Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2025, proposto da
AR PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
della sentenza numero 631/2024, emessa in data 3 settembre 2024, dal Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. UI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 631 del 3 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 733/2024 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, ai sensi dell’art. 7 CCNL, ha emanato il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - condanna il Ministero convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti per l’A.S. 2020/2021 di € 1.350,24 oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo; … ” .
1.1 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, il tutto con il favore delle spese da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 631 del 3 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 3 settembre 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Livorno in data 28 marzo 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nella parte riguardante la condanna disposta in favore della ricorrente, con esclusione della condanna alle spese legali ivi disposta, non oggetto di domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
5.2 Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre il rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AR CC, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
UI GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI GA | ER AR CC |
IL SEGRETARIO