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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7867 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Così composta:
ED TT HE de Courtelary Presidente
RI TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Petrarchini che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Roberta Luccioni per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Gabriele Travaglini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Daniele Tani e Luca Toffoletti per mandato in atti
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
( C.F. ) in fallimento Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso sentenza 12362/2022 del Tribunale di Roma sezione civile specializzata in materia d'impresa, resa nel procedimento r.g 44476/2018 – concorrenza sleale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 15474/2015 ) , già Controparte_3
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata Controparte_4 CP_1 imprese, chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno per concorrenza sleale.
In pendenza di giudizio, nel 2019, era dichiarato il fallimento dell'attrice; il processo era interrotto e, a seguito della mancata riassunzione, ne era dichiarata l'estinzione.
Successivamente due soci della fallita, ( già titolare del 46,35% delle quote ) Parte_1
e ( già titolare del 5% delle quote ) citavano dinanzi al Controparte_2 CP_1 medesimo Ufficio Giudiziario chiedendo una pronuncia di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno arrecato agli stessi, in proprio, sulla base dell'asserita illecita attività concorrenziale della controparte.
La convenuta si costituiva, eccepiva l'incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione di la nullità dell'atto introduttivo e comunque sosteneva l'infondatezza della Parte_1 domanda.
Il dieci luglio 2019 il processo era interrotto per fallimento di Controparte_2
A seguito di riassunzione da parte di si costituiva solo Parte_1 CP_1
Il Tribunale con sentenza 12362/2022 così disponeva:
” -accertata la competenza funzionale e territoriale del giudice adito, rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta;
- accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice relativamente alla domanda di risarcimento dei danni direttamente riferibili alla società;
- rigetta integralmente, per le causali di cui in motivazione, le altre domande proposte da parte attrice;
- dichiara le spese di lite compensate al 50% e condanna gli attori in solido al pagamento del residuo 50% che liquida in favore della convenuta in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.” 2 proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla convenuta nei CP_1 confronti dell , integra atti di concorrenza sleale e di sviamento di clientela, Controparte_3
e che ciò ha dunque cagionato i danni descritti in narrativa nella sfera giuridico patrimoniale del socio e per l'effetto: - inibire alla la continuazione degli atti Parte_1 CP_1 di cui sopra;
- condannare la al risarcimento in favore del socio della CP_1 [...]
dei danni da esso patiti quantificati in complessivi € 2.392.011,68 CP_4 Parte_1
( pari al 51,35% di € 4.658.250,61 ) di cui € 2.159.099,15 da risarcire in favore del socio o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa Parte_1 anche in via equitativa;
- Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza in almeno due giornali quotidiani della città di Roma a spese d;
Il tutto, con vittoria di spese, CP_1 onorari e funzioni di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.”
si costituiva e concludeva chiedendo : CP_1
“In via preliminare di rito: 1) dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello proposto dal sig Pt_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
[...] dal sig in ragione della carenza di legittimazione ad agire in capo allo stesso, Parte_1 per tutte le ragioni rappresentate in atti;
in subordine rispetto alle domande sub nn. 1 e 2, nel merito: 3) rigettare tutte le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1
per tutte le ragioni dedotte in atti;
in via incidentale: 4) riformare la sentenza CP_1 del Tribunale di Roma n. 12362/2022, pubblicata il 6 agosto 2022 e notificata il 2 settembre 2022, nella parte in cui ha dichiarato compensate al 50% le spese processuali del giudizio di primo grado e, per l'effetto 5) condannare il sig. alla rifusione integrale Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado in favore di oltre IVA e CPA come per CP_1 legge;
in via istruttoria: 6) rigettare, occorrendo, tutte le istanze istruttorie avversarie;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato”.
Il fallimento di non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'udienza del dieci novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di , cui l'atto di Controparte_5 appello è stato notificato ma che non si è costituita.
3 Con l'unico motivo di appello principale afferma che il Tribunale avrebbe Parte_1 errato laddove ha ritenuto che lo stesso avesse agito per danni subiti nella qualità di socio di e non avesse per questo legittimazione attiva. CP_4
Si sostiene che invece l'azione intrapresa riguarderebbe “danni autonomi e diversi da quello lamentato dalla società” “in quanto direttamente leso nella propria attività economica e lavorativa e nella propria immagine nel settore di attività” .
