui l'assegno n. 7216564131-10 del 01/06/2017 con l'importo di euro
20.000,00 e l'assegno n. 7216564132-11 del 30/06/2018 con l'importo di euro 10.000,00.
Effettuato il pagamento di euro 20.000,00 nelle modalità soprarichiamate, l'odierno opposto restituiva l'assegno n. 7216564131-10. A fronte del preteso e mancato pagamento degli ulteriori euro 10.000,00,
l'odierno opposto, non potendo incassare l'assegno n. 7216564132-11 per chiusura anticipata del conto in cui l'assegno stesso era tratto, agiva in via monitoria, conseguendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 332/2019 (trib. Ragusa - r.g. n. 473/2019).
Richiamate le premesse di fatto e delimitato il thema decidendum, è documentale (cfr. doc. 2 citazione e doc. 3 comparsa) e pacifico fra le parti che l'assegno n. 7216564132-11, sebbene in occasione Parte_4 della stipula della scrittura privata, rechi la data del 30/06/2018 e, quindi, sia stato postdatato per volontà delle parti.
Innanzitutto, giova rammentare il costante e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in tema di nullità del patto extra-cartolare di postdatazione e di garanzia.
È, infatti, diffusa la prassi di emettere assegni in bianco, privi di data o postdatati al fine di realizzare una funzione impropria di garanzia. Lo schema che si realizza è quello per cui tali assegni vengono consegnati a garanzia di un debito e, di conseguenza, restituiti al debitore emittente qualora questi adempia regolarmente alla propria prestazione nei termini pattuiti. Qualora, tuttavia, persista una situazione di inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà giovarsi dell'assegno come titolo esecutivo da far valere, nonché come prova scritta utile ai fini dell'adozione di un decreto ingiuntivo in via monitoria.
In particolare, la postdatazione dell'assegno bancario non determina di per sé la nullità del titolo di credito, ma – in questa ipotesi – ricorre la nullità dell'accordo di garanzia, atteso che una tale prassi è contraria alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito (artt. 1 e 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933). Circa la decisione di avvalersi dell'assegno come strumento di garanzia, preme, infatti, ricordare come non sia consentito alle parti modificare la funzione tipica dell'assegno di assolvere ad un ordinario mezzo di pagamento delle obbligazioni. Pertanto, il patto di garanzia intercorso tra le parti e a cui è legata l'emissione dell'assegno deve considerarsi nullo per pagina 9 di 17 contrarietà a norme imperative. Come già detto, la nullità del patto di garanzia non determina altresì la nullità del titolo, atteso che il creditore ha facoltà di esigere immediatamente l'incasso dell'assegno ai sensi dell'art. 31, co. 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933: “[l]'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione”.
Diverso è il caso in cui l'assegno bancario non contenga taluno degli elementi essenziali di cui all'art. 1,
r.d. n. 1736 del 21/12/1933 (tra i quali si ricorda al n. 5: “l'indicazione della data e del luogo dove
l'assegno bancario è emesso”). Nell'ipotesi in cui l'assegno bancario sia privo di data, allora il titolo non costituisce un valido mezzo di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933:
“[i]l titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma” (sul punto, la giurisprudenza di legittimità – ex multis cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 10/07/2024, n. 18831 – ha avuto modo di ricordare che la mancata indicazione della data determina la radicale nullità dell'assegno bancario, sebbene il titolo di credito – ancorché nullo – possa valere nei termini di una promessa di pagamento: “[è] affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del
1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio).
Chiarita preliminarmente la distinzione tra assegno privo di data (radicalmente nullo) e assegno postdatato (valido, sebbene irregolare), occorre richiamare il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia — nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento — è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre
1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. (Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368; Cass., sez. 1, 24/05/2016, n.
10710). Pertanto, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o pagina 10 di 17 dell'estinzione di tale rapporto (Cass., sez. 2, 16/11/1990, n. 10617; Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368)”
(cfr. Cass. civ., sez. V, sent., 25/01/2021, n. 1437. In termini similari si veda anche Cass. civ., sez. I, sent., 24/05/2016, n. 10710: “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione 2, n. 4368 del
19 aprile 1995)”).
Si può, quindi, affermare che, sebbene l'emissione di un assegno bancario postdatato (o privo di data) sia un atto contrario a norme imperative e dia, dunque, luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti fra le parti, il rilievo “della nullità del patto di garanzia intercorrente tra le parti dirette dell'assegno apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento. Tocca, pertanto, al soggetto che ha emesso la relativa dichiarazione dare la prova dell'effettiva inesistenza di un rapporto causale che giustifichi e regga la promessa” (cfr. Cass. civ., sez. VI-I, ord., 24/10/2019, n. 27370).
Tanto premesso, la postdatazione di un assegno bancario, lungi dal determinare la nullità del titolo di credito, è prassi contraria a norme imperative in materia di buona fede e di circolazione dei titoli di credito (in particolare contraria agli artt. 1 e 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933) e, dunque, determina la nullità del patto di garanzia, ma detta nullità non toglie che l'assegno bancario possa comunque valere come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c.: “[l]a promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Si rammenta che l'istituto della promessa di pagamento assolve al solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (la cui esistenza è presunta fino a prova contraria). Detto diversamente, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. determina l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante, spettando all'attore opponente dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione dell'obbligazione.
pagina 11 di 17 L'assegno integra, infatti, una prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, per cui – nella fase di opposizione – il soggetto a cui favore è stata resa la promessa (l'opposto) è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, in quanto esiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Tale presunzione relativa all'esistenza del rapporto fondamentale (e, nella specie, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno) può essere superata dal debitore-opponente tramite prova contraria e, quindi, allegando fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi.
Nel caso che qui occupa, non appare fondata la tesi secondo cui l'atto notarile dovrebbe ritenersi “una mera formalizzazione necessaria solo ed esclusivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte dell'opponente” (cfr. comparsa). Se così fosse, l'atto pubblico di cessione d'azienda dovrebbe ritenersi parzialmente simulato in punto di determinazione del prezzo, con conseguente efficacia della scrittura privata (rectius, controdichiarazione o accordo simulatorio) del 31/05/2017.
Come è noto, la simulazione presuppone uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto – cd. simulazione assoluta – ovvero in parte – cd. simulazione relativa.
Alla base di tale schema negoziale vi è l'accordo simulatorio, da intendersi come quel patto in forza del quale nei rapporti fra le parti gli effetti propri del contratto simulato non devono considerarsi prodotti in tutto o in parte, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato.
