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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 335 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da
(CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) e (CF C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. Ramona Li Calzi, C.F._3
ATTORI contro
Contr
. (P.IVA ) con il patrocinio degli Avv. Giulio CP_1 P.IVA_1
BE e RE BE,
CONVENUTO che all'udienza del giorno 14.10.2025 hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
Chiede dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecco, ritenendosi territorialmente competente a decidere il Tribunale di Bergamo quale foro del consumatore, ovvero in alternativa quale foro di residenza degli odierni opponenti.
CONVENUTA
Aderisce alla richiesta di incompetenza del Tribunale di Lecco, e chiede termine per la riassunzione del presente giudizio presso il competente Tribunale di Bergamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con il decreto ingiuntivo n. 898/2024, il Tribunale di Lecco ha ingiunto ai sigg.ri
, e di pagare la Parte_1 Parte_3 Parte_2 somma di € 13.725,55, oltre interessi, a . SPA. CP_1
Proponendo opposizione, la parte ingiunta ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del Tribunale di Bergamo e la parte opposta ha aderito all'eccezione.
In un'ipotesi come questa, a parere di questo Giudice, va data continuità all'insegnamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui anche nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo risulta applicabile il precetto di cui all'art. 38 comma 2 c.p.c., in forza del quale: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo” (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006, Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999; nella giurisprudenza di merito più recente, cfr. Tribunale Reggio Emilia sez. II, 21/10/2020; Tribunale Milano sez. IV, 24/1/2019, n. 681).
La particolarità di questa fattispecie è rappresentata dal fatto che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non può limitarsi a cancellare la causa dal ruolo, ma deve anche provvedere sulla sorte del decreto opposto, in relazione al quale la competenza funzionale spetta al Tribunale che lo ha emesso.
Pertanto, appare preferibile ritenere che tale provvedimento abbia natura di sentenza, quantomeno nella parte in cui il giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo.
Scelta che non si pone in contraddizione con la contemporanea assegnazione del termine per la riassunzione davanti al giudice competente, poiché, anche in forza della traslatio iudicii, ciò che trasmigra non è propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che non esiste più, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio.
Nonostante ciò, la presentazione del ricorso, la notifica del decreto e il giudizio di opposizione devono comunque considerarsi quali fasi di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione funge da atto introduttivo, nel quale è contenuta la domanda che verrà decisa nel successivo giudizio di cognizione.
Alla stregua di ciò, il giudice della riassunzione è chiamato a pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento, tenendo in considerazione l'esito complessivo della lite e l'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.
2 Su tale aspetto non si ritiene di poter condividere l'orientamento di senso contrario, secondo cui il giudice dell'opposizione dichiaratosi incompetente è chiamato a decidere anche sulle spese di lite.
Nel caso di specie si è già detto che trova applicazione il secondo comma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di causa la cui competenza può essere convenzionalmente derogata dalle parti. Per tale ragione, questo Giudice ritiene ragionevole aderire al diverso orientamento della Suprema Corte in subiecta materia, secondo cui “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Civ., sez. VI, 8.11.2013, n. 25180).
Sarà, pertanto, il giudice a cui verrà rimessa la causa, a decidere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 898/2024 D.I.
2. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
3. Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Bergamo;
4. Rimette al Giudice territorialmente competente la statuizione sulle spese del presente giudizio.
5. Manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco 14.10.2025.
Il Giudice
Dott. Dario Colasanti
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