In particolare, essendo la famiglia da molti anni presente nel settore e svolgendo Pt_1
l'appellante attività in proprio, come consulente e imprenditore, al di fuori della partecipazione nella società fallita, il suddetto avrebbe “subito un calo vertiginoso di entrate… soprattutto per il fatto che le “incapacità “ fatte ad arte emergere dalla in CP_1
CP_ seno all innanzi alla clientela, sono state identificate con i stesso, il quale si è Pt_1 visto sollevare da incarichi professionali e, danneggiato nell'onore e decoro professionale, ha altresì subito una riduzione del c.d. merito creditizio, vedendosi negare accessi al credito”.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato come non sia possibile per un socio agire nei confronti di un terzo per il risarcimento del danno per le lesioni da questi cagionate ai diritti della società.
È evidente infatti come il richiamato danno colpisca direttamente la società e solo in via conseguenziale e indiretta il socio. Il depauperamento del valore delle quote sociali è la semplice conseguenza della lesione che la società ha subito.
In tal senso la Cassazione (n.2087/2012) ha condivisibilmente statuito che:
“In caso di illeciti compiuti da un terzo e comportanti un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di tale pregiudizio”.
Il Tribunale, in ossequio a detto principio, ha constatato pertanto correttamente come non avesse la legittimazione per agire in tal senso. Parte_1
Con riferimento ai danni direttamente lesivi della sfera patrimoniale dell'odierno appellante il Tribunale ha reso una congrua motivazione riguardo all'assenza di prova, motivazione che non viene scalfita dalla doglianza in appello.
4 Si osserva a tale proposito quanto segue .
Nelle stesse conclusioni di primo grado ribadite in questa sede il danno richiesto è stato quantificato unicamente con riferimento alla perdita di valore della quota sociale.
Testualmente :
“ un danno patrimoniale complessivamente patito dall ammonta ad Euro Controparte_3
4.658.250,61. Ora, poiché la presente azione viene promossa dai soci dell Controparte_4
i quali, come sopra illustrato hanno perciò titolo per far valere il risarcimento del danno subito, a causa della condotta posta in essere dalla , esso viene quantificato CP_1
“pro quota” in € 2.159.099,15 per il soci ” Persona_1
L'affermazione poi di un danno ulteriore all'immagine, nonché di perdita di commesse come consulente e imprenditore individuale e infine di limitazioni dell'accesso al credito rimane del tutto apodittica.
CP_ A tale proposito di certo non potrebbe una ctu relativa al giudizio incardinato da nel
2015 e poi estinto oppure una ctu nel presente giudizio sopperire a tale difetto di prova e sarebbe inammissibile poiché meramente esplorativa.
L'appellante infatti a tale proposito non ha prodotto documentazione quale dichiarazione dei redditi, richieste di accesso al credito rifiutate o altri documenti attestanti l'effettività del danno.
*********
Appello incidentale.
Viene impugnata la pronuncia di compensazione delle spese al 50% emessa dal Tribunale.
L'appello incidentale è fondato.
La compensazione delle spese può essere disposta ex art 92 c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Il Tribunale ha invece affermato la sussistenza dei presupposti per la compensazione parziale in quanto le domande attoree, proposte in origine da nel 2015 nel CP_4 giudizio estinto, avrebbero avuto un'alta potenzialità di accoglimento se il fallimento avesse riassunto il processo ( trattandosi di azione follow on a seguito di un'articolata decisione di
AGCM che aveva accertato la violazione della concorrenza da parte di ). CP_1
Ebbene, si è al di fuori dei casi previsti dalla norma poiché la valutazione della soccombenza deve essere effettuata nel giudizio in cui le spese devono essere liquidate e non può essere 5 compiuta in termini poi del tutto eventuali, con riferimento ad altro processo tra parti diverse anche se avente come presupposto i medesimi accertamenti dell'AGCM.
Le spese di primo grado devono essere poste pertanto interamente a carico dell'appellante sulla base del generale principio della soccombenza.