Sebbene l'ordinamento non vieti o sanzioni espressamente il ricorso al predetto schema negoziale, fissa,
a norma degli artt. 1415 e 1416 c.c., un principio di prevalenza della situazione reale rispetto a quella apparente ogni qual volta la simulazione possa pregiudicare la posizione di un soggetto terzo, quale, ad esempio, un creditore.
Nel rapporto fra le parti occorre rammentare l'insegnamento della suprema corte, nella sua più autorevole composizione, secondo la quale “[i]l procedimento simulatorio si sostanzia, difatti, sul piano morfologico, in un accordo simulatorio e in una successiva, quanto unica, convenzione negoziale, tanto nell'ipotesi di simulazione assoluta (assenza di effetti negoziali) quanto di simulazione relativa
(produzione di effetti diversi da quelli riconducibili al negozio apparente). Tanto nel caso della simulazione assoluta, quanto in quello della simulazione relativa, difatti, l'atto stipulato dalle parti è unico (mentre [...] la c.d. controdichiarazione non è altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la 'chiave di lettura' del negozio apparente, caratterizzata dalla eventualità e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell'accordo, tanto che essa può anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, perciò solo priva di ogni veste contrattuale). Non appare, pertanto, corretto in punto di diritto discorrere di contratto simulato e contratto dissimulato come di due diverse e materialmente separate convenzioni negoziali (né pagina 12 di 17 tantomeno appare corretto ricondurre il c.d. negozio dissimulato alla controdichiarazione, come talora si suole affermare). Tale unità strutturale della simulazione è poi destinata ad evolvere, sul piano funzionale: o nella improduttività di effetti (simulazione assoluta) ovvero nella produzione di effetti diversi da quelli riconducibili, pur sempre, a quell'unica convenzione negoziale stipulata dalle parti. Il caso paradigmatico dell'istituto della simulazione, difatti - la compravendita destinata a celare una donazione - è palese conferma della bontà di tale ricostruzione dell'istituto, volta che i protagonisti dell'accordo, recatesi da un notaio, presenziano e partecipano alla redazione di un unico contratto apparentemente, una compravendita -, che in realtà costituisce esso stesso (di qui la dissimulazione negoziale) donazione, a condizione che, di tale contratto, quell'atto di (apparente) compravendita contenga i requisiti di sostanza e di forma. È questo il senso della disposizione di cui all'art. 1414 c.c., comma 2, nella parte in cui, consentendo la produzione degli effetti del contratto 'diverso da quello apparente' che 'le parti abbiano voluto concludere', impone, di tale contratto dissimulato, la sussistenza
'dei requisiti di sostanza e di forma', che non possono essere ricercati se non nell'unica convenzione negoziale materialmente stipulata (nell'esempio poc'anzi ricordato, nel contratto di compravendita, che produrrà gli effetti della donazione a condizione, che, di esso, contenga appunto 'i requisiti di sostanza
e di forma', e cioè risulti redatto per atto pubblico, in presenza di due testimoni, e sia caratterizzato, sul piano causale, dall'indispensabile intento di liberalità) (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 17/09/2015, n. 18213).
Nel caso affrontato dalle sezioni unite nel 2015, il giudice di legittimità ha, in particolare, chiarito “che la innegabile unità strutturale del procedimento simulatorio (i.e. l'unicità della convenzione negoziale, oggetto di simulazione tanto assoluta quanto relativa) va a più forte ragione predicata con riferimento alla simulazione oggettiva di prezzo. Il relativo procedimento simulatorio consta, difatti, di un previo accordo tra tutte le parti e di un unico negozio (nella specie, il contratto di locazione contenente
l'indicazione di un canone fittizio), cui accede (in guisa di elemento non essenziale del procedimento) una controdichiarazione contenente l'indicazione del prezzo realmente convenuto. La natura della controdichiarazione, all'interno di tale procedimento, è pertanto quella, e solo quella, di un atto destinato, in caso di controversia tra le parti, alla prova della (dis)simulazione parziale dell'oggetto dell'obbligazione (nella specie, il prezzo della locazione). Tale natura, sul piano morfologico, non consente di indagare (attesa la sostanziale inutilità di tale indagine) sulla forma, contrattuale o meno, che la controdichiarazione è destinata a rivestire nel caso concreto: [...] difatti, tale controdichiarazione può assumere perfino la veste della dichiarazione unilaterale, addirittura non coeva, ma successiva, alla stipula del negozio (Cass. n. 14590 del 2003, ex aliis). All'interno del procedimento simulatorio, risulta, pertanto, del tutto irrilevante che la controdichiarazione assuma forma di atto unilaterale, ovvero (come nella specie) forma e sostanza di contratto - del tutto sovrapponibile al primo, ma contenente pagina 13 di 17 l'indicazione del vero prezzo dovuto. La sua funzione resta, difatti, rigorosamente limitata al piano interpretativo (quello che consente, cioè, di disvelare e far prevalere la realtà sull'apparenza) e al piano probatorio (attesane la indefettibilità in caso di controversia insorta successivamente tra le parti, cui non è consentita la prova per testimoni o per presunzioni, salva illiceità del negozio)” (cfr. Cass., n.
18213/2015, cit. Con una recente sentenza – cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 07/01/2025, n. 239 – il giudice di legittimità ha ribadito che “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019, Sez. 2, Sentenza n.
14590 del 01/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del
09/06/1992)”. In termini similari si veda anche Cass. civ., sez. II, sent., 05/03/2019, n. 6357: “[l]a simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'articolo 1417
c.c., la prova per testi o per presunzioni. È vero che la controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n.
2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084)”).
Il riferimento alla giurisprudenza di legittimità permette di affermare come la controdichiarazione svolga la funzione di provare la divergenza tra la volontà reale delle parti e la volontà esteriormente manifestata e, quindi, trattasi di un atto funzionale a disvelare (e a far prevalere) la situazione reale su quella apparente. pagina 14 di 17 Stante la predetta funzione, dall'esame della controdichiarazione deve necessariamente emergere un inequivocabile riferimento all'atto simulato e deve, altresì, essere svelata la reale (e prevalente) volontà che le parti hanno inteso occultare attraverso il ricorso allo schema simulatorio (si rammenta il risalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità – cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 27/11/1992, n. 12709 – secondo cui “[l]a simulazione (assoluta o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce”).
Nel caso che qui occupa, dalla lettera della scrittura privata del 31/05/2017 non emerge alcun riferimento al fatto che le parti avrebbero dichiarato (nel successivo atto pubblico) un prezzo diverso da quello originariamente pattuito ed indicato nella stessa scrittura privata stessa (il riferimento al prezzo “reale complessivo della cessione” è inconferente per i motivi di cui in seguito), né può dirsi che le parti abbiano inteso indicare una volontà reale prevalente su quella rappresentata dal successivo atto pubblico.
In particolare, nella scrittura privata del 31/05/2017 si legge che “il signor con atto di Parte_2 cessione d'azienda da rogarsi giorno 1 giugno 2017, vende e trasferisce al signor , il Parte_1 quale, in compra, accetta ed acquista, la piena proprietà, del complesso aziendale corrente in Comiso
[...] avente ad oggetto le seguenti attività gestite giusta i provvedimenti abilitativi in appresso elencati:
a) ristorazione senza somministrazione preparazione cibi di asporto (preparazione e vendita), rilasciata dal Comune di Comiso in data 22 maggio 2012, ex autorizzazione pizzeria da asporto, giusta autorizzazione sanitaria n. 11, rilasciata dal comune di Comiso, in data 29 giugno 2005; b) attrezzature
e avviamento: facendo riferimento secondo quanto risulterà dall'elenco che verrà allegato”, nonché che
“[p]er effetto della presente cessione di azienda, la parte acquirente subentra, ex art. 2558 c.c., in tutte le posizioni contrattuali già facenti capo alla parte venditrice, salvo quanto qui subito di seguito specificato in riferimento al contratto di locazione dell'immobile aziendale”.
In base a quanto statuito espressamente dalle parti, detto accordo doveva poi essere ribadito in un rogito davanti ad un notaio, in data successiva.
In primo luogo, si osserva che tale scrittura privata non è idonea a produrre i medesimi effetti reali del successivo atto notarie, non tanto per la forma, quanto per il suo contenuto: parte dell'oggetto dell'accordo non è, infatti, identificato, rinviando ad un elenco non ancora redatto e allegato (“facendo riferimento secondo quanto risulterà dall'elenco che verrà allegato”).
Sia questa circostanza, che rinvia al futuro elementi significativi per la convenienza economica dell'operazione (l'attrezzatura è una dei due oggetti principali dell'accordo e non si comprende documentalmente se le parti, fino al rogito, fossero a conoscenza di come fosse composta), sia la mancanza di una controdichiarazione contestuale o successiva (che assumono un'efficacia probatoria pagina 15 di 17 sull'inequivocabilità della comune volontà dei contraenti di simulazione un atto coevo o passato), sia, infine, l'assenza di un'esplicita volontà di simulare il successivo atto pubblico contenuta nell'antecedente scrittura privata, oltre che la fisiologica mancanza di un richiamo alla precedente scrittura privata nel successivo rogito, non consentono di ritenere provata la simulazione relativa del prezzo nella vendita conclusa, in data 1/6/2017, davanti al notaio, con la finale specificazione dell'attrezzatura compravenduta, che può aver condotto ad una diversa stima da parte degli interessati.
La prova della simulazione relativa non può nemmeno esser raggiunta per testimoni o per presunzioni e, quindi, sulla base delle circostanze fattuali (secondarie: come finanziamenti strumentali all'operazione, peraltro non indicati nella scrittura privata del 31/5/2017, pagamenti successivi, entrate precedenti, modalità, assegni ecc.) indicate dall'opposto a dimostrazione, per inferenza logica, di quale fosse la volontà delle parti (fatto principale), e ciò in virtù dell'art. 2729, co. 2, c.c.
La prova della natura simulata dell'atto pubblico sottoscritto innanzi ad un notaio sarebbe dovuta risiedere nella controdichiarazione con la quale le parti, dando atto della difformità di contenuto tra i diversi atti in merito al prezzo, avessero riconosciuto che la reale volontà risiedeva nella sola scrittura privata.
Alla luce di quanto esposto, la scrittura privata del 31/05/2017 deve intendersi superata dall'atto pubblico del 01/06/2017.
Deve, inoltre, in virtù della domanda formulata, dichiararsi la nullità del patto di garanzia accessorio all'assegno n. 7216564132-11 del 30.06.2018 recante un importo di euro 10.000,00.
Deve, altresì, deve ritenersi non più rilevante il riferimento all'assegno n. 7216564132-11 del 30/6/2018, in quanto, l'onere della prova incombente sul dichiarante è stato assolto, nonostante l'inversione dell'onere della prova, con dimostrazione dell'inesistenza del titolo indicato dal creditore alla base della predetta promessa di pagamento, ossia la scrittura privata 31/05/2017. Il successivo atto pubblico (da considerarsi, dunque, valido ed efficace) risulta essere stato correttamente adempiuto con il pagamento di un importo pari ad euro 20.000,00, dovendosi ritenere superata la presunzione ex lege di cui all'art. 1988 c.c.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/2019, trib. Ragusa,
r.g. n. 473/2019 e, per l'effetto, il predetto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_2
). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al
[...] C.F._3
d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per la mancanza di attività istruttoria e decisionale per mancata concessione e redazione delle comparse e pagina 16 di 17 repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 118,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara la nullità del patto di garanzia accessorio all'assegno n. 7216564132-11 del 30/6/2018 recante un importo di euro 10.000,00;
• revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2019, trib. Ragusa, r.g. n. 473/2019;
• condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 Parte_3 liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 118,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 23/9/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 17 di 17
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23/9/2025, alle ore 10:32, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. BARONE ANGELA, oggi sostituito dall'avv. ANTONIO Parte_2
CASCONE.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da comparsa conclusionale.
L'avv. di parte convenuta, previa insistenza nelle richieste istruttorie di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183, co. 6, c.p.c., precisa come da atti di causa.
Discutono riportandosi alle note conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1822/2019 pendente tra:
pagina 1 di 17 ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Giovanni Distefano Gueli ), C.F._2 con elezione di domicilio in Comiso (RG), via Forlanini n. 39, presso il di lui studio
ATTORE OPPONENTE contro
), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(RG), via Luigi Sturzo n. 22, con il patrocinio degli avv.ti Gaetano Barone ( e C.F._4
Angela Barone ( ), con elezione di domicilio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, C.F._5 presso il di loro studio
CONVENUTO OPPOSTO
Svolgimento del processo
Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 332/2019, trib. Ragusa, r.g.
n. 473/2019, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Parte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[r]eiectis adversis, preliminarmente, ritenuta
[...]
l'opposizione fondata su prova scritta, ritenere e dichiarare l'illegittima postdatazione dell'assegno n.
7216564132-11 con importo di € 10,000,00 e la nullità del relativo patto di garanzia e, per l'effetto, privare il titolo della propria natura cartolare e sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. nel merito, ritenere e dichiarare l'estinzione del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno n. 7216564132-11 del 30.06.2018 con importo di € 10.000,00 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo. Il Parte_2 tutto con vittorie di spese e compensi del presente giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- con scrittura privata del 31/05/2017, il sig. “si impegnava a cadere, in favore del Parte_2
sig. , la piena proprietà del complesso aziendale ubicato in Comiso, via P.pe di Monte Parte_1
n.49, per l'importo complessivo di € 30.000,00”;
- in data 31/05/2017, le odierne parti in lite convenivano che il prezzo di vendita pari ad euro 30.000,00
“sarebbe stato corrisposto per il tramite degli assegni postali, entrambi postdatati” e, in particolare, dell'assegno n. 7216564131-10 del 01/06/2017 per l'importo di euro 20.000,00 e dell'assegno n.