Le spese del presente del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto a carico dell'appellante Pt_1
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati
[...] all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_5
, respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in
[...] parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna Parte_1
a pagare interamente le spese di lite, come liquidate dal Tribunale, in favore di CP_1
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa 6 impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, dieci novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI TU ED TT HE de Courtelary
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Così composta:
ED TT HE de Courtelary Presidente
RI TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Petrarchini che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Roberta Luccioni per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Gabriele Travaglini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Daniele Tani e Luca Toffoletti per mandato in atti
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
( C.F. ) in fallimento Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso sentenza 12362/2022 del Tribunale di Roma sezione civile specializzata in materia d'impresa, resa nel procedimento r.g 44476/2018 – concorrenza sleale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 15474/2015 ) , già Controparte_3
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata Controparte_4 CP_1 imprese, chiedendo la condanna di controparte al risarcimento del danno per concorrenza sleale.
In pendenza di giudizio, nel 2019, era dichiarato il fallimento dell'attrice; il processo era interrotto e, a seguito della mancata riassunzione, ne era dichiarata l'estinzione.
Successivamente due soci della fallita, ( già titolare del 46,35% delle quote ) Parte_1
e ( già titolare del 5% delle quote ) citavano dinanzi al Controparte_2 CP_1 medesimo Ufficio Giudiziario chiedendo una pronuncia di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno arrecato agli stessi, in proprio, sulla base dell'asserita illecita attività concorrenziale della controparte.
La convenuta si costituiva, eccepiva l'incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione di la nullità dell'atto introduttivo e comunque sosteneva l'infondatezza della Parte_1 domanda.
Il dieci luglio 2019 il processo era interrotto per fallimento di Controparte_2
A seguito di riassunzione da parte di si costituiva solo Parte_1 CP_1
Il Tribunale con sentenza 12362/2022 così disponeva:
” -accertata la competenza funzionale e territoriale del giudice adito, rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta;
- accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice relativamente alla domanda di risarcimento dei danni direttamente riferibili alla società;
- rigetta integralmente, per le causali di cui in motivazione, le altre domande proposte da parte attrice;
- dichiara le spese di lite compensate al 50% e condanna gli attori in solido al pagamento del residuo 50% che liquida in favore della convenuta in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.” 2 proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla convenuta nei CP_1 confronti dell , integra atti di concorrenza sleale e di sviamento di clientela, Controparte_3
e che ciò ha dunque cagionato i danni descritti in narrativa nella sfera giuridico patrimoniale del socio e per l'effetto: - inibire alla la continuazione degli atti Parte_1 CP_1 di cui sopra;
- condannare la al risarcimento in favore del socio della CP_1 [...]
dei danni da esso patiti quantificati in complessivi € 2.392.011,68 CP_4 Parte_1
( pari al 51,35% di € 4.658.250,61 ) di cui € 2.159.099,15 da risarcire in favore del socio o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa Parte_1 anche in via equitativa;
- Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza in almeno due giornali quotidiani della città di Roma a spese d;
Il tutto, con vittoria di spese, CP_1 onorari e funzioni di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.”
si costituiva e concludeva chiedendo : CP_1
“In via preliminare di rito: 1) dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello proposto dal sig Pt_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
[...] dal sig in ragione della carenza di legittimazione ad agire in capo allo stesso, Parte_1 per tutte le ragioni rappresentate in atti;
in subordine rispetto alle domande sub nn. 1 e 2, nel merito: 3) rigettare tutte le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1
per tutte le ragioni dedotte in atti;
in via incidentale: 4) riformare la sentenza CP_1 del Tribunale di Roma n. 12362/2022, pubblicata il 6 agosto 2022 e notificata il 2 settembre 2022, nella parte in cui ha dichiarato compensate al 50% le spese processuali del giudizio di primo grado e, per l'effetto 5) condannare il sig. alla rifusione integrale Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado in favore di oltre IVA e CPA come per CP_1 legge;
in via istruttoria: 6) rigettare, occorrendo, tutte le istanze istruttorie avversarie;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato”.
Il fallimento di non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'udienza del dieci novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di , cui l'atto di Controparte_5 appello è stato notificato ma che non si è costituita.
3 Con l'unico motivo di appello principale afferma che il Tribunale avrebbe Parte_1 errato laddove ha ritenuto che lo stesso avesse agito per danni subiti nella qualità di socio di e non avesse per questo legittimazione attiva. CP_4
Si sostiene che invece l'azione intrapresa riguarderebbe “danni autonomi e diversi da quello lamentato dalla società” “in quanto direttamente leso nella propria attività economica e lavorativa e nella propria immagine nel settore di attività” .