7216564132-11 del 30.06.2018 per l'importo di euro 10.000,00;
- in occasione della stipula della scrittura privata, il sig. consegnava al sig. i due Pt_1 Pt_2
assegni;
pagina 2 di 17 - in data 01/06/2017, le parti stipulavano un atto pubblico di cessione di azienda (n. rep. 2730 e n. fasc.
1959) a rogito del notaio dott. , pattuendo un nuovo prezzo di vendita pari ad euro Persona_1
20.000,00, comprensivo di avviamento e del costo delle attrezzature;
- il pagamento del superiore importo “avveniva in parte tramite bonifico bancario con importo di €
16.500,00” e, per la restante parte, “tramite pagamento in contanti della somma di € 3.500,00 avvenuto in favore delle proprietarie dell'immobile locato, sig.ra e , a titolo di canoni CP_1 CP_2 di locazione del locale commerciale ove insiste l'azienda, dovuti dal cedente sig. ; Parte_2
- il sig. restituiva all'odierno opponente soltanto l'assegno n. 7216564131-10 e non Parte_2
anche l'assegno n. 7216564132-11 del 30/6/2018 recante l'importo di euro 10.000,00;
- l'odierno opponente richiedeva formalmente la restituzione dell'assegno n. 7216564132-11 con lettera raccomandata del 26/06/2018, “la quale veniva resa al mittente con esito negativo poiché all'indirizzo di residenza il destinatario risultava essersi trasferito altrove”;
- l'odierno opposto agiva in via monitoria per conseguire il pagamento di euro 10.000,00 di cui all'assegno n. 7216564132-11, emesso in suo favore in data 31/05/2017 e postdatato al 30/06/2018,
“rilasciatogli a garanzia del pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione del complesso aziendale della ditta 'Strapizzami di in forza di scrittura privata fra esso opposto Parte_2
(cedente) ed appunto il sig. (cessionario)”; Parte_1
- in sede monitoria, l'odierno opposto allegava “che con il rilascio dell'assegno in garanzia il predetto sig. aveva assunto una garanzia personale nei confronti di esso opposto per il buon Parte_1 esito della cessione dell'azienda”;
- l'odierno opponente non assumeva alcuna garanzia personale nei confronti dell'opposto, atteso che l'assegno bancario, “privato della sua natura cartolare, può conservare, peraltro solo nei rapporti diretti fra il traente ed il prenditore del titolo, la natura di promessa di pagamento, cui consegue la presunzione di esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria (presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto”;
- la stipula dell'atto pubblico il 01/06/2017 determinava la modifica del prezzo originariamente pattuito dalle parti con la scrittura privata del 31/05/2017, per cui “[t]ale ultima pattuizione ha annullato la precedente scrittura privata e ha estinto il rapporto sottostante alla luce del quale erano stati emessi entrambi gli assegni postali”.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il sig. per ivi sentire Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione pagina 3 di 17 e difesa;
rigettare la spiegata opposizione e confermare il provvedimento impugnato in ogni sua parte per le ragioni espresse in parte narrativa. Con vittoria di spese e onorari”.
Deduceva, a tal fine, che:
- nel 2017, il sig. , quale titolare dell'impresa individuale “Strapizzami”, avviava “una Parte_2
trattativa per la cessione della detta azienda all'odierno opponente”;
- l'odierno opponente inoltrava apposita richiesta di prestito per le piccole imprese alla Multifidi
s.c.p.a.;
- in data 31/05/2017, le parti sottoscrivevano, presso lo studio dell'avv. Marco Sirugo, quale incaricato della Multifidi s.c.p.a., una scrittura privata con la quale fissavano il prezzo di cessione dell'azienda in euro 30.000,00 e prevedevano la consegna di due assegni, rispettivamente per un importo di euro
20.000,00 ed euro 10.000,00, a garanzia del corretto adempimento;
- le parti prevedevano la consegna degli assegni a garanzia “per una molteplicità di ragioni: 1)
l'opponente non godeva della disponibilità economica per versare anche solo quota parte del prezzo;
2) per ottenere il finanziamento era comunque necessario che l'opponente fosse già titolare di azienda;
3) per stipulare l'atto di cessione era necessario indicare la modalità di pagamento;
4) il pagamento della prima tranche di €.20.000,00 sarebbe avvenuto non appena erogato il prestito;
5) il completamento del pagamento, con il versamento della seconda tranche di €.10.000,00 sarebbe avvenuto, decorso un anno, per consentire all'opponente di avere a disposizione detta somma”;
- nella scrittura privata del 31/05/2017 era espressamente indicato che gli assegni venivano rilasciati a titolo di garanzia e “che il pagamento dei primi €.20.000,00 sarebbe avvenuto entro 10 giorni dalla stipula dell'atto, tenuto conto che il prestito sarebbe avvenuto immediatamente dopo la registrazione dell'atto stesso”;
- in data 01/06/2017, le parti stipulavano innanzi al notaio dott. l'atto pubblico di Persona_1
cessione di azienda, “nel quale veniva indicato quale prezzo di cessione solo l'importo di €.20.000,00, e non il vero prezzo di €.30.000,00, proprio perché atto finalizzato ad ottenere lo svincolo del prestito”;
- la forma dell'atto pubblico era scelta solo perché funzionale ai fini dell'erogazione del predetto prestito;
- le parti rispettavano gli impegni assunti con la scrittura privata, atteso che l'odierno opposto non incassava l'assegno per un importo di euro 20.000,00, ma attendeva l'erogazione del prestito. In particolare, l'odierno opponente, ottenuta l'erogazione del prestito, versava a mezzo bonifico del
14/07/2017 la somma pari ad euro 16.503,00 e la restante parte pari ad euro 3.500,00 alla sig.ra
[...]
, proprietaria dell'immobile ove aveva sede l'azienda, a titolo di canoni di locazione;
CP_1
pagina 4 di 17 - a conferma delle pattuizioni che erano intercorso fra le parti, con bonifici di pari data, l'odierno opposto versava euro 753,00 in favore dell'avv. Marco Sirugo, a titolo di pagamento della pratica, e di euro 1.753,00 in favore del notaio dott. , a titolo di pagamento della pratica;
Persona_1
- ottenuto il pagamento della prima “tranche” concordata, l'odierno opposto consegnava all'opponente l'assegno recante l'importo di euro 20.000;
- al momento della scadenza pattuita, l'odierno opponente non versava la residua somma di euro
10.000,00 e rifiutava ogni contatto con l'opposto;
- l'odierno opposto, tentato l'incasso dell'assegno, “scopriva che l'opponente dall'aprile 2018 aveva chiuso il conto corrente sul quale era stato tratto”;
- con raccomandata del 26/06/2018, inoltrata presso la precedente residenza dell'opposto, parte opponente richiedeva formalmente la restituzione dell'assegno per cui è causa senza, tuttavia, “nulla indicare sul dato che già almeno due mesi prima aveva chiuso il conto sul quale l'assegno era stato tratto”;
- l'odierno opponente emetteva l'assegno per cui è causa a titolo di saldo prezzo della cessione d'azienda e “[a] nulla rileva la pretesa non correttezza del rilascio di assegni a garanzia, atteso che
l'opponente non può eccepire la nullità di atti da lui stesso posti in essere”;
- le parti non concordavano alcuna modifica del prezzo di vendita, atteso che il diverso importo di euro
20.000,00 di cui all'atto pubblico del 01/06/2017 era posto “nel solo interesse dell'opponente di ottenere la erogazione di prestito di pari importo necessario per saldare la prima tranche del vero prezzo di vendita”;
- la scrittura privata del 31/05/2017 costituiva l'unica fonte di obbligazione fra le parti, mentre il successivo atto pubblico costituiva “una mera formalizzazione necessaria solo ed esclusivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte dell'opponente”.
Concludeva, dunque, come in premessa.
Il giudice istruttore, sospesa alla prima udienza l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, dal nuovo assegnatario del fascicolo, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, precisate le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronuncia la presente sentenza.
Motivi della decisione
In punto di diritto, preme rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. non ha ad oggetto l'impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, quanto piuttosto l'accertamento del credito azionato in fase monitoria. In questo senso si è pagina 5 di 17 pronunciato il supremo consesso, secondo il quale: “[d]eve dirsi quindi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto già affermava la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448: 'l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio', non quale 'giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo'” (cfr. Cass. civ., s.u., sent.,
31/01/2022, n. 927).
La suprema corte ha, quindi, ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una prosecuzione, rectius una fase ulteriore del procedimento monitorio, seppur eventuale. Infatti, “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, la stessa pronuncia del 2022 gli riconosce, implicitamente, la natura di species, poiché valorizza un legame di 'prosecuzione' con il procedimento monitorio: ovvero, da un lato afferma che si tratta di «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore», ma dall'altro subito lo specifica in quanto dotato di un quid pluris rispetto proprio a «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore». E tale quid pluris si può ripartire,
a ben guardare, in tre componenti: il giudizio «si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio»; detta 'prosecuzione' non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene «non quale giudizio autonomo»; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile «fase ulteriore - anche se eventuale
- del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo». Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria: il che è logico, in quanto nella «fase ulteriore» compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio. Questa lettura di un istituto inserito nel sistema in fase precostituzionale depura, invero, l'art. 645 c.p.c. da un tenore strettamente letterale, 'sbrigativo' nel farlo rientrare in toto nel giudizio ordinario, pur essendo sorto in un'epoca di ben diversa sensibilità valoriale rispetto a quella odierna: è quindi una lettura che percepisce la specialità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riprendendo e confermando una pronuncia nomofilattica coeva alla forte riforma del 1990, cioè Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, ut supra visto” (cfr.
Cass. civ, s.u., sent., 15/10/2024, n. 26727).
Da ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il criterio dell'onere della prova è ripartito fra le parti secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: “[c]hi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Incombe, quindi, in capo al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, la piena prova del credito pagina 6 di 17 azionato, residuando in capo al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, allegare fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi: “[v]a premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto
(ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015)” (cfr. app. Napoli, sent.,
17/01/2024, n. 156).
Per unanime giurisprudenza spetta, dunque, al creditore opposto l'onere probatorio, il cui mancato rispetto determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo azionato in via monitoria. A tal fine, il giudice dell'opposizione non è chiamato a stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato legittimamente emesso, quanto piuttosto accertare il fondamento della pretesa creditoria secondo gli ordinari mezzi del giudizio di cognizione. Invero, la stessa giurisprudenza è unanime nell'affermare che “[l'] opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla
e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica es espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione
e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 28/05/2019, n. 14486).
Stante i citati canoni ermeneutici, nel giudizio che qui occupa il giudice non è chiamato “alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 21/02/2007, n. 4103). Il giudice deve, pertanto, procedere, nel contraddittorio fra le parti, ad una nuova valutazione di merito, finalizzata all'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, solo laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla.
Ciò premesso, si osserva che, in materia contrattuale, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore opposto ha, anzitutto, l'onere di provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore opposto, al contrario, deve provare la sussistenza di fatti estintivi (modificativi e/o impeditivi) dell'obbligazione asseritamente inadempiuta. Invero, deve essere “evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere pagina 7 di 17 della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, sent. n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale” (cfr. trib. Trapani, sent., 14/10/2024, n. 664).
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se la pretesa creditoria azionata in via monitoria sia stata adeguatamente provata.
La presente controversia origina dal mancato pagamento dell'importo di euro 10.000,00, posto a saldo dell'operazione di cessione del complesso aziendale sito in Comiso, via P.pe di Piemonte n. 49. Tale operazione è stata realizzata mediante la stipula, dapprima, di una scrittura privata, recante data
31/05/2017 e, successivamente, di un atto pubblico, recante data 01/06/2017 e registrato a Ragusa il
08/06/2017 al n. 1992 – serie 1T.
In particolare:
- con la scrittura privata del 31/05/2017, il sig. si impegnava a vendere al sig. Parte_2 Pt_1
la piena proprietà del predetto complesso aziendale, pattuendo “che il prezzo reale complessivo
[...] della cessione, convenuto ed accettato è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)” (cfr. doc. 2 citazione, nonché doc. 3 comparsa);
- con l'atto pubblico del 01/06/2017 a rogito del notaio dott. , le parti “dichiarano che Persona_1
il prezzo complessivo della cessione, convenuto ed accettato in Euro 20.000 (ventimila virgola zero zero), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per attrezzature, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per avviamento” (cfr. doc. 3 citazione, nonché doc. 4 comparsa).