In particolare, essendo la famiglia da molti anni presente nel settore e svolgendo Pt_1
l'appellante attività in proprio, come consulente e imprenditore, al di fuori della partecipazione nella società fallita, il suddetto avrebbe “subito un calo vertiginoso di entrate… soprattutto per il fatto che le “incapacità “ fatte ad arte emergere dalla in CP_1
CP_ seno all innanzi alla clientela, sono state identificate con i stesso, il quale si è Pt_1 visto sollevare da incarichi professionali e, danneggiato nell'onore e decoro professionale, ha altresì subito una riduzione del c.d. merito creditizio, vedendosi negare accessi al credito”.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato come non sia possibile per un socio agire nei confronti di un terzo per il risarcimento del danno per le lesioni da questi cagionate ai diritti della società.
È evidente infatti come il richiamato danno colpisca direttamente la società e solo in via conseguenziale e indiretta il socio. Il depauperamento del valore delle quote sociali è la semplice conseguenza della lesione che la società ha subito.
In tal senso la Cassazione (n.2087/2012) ha condivisibilmente statuito che:
“In caso di illeciti compiuti da un terzo e comportanti un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di tale pregiudizio”.
Il Tribunale, in ossequio a detto principio, ha constatato pertanto correttamente come non avesse la legittimazione per agire in tal senso. Parte_1
Con riferimento ai danni direttamente lesivi della sfera patrimoniale dell'odierno appellante il Tribunale ha reso una congrua motivazione riguardo all'assenza di prova, motivazione che non viene scalfita dalla doglianza in appello.
4 Si osserva a tale proposito quanto segue .
Nelle stesse conclusioni di primo grado ribadite in questa sede il danno richiesto è stato quantificato unicamente con riferimento alla perdita di valore della quota sociale.
Testualmente :
“ un danno patrimoniale complessivamente patito dall ammonta ad Euro Controparte_3
4.658.250,61. Ora, poiché la presente azione viene promossa dai soci dell Controparte_4
i quali, come sopra illustrato hanno perciò titolo per far valere il risarcimento del danno subito, a causa della condotta posta in essere dalla , esso viene quantificato CP_1
“pro quota” in € 2.159.099,15 per il soci ” Persona_1
L'affermazione poi di un danno ulteriore all'immagine, nonché di perdita di commesse come consulente e imprenditore individuale e infine di limitazioni dell'accesso al credito rimane del tutto apodittica.
CP_ A tale proposito di certo non potrebbe una ctu relativa al giudizio incardinato da nel
2015 e poi estinto oppure una ctu nel presente giudizio sopperire a tale difetto di prova e sarebbe inammissibile poiché meramente esplorativa.
L'appellante infatti a tale proposito non ha prodotto documentazione quale dichiarazione dei redditi, richieste di accesso al credito rifiutate o altri documenti attestanti l'effettività del danno.
*********
Appello incidentale.
Viene impugnata la pronuncia di compensazione delle spese al 50% emessa dal Tribunale.
L'appello incidentale è fondato.
La compensazione delle spese può essere disposta ex art 92 c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Il Tribunale ha invece affermato la sussistenza dei presupposti per la compensazione parziale in quanto le domande attoree, proposte in origine da nel 2015 nel CP_4 giudizio estinto, avrebbero avuto un'alta potenzialità di accoglimento se il fallimento avesse riassunto il processo ( trattandosi di azione follow on a seguito di un'articolata decisione di
AGCM che aveva accertato la violazione della concorrenza da parte di ). CP_1
Ebbene, si è al di fuori dei casi previsti dalla norma poiché la valutazione della soccombenza deve essere effettuata nel giudizio in cui le spese devono essere liquidate e non può essere 5 compiuta in termini poi del tutto eventuali, con riferimento ad altro processo tra parti diverse anche se avente come presupposto i medesimi accertamenti dell'AGCM.
Le spese di primo grado devono essere poste pertanto interamente a carico dell'appellante sulla base del generale principio della soccombenza.
Le spese del presente del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto a carico dell'appellante Pt_1
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati
[...] all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_5
, respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in
[...] parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna Parte_1
a pagare interamente le spese di lite, come liquidate dal Tribunale, in favore di CP_1
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa 6 impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, dieci novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI TU ED TT HE de Courtelary
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