È pacifico fra le odierne parti in lite che il sig. provvedeva al pagamento dell'importo Parte_1 pari ad euro 20.000,00 con le seguenti modalità:
- versamento in favore del sig. del bonifico del 14/07/2017, avente causale Parte_2
beneficiario “LIQUIDAZIONE ATTIVITA” e recante l'importo pari ad euro 16.500,00 (cfr. doc. 5 citazione);
- versamento in favore delle sig.re e , locatrici del locale commerciale in cui insiste CP_2
il predetto complesso aziendale, di una somma pari ad euro 3.500,00 che era “dovuta dal Sig. Pt_2
per canoni di locazione pregressi, [la quale] è stata corrisposta in contanti direttamente dal
[...]
Sig. , che ha così estinto la preesistente morosità” (cfr. doc. 6 citazione). Parte_1
Tanto premesso, l'odierno opposto deduce che la fonte dell'obbligazione che insiste con parte opponente non sia l'atto pubblico dele 01/06/2017, bensì la scrittura privata del 31/05/2017, con la quale le parti pagina 8 di 17 avrebbero pattuito il valore della cessione del complesso aziendale in euro “30.000”. Da tale deduzione dovrebbe discendere il carattere simulato del prezzo indicato nel predetto atto pubblico, avendo le parti esteriorizzato una dichiarazione contrattuale – quella relativa al prezzo della cessione per un importo pari ad euro 20.000,00 – non conforme alla loro volontà (e, quindi, all'effettivo prezzo della cessione da fissarsi in euro 30.000,00).
A supporto di questa tesi, l'odierno opposto deduce che, a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione, parte opponente, contestualmente alla stipula della scrittura privata, consegnava allo stesso opposto due assegni, di cui l'assegno n. 7216564131-10 del 01/06/2017 con l'importo di euro
20.000,00 e l'assegno n. 7216564132-11 del 30/06/2018 con l'importo di euro 10.000,00.
Effettuato il pagamento di euro 20.000,00 nelle modalità soprarichiamate, l'odierno opposto restituiva l'assegno n. 7216564131-10. A fronte del preteso e mancato pagamento degli ulteriori euro 10.000,00,
l'odierno opposto, non potendo incassare l'assegno n. 7216564132-11 per chiusura anticipata del conto in cui l'assegno stesso era tratto, agiva in via monitoria, conseguendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 332/2019 (trib. Ragusa - r.g. n. 473/2019).
Richiamate le premesse di fatto e delimitato il thema decidendum, è documentale (cfr. doc. 2 citazione e doc. 3 comparsa) e pacifico fra le parti che l'assegno n. 7216564132-11, sebbene in occasione Parte_4 della stipula della scrittura privata, rechi la data del 30/06/2018 e, quindi, sia stato postdatato per volontà delle parti.
Innanzitutto, giova rammentare il costante e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in tema di nullità del patto extra-cartolare di postdatazione e di garanzia.
È, infatti, diffusa la prassi di emettere assegni in bianco, privi di data o postdatati al fine di realizzare una funzione impropria di garanzia. Lo schema che si realizza è quello per cui tali assegni vengono consegnati a garanzia di un debito e, di conseguenza, restituiti al debitore emittente qualora questi adempia regolarmente alla propria prestazione nei termini pattuiti. Qualora, tuttavia, persista una situazione di inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà giovarsi dell'assegno come titolo esecutivo da far valere, nonché come prova scritta utile ai fini dell'adozione di un decreto ingiuntivo in via monitoria.
In particolare, la postdatazione dell'assegno bancario non determina di per sé la nullità del titolo di credito, ma – in questa ipotesi – ricorre la nullità dell'accordo di garanzia, atteso che una tale prassi è contraria alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito (artt. 1 e 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933). Circa la decisione di avvalersi dell'assegno come strumento di garanzia, preme, infatti, ricordare come non sia consentito alle parti modificare la funzione tipica dell'assegno di assolvere ad un ordinario mezzo di pagamento delle obbligazioni. Pertanto, il patto di garanzia intercorso tra le parti e a cui è legata l'emissione dell'assegno deve considerarsi nullo per pagina 9 di 17 contrarietà a norme imperative. Come già detto, la nullità del patto di garanzia non determina altresì la nullità del titolo, atteso che il creditore ha facoltà di esigere immediatamente l'incasso dell'assegno ai sensi dell'art. 31, co. 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933: “[l]'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione”.
Diverso è il caso in cui l'assegno bancario non contenga taluno degli elementi essenziali di cui all'art. 1,
r.d. n. 1736 del 21/12/1933 (tra i quali si ricorda al n. 5: “l'indicazione della data e del luogo dove
l'assegno bancario è emesso”). Nell'ipotesi in cui l'assegno bancario sia privo di data, allora il titolo non costituisce un valido mezzo di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933:
“[i]l titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma” (sul punto, la giurisprudenza di legittimità – ex multis cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 10/07/2024, n. 18831 – ha avuto modo di ricordare che la mancata indicazione della data determina la radicale nullità dell'assegno bancario, sebbene il titolo di credito – ancorché nullo – possa valere nei termini di una promessa di pagamento: “[è] affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del
1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio).
Chiarita preliminarmente la distinzione tra assegno privo di data (radicalmente nullo) e assegno postdatato (valido, sebbene irregolare), occorre richiamare il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia — nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento — è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre
1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. (Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368; Cass., sez. 1, 24/05/2016, n.
10710). Pertanto, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o pagina 10 di 17 dell'estinzione di tale rapporto (Cass., sez. 2, 16/11/1990, n. 10617; Cass., sez. 2, 19/04/1995, n. 4368)”
(cfr. Cass. civ., sez. V, sent., 25/01/2021, n. 1437. In termini similari si veda anche Cass. civ., sez. I, sent., 24/05/2016, n. 10710: “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione 2, n. 4368 del
19 aprile 1995)”).
Si può, quindi, affermare che, sebbene l'emissione di un assegno bancario postdatato (o privo di data) sia un atto contrario a norme imperative e dia, dunque, luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti fra le parti, il rilievo “della nullità del patto di garanzia intercorrente tra le parti dirette dell'assegno apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento. Tocca, pertanto, al soggetto che ha emesso la relativa dichiarazione dare la prova dell'effettiva inesistenza di un rapporto causale che giustifichi e regga la promessa” (cfr. Cass. civ., sez. VI-I, ord., 24/10/2019, n. 27370).
Tanto premesso, la postdatazione di un assegno bancario, lungi dal determinare la nullità del titolo di credito, è prassi contraria a norme imperative in materia di buona fede e di circolazione dei titoli di credito (in particolare contraria agli artt. 1 e 2, r.d. n. 1736 del 21/12/1933) e, dunque, determina la nullità del patto di garanzia, ma detta nullità non toglie che l'assegno bancario possa comunque valere come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c.: “[l]a promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Si rammenta che l'istituto della promessa di pagamento assolve al solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (la cui esistenza è presunta fino a prova contraria). Detto diversamente, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. determina l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante, spettando all'attore opponente dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione dell'obbligazione.
pagina 11 di 17 L'assegno integra, infatti, una prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, per cui – nella fase di opposizione – il soggetto a cui favore è stata resa la promessa (l'opposto) è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, in quanto esiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Tale presunzione relativa all'esistenza del rapporto fondamentale (e, nella specie, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno) può essere superata dal debitore-opponente tramite prova contraria e, quindi, allegando fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi.
Nel caso che qui occupa, non appare fondata la tesi secondo cui l'atto notarile dovrebbe ritenersi “una mera formalizzazione necessaria solo ed esclusivamente ai fini dell'ottenimento del finanziamento da parte dell'opponente” (cfr. comparsa). Se così fosse, l'atto pubblico di cessione d'azienda dovrebbe ritenersi parzialmente simulato in punto di determinazione del prezzo, con conseguente efficacia della scrittura privata (rectius, controdichiarazione o accordo simulatorio) del 31/05/2017.
Come è noto, la simulazione presuppone uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto – cd. simulazione assoluta – ovvero in parte – cd. simulazione relativa.
Alla base di tale schema negoziale vi è l'accordo simulatorio, da intendersi come quel patto in forza del quale nei rapporti fra le parti gli effetti propri del contratto simulato non devono considerarsi prodotti in tutto o in parte, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato.
Sebbene l'ordinamento non vieti o sanzioni espressamente il ricorso al predetto schema negoziale, fissa,
a norma degli artt. 1415 e 1416 c.c., un principio di prevalenza della situazione reale rispetto a quella apparente ogni qual volta la simulazione possa pregiudicare la posizione di un soggetto terzo, quale, ad esempio, un creditore.
Nel rapporto fra le parti occorre rammentare l'insegnamento della suprema corte, nella sua più autorevole composizione, secondo la quale “[i]l procedimento simulatorio si sostanzia, difatti, sul piano morfologico, in un accordo simulatorio e in una successiva, quanto unica, convenzione negoziale, tanto nell'ipotesi di simulazione assoluta (assenza di effetti negoziali) quanto di simulazione relativa
(produzione di effetti diversi da quelli riconducibili al negozio apparente). Tanto nel caso della simulazione assoluta, quanto in quello della simulazione relativa, difatti, l'atto stipulato dalle parti è unico (mentre [...] la c.d. controdichiarazione non è altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la 'chiave di lettura' del negozio apparente, caratterizzata dalla eventualità e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell'accordo, tanto che essa può anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, perciò solo priva di ogni veste contrattuale). Non appare, pertanto, corretto in punto di diritto discorrere di contratto simulato e contratto dissimulato come di due diverse e materialmente separate convenzioni negoziali (né pagina 12 di 17 tantomeno appare corretto ricondurre il c.d. negozio dissimulato alla controdichiarazione, come talora si suole affermare). Tale unità strutturale della simulazione è poi destinata ad evolvere, sul piano funzionale: o nella improduttività di effetti (simulazione assoluta) ovvero nella produzione di effetti diversi da quelli riconducibili, pur sempre, a quell'unica convenzione negoziale stipulata dalle parti. Il caso paradigmatico dell'istituto della simulazione, difatti - la compravendita destinata a celare una donazione - è palese conferma della bontà di tale ricostruzione dell'istituto, volta che i protagonisti dell'accordo, recatesi da un notaio, presenziano e partecipano alla redazione di un unico contratto apparentemente, una compravendita -, che in realtà costituisce esso stesso (di qui la dissimulazione negoziale) donazione, a condizione che, di tale contratto, quell'atto di (apparente) compravendita contenga i requisiti di sostanza e di forma. È questo il senso della disposizione di cui all'art. 1414 c.c., comma 2, nella parte in cui, consentendo la produzione degli effetti del contratto 'diverso da quello apparente' che 'le parti abbiano voluto concludere', impone, di tale contratto dissimulato, la sussistenza
'dei requisiti di sostanza e di forma', che non possono essere ricercati se non nell'unica convenzione negoziale materialmente stipulata (nell'esempio poc'anzi ricordato, nel contratto di compravendita, che produrrà gli effetti della donazione a condizione, che, di esso, contenga appunto 'i requisiti di sostanza
e di forma', e cioè risulti redatto per atto pubblico, in presenza di due testimoni, e sia caratterizzato, sul piano causale, dall'indispensabile intento di liberalità) (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 17/09/2015, n. 18213).
Nel caso affrontato dalle sezioni unite nel 2015, il giudice di legittimità ha, in particolare, chiarito “che la innegabile unità strutturale del procedimento simulatorio (i.e. l'unicità della convenzione negoziale, oggetto di simulazione tanto assoluta quanto relativa) va a più forte ragione predicata con riferimento alla simulazione oggettiva di prezzo. Il relativo procedimento simulatorio consta, difatti, di un previo accordo tra tutte le parti e di un unico negozio (nella specie, il contratto di locazione contenente
l'indicazione di un canone fittizio), cui accede (in guisa di elemento non essenziale del procedimento) una controdichiarazione contenente l'indicazione del prezzo realmente convenuto. La natura della controdichiarazione, all'interno di tale procedimento, è pertanto quella, e solo quella, di un atto destinato, in caso di controversia tra le parti, alla prova della (dis)simulazione parziale dell'oggetto dell'obbligazione (nella specie, il prezzo della locazione). Tale natura, sul piano morfologico, non consente di indagare (attesa la sostanziale inutilità di tale indagine) sulla forma, contrattuale o meno, che la controdichiarazione è destinata a rivestire nel caso concreto: [...] difatti, tale controdichiarazione può assumere perfino la veste della dichiarazione unilaterale, addirittura non coeva, ma successiva, alla stipula del negozio (Cass. n. 14590 del 2003, ex aliis). All'interno del procedimento simulatorio, risulta, pertanto, del tutto irrilevante che la controdichiarazione assuma forma di atto unilaterale, ovvero (come nella specie) forma e sostanza di contratto - del tutto sovrapponibile al primo, ma contenente pagina 13 di 17 l'indicazione del vero prezzo dovuto. La sua funzione resta, difatti, rigorosamente limitata al piano interpretativo (quello che consente, cioè, di disvelare e far prevalere la realtà sull'apparenza) e al piano probatorio (attesane la indefettibilità in caso di controversia insorta successivamente tra le parti, cui non è consentita la prova per testimoni o per presunzioni, salva illiceità del negozio)” (cfr. Cass., n.
18213/2015, cit. Con una recente sentenza – cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 07/01/2025, n. 239 – il giudice di legittimità ha ribadito che “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019, Sez. 2, Sentenza n.
14590 del 01/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del
09/06/1992)”. In termini similari si veda anche Cass. civ., sez. II, sent., 05/03/2019, n. 6357: “[l]a simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'articolo 1417
c.c., la prova per testi o per presunzioni. È vero che la controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n.
2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084)”).
Il riferimento alla giurisprudenza di legittimità permette di affermare come la controdichiarazione svolga la funzione di provare la divergenza tra la volontà reale delle parti e la volontà esteriormente manifestata e, quindi, trattasi di un atto funzionale a disvelare (e a far prevalere) la situazione reale su quella apparente. pagina 14 di 17 Stante la predetta funzione, dall'esame della controdichiarazione deve necessariamente emergere un inequivocabile riferimento all'atto simulato e deve, altresì, essere svelata la reale (e prevalente) volontà che le parti hanno inteso occultare attraverso il ricorso allo schema simulatorio (si rammenta il risalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità – cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 27/11/1992, n. 12709 – secondo cui “[l]a simulazione (assoluta o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce”).
Nel caso che qui occupa, dalla lettera della scrittura privata del 31/05/2017 non emerge alcun riferimento al fatto che le parti avrebbero dichiarato (nel successivo atto pubblico) un prezzo diverso da quello originariamente pattuito ed indicato nella stessa scrittura privata stessa (il riferimento al prezzo “reale complessivo della cessione” è inconferente per i motivi di cui in seguito), né può dirsi che le parti abbiano inteso indicare una volontà reale prevalente su quella rappresentata dal successivo atto pubblico.
In particolare, nella scrittura privata del 31/05/2017 si legge che “il signor con atto di Parte_2 cessione d'azienda da rogarsi giorno 1 giugno 2017, vende e trasferisce al signor , il Parte_1 quale, in compra, accetta ed acquista, la piena proprietà, del complesso aziendale corrente in Comiso
[...] avente ad oggetto le seguenti attività gestite giusta i provvedimenti abilitativi in appresso elencati:
a) ristorazione senza somministrazione preparazione cibi di asporto (preparazione e vendita), rilasciata dal Comune di Comiso in data 22 maggio 2012, ex autorizzazione pizzeria da asporto, giusta autorizzazione sanitaria n. 11, rilasciata dal comune di Comiso, in data 29 giugno 2005; b) attrezzature
e avviamento: facendo riferimento secondo quanto risulterà dall'elenco che verrà allegato”, nonché che
“[p]er effetto della presente cessione di azienda, la parte acquirente subentra, ex art. 2558 c.c., in tutte le posizioni contrattuali già facenti capo alla parte venditrice, salvo quanto qui subito di seguito specificato in riferimento al contratto di locazione dell'immobile aziendale”.
In base a quanto statuito espressamente dalle parti, detto accordo doveva poi essere ribadito in un rogito davanti ad un notaio, in data successiva.
In primo luogo, si osserva che tale scrittura privata non è idonea a produrre i medesimi effetti reali del successivo atto notarie, non tanto per la forma, quanto per il suo contenuto: parte dell'oggetto dell'accordo non è, infatti, identificato, rinviando ad un elenco non ancora redatto e allegato (“facendo riferimento secondo quanto risulterà dall'elenco che verrà allegato”).
Sia questa circostanza, che rinvia al futuro elementi significativi per la convenienza economica dell'operazione (l'attrezzatura è una dei due oggetti principali dell'accordo e non si comprende documentalmente se le parti, fino al rogito, fossero a conoscenza di come fosse composta), sia la mancanza di una controdichiarazione contestuale o successiva (che assumono un'efficacia probatoria pagina 15 di 17 sull'inequivocabilità della comune volontà dei contraenti di simulazione un atto coevo o passato), sia, infine, l'assenza di un'esplicita volontà di simulare il successivo atto pubblico contenuta nell'antecedente scrittura privata, oltre che la fisiologica mancanza di un richiamo alla precedente scrittura privata nel successivo rogito, non consentono di ritenere provata la simulazione relativa del prezzo nella vendita conclusa, in data 1/6/2017, davanti al notaio, con la finale specificazione dell'attrezzatura compravenduta, che può aver condotto ad una diversa stima da parte degli interessati.
La prova della simulazione relativa non può nemmeno esser raggiunta per testimoni o per presunzioni e, quindi, sulla base delle circostanze fattuali (secondarie: come finanziamenti strumentali all'operazione, peraltro non indicati nella scrittura privata del 31/5/2017, pagamenti successivi, entrate precedenti, modalità, assegni ecc.) indicate dall'opposto a dimostrazione, per inferenza logica, di quale fosse la volontà delle parti (fatto principale), e ciò in virtù dell'art. 2729, co. 2, c.c.
La prova della natura simulata dell'atto pubblico sottoscritto innanzi ad un notaio sarebbe dovuta risiedere nella controdichiarazione con la quale le parti, dando atto della difformità di contenuto tra i diversi atti in merito al prezzo, avessero riconosciuto che la reale volontà risiedeva nella sola scrittura privata.
Alla luce di quanto esposto, la scrittura privata del 31/05/2017 deve intendersi superata dall'atto pubblico del 01/06/2017.
Deve, inoltre, in virtù della domanda formulata, dichiararsi la nullità del patto di garanzia accessorio all'assegno n. 7216564132-11 del 30.06.2018 recante un importo di euro 10.000,00.
Deve, altresì, deve ritenersi non più rilevante il riferimento all'assegno n. 7216564132-11 del 30/6/2018, in quanto, l'onere della prova incombente sul dichiarante è stato assolto, nonostante l'inversione dell'onere della prova, con dimostrazione dell'inesistenza del titolo indicato dal creditore alla base della predetta promessa di pagamento, ossia la scrittura privata 31/05/2017. Il successivo atto pubblico (da considerarsi, dunque, valido ed efficace) risulta essere stato correttamente adempiuto con il pagamento di un importo pari ad euro 20.000,00, dovendosi ritenere superata la presunzione ex lege di cui all'art. 1988 c.c.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 332/2019, trib. Ragusa,
r.g. n. 473/2019 e, per l'effetto, il predetto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_2
). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al
[...] C.F._3
d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per la mancanza di attività istruttoria e decisionale per mancata concessione e redazione delle comparse e pagina 16 di 17 repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 118,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara la nullità del patto di garanzia accessorio all'assegno n. 7216564132-11 del 30/6/2018 recante un importo di euro 10.000,00;
• revoca il decreto ingiuntivo n. 332/2019, trib. Ragusa, r.g. n. 473/2019;
• condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 Parte_3 liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 118,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 23/9/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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